
La riforma della mobilità propedeutica nel pubblico impiego: novità per gli enti locali
Il Decreto Legge 14 marzo 2025 n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”, introduce significative modifiche alla disciplina della mobilità volontaria propedeutica alle procedure concorsuali.
Come cambia la mobilità propedeutica all’indizione di concorsi pubblici dopo l’approvazione del Decreto PA ?
Il comma 1, lettera c), dell’articolo 3 reca una profonda revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale. Questa riforma supera l’obbligo generalizzato di bandire avvisi di mobilità prima di procedere a nuove assunzioni.
Secondo la nuova normativa, le amministrazioni dovranno destinare alle procedure di mobilità non meno del 15% delle proprie facoltà assunzionali. Si tratta di un cambiamento significativo che limita al quindici per cento delle facoltà assunzionali l’ambito di applicazione del principio che subordina l’espletamento dei concorsi al previo ricorso alla mobilità volontaria.
Importante sottolineare che la novella esclude integralmente dall’obbligo in oggetto la Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre resta ferma la possibilità di previo ricorso alla mobilità volontaria per una quota superiore al quindici per cento.
Decreto PA – Comma 1, lettera c), dell’articolo 3
- Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell’amministrazione»;
b) all’articolo 28, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso
unico ai sensi dell’articolo 35, comma 4-ter.»;
c) all’articolo 30, il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilita’ di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facolta’ assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione
della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilita’
entro l’anno di riferimento, le facolta’ assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere
riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza
e non puo’ essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita’ finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;
Criteri di priorità e posizioni di comando
La nuova disciplina riformula anche il criterio di priorità nell’immissione in ruolo per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale. Tra le modifiche introdotte, vengono espunte dall’ambito del criterio di priorità le ipotesi di fuori ruolo.
Vengono inoltre stabilite disposizioni specifiche per il caso di mancato ricorso alla mobilità volontaria (con riferimento alla quota percentuale minima) e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l’amministrazione interessata al reclutamento. Da questa previsione sono esclusi il personale in comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati.
Tempistiche di applicazione
La revisione in oggetto non ha effetti su:
- La norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025
- La disciplina che, salvo eccezioni, subordina l’avvio delle procedure concorsuali al previo ricorso agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all’istituto della mobilità collettiva di ufficio
Norme transitorie per il 2025
Il successivo comma 2 dell’articolo 3 reca alcune norme transitorie per l’anno 2025, in relazione alla novella introdotta. Durante questo periodo, le amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, potranno inquadrare il personale proveniente da altre amministrazioni che:
- Ne abbia fatto richiesta
- Si trovi in posizione di comando
- Abbia maturato almeno dodici mesi di servizio in tale posizione
- Abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole
Criticità per i piccoli Comuni
La nuova disciplina appare progettata principalmente per amministrazioni medio-grandi, che sviluppano annualmente una capacità assunzionale ampia e articolata. Questo approccio potrebbe creare difficoltà per i piccoli Comuni, che tipicamente bandiscono concorsi per un numero molto limitato di unità di personale.
Per questi enti sarà quindi necessario prevedere un’esclusione o, comunque, una disciplina differenziata che tenga conto delle loro specifiche esigenze e limitazioni.
Sanzioni e conseguenze per il mancato rispetto
Il decreto prevede conseguenze significative in caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità:
- Le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo saranno ridotte del 15%
- I comandi in essere presso l’amministrazione cesseranno alla scadenza del termine di 6 mesi dall’avvio delle procedure concorsuali o, nel caso della fase transitoria 2025, non oltre il 30 aprile 2026
- I comandi non potranno essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato
Questa riforma della mobilità propedeutica si inserisce nel più ampio contesto di rinnovamento delle procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione, con l’obiettivo di rendere più efficiente il processo di selezione e valorizzare le competenze già presenti all’interno del sistema pubblico.
Estratto nota sintetica ANCI
L’ANCI ha rilasciato recentemente la nota esplicativa al Decreto PA.
Sulla tematica relativa alla mobilità propedeutica all’indizione di concorsi pubblici, si riporta, a seguire il contenuto di detta nota esplicativa:
“Il nuovo comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone una radicale riforma della disciplina dell’istituto della mobilità volontaria propedeutica all’indizione di nuove procedure di reclutamento (cd mobilità propedeutica).
È importante chiarire immediatamente che l’applicazione di tale nuova disciplina sarà obbligatoria solo a decorrere dal 2026, tenuto conto che il D.L. n. 202/2024, come convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha recepito l’emendamento ANCI finalizzato a prorogare di un ulteriore anno (31/12/2025) la deroga agli obblighi in materia di mobilità volontaria propedeutica alle assunzioni.
Questa precisazione è opportuna, tenuto conto che i Comuni e le Città metropolitane hanno già definito o sono in via di definizione della programmazione dei fabbisogni e dei piani assunzionali per il 2025.
Tale interpretazione è confermata dalla lettura coordinata e sistematica delle norme ed in particolare dalla lettura dell’articolo 3, comma 2 del decreto in commento in cui, per l’anno 2025, è prevista una fase transitoria per l’applicazione della nuova disciplina della mobilità de qua.
Nel merito poi, la nuova disciplina supera l’obbligo generalizzato di bandire avvisi di mobilità, prevedendo che le amministrazioni destinino alle procedure di mobilità non meno del 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa Area funzionale, che facciano domanda
di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno 12 mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole.
Appare evidente che la nuova disciplina è stata elaborata sulla scala delle amministrazioni medio-grandi, che sviluppano annualmente una capacità assunzionale ampia e articolata, mentre può creare problemi alle esigenze dei piccoli Comuni, che bandiscono concorsi per pochissime unità di personale, e per i quali quindi andrà prevista un’esclusione o comunque una disciplina differenziata.
In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali, autorizzate per l’anno successivo, sono ridotte del 15% e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano alla scadenza del termine di 6 mesi dall’avvio delle procedure concorsuali. I comandi, inoltre, non potranno essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.
In caso di avvio delle procedure di mobilità, il personale che non presenta istanza di partecipazione alla procedura cessa alla naturale scadenza e non potrà essere ulteriormente comandato nemmeno presso Amministrazioni diverse per 18 mesi.”