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Le modalità di recupero sui fondi decentrati degli anni successivi secondo la Corte dei Conti

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Il recupero sui fondi degli anni successivi non esclude il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti

La Sezione Regionale di Controllo per la Campania ha risposto al Sindaco del Comune di Cellole su una serie di quesiti relativi alle modalità di recupero delle maggiori somme erroneamente stanziate all’interno di fondi decentrati di anni precedenti.

In particolare, l’istituto contrattuale che viene analizzato è l’art.40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 prevede, tra l’altro che:

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze e’ fatto altresi’ obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualita’ corrispondente a quelle in cui si e’ verificato il superamento di tali vincoli.

Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attivita’ amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo’ eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita’ di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e’ corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche’ il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa’, enti o agenzie strumentali.

Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui e’ effettuato il recupero.

Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

Tale procedura è previsto nel caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze.

Considerato che il Comune di Cellole ha individuato gli errori nella quantificazione delle risorse in anni precedenti “autonomamente” e quindi senza l’accertamento da parte della Corte dei Conti e del MEF, ha chiesto alla Sezione Regionale di controllo per la Campania, se può comunque accedere alla procedura di recupero prevista dal citato art.40, comma 3-quienquies.

Secondo la Sezione Regionale:

“la disposizione di cui all’art. 40, comma 3 quinquies, del d. Lgs. n. 165/2001 – ivi incluso il settimo periodo, secondo cui “al fine di non pregiudicare l’ordinaria prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (…)”, si applica anche agli enti che hanno autonomamente verificato il superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, fermo restando che qualora gli organi esterni contemplati dalla suddetta norma (Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, Dipartimento della Funzione Pubblica o Ministero dell’Economia e delle Finanze) procedano, successivamente, ad accertare il superamento dei suddetti vincoli finanziari in termini diversi da quelli stabiliti in via autonoma dall’ente, quest’ultimo sia tenuto ad adeguarsi a tale accertamento, ricalibrando l’operazione di recupero in ragione del pronunciamento dell’organo esterno;”

Le medesima Corte, aggiunge però che:

“Secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. lavoro, ordinanza del 27/05/2024, n. 14762; in termini analoghi, ordinanza del 20/06/2023, n. 17648), l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16/2014 “non deroga affatto all’art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la P.A. può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4, comma 1, recuperare, ai sensi del medesimo art. 2033 cod. civ., le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite.

Come è noto, l’art. 2033 c.c. prescrive, per quel che rileva, che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato“.

Secondo la Sezione Regionale, quindi:

“il peculiare sistema di recupero delineato dall’art. 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014 – discorso analogo vale per l’art. 40, comma 3 quinquies, del d. Lgs. n. 165/2001, che replica il medesimo meccanismo con un ambito soggettivo di applicazione più ampio – non elide la necessità di agire, mediante il rimedio generale dell’art. 2033 c.c., nei confronti dei dipendenti che hanno indebitamente percepito somme erogate a titolo di trattamento accessorio, potendo, in caso di mancata attivazione, incorrere nelle maglie della responsabilità erariale.”

Deliberazione n.180/2024. Corte dei Conti Campania

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