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L’incremento del Fondo del salario accessorio ai sensi dell’art.14, c.1-bis del D.L. n.25/2025. I recenti indirizzi della Corte dei Conti

Premessa

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche della Corte dei Conti si è recentemente pronunciata su un quesito formulato da un Comune in materia di Fondo risorse decentrate e, in particolare, sull’incremento della componente stabile del Fondo ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025.

Il caso in argomento

L’intervento della magistratura contabile è rilevante perché chiarisce se le risorse incrementali, una volta iscritte nella parte stabile del Fondo, siano destinate a consolidarsi negli esercizi successivi “sempre e comunque” per il solo fatto di essere risorse stabili, oppure se tale consolidamento dipenda anche dall’impiego delle stesse in specifici trattamenti accessori richiamati dall’art. 80, comma 1, del CCNL “Funzioni locali” 16 novembre 2022.

L’atto assume particolare importanza operativa per gli enti locali perché collega in modo diretto l’incremento del Fondo a due elementi fondamentali:

(i) la sostenibilità finanziaria nel tempo e

(ii) la qualificazione della spesa come strutturale, con conseguente onere permanente a carico del bilancio. In questo contesto, la deliberazione precisa inoltre i limiti della funzione consultiva, i requisiti di ammissibilità della richiesta e il perimetro entro cui la Corte può fornire orientamenti.

Il quesito è riportato testualmente nella deliberazione:

“si chiede di conoscere l’orientamento di questa spettabile Corte dei Conti sulle risorse iscritte ai sensi dell’articolo 14 comma 1 bis del DL 25 / 2025 ed in particolare se, per come è scritta la norma di legge, una volta che dette risorse sono state legittimamente iscritte sulla parte stabile del fondo, le stesse si consolidano negli anni successivi sempre e comunque, per il sol fatto di essere di parte stabile, indipendentemente dalla natura del loro impiego, oppure se, invece, la classificazione delle stesse come di parte stabile da sola non è sufficiente per il loro consolidamento, essendo necessario, a tal scopo, anche il loro impiego in uno dei trattamenti accessori previsti dall’articolo 80 comma 1 del CCNL 16 novembre 2022”.

Da tale formulazione emergono alcune domande di carattere generale utili anche in ottica applicativa:

  • il consolidamento delle risorse deriva dalla qualificazione contabile come “parte stabile” o dalla destinazione a specifiche voci retributive?
  • l’incremento costituisce una scelta reversibile negli anni successivi o produce effetti permanenti sul bilancio?
  • il legislatore, introducendo l’art. 14, comma 1-bis, ha previsto una facoltà “una tantum” o una decisione destinata a strutturarsi nel tempo?
  • qual è il ruolo dell’organo di revisione nell’asseverazione dell’equilibrio pluriennale?

Normativa di riferimento

La norma oggetto di interpretazione: art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025

Il fulcro della questione è costituito dall’art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025, che la Corte richiama testualmente nella parte essenziale:

“a decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, gli enti territoriali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (…) e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate (…) fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento (…) sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali**”.

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