
Corte dei Conti e la tematica del rimborso spese viaggio a favore di dipendenti comunali in scavalco
La Deliberazione n. /2025/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei conti fornisce un orientamento fondamentale per gli Enti Locali in merito alla corretta gestione contabile e amministrativa del personale utilizzato mediante l’istituto dello “scavalco condiviso”, focalizzandosi specificamente sul rimborso delle spese di viaggio. La richiesta di parere, inoltrata dal Sindaco del Comune di Torre De’ Passeri (PE) ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, chiedeva se fosse sufficiente inserire nella convenzione tra gli Enti la mera previsione del riconoscimento, l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, la distanza chilometrica e la liquidazione mensile.
Lo scavalco condiviso
La Corte dei Conti ricorda che la quaestio iuris investe l’istituto dello scavalco condiviso, inteso come deroga al vincolo di esclusività della prestazione del pubblico dipendente. Questo strumento è finalizzato a facilitare lo svolgimento delle funzioni amministrative fondamentali da parte di enti di piccole dimensioni o di quelli soggetti a vincoli di riduzione di organico.
L’istituto rappresenta, secondo la giurisprudenza contabile, una “deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro espresso dall’art. 53, del d.lgs. n. 165/2001”.
La ratio fondamentale dell’istituto è il soddisfacimento dei servizi istituzionali e il conseguimento di “una economica gestione delle risorse nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione”.
È essenziale sottolineare che, anche nello scavalco condiviso, il lavoratore “mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell’ambito dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale”. Per l’ente utilizzatore, dunque, “non può essere rilevata… la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro”.
La Disciplina Contrattuale: Art. 23 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022
Il quadro normativo di riferimento è completato dall’articolo 23 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022, il quale stabilisce che la convenzione tra enti deve definire, tra l’altro, la ripartizione degli oneri finanziari e “tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”. Il rapporto di lavoro è gestito dall’ente di provenienza, che definisce i tempi e i modi affinché l’attività presso l’Ente utilizzatore non arrechi pregiudizio ai compiti istituzionali.
Punti Salienti della Deliberazione
La Corte dei conti estende i principi generali dello scavalco alla fattispecie specifica del rimborso spese, fornendo i seguenti orientamenti operativi cruciali:
- Sede Negoziale del Rimborso: L’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, insieme alla regolamentazione delle modalità, della distanza chilometrica, della tempistica e del quantum del riconoscimento, “devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima”. La convenzione rappresenta la sedes materiae dell’accordo negoziale.
- Trattamento di Trasferta: Viene consentita, con “oneri a carico dell’ente utilizzatore”, l’applicazione delle disposizioni sul trattamento di trasferta (Art. 57 CCNL 2022 Funzioni locali).
- Imputazione Contabile della Spesa: Le spese sostenute pro quota dall’ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa “saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell’art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni”. Questo punto è vitale per il rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti Locali.
- Uso del Mezzo Proprio e Copertura Assicurativa: Se il dipendente intende utilizzare il proprio mezzo, l’autorizzazione deve essere rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. Tale autorizzazione ha il “limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni”. L’indennizzo può essere pari alla somma del trasporto pubblico solo se ciò garantisce un più efficace espletamento dell’attività.
- Rilevanza della Residenza/Domicilio: La regolamentazione della liquidazione delle spese di viaggio deve imperativamente “tenere conto anche del luogo di residenza/domicilio del lavoratore in convenzione”. Il rimborso è ammesso quando lo spostamento avviene tra le due sedi, oppure quando il dipendente si muove dalla propria residenza verso la sede dell’ente “utilizzatore”, ma solo “purché questa non sia coincidente con quella dell’ente “utilizzatore” stesso”. È fondamentale, pertanto, che la convenzione predisponga misure per circoscrivere gli spostamenti a quanto strettamente necessario per le esigenze lavorative.
Le Conclusioni
Nella deliberazione in argomento, la Corte dei Conti stabilisce che la disciplina del rimborso è intrinsecamente legata alla convenzione intercorrente tra gli enti interessati.
Tale convenzione non deve limitarsi a un mero riconoscimento formale, ma deve puntualmente definire le modalità, il quantum e la distanza, tenendo sempre presente che la spesa di rimborso rientra nel computo totale della spesa per il personale, soggetta ai relativi vincoli legislativi.
La Deliberazione
La costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2025
