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Corte dei Conti: incompatibilità degli incarichi ai dipendenti pubblici

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Corte dei Conti ed incompatibilità degli incarichi ai dipendenti pubblici

La Deliberazione n. 83/2025/PAR, pronunciata dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei conti nell’adunanza del 15 maggio 2025, risponde a una richiesta di parere presentata dal Comune di Ponsacco (PI).

Il fulcro della richiesta riguardava la legittimità del conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio di amministrazione (CdA) di una società controllata a un dipendente della Provincia di Pisa.

Punti Salienti della Deliberazione

La Corte dei conti, pur riconoscendo l’ammissibilità soggettiva della richiesta (in quanto formulata dal Sindaco di Ponsacco e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali), ha dichiarato l’inammissibilità oggettiva del quesito, escludendo quindi l’esame nel merito.

I motivi di inammissibilità e i principi di diritto richiamati, forniti a fini di leale collaborazione, costituiscono i punti salienti per gli enti locali:

  • Estraneità alla Materia della Contabilità Pubblica
  • Carenza di Generalità e Astrattezza

I contenuti della Deliberazione e Principi di incompatilibità

Nonostante l’inammissibilità, la Sezione ha fornito un importante monito, richiamando l’art. 53, comma 1, D.LGS. 165/2001 e l’art. 60, DPR 3/1957.

  • Divieto Legale: È vietato ai dipendenti pubblici accettare “cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente” (art.60 del DPR 3/1957);
  • Danno Erariale per Incarichi in SpA: Viene richiamata la giurisprudenza che stabilisce che l’incarico di presidente del CdA in una SpA (società con fine di lucro/attività commerciale) in rappresentanza del Comune è attività incompatibile per un pubblico dipendente. L’autorizzazione a tale attività extraistituzionale è considerata “una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale” (citando la Sez. giurisdizionale Toscana, sentenza n. 487 del 29/12/2021).

La Deliberazione


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