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Corte dei Conti: Come cambiano gli spazi assunzionali dal 2025 per gli Enti virtuosi

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Corte dei Conti: Come cambiano gli spazi assunzionali dal 2025 per gli Enti virtuosi

Il Sindaco del Comune di Monteforte d’Alpone ha formulato una richiesta di parere alla Corte dei Conti Veneto per comprendere se, a seguito della scadenza del regime di prima attuazione del D.M. 17 marzo 2020 (fissata al 31.12.2024), un “ente virtuoso” possa procedere o meno ad assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di cui all’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006.

In particolare, il Comune evidenziava come il mantenimento del vecchio limite (2011-2013) avrebbe comportato una “situazione di perenne sotto-organicità”.


La Riforma del Regime Assunzionale: Dal Turnover alla Sostenibilità

La Corte dei Conti ha ricostruito il quadro normativo, focalizzandosi sull’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) e ricordando che questa norma ha segnato il passaggio da un meccanismo assunzionale basato sul turn-over (sostituzione del personale cessato) al criterio della “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale.
Il nuovo criterio si basa sul rapporto tra la spesa di personale e “la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati“.
Sono stati definiti “valori soglia” per fasce demografiche, permettendo ai comuni che si collocano al di sotto del valore medio (“comuni cd. ‘virtuosi’”) di incrementare annualmente la spesa per assunzioni a tempo indeterminato.


Punti Salienti del Nuovo Sistema Normativo sulla Capacità Assunzionale (D.L. 34/2019)

La Corte dei Conti ricorda i punti salienti del nuovo sistema normativo sulla capacità assunzionale:

• Il sistema assunzionale non è espressione di un “favor generale per l’espansione della facoltà assunzionale”, ma mira a evitare che la spesa generi una eccessiva ed insostenibile “rigidità” del bilancio.
• La facoltà assunzionale per i comuni virtuosi è subordinata alla coerenza con i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PIAO) e al rispetto dell’equilibrio pluriennale del bilancio, con relativa asseverazione da parte dell’organo di revisione.
• Il D.M. 17 marzo 2020 è il regolamento attuativo che definisce le fasce demografiche e i “relativi valori soglia”.


Il Superamento del Regime Transitorio (Post 31 Dicembre 2024)

Un elemento centrale della deliberazione riguarda l’efficacia del D.M. 17 marzo 2020.
La Corte dei Conti ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2025, è cessata l’efficacia del regime transitorio (Art. 5 del D.M., che faceva riferimento alla spesa di personale registrata nel 2018).
Pertanto (Art. 4 del D.M.), gli enti virtuosi non avranno più come riferimento il rendiconto 2018, ma “l’ultimo rendiconto approvato”. Di conseguenza, i comuni che nel 2025 presentano un rapporto spesa/entrate inferiore al valore soglia della propria fascia demografica hanno: “la possibilità di incrementare discrezionalmente la spesa di personale… fino a raggiungere il valore soglia stesso”.


Il Principio di Neutralizzazione (Sterilizzazione della Spesa)

La risposta cruciale al quesito del Comune riguarda il coordinamento tra il nuovo assetto e il vincolo storico imposto dall’Art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.
Questo vincolo cristallizzava la spesa di personale a un valore “storico” (media del triennio 2011-2013) come limite finanziario.
La Corte, richiamando l’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020, conferma che esiste una specifica clausola di neutralizzazione della spesa aggiuntiva.
Questo è il punto saliente e decisivo per i Comuni virtuosi. Infatti la Corte dei Conti ricorda che:
• “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa [di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006].”.
• questa eccezione è giustificata dalla necessità di “preservare l’effettiva assunzione di personale a tempo indeterminato” e di “premiare gli enti ‘virtuosi’”. L’obiettivo è evitare che il parametro storico, se applicato integralmente, possa risultare “oltremodo penalizzante per enti autorizzati ad assumere nell’ambito di un compiuto progetto di riforma“, vanificando gli obiettivi stessi del D.L. n. 34/2019.


Le Conclusioni

Il Parere della Corte dei Conti per il Veneto offre chiarezza sul regime assunzionale a partire dal 2025:

  • Neutralizzazione della Spesa: La maggiore spesa sostenuta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (secondo l’Art. 4 del D.M.) “non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006”.
  • Vigenza del D.M. 17/03/2020: Il Decreto attuativo è “pienamente vigente”, ma dal 1° gennaio 2025 è cessata l’efficacia del solo regime transitorio (Art. 5 e Tabella 2).
  • Regime Ordinario (Art. 4): Per i Comuni virtuosi si applica il regime ordinario che consente di “incrementare discrezionalmente la spesa di personale (rispetto all’ultimo rendiconto approvato) fino a raggiungere il valore soglia stesso”.
  • Requisiti Immutati: La deroga al vincolo storico è consentita solo a condizione che la spesa complessiva di personale rimanga entro il “valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell’art. 4” e che sia garantito il “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”.

Si riportano, a seguire, le conclusioni:

“Conclusivamente, deve ritenersi che il d.m. 17 marzo 2020 sia pienamente vigente, atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è venuta meno solo l’efficacia dell’art. 5 e della relativa Tabella 2, sicché la maggior spesa effettivamente sostenuta per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, secondo il dettato degli artt. 4 e 7 del citato decreto, non rileva ai fini del calcolo per la verifica del rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’ art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006, nei limiti in cui la spesa complessiva di personale, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, non risulti superiore al valore soglia di incidenza stabilito per fascia demografica dalla Tabella 1 dell’art. 4, ferma restando la coerenza delle nuove assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.”


La Deliberazione


La costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2025

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