
Cassazione: Le Delibere di attribuzione delle P.O. vanno motivate
Con la sentenza Civile Ord. Sez. L Num. 18866 Anno 2025, depositata il 10/07/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un dipendente pubblico contro il proprio Ente di appartenenza, in una complessa vicenda di pubblico impiego relativa al conferimento di incarichi di posizione organizzativa e al conseguente risarcimento del danno da perdita di chance.
Questo pronunciamento offre importanti chiarimenti sui vizi inerenti la procedura di conferimento di incarichi di posizione organizzativa.
I contenuti della Sentenza
Il dipendente interessato lamentava che due incarichi di posizione organizzativa, per i quali aveva presentato domanda, fossero stati attribuiti ad altri candidati a causa di “palesi illegittimità dell’iter procedurale“.
Tale dipendente sosteneva di possedere i maggiori titoli e chiedeva la dichiarazione di illegittimità degli atti di conferimento, l’accertamento del danno subito e la condanna dell’Ente al pagamento di 18.000,00 euro a titolo di indennità di posizione organizzativa omessa e ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 439/2017, ha accolto la domanda, condannando l’Ente a corrispondere al dipendente 18.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance. Successivamente, l’Ente ha proposto appello la Corte d’Appello di Cagliari che ha accolto l’appello e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda proposta dal dipendente.
Contro questa sentenza della Corte d’Appello, il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione, articolato su sette motivi.
La Corte di Cassazione, esaminando i motivi, ha fornito tra l’altro, le seguenti ragioni della decisione:
- Accoglimento dei Quarti e Quinti Motivi (Nullità per Contradittorietà tra Motivazione e Dispositivo): Il dipendente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, pur respingendo il primo motivo di appello e argomentando nel senso dell’illegittimità delle delibere di conferimento degli incarichi, aveva poi accolto totalmente l’appello e rigettato integralmente la sua domanda, inclusa quella relativa alla declaratoria di illegittimità delle delibere. La Cassazione ha ritenuto questi motivi “fondati”, evidenziando “insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo”. In tale contesto, ha richiamato il principio per cui “il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza… non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.”.
- Accoglimento del Settimo Motivo (Nullità per Omessa/Apparente Motivazione): Il dipendente lamentava l’erroneità della sentenza d’appello per “omessa motivazione”. La Corte d’Appello, dopo aver accertato che l’Ente non aveva motivato il conferimento degli incarichi né condotto la comparazione dei curricula. La Cassazione ha ritenuto questo motivo “fondato”, concludendo che la motivazione della Corte d’Appello circa l’accoglimento del secondo motivo di appello era “apparente” e “rimane al di sotto del minimo costituzionale stabilito dall’art. 111 Cost.”. Ha precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione si circoscrive alla verifica della violazione del minimo costituzionale, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale… di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile”.
La Sentenza
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