
Premessa
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il Parere dell’11 marzo 2025, ha esaminato un caso di particolare rilevanza nell’ambito dell’etica pubblica e della corretta gestione amministrativa: il potenziale conflitto di interessi derivante da un rapporto di parentela verticale tra un Comandante e un Agente della Polizia Municipale operanti nel medesimo ufficio.
Il pronunciamento in esame si inserisce nel solco dell’elaborazione esegetica sviluppata dall’Autorità in materia di imparzialità amministrativa e prevenzione di potenziali interferenze nell’esercizio di funzioni pubbliche, offrendo rilevanti coordinate applicative per le amministrazioni.
La fattispecie sottoposta all’esame dell’Autorità
Il quesito sottoposto all’ANAC richiedeva una valutazione circa la sussistenza di un’ipotesi di conflitto di interessi derivante dal legame di parentela diretta (genitore-figlio) intercorrente tra un Comandante dell’ufficio di Polizia Municipale e un Agente operante nel medesimo contesto organizzativo, con evidente rapporto di subordinazione gerarchica.
Tale configurazione solleva interrogativi di notevole spessore in ordine all’effettiva applicazione del principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, che trova espressione nelle disposizioni normative di settore.
Quadro normativo di riferimento
L’analisi della questione presuppone necessariamente l’individuazione del perimetro normativo di riferimento, rappresentato primariamente dall’art. 6-bis della Legge 241/1990, che testualmente dispone:
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale“.
Come opportunamente evidenziato dall’ANAC, tale disposizione costituisce diretta emanazione del principio di imparzialità sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Il quadro normativo si completa con l’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che stabilisce:
“Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi[…].”
La disposizione contempla altresì una clausola generale che impone l’astensione “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza“.
Profili interpretativi delineati dall’ANAC
L’Autorità, richiamando espressamente le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ha preliminarmente chiarito che il conflitto di interessi si realizza allorché “l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario”.
Con specifico riferimento alla fattispecie esaminata, l’ANAC ha precisato che
“la presenza di un legame parentale tra due dipendenti pubblici, pur non comportando una causa di incompatibilità assoluta, potrebbe di fatto influire sullo svolgimento imparziale dell’attività lavorativa degli stessi“.
Tale impostazione evidenzia un approccio ponderato che rifugge da automatismi preclusivi, privilegiando una valutazione contestualizzata delle potenziali interferenze.
Di significativo rilievo appare il riferimento alla ratio sottesa all’obbligo di astensione, che l’Autorità riconduce alla necessità di
“impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità“.
L’enfasi posta sulla dimensione preventiva sottolinea la priorità accordata dall’ordinamento alla tutela anticipata rispetto a potenziali vulnerazioni dell’imparzialità amministrativa.
Obblighi specifici gravanti sui soggetti interessati
L’Autorità ha individuato con precisione gli obblighi gravanti sui soggetti coinvolti nella fattispecie, identificando:
- Un obbligo dichiarativo in capo al Comandante della Polizia Municipale, concernente l’esistenza del rapporto di parentela in linea retta con l’Agente, suo sottoposto, operante nel medesimo ufficio;
- Un obbligo di astensione che investe il medesimo soggetto, esteso a “tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che producano un beneficio/nocumento – diretto o indiretto – al figlio gerarchicamente suo sottoposto“.
Rilevante è altresì la precisazione secondo cui “l’obbligo di comunicazione di conflitti di interessi, anche solo a livello potenziale, è previsto come un obbligo comportamentale di carattere generale” che grava su tutti i dipendenti pubblici, configurandosi come presidio essenziale dell’integrità dell’azione amministrativa.
Quali sono le indicazioni operative dell’ANAC per le amministrazioni in materia di conflitto di interessi?
L’Autorità ha delineato un articolato quadro di indicazioni operative per le amministrazioni, alle quali è demandata la verifica in concreto della sussistenza di situazioni di conflitto e l’adozione di adeguate misure preventive.
Tra le soluzioni organizzative suggerite, si segnalano per rilevanza:
Il ricorso al meccanismo della sostituzione, prevedendo che “il funzionario titolare di posizione organizzativa / elevata qualificazione (Comandante P.M.) dovrà trasferire ad un sostituto alcune delle proprie competenze per l’adozione di atti specifici che concernono il suo sottoposto“.
A tal proposito, l’Autorità richiama opportunamente la figura del Vice-Comandante, che potrebbe svolgere “funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento del Comandante“, come previsto dall’art. 13 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale dell’ente interessato;
L’implementazione di misure di trasparenza rafforzate con riferimento alle scelte adottate, inserendo specifiche previsioni nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nel Codice di comportamento dell’ente;
L’opportunità di “revisionare, appena possibile, il proprio assetto organizzativo interno al fine di evitare possibili interferenze tra personale legato da rapporti di parentela“, delineando una strategia preventiva di più ampio respiro, seppur nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente e in considerazione delle concrete disponibilità di personale.
Orientamento consolidato dell’Autorità e profili di rilevanza operativa
Il Parere in esame si colloca in un solco interpretativo già tracciato dall’Autorità in precedenti pronunce, tra cui l’Atto del Presidente del 1.08.2023 (fasc. 3228/2023) e l‘Atto del Presidente del 30.07.2024 (fasc. ANAC n. 3364/2024), confermando un approccio equilibrato alla gestione dei conflitti di interessi derivanti da rapporti familiari.
L’elemento di maggiore interesse risiede nella conferma che “la sussistenza di relazioni familiari tra capi e sottoposti non dà luogo a fattispecie di incompatibilità”, ferma restando l’operatività degli specifici obblighi dichiarativi e di astensione precedentemente illustrati, nonché la necessità di implementare adeguati presidi organizzativi.
In tale prospettiva, assume rilevanza centrale il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), al quale è indirizzato esplicitamente il parere e che rappresenta il presidio di garanzia rispetto all’effettiva attuazione degli obblighi dichiarativi e delle conseguenti misure organizzative preventive.