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La responsabilità erariale del Dirigente per Debito fuori bilancio non prevenuto

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La correlazione tra debito fuori bilancio e danno erariale. Una Sentenza della Corte dei Conti

La Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale Regionale per il Molise) ha emesso la Sentenza n. 58/2025, respingendo la domanda di condanna per responsabilità erariale avanzata dalla Procura regionale nei confronti dell’allora Responsabile del Servizio finanziario di un Comune.

In particolare il giudizio mirava a recuperare un danno quantificato in € 3.848,82, derivante dai maggiori oneri sostenuti dall’ente a causa di un decreto ingiuntivo notificato da un professionista esterno.

Vediamo il tutto in questo approfondimento.

La responsabilità erariale del Dirigente per Debito fuori bilancio non prevenuto

La Procura aveva convenuto in giudizio il Responsabile del Servizio finanziario di un Ente per aver asseritamente prodotto il danno in conseguenza della sua inerzia nel non aver appostato i fondi necessari per onorare un accordo transattivo precedentemente stipulato dall’ente.

La notizia di danno era emersa dalla trasmissione di una deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio (n. 57 del 12/12/2019).

L’accusa sosteneva che, a fronte di due richieste per il reperimento dei fondi, il convenuto fosse rimasto inerte

“non fornendo alcuna risposta”.

Tale condotta, imputata a titolo di colpa grave, avrebbe impedito all’Amministrazione di adottare le strategie necessarie, ponendo le condizioni perché il creditore agisse “in via monitoria avverso l’Ente”.

Il pubblico ministero asseriva un chiaro nesso causale:

“se […] avesse tempestivamente analizzato e riscontrato le istanze di appostamento dei fondi necessari alla conclusione dell’accordo transattivo […] il danno erariale […] non si sarebbe verificato”.

La Difesa ed i vizi contabili originari

Il Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sottolineando che l’accordo transattivo era stato sottoscritto il 6/3/2015 “senza il rilascio della preventiva copertura finanziaria“.

Secondo la difesa, la determinazione di liquidazione della spesa procedendo

“comunque in assenza di fondi“,

aveva determinato l

’”ineluttabile formazione del debito fuori bilancio“.

Il convenuto richiamava gli articoli 191 e 194 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), sostenendo che l’ente aveva l’obbligo di attivare le normali e preventive procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento).

Punti salienti della Sentenza della Corte

La Corte dei Conti ha esaminato i fatti ed ha respinto la domanda della Procura, ritenendo che la condotta del responsabile fosse

“non soltanto esente da colpa grave, ma neanche causalmente collegata al danno”.

I principi fondamentali posti alla base della decisione sono i seguenti:

  • Obbligatorietà e preventività contabile: La transazione stipulata il 6/3/2015 era “immediatamente obbligatoria per il Comune”. Pertanto, essa “avrebbe dovuto essere preceduta da una ricognizione delle coperture finanziarie e dal relativo impegno di spesa, come previsto dall’art. 183 e dall’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, cd. Tuel”.
  • Ritardo e irrilevanza dell’inerzia successiva: La richiesta al Settore finanziario di “impinguare il capitolo specifico dell’intervento” è avvenuta solo il 7/5/2015, dopo che l’obbligo era stato contratto e liquidato.
  • Contrasto normativo preesistente: La sentenza accoglie la tesi difensiva secondo cui le trattative erano “ampiamente concluse e trasfuse in un atto di transazione debitamente sottoscritto e perfezionato in data 6 marzo 2015”. La Corte osserva che il dirigente che aveva operato la liquidazione lo aveva fatto “senza verifiche di copertura e impegno di spesa”, in “contrasto con gli artt. 183, 184, 153 e 191 del Tuel”.
  • Esclusione del nesso causale: Non è fondato l’addebito, poiché non è “dalla contestata inerzia di costui che può dirsi derivante il danno per il maggiore esborso seguito al decreto ingiuntivo”. L’inerzia contestata non è la causa del danno, in quanto il vizio contabile e l’obbligo di debito fuori bilancio erano già sorti.

Conclusioni

In conclusione, la Corte dei Conti ha definitivamente pronunciato respingendo la domanda nei confronti del Responsabile del servizio finanziario, condannando l’Ente,  al rimborso delle spese legali in favore del convenuto.

Link alla Deliberazione

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