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Le indicazioni della Sezione Autonomie sul Divieto di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori pubblici

Ok della Corte dei Conti Autonomie all’assicurazione dei progettisti e verificatori pubblici

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti è intervenuta sulla tematica del divieto, da parte dell’Ente, di assicurare l’attività svolta dai progettisti interni e verificatori di progetto contro il danno erariale.

Lo vediamo in questo approfondimento.

Introduzione

Con la Deliberazione N. 19/SEZAUT/2025/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti risolve una complessa questione di massima deferita dal Presidente della Corte, nata dal contrasto giurisprudenziale tra diverse Sezioni regionali di controllo.

La domanda centrale mirava a stabilire se l’obbligo assicurativo previsto dal Codice dei contratti per queste specifiche figure (progettisti e verificatori) dovesse essere interpretato in coerenza con il divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile (ex art. 3, comma 59, L. n. 244/2007), limitandosi ai soli danni a terzi, o se, al contrario, costituisse una deroga a tale divieto, consentendo la copertura anche per i rischi di danno all’amministrazione (responsabilità amministrativa).

La Sezione delle Autonomie, pur ribadendo la natura generale e il fondamento costituzionale del divieto di assicurare il danno erariale, ha stabilito che la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 relativa ai progettisti interni e verificatori di progetto costituisce una norma speciale sopravvenuta.

A parere della Corte dei Conti, tale specialità consente, entro limiti definiti, di superare il divieto generale.

L’obbligatorietà della stipula di tali polizze è chiaramente ricavabile dalla legge di delega n. 78/2022, dal principio della fiducia (art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023) e da riferimenti normativi puntuali.

Il fondamento della deroga risiede nell’esistenza di un “interesse proprio e in concreto dell’amministrazione” a stipulare tali contratti, funzionali a tutelarsi dai danni che potrebbero derivare dagli errori professionali dei dipendenti.

L’assicurazione, coprendo anche la colpa lieve (e la colpa grave, ma non il dolo), agisce come tutela per l’ente, che altrimenti si vedrebbe chiamato in causa direttamente per il risarcimento di danni cagionati a terzi per responsabilità indiretta in forza del principio di solidarietà passiva tra ente e dipendente.

Tuttavia, è cruciale che l’oggetto del contratto assicurativo sia “esclusivamente funzionale alla copertura dei rischi legati all’esercizio dell’attività professionale dei dipendenti interni incaricati della progettazione e/o della verifica di progetto”, e non si estenda alla generale responsabilità civile del dipendente.

Punti salienti

I punti salienti enunciati dalla Deliberazione in argomento, possono essere così riepilogati:

  • Natura della deroga: L’obbligo di copertura assicurativa previsto dal Codice dei contratti pubblici “costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007”.
  • Ambito di copertura: Il divieto generale di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile “non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023”.
  • Rilevanza del grado di colpa: La copertura si applica “indipendentemente dal grado di colpa”, coprendo quindi anche i danni derivanti da colpa lieve, ma resta ferma “l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.)”.
  • Limitazione della deroga: La Sezione precisa che la deroga stabilita dal Codice dei contratti è circoscritta: “La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge”.
  • Focus sull’attività professionale: L’oggetto della copertura deve essere definito e circoscritto “nei limiti dell’attività professionale e unicamente per i danni che dalla stessa direttamente ed immediatamente potranno determinarsi”, inclusi i danni che l’amministrazione subirebbe indirettamente “per effetto degli errori professionali del suo dipendente nello svolgimento delle anzidette attività”.

La Deliberazione N. 19/SEZAUT/2025/QMIG stabilisce quindi un orientamento vincolante per tutte le Sezioni regionali di controllo, valorizzando le professionalità interne e garantendo al contempo una tutela specifica per l’ente appaltante in relazione alle attività tecniche a rischio.

Conclusioni

Si riportano, in estratto, le conclusioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 118/2025/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:


«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge».

Link alla Deliberazione

Link alla Deliberazione

Deliberazione n.19/2025 Corte dei Conti Autonomie

La costituzione del Fondo Decentrato 2025-2026

Approfondimenti

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