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Legge 28 febbraio 2020, n. 8 – Legge di conversione del decreto mille proroghe (Novità in materia di Personale)

LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di proroga di termini legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica. (20G00021) (GU n.51 del 29-2-2020 – Suppl. Ordinario n. 10)

Vigente al: 1-3-2020  

 

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Scarica il PDF della legge di bilancio 2020 - testo coordinato con la Legge n.8/2020

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                              Promulga

la presente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni

urgenti  in  materia  di   proroga   di   termini   legislativi,   di

organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche’    di

innovazione tecnologica, e’ convertito in legge con le  modificazioni

riportate in allegato alla presente legge.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 28 febbraio 2020

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei

                                  ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

                                                             Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30

  DICEMBRE 2019, N. 162

  All’articolo 1:

    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis.  All’articolo  20,  comma  1,  lettera  c),   del   decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2017” sono

sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

  1-ter. All’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75, al primo periodo, le parole: “Per il triennio 2018-2020”

sono sostituite dalle seguenti: “Per il  triennio  2020-2022”  e,  al

secondo periodo, le parole: “20  per  cento”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “30 per cento”.

  1-quater. All’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre  2019,

  1. 160, le parole: “31 marzo 2020” sono sostituite dalle  seguenti:

“30 giugno 2020” e le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle

seguenti: “30 aprile 2020″»;

    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all’articolo  1,  comma

147, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  graduatorie  dei

concorsi   per   l’assunzione   di   personale   dell’amministrazione

giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, gia’ inserite

nei  piani  assunzionali  approvati  e  finanziati  per  il  triennio

2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

  5-ter. Il Ministero della salute e’ autorizzato, in  aggiunta  alle

facolta’ assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  senza  il

previo  espletamento  delle  procedure  di  mobilita’  e  in   deroga

all’obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli

6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad  assumere

a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami,

tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e  un

chimico,  da  imputare  all’aliquota  dei  dirigenti  sanitari,   due

economisti sanitari,  due  statistici,  un  ingegnere  biomedico,  un

ingegnere  industriale  e  un  ingegnere  ambientale,   da   imputare

all’aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche’ cinquanta unita’  di

personale   non   dirigenziale   con    professionalita’    tecniche,

appartenenti all’area  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto

funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero  della  salute

e’  corrispondentemente  incrementata  di  13  unita’  con  qualifica

dirigenziale di livello non generale e di 50 unita’ di personale  non

dirigenziale appartenenti all’area III. Per fare  fronte  agli  oneri

derivanti dall’attuazione del presente comma e’ autorizzata la  spesa

di euro 2.240.000 per  l’anno  2020  e  di  euro  4.480.000  annui  a

decorrere dall’anno 2021. Agli oneri  derivanti  dall’attuazione  del

presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di

riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”  dello  stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per  l’anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero della salute. I pertinenti  fondi  per  l’incentivazione

del personale dirigenziale e non  dirigenziale  del  Ministero  della

salute   sono   corrispondentemente   incrementati.    Il    Ministro

dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5-quater.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare  il   riordino

dell’organizzazione degli uffici del Ministero della  giustizia,  del

Ministero della salute e del Ministero del lavoro e  delle  politiche

sociali, compresi quelli di diretta  collaborazione,  e’  autorizzata

per i medesimi,  fino  al  31  ottobre  2020,  l’utilizzazione  delle

procedure di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,

  1. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
  2. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica»;

    al comma 6  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La

percentuale del 30 per cento di cui  al  comma  6-quater  del  citato

articolo 19 del decreto legislativo  n.  165  del  2001  puo’  essere

elevata al 38 per cento, a  valere  sulle  facolta’  assunzionali  di

ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e

ferma restando la disciplina ivi prevista»;

    al comma 7:

      all’alinea, dopo le parole: «ai soggetti  di  cui  all’articolo

14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,»  sono

inserite le seguenti: «ad esclusione  dei  titolari  degli  incarichi

dirigenziali previsti dall’articolo 19, commi  3  e  4,  del  decreto

legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,»,  le  parole:  «del  medesimo

decreto. Conseguentemente, con» sono sostituite dalle seguenti:  «del

medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.  Fermo  restando  quanto

previsto alla lettera c) del presente comma,  per  i  titolari  degli

incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e  4,

del decreto legislativo n. 165 del 2001,  continua  a  trovare  piena

applicazione la disciplina di cui all’articolo 14 del citato  decreto

legislativo n. 33 del 2013. Con», le parole: «articolo 17,  comma  1»

sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17,  comma  2»  e  dopo  le

parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «nonche’ ai

dirigenti sanitari di cui all’articolo  41,  comma  2,  dello  stesso

decreto legislativo,»;

      alla lettera a), le parole: «a),» e «, c),»  sono  soppresse  e

dopo le parole:  «all’esercizio  della  funzione  dirigenziale»  sono

aggiunte le seguenti: «, tenuto anche conto della complessita’  della

struttura cui e’ preposto il titolare dell’incarico,  fermo  restando

per  tutti  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali   l’obbligo   di

comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui  all’articolo

13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;

      alla lettera b), le parole da: «siano oggetto» fino  alla  fine

della lettera sono sostituite dalle seguenti: «possano essere oggetto

anche di sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza»;

      alla lettera c), dopo la parola: «individuazione» sono inserite

le seguenti: «, anche in deroga all’obbligo di  pubblicazione  per  i

titolari di incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, commi 3  e

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  «7-bis. Al fine di garantire l’immediata ed effettiva  applicazione

della misura di tutela di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  7  del

presente  articolo,   le   amministrazioni   ivi   indicate   possono

individuare, con decreto del Ministro competente,  da  emanare  entro

trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, i dirigenti per i  quali  non  sono

pubblicati i dati di cui all’articolo 14 del decreto  legislativo  14

marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera

  1. c) del comma 7.

  7-ter. Non e’ comunque consentita l’indicizzazione dei  dati  delle

informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

  7-quater.  Gli  obblighi  di  cui  all’articolo  14   del   decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si  applicano  anche  ai  titolari

degli incarichi negli organismi previsti dall’articolo 144 del  testo

unico delle leggi sull’ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al

decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  modalita’   di

attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al

comma 7 del presente articolo.

  7-quinquies. All’articolo 1, comma 216,  della  legge  27  dicembre

2017, n.  205,  le  parole:  “2019  e  2020”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “2019, 2020, 2021, 2022 e 2023”.

  7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma

7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e

2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

  «8-bis. All’articolo 7 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2-bis, le parole: “sulla base del contratto annotato

nell’archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell’articolo 94,  comma

4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285″ sono sostituite dalle seguenti: “sulla base  dei

dati acquisiti al sistema informativo di cui all’articolo  51,  comma

2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19  dicembre  2019,  n.  157,  secondo  le

modalita’ di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente  articolo”  e

le parole: “del contratto di locazione finanziaria”  sono  sostituite

dalle seguenti: “del contratto”;

  1. b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  “3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel  primo

semestre dell’anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a  lungo

termine  senza  conducente  le  somme  dovute  a  titolo   di   tassa

automobilistica  sono  versate  entro  il  31   luglio   2020   senza

l’applicazione di sanzioni e interessi.

  3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i  dati  necessari

all’individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa

automobilistica sono acquisiti  a  titolo  non  oneroso,  secondo  le

modalita’ di cui al comma 3-quater del presente articolo, al  sistema

informativo di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19

dicembre 2019, n. 157,  e  confluiscono  negli  archivi  dell’Agenzia

delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di

Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento  dell’attivita’

di gestione della tassa automobilistica  ai  sensi  dell’articolo  17

della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  3-quater. Con decreto del Ministero dell’economia e delle  finanze,

di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottare entro il 30 aprile 2020,  sentiti  il  gestore  del  sistema

informativo di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19

dicembre 2019, n. 157, e l’Agenzia delle entrate, previo parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita’

operative per l’acquisizione dei dati  di  cui  al  comma  3-ter  del

presente  articolo,  anche  attraverso   il   coinvolgimento   e   la

collaborazione delle associazioni rappresentative delle  societa’  di

locazione a lungo termine.

  3-quinquies. Dall’attuazione del comma 3-quater non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

  8-ter.  Il  termine  di  cui  all’articolo   30,   comma   5,   del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e’ differito al  30  giugno  2020,

per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori

entro il termine del  31  ottobre  2019,  per  fatti  non  imputabili

all’amministrazione»;

    al comma 9, secondo periodo, la  parola:  «comma»  e’  sostituita

dalla  seguente:  «paragrafo»  e  le   parole:   «dell’unione»   sono

sostituite dalle seguenti: «dell’Unione»;

    dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:

  «9-bis.  All’articolo  177,  comma  2,  del  codice  dei  contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole:  “il  31  dicembre  2020”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “il 31 dicembre 2021”;

  1. b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le concessioni  di

cui al comma 1, terzo  periodo,  gia’  in  essere  si  adeguano  alle

predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020″»;

    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis.  Il  termine  stabilito  dall’articolo  12   del   decreto

legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e’ differito al 2

giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al  valore

militare  per  i  caduti,  i  comuni,  le  province   e   le   citta’

metropolitane.

  10-ter. Le  proposte  di  cui  al  comma  10-bis,  corredate  della

relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa,  cui

sono demandate le attribuzioni della commissione unica  nazionale  di

primo grado per la concessione  delle  qualifiche  dei  partigiani  e

delle decorazioni al valore militare, istituita dall’articolo 4 della

legge 28 marzo 1968, n. 341.

  10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche  dei  partigiani,  di

cui agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale

21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle  ricompense  al

valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  10-quinquies. All’attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero

della difesa provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

  10-sexies. Al comma 9 dell’articolo  30-ter  del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il primo periodo e’ inserito il  seguente:  “Per  l’anno

2020 la richiesta di cui al primo periodo puo’ essere presentata fino

al 30 settembre”;

  1. b) al secondo periodo,  le  parole:  “periodo  precedente”  sono

sostituite dalle seguenti: “primo periodo”.

  10-septies. Per l’anno 2020, il  termine  di  cui  all’articolo  1,

comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ differito  dal  15

gennaio al 15 maggio e il termine di cui all’articolo  1,  comma  53,

della citata legge n. 160 del 2019 e’ differito dal 28 febbraio al 30

giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate  dagli

enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

  10-octies. A  decorrere  dal  1°  marzo  2020,  le  amministrazioni

pubblicano i bandi di mobilita’ di cui all’articolo 30, comma 1,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale  internet  del

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio

dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per  la  pubblica

amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono

disciplinate le modalita’ di pubblicazione nel  portale,  di  cui  al

predetto articolo 30, comma 1, del decreto  legislativo  n.  165  del

2001,  degli   avvisi   di   mobilita’   adottati   dalle   pubbliche

amministrazioni, dei bandi di  concorso  per  l’accesso  al  pubblico

impiego, delle relative graduatorie di  merito  e  delle  graduatorie

degli idonei  non  vincitori  ai  quali  le  amministrazioni  possono

attingere, ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  61,  della  legge  24

dicembre 2003, n. 350, nei  limiti  di  validita’  delle  graduatorie

medesime. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34-bis,  comma

5, del citato decreto legislativo n.  165  del  2001,  le  assunzioni

effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del  medesimo  decreto

legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data  di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  non  sia

intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

  10-novies. L’articolo 25 del testo unico in materia di  societa’  a

partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto

2016, n. 175, e’ sostituito dal seguente:

  “Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). – 1. Entro  il  30

settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e  2022,  le  societa’  a

controllo pubblico  effettuano  una  ricognizione  del  personale  in

servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in  relazione  a

quanto previsto dall’articolo 24. L’elenco del  personale  eccedente,

con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e’ trasmesso  alla

regione nel  cui  territorio  la  societa’  ha  sede  legale  secondo

modalita’ stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,

previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell’articolo

8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  1. Le  regioni  formano  e  gestiscono  l’elenco  dei   lavoratori

dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1  e  agevolano  processi  di

mobilita’ in ambito regionale, con le modalita’ stabilite dal decreto

previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le  organizzazioni

sindacali    comparativamente    piu’    rappresentative,     tramite

riallocazione totale o parziale del  personale  in  eccedenza  presso

altre societa’ controllate dal medesimo ente o da  altri  enti  della

stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa’ interessate.

  1. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al  comma

1, le regioni  trasmettono  gli  elenchi  dei  lavoratori  dichiarati

eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale  per  le  politiche

attive del  lavoro,  che  gestisce,  d’intesa  con  ciascuna  regione

territorialmente  competente,  l’elenco  dei  lavoratori   dichiarati

eccedenti e non ricollocati”.

  10-decies.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  riassorbimento  del

personale stabiliti dal comma 8 dell’articolo 19 del testo  unico  di

cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di

cui al comma 10-novies del  presente  articolo  si  applicano,  salva

diversa disciplina  normativa  a  tutela  dei  lavoratori,  anche  ai

dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti,  rispettivamente,

ai sensi degli  articoli  31  e  114  del  testo  unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18

agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della  legge

di  conversione  del  presente  decreto,  risultino  gia’  posti   in

liquidazione  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165.

  10-undecies. Dopo il comma  147  dell’articolo  1  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160, e’ inserito il seguente:

  “147-bis. Le disposizioni del comma 147,  in  materia  di  utilizzo

delle   graduatorie   dei   concorsi   pubblici   da   parte    delle

amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano  alle  assunzioni

del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle

istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica

nonche’ del personale delle scuole e degli asili comunali”.

  10-duodecies. All’articolo 3, comma 6, del decreto  legislativo  13

aprile 2017, n. 59, il secondo periodo e’  sostituito  dal  seguente:

“Con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione   e’   costituita   una

commissione nazionale di  esperti  per  la  definizione  delle  prove

scritte e delle relative griglie di valutazione”.

  10-terdecies.  All’articolo  1,  comma  10,  del  decreto-legge  29

ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20

dicembre 2019, n. 159,  le  parole:  “bandito  nell’anno  2016”  sono

soppresse.

  10-quaterdecies. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre

2019,  n.  160,  le  parole:  “dodici  mesi”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “ventiquattro mesi”.

  10-quinquiesdecies.  Nelle  more  della  revisione  organica  della

normativa di cui all’articolo 1, comma 810, della legge  30  dicembre

2018, n.  145,  l’articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto

legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel  senso  che  non

possono accedere ai contributi all’editoria le  imprese  editrici  di

quotidiani e  periodici  partecipate,  con  quote  maggioritarie,  da

gruppi editoriali  quotati  o  partecipati  da  societa’  quotate  in

mercati regolamentati.

  10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico

straordinario  mobile,  affidato  dal  Ministero  della  salute  alla

sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della

cecita’ ai sensi  del  comma  453  dell’articolo  1  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, l’autorizzazione di spesa di cui al comma  454

del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018  e’  incrementata

di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

  10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal  comma  10-sexiesdecies,

pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023,

si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All’articolo 3:

    il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

  «5. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27  dicembre  2017,  n.

205, la lettera i) e’ sostituita dalla seguente:

    “i) le attivita’ ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25

posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del

Ministro  dell’interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei  requisiti  per

l’ammissione  al  piano  straordinario  di  adeguamento  antincendio,

approvato con  decreto  del  Ministro  dell’interno  16  marzo  2012,

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30  marzo  2012,

completano  l’adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione  degli

incendi entro il 31 dicembre 2021, previa  presentazione  al  Comando

provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA

parziale, attestante il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti

prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:

resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;

compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;

impianti idrici antincendio;  vie  d’uscita  ad  uso  esclusivo,  con

esclusione dei punti  ove  e’  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei

materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con  esclusione  dei  punti

ove e’ prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a

deposito.   Per   le   strutture   ricettive    turistico-alberghiere

localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi

meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,

come  individuati  dalla  deliberazione  dello  stato  di   emergenza

adottata dal Consiglio dei ministri  l’8  novembre  2018,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  nonche’  nei

territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel  2016  e

2017, individuati dagli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15

dicembre 2016, n. 229, e nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,  Lacco

Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione  degli  eventi  sismici

verificatisi il 21 agosto  2017,  il  termine  per  il  completamento

dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli  incendi,  di

cui al primo periodo della  presente  lettera,  e’  prorogato  al  30

giugno 2022, previa presentazione  della  SCIA  parziale  al  Comando

provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  il  31  dicembre   2020.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all’articolo  38,

comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ prorogato  al  31

dicembre 2020″».

  All’articolo 4:

    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Il termine per l’adozione delle misure di cui  all’articolo

13,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,

e’ prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell’adozione delle misure  di

cui al primo, terzo e quarto  periodo  del  presente  comma,  possono

essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel  Fondo

istituito ai sensi  dell’articolo  32-ter.1  del  testo  unico  delle

disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al

decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  ferme  restando  le

prioritarie finalita’ ivi previste. In relazione a quanto previsto al

secondo periodo del presente comma, la  CONSOB  puo’  esercitare  gli

ulteriori poteri previsti dall’articolo 36,  comma  2-terdecies,  del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle  iniziative

di chiunque nel  territorio  della  Repubblica,  attraverso  le  reti

telematiche o di telecomunicazione: a)  offra  al  pubblico  prodotti

finanziari in difetto del prescritto prospetto; b)  diffonda  annunci

pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di  prodotti  finanziari

diversi   dagli   strumenti   finanziari   comunitari   prima   della

pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che  la  CONSOB

puo’ adottare ai sensi dell’articolo 7-quater del citato testo  unico

di cui al decreto  legislativo  n.  58  del  1998  devono  intendersi

comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri  previsti  dal

menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del  decreto-legge  n.  34

del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

  3-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 181, terzo  periodo,

della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e’  prorogato  di  ulteriori

ventiquattro mesi.

  3-quater. Limitatamente all’anno 2020 non ha effetto  l’abrogazione

disposta dal comma 847 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,

  1. 160; si applicano, per il medesimo anno, l’imposta comunale sulla

pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche’ la  tassa

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui  rispettivamente

ai capi I e II del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,

nonche’ il canone per l’installazione dei  mezzi  pubblicitari  e  il

canone  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  di   cui

rispettivamente agli articoli 62 e  63  del  decreto  legislativo  15

dicembre 1997, n. 446.

  3-quinquies. All’articolo 1, comma 1061, della  legge  27  dicembre

2017, n. 205, le parole: “e 2019” sono sostituite dalle seguenti:  “,

2019, 2020, 2021 e 2022″.

  3-sexies. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo  1,

comma 659,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,

relativamente ai sigari, e’ differita al 1° gennaio 2021.

  3-septies. Non si fa  luogo  al  rimborso  dell’accisa  sui  sigari

versata in applicazione delle disposizioni  di  cui  all’articolo  1,

comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  ed  e’

dovuta l’accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate  dal

1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto secondo  l’aliquota  prevista  dalle

predette disposizioni.

  3-octies. All’onere derivante dalla disposizione di  cui  al  comma

3-sexies, pari a 870.000 euro per l’anno 2020, si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3-novies. Il comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo

2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio

2014, n. 80, e’ sostituito dai seguenti:

  “2-bis.  L’aliquota  prevista  all’articolo  3,  comma  2,   quarto

periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica

anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali  sia

stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto, lo  stato  di

emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi  previsti

dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24  febbraio  1992,

  1. 225. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai

contratti di  locazione  stipulati  nei  comuni  di  cui  al  periodo

precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

  2-bis.1.  L’aliquota  prevista  all’articolo  3,  comma  2,  quarto

periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica

anche  ai  contratti  di  locazione  stipulati  nei  comuni  di   cui

all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,

in cui sia stata individuata  da  un’ordinanza  sindacale  una  ‘zona

rossa’”.

  3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma

3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l’anno 2020, a 3,48 milioni

di euro per l’anno 2021 e a 3,51 milioni di euro  annui  a  decorrere

dall’anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

  1. 190».

  Dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:

  «Art. 4-bis (Disposizioni in materia di  cartolarizzazioni).  –  1.

All’articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le

parole: “novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “il  31  dicembre

2020″.

  1. Alle operazioni di  cartolarizzazione  dei  crediti  realizzate

mediante  concessione  di  finanziamenti  si   applica,   in   quanto

compatibile, anche l’articolo 4 della legge 30 aprile 1999,  n.  130.

Nelle operazioni di cui all’articolo 7, comma 1,  lettera  a),  della

citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai  fini  della

costituzione   del   patrimonio   destinato,    adotta    un’apposita

deliberazione  contenente  l’indicazione  dei  diritti  e  dei   beni

destinati,  anche  individuabili  in  blocco,  dei  soggetti  a   cui

vantaggio  la  destinazione  e’  effettuata,  dei  diritti   a   essi

attribuiti e delle modalita’ con  le  quali  e’  possibile  disporre,

integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato,  nonche’  i

limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato puo’ utilizzare

le somme derivanti dal patrimonio destinato.  La  deliberazione  deve

essere depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436  del  codice

civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione,  tali  crediti,

beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati  esclusivamente  al

soddisfacimento  dei  diritti  dei  soggetti  a  cui   vantaggio   la

destinazione e’ effettuata  e  costituiscono  patrimonio  separato  a

tutti gli effetti da quello del soggetto  finanziato  e  dagli  altri

patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei

soggetti  a  cui  vantaggio  la  destinazione  e’   effettuata,   sul

patrimonio  oggetto  di   destinazione,   come   identificato   nella

deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti  dei

predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti  dei  soggetti  a

cui vantaggio la destinazione e’ effettuata  il  soggetto  finanziato

risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e

dei crediti,  beni  e  diritti  ad  essi  attribuiti,  salvo  che  la

deliberazione non disponga diversamente. Nel caso  di  sottoposizione

del soggetto finanziato a una procedura  concorsuale  o  di  gestione

delle crisi, i contratti relativi a ciascun  patrimonio  destinato  e

quelli ivi inclusi continuano ad avere  esecuzione  e  continuano  ad

applicarsi le disposizioni dell’articolo  7,  comma  2-octies,  della

citata legge n. 130 del 1999.  Gli  organi  della  procedura  possono

trasferire  i  diritti  e  i  beni  compresi  in  ciascun  patrimonio

destinato e le relative passivita’ alla societa’ di cartolarizzazione

o   a   un   altro   soggetto   identificato   dalla   societa’    di

cartolarizzazione stessa.

  1. All’articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999,
  2. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) dopo le parole:  “1  e  1-bis  del  presente  articolo”  sono

inserite le seguenti: “ovvero all’articolo 7, comma 1, lettera a)”;

  1. b) dopo le parole: “inferiore a 2 milioni di euro,” sono inserite

le seguenti: “direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un

intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in  nome

proprio,”.

  1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 1 della legge 30 aprile 1999,
  2. 130, e’ inserito il seguente:

  “1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al  comma  1-ter

abbia luogo per il  tramite  di  una  banca  o  di  un  intermediario

finanziario iscritto nell’albo di  cui  all’articolo  106  del  testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  ai  crediti  nascenti  dallo

stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall’escussione o

dal  realizzo  dei  beni  e  dei  diritti  che  in   qualunque   modo

costituiscano la garanzia del rimborso di  tali  crediti  si  applica

altresi’ l’articolo 7, comma 2-octies, della presente legge”.

  1. All’articolo 4  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2-bis, dopo le parole:  “derivanti  da  aperture  di

credito” sono inserite le seguenti: “o da altre forme di  concessione

di credito con modalita’ rotative”;

  1. b) al comma 4-ter:

      1) al primo periodo, dopo le parole: “derivanti da aperture  di

credito in qualunque forma” sono aggiunte le seguenti:  “o  da  altre

forme di concessione di credito con modalita’ rotative”;

      2) al quarto  periodo,  dopo  le  parole:  “Gli  incassi”  sono

inserite le seguenti: “e i proventi derivanti dall’escussione  o  dal

realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque  modo  costituiscano

la garanzia del rimborso di tali crediti”;

      3) al quinto periodo, dopo le parole: “da  parte  di  creditori

diversi dai portatori dei titoli” sono inserite le  seguenti:  “,  e,

nel loro interesse, dalla societa’ di cui all’articolo 3, comma 1,” e

dopo le parole:  “cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta’  di

erogazione” sono aggiunte le seguenti:  “,  se  non  per  l’eccedenza

delle somme incassate e dovute a tali soggetti”».

  All’articolo 5:

    al comma 4, le parole: «legge 20  dicembre  2018,  n.  145»  sono

sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. All’articolo 18, comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  16

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4

dicembre 2017, n. 172, le parole: “e 2019”, ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle seguenti: “, 2019 e 2020”.

  5-ter.  All’articolo  38,  comma  1-novies,  secondo  periodo,  del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “Per l’anno 2019”  sono

sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019 e 2020”.

  5-quater. Gli enti locali che hanno  stipulato  contratti  a  tempo

determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale

ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.

205,  nonche’  per  le  assunzioni  finanziate  con  le  risorse  del

Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell’articolo  12,

comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  nonche’  ai  sensi

dell’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre  2017,

  1. 147, per i patti di inclusione sociale, possono  procedere  alla

proroga di tali contratti, utilizzando le risorse gia’  previste  dal

citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205  del  2017,  per  un

ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e  comunque

non oltre il periodo di vigenza della misura».

  Dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:

  «Art. 5-bis (Disposizioni in materia  di  medici  specializzandi  e

dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale). – 1. All’articolo

1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  1. a) al comma 547, le parole: “I  medici  e  i  medici  veterinari

iscritti  all’ultimo  anno  del  corso  di  formazione  specialistica

nonche’, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo  anno

del relativo corso” sono sostituite dalle seguenti:  “A  partire  dal

terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici

veterinari regolarmente iscritti”;

  1. b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole:  “fino  al  31

dicembre 2021″ sono sostituite dalle seguenti: “fino al  31  dicembre

2022″ e, al settimo periodo, dopo le  parole:  “sono  definite”  sono

inserite le seguenti: “, sulla base dell’accordo quadro adottato  con

decreto del Ministro dell’universita’ e della  ricerca,  di  concerto

con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano,”.

  1. Al fine di garantire l’erogazione  dei  livelli  essenziali  di

assistenza e di fronteggiare la carenza di medici  specialisti,  fino

al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici  del

Servizio  sanitario   nazionale   possono   presentare   domanda   di

autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite

del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque  non  oltre  il

settantesimo anno di eta’.  L’amministrazione  di  appartenenza,  nel

rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con  apposito  atto

aziendale, puo’ autorizzare la prosecuzione del rapporto di  servizio

fino  all’assunzione  di  nuovi  dirigenti  medici  specialisti.   Le

relative procedure di  reclutamento  sono  indette  senza  ritardo  e

comunque non oltre centottanta giorni  dalla  data  di  adozione  del

provvedimento di trattenimento in servizio».

  All’articolo 6:

    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. In considerazione della particolare situazione  linguistica

delle scuole  in  lingua  tedesca  e  delle  localita’  ladine  della

Provincia  autonoma  di  Bolzano,  le  disposizioni  in  materia   di

requisiti di ammissione all’esame di Stato di cui agli  articoli  13,

comma 2, lettera b), e  14,  comma  3,  sesto  periodo,  del  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a  decorrere  dal  1°

settembre 2022 per le scuole in lingua  tedesca,  limitatamente  alla

prova INVALSI nella disciplina  “tedesco”,  e  per  le  scuole  delle

localita’ ladine, limitatamente alle prove INVALSI  nelle  discipline

“italiano” e “tedesco”.

  5-ter.  L’applicazione  dell’articolo  21,  comma  2,  del  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e’ differita al 1° settembre 2020.

  5-quater. All’articolo 21, comma  2,  del  decreto  legislativo  13

aprile 2017, n. 62, il secondo  periodo  e’  soppresso  e,  al  terzo

periodo, le parole: “Sono altresi’ indicate”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “In un’apposita sezione sono indicate”.

  5-quinquies.  Per  l’anno  scolastico  2019/2020,  le   istituzioni

scolastiche applicano l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo

13 aprile 2017,  n.  62,  come  modificato  dal  comma  5-quater  del

presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

  5-sexies. L’applicazione delle misure di sostegno per l’accesso dei

giovani  alla  ricerca  e   per   la   competitivita’   del   sistema

universitario   italiano   a   livello    internazionale,    previste

dall’articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e’

prorogata per l’anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga  alle

vigenti facolta’ assunzionali:

  1. a) nell’anno  2020,   l’assunzione   di   ricercatori   di   cui

all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre  2010,

  1. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2021. Con decreto del  Ministro  dell’universita’  e  della

ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  risorse

sono ripartite tra le universita’;

  1. b) nell’anno 2022, la progressione di carriera  dei  ricercatori

universitari  a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione

scientifica nazionale, nel limite di spesa  di  15  milioni  di  euro

annui  a  decorrere  dall’anno  2022.  Con   decreto   del   Ministro

dell’universita’ e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, le risorse sono ripartite tra le  universita’.  Con

riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le  universita’

statali sono autorizzate a  bandire  procedure  per  la  chiamata  di

professori universitari di seconda fascia  riservate  ai  ricercatori

universitari  a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione

scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

      1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell’articolo

18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

      2) per non piu’ del  50  per  cento  dei  posti,  entro  il  31

dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 24, comma  6,  della  legge  30

dicembre 2010, n. 240.

  5-septies. Per le finalita’ di cui al comma 5-sexies, il Fondo  per

il finanziamento ordinario delle universita’, di cui all’articolo  5,

comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e’

incrementato di 96,5 milioni di euro  per  l’anno  2021  e  di  111,5

milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall’anno  2022.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma si provvede:

  1. a) quanto a 96,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall’anno

2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di  spesa

di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27  dicembre  2019,  n.

160;

  1. b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022,

mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad

esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190.

  5-octies. All’articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre  2018,

  1. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le medesime

finalita’ di cui al primo periodo e’ autorizzata la spesa di  600.000

euro per l’anno 2020 e di 300.000 euro per l’anno  2021.  Agli  oneri

derivanti dal secondo periodo  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190″.

  5-novies.  All’articolo  20-bis,  comma  4,  del  decreto-legge   9

febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7

aprile 2017, n. 45, le parole:  “Entro  il  31  dicembre  2018”  sono

sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2021”.

  5-decies. All’articolo 20, comma 5, del decreto-legge  31  dicembre

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio

2008, n. 31, le parole: “Entro il 31 dicembre 2010”  sono  sostituite

dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2021″».

  Dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:

  «Art. 6-bis (Modifica all’articolo 2 del decreto-legge  29  ottobre

2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre

2019, n. 159). – 1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019,

  1. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
  2. 159, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

  “2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all’articolo 10,  comma

1, del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  gli  idonei

utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per  merito  e  titoli

del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore

generale del  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della

ricerca n. 1259 del  23  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 90  del  24  novembre  2017,  sono

assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta

salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3  e

3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449″».

  All’articolo 7:

    al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  fini

del risanamento e del rilancio  del  sistema  nazionale  musicale  di

eccellenza,  il  contributo,  a  valere  sul  Fondo  unico   per   lo

spettacolo,  assegnato  per  l’anno  2020   a   ciascuna   fondazione

lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non  puo’

avere un valore percentuale superiore o inferiore del  10  per  cento

rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima

fondazione nei tre anni precedenti»;

    dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

  «1-bis. All’articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge

24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7

agosto 2016, n. 160, le parole: “31 dicembre  2019”  sono  sostituite

dalle seguenti: “31 dicembre 2020″»;

    al comma 2,  lettera  c),  le  parole:  «di  750.000  euro»  sono

sostituite dalle seguenti: «di 1.200.000 euro»;

    al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

    «b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per l’anno

2020 il comune di Matera puo’ provvedere, nel limite massimo di spesa

di  500.000  euro,  a  valere  sulle  proprie   risorse   finanziarie

disponibili a legislazione vigente. E’  assegnato  un  contributo  di

200.000 euro per l’anno 2020 e di 500.000  euro  per  ciascuno  degli

anni 2021 e 2022 al  complesso  conventuale  di  San  Felice  per  il

completamento  delle  opere  di  manutenzione  straordinaria   e   di

adeguamento impiantistico. All’onere derivante dal periodo precedente

si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″»;

    dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre  2015,  n.

208, le parole: “entro l’esercizio finanziario 2019” sono  sostituite

dalle seguenti: “entro l’esercizio finanziario 2020″»;

    dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis. All’articolo 2 del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,

dopo il comma 5-ter e’ inserito il seguente:

“5-quater. Il  contingente  di  cinque  esperti  della  struttura  di

supporto al Direttore generale di progetto, di  cui  all’articolo  1,

comma 2, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e’ integrato da un

esperto in mobilita’ e  trasporti  e  da  un  esperto  in  tecnologie

digitali incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma  6,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal  presente

comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni

2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel

bilancio del Parco archeologico di Pompei”»;

    al   comma    7,    le    parole:    «corrispondente    riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354,  della

legge 28 dicembre 2015,  n.  208»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,

nell’ambito  del  programma  “Fondi  di  riserva  e  speciali”  della

missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2020,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i

beni e le attivita’ culturali e per il turismo»;

    al comma 8:

      al primo periodo,  dopo  le  parole:  «per  l’anno  2020»  sono

inserite  le  seguenti:  «A  decorrere  dall’anno  2020  e’  altresi’

autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui»;

      il secondo periodo e’  sostituito  dal  seguente:  «Agli  oneri

derivanti dal primo periodo si provvede:

  1. a) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2  milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell’ambito  del

programma “Fondi di riserva e  speciali”  della  missione  “Fondi  da

ripartire” dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita’

culturali e per il turismo;

  1. b) quanto a 000  euro  annui  a  decorrere  dall’anno  2020,

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di  riserva  e  speciali”

della missione “Fondi da ripartire” dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i

beni e le attivita’ culturali e per il turismo»;

    al comma 9, lettera a), le parole: «e di  1  milione  di  euro  a

decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di  2  milioni

di euro annui a decorrere dall’anno 2020»;

    al comma 10, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Agli

oneri derivanti dal comma 9,  pari  a  2  milioni  di  euro  annui  a

decorrere  dall’anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell’ambito  del

programma “Fondi di riserva e  speciali”  della  missione  “Fondi  da

ripartire” dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita’

culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze

e’ autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio»;

    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011,

  1. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.

106, le parole: “31 dicembre 2017” sono  sostituite  dalle  seguenti:

“31 dicembre 2020”.

  10-ter. Per le finalita’ di cui all’articolo 1,  comma  608,  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ autorizzata la spesa di 1  milione

di euro per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro  per  ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  1,  comma

371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  10-quater.  Al  fine  di  rafforzare  l’azione  di  tutela   e   di

valorizzazione del patrimonio  culturale,  nel  rispetto  dei  limiti

delle dotazioni  organiche  nonche’  delle  facolta’  e  dei  vincoli

assunzionali previsti dalla normativa vigente,  il  Ministero  per  i

beni e le attivita’ culturali e per  il  turismo  puo’  coprire,  per

l’anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali  delle

aree II e III dovute a intervenute  rinunce  da  parte  di  personale

inquadrato ai sensi  dell’articolo  1,  comma  342,  della  legge  30

dicembre 2018, n.  145,  verificatesi  prima  del  completamento  del

periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo  nazionale

di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni,  a  vario

titolo, del rapporto di  lavoro  instaurato  tra  i  dipendenti  gia’

inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge  n.

145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per

il  turismo,  mediante  lo  scorrimento  delle   graduatorie   uniche

nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio,

rispettivamente, all’area II e all’area III,  assumendo  i  candidati

collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

  10-quinquies. L’autorizzazione di  spesa  di  cui  all’articolo  1,

comma 335, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  e’  rifinanziata

nella misura di 200.000 euro per l’anno 2020 e di 500.000 euro  annui

a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  10-sexies.  A  decorrere   dall’anno   scolastico   2020/2021,   e’

autorizzata la trasformazione da tempo parziale  a  tempo  pieno  del

rapporto di  lavoro  dei  553  assistenti  amministrativi  e  tecnici

assunti nell’anno scolastico  2018/2019  ai  sensi  dell’articolo  1,

commi da 619 a 621, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  e  non

rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla  trasformazione

del rapporto di lavoro prevista dall’articolo  1,  comma  738,  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione  di  cui  al  primo

periodo  del  presente  comma  e’  disposta  nel  limite   di   spesa

complessiva  di  personale  previsto   dal   comma   10-septies.   E’

corrispondentemente incrementata la dotazione organica del  personale

assistente amministrativo e tecnico.

  10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies  si  provvede

nei limiti di spesa di 3 milioni di euro  per  l’anno  2020  e  di  9

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al  relativo  onere

si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  10-octies. Al fine di  migliorare  la  qualificazione  dei  servizi

scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire

l’inclusione degli alunni  e  delle  alunne  con  disabilita’  grave,

l’organico del personale docente di cui  all’articolo  1,  comma  64,

della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ incrementato, con  riferimento

alla scuola secondaria di secondo grado, in misura  corrispondente  a

una maggiore spesa di personale pari a  6,387  milioni  di  euro  per

l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per  l’anno  2021  e  a  23,915

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con il  decreto  di

cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del  2015  i

nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla  base  dei  seguenti

parametri e principi:

  1. a) ripartizione delle risorse tra le regioni  tenuto  conto  del

numero di classi con un numero di iscritti  superiore  a  22  unita’,

ridotte a  20  unita’  in  presenza  di  un  alunno  o  studente  con

disabilita’ grave certificata;

  1. b) monitoraggio  comparativo  dei  risultati   conseguiti,   con

riguardo  agli  apprendimenti,  all’inclusione  e   alla   permanenza

scolastica.

  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari  a  6,387

milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per  l’anno

2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022,  si

provvede:

  1. a) quanto a 6,387 milioni di euro  per  l’anno  2020,  a  20,015

milioni di euro per l’anno 2021, a 12,169 milioni di euro per  l’anno

2022 e a 23,915 milioni di euro annui  a  decorrere  dall’anno  2023,

mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all’articolo  1,

comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

  1. b) quanto a 5,484 milioni di euro per l’anno  2021  e  a  11,746

milioni di euro per l’anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2, comma 1, alinea, le parole: “2018 e 2019” sono

sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020”;

  1. b) all’articolo 3:

      1) al comma 3, le parole: “31 dicembre  2019”  sono  sostituite

dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;

      2) al comma 5, le parole: “31 dicembre  2019”  sono  sostituite

dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;

  1. c) all’articolo 4, comma 1, le parole: “per ciascuno degli  anni

2017 e 2018″ sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni

2017, 2018 e 2020″.

  10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro

350.000  per  l’anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190.

  10-duodecies. Il contributo  di  cui  all’articolo  1,  comma  385,

lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in  favore  della

Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia nazionale  dei

Lincei e’ prorogato per l’anno 2020.

  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies,  pari  a

euro 250.000 per l’anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23

dicembre 2014, n. 190.

  10-quaterdecies. All’articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  29

ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20

dicembre 2019, n. 159, le parole: “entro  il  2019”  sono  sostituite

dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2020”.

  10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di  ampliare  l’accesso

ai prodotti editoriali da parte di  tutte  le  categorie  deboli,  in

particolare delle persone con disabilita’  visiva,  anche  attraverso

eventi di sensibilizzazione,  ricerca  sull’accessibilita’  digitale,

corsi di formazione e  attivita’  di  consulenza,  e’  prorogato  per

l’anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della  Fondazione

Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti  dal  presente

comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’

di personale scolastico».

  All’articolo 8:

    al comma 5, le parole:  «diciotto  mesi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «diciannove mesi» ed e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Al quarto comma dell’articolo  840-septies  del  codice  di

procedura civile, dopo le parole:  “articolo  65”  sono  inserite  le

seguenti: “, comma 1, lettere b) e c-bis),”»;

    il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

  «6.  All’articolo  11,  comma  3,  primo   periodo,   del   decreto

legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: “a decorrere dal  14

settembre 2021″ sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere  dal  14

settembre 2022″.  Agli  oneri  derivanti  dall’attuazione  del  primo

periodo, pari a euro 443.333 per l’anno 2021 e a euro  1.076.667  per

l’anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle

proiezioni,  per  i  medesimi  anni,  dello  stanziamento  del  fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di  riserva  e  speciali”

della missione “Fondi da ripartire” dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della

giustizia»;

    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno  2019,

  1. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.

77, le parole: “di durata annuale” sono  sostituite  dalle  seguenti:

“di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale

al 31 dicembre 2020″, le parole: “800 unita’” sono  sostituite  dalle

seguenti: “1.095 unita’”, le parole: “200 unita’ di Area  I/F2”  sono

sostituite dalle seguenti: “340 unita’ di area  I/F1”  e  le  parole:

“600 unita’ di Area  II/F2”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “755

unita’ di area II/F1″.

  6-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle  disposizioni  di

cui al comma 6-bis si provvede nell’ambito delle risorse  finanziarie

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.

  6-quater. All’articolo 22, comma 4, della legge 31  dicembre  2012,

  1. 247, la parola: “sette” e’ sostituita dalla seguente: “otto”.

  6-quinquies. All’articolo 49, comma  1,  della  legge  31  dicembre

2012, n. 247,  la  parola:  “sette”  e’  sostituita  dalla  seguente:

“nove”.

  6-sexies. All’articolo 379, comma  3,  primo  periodo,  del  codice

della  crisi  d’impresa  e  dell’insolvenza,  di   cui   al   decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “entro nove mesi dalla

predetta data” sono sostituite dalle  seguenti:  “entro  la  data  di

approvazione dei bilanci relativi all’esercizio  2019,  stabilita  ai

sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.

  6-septies. All’articolo 10  del  decreto  legislativo  19  febbraio

2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: “31  dicembre  2021”  sono  sostituite

dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il  termine  di

cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.

14 del 2014, limitatamente alla  sezione  distaccata  di  Ischia,  e’

prorogato al 1° gennaio 2023;

  1. b) al comma 2, le parole: “31  dicembre  2021”  sono  sostituite

dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il  termine  di

cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.

14 del 2014, limitatamente alla  sezione  distaccata  di  Lipari,  e’

prorogato al 1° gennaio 2023;

  1. c) al comma 3, le parole: “31  dicembre  2021”  sono  sostituite

dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; conseguentemente, il  termine  di

cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto  legislativo  n.

14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata  di  Portoferraio,

e’ prorogato al 1° gennaio 2023.

  6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma

6-septies, pari a euro 160.000 per l’anno 2022, si provvede  mediante

corrispondente riduzione della  proiezione,  per  il  medesimo  anno,

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell’ambito  del  programma

“Fondi di riserva e speciali” della  missione  “Fondi  da  ripartire”

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero della giustizia.

  6-novies. All’articolo 7 del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.

12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, alinea, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2020”

sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2022”;

  1. b) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  “Fino

alla scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  le  competenze  del

personale del Dipartimento  dell’amministrazione  penitenziaria  sono

esercitate limitatamente alle opere individuate con le  modalita’  di

cui al primo e al  secondo  periodo  del  presente  comma  e  le  cui

procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020″».

  Dopo l’articolo 8 e’ inserito il seguente:

  «Art.  8-bis  (Proroga  di  termini  in  materia  di   magistratura

onoraria). – 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.  116,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 30, comma  1,  alinea,  le  parole:  “Sino  alla

scadenza del quarto anno successivo alla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto” sono sostituite dalle  seguenti:  “Fino  al  15

agosto 2025″;

  1. b) all’articolo 32, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

  “3. Le disposizioni  dell’articolo  27  entrano  in  vigore  il  31

ottobre 2025″».

  All’articolo 9:

    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 3  dicembre  2009,  n.

184, le parole: “per gli anni 2017,  2018  e  2019”  sono  sostituite

dalle seguenti: “per gli anni 2020, 2021 e 2022” e  le  parole:  “nel

2017, 2018 e 2019″ sono sostituite dalle seguenti: “nel 2020, 2021  e

2022″.

  2-ter. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma

2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,

si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per

interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  All’articolo 10:

    al comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «si  provvede

mediante» e’ inserita la seguente: «corrispondente»;

    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. All’articolo 8, comma 2, della legge 29  ottobre  2016,  n.

199, le  parole:  “gennaio  2020”  sono  sostituite  dalle  seguenti:

“aprile 2020”.

  4-ter. Gli interventi del fondo di cui all’articolo  11,  comma  2,

della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni  2020

e 2021, limitatamente all’importo annuo di 400.000 euro.

  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro

per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,

nell’ambito  del  programma  “Fondi  di  riserva  e  speciali”  della

missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2020,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali».

  Dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente:

  «Art. 10-bis (Differimento dell’entrata in vigore  di  disposizioni

in materia di conversione  del  segno  in  marchio  collettivo  o  in

marchio  di  certificazione).  –  1.  L’entrata   in   vigore   delle

disposizioni dell’articolo 33 del  decreto  legislativo  20  febbraio

2019, n. 15, e’ differita al 31 dicembre 2020».

  All’articolo 11:

    dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

  «1-bis. Fermo restando quanto disposto dal  comma  1  del  presente

articolo  e  dall’articolo  4,  comma  2-ter,  del  decreto-legge   3

settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2

novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla  societa’

ANPAL Servizi Spa dall’articolo 12, comma  3,  del  decreto-legge  28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad  assunzioni  di  personale

con rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e  di

realizzare quanto disposto dall’articolo 4, comma 2-bis,  del  citato

decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge n. 128 del 2019, sono destinate alla societa’ ANPAL Servizi Spa

ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per  l’anno  2020  e  a  2

milioni di euro annui a  decorrere  dall’anno  2021,  destinate  alle

spese per il  personale.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» e’ sostituita dalla

seguente: «soppresso»;

    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Per i giornalisti delle  agenzie  di  stampa  a  diffusione

nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto

1981, n. 416, gia’ destinatari, alla data del 31  dicembre  2019,  di

trattamenti straordinari di cassa  integrazione  salariale  ai  sensi

dell’articolo  25-bis,  comma  3,  lettere  a)  e  b),  del   decreto

legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  la  durata  massima  dei

trattamenti medesimi puo’ essere prorogata di dodici mesi e  comunque

non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2  milioni  di  euro  per

l’anno 2020.  L’Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti

italiani  presenta  mensilmente  al  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il

rimborso degli oneri fiscalizzati.  Agli  oneri  di  cui  ai  periodi

precedenti, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si  provvede  a

valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2.

  2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela

del pluralismo dell’informazione, la  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri e’ autorizzata, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio,

a prorogare fino al 31 dicembre 2020  la  durata  dei  contratti  per

l’acquisto di servizi giornalistici e informativi  stipulati  con  le

agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio  1954,  n.  237,  e

dell’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in

essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del

presente decreto»;

    al comma 3, primo periodo, le  parole:  «Per  l’anno  2019»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2019  e  2020»,  dopo  le

parole: «nel limite massimo di spesa  di  4,3  milioni  di  euro  per

l’anno 2019» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro  per

l’anno 2020» e dopo le parole: «con  riferimento  ai  trattamenti  di

integrazione salariale autorizzati nell’anno 2019» sono  aggiunte  le

seguenti: «e nell’anno 2020»;

    il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

  «4. Agli oneri derivanti dal comma 3  si  provvede,  quanto  a  4,3

milioni di euro per  l’anno  2019,  ai  sensi  dell’articolo  43  del

presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per  l’anno  2020,  a

valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2»;

    al comma 5, capoverso 10-bis, le  parole:  «trattamenti  di  fine

rapporto e trattamenti  di  fine  servizio,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e  i  trattamenti  di  fine

servizio»;

    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis.  Fermo  restando  che,  ai  sensi   e   per   gli   effetti

dell’articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge  27  dicembre

1997, n. 449, le disposizioni relative agli  assegni  per  il  nucleo

familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1955, n. 797, non si applicano  al  personale  della  societa’  Poste

italiane  Spa  al  quale  e’,  comunque,  assicurato  per   contratto

collettivo un trattamento per  carichi  di  famiglia  pari  a  quello

previsto dalla legge,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  per  il

personale iscritto al fondo  di  quiescenza  del  soppresso  Istituto

postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo  di  finanziamento

degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 797 del 1955,  e’  pari  a  quella  in

vigore  tempo  per  tempo  per  gli  assicurati  al  Fondo   pensioni

lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal

primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per  ciascuno

degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di  euro  per  ciascuno  degli

anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e

2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere  dall’anno  2028,  si

provvede:

  1. a) quanto a 2,7  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  mediante

corrispondente  utilizzo  dello  stanziamento  del   Fondo   per   il

riaccertamento  dei  residui  passivi  di  parte  corrente,  di   cui

all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze;

  1. b) quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 0,8 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2029, mediante  utilizzo  delle  maggiori

entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

  1. c) quanto a 1,2 milioni di euro per l’anno 2021, a 2 milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di  euro  per

ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l’anno 2028 e a 2,2

milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall’anno   2029,   mediante

corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di

politica  economica,  di  cui   all’articolo   10,   comma   5,   del

decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:

  «Art.  11-bis  (Modifiche  all’articolo  4  del  decreto-legge   29

dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

febbraio 2017, n. 18, concernenti l’Agenzia per  la  somministrazione

del lavoro in porto e per la riqualificazione  professionale).  –  1.

All’articolo  4  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle

seguenti: “quarantotto mesi”;

  1. b) al comma 7, le parole: “e 8.064.000 euro per l’anno 2019” sono

sostituite dalle seguenti:  “,  8.064.000  euro  per  l’anno  2019  e

11.200.000 euro per l’anno 2020″.

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni  di  euro

per  l’anno  2020,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per

occupazione e formazione, di cui all’articolo 18,  comma  1,  lettera

a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Art.  11-ter  (Proroga  di  termini  in  materia  di  obblighi   di

assunzione di  lavoratori  disabili).  –  1.  In  deroga  al  termine

previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.  68,

i datori di lavoro e gli enti  pubblici  economici  che,  in  ragione

della modifica dei tassi medi di tariffa ai  fini  INAIL  intervenuti

nel corso del 2019, hanno subito  modifiche  del  numero  di  addetti

impegnati nelle lavorazioni di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della

citata legge n.  68  del  1999,  tali  da  incidere  sui  conseguenti

obblighi di assunzione di cui all’articolo 3  della  medesima  legge,

possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31  maggio  2020,

fermo restando  che  rimangono  acquisiti  i  contributi  esonerativi

versati.

  Art. 11-quater (Proroga di misure di sostegno del  reddito).  –  1.

L’integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del  decreto-legge

29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla  legge

27 febbraio 2017, n. 18, e’ prorogata per l’anno 2020 nel  limite  di

spesa di 19 milioni di euro. All’onere derivante dal presente  comma,

pari a 19 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a  valere  sul

Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all’articolo  18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  1. Le misure di sostegno del reddito per i  lavoratori  dipendenti

delle imprese del settore dei call center, di  cui  all’articolo  44,

comma 7, del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  sono

prorogate per l’anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di  euro.

All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per

l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e

formazione,  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  1. Al fine del completamento dei piani di  recupero  occupazionale

previsti dalla legislazione vigente, nel limite di  11,6  milioni  di

euro, le risorse finanziarie non utilizzate di  cui  all’articolo  1,

comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come  ripartite  tra

le regioni, e di cui all’articolo  41  del  decreto-legge  30  aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno

2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate,

per l’anno 2019, dalle regioni Campania  e  Veneto  a  finanziare  un

ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria  di  cui

all’articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del  2017,

sino al limite massimo di dodici mesi per le  imprese  che  nell’anno

2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di

cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23

ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2018, n.  136,  si  applicano  anche  nell’anno  2020,  alle

medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si  applicano  anche

ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita’ ordinaria o in

deroga entro il 31 dicembre 2020. All’onere  derivante  dal  presente

comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate  di  cui

all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di

cui  all’articolo  41  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,

nonche’ con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul  Fondo  sociale

per occupazione e  formazione,  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  da  ripartire

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra  le

regioni interessate sulla base  delle  risorse  utilizzate  nell’anno

2019  e  tenuto  conto   delle   risorse   residue   dei   precedenti

finanziamenti nella disponibilita’ di ciascuna regione.

  1. Al  fine  di  consentire  la   prosecuzione   del   trattamento

straordinario di integrazione salariale per crisi  aziendale  per  le

imprese  che  abbiano  cessato  o  cessino  l’attivita’   produttiva,

all’articolo  44,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  28

settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e

di 28,7 milioni di euro per l’anno  2020″.  All’onere  derivante  dal

presente comma, pari a 28,7 milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  si

provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di

cui all’articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento  gia’  disposto  dal

medesimo  articolo  44  a  valere  sulle  risorse  finanziarie   gia’

stanziate dall’articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14

settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.

  1. Al fine di consentire la proroga del trattamento  straordinario

di integrazione salariale per le  imprese  con  rilevanza  strategica

anche a  livello  regionale,  all’articolo  22-bis,  commi  1,  primo

periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  le

parole: “50 milioni di euro per l’anno 2020”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “95 milioni di euro per l’anno 2020”.  All’onere  derivante

dal presente comma, pari a 45 milioni di euro  per  l’anno  2020,  si

provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di

cui all’articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2.

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 9-quater del  decreto-legge

25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  21

settembre 2018, n. 108,  si  applicano  anche  nell’anno  2019,  alle

medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi,  nel  limite  di  6,2

milioni di  euro  a  valere  sulle  risorse  non  utilizzate  di  cui

all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo  14  settembre

2015, n. 148, come  ripartite  tra  le  regioni  con  i  decreti  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1  del  12  dicembre

2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

  1. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di

fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a

16,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

189.

  Art.  11-quinquies  (Disposizioni   in   favore   dei   malati   di

mesotelioma).  –  1.  Per  l’anno  2020  l’Istituto   nazionale   per

l’assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  eroga  ai

malati di mesotelioma, che  abbiano  contratto  la  patologia  o  per

esposizione  familiare  a  lavoratori  impiegati  nella   lavorazione

dell’amianto  ovvero  per  comprovata  esposizione   ambientale,   la

prestazione assistenziale di cui all’articolo  1,  comma  116,  della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1,  comma  292,  della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un  importo  fisso  pari  a  euro

10.000  da  corrispondersi  in   un’unica   soluzione,   su   istanza

dell’interessato, per gli  eventi  accertati  a  decorrere  dall’anno

2015.

  1. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e’ riconosciuta,

in caso di decesso, in favore  degli  eredi  dei  malati  di  cui  al

medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su  domanda  da  produrre

all’INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.

Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto,  la  domanda  deve  essere

presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi  giorni

dalla data del decesso stesso.

  1. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato  per  il

periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum  di  cui

ai decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  4

settembre 2015  e  24  aprile  2018,  pubblicati  nel  sito  internet

istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,

possono chiedere, su domanda  da  presentare  all’INAIL,  a  pena  di

decadenza, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto, l’integrazione della

prestazione fino alla concorrenza dell’importo di cui al comma 1.  In

caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge  di

conversione  del  presente  decreto,  gli  eredi   possono   chiedere

l’integrazione, con le stesse modalita’ e nei medesimi termini di cui

al primo periodo.

  1. L’INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2

e le integrazioni  di  cui  al  comma  3  nel  limite  delle  risorse

disponibili del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo

1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  individuate  dal

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre

2015, pubblicato nel sito internet istituzionale  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

  1. Alla  compensazione  dei  maggiori   oneri,   in   termini   di

indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall’attuazione dei commi da

1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per  l’anno  2020,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione

degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente

conseguenti all’attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui

all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

  All’articolo 12:

    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30  dicembre  2018,

  1. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la tabella  di  cui  alla  lettera  a)  e’  sostituita  dalla

seguente:

                 ===================================

                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |

                 +===========+=====================+

                 |0-20       |6.000                |

                 +———–+———————+

                 |21-60      |2.500                |

                 +———–+———————+

“;

  1. b) la tabella  di  cui  alla  lettera  b)  e’  sostituita  dalla

seguente:

                 ===================================

                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |

                 +===========+=====================+

                 |0-20       |4.000                |

                 +———–+———————+

                 |21-60      |1.500                |

                 +———–+———————+

“.

  2-ter. Nelle more del recepimento della  direttiva  (UE)  2018/1972

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11  dicembre  2018,  gli

obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell’articolo 1,  comma

1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto  attiene  agli

apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020»;

    il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

  «3. All’articolo  1  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1° luglio 2020” sono

sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2022”;

  1. b) il comma 60 e’ sostituito dai seguenti:

  “60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi

da 61 a  64  e  da  66  a  71  del  presente  articolo,  il  comma  2

dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa

di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio  2021  per  le  piccole

imprese di cui  all’articolo  2,  numero  7),  della  direttiva  (UE)

2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e

a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022  per  le  microimprese  di   cui

all’articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE)  2019/944  e

per i clienti domestici. L’Autorita’ di regolazione per energia, reti

e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime

date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali  per

i clienti  finali  senza  fornitore  di  energia  elettrica,  nonche’

specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei  prezzi  e

alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di  tali  clienti.

L’ARERA stabilisce, altresi’, per le microimprese di  cui  al  citato

articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i  clienti

domestici il livello  di  potenza  contrattualmente  impegnata  quale

criterio identificativo in aggiunta a quelli gia’  individuati  dalla

medesima direttiva.

  60-bis. In relazione a quanto  previsto  dai  commi  59  e  60,  il

Ministro dello sviluppo  economico,  sentite  l’ARERA  e  l’Autorita’

garante della concorrenza e del mercato, definisce,  con  decreto  da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione, previo parere delle  Commissioni  parlamentari

competenti, le modalita’ e i criteri per un ingresso consapevole  dei

clienti finali nel mercato, tenendo altresi’ conto  della  necessita’

di garantire la concorrenza e la pluralita’ di fornitori e di offerte

nel libero mercato”;

  1. c) il comma 68 e’ abrogato;
  2. d) il comma 81 e’ sostituito dai seguenti:

  “81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta

dell’ARERA, sentita  l’Autorita’  garante  della  concorrenza  e  del

mercato, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente disposizione, sono  fissati  le  condizioni,  i

criteri,  le  modalita’  e  i  requisiti  tecnici,  finanziari  e  di

onorabilita’ per  l’iscrizione,  la  permanenza  e  l’esclusione  dei

soggetti iscritti nell’Elenco di cui al comma 80.

  81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui

al comma 81, fatto salvo  il  potere  sanzionatorio  attribuito  alle

Autorita’ di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione  dei

dati personali e all’Agenzia delle  entrate,  esercitato  nell’ambito

delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento  speciale,  nel

rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241,

per l’eventuale esclusione motivata degli iscritti dall’Elenco di cui

al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle  condotte

irregolari poste in essere  nell’attivita’  di  vendita  dell’energia

elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita’”»;

    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.

12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le parole: “Entro diciotto” sono sostituite dalle

seguenti: “Entro e non oltre ventiquattro”;

  1. b) al comma 8:

      1) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti:  “Nelle  aree

non compatibili con le previsioni del Piano,  entro  sessanta  giorni

dall’adozione  del  medesimo  Piano,  il  Ministero  dello   sviluppo

economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze  relative

ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia  i  procedimenti

di revoca, anche limitatamente ad  aree  parziali,  dei  permessi  di

prospezione e di ricerca in essere. Nelle  aree  non  compatibili  e’

comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia

da fonti rinnovabili”;

      2) al quinto periodo, le parole: “entro ventiquattro mesi” sono

sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre trenta mesi”.

  4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell’articolo  134  del  codice  delle

assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre

2005, n. 209, e’ inserito il seguente:

  “4-ter.2. Al  verificarsi  di  un  sinistro  di  cui  si  sia  reso

responsabile in via esclusiva o principale  un  conducente  collocato

nella classe di merito piu’ favorevole  per  il  veicolo  di  diversa

tipologia ai sensi delle disposizioni del comma  4-bis  e  che  abbia

comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a

euro  5.000,  le  imprese  di  assicurazione,  alla  prima   scadenza

successiva del contratto, possono assegnare, per il solo  veicolo  di

diversa tipologia  coinvolto  nel  sinistro,  una  classe  di  merito

superiore  fino  a  cinque  unita’  rispetto  ai   criteri   indicati

dall’IVASS ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  disposizioni  del

presente  comma  si  applicano  unicamente  ai  soggetti  beneficiari

dell’assegnazione della classe di merito piu’ favorevole per il  solo

veicolo di diversa tipologia ai sensi delle  disposizioni  del  comma

4-bis nel testo in vigore successivamente alle  modifiche  introdotte

dall’articolo 55-bis, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19

dicembre 2019, n. 157″.

  4-quater. Entro il 30 ottobre  2020  l’Istituto  per  la  vigilanza

sulle assicurazioni trasmette una relazione sull’attuazione  e  sugli

effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al  Ministero  dello

sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle

Camere».

  All’articolo 13:

    il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

  «1. All’articolo  47,  comma  11-quinquies,  del  decreto-legge  24

aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21

giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo e’  aggiunto  il  seguente:

“La dotazione del Fondo e’ incrementata di 100.000  euro  per  l’anno

2020 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,

destinati alla formazione delle altre  figure  professionali  addette

alla circolazione ferroviaria”»;

    il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

  «2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l’anno

2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. All’articolo 5,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole:  “31  dicembre  2020”

sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2021”.

  5-ter. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,

  1. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
  2. 19, le  parole:  “31  ottobre  2020”,  ovunque  ricorrono,  sono

sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

  5-quater.  Il  termine  per   l’applicazione   delle   disposizioni

dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del codice  della  nautica  da

diporto, di cui al  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,

relative all’obbligo della  patente  nautica  per  la  conduzione  di

unita’ aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a  iniezione  a

due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall’articolo 1, comma 1, della

legge 24 luglio 2019, n. 73, e’ differito al 1° gennaio 2021. A  tale

fine, all’articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di  cui

al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: “a  750  cc  se  a

carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti:

“a 750 cc se a carburazione  a  due  tempi  ovvero  a  900  cc  se  a

iniezione a due tempi”.

  5-quinquies. All’articolo 1, comma 460,  della  legge  11  dicembre

2016, n. 232, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere

dal 1° aprile 2020 le risorse  non  utilizzate  ai  sensi  del  primo

periodo  possono  essere  altresi’  utilizzate  per   promuovere   la

predisposizione  di  programmi   diretti   al   completamento   delle

infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e  secondaria

dei piani di zona esistenti, fermo restando l’obbligo dei  comuni  di

porre  in  essere  tutte  le  iniziative  necessarie   per   ottenere

l’adempimento, anche  per  equivalente,  delle  obbligazioni  assunte

nelle  apposite  convenzioni  o  atti  d’obbligo   da   parte   degli

operatori”.

  5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa

prevista  per  l’edilizia  agevolata,  a   partire   dall’avvio   del

procedimento di decadenza dalla  convenzione  da  parte  del  comune,

ovvero  dall’avvio  del  procedimento  di  revoca  del  finanziamento

pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di  rinvio  a

giudizio  in  un  procedimento  penale,  puo’  essere   disposta   la

sospensione  del  procedimento  di  sfratto  mediante   provvedimento

assunto da parte dell’autorita’ giudiziaria competente.

  5-septies. Al terzo  periodo  del  comma  7  dell’articolo  12  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “31 dicembre 2019” sono

sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

  5-octies.  Le  nuove  linee  ferroviarie  regionali  a  scartamento

ordinario interconnesse con la  rete  nazionale,  che  assicurano  un

diretto collegamento con le citta’ metropolitane e per le quali, alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, non sia stata  ancora  autorizzata  la  messa  in  servizio,

previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

la regione interessata, assumono la qualificazione di  infrastruttura

ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo  gratuito,  mediante

conferimento in natura, al  gestore  dell’infrastruttura  ferroviaria

nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per  gli  effetti  del

decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  della

navigazione n. 138-T del 31 ottobre  2000.  Agli  interventi  per  la

manutenzione e per l’eventuale potenziamento della linea si  provvede

secondo le modalita’ e con  le  risorse  previste  nei  contratti  di

programma di cui all’articolo 15 del decreto  legislativo  15  luglio

2015, n. 112».

  All’articolo 14:

    al comma 3, le parole: «e dall’articolo 1» sono sostituite  dalle

seguenti: «e dell’articolo 1»;

    il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

  «4. All’articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014,  n.  125,

le parole: “, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione”

sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2022″»;

    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis.  Al  fine  di  proseguire   gli   interventi   a   sostegno

all’internazionalizzazione  delle  imprese   e   dei   consorzi   per

l’internazionalizzazione, di cui all’articolo 42 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134, e’ autorizzata la  spesa  di  700.000  euro  per

l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e

  1. All’onere derivante dal presente comma si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione

della cultura e della lingua italiane all’estero, di cui all’articolo

1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e’  incrementata

di 200.000 euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro  per  ciascuno

degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati  con

le modalita’ previste dal comma 588 dell’articolo  1  della  medesima

legge n. 232 del 2016.

  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4-quinquies. Al  fine  di  garantire  la  tutela  dei  diritti  dei

lavoratori di cui all’articolo 152 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1, comma 276,  lettera

e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le  parole:  “a  decorrere

dall’anno 2019″ sono sostituite dalle  seguenti:  “per  l’anno  2019,

nonche’ di euro 1.200.000 per l’anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a

decorrere dall’anno 2021″.

  4-sexies. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4-quinquies,  pari  a

200.000 euro per l’anno 2020 e  a  400.000  euro  annui  a  decorrere

dall’anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

  1. 190».

  All’articolo 15:

    al comma 1, dopo le parole: «15 agosto  2018»  sono  inserite  le

seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto

2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti:

«pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,»;

    dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

  «5-bis. All’articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge  19  giugno

2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2015, n. 125, le parole: “31 dicembre  2019”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “31 dicembre 2021″»;

    il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

  «7. Al fine di assicurare  la  continuita’  del  finanziamento  dei

servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per  fronteggiare  le  criticita’

trasportistiche  conseguenti  all’evento  del  crollo  del   Viadotto

Polcevera,  le  misure  di  cui  al  comma  1  dell’articolo  5   del

decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  prorogate

fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di  euro.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni  di  euro  per  l’anno

2020, si provvede:

  1. a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  5-quinquies,  comma

3,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

  1. b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 del  decreto-legge

28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 novembre 2018, n. 130»;

    dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

  «7-bis. All’articolo 48, comma  7,  del  decreto-legge  17  ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre

2016, n. 229, le parole: “31 dicembre  2020”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “31 dicembre 2021”.

  7-ter. Al fine di tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese

colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a  Venezia

a partire dal  12  novembre  2019  e  a  causa  dei  quali  e’  stato

dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio  dei

ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270

del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e  delle  locazioni

previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto e in  scadenza

entro il 31 dicembre 2020, e’ prorogata fino  al  31  dicembre  2021.

L’autorita’ competente comunica ai concessionari e ai  conduttori  il

canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

  7-quater. Al comma  1  dell’articolo  17-bis  del  decreto-legge  9

febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7

aprile 2017, n. 45, le parole: “per i successivi quarantotto  mesi  a

partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione

del presente decreto” sono sostituite dalle  seguenti:  “fino  al  30

aprile 2022″.

  7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 23  del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “alla data  di  entrata

in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto”  sono

sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2019”.

  7-sexies. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter, del  decreto-legge  17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15

dicembre 2016,  n.  229,  le  parole:  “31  dicembre  2019”,  ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020″».

  Nel capo I, dopo l’articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 15-bis (Proroga in materia di sport). – 1.  All’articolo  10,

ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: “sei mesi”

sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”.

  Art. 15-ter (Proroga della durata della  contabilita’  speciale  n.

2854 aperta ai sensi dell’ordinanza del Capo del  Dipartimento  della

protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013). – 1.  La  durata  della

contabilita’ speciale n. 2854, gia’ intestata al  dirigente  generale

del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’assessorato  regionale

dell’energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilita’  della  Regione

siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, dell’ordinanza del Capo

del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29  gennaio  2013,

e’ prorogata fino al  30  giugno  2020  per  il  proseguimento  degli

interventi necessari al superamento della situazione di criticita’ in

materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e

dei sedimenti inquinanti, nonche’ in materia di  tutela  delle  acque

superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella  medesima

Regione siciliana.

  1. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1,

le eventuali somme residue giacenti sulla  contabilita’  speciale  n.

2854  sono  versate  al  bilancio  della  Regione  siciliana  per  il

completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

  1. L’utilizzo delle risorse della contabilita’ speciale di cui  al

comma 2, gia’ trasferite dal Ministero dell’ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di

programma, e’ subordinato alla sottoscrizione di uno o  piu’  accordi

di programma tra il medesimo Ministero e  la  Regione  siciliana,  da

stipulare entro il 31 dicembre 2020.

  1. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  3,  all’esito  del

completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse

residue, diverse da quelle di  provenienza  regionale,  sono  versate

all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione

al Fondo per le emergenze nazionali  previsto  dall’articolo  44  del

codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2

gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di  quelle  derivanti  da  fondi  di

diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle

amministrazioni di provenienza».

  All’articolo 16:

    al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2  e  3  della

presente disposizione» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  ai

commi 2 e 3»;

    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis.  Al  fine  di  consentire  l’immediata   operativita’   dei

Commissari  straordinari  nominati  ai  sensi  dell’articolo  4   del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente  del

Consiglio   dei   ministri   di   nomina   di   ciascun   Commissario

straordinario,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  di   cui

all’articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

e’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata

al Commissario straordinario, nella  quale  confluiscono  le  risorse

allo stesso assegnate.

  1-ter. All’articolo 4 del decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,

dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:

  “6-quinquies. Al fine di procedere  celermente  alla  realizzazione

delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro

dell’economia e delle  finanze,  d’intesa  con  il  Presidente  della

Giunta regionale della regione Sardegna,  da  adottare  entro  il  30

giugno 2020,  e’  nominato  apposito  Commissario  straordinario,  il

quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e’ incaricato  di

sovraintendere    alla    programmazione,     alla     progettazione,

all’affidamento e all’esecuzione degli interventi sulla  rete  viaria

della regione Sardegna. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo

periodo sono stabiliti i termini, le modalita’, i tempi, il  supporto

tecnico, le attivita’ connesse alla  realizzazione  dell’opera  e  il

compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del  quadro

economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso

del Commissario  e’  stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella

indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,

  1. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
  2. Il Commissario puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, di  strutture  dell’amministrazione  interessata

nonche’ di societa’ controllate dalla medesima.

  6-sexies. Anche per le finalita’ di cui al  comma  6-quinquies  del

presente  articolo,   il   comma   4-novies   dell’articolo   4   del

decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e’ sostituito dal seguente:

  ‘4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree  interessate

da pericolosita’ o da rischio idraulico  di  grado  elevato  o  molto

elevato,  come  definite  dalle  norme  tecniche  di  attuazione  dei

relativi Piani  di  bacino,  non  sono  consentiti  incrementi  delle

attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte

salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani  di

bacino relative agli interventi  consentiti  nelle  aree  di  cui  al

periodo precedente'”»;

    la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Misure urgenti  per  la

rete viaria provinciale della Regione siciliana e della  rete  viaria

della regione Sardegna».

  Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 16-bis (Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e  il

recupero di  aree  compromesse  della  regione  Sardegna).  –  1.  La

disposizione di cui all’articolo 8, comma 10-bis,  del  decreto-legge

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23

giugno 2014, n. 89, concernente la  gestione  dei  cantieri  comunali

verdi e di  prevenzione  degli  incendi  e  dei  rischi  di  dissesto

idrogeologico, nonche’  per  la  manutenzione  del  territorio  e  il

ripristino ambientale di aree  compromesse,  a  totale  finanziamento

della regione autonoma della Sardegna, e’ prorogata per  il  triennio

2020-2022.

  Art.  16-ter  (Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  delle

funzioni  dei  segretari   comunali   e   provinciali).   –   1.   Il

corso-concorso di formazione previsto dal comma  2  dell’articolo  13

del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  4

dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed e’ seguito  da  un

tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu’  comuni.  Durante  il

corso e’ effettuata una verifica volta ad accertare  l’apprendimento,

secondo i  criteri  stabiliti  dal  Consiglio  direttivo  per  l’Albo

nazionale  dei  segretari  comunali  e   provinciali.   Nel   biennio

successivo alla data della prima nomina, il  segretario  reclutato  a

seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma  e’

tenuto, a pena di cancellazione  dall’Albo  nazionale  dei  segretari

comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi,

in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la  partecipazione

a corsi organizzati, anche  con  modalita’  telematiche,  nell’ambito

della programmazione dell’attivita’ didattica di cui all’articolo 10,

comma 7, lettera b), del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  1. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del  concorso

pubblico previsto dal comma 3 dell’articolo 13 del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,  n.  465,

puo’ essere riservata ai dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche

di cui all’articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per

l’accesso alla  carriera  dei  segretari  comunali  e  provinciali  e

abbiano un’anzianita’ di servizio di almeno cinque anni in  posizioni

funzionali per l’accesso alle  quali  e’  previsto  il  possesso  dei

medesimi titoli di studio.

  1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di

reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto, per le quali non sia stato  avviato

il relativo corso di formazione.

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del

presente  decreto,  per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal

presente  articolo,  continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni

dell’articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

  1. Al fine di sopperire con  urgenza  alla  carenza  di  segretari

comunali, il Ministero dell’interno organizza,  in  riferimento  alla

procedura per l’ammissione di 291 borsisti  al  sesto  corso-concorso

selettivo  di  formazione  per  il  conseguimento   dell’abilitazione

richiesta ai fini dell’iscrizione di  224  segretari  comunali  nella

fascia  iniziale  dell’Albo  nazionale  dei  segretari   comunali   e

provinciali, di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  gli

affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 18  dicembre

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª  Serie  speciale  – n.

102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del  corso-concorso

previsto dal comma 2 dell’articolo  13  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465,

destinata a 223 borsisti ai fini  dell’iscrizione  di  ulteriori  172

segretari comunali nella  fascia  iniziale  dell’Albo  nazionale  dei

segretari comunali e provinciali.

  1. Alla sessione aggiuntiva di cui  al  comma  5  sono  ammessi  i

candidati che abbiano conseguito il punteggio  minimo  di  idoneita’,

previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma  5,  ai  fini

dell’ammissione alla sessione ordinaria e non si siano  collocati  in

posizione  utile  a  tale  fine,  secondo  l’ordine  della   relativa

graduatoria, nonche’, su domanda e previa verifica  della  permanenza

dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai  concorsi

per l’accesso al terzo, al quarto e al quinto  corso-concorso,  siano

rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi,  a  condizione

che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita’.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5  del  presente

articolo si provvede con le modalita’ di cui  all’articolo  7,  comma

31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

  1. L’iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui  al

comma 5 nell’Albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali  e’

comunque subordinata al conseguimento della  relativa  autorizzazione

all’assunzione, rilasciata in conformita’ alla disciplina vigente.

  1. Nei tre anni successivi alla data di entrata  in  vigore  della

legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nei  comuni   aventi

popolazione fino a 5.000  abitanti,  ovvero  popolazione  complessiva

fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano  stipulato  tra

loro convenzioni per l’ufficio di segreteria, qualora sia vacante  la

sede di segreteria,  singola  o  convenzionata,  e  la  procedura  di

pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario  titolare  ai

sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,  sia  andata

deserta e non risulti possibile assegnare un segretario  reggente,  a

scavalco,  con   riferimento   al   contingente   di   personale   in

disponibilita’, le  funzioni  attribuite  al  vicesegretario  possono

essere svolte, ai sensi della normativa  vigente,  su  richiesta  del

sindaco, previa autorizzazione del  Ministero  dell’interno,  per  un

periodo comunque non superiore  a  dodici  mesi  complessivi,  da  un

funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni  presso  un  ente

locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al  concorso,

previo assenso dell’ente locale  di  appartenenza  e  consenso  dello

stesso interessato.  Il  sindaco  e’  tenuto  ad  avviare  una  nuova

procedura di pubblicizzazione per la nomina del  segretario  titolare

entro i novanta giorni successivi al conferimento delle  funzioni  di

cui al periodo precedente. Il funzionario  incaricato  e’  tenuto  ad

assolvere a un  obbligo  formativo  di  almeno  20  ore  mediante  la

partecipazione a corsi, anche con modalita’ telematiche,  secondo  le

modalita’ stabilite dal Consiglio direttivo dell’Albo  nazionale  dei

segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse  disponibili

a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell’interno  la

possibilita’ di assegnare, in ogni momento, un  segretario  reggente,

anche a scavalco.

  1. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano

anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati  stipuli  una

convenzione per l’ufficio di segreteria ai  sensi  dell’articolo  30,

comma 1, del testo unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o  ne

abbia una in corso, purche’ la sede di segreteria risulti vacante.

  1. La   classe   di   segreteria   delle   convenzioni   previste

dall’articolo 98,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ determinata dalla somma  degli

abitanti di tutti i comuni convenzionati.

  1. Le modalita’ e la disciplina di dettaglio  per  l’applicazione

dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente  articolo,

compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite

con decreto del Ministro dell’interno,  da  adottare,  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, lettera a), del

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  e  nel  rispetto  di  quanto

stabilito  dall’articolo  99  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  1. I nuovi  criteri  di  classificazione  previsti  dal  presente

articolo si applicano alle convenzioni stipulate  a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  12.  Per  le

convenzioni stipulate sulla base  dei  nuovi  criteri,  ai  segretari

posti  in  disponibilita’,  titolari  di   sedi   convenzionate,   e’

corrisposto il trattamento economico  in  godimento  presso  l’ultima

sede di servizio, previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  di

lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di  posizione,

che e’ riconosciuta nella misura  pari  a  quella  stabilita  per  il

comune capofila».

  All’articolo 17:

    al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole:  «fondo

crediti dubbia esigibilita’ stanziato in bilancio di previsione» sono

sostituite dalle seguenti:  «fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita’

stanziato nel bilancio di  previsione»  e,  al  secondo  periodo,  le

parole: «Ministro della  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Per l’attuazione del  piano  triennale  dei  fabbisogni  di

personale di cui all’articolo 6  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, gli enti  locali  possono  procedere  allo  scorrimento

delle graduatorie ancora valide per la copertura dei  posti  previsti

nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito  dal  comma  4

dell’articolo 91 del testo unico delle leggi  sull’ordinamento  degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  1-ter. All’articolo 33, comma 2, terzo periodo,  del  decreto-legge

30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

giugno 2019, n. 58, le parole:  “la  spesa  di  personale  registrata

nell’ultimo” sono sostituite dalle seguenti: “il valore del  predetto

rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo”.

  1-quater. Al comma 3-bis  dell’articolo  12  del  decreto-legge  28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2019, n. 26, dopo le parole: “come modificato dai commi 3-ter e

8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e  le  province

autonome,” sono inserite le seguenti: “anche attraverso le societa’ a

partecipazione pubblica,”»;

    la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  «Personale   delle

province, delle citta’ metropolitane e dei comuni».

  Dopo l’articolo 17 e’ inserito il seguente:

  «Art. 17-bis (Disposizioni in materia di  elezione  del  presidente

della provincia e del consiglio provinciale). – 1. Il termine di  cui

all’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n.  56,  non  si

applica per gli anni 2020 e 2021.

  1. All’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014,
  2. 56, e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  “Al  fine  di

garantire l’effettiva rappresentativita’ degli organi  eletti,  anche

con  riferimento   all’esigenza   di   assicurare   la   loro   piena

corrispondenza ai  territori  nonche’  un  ampliamento  dei  soggetti

eleggibili,   qualora   i   consigli   comunali   appartenenti   alla

circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente  interessati  al

turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo  ai  sensi

dell’articolo 1,  comma  1,  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,

dovessero essere tali da far superare la  soglia  del  50  per  cento

degli  aventi  diritto  al  voto,  il   termine   e’   differito   al

quarantacinquesimo giorno successivo all’ultima  proclamazione  degli

eletti”».

  All’articolo 18:

    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All’articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56,

dopo le parole: “commi 1 e 4” sono inserite le seguenti: “nonche’  al

fine  di  realizzare  strutture  tecnologicamente  avanzate  per   lo

svolgimento dei concorsi pubblici”.

  1-ter. All’articolo 3 della legge  19  giugno  2019,  n.  56,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) dopo il comma 5-bis e’ inserito il seguente:

  “5-ter. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri assicura l’esercizio delle funzioni, delle

azioni e  delle  attivita’  del  Nucleo  della  Concretezza,  di  cui

all’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,

anche in deroga alle procedure previste nel medesimo  articolo.  Alla

Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto

Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di  personale  di

cui all’articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165  del

  1. Il Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   nell’ambito

dell’autonomia  organizzativa  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di

adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri  a

carico della finanza pubblica”;

  1. b) il comma 12 e’ abrogato;
  2. c) al comma 13 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “Tali

incarichi si considerano attivita’ di servizio a tutti gli effetti di

legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”;

  1. d) al comma 14, dopo le parole: “pubblico impiego” sono inserite

le seguenti: “e della Commissione per l’attuazione  del  progetto  di

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”.

  1-quater. Al comma 5 dell’articolo 35 del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, le parole: “, di cui al decreto interministeriale

25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle  Commissioni

esaminatrici” sono sostituite dalle seguenti: “. Tale Commissione  e’

nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  ed

e’ composta dal Capo del Dipartimento della funzione  pubblica  della

Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   che   la   presiede,

dall’Ispettore  generale  capo  dell’Ispettorato  generale  per   gli

ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del  lavoro  pubblico

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero

dell’economia e delle finanze e dal  Capo  del  Dipartimento  per  le

politiche del personale dell’amministrazione civile e per le  risorse

strumentali  e  finanziarie  del  Ministero  dell’interno,   o   loro

delegati. La Commissione: a) approva  i  bandi  di  concorso  per  il

reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di

concorso  e  nomina  le  commissioni  esaminatrici;  c)   valida   le

graduatorie finali di merito delle  procedure  concorsuali  trasmesse

dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e  gli  idonei

delle   procedure   concorsuali   alle   amministrazioni    pubbliche

interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale  atto  connesso  alle

procedure  concorsuali,  fatte  salve  le  competenze  proprie  delle

commissioni esaminatrici”.

  1-quinquies. Sono  fatti  salvi  gli  atti  della  Commissione  per

l’attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche

amministrazioni (RIPAM) compiuti  prima  della  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto  e  fino  alla

nomina della nuova commissione secondo le modalita’ di cui al comma 5

dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come

modificato dal comma 1-quater del presente articolo.

  1-sexies. Al  fine  di  rivedere  le  procedure  di  selezione  del

personale della  pubblica  amministrazione  riducendone  i  tempi  di

svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione,

i decreti di cui al comma 5 dell’articolo 2  della  legge  19  giugno

2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del  presente  articolo,

destinano fino al 20  per  cento  delle  risorse  ivi  previste  alla

realizzazione  di  strutture   tecnologicamente   avanzate   per   lo

svolgimento dei concorsi pubblici.

  1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato

ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di

bilancio anche in conto residui»;

    al comma 2:

      il primo periodo e’ sostituito dal  seguente:  «All’articolo  2

del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo  il  comma  4  e’

aggiunto il seguente: “4-bis. A decorrere dall’anno 2020 e fino al 31

dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente, sulla base  delle  indicazioni  del  Piano  triennale  delle

azioni concrete per  l’efficienza  delle  pubbliche  amministrazioni,

adeguate forme di assistenza in sede o  a  distanza,  anche  mediante

l’utilizzo di specifiche professionalita’, a favore  dei  comuni  con

popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta,  per  il

sostegno delle  attivita’  istituzionali  fondamentali,  comprese  le

attivita’ di assistenza tecnico-operativa a  supporto  delle  diverse

fasi della progettazione europea, al fine di  favorire  un  approccio

strategico nell’accesso ai fondi dell’Unione europea, e a favore  dei

comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la  procedura

di  riequilibrio  pluriennale  per   il   sostegno   della   gestione

finanziaria e contabile”»;

      al secondo periodo, al capoverso b), la parola:  «implementare»

e’ sostituita dalla seguente: «incrementare»;

    dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33,  comma  2,

del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal  titolo  VIII

della parte seconda del  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.

267, in materia di assunzione di personale, i comuni  strutturalmente

deficitari, o  con  ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato

approvato o con piano  di  riequilibrio  pluriennale  deliberato  dal

Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale  dell’anno  in

corso, reclutano prioritariamente personale  di  livello  apicale  da

destinare  agli  uffici  preposti   alla   gestione   finanziaria   e

contabile».

  Dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 18-bis (Modifiche in materia  di  funzioni  fondamentali  dei

comuni). – 1. Nelle more dell’attuazione della sentenza  della  Corte

costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del  processo

di definizione di un nuovo modello di esercizio  in  forma  associata

delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all’articolo

14,  comma  31-ter,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in

materia di funzioni fondamentali dei comuni,  sono  differiti  al  31

dicembre 2020.

  Art. 18-ter (Interpretazione autentica dell’articolo 90,  comma  2,

del testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.

267). – 1. Nell’articolo 90, comma 2, del  testo  unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18

agosto 2000, n. 267, le parole: “contratto di  lavoro  subordinato  a

tempo determinato” si interpretano nel senso che il contratto  stesso

non puo’ avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del

presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina

di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro  che

prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei  contratti

a tempo determinato.

  Art. 18-quater (Modifica all’articolo 560 del codice  di  procedura

civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.

135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.

12). – 1. All’articolo 560, sesto  comma,  del  codice  di  procedura

civile sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  “A  richiesta

dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione puo’ essere attuato  dal

custode senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli  605

e seguenti; il giudice puo’ autorizzarlo  ad  avvalersi  della  forza

pubblica e nominare  ausiliari  ai  sensi  dell’articolo  68.  Quando

nell’immobile  si  trovano  beni  mobili  che  non   debbono   essere

consegnati, il custode  intima  alla  parte  tenuta  al  rilascio  di

asportarli, assegnando ad essa un  termine  non  inferiore  a  trenta

giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati  motivi.

Quando vi sono beni mobili  di  provata  o  evidente  titolarita’  di

terzi, l’intimazione e’ rivolta anche a questi ultimi con  le  stesse

modalita’ di cui al periodo precedente. Dell’intimazione e’ dato atto

nel  verbale.  Se  uno  dei  soggetti  intimati  non   e’   presente,

l’intimazione gli e’ notificata dal  custode.  Se  l’asporto  non  e’

eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili  sono  considerati

abbandonati e il custode,  salva  diversa  disposizione  del  giudice

dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo  la

notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode,

su  istanza   dell’aggiudicatario   o   dell’assegnatario,   provvede

all’attuazione del provvedimento di  cui  all’articolo  586,  secondo

comma, decorsi sessanta giorni e non oltre  centoventi  giorni  dalla

predetta istanza, con le modalita’ definite nei periodi  dal  secondo

al settimo del presente comma”.

  1. In deroga a quanto previsto dal comma  4  dell’articolo  4  del

decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  le  disposizioni

introdotte dal comma 2 del predetto articolo  4  si  applicano  anche

alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti  alla  data  di

entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle  quali  non

sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

  1. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche  alle

procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All’articolo 19:

    al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro  2.162.955»

e’ inserita la seguente: «annui»;

    al comma  4,  lettera  a),  sono  premesse  le  seguenti  parole:

«all’alinea,».

  Dopo l’articolo 19 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 19-bis (Assunzione di personale operaio a  tempo  determinato

da parte dell’Arma dei carabinieri). – 1. Al fine di  perseguire  gli

obiettivi nazionali ed europei in  materia  di  tutela  ambientale  e

forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve

naturali statali, ivi compresa la conservazione della  biodiversita’,

l’Arma dei carabinieri e’  autorizzata  all’assunzione  di  personale

operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile  1985,  n.

124, i cui contratti non possono avere,  in  ogni  caso,  una  durata

superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa  di

1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,  pari  a  1,5

milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi  di  riserva  e

speciali”  della  missione  “Fondi  da  ripartire”  dello  stato   di

previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero della difesa.

  Art. 19-ter (Pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro

straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale

dei vigili del fuoco). – 1. All’articolo 50-bis del decreto-legge  26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19

dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1,  alinea,  il  primo  periodo  e’  sostituito  dal

seguente: “Per l’anno 2019 e’ autorizzato il  pagamento  di  compensi

per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  riferiti  ad  annualita’

precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo  di

spesa di  180  milioni  di  euro,  al  lordo  degli  oneri  a  carico

dell’amministrazione e in deroga al limite di  cui  all’articolo  23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75″;

  1. b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

  “1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al  personale

interessato    secondo    criteri    individuati    dalle     singole

amministrazioni, nei limiti dell’autorizzazione di spesa  di  cui  al

medesimo comma 1″».

  Dopo l’articolo 21 e’ inserito il seguente:

  «Art.  21-bis  (Incremento  dei  fondi   per   le   indennita’   di

amministrazione). – 1. L’indennita’ di amministrazione  spettante  al

personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione

civile  dell’interno,  da  determinare  in  sede  di   contrattazione

collettiva per il triennio 2019-2021, e’ incrementata di 5 milioni di

euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del  comma  1,  pari  a  5

milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall’anno  2021,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi

anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell’ambito  del

programma “Fondi di riserva e  speciali”  della  missione  “Fondi  da

ripartire” dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

  1. In sede di ripartizione del fondo di cui all’articolo 1,  comma

143, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  ai  fini  dell’ulteriore

perequazione dell’indennita’ di amministrazione del personale  civile

del Ministero dell’interno si tiene conto delle  risorse  di  cui  al

comma 1 del presente articolo».

  All’articolo 22:

    al comma 1:

      al capoverso 320-bis:

        al terzo periodo, le parole: «21, comma  1,  della  legge  21

aprile 1982, n. 186»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «21,  primo

comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», le parole: «commi 2 e  5»

sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e quinto» e le parole:

«si estendono» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

        al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» sono

sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 14 del medesimo decreto del

Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;

        al  quinto  periodo,  le  parole:   «e’   autorizzata»   sono

sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;

      al capoverso 320-ter, alinea, la parola:  «definitivamente»  e’

soppressa;

    al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e dopo le parole:

«115.179 euro» e’ inserita la seguente: «annui».

  Dopo l’articolo 22 e’ inserito il seguente:

  «Art. 22-bis (Modifica all’articolo 6 della legge 13 febbraio 2001,

  1. 48). – 1. All’articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001,
  2. 48, la parola: “favorevole” e’ soppressa».

  All’articolo 23:

    al  comma  1,  ultimo  periodo,  le  parole:   «come   sostituite

dall’articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22  dicembre  1981,

  1. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
  2. 51,» sono soppresse.

  All’articolo 24:

    al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

    «a-bis) al quarto periodo, le parole: “nella misura  fino  al  10

per cento nell’anno 2020, fino al 20 per cento nell’anno  2021,  fino

al 50 per cento nell’anno 2022, fino al 70 per cento nell’anno 2023 e

del 100 per cento nell’anno 2024″  sono  sostituite  dalle  seguenti:

“nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2021,  fino  al  20  per

cento nell’anno 2022, fino al 50 per cento nell’anno 2023, fino al 70

per cento nell’anno 2024 e del 100 per cento nell’anno 2025″;

    a-ter) al quinto periodo, la parola: “2024” e’  sostituita  dalla

seguente: “2025”;

    a-quater) al sesto periodo, la parola: “2025” e’ sostituita dalla

seguente: “2026”»;

    al comma 3, le parole: «ed  euro  83.500  euro»  sono  sostituite

dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;

    ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6  milioni  di

euro» e’ inserita la seguente: «annui»;

    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della

qualita’ dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della

mobilita’,  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell’uso   razionale

dell’energia nonche’ interventi  per  la  riduzione  delle  emissioni

nell’atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei

valori limite relativi alle polveri sottili  (PM10  ),  di  cui  alla

procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al

biossido di azoto (NO2 ), di cui  alla  procedura  di  infrazione  n.

2015/2043, e della complessita’ dei processi di  conseguimento  degli

obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita’  di  cui

all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.

88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una

particolare situazione di inquinamento dell’aria, le risorse previste

dall’articolo 30, comma 14-ter, nono periodo,  del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui  per

gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di  euro  annui  dall’anno

2023 all’anno 2034. In sede di Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano  e’  definito  il  riparto  delle  risorse  tra  le   regioni

interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

  5-ter. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  5-bis  e  tenuto  conto

dell’attuale situazione di incremento del livello di polveri  sottili

(PM10 ) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate  alla  Regione

Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per  gli  anni

2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno

2034.

  5-quater. All’onere derivante dall’attuazione  dei  commi  5-bis  e

5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e

a 45 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034, si  provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all’articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All’articolo 25:

    al comma  1,  capoverso  435-bis,  secondo  periodo,  le  parole:

«Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite  dalle  seguenti:

«Fondo sanitario nazionale»;

    al comma 2, capoverso c-bis):

      all’alinea, le parole: «euro 1.000.000» sono  sostituite  dalle

seguenti: «euro 2.000.000»;

      al numero 2), dopo la parola: «sperimentali» sono  inserite  le

seguenti: «, agli  enti  pubblici  di  ricerca  e  alle  universita’,

individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell’universita’ e della ricerca,»;

    dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

  «2-bis. All’articolo 42 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.

26, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

  “2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il  Ministro  della  salute  invia

alle  Camere  una  relazione   sullo   stato   delle   procedure   di

sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle  sostanze  d’abuso,

anche al fine di evidenziare le tipologie  di  sostanze  che  possono

essere oggetto di programmi  di  ricerca  alternativi  e  sostitutivi

della sperimentazione animale”»;

    al comma 3, le parole: «euro  1.000.000»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «euro 2.000.000»;

    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. All’articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n.

167, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “In  sede  di  prima

applicazione, la revisione di cui al  presente  comma  e’  completata

entro il 30 giugno 2020″.

  4-ter. All’articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167,

le parole: “e in 29.715.000 euro annui a  decorrere  dall’anno  2019”

sono sostituite dalle seguenti: “,  in  29.715.000  euro  per  l’anno

2019, in 31.715.000 euro per l’anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a

decorrere dall’anno 2021″ e le parole: “e  19.715.000  euro  annui  a

decorrere dall’anno  2019″  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “,  a

19.715.000 euro per l’anno 2019, a 21.715.000 euro per l’anno 2020  e

a 23.715.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021″.

  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma

4-ter, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 4 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell’ambito  del

programma “Fondi di riserva e  speciali”  della  missione  “Fondi  da

ripartire” dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento    relativo    al    Ministero     della     salute.

Conseguentemente,  il  livello  del  finanziamento   del   fabbisogno

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e’ incrementato di

2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 4  milioni  di  euro  annui  a

decorrere dall’anno 2021.

  4-quinquies. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15

marzo 2010, n. 38, dopo la  parola:  “geriatria,”  sono  inserite  le

seguenti: “medicina di comunita’ e delle cure primarie,”.

  4-sexies. Per l’attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma

4-quinquies, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  della

salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle  relative

alle discipline equipollenti e affini  per  l’accesso  del  personale

medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

  4-septies. All’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, le  parole:  “di  ciascuna  regione  e  Provincia

autonoma  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell’ambito  del  livello  del

finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato

e ferma restando la  compatibilita’  finanziaria,  sulla  base  degli

indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento

e  di  Bolzano”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “delle  regioni,

nell’ambito del livello del finanziamento  del  fabbisogno  sanitario

nazionale  standard  cui  concorre  lo  Stato  e  ferma  restando  la

compatibilita’ finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali”;

  1. b) al comma 3, le parole: “e le provincie autonome di Trento e di

Bolzano” sono soppresse;

  1. c) al comma 4, le parole: “e le provincie autonome di Trento e di

Bolzano” sono soppresse;

  1. d) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

  “4.1. Resta ferma l’autonomia finanziaria  delle  regioni  e  delle

province autonome che  provvedono  al  finanziamento  del  fabbisogno

complessivo del Servizio  sanitario  nazionale  nel  loro  territorio

senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato”.

  4-octies. Al fine di assicurare l’assistenza ai bambini affetti  da

malattia oncologica, le risorse di cui  all’articolo  1,  comma  338,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2  milioni

di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari

a  2  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,

nell’ambito  del  programma  “Fondi  di  riserva  e  speciali”  della

missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2020,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della

salute.

  4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita’ statali e  il

Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso  la  costituzione

di  aziende  ospedaliero-universitarie  di  cui  all’articolo  2  del

decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni

dal 2020 al 2029 e’ autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro

annui in favore delle universita’ statali, a titolo di concorso  alla

copertura degli  oneri  connessi  all’uso  dei  beni  destinati  alle

attivita’ assistenziali di cui all’articolo 8, comma  4,  del  citato

decreto legislativo n. 517  del  1999.  L’attribuzione  del  predetto

finanziamento  e’   condizionata   alla   costituzione   dell’azienda

ospedaliero-universitaria   con   legge   regionale   nonche’    alla

sottoscrizione, entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge regionale, del relativo protocollo d’intesa di cui

all’articolo 1 del medesimo decreto  legislativo  n.  517  del  1999,

comprensivo della regolazione consensuale  di  eventuali  contenziosi

pregressi.

  4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro  dell’economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro

dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, si provvede  alla  ripartizione  del

finanziamento di cui al comma 4-novies.

  4-undecies. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al  comma

4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal

2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui  all’articolo

1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e

comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  4-duodecies.  Al  fine  di  promuovere  le  attivita’  di   ricerca

scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure  professionali

nell’ambito clinico e della  ricerca  attraverso  l’instaurazione  di

rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  le   strutture

sanitarie  che  svolgono  attivita’  di  ricerca  e   didattica,   ai

policlinici universitari non costituiti  in  azienda  e’  attribuito,

nell’ambito delle attivita’ istituzionali esercitate  non  in  regime

d’impresa, un contributo, nella forma di credito d’imposta,  per  gli

anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni  di  euro  per

l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021

al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano  di  personale

assunto a tempo indeterminato in  misura  non  inferiore  all’85  per

cento del personale in servizio  in  ciascun  periodo  d’imposta  nel

quale e’ utilizzato il credito d’imposta.

  4-terdecies. Il credito d’imposta di cui al  comma  4-duodecies  e’

utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell’articolo

17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Al  credito

d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34  della  legge

23 dicembre 2000, n. 388.

  4-quaterdecies.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del

Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e

delle finanze,  sono  definite  le  modalita’  di  concessione  e  di

fruizione del credito d’imposta, che garantiscono anche  il  rispetto

del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies,  tenendo  conto  del

carattere  non  lucrativo  del  beneficiario.  La   sussistenza   dei

requisiti  per  l’ammissione  a  fruire  del  credito  d’imposta   e’

certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro

soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

  4-quinquiesdecies. All’onere di cui al comma 4-duodecies, pari a  5

milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni dal 2021 al  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente

utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5  dell’articolo

34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di

previsione della spesa del Ministero della salute.

  4-sexiesdecies.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio».

  Dopo l’articolo 25 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 25-bis (Disposizioni concernenti il completamento dei  lavori

di ammodernamento dell’Istituto nazionale per le  malattie  infettive

“Lazzaro Spallanzani” di Roma). – 1. Il termine per il  completamento

delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento  dell’Istituto

nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, avviati ai

sensi dell’articolo 6, comma 4,  dell’ordinanza  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e’ fissato  al  30

giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere  all’Istituto

e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il  30

settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.

  1. E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a  decorrere

dall’anno 2020 per la concessione di un contributo volto a  sostenere

l’attivazione  e  l’operativita’  dell’unita’  per  alto   isolamento

dell’Istituto  nazionale   per   le   malattie   infettive   “Lazzaro

Spallanzani” di Roma.

  1. La concessione del contributo di cui al comma 2 e’  subordinata

alla presentazione al Ministero della salute, da parte  dell’Istituto

nazionale per le malattie infettive “Lazzaro  Spallanzani”  di  Roma,

dell’aggiornamento  del  piano  di  sviluppo  dell’unita’   di   alto

isolamento di cui all’articolo 1, comma 600, della legge 23  dicembre

2014, n. 190.

  1. All’onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui

a decorrere  dall’anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell’ambito  del

programma “Fondi di riserva e  speciali”  della  missione  “Fondi  da

ripartire” dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

  1. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Art. 25-ter (Valutazione scientifica  dell’impatto  ambientale  dei

farmaci veterinari). – 1.  Al  fine  di  procedere  alla  valutazione

scientifica dell’impatto  ambientale  dei  farmaci  veterinari  e  di

produrre  i  rapporti  di  valutazione  relativi  all’immissione   in

commercio dei farmaci stessi nonche’ di procedere al potenziamento  e

all’aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilita’ dei

medicinali veterinari nell’intera filiera distributiva,  nello  stato

di previsione del Ministero della salute e’  istituito  un  fondo  di

parte corrente per il triennio 2020-2022 per  un  importo  pari  a  3

milioni di euro annui.

  1. All’onere di cui al comma 1, pari  a  3  milioni  di  euro  per

ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante

corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5

dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto

nello stato di previsione del Ministero della salute.

  Art. 25-quater (Attribuzione temporanea di personale  al  Ministero

della  salute  per  l’attivita’   ispettiva   e   di   programmazione

sanitaria). – 1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1,  comma  288,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  che  ha  previsto  un  Sistema

nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria  (SiVeAS)

per l’esercizio dell’attivita’ ispettiva di cui all’articolo 4, comma

2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e all’articolo 1, comma  172,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ per  fare  fronte  alle

esigenze della programmazione sanitaria  connesse  al  fabbisogno  di

specifiche professionalita’ ad alta  specializzazione,  il  Ministero

della salute e’ autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di

comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della  legge  n.  37

del 1989 e dell’articolo 70, comma 12,  del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50  unita’,  con  esclusione

del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,   tecnico   e

ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale

di cui al primo periodo non e’ computato ai  fini  della  consistenza

della dotazione organica del Ministero della salute ed  e’  assegnato

nel limite di spesa di 5.785.133 euro  annui  a  decorrere  dall’anno

2020,   comprensivi   del   trattamento   economico   accessorio   da

corrispondere al personale in assegnazione.

  1. Ai comandi di  cui  al  comma  1,  ove  riferiti  al  personale

appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si

applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  1. L’articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23

agosto 1982, n. 791, e’ abrogato. Al  secondo  periodo  del  comma  2

dell’articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37,  le  parole:  “,

fino  ad  un  massimo  di  duecentocinquanta  unita’,   da   reperire

prioritariamente tra i dipendenti delle unita’ sanitarie locali” sono

soppresse.

  1. Agli oneri  derivanti  dall’attuazione  del  comma  1,  pari  a

5.785.133 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede,  quanto

a   4.449.903   euro,   mediante   corrispondente   riduzione   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di

riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”  dello  stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per  l’anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero della salute,  e,  quanto  a  1.335.230  euro,  mediante

corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti  dall’attuazione

del comma 3.

  Art. 25-quinquies (Iniziative urgenti di elevata  utilita’  sociale

nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili  dall’INAIL  nell’ambito

dei propri piani triennali di investimento  immobiliare).  –  1.  Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro

il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto

con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   sono

individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilita’  sociale

nel campo dell’edilizia sanitaria, rispetto a quelle  individuate  ai

sensi dell’articolo 1, comma 602, della legge 11  dicembre  2016,  n.

232, valutabili dall’Istituto nazionale  per  l’assicurazione  contro

gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  nell’ambito  dei  propri  piani

triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la  realizzazione

di un nuovo polo scientifico-tecnologico  facente  capo  all’Istituto

superiore di sanita’, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza,

delle  sue   attivita’   scientifiche   e   regolatorie,   anche   in

collaborazione con altre amministrazioni statali ed  enti  nazionali,

regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari  per

lo sviluppo delle attivita’ degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a

carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,

  1. 288.
  2. Per le finalita’ di cui al comma  1,  l’INAIL,  allo  scopo  di

definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche  conto  dello

stato di  attuazione  degli  investimenti  gia’  attivati  nel  campo

sanitario per effetto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 24 dicembre 2018.

  1. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo

delle iniziative di investimento  in  strutture  sanitarie  da  parte

dell’INAIL, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 24 dicembre  2018,  il  termine  per  la  rimodulazione  dei

relativi interventi e’ prorogato, con  decreto  del  Ministero  della

salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio  2020,  ferma

restando la somma totale delle risorse previste dal predetto  decreto

per la regione richiedente.

  Art. 25-sexies (Screening nazionale gratuito per l’eliminazione del

virus HCV). – 1. In via sperimentale, per gli anni 2020  e  2021,  e’

garantito uno screening gratuito, destinato ai nati  negli  anni  dal

1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi  pubblici  per

le tossicodipendenze (SerT) nonche’ ai soggetti detenuti in  carcere,

al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epatite  C

(HCV).

  1. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita’  per

l’attuazione dello screening di cui al comma 1.

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di

euro per l’anno 2020 e a 41,5 milioni di euro  per  l’anno  2021,  si

provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione

di specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  ai  sensi

dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

  All’articolo 26:

    al comma 1:

      alla lettera a) e’ premessa la seguente:

    «0a) al comma 1,  dopo  le  parole:  “presso  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri” sono inserite le  seguenti:  “-  Dipartimento

delle informazioni per la sicurezza”»;

      alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito  presso

il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» sono soppresse.

  Dopo l’articolo 26 e’ inserito il seguente:

  «Art. 26-bis (Modifica all’articolo 2 del  decreto  legislativo  31

marzo 1998, n. 143). –  1.  Al  fine  di  ampliare  gli  strumenti  a

supporto  delle  esportazioni  e  dell’internazionalizzazione   delle

imprese italiane, all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 143, e’ aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  “Le

garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere  concesse

in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari,  di  cambiali

finanziarie, di titoli di debito  e  di  altri  strumenti  finanziari

connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane”».

  All’articolo 27:

    al comma 1:

      dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

    «f-bis) all’articolo 1, comma 4-bis, e’  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: “I  medesimi  schemi  sono  altresi’  trasmessi  al

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”;

    f-ter) all’articolo  1,  dopo  il  comma  4-bis  e’  inserito  il

seguente:

  “4-ter. L’atto amministrativo di  cui  al  comma  2-bis  e  i  suoi

aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci  giorni  dall’adozione,  al

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”»;

      la lettera h) e’ sostituita dalla seguente:

    «h)  all’articolo  1,  comma  6,  lettera  c),  le   parole   da:

“individuati ai sensi del comma 2,  lettera  a)”  fino  a:  “e  dalla

lettera a) del presente comma e senza che  cio’  comporti  accesso  a

dati o metadati personali e  amministrativi”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “di cui al comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo

economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,  svolgono

attivita’ di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto  dal

comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal  comma  7,

lettera  b)”  e  dopo  le  parole:  “specifiche  prescrizioni;”  sono

inserite le seguenti: “nello svolgimento delle predette attivita’  di

ispezione e verifica l’accesso, se  necessario,  a  dati  o  metadati

personali e amministrativi e’  effettuato  in  conformita’  a  quanto

previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di  protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.

196;”»;

      dopo la lettera i) e’ inserita la seguente:

    «i-bis) all’articolo 1, comma 9, lettera a),  le  parole:  “e  di

aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, di aggiornamento  e

di trasmissione”»;

      dopo la lettera n) e’ inserita la seguente:

    «n-bis) all’articolo 1, dopo  il  comma  19-bis  e’  aggiunto  il

seguente:

  “19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente  del  Consiglio

dei ministri previsti dal presente articolo  e’  acquisito,  ai  fini

della loro adozione, il parere del  Consiglio  di  Stato,  i  termini

ordinatori stabiliti  dal  presente  articolo  sono  sospesi  per  un

periodo di quarantacinque giorni”».

  Dopo l’articolo 27 e’ inserito il seguente:

  «Art.   27-bis   (Disposizioni   in   materia   di   organizzazione

dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). –  1.  Alla

legge  11  agosto  2014,  n.  125,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  1. a) all’articolo 19:

      1) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

  “5-bis. Nelle sedi dell’Agenzia all’estero possono essere  inviati,

secondo criteri determinati dal Comitato di cui all’articolo 21, fino

a sessanta dipendenti di cui al  comma  2  del  presente  articolo  e

all’articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente puo’ essere

aumentato fino a novanta unita’, nel limite delle risorse finanziarie

effettivamente disponibili nell’ambito delle risorse assegnate”;

      2) al comma 6, la parola: “cento” e’ sostituita dalla seguente:

“centocinquanta”;

  1. b) all’articolo 20, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

  “2-bis. Presso la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo

sviluppo  possono  essere  collocati  fuori  ruolo,  nell’ambito  del

contingente  numerico,  nonche’  secondo  le  modalita’  e  i  limiti

previsti dagli ordinamenti di  appartenenza,  magistrati  ordinari  o

amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo

di tre unita’”;

  1. c) all’articolo 24, comma 2, e’ aggiunto, in fine,  il  seguente

periodo: “Nelle convenzioni di cui  al  presente  comma  puo’  essere

disposta la corresponsione di anticipazioni”;

  1. d) all’articolo 25, comma 1, e’ aggiunto, in fine,  il  seguente

periodo: “I contributi  di  cui  al  presente  comma  possono  essere

erogati in forma anticipata”.

  1. All’articolo 23, comma 3, del  decreto  legislativo  15  giugno

2015, n. 81, dopo la parola: “stipulati” sono inserite  le  seguenti:

“per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione

allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero” e  le

parole: “possono avere durata pari a quella del progetto di  ricerca”

sono sostituite dalle seguenti: “o di cooperazione allo  sviluppo  di

cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere  durata  pari  a

quella del progetto”.

  1. All’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

le parole: “fino a 20” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 29”.

  1. L’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del

Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  22

luglio 2015, n. 113, e’ abrogato.

  1. Le somme da assegnare all’Agenzia italiana per la  cooperazione

allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro

4,2 milioni annui a decorrere dall’anno 2020.

  1. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3,  4  e  5,

pari a euro 11.207.686 per l’anno 2020, a euro 11.656.208 per  l’anno

2021, a euro 11.678.619 per l’anno 2022, a euro 11.701.479 per l’anno

2023, a euro 11.724.796 per l’anno 2024, a euro 11.748.579 per l’anno

2025, a euro 11.772.838 per l’anno 2026, a euro 11.797.582 per l’anno

2027, a euro 11.822.820 per l’anno 2028 e a euro 11.848.564  annui  a

decorrere  dall’anno  2029,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del finanziamento annuale di cui all’articolo 18, comma  2,

lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.  125.  All’attuazione  dei

commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All’articolo 28:

    il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

  «1. L’autorizzazione di spesa di cui  all’articolo  1,  comma  586,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e’ incrementata di  22  milioni

di euro per l’anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto  a  10

milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per

interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  12

milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della  proiezione,

per l’anno 2021, dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte

corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale   2020-2022,

nell’ambito  del  programma  “Fondi  di  riserva  e  speciali”  della

missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2020,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale»;

    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. All’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, le parole: “2018, 2019 e 2020” sono sostituite  dalle  seguenti:

“2018, 2019, 2020, 2021 e 2022”.

  3-ter. Agli oneri derivanti dalla  disposizione  di  cui  al  comma

3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui

all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All’articolo 31:

    al  comma  2,  la  parola:  «ditesoreria»  e’  sostituita   dalle

seguenti: «di tesoreria»;

    alla  rubrica,  dopo  la  parola:  «Contributo»  e’  inserita  la

seguente: «alla».

  Dopo l’articolo 31 e’ inserito il seguente:

  «Art. 31-bis (Modifiche all’articolo 38-quater del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n.  58,  all’articolo  1,  comma  875,  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160, e all’articolo 2-quinquies  del  decreto-legge

27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 febbraio 2001, n. 26). – 1. Al comma 1 dell’articolo 38-quater del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “nell’anno  2019”  sono

sostituite dalle seguenti: “negli anni 2019 e 2020”.

  1. Al comma 875 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.

160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il contributo

spettante a ciascun ente e’ determinato secondo la tabella di seguito

riportata”;

  1. b) e’ aggiunta, in fine, la seguente tabella:

         ===================================================

         |           Ente            |       Importo       |

         +===========================+=====================+

         |Citta’ metropolitana di    |                     |

         |Catania                    |           16.261.402|

         +—————————+———————+

         |Citta’ metropolitana di    |                     |

         |Messina                    |           10.406.809|

         +—————————+———————+

         |Citta’ metropolitana di    |                     |

         |Palermo                    |           17.718.885|

         +—————————+———————+

         |subtotale citta’           |                     |

         |metropolitane              |           44.387.096|

         +—————————+———————+

         |% di copertura per citta’  |                     |

         |metropolitane              |               40,51%|

         +—————————+———————+

         |LCC di Agrigento           |            7.146.531|

         +—————————+———————+

         |LCC di Caltanissetta       |            4.943.572|

         +—————————+———————+

         |LCC di Enna                |            4.053.997|

         +—————————+———————+

         |LCC di Ragusa              |            5.559.427|

         +—————————+———————+

         |LCC di Siracusa            |            7.157.158|

         +—————————+———————+

         |LCC di Trapani             |            6.752.219|

         +—————————+———————+

         |subtotale LCC              |           35.612.904|

         +—————————+———————+

         |% copertura per LCC        |               40,51%|

         +—————————+———————+

         |Totale …                 |           80.000.000|

         +—————————+———————+

“.

  1. Per ciascuno degli anni  dal  2020  al  2024  e’  assegnato  un

contributo di  20  milioni  di  euro  annui  a  favore  della  citta’

metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui  a  favore  della

citta’ metropolitana di Milano,  da  destinare  al  finanziamento  di

piani di sicurezza a  valenza  pluriennale  per  la  manutenzione  di

strade e di scuole.

  1. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30  milioni  di  euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2024,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di

conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,

nell’ambito  del  programma  “Fondi  di  riserva  e  speciali”  della

missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2020,   allo   scopo

parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal  2020

al 2024, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle

finanze e, quanto a 5  milioni  di  euro  annui  dal  2020  al  2024,

l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

  1. All’articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.

392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,  n.

26, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al terzo periodo:

      1) dopo  le  parole:  “a  titolo  gratuito”  sono  inserite  le

seguenti: “e per la durata prevista dal comma 2-bis dell’articolo  14

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13

settembre 2005, n. 296,”;

      2) dopo le parole: “i predetti beni” sono aggiunte le seguenti:

“, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a  carico  dei

medesimi enti”;

  1. b) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: “La disciplina

riferita alla durata di cui al terzo  periodo  si  applica  anche  ai

contratti in essere alla data di entrata  in  vigore  delle  presenti

disposizioni”».

  All’articolo 32:

    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, le parole: “possono essere previsti appositi finanziamenti” sono

sostituite dalle seguenti: “sono trasferiti annualmente 5 milioni  di

euro”.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a  5  milioni  di

euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

  1. a) per l’anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di  euro,  a

valere sul Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 2006, n. 248, per il funzionamento  del  Centro  nazionale  di

documentazione ed analisi per l’infanzia  e  l’adolescenza,  previsto

dall’articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari  a  3

milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 411,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

  1. b) a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre

2014, n. 190»;

    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e

dell’Azienda pubblica  di  servizi  alla  persona  –  Istituto  degli

Innocenti di Firenze».

  All’articolo 33:

    al comma 1:

      dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

    «a-bis) dopo l’articolo 8 e’ inserito il seguente:

  “Art. 8-bis  (Ulteriori  misure  a  favore  delle  imprese  colpite

dall’evento). – 1. Alle imprese ubicate o che si  insedieranno  entro

il 31 ottobre 2020 nell’ambito territoriale della zona franca  urbana

definito ai sensi dell’articolo 8 e’ riconosciuta  un’agevolazione  a

fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi

nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del

17 giugno 2014.

  1. I criteri e le modalita’ per l’erogazione dell’agevolazione  di

cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede,

entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno

2020, che allo scopo  sono  trasferiti  sulla  contabilita’  speciale

aperta per l’emergenza”»;

    alla lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» e’ sostituita

dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «e’  prorogate  di»  sono

sostituite dalle seguenti: «e’ prorogata per»;

    al comma 2, dopo  le  parole:  «all’articolo  22,  comma  6,»  e’

inserita la seguente: «alinea,»;

    al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui articolo 1» sono sostituite  dalle  seguenti:  «mediante

corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione  di   spesa   di   cui

all’articolo 1»;

    dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

  «3-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma  1,  lettera

a-bis), pari a 5  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo  8  del  decreto-legge  28  settembre  2018,   n.   109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130».

  Dopo l’articolo 33 e’ inserito il seguente:

  «Art.  33-bis  (Monopattini  elettrici).  –  1.   Il   termine   di

conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1,  comma  102,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato  dall’articolo  7  del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  giugno

2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio  2019,

e’  prorogato  di  dodici  mesi.  La  circolazione  mediante  segway,

hoverboard e monowheel,  ovvero  analoghi  dispositivi  di  mobilita’

personale, e’ consentita, solo se sono a propulsione  prevalentemente

elettrica, nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal  citato

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  giugno

2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche  e  costruttive  e

delle condizioni di circolazione da esso definite.

  1. Il comma 75 dell’articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.

160, e’ sostituito dai seguenti:

  “75. Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1,  comma

102, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  fino  alla  data  di

entrata  in  vigore  delle   nuove   norme   relative   alla   stessa

sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi  dell’articolo

50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile

1992, n. 285, anche al  di  fuori  degli  ambiti  territoriali  della

sperimentazione,  i   monopattini   a   propulsione   prevalentemente

elettrica non dotati di posti a sedere, aventi  motore  elettrico  di

potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,  rispondenti  agli

altri requisiti  tecnici  e  costruttivi  indicati  nel  decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  4  giugno   2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  12  luglio  2019,  e

caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato  1  al  medesimo

decreto.

  75-bis.  Chiunque  circola  con  un  monopattino  a  motore  avente

caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma  75  e’

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da

euro  100  a  euro  400.  Alla  violazione   consegue   la   sanzione

amministrativa accessoria della confisca del  monopattino,  ai  sensi

delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del  codice  di

cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  quando  il

monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza

nominale continua superiore a 2 kW.

  75-ter. I monopattini a propulsione  prevalentemente  elettrica  di

cui al comma 75 possono essere  condotti  solo  da  utilizzatori  che

abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta’ e possono  circolare

esclusivamente sulle strade urbane con  limite  di  velocita’  di  50

km/h, ove e’ consentita la circolazione dei velocipedi, nonche’ sulle

strade   extraurbane,   se   e’   presente   una   pista   ciclabile,

esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non  possono

superare la velocita’ di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e

di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora  dopo  il

tramonto, durante  tutto  il  periodo  dell’oscurita’  e  di  giorno,

qualora le  condizioni  atmosferiche  richiedano  l’illuminazione,  i

monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica  sprovvisti  o

mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente  di

catadiottri rossi e di luce  rossa  fissa,  utili  alla  segnalazione

visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo  condotti

o  trasportati  a  mano.  Chiunque  circola  con  un  monopattino   a

propulsione   prevalentemente   elettrica   in    violazione    delle

disposizioni  del  presente   comma   e’   soggetto   alla   sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

  75-quater.   I   conducenti   dei   monopattini    a    propulsione

prevalentemente elettrica di cui al  comma  75  devono  procedere  su

un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione

lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a  due,

devono avere libero l’uso delle braccia e delle  mani  e  reggere  il

manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che  non  sia  necessario

segnalare la manovra di svolta. I  conducenti  di  eta’  inferiore  a

diciotto anni hanno, altresi’, l’obbligo di indossare un idoneo casco

protettivo. E’ fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti  o

animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare

da un altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante  tutto  il

periodo  dell’oscurita’  e   di   giorno,   qualora   le   condizioni

atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti dei monopattini

a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di  indossare

il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta  visibilita’,  di

cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice  di  cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque  viola  le  disposizioni

del presente comma  e’  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del

pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

  75-quinquies. Chiunque circola  con  un  dispositivo  di  mobilita’

personale avente caratteristiche tecniche e  costruttive  diverse  da

quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162

del 12 luglio  2019,  ovvero  fuori  dell’ambito  territoriale  della

sperimentazione di cui al medesimo decreto e’ soggetto alla  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  400.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  della

confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,

capo I, sezione II, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o  un

motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

  75-sexies. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi

da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo  VI

del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Si

considerano in circolazione i veicoli o i  dispositivi  di  mobilita’

personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati  dal

medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

  75-septies. I servizi di noleggio  dei  monopattini  a  propulsione

prevalentemente elettrica di cui al  comma  75,  anche  in  modalita’

free-floating, possono essere attivati  solo  con  apposita  delibera

della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti,  oltre  al

numero delle licenze attivabili e al numero massimo  dei  dispositivi

messi in circolazione:

  1. a) l’obbligo di copertura assicurativa per  lo  svolgimento  del

servizio stesso;

  1. b) le  modalita’  di  sosta   consentite   per   i   dispositivi

interessati;

  1. c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree

della citta’”.

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 del codice di cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto il seguente:

  “2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per  il  quale  non

sono state ancora definite le caratteristiche tecniche  e  funzionali

indicate dal comma 2 e’ soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del

pagamento di una somma da  euro  200  a  euro  800.  Alla  violazione

consegue la sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  del

veicolo, secondo le norme del titolo  VI,  capo  I,  sezione  II.  Si

procede in ogni caso alla sua distruzione”».

  All’articolo 34:

    al comma 1, le parole: «30 giugno  2020»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «30 settembre 2020».

  Dopo l’articolo 34 e’ inserito il seguente:

  «Art. 34-bis (Cold ironing). – 1. Al fine di favorire la  riduzione

dell’inquinamento  ambientale  nelle  aree   portuali   mediante   la

diffusione delle  tecnologie  elettriche,  entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, l’Autorita’ di  regolazione  per  energia,  reti  e

ambiente adotta uno o  piu’  provvedimenti  volti  a  introdurre  una

specifica tariffa per la fornitura di energia  elettrica  erogata  da

impianti di terra alle navi ormeggiate in porto  dotate  di  impianti

elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

  1. Alla voce: “Energia elettrica” dell’allegato I annesso al testo

unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e’  aggiunta,

in fine, la seguente sottovoce:

    “per la fornitura di energia elettrica  erogata  da  impianti  di

terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici  con

potenza installata nominale superiore a 35 kW: si  applica  l’imposta

di euro 0,0005 per ogni kWh”.

  1. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente

all’adozione di una decisione del Consiglio dell’Unione  europea  che

autorizzi, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva  2003/96/CE  del

Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un’aliquota  di

accisa ridotta all’energia elettrica fornita per l’impiego di cui  al

medesimo comma 2, richiesta a  cura  del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze, d’intesa con le altre amministrazioni competenti.

  1. L’efficacia della disposizione di cui al comma  2  e’  altresi’

subordinata all’autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi

dell’articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell’Unione  europea,  richiesta   a   cura   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le altre amministrazioni

competenti».

  All’articolo 35:

    al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» e’ sostituita

dalla seguente: «sottoposta»;

    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27  dicembre  2017,

  1. 205, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Le province e

le citta’ metropolitane certificano  l’avvenuta  realizzazione  degli

interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre  2020,  per  gli

interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31  dicembre

successivo all’anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal

2020 al 2023, mediante  apposita  comunicazione  al  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti”.

  1-ter. L’articolo  9  della  legge  12  agosto  1982,  n.  531,  e’

abrogato. Conseguentemente, fino al  31  ottobre  2028,  la  Societa’

Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica  stipulata

in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente  alla  gestione  delle

sole tratte autostradali relative al  collegamento  autostradale  A12

Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la   Societa’

Autostrada tirrenica Spa  procedono  alla  revisione  della  predetta

convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia

di contratti pubblici nonche’ di quanto disposto  dal  primo  periodo

del  presente  comma,   in   conformita’   alle   delibere   adottate

dall’Autorita’ di regolazione dei trasporti di  cui  all’articolo  37

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

  All’articolo 36:

    al comma 1, capoverso Art. 7-bis,  comma  1,  sono  aggiunte,  in

fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite,

con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello

sviluppo economico e del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, per i profili di rispettiva competenza».

  All’articolo 38:

    al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII»  sono  inserite  le

seguenti: «della parte seconda»;

    al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  deroga

al comma 1 dell’articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  le  somme  anticipate  possono

essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti  nel

piano di riequilibrio  pluriennale,  anche  per  il  pagamento  delle

esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano

di riequilibrio stesso»;

    dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

  «3-bis. Al secondo periodo del  comma  907  dell’articolo  1  della

legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  “nei  tre  esercizi

successivi, entro il 30 settembre di ciascun  anno”  sono  sostituite

dalle seguenti: “nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre

di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall’assegnazione”».

  Dopo l’articolo 38 e’ inserito il seguente:

  «Art. 38-bis (Disposizioni in materia  di  finanza  locale).  –  1.

All’articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) le parole: “entro il termine perentorio di cui al comma  470”

sono soppresse;

  1. b) le parole: “31 gennaio 2020” sono sostituite dalle  seguenti:

“30 giugno 2020”.

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000

euro per  l’anno  2020,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  non

utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell’articolo 1 della

legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  1. All’articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 43:

      1)  al  primo  periodo,  le  parole:   “e   con   il   Ministro

dell’interno” sono sostituite dalle  seguenti:  “,  con  il  Ministro

dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”,

le parole: “31 gennaio 2020”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “31

marzo 2020″, le parole: “le modalita’  di  riparto”  sono  sostituite

dalle seguenti: “le modalita’ di ammissibilita’ delle  istanze  e  di

assegnazione dei contributi” e le parole: “le modalita’ di  recupero”

sono  sostituite  dalle  seguenti:  “le  modalita’  di   revoca,   di

recupero”;

      2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:  “Le  istanze

per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30  giugno

dell’anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita’ di

trasmissione individuate con decreto del Ministero dell’interno, e  i

contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell’interno,  di

concerto con il Ministero dell’economia e  delle  finanze  e  con  il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  successivo

30 settembre”;

  1. b) il comma 63 e’ sostituito dal seguente:

  “63.  Per  il  finanziamento  degli  interventi   di   manutenzione

straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di

province e  citta’  metropolitane  e’  autorizzata,  nello  stato  di

previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90  milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2034″;

  1. c) al comma 64, le  parole:  “con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell’economia  e

delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,

dell’interno e dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca”

sono sostituite dalle  seguenti:  “con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell’economia  e

delle finanze e con il  Ministro  dell’istruzione”,  le  parole:  “31

gennaio 2020, sono individuati le  risorse  per  ciascun  settore  di

intervento,” sono sostituite dalle seguenti:  “31  marzo  2020,  sono

individuati” e le parole: “Con decreto dei Ministeri  competenti,  di

concerto con  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  entro

trenta” sono sostituite dalle seguenti: “Con  decreto  del  Ministero

dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’economia  e  delle

finanze, entro novanta”;

  1. d) il comma 548 e’ abrogato.
  2. Al comma 1076 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.

205, le parole: “di 350 milioni di  euro  per  l’anno  2020,  di  400

milioni di euro per l’anno 2021, di 550 milioni di euro per  ciascuno

degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2024 al  2034″  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “di  360

milioni di euro per l’anno 2020, di 410 milioni di  euro  per  l’anno

2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di

275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034″.

  1. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni dal 2022 al  2034,  si  provvede  mediante  corrispondente

utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b)».

  All’articolo 39:

    al comma 1:

      al primo periodo,  le  parole:  «per  rimborso  prestiti»  sono

sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»;

      al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «dalla  verifica»  sono

inserite le seguenti: «delle condizioni»;

      al terzo periodo, dopo  le  parole:  «4  milioni  di  euro»  e’

inserita la seguente: «annui»;

      al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni,  cui

spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il  Ministero  dell’interno,

cui spettano»;

      all’ottavo periodo, le parole: «dal  Regolamento  UE  479/2009»

sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del

Consiglio, del 25 maggio 2009»;

    al comma 6, lettera f), le parole da: «di  parte  corrente»  fino

alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:  «di  importo

tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate  di  cui

al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto  dei  versamenti

gia’ effettuati»;

    il comma 12 e’ sostituito dai seguenti:

  «12. Con decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  da

adottare, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del

presente  decreto,  e’  istituito  un  tavolo  tecnico  composto   da

rappresentanti  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le

autonomie  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento

del tesoro del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  e  delle

regioni, al fine di stabilire modalita’ e termini per l’applicazione,

senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   delle

disposizioni recate dai commi da 1 a 14  del  presente  articolo  nei

confronti delle regioni e delle Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano nonche’ al  fine  di  valutare  eventuali  adeguamenti  della

normativa vigente.

  12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo  tecnico  di

cui al comma 12 ai componenti non  spettano  indennita’,  gettoni  di

presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri

per rimborsi di spese  di  missione  si  provvede  nell’ambito  delle

risorse finanziarie dell’amministrazione di appartenenza  disponibili

a legislazione vigente.

  12-ter.  Le  modalita’  e  i  termini  per   l’applicazione   delle

disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come  definiti  dal  tavolo

tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto  del  Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano»;

    al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» e’  inserita  la

seguente: «annui»;

    dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

  «14-bis. All’articolo 44, comma 4,  del  decreto-legge  17  ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre

2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le parole: “2017-2021” sono sostituite dalle

seguenti: “2017-2022”;

  1. b) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “La somma delle

quote capitale annuali sospese e’ rimborsata  linearmente,  in  quote

annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano  di  ammortamento

originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla

sospensione   possono   utilizzare   l’avanzo   di    amministrazione

esclusivamente per  la  riduzione  del  debito  e  possono  accertare

entrate per accensione di prestiti per un  importo  non  superiore  a

quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di  quelli

finanziati   dal   risultato   di    amministrazione,    incrementato

dell’ammontare del disavanzo ripianato nell’esercizio. Entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

gli enti  possono  comunicare  al  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze di non essere interessati alla  sospensione  per  l’esercizio

2022″.

  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a  5,8  milioni

di  euro  per  l’anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,

  1. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
  2. 307.

  14-quater. Al fine di incentivare gli  investimenti  delle  regioni

nei rispettivi territori, al comma 321 dell’articolo 1 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La

riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non

si applica per gli anni dal 2023 al 2033″.

  14-quinquies. Al comma 322 dell’articolo 1 della legge 27  dicembre

2006, n. 296,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  “Il

presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.

In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e

2022, la regolazione finanziaria  e’  effettuata  entro  l’anno  2022

confermando  gli  importi  dell’ultima  annualita’  definita  con  il

decreto di cui al presente comma”.

  14-sexies. All’articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,

dopo il comma 322 e’ inserito il seguente:

  “322-bis. Per ciascuno degli anni dal  2023  al  2033,  le  risorse

derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui  al  comma

321  del  presente  articolo  e  all’articolo  2,   comma   64,   del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni  e

dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a  nuovi  investimenti

diretti e indiretti per le finalita’ di  cui  all’articolo  1,  comma

134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145″.

  14-septies. All’articolo 2, comma 64, del decreto-legge  3  ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2006, n. 286,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  “Il

presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.

In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e

2022, la regolazione finanziaria  e’  effettuata  entro  l’anno  2022

confermando  gli  importi  dell’ultima  annualita’  definita  con  il

decreto di cui al presente comma”.

  14-octies. All’onere derivante dalle disposizioni di cui  ai  commi

da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per  ciascuno

degli anni dal 2023 al  2033,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dei contributi per investimenti assegnati  alle  regioni  a

statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell’articolo 1 della  legge

30 dicembre 2018, n. 145.

  14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30  dicembre  2018,  n.

145, e’ sostituita dalla tabella 1 di cui all’allegato 1  annesso  al

presente decreto.

  14-decies. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli  enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole:  “,  nonche’  alla  copertura,  anche  a  titolo  di

anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali

all’ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in

prevalenza  con  risorse  provenienti  dall’Unione   europea   o   da

amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”;

  1. b) all’articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: “, nonche’ dei mutui per la  copertura,  anche  a  titolo  di

anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali

all’ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in

prevalenza  con  risorse  provenienti  dall’Unione   europea   o   da

amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”»;

    la rubrica e’ sostituita dalla  seguente:  «Misure  organizzative

urgenti per la riduzione dell’onere del debito degli  enti  locali  e

delle  regioni  e  per  il  sostegno  degli  enti  locali  in   crisi

finanziaria».

  Dopo l’articolo 39 sono inseriti i seguenti:

  «Art.  39-bis  (Utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle  sanzioni

previste dal codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30

aprile 1992,  n.  285).  –  1.  All’articolo  18,  comma  3-bis,  del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “Per gli  anni  2017  e

2018″ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2017 al 2022”

e dopo le parole: “sicurezza stradale” sono aggiunte le seguenti:  “,

nonche’ per interventi per il ricovero degli animali randagi, per  la

rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e

delle sedi stradali”.

  Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di liquidita’ degli

enti locali). – 1. Al fine di dare  attuazione  alla  sentenza  della

Corte  costituzionale  n.  4  del  28  gennaio  2020,  in   sede   di

approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo

anticipazione di liquidita’ nel risultato di  amministrazione  al  31

dicembre 2019, per un importo pari  all’ammontare  complessivo  delle

anticipazioni  di  cui  al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e

successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non

ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

  1. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31

dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un  importo  non

superiore all’incremento dell’accantonamento al  fondo  anticipazione

di liquidita’ effettuato in sede di  rendiconto  2019,  e’  ripianato

annualmente,  a  decorrere  dall’anno  2020,  per  un  importo   pari

all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.

  1. Il fondo anticipazione di liquidita’ costituito  ai  sensi  del

comma 1 e’ annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita’:

  1. a) nel   bilancio   di   previsione   2020-2022,   nell’entrata

dell’esercizio 2020 e’  iscritto,  come  utilizzo  del  risultato  di

amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita’

accantonato nel risultato  di  amministrazione  2019  e  il  medesimo

importo e’ iscritto come fondo anticipazione di liquidita’ nel titolo

4 della missione 20 – programma 03 della spesa  dell’esercizio  2020,

riguardante  il  rimborso  dei  prestiti,  al  netto   del   rimborso

dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;

  1. b) dall’esercizio 2021, fino  al  completo  utilizzo  del  fondo

anticipazione di liquidita’, nell’entrata di  ciascun  esercizio  del

bilancio di previsione e’ applicato il fondo  stanziato  nella  spesa

dell’esercizio precedente e nella  spesa  e’  stanziato  il  medesimo

fondo   al   netto   del   rimborso   dell’anticipazione   effettuato

nell’esercizio.

  1. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo

anticipazione di liquidita’ e’ applicata al  bilancio  di  previsione

anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

  Art. 39-quater (Disavanzo degli enti  locali).  –  1.  Al  fine  di

prevenire l’incremento del numero di enti  locali  in  situazioni  di

precarieta’ finanziaria, l’eventuale maggiore disavanzo emergente  in

sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in  misura  non

superiore alla differenza tra l’importo del fondo crediti  di  dubbia

esigibilita’ accantonato nel risultato di amministrazione in sede  di

approvazione  del  rendiconto  2018,  determinato   con   il   metodo

semplificato  previsto   dall’allegato   4/2   annesso   al   decreto

legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sommato  allo  stanziamento

assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti  di  dubbia

esigibilita’ al netto degli utilizzi  del  fondo  effettuati  per  la

cancellazione e lo  stralcio  dei  crediti,  e  l’importo  del  fondo

crediti di dubbia esigibilita’  accantonato  in  sede  di  rendiconto

2019, determinato nel rispetto dei principi  contabili,  puo’  essere

ripianato  in  non  piu’  di   quindici   annualita’,   a   decorrere

dall’esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

  1. Le  modalita’  di   recupero   devono   essere   definite   con

deliberazione del consiglio dell’ente  locale,  acquisito  il  parere

dell’organo    di    revisione,    entro    quarantacinque     giorni

dall’approvazione  del  rendiconto.  La  mancata  adozione  di   tale

deliberazione  e’  equiparata  a  tutti  gli  effetti  alla   mancata

approvazione del rendiconto di gestione.

  1. Ai fini del rientro possono essere utilizzati  le  economie  di

spesa  e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di  quelle  provenienti

dall’assunzione di prestiti e di  quelle  con  specifico  vincolo  di

destinazione, nonche’ i proventi derivanti dall’alienazione  di  beni

patrimoniali  disponibili  accertati  nel  rispetto   del   principio

contabile applicato concernente la contabilita’  finanziaria  di  cui

all’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.

118,  e  da   altre   entrate   in   conto   capitale.   Nelle   more

dell’accertamento dei proventi  derivanti  dall’alienazione  di  beni

patrimoniali  disponibili   il   disavanzo   deve   comunque   essere

ripianato».

  All’articolo 40:

    al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:   «della   presente

disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  Dopo l’articolo 40 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 40-bis (Potenziamento delle Agenzie fiscali). – 1. Al fine di

garantire    maggiore    efficienza    ed    efficacia    dell’azione

amministrativa, in considerazione  dei  rilevanti  impegni  derivanti

dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per  favorire  gli

adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonche’ una  piu’

incisiva  azione  di  contrasto  dell’evasione  fiscale  nazionale  e

internazionale, a decorrere dall’anno 2020 l’Agenzia delle entrate  e

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate  a  utilizzare

le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo,

rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni  di  euro,  in

deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio

2017, n. 75, per il finanziamento  delle  posizioni  organizzative  e

professionali e degli incarichi  di  responsabilita’  previsti  dalle

vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in  aggiunta

alle risorse complessivamente gia’  destinate  e  utilizzate  a  tale

scopo. Le risorse  certe  e  stabili  del  Fondo  risorse  decentrate

dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle  Agenzie  stesse,

di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno  2020  e  di  ulteriori  4

milioni di euro  a  decorrere  dall’anno  2021  per  l’Agenzia  delle

entrate e di 3,5 milioni di  euro  a  decorrere  dall’anno  2020  per

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  deroga  all’articolo  23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.  Agli  oneri

derivanti dal presente articolo, pari, in  termini  di  fabbisogno  e

indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02

milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall’anno  2021,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di  cui

all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Art. 40-ter (Proroga degli incentivi di cui all’articolo  1,  comma

954, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145).  –  1.  Gli  incentivi

previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.

145, sono prorogati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica, limitatamente all’anno 2020,  secondo  le  procedure  e  le

modalita’ di cui al medesimo articolo 1, commi da 954  a  956,  della

legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di  25

milioni di euro».

  All’articolo 41:

    dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

  «2-bis. All’articolo 3 del decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

  “2. Le aziende che producono prodotti  lattiero-caseari  contenenti

latte vaccino, ovino  o  caprino  registrano  trimestralmente,  nella

banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i

quantitativi di ciascun prodotto ceduto e  le  relative  giacenze  di

magazzino. Con il decreto di cui al  comma  3  e’  inoltre  stabilito

l’eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell’obbligo di

registrazione dei piccoli produttori”;

  1. b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

  “3.  Le  modalita’  di  applicazione  del  presente  articolo  sono

stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole

alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020″».

  All’articolo 42:

    al comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo  periodo,  le

parole: «, del personale docente  educativo»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «e del personale docente, educativo».

  Nel capo III, dopo l’articolo 42 e’ aggiunto il seguente:

  «Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). –  1.  Nelle  more

del  completo  recepimento  della  direttiva   (UE)   2018/2001   del

Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell’11  dicembre  2018,  sulla

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in  attuazione

delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della  medesima  direttiva,

e’ consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti  rinnovabili

ovvero  realizzare  comunita’  energetiche  rinnovabili  secondo   le

modalita’ e alle  condizioni  stabilite  dal  presente  articolo.  Il

monitoraggio di tali realizzazioni e’ funzionale all’acquisizione  di

elementi  utili  all’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di

autoconsumo di cui  alla  citata  direttiva  (UE)  2018/2001  e  alla

direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5

giugno  2019,  relativa  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno

dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

  1. Per le finalita’ di cui al comma 1, i  consumatori  di  energia

elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di  energia

rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi  dell’articolo  21,

paragrafo  4,  della  direttiva  (UE)   2018/2001,   ovvero   possono

realizzare comunita’ energetiche rinnovabili ai  sensi  dell’articolo

22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4  e

nei limiti temporali di cui al comma  4,  lettera  a),  del  presente

articolo.

  1. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto

delle seguenti condizioni:

  1. a) nel  caso  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che

agiscono collettivamente, i soggetti  diversi  dai  nuclei  familiari

sono associati nel solo caso in cui le attivita’ di cui alle  lettere

  1. a) e b) del comma 4 non  costituiscono  l’attivita’  commerciale  o

professionale principale;

  1. b) nel caso di comunita’ energetiche, gli azionisti o membri sono

persone  fisiche,  piccole  e  medie  imprese,  enti  territoriali  o

autorita’  locali,  comprese  le  amministrazioni  comunali,   e   la

partecipazione  alla  comunita’  di  energia  rinnovabile  non   puo’

costituire l’attivita’ commerciale e industriale principale;

  1. c) l’obiettivo principale dell’associazione e’ fornire  benefici

ambientali, economici o  sociali  a  livello  di  comunita’  ai  suoi

azionisti o membri o alle aree locali  in  cui  opera  la  comunita’,

piuttosto che profitti finanziari;

  1. d) la partecipazione alle comunita’ energetiche  rinnovabili  e’

aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,

lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o

vulnerabili.

  1. Le  entita’  giuridiche  costituite  per  la  realizzazione  di

comunita’  energetiche  ed  eventualmente  di   autoconsumatori   che

agiscono  collettivamente  operano  nel   rispetto   delle   seguenti

condizioni:

  1. a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio

consumo con impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza

complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto

ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in  vigore

del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

  1. b) i  soggetti  partecipanti  condividono   l’energia   prodotta

utilizzando la rete di distribuzione esistente.  L’energia  condivisa

e’ pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica

prodotta e immessa in rete  dagli  impianti  a  fonti  rinnovabili  e

l’energia  elettrica  prelevata  dall’insieme  dei   clienti   finali

associati;

  1. c) l’energia e’ condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che puo’

avvenire  anche  attraverso  sistemi  di  accumulo   realizzati   nel

perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini  di

cui alla lettera e);

  1. d) nel caso di comunita’ energetiche  rinnovabili,  i  punti  di

prelievo dei consumatori e i punti di immissione  degli  impianti  di

cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione

sottese, alla data  di  creazione  dell’associazione,  alla  medesima

cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

  1. e) nel  caso  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che

agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio

o condominio.

  1. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al

comma 2:

  1. a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso  quello

di scegliere il proprio venditore;

  1. b) possono recedere in  ogni  momento  dalla  configurazione  di

autoconsumo, fermi restando  eventuali  corrispettivi  concordati  in

caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti

sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

  1. c) regolano i rapporti tramite un contratto di  diritto  privato

che tiene conto di quanto  disposto  alle  lettere  a)  e  b)  e  che

individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto

dell’energia  condivisa.  I  clienti  finali  partecipanti   possono,

inoltre, demandare a tale  soggetto  la  gestione  delle  partite  di

pagamento e di incasso verso i venditori e  il  Gestore  dei  servizi

energetici (GSE) Spa.

  1. Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti  finali,

compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente

articolo, si  applicano  gli  oneri  generali  di  sistema  ai  sensi

dell’articolo 6, comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30

dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

febbraio 2017, n. 19.

  1. Ai fini dell’incentivazione delle configurazioni di autoconsumo

di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in  tali

configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di

cui al comma 9. Non e’ consentito l’accesso agli incentivi di cui  al

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio   2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne’  al

meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma  la  fruizione  delle

detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis,  comma  1,  lettera

h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, l’Autorita’ di  regolazione  per

energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti  necessari  a

garantire l’immediata  attuazione  delle  disposizioni  del  presente

articolo. La medesima Autorita’, inoltre:

  1. a) adotta i provvedimenti necessari  affinche’  il  gestore  del

sistema di distribuzione  e  la  societa’  Terna  Spa  cooperino  per

consentire,  con  modalita’  quanto  piu’   possibile   semplificate,

l’attuazione  delle   disposizioni   del   presente   articolo,   con

particolare  riguardo  alle  modalita’  con  le   quali   sono   rese

disponibili le misure dell’energia condivisa;

  1. b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua,  anche

in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate

in via regolata, nonche’ di quelle connesse al  costo  della  materia

prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia

condivisa, in  quanto  energia  istantaneamente  autoconsumata  sulla

stessa porzione di rete  di  bassa  tensione  e,  per  tale  ragione,

equiparabile all’autoconsumo fisico in situ;

  1. c) provvede affinche’, in conformita’ a  quanto  disposto  dalla

lettera b) del comma 9, sia  istituito  un  sistema  di  monitoraggio

continuo delle configurazioni realizzate in attuazione  del  presente

articolo; in tale ambito, prevede l’evoluzione dell’energia  soggetta

al pagamento di tali oneri  e  delle  diverse  componenti  tariffarie

tenendo  conto  delle  possibili  traiettorie   di   crescita   delle

configurazioni   di   autoconsumo,   rilevabili   dall’attivita’   di

monitoraggio, e  dell’evoluzione  del  fabbisogno  complessivo  delle

diverse componenti. Per tali finalita’ l’ARERA puo’  avvalersi  delle

societa’ del gruppo GSE Spa;

  1. d) individua modalita’ per favorire la partecipazione diretta dei

comuni e delle pubbliche amministrazioni alle  comunita’  energetiche

rinnovabili.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico e’ individuata una tariffa incentivante  per

la remunerazione degli impianti a fonti  rinnovabili  inseriti  nelle

configurazioni sperimentali  di  cui  al  comma  2,  sulla  base  dei

seguenti criteri:

  1. a) la tariffa incentivante e’ erogata dal GSE Spa ed e’ volta  a

premiare  l’autoconsumo  istantaneo  e  l’utilizzo  di   sistemi   di

accumulo;

  1. b) il meccanismo e’ realizzato tenendo  conto  dei  principi  di

semplificazione e di facilita’ di accesso e  prevede  un  sistema  di

reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed  energetici  a

cura del GSE Spa, allo scopo  di  acquisire  elementi  utili  per  la

riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto,  da  operare

nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

  1. c) la tariffa incentivante e’ erogata per un periodo massimo  di

fruizione ed e’ modulata fra le diverse configurazioni  incentivabili

per garantire la redditivita’ degli  investimenti,  tenuto  conto  di

quanto disposto dal comma 6;

  1. d) il meccanismo e’  realizzato  tenendo  conto  dell’equilibrio

complessivo degli  oneri  in  bolletta  e  della  necessita’  di  non

incrementare i costi tendenziali rispetto  a  quelli  dei  meccanismi

vigenti;

  1. e) e’ previsto un unico conguaglio, composto dalla  restituzione

delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota  di

energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di  cui  al  presente

comma.

  1. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All’articolo 43:

    al comma  3,  le  parole:  «Fondo  sociale  per  l’occupazione  e

formazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo  sociale  per

occupazione e formazione,»;

    al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte  le

seguenti: «del presente articolo»;

    ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte

le seguenti: «del presente articolo».

  E’ aggiunto, in fine, il seguente allegato:

    «Allegato 1

    (articolo 39, comma 14-novies)

              Parte di provvedimento in formato grafico