Non trovano pace i compensi professionali a favore degli avvocati dell’Ente. A distanza di sette anni dall’entrata in vigore prosegue l’attività consultiva della Corte dei Conti in merito a tali compensi professionali in stretta correlazione con i limiti previsti dal D.L. n.90/2014 (articolo 9).
Introduzione
La Provincia di Brindisi ha formulato 3 specifici quesiti alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia.
In particolare, i seguenti quesiti riguardano, appunto, i compensi professionali a favore dell’Avvocatura Comunale.
File pdf della Deliberazione n.120/2021
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Sintesi dei quesiti
Il Presidente della Provincia di Brindisi ha formulato alla Corte dei Conti della Regione Puglia i seguenti quesiti relativi ai compensi professionali a favore dell’Avvocatura Comunale:
1) “«nella prima ipotesi, con riferimento ai compensi di cui al comma n. 6 del citato art. 9 del D.L. n. 90/2014, e quindi quelli maturati per provvedimenti giudiziali ove sia stata pronunciata compensazione integrale delle spese, cosa accade nel caso in cui i compensi maturati dal personale interessato siano superiori a quelli
previsti dal fondo risorse decentrate per l’anno di riferimento (costituito dalla Provincia di Brindisi nel rispetto dei limiti del comma 6-primo periodo- e del comma 7-in chiave di coordinamento sistematico con quanto indicato al comma 3-) in cui è stata chiesta la relativa liquidazione? E’ possibile far slittare la liquidazione della parte eccedente nel periodo contabile successivo?»;”
2) “«nella seconda ipotesi, con riferimento ai compensi di cui al comma n. 3 del citato art. 9 del D.L. n. 90/2014, e quindi quelli maturati per provvedimenti giudiziali ove le spese legali siano state recuperate dalle terze controparti, cosa accade nel caso in cui i compensi incassati in un determinato anno siano superiori al limite corrispondente al trattamento economico complessivo del personale interessato (con riferimento allo stesso anno d’incasso)? E’ possibile far slittare la liquidazione della parte eccedente nel periodo contabile successivo?»;”
3)”«nella terza ipotesi, nel caso in cui il personale interessato dalla liquidazione dei compensi di cui trattasi non sia più in servizio presso la Provincia di Brindisi, continuano ad operare tutti i limiti di liquidazione previsti dal citato art. 9 del D.L. n. 90/2014 con riferimento a tutte le tipologie di compensi maturate per
provvedimenti giudiziali favorevoli all’Amministrazione Provinciale?»”
Le Risposte della Corte dei Conti
Di seguito troviamo le risposte dei magistrati pugliesi ai quesiti posti dal presidente della provincia di Brindisi.
Quesito 1
In merito al primo quesito sopra riportato, la Corte dei Conti si è espressa nel modo seguente:
“Appare pertanto evidente come nei casi di giudizi conclusi con la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell’Avvocatura di un ente locale vadano corrisposti i relativi compensi
professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio ed artificioso superamento di tali limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata ad un periodo temporale successivo… Alla luce di tutti gli elementi ricordati, valutata la ratio delle disposizioni e le conseguenti, concrete applicazioni delle stesse, il Collegio ritiene dunque di
rispondere negativamente al quesito relativo alla possibilità di procedere da parte di un ente, in caso di provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle spese, alla liquidazione in un periodo contabile successivo dei compensi per il personale in modo da superare l’originaria (massima) consistenza del fondo risorse decentrate per l’anno di riferimento. “
Quesito 2
In merito al secondo quesito sopra riportato, la Corte dei Conti si è espressa nel modo seguente:
“In via preliminare, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 «Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione» mentre il successivo comma 7 della medesima norma citata prevede che «i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo». Secondo questa disposizione, pertanto, l’avvocato-dipendente dell’ente locale non può ottenere un compenso che si traduca in una somma superiore al relativo trattamento economico complessivo. “
Quesito 3
In merito al terzo quesito sopra riportato, la Corte dei Conti si è espressa nel modo seguente:
“…poiché il quesito in esame involge l’interpretazione di disposizioni legislative specifiche e settoriali che attengono al rapporto di impiego e, in particolare e principalmente, al trattamento di fine rapporto ed anche alla liquidazione del trattamento di quiescenza, e poiché tale attività interpretativa potrebbe interferire con l’ambito di cognizione del giudice naturale dei rapporti in oggetto, il Collegio ritiene precluso l’esame nel merito della questione prospettata, stante pertanto l’esistenza di un limite invalicabile per il prosieguo delle presenti indicazioni generali.”
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