Dalla falsa attestazione della presenza in servizio al danno all’immagine. Interviene la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Sardegna
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Sardegna, ha analizzato il quadro normativo relativo all’orario di lavoro, con specifico riferimento al fatto che, secondo la normativa vigente:
“l’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatici ed obiettivi, come disposto dalle vigenti normative in materia”.
i sistemi automatizzati di rilevazione dell’orario di lavoro devono “essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente”, così che “ad ogni eventuale assenza, totale o parziale dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue – oltre alla proporzionale automatica riduzione della retribuzione – anche l’attivazione, da parte dei Dirigenti responsabili, delle procedure disciplinari previste dalla normativa vigente”.
“i permessi brevi fruiti dai dipendenti pubblici per esigenze personali”, devono essere autorizzati e recuperati successivamente, secondo modalità definite dal Dirigente, il quale diviene responsabile dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente, tanto che eventuali violazioni dei dirigenti responsabili e del personale dipendente, conseguenti a dolo o colpa grave, che comportano una mancata prestazione, con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e contabile.”
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha previsto sanzioni disciplinari (art. 55 quater) e penali (art. 55 quinquies) nelle ipotesi in cui il dipendente attesti falsamente la propria presenza in servizio, stabilendo che il medesimo dipendente è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione (cfr. art. 55 quinquies)
Dopo l’analisi del quadro normativo, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, con riferimento al caso in analisi ha evidenziato che
“in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa (con riferimento, ovviamente, ad assenze non giustificate), il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dall’Amministrazione Pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti pubblici, fatti salvi comunque gli ulteriori danni che possono essere stati causati nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti (cfr. sentenza di questa Sezione n. 22 del 1° marzo 2017, e la giurisprudenza ivi richiamata).”
La Corte dei Conti aggiunge inoltre che
“non appare rilevante a escludere il danno contestato neppure la circostanza che il sig. …omissis…abbia svolto ore in eccesso nelle stesse giornate nelle quali si è assentato ingiustificatamente, in quanto, come correttamente rappresentato dal P.M. in udienza, non è possibile operare alcuna compensazione tra le due tipologie di orario, senza considerare il fatto che, verosimilmente, l’interessato ha utilizzato le ore in eccesso per ottenere altri istituti contrattuali (retribuzione per straordinari o recupero compensativo).”
La Corte dei Conti, infine, analizza la tematica relativa alla quantificazione del danno all’immagine tenuto conto del criterio previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, che prevede che
“nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”
Tale criterio di quantificazione, nel caso in argomento, è stato ritenuto dalla Corte dei Conti come idoneo punto di riferimento per una valutazione equitativa.
Deliberazione n.145/2024. Corte dei Conti Sardegna
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