Vai al contenuto
Home » Articoli Gratuiti » PA » Corte dei Conti Autonomie. Nessuna deroga per il rispetto dei limiti sulla capacità assunzionale

Corte dei Conti Autonomie. Nessuna deroga per il rispetto dei limiti sulla capacità assunzionale

Aggiornamenti Corte dei Conti, news, deliberazioni

La Deliberazione n.19/2024 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti

Premessa

La delibera in oggetto, emanata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti l’11 novembre 2024, affronta una questione di massima relativa alla capacità assunzionale degli enti locali e ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

In particolare, si analizza se gli aumenti di spesa derivanti dall’indennità di vacanza contrattuale, introdotta dal Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. decreto “Anticipi”), debbano essere inclusi nel calcolo dei limiti di spesa per le nuove assunzioni.

Il Quesito

Il quesito nasce da una richiesta di parere presentata dal Comune di Genova, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, alla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria.

Il Comune, pur collocandosi nella fascia di virtuosità finanziaria che consente maggiori margini di spesa per assunzioni, si trova impossibilitato a rispettare i limiti di incremento previsti a causa dell’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale.

La domanda specifica rivolta alla Corte è la seguente:

“Se, fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, la percentuale incrementale di cui all’art. 5 possa non tenere conto degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, da corrispondere al personale dipendente”.

Normativa di riferimento

La questione chiama in causa una complessa interazione tra diverse disposizioni normative riguardanti la spesa per il personale degli enti locali. Le principali norme coinvolte sono:

Il Parere della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, dopo un’attenta analisi della normativa e dei suoi principi ispiratori, conclude che l’indennità di vacanza contrattuale deve essere inclusa nel calcolo dei limiti di spesa per le nuove assunzioni.

A sostegno di tale conclusione, la Corte adduce diversi argomenti:

  • Interpretazione letterale: l’art. 33 del Decreto Crescita fa riferimento alla “spesa complessiva” del personale, senza prevedere esclusioni per gli oneri da rinnovo contrattuale.
  • Ratio legis: l’esclusione degli oneri da rinnovo contrattuale prevista dall’art. 1, comma 557 e ss. della Legge 296/2006, risponde a finalità diverse da quelle dell’art. 33 del Decreto Crescita. La prima norma mira a fissare un tetto massimo alla spesa di personale, mentre la seconda intende regolamentare la crescita della spesa in modo sostenibile.
  • Tecnica normativa: l’art. 33 del Decreto Crescita demanda al Decreto Attuativo la definizione dei parametri per il calcolo della spesa di personale. Il Decreto Attuativo, a sua volta, include l’indennità di vacanza contrattuale nella definizione di spesa complessiva.

Le Conclusioni

Per quanto sopra, la Corte dei Conti ha chiarito infine che, l’indennità di vacanza contrattuale, pur rappresentando un onere aggiuntivo per gli enti locali, non può essere esclusa dal calcolo dei limiti di spesa per le nuove assunzioni.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, enuncia il seguente principio di diritto:

«Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».

La decisione della Corte, pur fondata su un’interpretazione rigorosa della normativa vigente, evidenzia le difficoltà che gli enti locali incontrano nell’applicare le disposizioni in materia di spesa per il personale. Si auspica un intervento del legislatore volto a semplificare il quadro normativo e a garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane.

La Deliberazione n.19/2024 della Corte dei Conti

Iscriviti alla newsletter per ricevere le news su personale ed enti locali
https://personaleentilocali.systeme.io/newsletter

Altri approfondimenti sul Pubblico impiego

Cosa accade quando si superano i limiti del salario accessorio ?

Si accede automaticamente all’ipotesi di Danno erariale ?

Abbiamo risposto a queste ed altre domande con il seguente approfondimento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *