
Gli ultimi orientamenti ARAN rilasciati sugli incarichi di EQ.
Gli ultimi orientamenti ARAN rilasciati sugli incarichi di EQ.
In questo approfondimento, insieme ad una rapida panoramica degli incarichi di EQ vedremo insieme gli orientamenti applicativi rilasciati ad inizio 2024 dall’ARAN.
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Che cosa sono gli incarichi di Elevata Qualificazione?
Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono stati istituiti e disciplinati con il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.
Si tratta di posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative
Quale è la normativa di riferimento degli incarichi di EQ?
Nell’ambito del CCNL Funzioni Locali la normativa contrattuale riferita agli incarichi di elevata qualificazione fa riferimento al Capo II del Titolo III che include i seguenti articoli:
Art. 16 – Incarichi di Elevata Qualificazione
Art. 17 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
Art. 18 – Conferimento e revoca degli incarichi di EQ
Art. 19 – Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ
Art. 20 – Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ
Art. 21 – Disapplicazioni
Come sono remunerati gli incarichi di Elevata Qualificazione ?
Rispetto agli altri dipendenti degli Enti locali, la struttura della retribuzione spettante al personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione prevede le seguenti indennità:
- Retribuzione di Posizione
- Retribuzione di Risultato
- Retribuzione di Risultato per incarichi di interim di posizioni vacanti
Il trattamento retributivo accessorio del personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione, tuttavia, è basato sul principio di onnicomprensività che prevede che le indennità sopra indicate assorbono tutte le competenze accessorie.
Lo stabilisce, specificatamente l’art.17, comma 1 del CCNL del 16.11.2022, che prevede che
“Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.”
Tuttavia, il principio di onnicomprensività prevede delle deroghe previste dall’art.20 del CCNL del 16.11.2022 che individua i Compensi aggiuntivi che possono essere erogati ai titolari incarichi di EQ.
Vediamo adesso n.4 Orientamenti applicativi sulle Elevate qualificazione rilasciati dall’ARAN nel 2024 che non puoi ignorare.
È possibile conferire un incaricato di Elevata Qualificazione al personale in regime di part time?
Stiamo parlando del CFL241
In merito al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale attualmente vigente è contenuta nell’art. 53, comma 3 del CCNL del 21maggio 2018 ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.
L’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale, di durata non inferiore al 50%, solo negli enti privi di dirigenza, su posizioni previamente individuate dall’ente.
In un Ente senza personale dirigenziale, ove gli incaricati di EQ valutano del personale assegnatogli appartenente alla stessa area (Funzionari EQ), è possibile stabilire, in sede di contrattazione integrativa, che ai fini delle procedure selettive di progressione economica di cui all’art. 14, del CCNL 16.11.2022, vengano fatte due distinte graduatorie: una per i Funzionari e l’altra per i titolari di incarico di Elevata Qualificazione?
Stiamo parlando del CFL244
In merito al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, come noto, la norma di cui all’art. 14, comma 2, del CCNL 17.11.2022 recita “L’attribuzione dei “differenziali stipendiali” … avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate …” ragione per cui si ritiene che, alla luce della nuova formulazione letterale dell’articolato contrattuale, le procedure selettive devono avvenire per area. Qualora però, come nel caso di specie, si possa creare una situazione di palese conflitto di interesse tra valutato e valutatore si ritiene che si possano legittimamente fare due distinte graduatorie.
Un ente senza dirigenza che non ha mai costituto le figure di posizione organizzativa, oggi definite incarichi di Elevata Qualificazione, al fine di stanziare le risorse necessarie a remunerare detti incarichi, può utilizzare il criterio espresso nell’art. 57 del CCNL dell’area del 17.12.2020 per gli enti che istituiscano per la prima volta il ruolo dirigenziale?
Stiamo parlando del CFL249
Per quanto di competenza, limitatamente alle previsioni contrattuali, preme evidenziare che nel CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, relativamente alle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (in precedenza definiti di Posizioni Organizzative), non esiste una clausola contrattuale analoga a quella prevista dall’art. 57 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17.12.2020. Difatti, gli unici meccanismi di incremento di dette risorse sono previsti nelle seguenti disposizioni contrattuali:
- in sede di contrattazione integrativa ex art 7, comma 4, lett. u) “l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79”;
- in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate ex art. 79 comma 3, relativamente allo stanziamento di cui all’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), ai sensi del quale “… gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6.”,
Ogni altra valutazione implicante effetti sul rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017 è di esclusiva prerogativa e responsabilità datoriale.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale prevista in materia di incarichi di elevata qualificazione ex artt. 16 e ss. del CCNL del 16.11.2022, si chiede se ancora sia prevista e quale sia la norma in vigore che regola l’attribuzione di un incarico di EQ al personale a tempo parziale.
Stiamo parlando del CFL251
Sulla questione si evidenzia che la regola attualmente vigente è contenuta nell’art. 53, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018 ai sensi della quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.
L’incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% solo negli enti privi di dirigenza.
In base alla nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022 è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse?
Vediamo adesso l’orientamento ARAN CFL241
Si evidenzia che l’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse.
Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative”
Come incrementare il Fondo EQ
Questi sono solamente alcuni dei numerosi orientamenti ARAN sul tema delle EQ.
In questi ultimi anni ci sono stati anche altri aggiornamenti sul tema EQ da parte di Corte dei Conti e MEF.
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