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Corte dei Conti – Nessun incentivo funzioni tecniche in caso di proroga o affidamento diretto

Quesito

Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 D.Lgs n. 50 del 2016 spettano in caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano invece la consultazione comparativa di più operatori?

E’ questo il quesito proposto dal Sindaco di un Comune alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia.

La Deliberazione della Corte dei Conti

Il documento integrale è scaricabile al seguente link:

Riferimenti normativi

L’art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016 1. prevede che:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita’, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e’ ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita’ e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche’ tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita’ per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo e’ disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita’ svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
..omissis…

Principi richiamati nella Deliberazione

La Corte dei Conti Siciliana richiama la Sezione Autonomie che, in un quesito attinente la stessa materia ha avuto modo di precisare che le attività incentivabili ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 sono state dal legislatore individuate nel richiamato articolo. In particolare:

“uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere di fatto il contenuto dell’art. 113. Operazione che appare travalicare la competenza di chi è chiamato ad interpretare e applicare le norme”(delib.2/2019/SEZAUT/QMIG e n. 15/2019/SEZAUT/QMIG)”

A questa indicazione della Sezione Autonomie, i giudici siciliani richiamano anche l’art. 12 disp. att. che, nella medesima direzione, prevede infatti, “

“che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dell’intenzione del legislatore” (Sezione Controllo per la regione Siciliana, delib. n. 54/2019/PAR).

Conclusioni

Venendo alle conclusioni, il quesito dell’Ente mirava ad interrogare la Corte dei Conti sulla possibilità di riconoscere al personale dell’Ente gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016, nel caso di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive, ossia in assenza di una previa comparazione di offerte.

La Corte dei Conti, richiamando la copiosa giurisprudenza contabile in materia, ribadisce che il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuto “in modo unanime e pacifico è rappresentato dall’esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara.

Questo passaggio lo si evince chiaramente dal comma 2 del richiamato articolo, nella parte in cui “individua nell’importo posto “a base di gara” il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche” (Sez. controllo Sardegna, delib. n. 96/2022/PAR)”

Dopo tale analisi i giudici ritengono quindi non praticabile l’ipotesi di interpretazione estensiva della norma e confermano, quindi, l’esclusione dalla disciplina degli incentivi tecnici nel caso di proroghe tecniche o di affidamenti diretti in attesa dell’espletamento di successive procedure di affidamento che prevedano, invece, la consultazione comparativa di più operatori.