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La mancata costituzione del Fondo Decentrato. Dai principi contabili alla Corte dei Conti

Introduzione

La mancata costituzione del fondo decentrato degli Enti Locali
La mancata costituzione del fondo decentrato

La mancata costituzione del Fondo Decentrato. Dai principi contabili alla Corte dei Conti. Cosa succede se una PA non procede alla costituzione del fondo decentrato in una determinata annualità?

Questa è una delle domande più importanti che le PA ed in particolare gli Enti Locali dovrebbero porsi per evitare di incappare in una situazione simile.

Se ti interessa approfondire altri temi relativi al Fondo decentrato, leggi i nostri articoli su:

La Corte dei Conti sulla mancata certificazione del Fondo del salario accessorio da parte dei Revisori

La gestione delle categorie D3 (accesso D3) e B3 (accesso B3) in busta paga 2023

Che cos’è il Fondo Decentrato ?

Partiamo dalla definizione di Fondo Decentrato.

Si contraddistingue per due elementi principali.

Il primo fa riferimento alla parola “Fondo”, ovvero insieme di risorse ben definite ed individuate che devono essere costituite con Determinazione Dirigenziale.

Il secondo fa riferimento alla parola “Decentrato”, perchè finanzia tutti gli istituti per i quali il CCNL rimanda la definizione dei criteri alla contrattazione locale…decentrata appunto.

Possiamo quindi definire il Fondo Decentrato, o meglio ancora il Fondo delle risorse decentrate oppure anche noto come Fondo produttività in quell’insieme di risorse (Fondo appunto) che viene utilizzato per finanziare una serie di istituti contrattuali (es. produttività, progressioni economiche orizzontali, turno, indennità per specifiche responsabilità, indennità condizioni di lavoro).

Quali sono le fonti di finanziamento degli emolumenti liquidati ai dipendenti ?

Per chi è agli inizi della propria carriera nella Pubblica Amministrazione, deve sapere che esistono diverse fonti per la liquidazione dei compensi al personale dipendente.

Le principali fonti di finanziamento si distinguono in:

Compensi da liquidare a carico del bilancio dell’Ente (penso ad esempio alla retribuzione tabellare, all’indennità di vacanza contrattuale, etc…)

Compensi da liquidare a carico del Fondo del salario accessorio (es. produttività, progressioni economiche orizzontali)

Compensi da liquidare a carico del Fondo Lavoro Straordinario (quale proprio i compensi per il lavoro straordinario)

Compensi da liquidare a carico del Fondo PO / EQ (ovvero, retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarichi di EQ)

E riprova di quanto abbiamo appena detto, se infatti prendiamo la Tabella 15 del Conto annuale, vedremo che la Ragioneria Generale dello Stato, individua, in tale tabella (che generalmente è espressione del salario accessorio del personale), le tipologie di Fondi (decentrato, straordinario, EQ) sopra indicate.

Conto annuale, tabella 15, fondo risorse decentrate

Quali sono le norme del CCNL che regolano la costituzione del Fondo Decentrato ?

Come sappiamo il CCNL Funzioni locali vigente è quello sottoscritto in data 16.11.2022.

All’interno del citato CCNL, per vedere quali sono le norme contrattuali che regolano la costituzione del Fondo delle risorse decentrate occorre fare riferimento all‘art.79 che prevede:

Art. 79 – Fondo risorse decentrate: costituzione

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti
incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
a) risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
b) un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
d) delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999;

…omissis…

Come indicato, l’articolo 79 del CCNL del 16.11.2022 prevede risorse stabili e variabili.

Esatto. Infatti, la prima distinzione importante da effettuare riguarda il fondo delle risorse decentrate parte fissa e parte variabile.

Questa distinzione ha un’importanza fondamentale come vedremo nel seguito.

La costituzione del Fondo decentrato salario accessorio
La costituzione del Fondo decentrato salario accessorio

Cosa prevedono i principi contabili in materia di costituzione del Fondo Decentrato ?

Per quanto riguarda il principio contabile applicabile al Fondo decentrato, occorre fare riferimento all’Allegato n. 4/2. al D.Lgs 118/2011.

Tale principio prevede, al paragrafo 5.2 che:

Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene:
a) per la spesa di personale:

…omissis…

Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.

Le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Come vedere, in questo paragrafo esiste già un importante riferimento normativo.

Ovvero, In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Come prima cosa, abbiamo appreso che il fondo delle risorse decentrato deve essere costituito nell’anno di riferimento. Quindi nel 2023 dobbiamo costituire il Fondo delle risorse decentrare relative all’anno 2023 e così via dicendo per gli anni futuri.

Come si costituisce il Fondo decentrato ?

Trattandosi di un atto gestionale, il Fondo decentrato si costituisce con determina dirigenziale.

Attenzione perchè tale determinazione deve, tra l’altro essere soggetta alla certificazione dell’organo di controllo dell’ente (Revisore dei conti).

Aggiungo dicendo che il Fondo decentrato deve anche essere costituito ad inizio anno. Infatti, la Corte dei Conti è più volte intervenuta sul tema della contrattazione tardiva evidenziando profili di illegittimità.

Quindi, come primo punto occorre procedere alla costituzione del fondo nell’anno di riferimento e meglio ancora ad inizio anno, chiudendo l’accordo con i sindacati sempre nell’anno di riferimento.

Cosa succede in caso di mancata costituzione del fondo decentrato entro l’anno ?

Per rispondere a questa domanda, riprendiamo quello che abbiamo appena visto nel citato principio contabile.

In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Per capire in concreto l’applicazione di questo passaggio facciamo riferimento alla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per il Piemonte Delibera n.182/2019/SRCPIE/PAR)

In particolare,

…in assenza dell’atto di costituzione del fondo, le risorse variabili confluiscono nelle economie di bilancio, mentre le risorse stabili confluiscono nell’avanzo vincolato (cfr., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 57/2018 cit.).

Nella stessa Deliberazione, i giudici contabili si soffermano ulteriormente sugli effetti derivanti dalla mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento ribadendo i seguenti principi condivisi

…la più recente giurisprudenza contabile ha confermato l’orientamento sopra richiamato, fissando alcuni principi orientativi:

1) la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;

2) in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione;

3) non migliore sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (cfr., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 7 del 15/03/2019; sul punto v., altresì, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 161/2017 cit.)

I principi dettati dalla Corte dei Conti devono quindi guidare l’operato delle PA nella costituzione del Fondo decentrato avendo a riferimento l’importanza di procedere alla costituzione del fondo, ma anche alla contrattazione entro l’anno di riferimento.

Ma questo è solamente uno dei tanti temi e delle criticità che occorre gestire nella costituzione del Fondo decentrato. Per aiutare le PA abbiamo realizzato un corso di formazione completo i cui dettagli sono indicati al paragrafo seguente, oppure a questa specifica pagina.

Come si calcola il Fondo delle risorse decentrate ?

Per rispondere a questa domanda abbiamo creato un corso ad hoc.

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Il corso si sviluppa in oltre 20 moduli per 7 ore di formazione fruibile online 24 ore su 24, 7 gg su 7.

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20 Video di formazione

7 ore di formazione fruibile 24/h, 7 giorni su 7

Oltre 50 file Pdf contenenti le slide dei vari moduli formativi insieme al materiale didattico analizzato nel corso (PDF)

– La Normativa e gli orientamenti (PDF)

Oltre 10 file Excel di esempio di calcolo dell’applicazione concreta dei vari istituti contrattuali che alimentano il Fondo decentrato (parte stabile e parte variabile) insieme con la determinazione del calcolo per il rispetto del limite del salario accessorio (EXCEL)

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Possibilità di inviare quesiti al docente sulle materie relative al corso di formazione ed aggiornamenti periodici per 12 mesi sulle principali novità relative al Fondo decentrato.

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Nel corso troverai tantissime risorse studiate appositamente per il personale tecnico delle Funzioni locali.

Troverai numerosi file (come sopra indicati), tra cui il foglio excel per il calcolo del fondo delle risorse decentrate 2023. Ma attenzione il corso sarà aggiornato con email ed altre risorse anche per il 2024.

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La costituzione del Fondo decentrato salario accessorio
La costituzione del Fondo decentrato salario accessorio

1 commento su “La mancata costituzione del Fondo Decentrato. Dai principi contabili alla Corte dei Conti”

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