Quali sono le novità nella costituzione dei fondi decentrati da parte degli Enti locali a decorrere dall'anno 2019?
Di novità ce ne sono diverse ma quella che vedremo in questo approfondimento riguarda l’incremento del fondo decentrato di Euro 83,20 previsto dall’art.67, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL.
Tale incremento è infatti previsto dal 2019 in poi…
Che cosa prevede questa norma contrattuale?
Lo vediamo subito…in dettaglio
L’art.67, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL del 21/5/2018 prevede che:”L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale
destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal
31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;“
E’ importante ricordare che la versione integrale del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/5/2018 è disponibile sul sito ARAN Agenzia
Quali sono i temi su cui ci dobbiamo concentrare per l’inserimento di questa voce all’interno delle risorse che costituiscono il Fondo Decentrato degli Enti Locali?
La prima domanda riguarda:
Dove vanno inserite queste risorse all’interno del fondo?
Stiamo parlando infatti, di risorse che devono essere inserite nella costituzione del fondo decentrato…e che quindi incrementano il valore di detto fondo
In particolare, tali risorse vanno inserite nella parte riferita alla costituzione del fondo
Si tratta di una considerazione abbastanza scontata, ma se sei alle prime armi con i fondi decentrati, questa affermazione può aiutarti.
Una volta che abbiamo capito che tale risorsa si colloca all’interno della costituzione del fondo, possiamo specificare che le risorse previste dall’art.67, comma 2, lett. a) del CCNL del 21/5/2018 vanno all’interno delle risorse stabili.
In particolare, cosa significa che tali risorse vanno all’interno delle risorse stabili?
Intanto possiamo dire che questa affermazione è confermata dalla norma contrattuale quando dice che:”
L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 …”
In particolare questo cosa significa?
Significa che tali risorse aumentano la costituzione del fondo decentrato a decorrere dall’anno 2019 in avanti.
Quali sono le relative conseguenze?
Una fra tutte è che occorre trovare copertura finanziaria a tali risorse, quindi bisogna prevedere all’interno dei relativi bilanci la corretta capacità per finanziare la costituzione del fondo anche considerando tale incremento contrattuale.
In dettaglio, come viene considerato questo incremento contrattuale dalla normativa sui limiti al trattamento accessorio del personale?
Questo è un ottimo tema da considerare…
Infatti, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale sono soggetti a specifiche limitazioni previste dalla normativa vigente.
Possiamo richiamare tra tutti i seguenti:
che prevede, in sintesi che:”Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.“
che prevede sinteticamente che:”Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.“
Considerati questi limiti ci si chiede come debba essere conteggiato l’incremento di Euro 83,20 previsto dal CCNL 2018.
L’incremento stabile del Fondo decentrato previsto dall’art.67, comma 2, lett. a) del CCNL del 21/5/2018 è escluso dai limiti.
Lo dice la Corte dei Conti Sezione Autonomie nella Sentenza n.19/2018.
“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”
Altro tema riguarda come si calcola l’incremento stabile delle risorse del fondo previsto dall’art.67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/5/2018?
Riprendiamo la normativa contrattuale che prevede che:”2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;“
Ma come si calcola?
Lo ha chiarito l’ARAN nell’orientamento applicativo CFL45 seguente.
Ai fini della corretta applicazione dell’art.67, comma 2, lett.a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nella nozione di “…unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015…”, utilizzata dalle parti negoziali, per consentire la determinazione dell’ammontare delle risorse previste dalla suddetta clausola contrattuale, si può ricomprendere anche il personale con contratto a tempo determinato in servizio a quella data?
Si può tenere conto anche del personale in servizio con contratto di somministrazione?
Nel caso di personale in servizio al 31.12.2015 con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore di € 83,20 deve essere riproporzionato?
Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) in base all’art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’incremento delle risorse decentrate stabili, pari all’importo di € 83,20, deve essere disposto “per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015….”. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “unità di personale destinatarie del presente CCNL”, si ritiene che l’incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall’art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione;
b) non si ritiene, invece, che possano essere computati i lavoratori in servizio con contratto si somministrazione sia per la mancanza di una indicazione espressa in tal senso nella clausola contrattuale, sia per le particolari modalità di finanziamento del trattamento economico accessorio del suddetto personale nell’ambito del progetto e per tutta la durata dello stesso;
c) l’importo annuo di € 83,20 dovrebbe essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l’ente, alla data del 31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno;
Quindi riepilogando, l’incremento di Euro 83,20:
- è un incremento che decorre dal fondo 2019;
- incrementa le risorse stabili;
- non è soggetto alla normativa sulla riduzione del trattamento accessorio del personale
- va conteggiato in misura intera anche per i dipendenti in part-time ed a tempo determinato
- non va considerato per il personale in somministrazione
Se hai ancora dei dubbi, su questo e/o su altre tematiche, contattaci per un parere tecnico.
Se invece vuoi restare aggiornato su queste ed altre novità in tema di personale ed enti locali…iscriviti alla nostre news gratuite…
Quali sono le novità nella costituzione dei fondi decentrati da parte degli Enti locali a decorrere dall’anno 2019?
Di novità ce ne sono diverse ma quella che vedremo in questo approfondimento riguarda l’incremento del fondo decentrato di Euro 83,20 previsto dall’art.67, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL.
Tale incremento è infatti previsto dal 2019 in poi…
Che cosa prevede questa norma contrattuale?
Lo vediamo subito…in dettaglio
L’art.67, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL del 21/5/2018 prevede che:”L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale
destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal
31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;“
E’ importante ricordare che la versione integrale del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/5/2018 è disponibile sul sito ARAN Agenzia
Quali sono i temi su cui ci dobbiamo concentrare per l’inserimento di questa voce all’interno delle risorse che costituiscono il Fondo Decentrato degli Enti Locali?
La prima domanda riguarda:
Dove vanno inserite queste risorse all’interno del fondo?
Stiamo parlando infatti, di risorse che devono essere inserite nella costituzione del fondo decentrato…e che quindi incrementano il valore di detto fondo
In particolare, tali risorse vanno inserite nella parte riferita alla costituzione del fondo
Si tratta di una considerazione abbastanza scontata, ma se sei alle prime armi con i fondi decentrati, questa affermazione può aiutarti.
Una volta che abbiamo capito che tale risorsa si colloca all’interno della costituzione del fondo, possiamo specificare che le risorse previste dall’art.67, comma 2, lett. a) del CCNL del 21/5/2018 vanno all’interno delle risorse stabili.
In particolare, cosa significa che tali risorse vanno all’interno delle risorse stabili?
Intanto possiamo dire che questa affermazione è confermata dalla norma contrattuale quando dice che:”
L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 …”
In particolare questo cosa significa?
Significa che tali risorse aumentano la costituzione del fondo decentrato a decorrere dall’anno 2019 in avanti.
Quali sono le relative conseguenze?
Una fra tutte è che occorre trovare copertura finanziaria a tali risorse, quindi bisogna prevedere all’interno dei relativi bilanci la corretta capacità per finanziare la costituzione del fondo anche considerando tale incremento contrattuale.
In dettaglio, come viene considerato questo incremento contrattuale dalla normativa sui limiti al trattamento accessorio del personale?
Questo è un ottimo tema da considerare…
Infatti, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale sono soggetti a specifiche limitazioni previste dalla normativa vigente.
Possiamo richiamare tra tutti i seguenti:
che prevede, in sintesi che:”Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.“
che prevede sinteticamente che:”Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.“
Considerati questi limiti ci si chiede come debba essere conteggiato l’incremento di Euro 83,20 previsto dal CCNL 2018.
L’incremento stabile del Fondo decentrato previsto dall’art.67, comma 2, lett. a) del CCNL del 21/5/2018 è escluso dai limiti.
Lo dice la Corte dei Conti Sezione Autonomie nella Sentenza n.19/2018.
“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”
Altro tema riguarda come si calcola l’incremento stabile delle risorse del fondo previsto dall’art.67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/5/2018?
Riprendiamo la normativa contrattuale che prevede che:”2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;“
Ma come si calcola?
Lo ha chiarito l’ARAN nell’orientamento applicativo CFL45 seguente.
Ai fini della corretta applicazione dell’art.67, comma 2, lett.a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nella nozione di “…unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015…”, utilizzata dalle parti negoziali, per consentire la determinazione dell’ammontare delle risorse previste dalla suddetta clausola contrattuale, si può ricomprendere anche il personale con contratto a tempo determinato in servizio a quella data?
Si può tenere conto anche del personale in servizio con contratto di somministrazione?
Nel caso di personale in servizio al 31.12.2015 con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore di € 83,20 deve essere riproporzionato?
Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) in base all’art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’incremento delle risorse decentrate stabili, pari all’importo di € 83,20, deve essere disposto “per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015….”. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “unità di personale destinatarie del presente CCNL”, si ritiene che l’incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall’art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione;
b) non si ritiene, invece, che possano essere computati i lavoratori in servizio con contratto si somministrazione sia per la mancanza di una indicazione espressa in tal senso nella clausola contrattuale, sia per le particolari modalità di finanziamento del trattamento economico accessorio del suddetto personale nell’ambito del progetto e per tutta la durata dello stesso;
c) l’importo annuo di € 83,20 dovrebbe essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l’ente, alla data del 31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno;
Quindi riepilogando, l’incremento di Euro 83,20:
- è un incremento che decorre dal fondo 2019;
- incrementa le risorse stabili;
- non è soggetto alla normativa sulla riduzione del trattamento accessorio del personale
- va conteggiato in misura intera anche per i dipendenti in part-time ed a tempo determinato
- non va considerato per il personale in somministrazione
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