Introduzione
Nella recente deliberazione n. 71/2023/PRSE, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte ha sottolineato il ruolo di grande rilevanza svolto dai revisori dei conti nel completamento del processo legato alla contrattazione integrativa. Questo ruolo è strettamente connesso al controllo che i revisori esercitano sulla coerenza dei costi legati alla contrattazione integrativa con i vincoli finanziari, oltre che alla certificazione dei relativi oneri.
Cosa dice la Corte dei Conti
Dall’esame del questionario al consuntivo 2021 i giudici hanno rilevato che un Comune piemontese che provveduto ad effettuare la costituzione del fondo per il salario accessorio senza la certificazione da parte dell’Organo di revisione e che l’Ente ha provveduto entro il 31 dicembre 2021 a sottoscrivere l’accordo decentrato integrativo, ma quest’ultimo non reca il parere dell’Organo di revisione.
I punti salienti di questa deliberazione riguardano quindi:
- la mancata certificazione del fondo del salario accessorio da parte dei revisori
- il mancato rilascio del parere sull’ipotesi di accordo decentrato sottoscritto dall’Ente e dalle Organizzazioni Sindacali, da parte dei revisori.
I Giudici partendo dall’allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, nel punto 5.2, lettera a), fanno notare che il principio contabile prevede che
“alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate“.
La corte dei conti evidenzia, inoltre che
“«in merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato l’importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore.
In particolare, è stato precisato che “La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto […] deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione” (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016)» (Sez. Liguria, n. 20/2021).“
Conclusioni
Nell’ambito delle proprie verifiche e dei propri controlli, la Corte dei Conti, hanno provveduto ad operare le opportune verifiche, e, in adunanza il Responsabile finanziario ed al Revisore dei conti hanno confermato
il rispetto dei vincoli di spesa sopra richiamati, seppur in mancanza della prescritta certificazione.
In Conclusione la Corte dei Conti:
- accerta la costituzione del fondo per il salario accessorio e la sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo senza l’acquisizione della necessaria certificazione e del previsto parere dell’Organo di revisione, in violazione della normativa vigente in materia e della giurisprudenza contabile richiamata.
- accerta la violazione del principio contabile 5.2 – allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 – nella parte riferita al trattamento accessorio e premiante.
Dopo aver esaminato attentamente i passaggi precedenti, è evidente che la certificazione del fondo per il salario accessorio riveste un ruolo cruciale nelle procedure relative alla contrattazione integrativa.
Le disposizioni normative, supportate dalla giurisprudenza e dai principi contabili, confermano l’importanza di tale certificazione per garantire la coerenza finanziaria e il rispetto dei vincoli di bilancio.
La necessità di rispettare queste direttive emerge chiaramente dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, che hanno condannato le procedure adottate dagli enti locali in assenza della certificazione richiesta. Inoltre, l’assenza di questa certificazione può comportare l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’articolo 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo n. 165/2001.
In conclusione, è fondamentale riconoscere il valore cruciale della certificazione del fondo per il salario accessorio come mezzo per garantire la trasparenza finanziaria e la conformità alle normative.
Gli stessi giudici ricordano infatti che:”
“Come precisato dalla giurisprudenza, «viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori»; per di più, il mancato inoltro delle relazioni all’organo di revisione contabile determina un vulnus per l’intero procedimento in esame, «oltre a far trasparire l’evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell’ente e l’organo di revisione contabile del medesimo ente»“