Cosa dice la Corte dei Conti sul tema della capacità assunzionale?Abbiamo creato un approfondimento ad hoc Clicca qui Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM del 17 marzo 2020 contenente “misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, molti Enti si chiedono:
Quali sono le novità in materia di assunzioni di personale negli Enti Locali dal 2020?
Quali sono le fonti normative che bisogna avere presente in tema di capacità assunzionali
Quali sono le principali verifiche che occorre porre in essere procedere con l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale sia per gli enti soggetti al patto di stabilità che per gli enti non soggetti al patto di stabilità?
Quali sono le disposizioni che hanno introdotto e modificato la normativa sulla capacità assunzionale del personale?
Cosa succede se sono state avviate le procedure assunzionali nel 2020 prima dell’entrata in vigore della nuova normativa?
Come si calcola la capacità assunzionale secondo la nuova normativa?
Queste sono solamente alcune delle tante domande alle quali abbiamo cercato di rispondere nella nuova miniguida sulla capacità assunzionale 2020 degli Enti Locali dopo l’approvazione del DPCM del 17/3/2020.
Se vuoi restare aggiornato su queste ed altre novità in tema di personale ed enti locali...iscriviti alla nostre news gratuite...
Cosa contiene l'Ebook?
Se sei interessato ad approfondire il contenuto della guida ecco a seguire la sintesi del contenuto che troverai nell’ebook disponibile su Amazon e che ti darà diritto a ricevere anche il file in PDF.
- Fonti normative
- La determinazione della capacità assunzionale
- Decorrenza del nuovo assetto normativo
- I nuovi concetti da prendere a riferimento
- Le capacità assunzionali (con esempi pratici)
- Il nuovo concetto di spesa del personale e la coesistenza delle vecchie norme con le nuove
- Il Piano di lavoro
- Cosa fare – Consigli per le prossime attività
- Appendice normativa
Il documento è aggiornato con la Circolare Interministeriale dell’8/6/2020 e con le prime sentenze della Corte dei Conti
Come acquistare l'Ebook?
Per acquistare l'Ebook su Amazon
(che ti consentirà di ricevere l'ebook anche in formato PDF)
basta cliccare sul pulsante acquista
Sei un Ente Pubblico?
ed hai necessità della fattura elettronica? Segui la procedura di ordine compilando il form che segue senza passare per Amazon
Estratto dell'ebook
Le norme che regolano il tema delle assunzioni di personale per gli Enti Locali sono variegate e complesse e con questa ultima manovra impongono agli Enti Locali ulteriori conteggi e controlli da porre in essere prima procedere con l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale.
Prima di trattare delle nuove norme, facciamo un rapido passo indietro parlando di quello che gli Enti hanno fatto fino al 2019 con specifico riferimento all’istruttoria che porta all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale.
In particolare, le principali verifiche erano le seguenti:
- Adozione di un piano triennale del fabbisogno di personale;
- Adozione di piani triennali di azioni Positive;
- Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero;
- Verifica risultati di bilancio (es. Saldo non negativo, mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali);
- Mancato invio entro il 31 marzo – comunque entro il 30 aprile – della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali;
- Rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 508, L. n. 232/2016
- Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA
- Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di “un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance”(unificato al PEG per gli Enti Locali);
- Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013;
- Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
In aggiunta a tali adempimenti vige inoltre il principio generale dettato:
- per gli Enti soggetti al patto di stabilità, dall’art.1, comma 557 della L. n.296/2006 che prevede che:”Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita’ interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- a) abrogato;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico -amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche’ per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- per gli Enti non soggetti al patto di stabilità, dall’art.1, comma 562 della L. n.296/2006 che prevede che:”562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita’ interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
Inoltre, per gli Enti soggetti al patto di stabilità, la capacità assunzionale a tempo indeterminato era soggetta al limite del turnover dei cessati in funzione dell’art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 90 del 2014 che prevede che “Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità’ assunzionali per ciascuna annualita’, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità’, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.
Quindi riepilogando, l’assetto normativo vigente fino al 31.12.2019 prevede, per la determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, i seguenti limiti:
Tipologia Ente | Modalità di determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato | Limite spesa del personale |
Non soggetto al patto di stabilità | Turnover per testa | Spesa del personale inferiore alla spesa del personale del 2008 |
Soggetto al patto di stabilità | Turn-over in misura percentuale dei cessati. | Spesa del personale inferiore alla spesa del personale media del triennio 2011-2013 |
Erano chiaramente previste delle deroghe sia nella determinazione della spesa del personale che nella determinazione del turnover assunzionale.
In particolare, non erano considerate ai fini del calcolo della spesa del personale le seguenti voci di spesa (non considerate nella spesa annuale e neanche nella spesa del 2008 o del triennio 2011-2013):
- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso a carico del Ministero dell’interno e/o di altro Ente;
- spese derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);
- spese per il personale appartenente alle categorie protette all’interno della quota d’obbligo;
- spese sostenute per il personale comandato o in convenzione presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso delle spese;
- spese per il personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
- incentivi per la progettazione;
- incentivi per il recupero evasione ICI;
- diritti di rogito;
- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (es. Sisma 2016, etc…).
Non erano considerate assunzioni e di converso non potevano essere conteggiate come cessazioni le seguenti procedure:
- Assunzioni di categorie protette all’interno della quota d’obbligo;
- Mobilità da parte di enti soggetti a vincoli assunzionali;
- Incremento delle ore a favore di personale part-time (entro certi limiti);
- Altre procedure di reclutamento escluse ai sensi della normativa vigente.
Tutte queste spese e tutte queste altre forme di reclutamento non dovevano essere conteggiate ai fini del rispetto dei limiti della spesa del personale e del turnover assunzionale benchè comportassero un incremento concreto della spesa sotto il profilo strettamente finanziario.
Quello che vedremo nei prossimi paragrafi è come tali spese invece non siano escluse dalla nuova normativa che basa le sue fondamenta sul nuovo concetto di “sostenibilità finanziaria”.
Finora abbiamo visto l’assetto normativo vigente fino al 31.12.2019; ma cosa è cambiato con l’art.33 del d.L. n.34/2019 ed in particolare con il DPCM del 17 marzo 2020?
E specialmente, come convivono le vecchie norme con le norme?
Come punto di partenza vediamo insieme cosa dice la norma da cui trae origine la nuova modalità di determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato.
Stiamo parlando dell’art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019 che riportiamo in estratto:
“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità’ di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità’ stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche’ un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità’ possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità’ in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità’ di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.“
Come indicato la norma fa rinvio, ai fini della concreta attuazione ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.
Tale decreto in forma di DPCM, è stato appunto approvato in data 17 marzo 2020 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 27/4/2020 e prevede:
- Articolo 1 – Finalità’, decorrenza, ambito soggettivo;
- Articolo 2 – Definizioni;
- Articolo 3 – Differenziazione dei comuni per fascia demografica;
- Articolo 4 – Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale;
- Articolo 5 – Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;
- Articolo 6 – Individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;
- Articolo 7 – Disposizioni attuative e finali.
Occorre evidenziare, prima di passare alla trattazione effettiva di tutte le novità, che con nota del 17 gennaio 2020, l’Anci aveva già chiesto, alla luce delle criticità’ emerse, alla complessità’ della disciplina e all’esigenza di definire le relative soluzioni, un’apposita circolare interpretativa.
Tale circolare è stata recentemente approvata.
Acquista la nostra Guida con esempi pratici ed appendice normativa e file PDF
Sei un Ente pubblico e vuoi ricevere il documento in PDF insieme alla Fattura Elettronica?
clicca sul link che segue:
Aggiornamento Corte dei Conti
Tutti coloro che acquistano l'ebook riceveranno anche un aggiornamento contenente le ultime Corte dei Conti sul tema della capacità assunzionale dopo il DPCM del 17/3/2020 -
Ultimo aggiornamento Ottobre 2020
Se vuoi restare aggiornato su queste ed altre novità in tema di personale ed enti locali...iscriviti alla nostre news gratuite...
Compila i campi sopra riportati inserendo:
– Nome e Cognome
– Email.
Riceverai gratuitamente gli aggiornamenti e gli approfondimenti in materia di pubblico impiego.