Vai al contenuto
Home » Articoli Gratuiti » PA » Corte dei Conti: Istituzione ex-novo di posizioni dirigenziali all’interno dell’Ente e limiti di spesa del trattamento accessorio

Corte dei Conti: Istituzione ex-novo di posizioni dirigenziali all’interno dell’Ente e limiti di spesa del trattamento accessorio

Premessa

La Corte dei Conti Piemonte formula uno specifico parere alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Poirino, relativa alla possibilità di incrementare i limiti di spesa (ancorati ad anni storici come il 2016 e il triennio 2011-2013) a seguito dell’istituzione ex novo di una struttura dirigenziale.

Normativa di riferimento

La norma di riferimento trattata nella Deliberazione in argomento è l’art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 che prevede che:

“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.”

Punti Salienti della Deliberazione

Dall’analisi della fonte emerge un quadro normativo improntato al rigore finanziario, che può essere sintetizzato nei seguenti punti chiave:

1. Il limite unico del trattamento accessorio:

La Corte dei Conti ribadisce che il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (riferito al 2016) deve essere considerato in modo unitario. Infatti, come ricordato dalla Corte, tale limite “non dispiega i propri effetti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata bensì sul complesso delle risorse destinate a tale scopo“. Pertanto, il fondo per il personale non dirigenziale e quello per la dirigenza devono essere considerati un aggregato unico ai fini del rispetto del tetto di spesa sul salario accessorio.

Questo contenuto prosegue per gli iscritti a Circolare Premium PA Ufficio Personale (clicca qui per accedere al servizio)


Ulteriori approfondimenti