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Il Fondo Dirigenti 2021 e l’incremento previsto dall’art.56

Come sappiamo in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il CCNL Area della Dirigenza per le Funzioni Locali.

E’ possibile consultare il richiamato CCNL al seguente link.

Uno dei temi che le PA sono chiamate ad affrontare nel 2021 è proprio la gestione dell’incremento previsto dall’art.56 del CCNL Area Dirigenza delle Funzioni Locali.

Ma vediamo cosa dice questo articolo in specifico.

Art. 56 – Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.

2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

L’art.56 del CCNL del 17.12.2020 stabilisce quindi un incremento stabile del fondo dei dirigenti.

Infatti, proprio la dizione “a decorrere dal 1° gennaio 2018” stabilisce in modo chiaro che tale incremento incide in maniera stabile dal 2018 in avanti.

A questo punto assume rilevanza capire come tale incremento del fondo si relaziona con i limiti al salario accessorio previsti dalla normativa vigente.

In buona sostanza è importante chiarire se l’incremento del fondo dei dirigenti previsto dall’art.56 del CCNL del 17.12.2020 Area Dirigenza Funzioni Locali sia escluso dal regime vincolistico previsto dall’art.23 del D.Lgs. n.75/2017.

La risposta a questo quesito può essere, a mio avviso, essere risolta in via analogica dal principio generale enunciato dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie nella Deliberazione n.19/2018 ancorchè riferita all’incremento previsto nel CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 che riporto a seguire:


“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.


In conclusione, a mio avviso, tale principio si applica in modo perfetto anche all’incremento previsto dall’art.56 del CCNL dell’Area Dirigenza, essendo, anche tale incremento il risultato di un processo di validazione ed approvazione a livello nazionale e, conseguentemente, derivante da risorse già definite nei quadri di finanza pubblica.

Si ritiene pertanto che, in assenza di diversi orientamenti, tale incremento del fondo dei dirigenti sia da considerare “escluso” dai limiti relativi al salario accessorio previsti dall’art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017.


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Deliberazione n.120-2021 - Corte dei Conti Puglia

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