L’ARAN si è espressa recentemente con un orientamento se i premi produttività devono essere ridotti per il personale part-time.
La questione è stata molto dibattuta negli anni passati e riguarda la necessità di operare, o meno, un abbattimento ai premi correlativi alla performance per il personale con regime orario parziale (part-time) rispetto al personale in regime orario ordinario (tempo pieno):
Recentemente l’ARAN è tornata sull’argomento formalizzando un orientamento applicativo riferito alla seguente domanda:
Ai lavoratori in regime di tempo parziale i premi correlati alla performance vanno ridotti proporzionalmente alla percentuale di part-time?
Ecco il recente parere ARAN Funzioni Locali CFL166

Analizziamo la tematica e vediamo in dettaglio cosa prevede la normativa richiamata dall’ARAN
Cosa dice l’art.7 comma 4, lett. b) del CCNL del 21-5-2018?
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di
cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
Quindi, in buona sostanza, rientra nell’ambito della contrattazione integrativa a livello locale, la definizione dei criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance.
In questo ambito, la normativa contrattuale prevista dal CCNL del 21-5-2018 prevede per il personale assunto a tempo parziale, (art.55, comma 11) che:
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
Cerchiamo di tirare le fila per capire come comportarsi.
L’art.55, comma 11 del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018 ammette la “possibilità” e “non l’obbligo” di prevedere, tra i criteri definiti all’interno del contratto decentrato integrativo, l’attribuzione, a favore del personale in servizio a regime parziale (part-time), di compensi collegati alle performance (es. realizzazione di obiettivi e progetti), non frazionati e non ridotti in maniera proporzionale al regime orario.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che l’Ente “può” quindi decidere in sede decentrata di prevedere il riconoscimento della premialità favore del personale in servizio a tempo parziale secondo dinamiche e criteri non strettamente “matematici” ammettendo quindi la possibilità di “derogare” al criterio meramente “aritmetico” per dare maggiore risalto alla qualità del lavoro e, conseguentemente al fatto che un determinato obiettivo, che un determinato progetto sia stato effettivamente conseguito dall’Ente.
In tali casi è quindi ammessa la possibilità di riconoscere il premio in misura maggiore rispetto a quella frazionata / ridotta in maniera proporzionale al regime orario.
Se ad esempio abbiamo 2 dipendenti di categoria C di cui uno full time ed uno part-time al 50%, i criteri definiti in contrattazione decentrata possono ammettere una ripartizione del premio diversa da quella meramente aritmetica prevendo, ad esempio il riconoscimento della premialità in funzione di diversi pesi, quali ad esempio 80% la valutazione (pagella) e 20% il regime orario e favorendo, come in questo caso, una maggiore rilevanza al fattore qualità che alla quantità del lavoro.
Adesso che abbiamo visto insieme se i premi produttività devono o meno essere ridotti per il personale part-time, se ti interessato altri approfondimenti di questo tipo, ti consigliamo di iscriverti alle newsletter gratuite.
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