Premessa
Come cambia la busta paga da Aprile 2023 ?
Perchè dobbiamo preoccuparci di questa domanda ?
Per chi opera all’interno dell’ufficio risorse umane degli Enti locali questa risposta è abbastanza semplice…ovvero perchè da aprile 2023 trova applicazione il nuovo sistema di classificazione del personale di cui all’art.13 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022.
In questo approfondimento il Dott. Simone Salvi, Dottore Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Funzionario part-time di PA, ha fornito alcuni elementi da tener presente nella busta paga di Aprile 2023.
Il nuovo sistema di classificazione del personale
Vediamo insieme cosa prevede l’art.13 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022.
Comma 1
Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
Perfetto, quindi il nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1.4.2023.
Ma cosa prevede questa innovazione del CCNL ?
Tanto per iniziare prevede il passaggio dalle categorie alle aree, come previsto nella tabella B che segue:

Quindi dal 1° Aprile avremo le seguenti Aree:
- Operatori
- Operatori esperti
- Istruttori
- Funzionari ed Elevata Qualificazione EQ
Il Quaderno dell’ANCI
Per chi vuole approfondire il tema giuridico di questo passaggio, segnalo che l’ANCI ha recentemente pubblicato il quaderno n.39 che ti consiglio di consultare.
Cosa cambia nella busta paga di Aprile 2023 ?
Questa è una bella domanda e la risposta non può che essere articolata.
Per rispondere non possiamo che anticipare qualche tema che non ha la presunzione di esaustività.
Intanto vediamo la norma di riferimento
Art.78 – Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione
professionale
Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione professionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono indicati nell’allegata Tabella G.
Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono, inoltre, indicati nell’allegata Tabella A, il numero massimo di differenziali attribuibili ed il valore annuo lordo per 13 mensilità di ogni differenziale, in corrispondenza di ciascuna area. Tale numero massimo è relativo a tutto il periodo in cui permane l’inquadramento nella medesima area. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:
a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1;
b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;
Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso
Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell’ambito del previgente sistema di classificazione professionale.
Quali sono le principali tematiche da tenere presente ?
Tema n.1 – Aggiornamento Anagrafico.
Come sappiamo il cedolino del personale include anche la quale di inquadramento giuridico del personale. Una prima modifica quindi, non può non riguarda la parte della classificazione che non sarà più ancorata ai vecchi CCNL, ma che dovrà riportare l’area di riferimento tra quelle della Tabella B.
Occorrerà quindi procedere all’aggiornamento anagrafico della classificazione del personale. Nel cedolino paga risulterà l’area di appartenenza (Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata qualificazione);
Tema n.2 – Aggiornamento Stipendio Tabellare.
Occorrerà dare applicazione agli stipendi previsti nella tabella G del CCNL del 16.11.2022 secondo la nuova classificazione professionale. Questo passaggio non comporta particolari criticità, sempre che la gestione degli stipendi tabellari in busta paga sia corretta. Attenzione agli A1. Vedere art.78, comma 3, lett.a).
Tema n.3 – Cosa succede alle “vecchie Progressioni Economiche Orizzontali”
I cedolini paga del personale entro il 31.3.2023 avranno sicuramente una voce ad hoc riferita alle vecchie “Progressioni economiche Orizzontali”.
Che fine fanno queste voci?
Viene spiegato dall’art.78, comma 3, lett. b), ovvero, viene mantenuto il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”.
Si ricorda che le progressioni economiche orizzontali continuano a gravare sul fondo decentrato e quindi occorre gestirle correttamente sotto il profilo contabile anche attraverso la creazione di voci ad hoc di cedolino ed il relativo collegamento ai capitoli di spesa relativi al fondo decentrato (inclusa la tredicesima sulle ex PEO)
Tema n.4 – L’incremento di alcune indennità a decorrere dal 1.4.2023
4.1 – L’incremento dell’indennità di vigilanza
L’art.99 prevede che:”Le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 6.07.1995, come incrementate dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22.04.2004, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi, dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione).“
Quali sono le insidie su questa voce ?
Ti suggerisco di prendere visione dell’orientamento applicativo ARAN CFL201
4.2 – L’incremento dell’indennità per il personale educativo
Nei confronti del personale educativo, docente ed insegnante continuano ad essere riconosciute le indennità professionali di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d), del CCNL del 6.07.1995, come integrate dall’art. 6 del CCNL 5.10.2001 e all’art 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000, secondo la disciplina ivi prevista.
Dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione), le indennità professionali di cui al comma 1, sono incrementate di un importo pari ad euro 200 annui lordi.
È inoltre confermata l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.
Il presente articolo integra e modifica l’art. 37 comma 1 lett. c) e d) e ss del CCNL del 6.07.1995 e l’art. 6 del CCNL del 5.10.2001.
Tema n.5 – Cosa succede ai differenziali ex D3 accesso D3 e B3 accesso B3 ?
Questo è un tema molto insidioso ma anche interessante.
Abbiamo già condiviso con i corsisti del corso sulla busta paga 2023 contenuti esclusivi e ad hoc anche su questa tematica.
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Domande Frequenti
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Se dopo il corso ho delle domande, posso inoltrarle al docente ?
Certo.
Basta inviare un’email a segreteria@personaleentilocali.it
Chi è il Docente del Corso ?
Il docente del corso è il Dott. Simone Salvi, Dottore Commercialista, Revisore legale dei Conti, Funzionario Part-time di Comune Capoluogo di Provincia, autore di numerosi articoli sul Pubblico Impiego pubblicati anche dalle riviste del Gruppo Ilsole24ore.
