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Corte dei Conti: Proventi dal Codice della Strada e salario accessorio della PM

Proventi del CdS e Salario Accessorio

Premessa

La Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con la Deliberazione n.56/2025/PAR, ha fornito un rilevante contributo interpretativo in merito alla possibilità di finanziare l’indennità di turnazione della Polizia Municipale mediante i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Il pronunciamento, che risponde ad una richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Piombino, si inserisce nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale contabile tesa a definire i corretti perimetri di utilizzo delle risorse pubbliche derivanti dalle sanzioni stradali, offrendo alle amministrazioni locali preziose coordinate applicative.


La fattispecie sottoposta all’esame della Corte

Il quesito principale sottoposto alla Corte dei Conti riguardava la possibilità di utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 208 del Codice della Strada per finanziare l’indennità di turnazione del personale della Polizia Municipale. In particolare, l’Ente chiedeva “se sia possibile ed in che misura, in ipotesi di necessità di ampliamento della turnazione o del servizio esterno per potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, procedere a finanziamento della collegata indennità tramite i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie così come all’art. 208 codice della strada“.

Va rilevato che la richiesta del Comune di Piombino conteneva originariamente cinque quesiti interconnessi, di cui i primi quattro sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte in quanto riguardanti l’interpretazione di disposizioni contrattuali, competenza riservata all’ARAN e, in caso di controversie, al Giudice del lavoro. È stato quindi esaminato nel merito solo il quinto quesito, concernente l’utilizzo specifico dei proventi delle sanzioni stradali.


Quadro normativo di riferimento

L’analisi della questione presuppone necessariamente l’individuazione del perimetro normativo di riferimento, rappresentato primariamente dall’art. 208 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), che al comma 4 individua le finalità perseguibili con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tali finalità sono così riassumibili:

  1. Interventi sulla segnaletica stradale;
  2. Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
  3. Miglioramento della sicurezza stradale.

Di particolare rilievo risulta il comma 5 bis dello stesso articolo, che specifica ulteriormente che la quota dei proventi di cui alla lettera c) può anche essere destinata “al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale“, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di guida in stato di ebbrezza.

Il quadro normativo si completa con la previsione dell’art. 98 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, che disciplina specificamente l’utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada, stabilendo che gli stessi possono essere utilizzati anche “per l’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale“.


Profili interpretativi delineati dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha fornito risposta positiva al quesito posto dal Comune di Piombino, precisando che “è possibile dare risposta positiva al quesito posto dal Comune di Piombino qualora la turnazione, e la relativa indennità, si inseriscono all’interno di un progetto finalizzato al potenziamento e al miglioramento della sicurezza urbana e stradale“.

Ciò che emerge con chiarezza dall’interpretazione della Corte è la necessità di una stretta correlazione tra l’indennità di turnazione finanziata con i proventi delle sanzioni e un’attività progettuale specificamente finalizzata al potenziamento della sicurezza urbana e stradale. Tale requisito risulta evidente dal tenore letterale sia della norma legislativa, che al comma 5 bis fa espresso riferimento a “progetti di potenziamento”, sia della disposizione contrattuale che lega l’erogazione degli incentivi monetari a “obiettivi di potenziamento”.

La Sezione toscana, con apprezzabile chiarezza espositiva, evidenzia che “le risorse previste dall’art. 208 cit. non possono essere destinate al finanziamento della gestione ordinaria del servizio di polizia municipale“, sottolineando così la natura straordinaria e progettuale che deve caratterizzare l’utilizzo di tali risorse.


Condizioni specifiche per l’utilizzo dei proventi

Dall’analisi della deliberazione emergono alcune precise condizioni per l’utilizzo legittimo dei proventi delle sanzioni stradali per il finanziamento dell’indennità di turnazione:

  1. La turnazione deve inserirsi all’interno di un progetto specificamente finalizzato al potenziamento e al miglioramento della sicurezza urbana e stradale;
  2. È necessaria un’attività di programmazione che definisca obiettivi specifici e misurabili, la cui realizzazione giustifichi l’erogazione di incentivi monetari al personale;
  3. Si tratta di risorse variabili che devono transitare nel Fondo delle risorse decentrate;
  4. L’utilizzo di tali risorse per l’indennità di turnazione deve passare attraverso la contrattazione decentrata, come previsto dall’art. 79, comma 2 del CCNL;
  5. I progetti devono essere approvati di anno in anno e destinati al miglioramento della produttività e dei servizi resi, con obiettivi misurabili al termine dell’esercizio.

Tale impostazione, particolarmente rigorosa, mira evidentemente a salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti locali, evitando che spese a carattere ricorrente vengano finanziate con risorse non prevedibili e non ripetibili.


Indicazioni operative per le amministrazioni

La deliberazione fornisce importanti coordinate operative per le amministrazioni locali che intendano utilizzare i proventi delle sanzioni stradali per finanziare l’indennità di turnazione della Polizia Municipale. In particolare, gli enti dovranno:

  1. Predisporre specifici progetti annuali di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
  2. Definire obiettivi misurabili di miglioramento della produttività e dei servizi resi;
  3. Far transitare le risorse nella parte variabile del Fondo risorse decentrate;
  4. Sottoporre l’utilizzo di tali risorse alla contrattazione decentrata.

È significativo notare come la Corte abbia richiamato il principio per cui risorse di natura straordinaria e non prevedibile non possono essere destinate a spese di carattere ricorrente, riaffermando un caposaldo della corretta gestione contabile.


Orientamento consolidato della Corte e rilevanza operativa

La Deliberazione n. 56/2025/PAR si colloca nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni stradali, confermando l’approccio prudenziale e rigoroso che caratterizza l’interpretazione dell’art. 208 del Codice della Strada.

Di particolare rilievo operativo risulta la precisazione secondo cui il finanziamento delle indennità di turno è ammissibile “solo in presenza di progetti approvati di anno in anno e destinati al miglioramento della produttività e dei servizi resi con obiettivi misurabili al termine dell’esercizio“. Tale indicazione impone alle amministrazioni una programmazione attenta e una costante verifica dei risultati raggiunti, in un’ottica di efficiente allocazione delle risorse pubbliche.

La deliberazione in esame rappresenta, pertanto, un utile strumento interpretativo per gli enti locali, offrendo coordinate chiare e precise per un utilizzo legittimo dei proventi delle sanzioni stradali nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria che devono informare l’azione amministrativa.


Conclusioni

In conclusione, la Corte dei Conti ha deliberato che il finanziamento delle indennità di turno tramite i proventi delle sanzioni stradali è ammissibile solo in presenza di progetti approvati annualmente e destinati al miglioramento della produttività e dei servizi resi, con obiettivi misurabili al termine dell’esercizio

Pertanto, secondo la Corte dei Conti

  • è possibile finanziare l’indennità di turnazione con i proventi delle violazioni del Codice della Strada (art. 208) a condizione che la turnazione e la relativa indennità si inseriscano in un progetto specificamente finalizzato al potenziamento e al miglioramento della sicurezza urbana e stradale.
  • le fonti normative a cui fare riferimento sono sia l’art. 208, comma 5 bis del Codice della Strada, sia l’art. 98 del CCNL del 16 novembre 2022.
  • i proventi derivanti dall’art. 208 del Codice della Strada non possono essere destinati al finanziamento della gestione ordinaria del servizio di polizia municipale.
  • è necessaria un’attività di programmazione annuale che definisca obiettivi specifici e misurabili di miglioramento della produttività e dei servizi;
  • si tratta di risorse variabili da far transitare nel Fondo delle risorse decentrate;

l’utilizzo di tali risorse per l’indennità di turnazione deve passare attraverso la contrattazione decentrata, come previsto dall’art. 79, comma 2 del CCNL

                 

Corte dei Conti Toscana n.56/2025

La costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2025

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