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Progressioni economiche all’interno delle aree. Come calcolare il requisito dei tre anni senza progressione economica

Come calcolare i tre anni senza progressione economica ?

Uno dei requisiti per accedere alla Progressione economica all’interno dell’Area è :

[non aver] beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.

Come si calcolano i 3 anni?

Lo vediamo in questo approfondimento.

Introduzione

L’art.14 del CCNL del 16.11.2022 prevede che:

1.Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A.

La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento
nella medesima area.

A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.

2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non
abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.
In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può
essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli
ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza
della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

…omissis…

Orientamento ARAN Agenzia

CCNL 2019-2021 – Qual è la corretta applicazione dell’art. 19, comma 4 lett. a) del CCNL comparto sanità 2019-2021, in tema di progressioni economiche all’interno delle aree al fine di indentificare i potenziali beneficiari delle stesse?

Ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell’ultima progressione economica acquisita: qualora ad es. un dipendente sia stato destinatario di una progressione economica l’1.01.2020, esso potrà partecipare alla successiva progressione economica avente decorrenza 1.01.2023.

Inoltre, si evidenzia che l’art. 19 comma 1 sancisce che l’attribuzione di differenziali economici e quindi la progressione economica avviene appunto all’interno di ciascuna area “al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dal dipendente nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area”.

Pertanto, il requisito di non aver beneficiato di “alcuna progressione economica” dovrà essere verificato nell’ambito dell’Area di appartenenza e quindi dell’Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione nell’ambito della categoria corrispondente all’attuale area nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Considerazioni

Anche se l’orientamento sopra indicato è relativo al comparto Sanità, si ritiene che possa trovare applicazione anche nel comparto Funzioni locali attesa la simile disposizione contrattuale prevista nei 2 CCNL.

Link all’Orientamento ARAN

CCNL 2019-2021 – Qual è la corretta applicazione dell’art. 19, comma 4 lett. a) del CCNL comparto sanità 2019-2021, in tema di progressioni economiche all’interno delle aree al fine di indentificare i potenziali beneficiari delle stesse? | Aran Agenzia

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