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La Responsabilità dei Revisori dei Conti nella contrattazione decentrata

Con la Sentenza n.157/2020 la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana hanno condannato anche il collegio dei revisori dei conti per danno erariale

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Estratto della Sentenza

6. In virtù dell’art. 40 bis del decreto legislativo n. 156 del 2001 e dell’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, l’organo di revisione dell’ente locale, allorché rende il parere obbligatorio su un’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, deve verificare la compatibilità della contrattazione collettiva integrativa non solo con i vincoli di bilancio della singola amministrazione ma anche con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva, con particolare attenzione per le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. L’obbligo di diligenza in capo all’organo di revisione implica che l’esame di un’ipotesi di contratto collettivo non possa prescindere da una valutazione preliminare delle direttive per la contrattazione e degli atti richiamati dal medesimo contratto collettivo

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