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La Pubblica Amministrazione ed il lavoro pubblico nella legge di bilancio 2022

Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021 ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Quali sono le misure di interesse per le Pubbliche Amministrazioni e relative al pubblico impiego incluse nel disegno di legge ?

Lo vediamo in questo contributo.

Abbiamo infatti estratto una selezione delle principali norme incluse nella legge di bilancio 2022.

Per la Pubblica Amministrazione ed il lavoro pubblico la legge bilancio 2020 prevede l’intero Titolo XII che è titolato appunto:” Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico” ed include i seguenti articoli:

  • Articolo 151 – Disposizioni in materia di trattamento accessorio
  • Articolo 152 – Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione
  • Articolo 153 – Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali
  • Articolo 154 – Ordinamento professionale
  • Articolo 155 – Risorse per la formazione
  • Articolo 156 – Incremento del ruolo organico della magistratura
  • Articolo 157 – Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso
  • Articolo 158 – Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
  • Articolo 159 – Strade sicure

Per andare concretamente in dettaglio e vedere i principali contenuti della legge di bilancio 2022 con impatti sui principali temi sul pubblico impiego, vediamo a seguire un estratto degli articoli maggiormente di interesse.

ART. 151. – (Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell’art. 47, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


ART. 152. – (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni
di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200
milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 da ripartire, sulla base delle
specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


ART. 153. – (Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l’anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinarsi sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.

4. A decorrere dall’anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato nelle misure definite con decreto del Presidente del Consiglio Ministri in coerenza con quanto previsto dalle leggi di bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per il triennio 2022-2024, dai commi 1 e 2 del presente articolo.


ART. 154. – (Ordinamento professionale)

1. Al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni dello Stato stabiliti con la tornata contrattuale 2019-2021, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Per le medesime finalità, le amministrazioni diverse dalle predette amministrazioni statali integrano le risorse relative ai CCNL 2019-2021 sulla base dei criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali.


ART. 155. – (Risorse per la formazione)

1. Al fine di conseguire l’obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Per consultare il testo della legge di bilancio 2022, approvato come DDL dal Governo in data 28/10/2021 utilizza il link seguente

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