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Nota operativa RGS sull’incremento del Fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art.14, comma 1-bis del DL n.25/2025

La nota operativa della RGS sull’incremento del Fondo dipendenti

In data 27 giugno 2025 la Ragioneria Generale dello Stato ha rilasciato la nota operativa avente ad oggetto:
“Indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.”

La norma introdotta, si legge nel documento,

“intende armonizzare le retribuzioni accessorie del personale non dirigente degli enti territoriali con quelle attualmente previste per i corrispondenti dipendenti dei ministeri tenuto conto che per questi ultimi l’incidenza tra le risorse relative alla componente stabile dei fondi, maggiorate degli importi dell’indennità di amministrazione, e la spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari è pari all’indicata percentuale del 48 per cento.”


La finalità del documento rilasciato dalla Ragioneria Generale dello Stato è quello di fornire indicazioni operative al fine di garantire l’uniforme applicazione, da parte degli enti destinatari, delle disposizioni normative di cui all’art.14, comma 1-bis del DL n.25/2025.


Sintesi

La Nota operativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fornisce un quadro esaustivo e dettagliato per l’implementazione dell’armonizzazione del trattamento accessorio del personale non dirigenziale degli enti locali.

I punti salienti che emergono da questa guida tecnica e legale sono i seguenti:

  • Armonizzazione Necessaria: La normativa introduce un meccanismo per allineare il trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni a quello del personale ministeriale, fissando un target di incidenza del “48 per cento” sulla spesa per stipendi tabellari del 2023.
  • Incremento del Fondo Risorse Decentrate: Gli enti con un’incidenza inferiore al 48% possono incrementare la componente stabile del Fondo, in deroga al limite ordinario dell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
  • Presupposti Finanziari Rigorosi: L’incremento è condizionato dal rispetto della sostenibilità finanziaria della spesa di personale (Art. 33, D.L. 34/2019) e dall’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione. Le maggiori risorse non devono mai superare i valori soglia di spesa sostenibile.
  • Inclusione Indiretta delle Unioni di Comuni: Nonostante non siano destinatarie dirette, le Unioni di Comuni possono beneficiare dell’incremento tramite la cessione di quote di incremento da parte dei comuni aderenti, previa contestuale riduzione del Fondo del comune cedente per mantenere l’invarianza finanziaria. Tale cessione comporta una riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.
  • Metodologia di Calcolo : La Nota fornisce un preciso metodo per quantificare le risorse incrementali massime, specificando come calcolare la spesa per stipendi tabellari del 2023, l’esclusione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e dei compensi per lavoro straordinario, e la considerazione degli oneri riflessi per le verifiche di sostenibilità finanziaria. Tra le voci da prendere a riferimento è inclusa la tredicesima mensilità. Vanno considerati anche i dipendenti (non dirigenti) a tempo determinato oltre a quelli a tempo indeterminato.
  • Natura Strutturale degli Incrementi: Le risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, acquisiscono natura strutturale e possono finanziare istituti permanenti quali i differenziali stipendiali e il welfare integrativo. Possono anche essere destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, previa applicazione della procedura di cui all’art.7, comma 4, lettera u), del vigente CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2019-2021
  • Obblighi di Rendicontazione e Sanzioni: Gli enti sono tenuti a indicare annualmente nel Conto Annuale la maggiore spesa sostenuta e il rapporto percentuale conseguito. La mancata rilevazione comporta l’indisponibilità del “25 per cento delle risorse incrementali” per la contrattazione integrativa, con la possibilità di congelare risorse da fondi storici in caso di utilizzo precedente. Questo meccanismo è cruciale per il monitoraggio e la sostenibilità della spesa di personale a regime.
  • Valutazione Pluriennale: Data la natura permanente dell’onere derivante dagli incrementi, si raccomanda una valutazione della sostenibilità finanziaria su un “arco temporale adeguatamente lungo”.

L’applicazione di queste indicazioni richiede una rigorosa pianificazione e controllo da parte delle amministrazioni locali, al fine di garantire la corretta gestione delle risorse e il rispetto della normativa finanziaria e contabile, promuovendo al contempo un’equa armonizzazione del trattamento accessorio del personale pubblico.

Per ulteriori contenuti anche su tale tematica, si rinvia ai moduli del Corso per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2025-2026


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