Premessa
A seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 le PA sono impegnate quest’anno alla costituzione del fondo relativo alle risorse decentrate.
Come per il passato, anche il nuovo CCNL ha confermato un incremento variabile del fondo decentrato da determinare sulla base del monte salari.
Lo prevede, in particolare, l’art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 “Fondo risorse decentrate: costituzione” che prevede che:
2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
a) risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
b) un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
Per “personale destinatario del presente CCNL” si intende ovviamente il personale di comparto.
Ma cerchiamo di vedere in questo approfondimento quali sono le principali attività da porre in essere per la determinazione del Monte Salari.
Come si calcola il Monte Salari?
A questo punto ci chiediamo:
- Come si calcola il monte salari?
- Da quale fonte occorre attingere i dati per il calcolo ?
- Quali voci di spesa vanno considerate ai fini del calcolo ?
- Quali sono invece le voci escluse ?
I Pareri ARAN e MEF
Possiamo rispondere a queste domande facendo una rapida analisi dei diversi pareri/documenti che ARAN e RGS hanno rilasciato nel tempo su tale tematica:
Come riportato dal MEF nel documento contenente le risultanze delle indagini svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica, sono numerosi i rilievi e gli errori nella determinazione del monte salari da parte delle PA.
In tale documento, il MEF richiama alcuni pareri ARAN a cui fanno riferimento nel corso delle verifiche presso gli Enti. In particolare riferiscono che l’ARAN, con il parere 499-15A1), ha chiarito che
” il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari» oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.”.
Grazie a questo parere, è stato chiarito sia da quale fonte occorre attingere per il calcolo del monte salari che quali voci utilizzare per la determinazione di tale aggregato di spesa.
Infatti la RGS ha chiarito che per il calcolo del monte salari occorre utilizzare i dati del Conto annuale dell’annualità a cui fa riferimento….ovvero, nel caso dell’art.79, comma 2 lett. b) del CCNL di comparto del 16.11.2022, l’annualità 1997.
Quali sono le voci di spesa da prendere a riferimento ?
Come chiarito dalla RGs, i dati da prendere in considerazione sono quelli riferiti al trattamento economico principale ed accessorio, compresi gli incentivi.
Quali sono invece le voci di spesa da escludere ?
Vanno esclusi:
- gli assegni per il nucleo familiare
- indennità di trasferimento
- indennità di mensa
- equo indennizzo
Inoltre, come è stato anche chiarito, sono da escludere anche gli oneri riflessi e quelli relativi ad eventuali arretrati; facciamo in questo caso riferimento al contratto di comparto, ovvero al
CCNL del 14/9/2000, dichiarazione congiunta n.14 che prevede:
Le parti concordano nel ritenere che in tutti i testi contrattuali l’espressione “Monte salari annuo……” deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l’integrazione degli oneri riflessi a carico dell’ente.
CCNL del 11/4/2008, dichiarazione congiunta n.1 che prevede:
Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
Quali sono le voci incluse e
Le voci incluse nella determinazione del monte salari fanno riferimento al trattamento economico principale ed accessorio, compresi gli incentivi.
Vanno invece esclusi:
- gli assegni per il nucleo familiare
- indennità di trasferimento
- indennità di mensa
- equo indennizzo
- gli oneri riflessi (contributi ed IRAP)
- gli arretrati
Vediamo inoltre dei pareri dell’ARAN di sicuro interesse sul tema del monte salari, anche se riferiti al CCNL Funzioni locali della Dirigenza.
Ai fini della determinazione del monte-salari relativo all’anno 2015 quale criterio occorre seguire: il criterio della cassa o quello della competenza?
Per la determinazione del “monte salari” bisogna utilizzare gli stessi criteri seguiti dal conto annuale della RGS nelle tabelle 12 e 13. Ogni ulteriore approfondimento al riguardo può essere effettuato consultando le circolari di conto annuale emanate annualmente dalla Ragioneria generale dello stato, reperibili sul sito web di quest’ultima.
Quindi è importante che i dati da prendere a riferimento sono quelli della tabella 12 e 13 del Conto annuale.
Vediamo un altro parere in cui l’ARAN, con un esempio calcola l’incremento del fondo in applicazione dell’art.56 del CCNL Dirigenza del 17/12/2020.
In applicazione del nuovo CCNL 17.12.2020 deve essere calcolato e liquidato a titolo di arretrati contrattuali il maggior valore della retribuzione di risultato per effetto dell’aumento dello stipendio tabellare e, dal 2018, della retribuzione di posizione?
In relazione alla tematica in esame si chiarisce, innanzitutto, che il CCNL del 17/12/2020 non prevede la corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 42, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 (biennio economico 1998-1999) prevede che la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali può essere corrisposta in un importo massimo del 10% del monte salari dell’anno di riferimento. La nozione di monte salari, come già chiarito in altri orientamenti applicativi dell’Agenzia, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno.
Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio.
“Non costituiscono, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo.
Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
La corresponsione degli arretrati previsti dal CCNL 17/12/2020 può quindi incidere sul valore del monte salari sul quale è parametrata la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali, limitatamente agli arretrati relativi all’anno corrente (di applicazione del CCNL), ma non anche con riferimento agli arretrati relativi ad anni precedenti.”
Riepiloghiamo.
Per la determinazione del Monte salari, quale fonte occorre prendere ?
Come chiarito sia dall’ARAN che dalla RGS, per calcolare il Monte salari occorre fare riferimento ai dati inseriti nel conto annuale dell’annualità richiamata nel CCNL. Nel caso dell’art.79, comma 2 del CCNL di comparto Funzioni locali, occorre quindi prendere i dati dal Conto Annuale 1997, individuando solamente i dati relativi al personale non dirigente. In specifico, vanno considerati i dati non esclusi in tabella 12 e 13.
Quali sono le principali voci da considerare ai fini del calcolo del monte salari ?
Le voci da considerare ai fini del calcolo del monte salari del personale non dirigente per l’anno 1997, fanno riferimento al trattamento economico principale ed accessorio, compresi gli incentivi.
Vanno invece esclusi:
- gli assegni per il nucleo familiare
- indennità di trasferimento
- indennità di mensa
- equo indennizzo
- gli oneri riflessi (contributi ed IRAP)
- gli arretrati
Per