Esiste un limite minimo di risorse da stanziare per finanziare la formazione ?

Domanda
Esiste un limite minimo di risorse da stanziare per finanziare la formazione ?
Come cambia tale limite con il nuovo CCNL Funzioni locali 2022-2024 ?
Risposta
Si.
Il limite minimo di risorse da stanziare per finanziare la formazione esiste sia per quanto riguarda il personale di comparto che per il personale dirigenziale.
Per il personale di comparto, il limite è previsto dall’art.55, comma 13 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022 che prevede una quota non inferiore all’1% del monte salari del personale:
“13. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all’art. 118 della L. n. 388/2000 nei limiti ivi previsti.”
Tale previsione è stata confermata anche dal nuovo CCNL Funzioni locali 2022-2024 (in corso di approvazione), che prevede, all’art.37, comma 13:
13. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota
annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del
presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari,
nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all’art.
118 della L. n. 388/2000 nei limiti ivi previsti.
Per quanto riguarda, il personale dirigenziale, la norma a cui fare riferimento è l’art.30 del CCNL del 16.7.2024 che prevede, al comma 6, che:”
6. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota
annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del
presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari,
nazionali o regionali. È comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di
legge in materia di spesa per la formazione.
Tale previsione è stata confermata anche dal nuovo CCNL Funzioni locali 2022-2024 (in corso di approvazione), che prevede, all’art.17, comma 6:
Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. È comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.
Autore: Dott. Simone Salvi
