Vai al contenuto
Home » Articoli Gratuiti » PA » Entro quando va liquidata la tredicesima mensilità nel mese di dicembre?

Entro quando va liquidata la tredicesima mensilità nel mese di dicembre?

Home » Articoli Gratuiti » PA » Entro quando va liquidata la tredicesima mensilità nel mese di dicembre?

Entro quando va liquidata la tredicesima mensilità?

Domanda

Entro quando va liquidata la tredicesima mensilità?

Esiste una specifica disposizione contrattuale che prevede un termine entro cui liquidare il CCNL ?

Risposta

La risposta è affermativa.

In specifico è l’art.75, comma 1 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 che prevede che la tredicesima deve essere riconosciuta tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.

Perchè quest’anno la tredicesima mensilità è particolarmente importante?

Perchè alcuni dipendenti possono richiedere ed ottenere la liquidazione del Bonus 100 euro, anche conosciuto come Bonus Natale.

La norma prevede che il Bonus debba essere riconosciuto nella tredicesima mensilità, motivo per cui è importante operare le giuste accortezze nelle operazioni di preparazione della tredicesima mensilità

Se desideri approfondire la tematica del Bonus Natale, abbiamo rilasciato un approfondimento che puoi consultare dal link che segue dove abbiamo trattato anche i contenuti della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate:

Art.75, comma 1 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022

1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.

2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art. 74 comma 2, lett. c) (Nozione di retribuzione) del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta.

5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno e nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.

6. Per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione), nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico.

7. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.

8. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina
dell’art. 45 (Congedi dei genitori), comma 4 del presente CCNL.

9. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

10. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.

11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del 9.05.2006

Autore: Dott. Simone Salvi

Risorse e Link utili

Se interessa la tematica del Fondo delle risorse decentrate, segnaliamo i seguenti approfondimenti:

Bonus Natale 2024 in busta paga a Dicembre. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


La costituzione del Fondo risorse decentrate 2024-2025

Ulteriori approfondimenti