
Le limitazioni sulla spesa del personale a tempo determinato negli Enti dichiarati in dissesto
Quali sono le limitazioni sulla spesa del personale a tempo determinato negli Enti dichiarati in dissesto?
Risponde a questa domanda la Deliberazione n. 105/2025/PAR, assunta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti.
Introduzione
Un’amministrazione comunale ha chiesto alla Corte dei Conti se, nel computo del limite di spesa stabilito dall’art. 259, comma 6, del TUEL, debba essere inclusa la spesa relativa alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 110, comma 1, TUEL.
L’articolo 259, comma 6, del TUEL, che disciplina i Comuni in dissesto, impone una regola di contenimento rafforzata:
“la spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi [di bilancio stabilmente riequilibrato] si riferisce”.
Parallelamente, l’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 stabilisce un limite generale per il personale a tempo determinato (50% della spesa 2009), prevedendo formalmente che le spese sostenute per gli incarichi ex art. 110, comma 1, TUEL, siano escluse da tale limitazione.
La Decisione della Corte dei Conti: Applicazione del Regime Speciale (Art. 259, c. 6 TUEL)
Secondo la Corte dei Conti, negli Enti in dissesto finanziario, la spesa per gli incarichi di cui all’art. 110 TUEL deve essere inclusa nel calcolo del limite complessivo del 50% previsto dall’art. 259, comma 6, del TUEL.
I motivi alla base di questa conclusione sono essenzialmente due:
Natura formale e sostanziale dell’incarico: Gli incarichi di cui all’art. 110, comma 1, TUEL sono, formalmente e sostanzialmente, contratti a tempo determinato. La norma specifica per il dissesto (Art. 259, c. 6) si riferisce in termini generali “alla spesa per il personale a tempo determinato” senza distinguere tra profili dirigenziali o non dirigenziali.
Mancanza di esenzione espressa: L’articolo 259, comma 6, non introduce alcuna esenzione espressa per gli incarichi ex art. 110 TUEL. La Corte ha ragionato in base al canone della ragionevolezza: se il legislatore avesse voluto escludere determinate fattispecie dal regime vincolistico rigoroso del dissesto, lo avrebbe fatto esplicitamente, come accaduto in altre disposizioni derogatorie.
Punti salienti
- Conferma che l’articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010 non esclude in realtà gli incarichi ex art. 110 TUEL, secondo lo “ius receptum nella giurisprudenza contabile”.
- Il limite di spesa rafforzato per gli enti in dissesto, previsto dall’art. 259, comma 6, TUEL, non introduce alcuna “esenzione espressa per gli incarichi di cui all’articolo 110”.
- Tali incarichi, essendo “formalmente e sostanzialmente a tempo determinato debbono essere considerati ai fini del calcolo del suddetto limite” del 50%.
La Deliberazione n.105/2025
