Vai al contenuto
Home » Decreto Legislativo n.267/2000

Decreto Legislativo n.267/2000

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 , n. 267

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 Vigente al: 30-11-2020  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999,  n.  265,  recante
delega al Governo per l'adozione di un  testo  unico  in  materia  di
ordinamento degli enti locali; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati; 
    Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 2000; 
    Acquisito il parere della Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000; 
    Sulla proposta del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari regionali e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                             Articolo 1. 
 
    1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, composto di 275 articoli. 

PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                             Articolo 1 
                               oggetto 
 
1. Il presente testo unico contiene i principi e le  disposizioni  in
materia di ordinamento degli enti locali. 
 
2. Le disposizioni del presente testo unico  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione. 
 
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali  e  di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad  essi  conferite  enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la
loro autonomia normativa. L'entrata in  vigore  di  nuove  leggi  che
enunciano  tali  principi  abroga  le  norme  statutarie   con   essi
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120  giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 
 
4. Ai sensi dell'articolo  128  della  Costituzione  le  leggi  della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico  se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 
                             Articolo 2
                       Ambito di applicazione
1.  Ai  fini  del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni,  le  province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2.  Le  norme  sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano,  altresi',  salvo  diverse  disposizioni,  ai consorzi cui
partecipano  enti  locali,  con  esclusione  di quelli che gestiscono
attivita'  aventi  rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove
previsto  dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
sociali.
                             Articolo 3 
                Autonomia dei comuni e delle province 
 
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 
 
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la  propria  comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 
 
3. La  provincia,  ente  locale  intermedio  tra  comune  e  regione,
rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne  promuove
e ne coordina lo sviluppo. 
 
4. I comuni e le  province  hanno  autonomia  statutaria,  normativa,
organizzativa  e  amministrativa,  nonche'  autonomia  impositiva   e
finanziaria nell'ambito dei propri  statuti  e  regolamenti  e  delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica. 
 
5. I comuni e le province sono titolari  di  funzioni  proprie  e  di
quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,  secondo
il principio di sussidiarieta'. I comuni e le  province  svolgono  le
loro funzioni  anche  attraverso  le  attivita'  che  possono  essere
adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei  cittadini  e
delle loro formazioni sociali. 
                             Articolo 4
              Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118,  primo  comma  della Costituzione, le regioni, ferme restando le
funzioni   che  attengono  ad  esigenze  di  carattere  unitario  nei
rispettivi   territori,   organizzano   l'esercizio   delle  funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi  stabiliti  dal presente testo unico mi ordine alle funzioni
del  comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali
e  provinciali  in  rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.
3.  La  generalita'  dei  compiti  e delle funzioni amministrative e'
attribuita  ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base
ai principi di cui all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo
1997,  n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed
organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni
e  delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un
efficiente  sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.
5.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia legislativa,
prevedono  strumenti  e  procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti,  che  diano  luogo  a forme di cooperazione strutturali e
funzionali,  al  fine  di  consentire  la  collaborazione  e l'azione
coordinata  fra  regioni  ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
                             Articolo 5
                  Programmazione regionale e locale
1.  La  regione  indica  gli  obiettivi generali della programmazione
economico  sociale  e  territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate  al  finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.
2.  Comuni  e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti  nei  piani  e  programmi  dello  Stato  e  delle regioni e
provvedono,   per   quanto   di   propria   competenza,   alla   loro
specificazione ed attuazione.
3.  La  legge  regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli  enti  locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.
4.  La  legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli
atti  e  gli  strumenti  della programmazione socio-economica e della
pianificazione  territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai
fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5.  La  legge  regionale  disciplina altresi', con norme di carattere
generale.  modi  e  procedimenti per la verifica della compatibilita'
fra  gli  strumenti  di  cui  al comma 4 e i programmi regionali, ove
esistenti.
                             Articolo 6 
                   Statuti comunali e provinciali 
 
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 
 
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati  dal  presente  testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente
e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le  forme
di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi  di  esercizio
della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo  Statuto
stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni  e  province,  della
partecipatone   popolare,   del   decentramento,   dell'accesso   dei
cittadini, alle informazioni e  ai  procedimenti  amministrativi,  lo
stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente  previsto  dal  presente
testo unico. 
 
3.  Gli  statuti  comunali  e  provinciali  stabiliscono  norme   per
assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai  sensi
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per ((garantire))  la  presenza
di entrambi i sessi nelle giunte  e  negli  organi  collegiali  ((non
elettivi)) del comune e della provincia, nonche' degli enti,  aziende
ed istituzioni da essi dipendenti. 
 
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli  con  il  voto
favorevole dei due terzi  dei  consiglieri  assegnati.  Qualora  tale
maggioranza  non  venga  raggiunta,  la  votazione  e'  ripetuta   in
successive sedute da tenersi entro trenta  giorni  e  lo  statuto  e'
approvato  se  ottiene  per  due  volte  il  voto  favorevole   della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 
 
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel  bollettino  ufficiale  della
regione,  affisso  all'albo  pretorio  dell'ente  per  trenta  giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere  inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto  entra  in  vigore
decorsi  trenta  giorni  dalla  sua  affissione   all'albo   pretorio
dell'ente. 
 
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta  e
la conservazione degli statuti comunali  e  provinciali,  cura  anche
adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi. 
                               Art. 7
                             Regolamenti
  1.  Nel  rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il  comune  e  la  provincia  adottano  regolamenti  nelle materie di
propria  competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e il
funzionamento  delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per  il  funzionamento  degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni.
                             Art. 7-bis
                       Sanzioni amministrative
  1.  Salvo  diversa  disposizione  di legge, per le violazioni delle
disposizioni  dei  regolamenti  comunali  e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
  ((  1-bis.  La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
anche  alle  violazioni  alle  ordinanze  adottate  dal sindaco e dal
presidente  della  provincia  sulla  base  di  disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari. ))
  2.  L'organo  competente  a  irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
                             Articolo 8
                       Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere  forme  associative  e  promuovono organismi di partecipazione
popolare   all'amministrazione  locale.  I  rapporti  di  tali  forme
associative sono disciplinati dallo statuto.
2.  Nel  procedimento  relativo, all'adozione di atti che incidono su
situazioni  giuridiche  soggettive  devono  essere  previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto,  nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
3.  Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione  nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni
e  proposte  di  cittadini  singoli  o associati dirette a promuovere
interventi  per  la  migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere,  altresi',  determinate  le  garanzie  per il loro tempestivo
esame.   Possono  essere,  altresi',  previsti  referendum  anche  su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo  in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.
5.  Lo  statuto,  ispirandosi  ai  principi di cui alla legge 8 marzo
1994,  n.  203,  e  al  decreto  legislativo  25 luglio 1999, n. 286,
promuove  forme  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  locale dei
cittadini   dell'Unione   europea   e  degli  stranieri  regolarmente
soggiornanti.
                             Articolo 9
    Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
  1.  Ciascun  elettore  puo'  far  valere  in giudizio le azioni e i
ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
  2.   Il  giudice  ordina  l'integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti  del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza,
le  spese  sono  a  carico  di chi ha promosso l'azione o il ricorso,
salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi
promossi dall'elettore.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )).
                             Articolo 10
                Diritto di accesso e di informazione
1.  Tutti  gli  atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici,  ad  eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco  o  del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente  a  quanto  previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto  alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.
2.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli e associati, il
diritto  di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio
di  copie  di  atti  previo  pagamento dei soli costi; individua, con
norme  di  organizzazione  degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei  procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai
cittadini  l'informazione  sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine  di  esame  di  domande,  progetti  e  provvedimenti  che
comunque   li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di
accedere,  in  generale,  alle  informazioni  di  cui  e' in possesso
l'amministrazione.
3.  Al  fine  di  rendere  effettiva  la partecipazione dei cittadini
all'attivita'   dell'amministrazione,   gli  enti  locali  assicurano
l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.
                             Articolo 11 
                          Difensore civico 
 
1.  Lo  statuto  comunale  e  quello  provinciale  possono  prevedere
l'istituzione  del  difensore  civico   con   compiti   di   garanzia
dell'imparzialita'   e   del   buon    andamento    della    pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di  propria
iniziativa, gli abusi,  le  disfunzioni,  le  carenze  ed  i  ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 
 
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed  i  mezzi  del
difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale  o
provinciale. 
 
3.  Il  difensore  civico  comunale  e  quello  provinciale  svolgono
altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista  all'articolo
127. (40) ((41)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
186, lettera a)) che "In  relazione  alle  riduzioni  del  contributo
ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi'  adottare  le
seguenti misure: 
  a)  soppressione  della  figura  del  difensore   civico   di   cui
all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  [. . .]". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo  2010,  n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera a))  che  "Al  fine
del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento  della
spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: 
  a) soppressione della figura del difensore civico comunale  di  cui
all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
funzioni del difensore civico  comunale  possono  essere  attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore  civico  della  provincia
nel cui territorio rientra  il  relativo  comune.  In  tale  caso  il
difensore civico provinciale assume la  denominazione  di  "difensore
civico territoriale" ed e' competente a garantire  l'imparzialita'  e
il buon andamento della pubblica amministrazione,  segnalando,  anche
di propria iniziativa, gli abusi, le  disfunzioni,  le  carenze  e  i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
  [. . .]". 
                             Articolo 12
                  Sistemi informativi e statistici
1.  Gli  enti  locali  esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti  le  loro  funzioni  in modo da assicurare, anche tramite
sistemi  informativo-statistici  automatizzati, la circolazione delle
conoscenze   e   delle   informazioni  fra  le  amministrazioni,  per
consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2.  Gli  enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza  e  nella  conseguente  verifica dei risultati, utilizzano
sistemi  informativo-statistici  che  operano in collegamento con gli
uffici  di  statistica  in  applicazione  del  decreto  legislativo 6
settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei
sistemi  informativo-statistici  settoriali con il sistema statistico
nazionale.
3.  Le  misure  necessarie  sono  adottate  con  le  procedure  e gli
strumenti  di  cui  agli  articoli  6  e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.

TITOLO II
SOGGETTI

CAPO I
Comune

                             Articolo 13
                              Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano
la  popolazione  ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici  dei  servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non  sia  espressamente  attribuito  ad  altri  soggetti  dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2.  Il  comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati,  attua  forme  sia di decentramento sia di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.
                             Articolo 14
        Compiti del comune per servizi di competenza statale
1.  Il  comune  gestisce  i  servizi  elettorali, di stato civile, di
anagrafe, di leva militare e di statistica.
2.  Le  relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3.  Ulteriori  funzioni  amministrative  per  servizi  di  competenza
statale  possono  essere  affidate  ai  comuni dalla legge che regola
anche   i   relativi  rapporti  finanziari,  assicurando  le  risorse
necessarie.
                             Articolo 15 
       Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni 
 
  1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le  regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni  sentite
le  popolazioni  interessate,  nelle  forme  previste   dalla   legge
regionale. Salvo i casi di  fusione  tra  piu'  comuni,  non  possono
essere istituiti nuovi comuni con  popolazione  inferiore  ai  10.000
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che  altri
comuni scendano sotto tale limite. 
  2. I comuni che hanno dato avvio  al  procedimento  di  fusione  ai
sensi  delle  rispettive  leggi  regionali   possono,   anche   prima
dell'istituzione del  nuovo  ente,  mediante  approvazione  di  testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire  lo  statuto
che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e  rimarra'
vigente fino alle modifiche dello stesso da parte  degli  organi  del
nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'  prevedere
che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano  assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 
  3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre  ai  contributi
della regione, lo Stato eroga, per  i  dieci  anni  decorrenti  dalla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati  ad  una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che  si  fondono.
(56)((97)) 
  4. La denominazione delle  borgate  e  frazioni  e'  attribuita  ai
comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma  1)  che  "A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato
testo unico di cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che  "Le  disposizioni
di cui al comma 1 si applicano per le fusioni  di  comuni  realizzate
negli anni 2012 e successivi". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
869) che "La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui
all'articolo  15,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e'  incrementata  a  decorrere
dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla
disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del contributo di cui al comma  24  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208". 
                             Articolo 16
                              Municipi
1.  Nei  comuni  istituiti  mediante  fusione  di  due  o piu' comuni
contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi
nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.
2.  Lo  statuto  e  il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni  dei  municipi,  potendo  prevedere  anche  organi  eletti a
suffragio  universale  diretto.  Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.
                             Articolo 17 
              Circoscrizioni di decentramento comunale 
 
  1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano
il loro territorio per istituire le circoscrizioni di  decentramento,
quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione  di
servizi di base, nonche' di esercizio  delle  funzioni  delegate  dal
comune. (32) 
  2.  L'organizzazione  e  le  funzioni  delle  circoscrizioni   sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 
  3. I comuni con popolazione tra i  100.000  e  i  250.000  abitanti
possono articolare il territorio per istituire le  circoscrizioni  di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media  delle  circoscrizioni  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
abitanti. (32) 
  4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze  della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e
sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento. 
  5. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  300.000  abitanti  lo
statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'  accentuate  forme  di
decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e  funzionale,
determinando,  altresi',  anche  con   il   rinvio   alla   normativa
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi  di  tali
forme di decentramento,  lo  status  dei  componenti  e  le  relative
modalita' di elezione,  nomina  o  designazione.  ((Le  modalita'  di
elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la  designazione
dei componenti degli organi esecutivi sono comunque  disciplinate  in
modo da garantire il rispetto del principio della parita' di  accesso
delle  donne  e  degli  uomini  alle  cariche  elettive,  secondo  le
disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici)).
Il consiglio comunale puo' deliberare,  a  maggioranza  assoluta  dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione  territoriale
delle circoscrizioni esistenti e  la  conseguente  istituzione  delle
nuove forme di autonomia ai sensi della  normativa  statutaria.  (40)
(41) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  42-bis,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29,  della
legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  si  applicano  a  decorrere  dalle
elezioni successive alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
186, lettera b)) che "In  relazione  alle  riduzioni  del  contributo
ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresi'  adottare  le
seguenti misure: 
  [. . .] 
  b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento  comunale  di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;" 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio
2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo  2010,  n.
42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera b))  che  "Al  fine
del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento  della
spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: 
  [. . .] 
  b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento  comunale  di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni,  tranne  che
per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che  hanno
facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni,  la  cui
popolazione media non puo' essere inferiore  a  30.000  abitanti;  e'
fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267;" 
                             Articolo 18
                          Titolo di citta'
1.  Il  titolo  di  citta'  puo'  essere  concesso  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai
comuni  insigni  per  ricordi,  monumenti  storici  e  per  l'attuale
importanza.

CAPO II
Provincia

                             Articolo 19
                              Funzioni
1.  Spettano  alla  provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale  che  riguardino  vaste  zone  intercomunali  o  l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa   del   suolo,  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente  e
   prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione   dello   smaltimento   dei   rifiuti   a   livello
   provinciale,  rilevamento,  disciplina  e controllo degli scarichi
   delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi  sanitari,  di  igiene  e  profilassi pubblica, attribuiti
   dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti  connessi  alla  istruzione secondaria di secondo grado ed
   artistica  ed  alla  formazione professionale, compresa l'edilizia
   scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta  ed  elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali.
2.  La  provincia,  in  collaborazione  con  i comuni e sulla base di
programmi  da  essa  proposti  promuove e coordina attivita', nonche'
realizza  opere  di  rilevante  interesse provinciale sia nel settore
economico,   produttivo,  commerciale  e  turistico,  sia  in  quello
sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste  dal  presente  testo  unico  per  la  gestione  dei servizi
pubblici locali.
                             Articolo 20
                      Compiti di programmazione
1. La provincia:
a) raccoglie  e  coordina  le  proposte  avanzate dai comuni, ai fini
   della  programmazione  economica, territoriale ed ambientale della
   regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e
   degli  altri  programmi  e  piani  regionali secondo norme dettate
   dalla legge regionale;
c) formula  e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
   del  programma  regionale di sviluppo propri programmi pluriennali
   sia   di   carattere   generale   che  settoriale  e  promuove  il
   coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.
2.  La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed
in   attuazione   della   legislazione  e  dei  programmi  regionali,
predispone  ed  adotta  il  piano  territoriale  di coordinamento che
determina  gli  indirizzi  generali  di  assetto del territorio e, in
particolare, indica:
a) le   diverse   destinazioni   del  territorio  in  relazione  alla
   prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
   principali linee di comunicazione;
c) le  linee  di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
   ed  idraulico-forestale  ed  in  genere  per il consolidamento del
   suolo e la regimazione delle acque;
d) le  aree  nelle  quali  sia  opportuno  istituire parchi o riserve
   naturali.
3.  I  programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi    regionali   della   programmazione   socio-economica   e
territoriale.
4.  La  legge  regionale  detta le procedure di approvazione, nonche'
norme  che  assicurino  il  concorso  dei  comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5.  Ai  fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione  territoriale  predisposti  dai  comuni,  la provincia
esercita  le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni
caso,  il  compito  di accertare la compatibilita' di detti strumenti
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6.  Gli  enti  e  le  amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive   competenze,  si  conformano  ai  piani  territoriali  di
coordinamento  delle  province  e  tengono  conto  dei loro programmi
pluriennali.
                             Articolo 21 
           ((Revisione delle circoscrizioni provinciali)) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2009,  N.  191,  COME
MODIFICATA  DAL  D.L.  5  GENNAIO  2010,   N.   2,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42)). 
 
  2. ((COMMA ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2009,  N.  191,  COME
MODIFICATA  DAL  D.L.  5  GENNAIO  2010,   N.   2,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42)). 
 
  3.  Per   la   revisione   delle   circoscrizioni   provinciali   e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano  l'iniziativa  di
cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto  dei  seguenti
criteri ed indirizzi: 
    a) ciascun territorio provinciale deve  corrispondere  alla  zona
entro la quale si svolge  la  maggior  parte  dei  rapporti  sociali,
economici e culturali della popolazione residente; 
    b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per
ampiezza, entita' demografica, nonche' per  le  attivita'  produttive
esistenti  o  possibili,  da  consentire  una  programmazione   dello
sviluppo che possa favorire  il  riequilibrio  economico,  sociale  e
culturale del territorio provinciale e regionale; 
    c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una  sola
provincia; 
    d)  l'iniziativa  dei  comuni,  di  cui  all'articolo  133  della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni
dell'area interessata, che rappresentino,  comunque,  la  maggioranza
della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera  assunta
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; 
    e) di norma,  la  popolazione  delle  province  risultanti  dalle
modificazioni  territoriali  non  deve  essere  inferiore  a  200.000
abitanti; 
    f) l'istituzione di nuove province non  comporta  necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato
e degli altri enti pubblici; 
    g) le province preesistenti  debbono  garantire  alle  nuove,  in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,  personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. 
 
  4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della  Costituzione
le  regioni  emanano  norme  intese   a   promuovere   e   coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3. 

CAPO III
Aree metropolitane

                             Articolo 22 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO,  CON
           MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) 
                                                               ((69)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (69) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio
2013, n. 220 (in G.U.  1a  s.s.  24/7/2013,  n.  30),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto  2012,  n.  135
(che ha disposto l'abrogazione del presente articolo). 
                             Articolo 23 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.  95,  CONVERTITO,  CON
           MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) 
                                                               ((69)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (69) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio
2013, n. 220 (in G.U.  1a  s.s.  24/7/2013,  n.  30),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto  2012,  n.  135
(che ha disposto l'abrogazione del presente articolo). 
                             Articolo 24
                  Esercizio coordinato di funzioni
1.  La  regione,  previa intesa con gli enti locali interessati, puo'
definire   ambiti  sovracomunali  per  l'esercizio  coordinato  delle
funzioni  degli  enti  locali,  attraverso  forme  associative  e  di
cooperazione, nelle seguenti materie:
a)pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela    e    valorizzazione    dell'ambiente    e    rilevamento
   dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
Le  disposizioni  regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano
fino all'istituzione della citta' metropolitana.
                             Articolo 25
               Revisione delle circoscrizioni comunali
1.  Istituita  la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con
gli  enti  locali  interessati,  puo'  procedere alla revisione delle
circoscrizioni    territoriali    dei   comuni   compresi   nell'area
metropolitana.
                             Articolo 26
                          Norma transitoria
1.  Sono  fatte  salvo  le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane.
2.  La  legge  istitutiva  della  citta'  metropolitana  stabilisce i
termini  per  il  conferimento, da parte della regione, dei compiti e
delle  funzioni  amministrative  in base ai principi dell'articolo 4,
comma  3,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, e le modalita' per
l'esercizio  dell'intervento  sostitutivo  da  parte  del  Governo in
analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

CAPO IV
Comunita’ montane

                             Articolo 27
                           Natura e ruolo
1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti
fra  comuni  montani  e  parzialmente  montani,  anche appartenenti a
province  diverse,  per  la  valorizzazione  delle  zone  montane per
l'esercizio   di  funzioni  proprie,  di  funzioni  conferite  e  per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2.  La  comunita'  montana  ha  un organo rappresentativo e un organo
esecutivo  composti  da  sindaci,  assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti.  Il  presidente  puo'  cumulare la carica con quella di
sindaco  di  uno  dei  comuni  della  comunita'. I rappresentanti dei
comuni  della  comunita'  montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti   con   il  sistema  del  voto  limitato  garantendo  la
rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo  4,  gli  ambiti  o le zone omogenee per la costituzione
delle  comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione  della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali.   La  costituzione  della  comunita'  montana  avviene  con
provvedimento del presidente della giunta regionale.
4.  La  legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i   criteri   di   ripartizione   tra  le  comunita'  montane  dei
   finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente   montani   nei   quali  la  popolazione  residente  nel
territorio  montano  sia  inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva,  restando  sempre  esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni  con  popolazione  complessiva  superiore  a  40.000 abitanti.
L'esclusione  non priva i rispettivi territori montani dei benefici e
degli  interventi  speciali  per  la  montagna  stabiliti dall'Unione
europea  e  dalle  leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere,  altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e
dei  servizi  svolti  in  forma  associata,  l'inclusione  dei comuni
confinanti,  con  popolazione  non  superiore  a 20.000 abitanti, che
siano  parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della
comunita'.
6.  Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide  con  quello  di  una  comunita'  montana  sono assegnate le
funzioni  e  le  risorse  attribuite  alla  stessa  in  base  a norme
comunitarie,  nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel  caso  in  cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani.  Con  la  legge  regionale  istitutiva  del  nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunita' montana.
7.  Ai  fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza  delle  regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria   legge,   possono   provvedere  ad  individuare  nell'ambito
territoriale  delle  singole  comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
della  fragilita'  ecologica,  dei  rischi ambientali e della realta'
socio-economica.
8.  Ove  in  luogo  di  una  preesistente  comunita'  montana vengano
costituite  piu'  comunita'  montane,  ai  nuovi  enti  spettano  nel
complesso  i  trasferimenti  erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti  in  attuazione  dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni.
                             Articolo 28
                              Funzioni
1.  L'esercizio  associato  di funzioni proprie dei comuni o a questi
conferite  dalla  regione  spetta  alle  comunita'  montane.  Spetta,
altresi',  alle  comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge
e  gli  interventi  speciali  per  la montagna stabiliti dalla Unione
europea o dalle leggi statali e regionali.
3.  Le  comunita'  montane  adottano  piani  pluriennali  di opere ed
interventi  e  individuano  gli  strumenti  idonei  a  perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti
dalla  Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalla  regione, che possono
concorrere  alla  realizzazione  dei  programmi  annuali operativi di
esecuzione del piano.
4.  Le  comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano  pluriennale  di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.
5.  Il  piano  pluriennale  di  sviluppo  socioeconomico  ed  i  suoi
aggiornamenti  sono  adottati  dalle  comunita'  montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6.  Gli  interventi  finanziari disposti dalle comunita' montane e da
altri  soggetti  pubblici  a  favore  della  montagna  sono destinati
esclusivamente ai territori classificati montani.
7.  Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.
                             Articolo 29
                  Comunita' isolane o di arcipelago
1.  In  ciascuna  isola  o  arcipelago  di  isole, ad eccezione della
Sicilia  e  della  Sardegna,  ove  esistono  piu'  comuni puo' essere
istituita,   dai   comuni   interessati,   la   comunita'  isolana  o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.

CAPO V
Forme associative

                             Articolo 30
                             Convenzioni
1.  Al  fine  di  svolgere  in  modo  coordinato  funzioni  e servizi
determinati,  gli  enti  locali  possono  stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2.  Le  convenzioni  devono  stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione  degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3.  Per  la  gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di   propria  competenza,  possono  prevedere  forme  di  convenzione
obbligatoria    fra   enti   locali,   previa   statuizione   di   un
disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche  in  luogo  degli  enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega  di  funzioni  da  parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore  di  uno  di  essi,  che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
                               Art. 31
                              Consorzi
  1.  Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi
e  l'esercizio  associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
114,  in  quanto  compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti.
  2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a maggioranza
assoluta  dei  componenti  una convenzione ai sensi dell'articolo 30,
unitamente allo statuto del consorzio.
  3.  In  particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze  degli  organi  consortili coerentemente a quanto disposto
dai  commi  8,  9  e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2,
lettera  m),  e  prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti  fondamentali  del  consorzio;  lo  statuto, in conformita' alla
convenzione,  deve  disciplinare  l'organizzazione,  la  nomina  e le
funzioni degli organi consortili.
  4.  Salvo  quanto  previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi,  ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali   anche  enti  diversi  dagli  enti  locali,  l'assemblea  del
consorzio  e'  composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona  del  sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con  responsabilita'  pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
  5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
  6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un
consorzio.
  7.  In  caso  di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
puo'   prevedere   la   costituzione   di  consorzi  obbligatori  per
l'esercizio  di  determinate  funzioni  e servizi. La stessa legge ne
demanda l'attuazione alle leggi regionali.
  8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita' (( di cui all'articolo
113-bis )), si applicano le norme previste per le aziende speciali.
                             Articolo 32 
                         (Unione di comuni) 
 
  1. L'unione di comuni e' l'ente locale costituito  da  due  o  piu'
comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio  associato  di
funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da  comuni  montani,
essa assume la denominazione di  unione  di  comuni  montani  e  puo'
esercitare anche le specifiche competenze di tutela e  di  promozione
della montagna attribuite in  attuazione  dell'articolo  44,  secondo
comma, della Costituzione e  delle  leggi  in  favore  dei  territori
montani. 
  2. Ogni comune puo' far parte di una  sola  unione  di  comuni.  Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni  tra  loro  o
con singoli comuni. 
  3. Gli organi dell'unione, presidente,  giunta  e  consiglio,  sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  da
amministratori in carica dei comuni associati e a  essi  non  possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci  dei
comuni associati e la giunta  tra  i  componenti  dell'esecutivo  dei
comuni  associati.  Il  consiglio  e'  composto  da  un   numero   di
consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli  consigli  dei
comuni   associati   tra   i   propri   componenti,   garantendo   la
rappresentanza delle minoranze e  assicurando  la  rappresentanza  di
ogni comune. 
  4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare  e  ad  essa  si
applicano, in quanto compatibili e non derogati con  le  disposizioni
della legge recante disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le  modalita'
di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase  di
prima istituzione lo statuto dell'unione e'  approvato  dai  consigli
dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate  dal
consiglio dell'unione. 
  5. All'unione sono conferite dai  comuni  partecipanti  le  risorse
umane e strumentali  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in  materia  di  personale,  la  spesa  sostenuta  per  il  personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di  prima  applicazione,  il
superamento  della  somma  delle   spese   di   personale   sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una  rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere  assicurati  progressivi
risparmi di spesa in materia di personale. ((I comuni possono cedere,
anche parzialmente, le proprie capacita' assunzionali  all'unione  di
comuni di cui fanno parte)). 
  5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci  dei  comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127. 
  5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario
di un comune facente  parte  dell'unione,  senza  che  cio'  comporti
l'erogazione di ulteriori  indennita'  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Sono  fatti  salvi  gli
incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati  ai  dipendenti
delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni  di
comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8  della  legge  23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. 
  6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono  approvati  dai
consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e   con   la
maggioranza  richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo   statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
  7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,  dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 
  8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero  dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  16,  comma  3)
che "All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo  32,  commi
2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, si  applica  la  disciplina  di  cui  al
presente articolo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le  disposizioni
di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti  alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime,
delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
                             Articolo 33
    Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1.  Le  regioni,  nell'emanazione  delle  leggi di conferimento delle
funzioni  ai  comuni,  attuano  il  trasferimento  delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni.
2.  Al  fine  di  favorire  l'esercizio  associato delle funzioni dei
comuni  di  minore  dimensione  demografica,  le  regioni individuano
livelli  ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative  di  cui  all'articolo  4.  Nell'ambito della previsione
regionale,  i  comuni  esercitano  le  funzioni  in  forma associata,
individuando  autonomamente  i  soggetti,  le forme e le metodologie,
entro  il  termine  temporale  indicato dalla legislazione regionale.
Decorso  inutilmente  il  termine di cui sopra la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3.  Le  regioni  predispongono,  concordandolo  con  i  comuni  nelle
apposite  sedi  concertative,  un  programma  di individuazione degli
ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione
di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma
e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  tenendo anche conto delle unioni di
comuni regolarmente costituite.
4.  Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei  servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
a   disciplinare,   con  proprie  leggi,  nell'ambito  del  programma
territoriale   di   cui  al  comma  3,  le  forme  di  incentivazione
dell'esercizio  associato  delle  funzioni  da  parte dei comuni, con
l'eventuale  previsione  nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono  il  massimo  grado  di  integrazione  tra  i  comuni,
   graduando  la  corresponsione dei benefici in relazione al livello
   di   unificazione,  rilevato  mediante  specifici  indicatori  con
   riferimento  alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
   e  dei  servizi  associati o trasferiti in modo tale da erogare il
   massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono  in  ogni  caso  una  maggiorazione dei contributi nelle
   ipotesi  di  fusione  e  di  unione,  rispetto alle altre forme di
   gestione sovracomunale;
b) promuovono   le   unioni  di  comuni,  senza  alcun  vincolo  alla
   successiva  fusione,  prevedendo  comunque  ulteriori  benefici da
   corrispondere   alle   unioni  che  autonomamente  deliberino,  su
   conforme  proposta dei consigli comunali interessati, di procedere
   alla fusione.
                             Articolo 34
                        Accordi di programma
1.  Per  la  definizione  e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro  completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque  di  due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della
regione  o  il  presidente della provincia o il sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per  assicurare  il  coordinamento  delle azioni e per determinarne i
tempi,   le  modalita',  il  finanziamento  ed  ogni  altro  connesso
adempimento.
2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3.   Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo  di
programma,   il  presidente  della  regione  o  il  presidente  della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.
4.  L'accordo,  consistente nel consenso unanime del presidente della
regione,  del  presidente  della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni  interessate,  e'  approvato  con  atto  formale  del
presidente  della  regione  o  del  presidente  della provincia o del
sindaco  ed  e'  pubblicato  nel  bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce  gli  effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando
le  eventuali  e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo  le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato.
5.  Ove  l'accordo  comporti  variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione  del  sindaco  allo  stesso  deve  essere  ratificata  dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6.  Per  l'approvazione  di  progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi  dell'amministrazione  e  per le quali siano immediatamente
utilizzabili   i  relativi  finanziamenti  si  procede  a  norma  dei
precedenti  commi.  L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la  dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle  medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7.  La  vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo  di  programma e gli
eventuali   interventi   sostitutivi   sono  svolti  da  un  collegio
presieduto  dal  presidente  della  regione  o  dal  presidente della
provincia  o  dal  sindaco  e  composto  da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8.  Allorche'  l'intervento  o il programma di intervento comporti il
concorso  di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  cui  spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di  vigilanza  di  cui  al  comma  7  e' in tal caso presieduto da un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni  attribuite  dal  comma  7  al commissario del Governo ed al
prefetto.
                             Articolo 35
                          Norma transitoria
1.  L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma
4,  avviene  entro  il  21  febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale
termine,  il  Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le
regioni  inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la
relativa  disciplina  nel  rispetto dei principi enunciati nel citato
articolo   del   presente   testo   unico.   La  disciplina  adottata
nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi si applica fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale.

TITOLO III
ORGANI

CAPO I
Organi di governo del comune e
della
provincia

                             Articolo 36
                          Organi di governo
1.  Sono  organi  di  governo  del comune il consiglio, la giunta, il
sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.
                             Articolo 37
                      Composizione dei consigli
1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
   abitanti;
b) da  50  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 500.000
   abitanti;
c) da  46  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 250.000
   abitanti.
d) da  40  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 100.000
   abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi
   di provincia;
e) da  30  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 30.000
   abitanti;
f) da  20  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 10.000
   abitanti;
g) da  16  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
   abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2.   Il  consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della
provincia e:
a) da  45 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   1.400.000 abitanti;
b) da  36 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   700.000 abitanti;
c) da  30 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.
3.   Il  presidente  della  provincia  e  i  consiglieri  provinciali
rappresentano la intera provincia.
4.  La  popolazione  e'  determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
                               Art. 38 
                   Consigli comunali e provinciali 
 
  1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la  loro  durata
in carica, il numero dei consiglieri e la  loro  posizione  giuridica
sono regolati dal presente testo unico. 
  2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo  statuto,  e'  disciplinato  dal   regolamento,   approvato   a
maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le  modalita'  per
la convocazione  e  per  la  presentazione  e  la  discussione  delle
proposte. Il regolamento indica altresi' il  numero  dei  consiglieri
necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba  esservi  la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei  consiglieri
assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il  sindaco
e il presidente della provincia. 
  3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e  organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni e le province fissano  le  modalita'
per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse  finanziarie.
Nei comuni con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  e  nelle
province  possono  essere  previste   strutture   apposite   per   il
funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al  comma  2  i
consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite  per
il  proprio  funzionamento  e  per  quello  dei   gruppi   consiliari
regolarmente costituiti. 
  4. I consiglieri entrano in  carica  all'atto  della  proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione. 
  5. I  consigli  durano  in  carica  sino  all'elezione  dei  nuovi,
limitandosi, dopo la  pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 
  6. Quando  lo  statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale  di
commissioni costituite nel proprio seno con  criterio  proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e  ne  disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori. 
  7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi
i casi previsti dal regolamento ((e, nei comuni con popolazione  fino
a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un  arco  temporale
non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti)). ((49)) 
  8. Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,  indirizzate  al
rispettivo  consiglio,  devono  essere  presentate  personalmente  ed
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine  temporale
di presentazione. Le dimissioni non presentate  personalmente  devono
essere autenticate ed inoltrate  al  protocollo  per  il  tramite  di
persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a  cinque
giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano  di  presa  d'atto  e
sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non  oltre  dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni,  seguendo  l'ordine  di  presentazione  delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora,  ricorrendone  i  presupposti,  si  debba   procedere   allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141. 
  9. In  occasione  delle  riunioni  del  consiglio  vengono  esposte
all'esterno  degli  edifici,  ove  si  tengono,  la  bandiera   della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in  cui
questi esercita le rispettive funzioni e attivita'. Sono fatte  salve
le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge  5  febbraio
1998,  n.  22,  concernente  disposizioni  generali  sull'uso   della
bandiera italiana ed europea. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
                             Articolo 39
           Presidenza dei consigli comunali e provinciali
1.  I  consigli  provinciali  e  i  consigli  comunali dei comuni con
popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  sono  presieduti  da  un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al  presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di  convocazione  e  direzione  dei  lavori  e  delle  attivita'  del
consiglio.  Quando  lo  statuto non dispone diversamente, le funzioni
vicarie  di  presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano  individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei
comuni  con  popolazione  sino  a  15.000  abitanti  lo  statuto puo'
prevedere la figura del presidente del consiglio.
2.  Il  presidente  del  consiglio comunale o provinciale e' tenuto a
riunire  il  consiglio  in  un termine non superiore ai venti giorni,
quando  lo  richiedano  un  quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente  della  provincia,  inserendo  all'ordine  del  giorno  le
questioni richieste.
3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti il
consiglio   e'   presieduto  dal  sindaco  che  provvede  anche  alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4.  Il  presidente  del consiglio comunale o provinciale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
                             Articolo 40
            Convocazione della prima seduta del consiglio
1.  La  prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata   entro   il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
proclamazione  e  deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.
2.  Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta,  e'  convocata  dal  sindaco ed e' presieduta dal consigliere
anziano  fino  alla  elezione del presidente del consiglio. La seduta
prosegue  poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la
comunicazione  dei  componenti  della  giunta  e  per  gli  ulteriori
adempimenti.  E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior
cifra  individuale  ai  sensi  dell'articolo  73  con  esclusione del
sindaco  neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea,  la  presidenza  e'  assunta  dal consigliere che, nella
graduatoria  di  anzianita'  determinata  secondo i criteri di cui al
comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4.  La  prima  seduta  del  consiglio  provinciale  e'  presieduta  e
convocata  dal  presidente  della  provincia  sino  alla elezione del
presidente del consiglio.
5.  Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta  del  consiglio  e'  convocata  e  presieduta dal sindaco sino
all'elezione del presidente del consiglio.
6.  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo
diversa  previsione  regolamentare  nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto.
                             Articolo 41
                   Adempimenti della prima seduta
1.  Nella  prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare  su  qualsiasi  altro  oggetto,  ancorche'  non  sia stato
prodotto  alcun  reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma  del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi
quando  sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo
la procedura indicata dall'articolo 69.
2.  Il  consiglio  comunale,  nella prima seduta, elegge tra i propri
componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli
12  e  seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
                            Art. 41-bis. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)) 
                               Art. 42 
                      Attribuzioni dei consigli 
 
  1.  Il  consiglio  e'  l'organo  di  indirizzo   e   di   controllo
politico-amministrativo. 
  2. Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti  atti
fondamentali: 
a) statuti dell'ente e  delle  aziende  speciali,  regolamenti  salva
   l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma  3,  criteri  generali  in
   materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 
b) programmi,  relazioni   previsionali   e   programmatiche,   piani
   finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
   pubblici, bilanci annuali e  pluriennali  e  relative  variazioni,
   rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
   pluriennali per la loro attuazione,  eventuali  deroghe  ad  essi,
   pareri da rendere per dette materie; 
c) convenzioni tra i comuni  e  quelle  tra  i  comuni  e  provincia,
costituzione e modificazione di forme associative; 
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi  di
decentramento e di partecipazione; 
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
   aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
   dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di  attivita'
   o servizi mediante convenzione; 
f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della
   determinazione delle relative aliquote; disciplina generale  delle
   tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende  pubbliche  e  degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
h) contrazione  di  mutui  e  aperture  di   credito   non   previste
   espressamente in atti fondamentali del consiglio ed  emissioni  di
   prestiti obbligazionari; 
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
   quelle   relative   alle   locazioni   di   immobili    ed    alla
   somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere
   continuativo; 
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative  permute,  appalti  e
   concessioni  che  non  siano  previsti   espressamente   in   atti
   fondamentali  del  consiglio  o  che  non  ne  costituiscano  mera
   esecuzione  e  che,  comunque,  non  rientrino   nella   ordinaria
   amministrazione di funzioni e servizi di competenza della  giunta,
   del segretario o di altri funzionari; 
m) definizione degli indirizzi per la nomina e  la  designazione  dei
   rappresentanti del comune presso  enti,  aziende  ed  istituzioni,
   nonche' nomina  dei  rappresentanti  del  consiglio  presso  enti,
   aziende ed  istituzioni  ad  esso  espressamente  riservata  dalla
   legge. 
  3. Il consiglio, nei modi  disciplinati  dallo  statuto,  partecipa
altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica  periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori. 
  4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti  di  cui  al  presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle  variazioni
di bilancio adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a  ratifica  del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 
                                                               ((64)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti". 
                             Articolo 43
                       Diritti dei consiglieri
1.  I  consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su  ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno
inoltre  il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo
le  modalita'  dettate  dall'articolo  39,  comma  2, e di presentare
interrogazioni e mozioni.
2.  I  consiglieri  comunali  e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli  uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche'
dalle  loro  aziende  ed  enti  dipendenti,  tutte  le  notizie  e le
informazioni  in  loro  possesso,  utili all'espletamento del proprio
mandato.   Essi  sono  tenuti  al  segreto  nei  casi  specificamente
determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi
delegati  rispondono,  entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra  istanza  di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le
modalita'  della presentazione di tali atti e delle relative risposte
sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4.  Lo  statuto  stabilisce  i  casi  di  decadenza  per  la  mancata
partecipazione  alle  sedute  e  le relative procedure, garantendo il
diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
                             Articolo 44
           Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
1.  Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze   attribuendo   alle   opposizioni   la   presidenza  delle
commissioni  consiliari  aventi  funzioni di controllo o di garanzia,
ove costituite.
2.  Il  consiglio  comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei
propri  membri,  puo'  istituire  al  proprio  interno commissioni di
indagine    sull'attivita'   dell'amministrazione.   I   poteri,   la
composizione  ed  il  funzionamento  delle  suddette commissioni sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
                             Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
                          circoscrizionali
1.  Nei  consigli  provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio
che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se  sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto.
2.  Nel  caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59,  il  consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento  di  sospensione,  procede alla temporanea sostituzione
affidando  la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior  numero  di  voti.  La supplenza ha termine con la cessazione
della  sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.
                             Articolo 46 
Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina  della
                               giunta 
 
1. Il sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono  eletti  dai
cittadini a suffragio universale e diretto  secondo  le  disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 
 
2. Il sindaco e  il  presidente  della  provincia  nominano  ((,  nel
rispetto del principio di  pari  opportunita'  tra  donne  e  uomini,
garantendo la presenza di entrambi  i  sessi,))  i  componenti  della
giunta, tra cui un  vicesindaco  e  un  vicepresidente,  e  ne  danno
comunicazione  al  consiglio  nella  prima  seduta  successiva   alla
elezione. 
 
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente
della provincia, sentita la giunta, presenta al  consiglio  le  linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da  realizzare  nel
corso del mandato. 
 
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno  o
piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. 
                             Articolo 47 
                      Composizione delle giunte 
 
  1. La  giunta  comunale  e  la  giunta  provinciale  sono  composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che  le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non deve essere superiore a un  terzo,  arrotondato  aritmeticamente,
del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a  tale
fine il sindaco e il  presidente  della  provincia,  e  comunque  non
superiore a (( dodici ))unita'. ((31)) 
  2. Gli statuti, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dal  comma  1,
possono fissare il numero degli assessori ovvero  il  numero  massimo
degli stessi. 
  3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti  e  nelle
province gli assessori sono nominati dal  sindaco  o  dal  presidente
della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio,  fra
i  cittadini   in   possesso   dei   requisiti   di   candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere. 
  4. Nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  lo
statuto puo' prevedere  la  nomina  ad  assessore  di  cittadini  non
facenti,  parte  del  consiglio  ed  in  possesso  dei  requisiti  di
candidabilita',  eleggibilita'  e  compatibilita'  alla   carica   di
consigliere. 
  5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma  1,  le
giunte  comunali  e  provinciali  sono  composte  da  un  numero,  di
assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: 
 
  a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 
   abitanti; non superiore a 6 nei comuni  con  popolazione  compresa
   tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei  comuni  con
   popolazione  compresa  tra  100.001  e  250.000  abitanti  e   nei
   capoluoghi  di  provincia  con  popolazione  inferiore  a  100.000
   abitanti; non superiore a 12 nei comuni con  popolazione  compresa
   tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni  con
   popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000  di  abitanti  e  non
   superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
   abitanti; 
  b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 
   consiglieri; non  superiore  a  8  per  le  province  a  cui  sono
   assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
   sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui
   sono assegnati 45 consiglieri. 
  --------------- 
  AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
23) che la presente modifica  "entra  in  vigore  a  decorrere  dalle
prossime elezioni amministrative locali". 
                             Articolo 48 
                       Competenze delle giunte 
 
1. La giunta collabora con il  sindaco  o  con  il  presidente  della
provincia  nel  governo  del  comune  o  della  provincia  ed   opera
attraverso deliberazioni collegiali.  ((Nei  comuni  con  popolazione
fino  a  15.000  abitanti,  le  riunioni  della  giunta  si   tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario  di
lavoro dei partecipanti)). ((49)) 
 
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi  dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi  di  governo,  che  non
siano riservati dalla legge al consiglio e  che  non  ricadano  nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco  o  del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente  della  provincia  nell'attuazione
degli indirizzi generali  del  consiglio;  riferisce  annualmente  al
consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di
impulso nei confronti dello stesso. 
 
3.  E',  altresi',  di  competenza  della   giunta   l'adozione   dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
                              Art. 49. 
            (( (Pareri dei responsabili dei servizi). )) 
 
  ((1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e  al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o  sul  patrimonio  dell'ente,
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita'  contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione. 
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il
parere e' espresso dal segretario dell'ente, in  relazione  alle  sue
competenze. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e
contabile dei pareri espressi. 
  4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri
di cui al presente articolo, devono darne  adeguata  motivazione  nel
testo della deliberazione.)) 
                             Articolo 50 
       Competenze del sindaco e del presidente della provincia 
 
1. Il sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono  gli  organi
responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia. 
 
2. Il sindaco e il presidente della provincia  rappresentano  l'ente,
convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non  e'
previsto  il   presidente   del   consiglio,   e   sovrintendono   al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 
 
3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  107  essi  esercitano  le
funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
e sovrintendono altresi' all'espletamento delle  funzioni  statali  e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. 
 
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge. 
 
5. In particolare,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze  contingibili
e urgenti sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
comunita' locale. Le medesime ordinanze sono  adottate  dal  sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente
necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale  o
di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del  riposo
dei residenti, anche intervenendo in materia  di  orari  di  vendita,
anche per asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
superalcoliche.  Negli  altri  casi  l'adozione   dei   provvedimenti
d'urgenza ivi compresa la  costituzione  di  centri  e  organismi  di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni  in  ragione
della dimensione dell'emergenza e  dell'eventuale  interessamento  di
piu' ambiti territoriali regionali. 
 
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di  piu'  comuni,
ogni  sindaco  adotta  le  misure  necessarie  fino  a   quando   non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. 
 
7. Il sindaco, altresi', coordina e  riorganizza,  sulla  base  degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito  dei  criteri
eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi  pubblici,  nonche',
d'intesa  con  i  responsabili  territorialmente   competenti   delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico  degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, al  fine  di  armonizzare
l'espletamento dei servizi con le  esigenze  complessive  e  generali
degli utenti. 
 
7-bis. Il Sindaco, al fine di  assicurare  il  soddisfacimento  delle
esigenze di tutela della tranquillita' e  del  riposo  dei  residenti
nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate  aree
delle citta' interessate da  afflusso  particolarmente  rilevante  di
persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, ((o
in altre  aree  comunque  interessate  da  fenomeni  di  aggregazione
notturna,)) nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni, con ordinanza non  contingibile  e  urgente,  limitazioni  in
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche ((, nonche'  limitazioni  degli
orari di vendita degli esercizi del settore  alimentare  o  misto,  e
delle attivita' artigianali di produzione e vendita  di  prodotti  di
gastronomia pronti per  il  consumo  immediato  e  di  erogazione  di
alimenti e bevande attraverso distributori automatici)). 
 
  ((7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate  dal  Sindaco  ai
sensi del comma  7-bis  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma  da  500  euro  a  5.000  euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte  in  un
anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18  aprile  2017,  n.  48,  anche  se  il
responsabile ha proceduto  al  pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,  n.
689)). 
 
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5,  secondo  periodo,  i  comuni
possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. 
 
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente della provincia provvedono alla nomina, alla  designazione
e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia  presso
enti, aziende ed istituzioni. 
 
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate  entro
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero  entro  i  termini  di
scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato  regionale
di  controllo   adotta   i   provvedimenti   sostitutivi   ai   sensi
dell'articolo 136. 
 
10.  Il  sindaco  e  il  presidente  della   provincia   nominano   i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e  definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche'
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. 
 
11. Il sindaco e il presidente della provincia  prestano  davanti  al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento  di  osservare
lealmente la Costituzione italiana. 
 
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo
del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo
stemma della Repubblica e  lo  stemma  della  propria  provincia,  da
portare a tracolla. 
                             Articolo 51
Durata  del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei
                              consigli.
                       Limitazione dei mandati
1.  Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia
e  il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque
anni.
2.  Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco
e  di  presidente  della  provincia  non e', allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3.  E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti  ha  avuto  durata  inferiore  a  due  anni, sei mesi e un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
                             Articolo 52
                         Mozione di sfiducia
1.  Il  voto  del  consiglio  comunale  o  del  consiglio provinciale
contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia
o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il  sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte
cessano  dalla  carica  in  caso  di  approvazione  di una mozione di
sfiducia  votata  per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti  il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e  sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare  a  tal  fine il sindaco e il presidente della provincia, e
viene  messa  in  discussione  non  prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
si  procede  allo  scioglimento  del  consiglio  e  alla nomina di un
commissario ai sensi dell'articolo 141.
                             Articolo 53
Dimissioni,  impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
            del sindaco o del presidente della provincia
1.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del  sindaco  o del presidente della provincia, la giunta decade e si
procede  allo  scioglimento  del  consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono  in  carica  sino  alla  elezione del nuovo consiglio e del
nuovo  sindaco  o  presidente  della  provincia.  Sino  alle predette
elezioni,  le  funzioni  del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2.  Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il
presidente  della  provincia  in  caso  di  assenza  o di impedimento
temporaneo,  nonche'  nel  caso  di  sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell'articolo 59.
3.  Le  dimissioni  presentate  dal  sindaco  o  dal presidente della
provincia  diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di
20  giorni  dalla  loro  presentazione  al  consiglio. In tal caso si
procede  allo  scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
4.  Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in
ogni  caso  la decadenza del sindaco o del presidente della provincia
nonche' delle rispettive giunte.
                               Art. 54 
   (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) 
 
  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
  a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge  e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
  b) allo svolgimento  delle  funzioni  affidategli  dalla  legge  in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
  c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza  e
l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 
  2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le  Forze  di  polizia  statali,  nell'ambito  delle   direttive   di
coordinamento  impartite  dal  Ministro  dell'interno   -   Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. 
  3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,  altresi',
alla tenuta dei registri di stato civile  e  di  popolazione  e  agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,  di  leva
militare e di statistica. 
  4. Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con  atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica  e  la
sicurezza urbana. I provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono
preventivamente  comunicati  al  prefetto   anche   ai   fini   della
predisposizione  degli  strumenti  ritenuti   necessari   alla   loro
attuazione. (48) 
  ((4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4  concernenti
l'incolumita' pubblica sono diretti a  tutelare  l'integrita'  fisica
della  popolazione,  quelli  concernenti  la  sicurezza  urbana  sono
diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o
di illegalita', quali lo spaccio  di  stupefacenti,  lo  sfruttamento
della  prostituzione,  la  tratta  di  persone,  l'accattonaggio  con
impiego  di  minori  e  disabili,  ovvero  riguardano   fenomeni   di
abusivismo, quale l'illecita occupazione  di  spazi  pubblici,  o  di
violenza, anche legati all'abuso di  alcool  o  all'uso  di  sostanze
stupefacenti.)) 
  5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei  commi  1  e  4
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei
comuni  contigui  o  limitrofi,  il   prefetto   indice   un'apposita
conferenza alla  quale  prendono  parte  i  sindaci  interessati,  il
presidente della provincia e, qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
pubblici   e    privati    dell'ambito    territoriale    interessato
dall'intervento. 
  5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria  o
di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione  europea,  per
la  eventuale  adozione  di  provvedimenti   di   espulsione   o   di
allontanamento dal territorio dello Stato. 
  6.  In  casi  di  emergenza,  connessi  con  il  traffico   o   con
l'inquinamento atmosferico o  acustico,  ovvero  quando  a  causa  di
circostanze  straordinarie  si  verifichino  particolari   necessita'
dell'utenza o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco  puo'
modificare  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei   pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle  amministrazioni  interessate,  gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici  localizzati  nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 
  7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'  rivolta  a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese  degli  interessati,  senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 
  8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui  al
presente articolo. 
  9. Al fine di assicurare l'attuazione  dei  provvedimenti  adottati
dai sindaci ai sensi del  presente  articolo,  il  prefetto,  ove  le
ritenga necessarie,  dispone,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
secondo periodo del comma 4, le misure  adeguate  per  assicurare  il
concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al
presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre  ispezioni  per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,  nonche'  per
l'acquisizione di  dati  e  notizie  interessanti  altri  servizi  di
carattere generale. 
  10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3,  nonche'  dall'articolo
14, il sindaco,  previa  comunicazione  al  prefetto,  puo'  delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente  del  consiglio
circoscrizionale;  ove   non   siano   costituiti   gli   organi   di
decentramento comunale, il sindaco puo'  conferire  la  delega  a  un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei  quartieri  e
nelle frazioni. 
  11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste
dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
  12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti  di  indirizzo  per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente  articolo  da  parte
del sindaco. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 115 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma  4,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92  (Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza  pubblica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
luglio 2008, n. 125, nella parte in cui  comprende  la  locuzione  «,
anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»". 

CAPO II
Incandidabilita’, ineleggibilita’, incompatibilita’

                             Articolo 55
                         Elettorato passivo
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi
comune  della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
eta', nel primo giorno fissato per la votazione.
2.   Per   l'eleggibilita'   alle  elezioni  comunali  dei  cittadini
dell'Unione  europea  residenti  nella  Repubblica  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
                             Articolo 56
                     Requisiti della candidatura
1.  Nessuno  puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di
due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni,
quando  le  elezioni  si  svolgano  nella  stessa data. I consiglieri
provinciali,  comunali  o  di  circoscrizione  in  carica non possono
candidarsi,  rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio
provinciale, comunale o circoscrizionale. .sp, 2. Nessuno puo' essere
candidato  alla  carica di sindaco o di presidente della provincia in
piu' di un comune ovvero di una provincia.
                             Articolo 57
                         Obbligo di opzione
1.  Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due
province,  in  due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una
delle  cariche  entro  cinque  giorni  dall'ultima  deliberazione  di
convalida.  Nel  caso  di mancata opzione rimane eletto nel consiglio
della  provincia,  del  comune  o  della  circoscrizione  in  cui  ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero
dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.
                               Art. 58 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235)) 
                                                               ((63)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235  ha  disposto  (con  l'art.  17,
comma 2) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli  articoli
58 e 59 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ovunque
presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10  e
11 del presente testo unico". 
                               Art. 59 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235)) 
                                                               ((63)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235  ha  disposto  (con  l'art.  17,
comma 2) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli  articoli
58 e 59 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ovunque
presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10  e
11 del presente testo unico". 
                               Art. 60 
                           Ineleggibilita' 
 
  1. Non sono  eleggibili  a  sindaco,  presidente  della  provincia,
consigliere  comunale,  consigliere  metropolitano,   provinciale   e
circoscrizionale: 
    1) il  Capo  della  polizia,  i  vice  capi  della  polizia,  gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso
il Ministero  dell'interno,  i  dipendenti  civili  dello  Stato  che
svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; 
    2) nel territorio, nel  quale  esercitano  le  loro  funzioni,  i
Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i  vice  prefetti
ed i funzionari di pubblica sicurezza; 
    3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66; 
    4) nel territorio, nel quale  esercitano  il  loro  ufficio,  gli
ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e  cura
di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci; 
    5) i titolari di organi individuali ed  i  componenti  di  organi
collegiali  che  esercitano   poteri   di   controllo   istituzionale
sull'amministrazione  del  comune  o  della   provincia   nonche'   i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici. 
    6) nel territorio, nel  quale  esercitano  le  loro  funzioni,  i
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai  tribunali
amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace; 
    7) i dipendenti del comune e della  provincia  per  i  rispettivi
consigli; 
    8) il  direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  e  il
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere; 
    9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti  delle  strutture
convenzionate per i consigli del comune il  cui  territorio  coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera  con  cui  sono
convenzionate; (39) 
    10) i legali rappresentanti ed i  dirigenti  delle  societa'  per
azioni con capitale superiore al 50  per  cento  rispettivamente  del
comune o della provincia; 
    11)  gli  amministratori  ed  i  dipendenti   con   funzioni   di
rappresentanza o con poteri di  organizzazione  o  coordinamento  del
personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente
dal comune o dalla provincia; 
    12)   i   sindaci,   presidenti   di    provincia,    consiglieri
metropolitani, consiglieri comunali, provinciali  o  circoscrizionali
in carica, rispettivamente, in altro  comune,  citta'  metropolitana,
provincia o circoscrizione. 
  2. Le cause di ineleggibilita'  di  cui  al  numero  8)  non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano  cessate  almeno  centottanta
giorni prima della data di  scadenza  dei  periodi  di  durata  degli
organi  ivi  indicati.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non  hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette  giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il  direttore
generale, il direttore amministrativo ed il direttore  sanitario,  in
ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei  quali  sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria
locale o ospedaliera presso la quale abbiano  esercitato  le  proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la  data  di
accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati  e
non siano stati eletti, non possono  esercitare  per  un  periodo  di
cinque  anni  le  loro  funzioni  in  aziende  sanitarie   locali   e
ospedaliere comprese, in tutto o in parte,  nel  collegio  elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni. 
  3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 4),  5),
6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se  l'interessato  cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico  o
del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre  il
giorno fissato per la presentazione delle candidature. ((La causa  di
ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto nei  confronti
del sindaco in caso di elezioni  contestuali  nel  comune  nel  quale
l'interessato e' gia'  in  carica  e  in  quello  nel  quale  intende
candidarsi)). 
  4. Le strutture convenzionate, di cui al numero  9)  del  comma  1,
sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge  23  dicembre
1978, n. 833. 
  5.  La  pubblica  amministrazione   e'   tenuta   ad   adottare   i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla  richiesta.
Ove l'amministrazione  non  provveda,  la  domanda  di  dimissioni  o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 
  6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione  da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 
  7.  L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai   rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai  sensi  dell'articolo
81. 
  8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti
a tempo determinato. 
  9. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del  comma  1
non si applicano per la carica di consigliere provinciale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6  febbraio  2009,
n.  27  (in  G.U.  1°   s.s.   11/2/2009,   n.   6)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1, numero 9), del  presente
articolo  60  "nella  parte  in  cui  prevede  l'ineleggibilita'  dei
direttori sanitari delle strutture convenzionate per i  consigli  del
comune il cui territorio  coincide  con  il  territorio  dell'azienda
sanitaria locale o  ospedaliera  con  cui  sono  convenzionate  o  lo
ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire  l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate" 
                               Art. 61
                (( Ineleggibilita' e incompatibilita'
         alla carica di sindaco e presidente di provincia ))
  1.  Non  puo'  essere eletto alla carica di sindaco o di presidente
della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro  che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
   fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni
   il posto di segretario comunale o provinciale ((. . .)) (1)
  ((1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente
di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti
o   affini  fino  al  secondo  grado  che  coprano  nelle  rispettive
amministrazioni  il  posto  di  appaltatore  di  lavori  o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450
(in  G.U.  1a  s.s.  8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo 61, n. 2, "nella parte in cui
stabilisce  che  chi  ha  ascendenti  o  discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore
di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di
sindaco,  anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non
puo' ricoprire la carica di sindaco."
                             Articolo 62
  Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 7 del decreto del
Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5
del  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 533, l'accettazione
della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i
sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per
i  presidenti  delle  province  la  decadenza  dalle cariche elettive
ricoperte.
                               Art. 63 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Non puo'  ricoprire  la  carica  di  sindaco,  presidente  della
provincia,  consigliere  comunale,   ((consigliere   metropolitano,))
provinciale o circoscrizionale: 
    1) l'amministratore o il dipendente con poteri di  rappresentanza
o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti  a  vigilanza
in  cui  vi  sia  almeno  il  20   per   cento   di   partecipazione,
rispettivamente da parte del comune o della  provincia  o  che  dagli
stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione  in  tutto  o  in
parte facoltativa, quando la parte facoltativa  superi  nell'anno  il
dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 
    2) colui  che,  come  titolare,  amministratore,  dipendente  con
poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente  o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,  somministrazioni  o
appalti, nell'interesse del  comune  o  della  provincia,  ovvero  in
societa' ed imprese volte al profitto di  privati,  sovvenzionate  da
detti enti in modo continuativo,  quando  le  sovvenzioni  non  siano
dovute in forza di una legge dello Stato  o  della  regione  ,  fatta
eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti
qualora  la  partecipazione  dell'ente  locale  di  appartenenza  sia
inferiore  al  3  per  cento  e  fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    3) il consulente legale,  amministrativo  e  tecnico  che  presta
opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui  ai  numeri
1) e 2) del presente comma; 
    4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento
civile  od  amministrativo,  rispettivamente,  con  il  comune  o  la
provincia. La pendenza di una lite in materia  tributaria  ovvero  di
una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente  decreto  non
determina incompatibilita'.  Qualora  il  contribuente  venga  eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e'  la
commissione del comune capoluogo di  circondario  sede  di  tribunale
ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto
contro tale comune, competente  a  decidere  e'  la  commissione  del
comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest'ultimo comune, competente a  decidere  e',  in  ogni  caso,  la
commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il  ricorso  sia
proposto contro quest'ultimo comune,  competente  a  decidere  e'  la
commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu'  vicino.
La lite promossa a seguito di o conseguente a  sentenza  di  condanna
determina  incompatibilita'  soltanto  in  caso  di  affermazione  di
responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di
parte  civile  nel  processo  penale   non   costituisce   causa   di
incompatibilita'.  La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso; 
    5) colui che, per fatti compiuti allorche' era  amministratore  o
impiegato, rispettivamente, del comune o della  provincia  ovvero  di
istituto o azienda da esso dipendente,  o  vigilato,  e'  stato,  con
sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso  l'ente,
istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 
    6)  colui  che,  avendo   un   debito   liquido   ed   esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto
od azienda da essi dipendenti  e'  stato  legalmente  messo  in  mora
ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per  imposte,  tasse  e
tributi  nei  riguardi  di  detti   enti,   abbia   ricevuto   invano
notificazione dell'avviso di cui  all'articolo  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
    7) colui che, nel corso del mandato,  viene  a  trovarsi  in  una
condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli. 
  2. L'ipotesi di cui al numero 2) del  comma  1  non  si  applica  a
coloro che hanno parte in  cooperative  o  consorzi  di  cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici. 
  3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non  si  applica  agli
amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. 
                                                                 (67) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 120 (in
G.U. 1a s.s.  12/6/2013,  n.  24),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 63 del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali), nella parte in cui non  prevede  l'incompatibilita'  tra  la
carica  di  parlamentare  e  quella  di  sindaco  di  un  Comune  con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti". 
                               Art. 64
             Incompatibilita' tra consigliere comunale e
           provinciale e assessore nella rispettiva giunta
  1.  La  carica  di  assessore  e'  incompatibile  con  la carica di
consigliere comunale e provinciale.
  2.  Qualora  un consigliere comunale o provinciale assuma la carica
di   assessore   nella  rispettiva  giunta,  cessa  dalla  carica  di
consigliere  all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
  3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti.
  (( 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini
entro  il  terzo  grado,  del  sindaco  o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia. ))
                             Articolo 65 
((  (Incompatibilita'   per   consigliere   regionale,   comunale   e
                        circoscrizionale). )) 
 
  ((1. Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e  di
assessore dei comuni compresi  nel  territorio  della  regione,  sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale. 
  2. Le cariche  di  consigliere  comunale  e  circoscrizionale  sono
incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di
altro   comune   e   di   consigliere   circoscrizionale   di   altra
circoscrizione, anche di altro comune. 
  3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune)). 
                             Articolo 66
Incompatibilita'  per  gli  organi  delle  aziende sanitarie locali e
                             ospedaliere
1.  La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore  sanitario  delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e'
incompatibile  con  quella di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di assessore della comunita'
montana.
                             Articolo 67
      Esimente alle cause di ineleggibilita' o incompatibilita'
1.  Non  costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'
gli  incarichi  e le funzioni conferite ad amministratori del comune,
della  provincia  e  della circoscrizione previsti da norme di legge,
statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.
                             Articolo 68
    Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'
1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente
capo  importa  la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2.  Le  cause  di incompatibilita', sia che esistano al momento della
elezione  sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle
predette cariche.
3.   Ai   fini   della   rimozione  delle  cause  di  ineleggibilita'
sopravvenute  alle  elezioni  ovvero  delle cause di incompatibilita'
sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 5, 6 e 7
dell'articolo 60.
4.  La  cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni
dalla   data   in   cui  e'  venuta  a  concretizzarsi  la  causa  di
ineleggibilita' o di incompatibilita'.
                             Articolo 69
  Contestazione delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'
1.  Quando  successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni  previste  dal presente capo come causa di ineleggibilita'
ovvero   esista   al   momento   della   elezione   o   si  verifichi
successivamente   qualcuna   delle   condizioni  di  incompatibilita'
previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte
gliela contesta.
2.  L'amministratore  locale  ha  dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute
o di incompatibilita'.
3.  Nel  caso  in  cui  venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale  ai  sensi  del  successivo articolo 70, il temine di
dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione
del ricorso.
4.  Entro  i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma   2  il  consiglio  delibera  definitivamente  e,  ove  ritenga
sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione
per la carica che intende conservare.
5.  Qualora  l'amministratore  non  vi provveda entro i successivi 10
giorni  il  consiglio  lo  dichiara decaduto. Contro la deliberazione
adottata  e'  ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente
per territorio.
6.  La  deliberazione  deve essere, nel giorno successivo, depositata
nella  segreteria  del  consiglio e notificata, entro i cinque giorni
successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.
7.  Le  deliberazioni  di  cui  al presente articolo sono adottate di
ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
                             Articolo 70 
                           Azione popolare 
 
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della  provincia,
consigliere comunale,  provinciale  o  circoscrizionale  puo'  essere
promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune,
o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al  tribunale  civile,
((. . .)). ((52)) 
 
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto. 
 
((3. Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si  applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.))
((52)) 
 
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((52)) 
    

---------------
    
  AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 

CAPO III
Sistema elettorale

                             Articolo 71 
Elezione del sindaco e del consiglio  comunale  nei  comuni  sino  ai
                           15.000 abitanti 
 
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione  dei
consiglieri  comunali   si   effettua   con   sistema   maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco. 
 
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere  anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di  sindaco  e
il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. 
 
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e'  collegata  ad  una
lista di candidati alla carica di consigliere comunale,  comprendente
un numero di candidati non superiore al  numero  dei  consiglieri  da
eleggere e non inferiore ai tre quarti. 
 
((3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di
entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei  comuni  con  popolazione
compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,  nessuno  dei  due  sessi  puo'
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei  candidati,
con  arrotondamento  all'unita'  superiore  qualora  il  numero   dei
candidati del sesso meno rappresentato  da  comprendere  nella  lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi)). 
 
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il  candidato
alla carica di sindaco. 
 
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica
di  sindaco,  segnando  il  relativo  contrassegno.   Puo'   altresi'
esprimere un voto di preferenza  per  un  candidato  alla  carica  di
consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto, scrivendone il  cognome  nella  apposita
riga  stampata  sotto  il  medesimo  contrassegno.((Nei  comuni   con
popolazione compresa tra 5.000 e 15.000  abitanti,  ciascun  elettore
puo' esprimere, nelle  apposite  righe  stampate  sotto  il  medesimo
contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il  cognome  di
non piu' di due candidati compresi nella lista collegata al candidato
alla carica di sindaco prescelto. Nel  caso  di  espressione  di  due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso  diverso  della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza)). 
 
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che  ottiene
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si  procede  ad
un turno di ballottaggio fra i due candidati che  hanno  ottenuto  il
maggior  numero  di  voti,  da  effettuarsi   la   seconda   domenica
successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano
di eta'. 
 
7. A ciascuna lista  di  candidati  alla  carica  di  consigliere  si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono  i  voti  conseguiti  dal
candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 
 
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di  sindaco  che  ha
riportato il maggior numero di voti sono  attribuiti  due  terzi  dei
seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora il numero dei consiglieri da assegnare  alla  lista  contenga
una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I  restanti  seggi  sono
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si  divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per  1,  2,  3,
4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare  e  quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti,  in  numero
eguale  a  quello  dei  seggi  da  assegnare,  disponendoli  in   una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene  tanti  seggi  quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella  graduatoria.  A
parita' di quoziente, nelle cifre intere  e  decimali,  il  posto  e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parita' di quest'ultima, per sorteggio. 
 
9. Nell'ambito di ogni  lista  i  candidati  sono  proclamati  eletti
consiglieri  comunali  secondo  l'ordine   delle   rispettive   cifre
individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata  dei  voti  di
preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che
precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a  ciascuna
lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di  sindaco
della lista medesima. 
 
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti  tutti
i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato,
purche' essa abbia riportato un numero di voti validi  non  inferiore
al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti  non  sia  stato
inferiore al  50  per  cento  degli  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali  del  comune.  Qualora  non  si   siano   raggiunte   tali
percentuali, la elezione e' nulla. 
 
11. In caso di decesso  di  un  candidato  alla  carica  di  sindaco,
intervenuto dopo la  presentazione  delle  candidature  e  prima  del
giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio  delle  elezioni
con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto  e  quinto
comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del  procedimento
di presentazione di tutte le  liste  e  candidature  a  sindaco  e  a
consigliere comunale. 
                               Art. 72 
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione  superiore  a  15.000
                              abitanti 
 
  1. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti,  il
sindaco e' eletto a suffragio universale e  diretto,  contestualmente
all'elezione del consiglio comunale. 
  2.  Ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura  il  collegamento  con
una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione  ha  efficacia  solo   se   convergente   con   analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. 
  3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i  cognomi  dei
candidati  alla  carica  di  sindaco,  scritti  entro   un   apposito
rettangolo, ((sotto ai quali)) sono riportati  i  contrassegni  della
lista  o  delle  liste  con  cui  il  candidato  e'  collegato.  Tali
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3 . Ciascun elettore puo', con un unico voto,  votare  per
un candidato alla carica di sindaco e per una  delle  liste  ad  esso
collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di
sindaco, anche non collegato  alla  lista  prescelta,  tracciando  un
segno sul relativo rettangolo. 
  4.E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti validi. 
  5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al  comma
4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la  seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i due candidati alla carica di sindaco che hanno  ottenuto  al  primo
turno il maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  tra  i
candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato collegato  con  la
lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale  che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita'  di
cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano
di eta'. 
  6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio  ai  sensi  del  comma  5,  secondo  periodo,
partecipa al ballottaggio il candidato che segue  nella  graduatoria.
Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al  decimo  giorno
dal verificarsi dell'evento. 
  7. Per i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono  fermi  i
collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati  al
primo turno. I  candidati  ammessi  al  ballottaggio  hanno  tuttavia
facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare  il
collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui  e'  stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di
collegamento  hanno  efficacia  solo  se  convergenti  con   analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 
  8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati  alla  carica  di   sindaco,   scritti   entro   l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono  riprodotti  i  simboli  delle  liste
collegate. Il voto si esprime  tracciando  un  segno  sul  rettangolo
entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. 
  9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di  parita'
di voti. e' proclamato eletto  sindaco  il  candidato  collegato.  ai
sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste  per  l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parita' di  cifra  elettorale,  e'  proclamato  eletto
sindaco il candidato piu' anziano d'eta'. 
                               Art. 73 
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione  superiore
                          a 15.000 abitanti 
 
  1.  Le  liste  per  l'elezione  del   consiglio   comunale   devono
comprendere un numero  di  candidati  non  superiore  al  numero  dei
consiglieri  da  eleggere  e  non  inferiore  ai   due   terzi,   con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri
da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.((Nelle liste dei candidati  nessuno  dei  due  sessi  puo'
essere  rappresentato  in  misura  superiore   a   due   terzi,   con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero  dei  candidati
del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga  una
cifra decimale inferiore a 50 centesimi)). 
  2. Con la lista di candidati  al  consiglio  comunale  deve  essere
anche presentato il nome e  cognome  del  candidato  alla  carica  di
sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Piu' liste possono presentare lo  stesso  candidato  alla  carica  di
sindaco.  In  tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il  medesimo
programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 
  3. Il voto  alla  lista  viene  espresso,  ai  sensi  del  comma  3
dell'art. 72,  tracciando  un  segno  sul  contrassegno  della  lista
prescelta. ((Ciascun elettore puo' altresi' esprimere, nelle apposite
righe stampate sotto il medesimo contrassegno,  uno  o  due  voti  di
preferenza, scrivendo  il  cognome  di  non  piu'  di  due  candidati
compresi nella lista da lui votata. Nel caso di  espressione  di  due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso  diverso  della
stessa lista,  pena  l'annullamento  della  seconda  preferenza)).  I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3. 
  4.   L'attribuzione   dei   seggi   alle   liste   e'    effettuata
successivamente  alla  proclamazione  dell'elezione  del  sindaco  al
termine del primo o del secondo turno. 
  5. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla  somma  dei
voti validi riportati dalla lista stessa  in  tutte  le  sezioni  del
comune. 
  6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale
e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. 
  7. Non sono ammesse all'assegnazione dei  seggi  quelle  liste  che
abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti  validi
e che non appartengano a nessun gruppo di liste  che  abbia  superato
tale soglia. 
  8. Salvo quanto disposto  dal  comma  10,  per  l'assegnazione  del
numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo  di  liste
collegate, nel turno  di  elezione  del  sindaco,  con  i  rispettivi
candidati alla carica di sindaco si divide  la  cifra  elettorale  di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,  2,
3, 4, sino a concorrenza del numero dei  consiglieri  da  eleggere  e
quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i  piu'  alti,  in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere,  disponendoli  in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di  liste  avra'
tanti rappresentanti quanti sono i  quozienti  ad  essa  appartenenti
compresi nella graduatoria.  A  parita'  di  quoziente,  nelle  cifre
intere e decimali, il posto e' attribuito  alla  lista  o  gruppo  di
liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,  a  parita'  di
quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu'  posti  di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 
  9. Nell'ambito di  ciascun  gruppo  di  liste  collegate  la  cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati  nel
primo turno, e' divisa per 1, 2, 3,  4,...  sino  a  concorrenza  del
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in  tal
modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei  seggi  spettanti
ad ogni lista. 
  10. Qualora un candidato alla  carica  di  sindaco  sia  proclamato
eletto al primo turno,  alla  lista  o  al  gruppo  di  liste  a  lui
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno
il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno  il
40 per cento dei voti validi, viene assegnato il  60  per  cento  dei
seggi, sempreche'  nessuna  altra  lista  o  altra  gruppo  di  liste
collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora  un
candidato alla carica di sindaco sia  proclamato  eletto  al  secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste  ad  esso  collegate  che  non
abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60  per  cento
dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento  dei  seggi,
sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste  collegate  al
primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il  50  per  cento
dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre  liste
o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. 
  11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a  ciascuna
lista o gruppo di liste collegate, sono  in  primo  luogo  proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco,
non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che  abbia  ottenuto
almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste  al  medesimo
candidato alla carica di sindaco  risultato  non  eletto,  il  seggio
spettante a  quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi  complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate. 
  12. Compiute le operazioni di  cui  al  comma  11  sono  proclamati
eletti consiglieri comunali i candidati  di  ciascuna  lista  secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso  di  parita'  di
cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati  che  precedono
nell'ordine di lista. 
                               Art. 74
               Elezione del presidente della provincia
  1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto,  contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide
con il territorio provinciale.
  2.  Oltre  a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951,
n.  122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso
l'albo  pretorio della provincia e la presentazione delle candidature
alla   carica  di  consigliere  provinciale  e  di  presidente  della
provincia  sono  disciplinati  dalle  disposizioni di cui all'art. 3,
commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
  3.  All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato
alla   carica  di  presidente  della  provincia  deve  dichiarare  di
collegarsi  ad  almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del
consiglio  provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia
solo  se  convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
  4.  La  scheda  per  l'elezione  del  presidente della provincia e'
quella  stessa  utilizzata  per l'elezione del consiglio e reca, alla
destra  del  nome  e  cognome  di  ciascun  candidato  alla carica di
presidente  della  provincia,  il  contrassegno  o i contrassegni del
gruppo  o  dei  gruppi  di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato  di  collegarsi.  Alla  destra  di ciascun contrassegno e'
riportato  il  nome  e cognome del candidato al consiglio provinciale
facente  parte  del  gruppo  di  candidati  contraddistinto  da  quel
contrassegno. (( I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede
con il diametro di centimetri 3 )).
  5.  Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale  tracciando  un  segno sul relativo contrassegno. Ciascun
elettore  puo',  altresi', votare sia per un candidato alla carica di
presidente   della   provincia,  tracciando  un  segno  sul  relativo
rettangolo,  sia  per  uno  dei candidati al consiglio provinciale ad
esso  collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.
Il  voto  espresso  nei  modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato  alla  carica  di consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno  votato sia al candidato alla carica di presidente della
provincia.  Ciascun  elettore  puo',  infine, votare per un candidato
alla  carica  di  presidente  della provincia tracciando un segno sul
relativo  rettangolo.  Il  voto  in  tal  modo  espresso  si  intende
attribuito   solo  al  candidato  alla  carica  di  presidente  della
provincia.
  6.  E'  proclamato  eletto  presidente della provincia il candidato
alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
  7.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
6,  si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i  due  candidati alla carica di presidente della provincia che hanno
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di  voti  fra  il  secondo  ed  il  terzo  candidato  e'  ammesso  al
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
  8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi  al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che
segue  nella  graduatoria.  Detto  ballottaggio  dovra' aver luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
  9.  I  candidati  ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti
con  i  gruppi  di  candidati  al consiglio provinciale dichiarati al
primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori  gruppi  di  candidati  rispetto  a quelli con cui e' stato
effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  La dichiarazione ha
efficacia  solo  se  convergente  con  analoga dichiarazione resa dai
delegati dei gruppi interessati.
  10.  La  scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome
dei  candidati  alla  carica  di  presidente della provincia, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli
dei  gruppi  di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un
segno  sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
  11.  Dopo  il  secondo  turno e' proclamato eletto presidente della
provincia  il  candidato  che  ha  ottenuto il maggior numero di voti
validi.  In  caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente
della  provincia  il  candidato collegato con il gruppo o i gruppi di
candidati  per  il  consiglio  provinciale  che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
                             Articolo 75
                 Elezione del consiglio provinciale
1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di
collegi  uninominali  e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili
con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
2.  Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato
il  nome  e  cognome  del  candidato  alla carica di presidente della
provincia   e  il  programma  amministrativo  da  affiggere  all'albo
pretorio.  Piu'  gruppi  possono  presentare lo stesso candidato alla
carica  di  presidente  della provincia. In tal caso i gruppi debbono
presentare  il medesimo programma amministrativo e si considerano fra
di loro collegati.
3.  L'attribuzione  dei  seggi del consiglio provinciale ai gruppi di
candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione
del presidente della provincia.
4.  La  cifra  elettorale  di ogni gruppo e' data dal totale dei voti
validi  ottenuti  da  tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli
collegi della provincia.
5.  Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati
che  abbiano  ottenuto  al  primo turno meno del 3 per cento dei voti
validi  e  che  non  appartengano  a nessuna coalizione di gruppi che
abbia superato tale soglia.
6.  Per  l'assegnazione  dei  seggi  a  ciascun  gruppo  di candidati
collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo
di  candidati  successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza
del  numero  di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi'
ottenuti  si  scelgono  i  piu'  alti,  in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
A  ciascun  gruppo  di  candidati sono assegnati tanti rappresentanti
quanti   sono   i  quozienti  ad  esso  appartenenti  compresi  nella
graduatoria.  A  parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il  posto  e'  attribuito  al  gruppo di candidati che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
Se  ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati,
i  posti  eccedenti  sono  distribuiti  tra gli altri gruppi, secondo
l'ordine dei quozienti.
7.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o
i  gruppi  di  candidati  collegati  al  candidato  proclamato eletto
presidente  della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento
dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
8.  Qualora  il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato  eletto  presidente della provincia non abbiano conseguito
almeno  il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale,
a  tale  gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento
dei  seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero
dei  consiglieri  da  attribuire  al  gruppo o ai gruppi contenga una
cifra  decimale  superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di
piu'  gruppi  con  il  candidato  proclamato  eletto  presidente, per
determinare  il  numero  di  seggi  spettanti  a  ciascun  gruppo, si
dividono  le  rispettive  cifre  elettorali  corrispondenti  ai  voti
riportati  al  primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai
sensi del comma 6.
10.  Una  volta  determinato  il numero dei seggi spettanti a ciascun
gruppo  di  candidati,  sono  in  primo  luogo proclamati eletti alla
carica  di  consigliere  i  candidati alla carica di presidente della
provincia  non  risultati  eletti,  collegati  a  ciascun  gruppo  di
candidati   che   abbia   ottenuto  almeno  un  seggio.  In  caso  di
collegamento   di  piu'  gruppi  con  il  candidato  alla  carica  di
presidente   della  provincia  non  eletto,  il  seggio  spettante  a
quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi complessivamente attribuiti ai
gruppi di candidati collegati.
11.  Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti
consiglieri   provinciali  i  candidati  di  ciascun  gruppo  secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali.
12.  La  cifra  individuale  dei  candidati a consigliere provinciale
viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da
ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei
voti  validi  espressi  nel  collegio  per  i candidati a consigliere
provinciale.  Nel  caso  di  candidature  presentate  in  piu'  di un
collegio  si  assume,  ai  fini  della graduatoria, la maggiore cifra
individuale riportata dal candidato.
                             Articolo 76
          Anagrafe degli amministratori locali e regionali
1.  Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del
Ministero   dell'interno  in  materia  elettorale  raccoglie  i  dati
relativi  agli  eletti  a  cariche  locali e regionali nella apposita
anagrafe  degli  amministratori  locali, nonche' i dati relativi alla
tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
2.  L'anagrafe  e'  costituita dalle notizie relative agli eletti nei
comuni,  province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o
gruppo  di  appartenenza  o di collegamento, il titolo di studio e la
professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province
e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3.  Per  gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai
dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori
stessi.
4.  Al  fine  di  assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a
chiunque  il  diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

CAPO IV
Status degli amministratori locali

                             Articolo 77 
                Definizione di amministratore locale 
 
1. La Repubblica tutela il  diritto  di  ogni  cittadino  chiamato  a
ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli  enti  locali
ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei  servizi  e  delle
risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei
modi e nei limiti previsti dalla legge. 
 
2. Il presente capo  disciplina  il  regime  delle  aspettative,  dei
permessi e delle indennita' degli amministratori degli  enti  locali.
Per amministratori si intendono, ai soli fini del  presente  capo,  i
sindaci,  anche  metropolitani,  i  presidenti  delle   province,   i
consiglieri dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle  province,  i
componenti delle giunte  comunali,  metropolitane  e  provinciali,  i
presidenti dei consigli  comunali,  metropolitani  e  provinciali,  i
presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane,  i
componenti degli organi delle unioni di comuni  e  dei  consorzi  fra
enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento. 
                             Articolo 78
                    Doveri e condizione giuridica
  1.  Il  comportamento  degli  amministratori,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni,  deve  essere  improntato  all'imparzialita'  e al
principio   di   buona  amministrazione,  nel  pieno  rispetto  della
distinzione  tra  le  funzioni,  competenze  e  responsabilita' degli
amministratori  di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
  2.  Gli  amministratori  di  cui  all'articolo  77, comma 2, devono
astenersi  dal  prendere  parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al   quarto   grado.  L'obbligo  di  astensione  non  si  applica  ai
provvedimenti  normativi  o  di  carattere  generale,  quali  i piani
urbanistici,  se  non  nei  casi  in  cui  sussista  una correlazione
immediata  e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi  dell'amministratore  o  di parenti o affini fino al quarto
grado.
  3.  I  componenti  la  giunta  comunale  competenti  in  materia di
urbanistica,  di  edilizia  e  di  lavori  pubblici  devono astenersi
dall'esercitare   attivita'  professionale  in  materia  di  edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
  4.  Nel  caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e
diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della   correlazione  sono  annullate  e  sostituite  mediante  nuova
variante  urbanistica  parziale. Nelle more dell'accertamento di tale
stato  di  correlazione  immediata  e  diretta tra il contenuto della
deliberazione  e specifici interessi dell'amministratore o di parenti
o  affini  e'  sospesa  la  validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
  5.  Al  sindaco  ed  al  presidente  della  provincia, nonche' agli
assessori  ed  ai  consiglieri  comunali  e  provinciali  e'  vietato
ricoprire  incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti  o  comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei
relativi comuni e province.
  6.  Gli  amministratori  lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non  possono  essere  soggetti,  se  non  per  consenso  espresso,  a
trasferimenti  durante  l'esercizio  del  mandato.  La  richiesta dei
predetti  lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il
mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con
criteri di priorita'. ((...)).
                             Articolo 79 
                         Permessi e licenze 
 
  1. I lavoratori dipendenti,  pubblici  e  privati,  componenti  dei
consigli  comunali,  provinciali,  metropolitani,   delle   comunita'
montane  e   delle   unioni   di   comuni,   nonche'   dei   consigli
circoscrizionali dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  500.000
abitanti, hanno diritto di  assentarsi  dal  servizio  per  il  tempo
strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna  seduta  dei
rispettivi  consigli  e  per  il  raggiungimento  del  luogo  di  suo
svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale,
i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima
delle ore 8 del giorno successivo; nel  caso  in  cui  i  lavori  dei
consigli  si  protraggano  oltre  la  mezzanotte,  hanno  diritto  di
assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. (50) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  3. I lavoratori dipendenti facenti  parte  delle  giunte  comunali,
provinciali, metropolitane, delle comunita'  montane,  nonche'  degli
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei  municipi,  delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero  membri
delle  conferenze  del  capogruppo  e   degli   organismi   di   pari
opportunita', previsti dagli statuti e  dai  regolamenti  consiliari,
hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  alle
riunioni degli organi di  cui  fanno  parte  per  la  loro  effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente  comma  comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle  province,
delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni,  delle  comunita'
montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti  dei  consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche'  i  presidenti  dei
gruppi  consiliari  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di  cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
un massimo di 24 ore lavorative al mese,  elevate  a  48  ore  per  i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti
delle comunita' montane, presidenti dei consigli  provinciali  e  dei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. ((96)) 
  5. I lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente  articolo  hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24
ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento
del mandato. 
  6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori  chiedono  ed  ottengono  permessi,   retribuiti   e   non
retribuiti, devono  essere  prontamente  e  puntualmente  documentati
mediante attestazione dell'ente. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  16  ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre  2017,
n. 172, ha disposto (con l'art. 44, comma 2-bis) che "Nei  Comuni  di
cui agli allegati 1,  2  e  2-bis  del  presente  decreto,  i  limiti
previsti dal comma 4 dell'articolo 79  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  per  la  fruizione  di
permessi e  di  licenze  sono  aumentati  rispettivamente  a  48  ore
lavorative al mese, elevate a 96 ore per  i  comuni  con  popolazione
superiore a 30.000 abitanti". 
                               Art. 80
                    Oneri per permessi retribuiti
  1.  Le  assenze  dal  servizio  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
dell'articolo  79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.
((  Gli  oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati  o  da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso
il  quale  gli  stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di
cui  all'articolo  79. )) L'ente, su richiesta documentata del datore
di  lavoro,  e'  tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto,
per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza  del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta  giorni  dalla  richiesta.  Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988. n. 67.
                             Articolo 81
                             Aspettative
  1.((  I  sindaci,  i  presidenti  delle  province, i presidenti dei
consigli   comunali   e   provinciali,   i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali  dei  comuni  di  cui  all'articolo  22,  comma 1, i
presidenti  delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche'
i  membri  delle giunte di comuni e province )), che siano lavoratori
dipendenti  possono  essere  collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita  per  tutto  il  periodo  di  espletamento del mandato. Il
periodo  di  aspettativa  e' considerato come servizio effettivamente
prestato,  nonche'  come  legittimo impedimento per il compimento del
periodo  di  prova. (( I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2,
se  a  domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo
di  espletamento  del  mandato,  assumono  a  proprio carico l'intero
pagamento  degli  oneri  previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall'articolo 86 )).
                               Art. 82 
                             Indennita' 
 
  1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco  metropolitano,
il presidente della comunita'  montana,  i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali  dei  soli  comuni  capoluogo  di  provincia   ,   i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i  componenti
degli  organi  esecutivi  dei  comuni  e  ove  previste  delle   loro
articolazioni, delle  province,  delle  citta'  metropolitane,  delle
comunita' montane, delle unioni di comuni e  dei  consorzi  fra  enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti  che
non abbiano richiesto l'aspettativa. 
  2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire,
nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza  per  la
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun  caso  l'ammontare
percepito nell'ambito di un mese  da  un  consigliere  puo'  superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima prevista  per  il
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
Nessuna indennita'  e'  dovuta  ai  consiglieri  circoscrizionali  ad
eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane
per i quali l'ammontare del gettone di  presenza  non  puo'  superare
l'importo  pari  ad  un  quarto  dell'indennita'  prevista   per   il
rispettivo presidente.In nessun caso gli oneri a carico dei  predetti
enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o
da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per  ciascun
consigliere   circoscrizionale,   l'importo   pari   ad   un   quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente. (48) 
  3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative  al  divieto
di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2
non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  5. Le indennita' di funzione previste dal presente  capo  non  sono
tra loro cumulabili. L'interessato opta  per  la  percezione  di  una
delle due indennita' ovvero per la percezione del  50  per  cento  di
ciascuna. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta  l'indennita'  di
funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun  gettone  per
la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
ne' di commissioni che di  quell'organo  costituiscono  articolazioni
interne ed esterne. 
  8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
di cui al presente articolo e' determinata, senza  maggiori  oneri  a
carico  del  bilancio  dello  Stato,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17,  Comma  3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; 
    b) articolazione delle indennita' in rapporto con  la  dimensione
demografica degli enti, tenuto conto  delle  fluttuazioni  stagionali
della popolazione, della percentuale delle entrate proprie  dell'ente
rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente; 
    c) articolazione dell'indennita' di funzione dei  presidenti  dei
consigli, dei vice sindaci e  dei  vice  presidenti  delle  province,
degli assessori, in rapporto alla misura della stessa  stabilita  per
il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e  agli
assessori delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di  funzione
nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un
comune  avente  popolazione  pari  alla  popolazione  dell'unione  di
comuni, del consorzio fra enti  locali  o  alla  popolazione  montana
della comunita' montana; 
    d)  definizione  di  speciali  indennita'  di  funzione  per  gli
amministratori  delle  citta'   metropolitane   in   relazione   alle
particolari funzioni ad esse assegnate; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N.  78,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
    f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei
presidenti di provincia, a fine mandato, con una  somma  pari  a  una
indennita' mensile, spettante per ciascun anno di mandato. 
  8-bis. La misura dell'indennita' di funzione  di  cui  al  presente
articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti  e'  incrementata  fino  all'85  per  cento   della   misura
dell'indennita' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione  fino
a 5.000 abitanti. 
  9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
si' puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui  al
comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. 
  10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre
anni ai fini dell'adeguamento della misura  delle  indennita'  e  dei
gettoni di presenza sulla  base  della  media  degli  indici  annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per  l'anno  precedente,  la  variazione  verificatasi  nel
biennio nell'indice dei  prezzi  al  consumo  rilevata  dall'ISTAT  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al  mese  di  luglio  di
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. 
  11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza   e'   comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a  consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'. (35)
(47) ((109)) 
                                                            (93) (96) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni,  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che (con l'art. 61, comma 10) "A
decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i  gettoni
di presenza indicati nell'articolo 82 del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  sono  rideterminati
con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare  risultante
alla data del 30 giugno 2008  per  gli  enti  indicati  nel  medesimo
articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di
stabilita'. Sino al 2011 e' sospesa  la  possibilita'  di  incremento
prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
120) che "Le indennita` di funzione e i gettoni di presenza  indicati
nell'articolo 82 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del  30  giugno
2008  per  gli  enti  locali  che  nell'anno  precedente  non   hanno
rispettato il patto di stabilita` interno". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
9-ter) che il terzo periodo del comma  2  del  presente  articolo  si
interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del medesimo decreto, nel senso  che  "per  le  citta'
metropolitane  si  intendono  i  comuni  capoluogo  di  regione  come
individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n.  42,
e successive modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha disposto (con l'art. 44, comma  2-bis)  che  "In  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'articolo  1,  comma  136,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco  e  agli  assessori  dei
comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  presente  decreto  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata  individuata
da un'ordinanza sindacale una  'zona  rossa',  e'  data  facolta'  di
applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4  aprile  2000,  n.  119,  per  la
classe di  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  30.000
abitanti,  come  rideterminata  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la durata di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  16  ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre  2017,
n. 172, ha disposto (con l'art. 44, comma 2-bis) che "In deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'articolo  1,  comma  136,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco  e  agli  assessori  dei
comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  presente  decreto  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata  individuata
da un'ordinanza sindacale una  'zona  rossa',  e'  data  facolta'  di
applicare l'indennita' di funzione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4  aprile  2000,  n.  119,  per  la
classe di  comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  30.000
abitanti,  come  rideterminata  in  base  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 2, comma  25,
lettera d) della L. 24 dicembre 2007,  n.  244,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1,  comma  552)  che  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono da intendersi riferite al divieto di  applicare  incrementi
ulteriori rispetto all'ammontare dei  gettoni  di  presenza  e  delle
indennita' spettanti agli amministratori locali e gia'  in  godimento
alla data di entrata in vigore  delle  suddette  disposizioni,  fermi
restando gli incrementi qualora precedentemente  determinati  secondo
le disposizioni vigenti fino a tale data". 
                             Articolo 83
                         (Divieto di cumulo)
  1.  I  parlamentari  nazionali  ed  europei,  nonche' i consiglieri
regionali  non  possono  percepire  i  gettoni  di presenza ((o altro
emolumento comunque denominato)) previsti dal presente capo.
  2.  Salve  le  disposizioni previste per le forme associative degli
enti  locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma
2,  non percepiscono alcun compenso (( . . . )) per la partecipazione
ad  organi  o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione
e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
  3.  In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non
sono  cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino
al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione
della  condizione  di  incompatibilita',  l'indennita'  per la carica
sopraggiunta non viene corrisposta.
                             Articolo 84
                  (Rimborso delle spese di viaggio)
  1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione  del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di  consiglieri, ((e' dovuto)) esclusivamente il rimborso delle spese
di  viaggio effettivamente sostenute (( . . . )) nella misura fissata
con  decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.
  2.  La  liquidazione  del  rimborso  delle  spese e' effettuata dal
dirigente  competente, su richiesta dell'interessato, corredata della
documentazione  delle  spese  di  viaggio  e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.
  3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove  ha  sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese
di  viaggio  effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna
delle  sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per  la  presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
                             Articolo 85
 Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
1.  Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al
trattamento  e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati
a  funzioni  elettive,  si  applicano anche per la partecipazione dei
rappresentanti  degli  enti  locali alle associazioni internazionali,
nazionali e regionali tra enti locali.
2.  Le  spese  che  gli  enti  locali  ritengono di sostenere, per la
partecipazione  dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle
attivita'  degli  organi  nazionali  e  regionali delle associazioni,
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
                             Articolo 86 
Oneri previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi  e  disposizioni
                       fiscali e assicurative 
 
  1. L'amministrazione  locale  prevede  a  proprio  carico,  dandone
comunicazione tempestiva ai datori di  lavoro,  il  versamento  degli
oneri  assistenziali,  previdenziali  e  assicurativi  ai  rispettivi
istituti per  i  sindaci,  per  i  presidenti  di  provincia,  per  i
presidenti di comunita' montane, di unioni di comuni  e  di  consorzi
fra enti locali, per gli assessori provinciali e  per  gli  assessori
dei comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  per  i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti,  per  i  presidenti  dei  consigli  provinciali  che  siano
collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del  presente  testo
unico. La medesima disposizione  si  applica  per  i  presidenti  dei
consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei
loro confronti  un  effettivo  decentramento  di  funzioni  e  per  i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma in materia di servizi pubblici locali che  si  trovino  nelle
condizioni previste dall'articolo 81. 
  2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che rivestano le cariche di cui al comma 1  l'amministrazione  locale
provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1,  al  pagamento  di
una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto
dei Ministri dell'interno, del lavoro e della  previdenza  sociale  e
del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie  in
coerenza  con  quanto  previsto  per  i  lavoratori  dipendenti,   da
conferire alla forma pensionistica presso la quale  il  soggetto  era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. 
  3. L'amministrazione locale provvede,  altresi',  a  rimborsare  al
datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per  l'indennita'
di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo  dell'indennita'  di
carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale  residuo  da  parte
dell'amministratore. 
  4. Alle  indennita'  di  funzione  e  ai  gettoni  di  presenza  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  26,  comma  1,  delle
legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  ((5. Gli enti locali di  cui  all'articolo  2  del  presente  testo
unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  possono
assicurare  i  propri  amministratori  contro  i  rischi  conseguenti
all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per
gli amministratori locali e'  ammissibile,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  nel  limite  massimo  dei  parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del  procedimento  con
sentenza di assoluzione  o  di  emanazione  di  un  provvedimento  di
archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: 
    a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; 
    b) presenza di nesso causale  tra  funzioni  esercitate  e  fatti
giuridicamente rilevanti; 
    c) assenza di dolo o colpa grave)). 
  6. Al fine di conferire certezza  alla  posizione  previdenziale  e
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1
e'  consentita  l'eventuale  ripetizione  degli  oneri  assicurativi,
assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del  loro
versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della  legge
3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva. 
                             Articolo 87
         Consigli di amministrazione delle aziende speciali
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici
locali,  ai  componenti dei consigli di amministrazione delle aziende
speciali  anche  consortili  si  applicano  le disposizioni contenute
nell'articolo   78,   comma   2,  nell'articolo  79,  commi  3  e  4,
nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I
Uffici e personale

                             Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
1.  All'ordinamento  degli  uffici e del personale degli enti locali,
ivi  compresi  i  dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e  le  altre
disposizioni  di  legge  in  materia di organizzazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo
unico.
                             Articolo 89
                                Fonti
1.   Gli   enti  locali  disciplinano,  con  propri  regolamenti,  in
conformita'  allo  statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi,   in   base   a   criteri  di  autonomia,  funzionalita'  ed
economicita'  di  gestione  e  secondo principi di professionalita' e
responsabilita'.
2.  La  potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo
conto  di  quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale,
nelle seguenti materie:
a) responsabilita'   giuridiche   attinenti   ai   singoli  operatori
   nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi,   uffici,  modi  di  conferimento  della  titolarita'  dei
   medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti  di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
   al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale
   nello  svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
   ricerca;
g) disciplina  della  responsabilita'  e  delle  incompatibilita' tra
   impiego  nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi
   di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure
per   le   assunzioni,   fanno   riferimento   ai   principi  fissati
dall'articolo  36  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4.  In  mancanza  di  disciplina regolamentare sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si
applica  la  procedura  di  reclutamento  prevista  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5.  Gli  enti  locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente
testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche,   nonche'  all'organizzazione  e  gestione  del  personale
nell'ambito  della propria autonomia normativa ed organizzativa con i
soli  limiti  derivanti  dalle  proprie capacita' di bilancio e dalle
esigenze  di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti.  Restano  salve  le  disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6.  Nell'ambito  delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma
1,  le  determinazioni  per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti  alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono assunte dai
soggetti  preposti  alla  gestione  con  la  capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro.
                             Articolo 90 
        Uffici di supporto agli organi di direzione politica 
 
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e  dei  servizi  puo'
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco,  del  presidente  della  provincia,  della  giunta  o  degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla  legge,  costituiti  da  dipendenti  dell'ente,
ovvero,  salvo  che  per  gli  enti  dissestati   o   strutturalmente
deficitari,  da  collaboratori  assunti   con   contratto   a   tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica  amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni. 
 
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
determinato si applica il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
del personale degli enti locali. ((110)) 
 
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale  di  cui  al
comma 2 il trattamento economico accessorio  previsto  dai  contratti
collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento  comprensivo
dei compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la  produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. 
 
3-bis.  Resta  fermo  il  divieto  di  effettuazione   di   attivita'
gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di  lavoro
il trattamento economico, prescindendo dal  possesso  del  titolo  di
studio, e' parametrato a quello dirigenziale. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (110) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8,  ha  disposto  (con  l'art.  18-ter,
comma 1) che "Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto  stesso
non puo' avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro  che
prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei  contratti
a tempo determinato". 
                             Articolo 91
                             Assunzioni
1.  Gli  enti  locali  adeguano  i  propri ordinamenti ai principi di
funzionalita'  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per il migliore
funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
finanziarie   e   di   bilancio.   Gli   organi   di   vertice  delle
amministrazioni  locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno  di  personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
12  marzo  1999,  n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle
spese del personale.
2.   Gli   enti   locali   ai   quali  non  si  applicano  discipline
autorizzatorie  delle assunzioni, programmano le proprie politiche di
assunzioni  adeguandosi  ai  principi  di riduzione complessiva della
spesa  di  personale,  in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi   2-bis,   3,  3-bis  e  3-ter  dell'articolo  39  del  decreto
legislativo  27  dicembre  1997,  n.  449,  per  quanto  applicabili,
realizzabili  anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario  ridotto  o  con  altre  tipologie contrattuali flessibili nel
quadro   delle   assunzioni   compatibili  con  gli  obiettivi  della
programmazione   e   giustificate  dai  processi  di  riordino  o  di
trasferimento di funzioni e competenze.
3.  Gli  enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie  possono  prevedere  concorsi  interamente  riservati  al
personale  dipendente,  solo  in  relazione  a  particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.
4.  Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per   un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  per
l'eventuale   copertura   dei   posti  che  si  venissero  a  rendere
successivamente  vacanti  e  disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti  o  trasformati  successivamente all'indizione del concorso
medesimo.
                             Articolo 92
      Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1.  Gli  enti  locali  possono  costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale  e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale,  purche'  autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
2.  Nei  comuni  interessati  da  mutamenti demografici stagionali in
relazione  a  flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  di
adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento  puo'  prevedere  particolari  modalita' di selezione per
l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze
temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed  escludendo  ogni  forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso,  le  disposizioni  dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
                             Articolo 93
                    Responsabilita' patrimoniale
1.  Per  gli  amministratori  e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato.
2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico  denaro  o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali,  nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a  detti  agenti  devono  rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti  alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e
le procedure previste dalle leggi vigenti.
3.  Gli  agenti  contabili  degli enti locali, salvo che la Corte dei
conti   lo   richieda,   non  sono  tenuti  alla  trasmissione  della
documentazione   occorrente   per   il   giudizio  di  conto  di  cui
all'articolo  74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4.  L'azione  di  responsabilita'  si  prescrive in cinque anni dalla
commissione   del  fatto.  La  responsabilita'  nei  confronti  degli
amministratori  e  dei  dipendenti  dei  comuni  e  delle province e'
personale  e  non  si  estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia
stato  illecito  arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.
                             Articolo 94
                    Responsabilita' disciplinare
1.  Qualora  ricorra  alcuna delle condizioni di cui alle lettere a),
b),  c),  d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere
a),  b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale
dipendente  delle  amministrazioni  locali,  compresi  gli  enti  ivi
indicati,  si  fa  luogo  alla immediata sospensione dell'interessato
dalla  funzione  o dall'ufficio ricoperti. La sospensione e' disposta
dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le
modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine
i  provvedimenti  emanati  dal  giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria  del tribunale o della segreteria del pubblico ministero,
ai  responsabili  delle  amministrazioni o enti locali indicati nelle
predette disposizioni.
2.  Al  personale  dipendente di cui al comma precedente si applicano
altresi'  le  disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
                             Articolo 95
                Dati sul personale degli enti locali
1.   Il   Ministero  dell'interno  aggiorna  periodicamente,  sentiti
l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (Anci),  l'Unione  delle
province  d'Italia  (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti
montani  (Uncem),  i  dati  del  censimento generale del personale in
servizio presso gli enti locali.
2.  Resta  ferma  la  disciplina  sulla  banca  dati  sulle dotazioni
organiche   degli  enti  locali  prevista  dall'articolo  16-ter  del
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
                             Articolo 96
                Riduzione degli organismi collegiali
1.  Al  fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei  tempi  dei  procedimenti  amministrativi i consigli e le giunte,
secondo  le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro
sei  mesi  dall'inizio  di  ogni esercizio finanziario, individuano i
comitati,  le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale
con   funzioni   amministrative   ritenuti   indispensabili   per  la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato.  Gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi   a   decorrere  dal  mese  successivo  all'emanazione  del
provvedimento.  Le  relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.

CAPO II
Segretari comunali e provinciali

                             Articolo 97 
                          Ruolo e funzioni 
 
1. Il comune e la provincia hanno un segretario  titolare  dipendente
dall'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei   segretari
comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e  iscritto  all'albo
di cui all'articolo 98. 
 
2.  Il  segretario  comunale  e   provinciale   svolge   compiti   di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa  nei
confronti  degli  organi  dell'ente  in   ordine   alla   conformita'
dell'azione  amministrativa  alle   leggi,   allo   statuto   ed   ai
regolamenti. 
 
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108,  contestualmente  al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,  secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed  autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. 
 
4. Il segretario sovrintende  allo  svolgimento  delle  funzioni  dei
dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per  gli
effetti del comma 1 dell'articolo 108  il  sindaco  e  il  presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre: 
 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  alle
   riunioni  del  consiglio   e   della   giunta   e   ne   cura   la
   verbalizzazione; 
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in  relazione  alle  sue
   competenze, nel caso in cui  l'ente  non  abbia  responsabili  dei
   servizi; 
c) ((roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei  quali  l'ente  e'
   parte  e  autentica))  scritture  private  ed   atti   unilaterali
   nell'interesse dell'ente; 
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli  dallo  statuto  o  dai
   regolamenti, o conferitagli dal sindaco  o  dal  presidente  della
   provincia; 
e) esercita le funzioni di direttore generale  nell'ipotesi  prevista
   dall'articolo 108, comma 4. 
 
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi,  puo'
prevedere  un  vicesegretario  per   coadiuvare   il   segretario   e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 
 
6. Il rapporto di lavoro dei  segretari  comunali  e  provinciali  e'
disciplinato  dai  contratti  collettivi   ai   sensi   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
                             Articolo 98 
                           Albo nazionale 
 
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali. 
 
2. Il numero complessivo degli  iscritti  all'albo  non  puo'  essere
superiore al numero dei comuni e delle province  ridotto  del  numero
delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata  ogni
due  anni  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  di  cui
all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una  adeguata
opportunita' di scelta da parte  dei  sindaci  e  dei  presidenti  di
provincia. 
 
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia.((Tali convenzioni possono essere  stipulate  anche  tra
comune e provincia e tra province)). 
 
4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa  dalla   Scuola   superiore   per   la   formazione   e   la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione  locale
ovvero   dalla    sezione    autonoma    della    Scuola    superiore
dell'amministrazione dell'interno. 
 
5. Al relativo corso si accede  mediante  concorso  nazionale  a  cui
possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze  politiche,
economia. 
                             Articolo 99
                               Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che    dipende    funzionalmente   dal   capo   dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  100,  la nomina ha durata
corrispondente  a  quella  del  mandato  del sindaco o del presidente
della   provincia   che   lo   ha   nominato.   Il  segretario  cessa
automaticamente  dall'incarico  con  la  cessazione  del  mandato del
sindaco  e  del presidente della provincia, continuando ad esercitare
le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3.  La  nomina  e'  disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento  del  sindaco e del
presidente   della  provincia,  decorsi  i  quali  il  segretario  e'
confermato.
                            Articolo 100
                               Revoca
1.  Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco  o del presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
                              Art. 101
                     Disponibilita' e mobilita'
  1.  Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque   privo   di   incarico   e'   collocato   in  posizione  di
disponibilita' per la durata massima di (( due anni )).
  2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed
e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102
per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza,
nonche'  per  incarichi  di  supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per
l'espletamento  di  funzioni  corrispondenti alla qualifica rivestita
presso  altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a
carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio.  Per  il periodo di
disponibilita'  al  segretario  compete  il  trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
  2-bis.   Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  comunale  o
provinciale   e'   utilizzato  in  posizione  di  distacco,  comando,
aspettativa,  fuori  ruolo  o  altra  analoga  posizione presso altre
amministrazioni  pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.
  3.   Nel   caso  di  collocamento  in  disponibilita'  per  mancato
raggiungimento  di risultati imputabile al segretario oppure motivato
da  gravi  e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso,
salva  diversa  sanzione,  compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo
di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
  4.  Decorsi  ((  due  anni  ))  senza  che  abbia preso servizio in
qualita'  di  titolare  in  altra  sede il segretario viene collocato
d'ufficio  in  mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
  4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di  mobilita'  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o
provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza.
 
                              Art. 102 
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO  2010,  N.  78,  CONVERTITO  CON
     MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 .(44) ((54)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto (con l'art. 7,  comma  31-ter)
che l'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e provinciali, istituita dal presente articolo e'  soppressa
e (con  l'art.  7,  comma  31-septies)  che  tutti  i  richiami  alla
soppressa  Agenzia  sono   da   intendere   riferiti   al   Ministero
dell'interno. 
Inoltre,  ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma  31-sexies)  che   il
contributo a carico delle amministrazioni provinciali  e  dei  comuni
previsto dal comma 5  del  presente  articolo  e'  soppresso  dal  1°
gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i
contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e  dei  comuni,
per  essere  destinati   alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter del medesimo d.l. 78/2010. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14,  nel  modificare  l'art.  7,  comma
31-sexies  del  D.L.  31  maggio  2010,   n.   78,   convertito   con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.  122,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 15, comma 5) che il termine di cui  all'articolo
7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, che dispone la modifica del comma 5 del  presente  articolo,  e'
ulteriormente prorogato  di  180  giorni  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                              Art. 103
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL  D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 ))
                            Articolo 104
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  locale  e scuole
                     regionali e interregionali
1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della
Scuola   superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione  dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui
al  comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri
per  l'eventuale  stipula  di  convenzioni  per l'attivita' formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e
ricerca.
2.  L'Agenzia  istituisce  scuole  regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali
e  dei  dirigenti  della  pubblica amministrazione locale ovvero puo'
avvalersi,  previa  convenzione,  della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
                            Articolo 105
                     Regioni a statuto speciale
1.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  disciplinano  le  materie  di  cui  al presente capo con
propria legislazione.
2.  Nel  territorio  della  regione  Trentino  -  Alto  Adige,  fino,
all'emanazione    di   apposita   legge   regionale,   rimane   ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
                            Articolo 106
                  Disposizioni finali e transitorie
1.  Fino  alla  stipulazione  di una diversa disciplina del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  resta ferma la classificazione dei
comuni  e  delle  province  ai  fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo  17,  comma  82,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
trasferiti  presso  altre  pubbliche  amministrazioni, permangono nel
ruolo  statale  e  mantengono  ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento.
3.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge  8  marzo  1999, n. 50, i
segretari  comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo
39,  comma  22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere
collocati  o  mantenuti  in  posizione di fuori ruolo con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, anche dopo il trasferimento
alle  amministrazioni  di  destinazione  e  con effetto dalla data di
entrata  in  vigore  della  citata  legge  n.  50 del 1999. Gli oneri
relativi  al  trattamento  economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti  dipendenti  rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la
gestione   dell'albo  dei  segretari  comunali  fino  alla  data  del
trasferimento  alle  amministrazioni di destinazione; successivamente
sono  a  queste  imputate.  Analogamente si provvede, con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica,  per  i  segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

CAPO III
Dirigenza ed incarichi

                            Articolo 107
              Funzioni e responsabilta' della dirigenza
1.  Spetta  ai  dirigenti  la  direzione  degli  uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi  si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo  politico-amministrativo  spettano  agli organi di governo,
mentre   la   gestione   amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  e'
attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2.  Spettano  ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli
atti  e  provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso  l'esterno,  non  ricompresi  espressamente dalla legge o dallo
statuto    tra    le    funzioni    di    indirizzo    e    controllo
politico-amministrativo  degli  organi  di  governo  dell'ente  o non
rientranti  tra  le funzioni del segretario o del direttore generale,
di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3.  Sono  attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai  medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli  atti  di  gestione  finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
   impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
   rilascio  presupponga  accertamenti e valutazioni, anche di natura
   discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
   dai  regolamenti,  da  atti generali di indirizzo, ivi comprese le
   autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti  i  provvedimenti  di sospensione dei lavori, abbattimento e
   riduzione  in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di
   vigilanza  edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
   previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
   di   prevenzione   e   repressione   dell'abusivismo   edilizio  e
   paesaggistico-ambientale;
h) le  attestazioni,  certificazioni comunicazioni, diffide, verbali,
   autenticazioni,  legalizzazioni  ed  ogni  altro  atto costituente
   manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli  atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
   base a questi, delegati dal sindaco.
4.  Le  attribuzioni  dei dirigenti, in applicazione del principio di
cui  all'articolo  1,  comma  4,  possono  essere  derogate  soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente testo
unico,  le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I
titolo  III  l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi,  si  intendono  nel  senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3,
e dall'articolo 54.
6.  I  dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione.
7.  Alla  valutazione  dei dirigenti degli enti locali si applicano i
principi  contenuti  nell'articolo  5,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, secondo le modalita' previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.
                            Articolo 108
                         Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e  il  presidente  della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e
secondo  criteri  stabiliti  dal  regolamento di organizzazione degli
uffici  e  dei  servizi,  che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di governo dell'ente, secondo le
direttive  impartite  dal sindaco o dal presidente della provincia, e
che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di  efficacia  ed  efficienza.  Compete  in  particolare al direttore
generale  la  predisposizione  del  piano  dettagliato  di  obiettivi
previsto  dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
di  piano  esecutivo  di  gestione previsto dall'articolo 169. A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro  assegnate,  i  dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
del comune e della provincia.
2.  Il  direttore  generale  e' revocato dal sindaco o dal presidente
della   provincia,  previa  deliberazione  della  giunta  comunale  o
provinciale.  La  durata  dell'incarico  non puo' eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti e'
consentito  procedere  alla  nomina  del  direttore  generale  previa
stipula  di  convenzione  tra  comuni  le  cui  popolazioni assommate
raggiungano  i  15.000  abitanti.  In  tal caso il direttore generale
dovra'  provvedere  anche  alla  gestione  coordinata  o unitaria dei
servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3
e  in  ogni  altro  caso  in  cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o
dal presidente della provincia al segretario.
                            Articolo 109 
                Conferimento di funzioni dirigenziali 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a  tempo  determinato,
ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con
le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici  e
dei  servizi,  secondo  criteri  di  competenza   professionale,   in
relazione agli obiettivi indicati nel  programma  amministrativo  del
sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in  caso  di
inosservanza delle direttive  del  sindaco  o  del  presidente  della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno  finanziario  degli
obiettivi  assegnati  nel  piano  esecutivo  di   gestione   previsto
dall'articolo 169  o  per  responsabilita'  particolarmente  grave  o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di
lavoro.  L'attribuzione  degli  incarichi  puo'   prescindere   dalla
precedente  assegnazione  di  funzioni  di  direzione  a  seguito  di
concorsi. 
 
  2. Nei comuni privi  di  personale  di  qualifica  dirigenziale  le
funzioni  di  cui  all'articolo  107,  commi  2  e  3,  fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono  essere
attribuite, a seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 
                              Art. 110 
                        Incarichi a contratto 
 
  ((1. Lo statuto puo'  prevedere  che  la  copertura  dei  posti  di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a  tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto  dell'
incarico.)) 
  2. Il regolamento sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce  i  limiti,  i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
della  dotazione  organica,  contratti  a  tempo  determinato  per  i
dirigenti e le alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti
richiesti  per  la  qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti   sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e comunque per almeno una unita'. Negli altri  enti,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce  i  limiti,  i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
della  dotazione  organica,  solo  in  assenza  di   professionalita'
analoghe  presenti   all'interno   dell'ente,   contratti   a   tempo
determinato  di  dirigenti,  alte   specializzazioni   o   funzionari
dell'area direttiva, fermi restando  i  requisiti  richiesti  per  la
qualifica da ricoprire.  Tali  contratti  sono  stipulati  in  misura
complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  della  dotazione
organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unita'  superiore,  o
ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20
unita'. 
  3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere  durata
superiore al mandato elettivo del  sindaco  o  del  presidente  della
provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente  a  quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati  per
il  personale  degli  enti  locali,  puo'   essere   integrato,   con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita'  ad  personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e  culturale,
anche in considerazione della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale  indennita'  ad
personam sono  definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 
  4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel  caso
in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga  a  trovarsi  nelle
situazioni strutturalmente deficitarie. 
  ((5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo  108,
i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio.)) 
  6. Per obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a  termine,  il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad  alto  contenuto
di professionalita'. 
                            Articolo 111
            Adeguamento della disciplina della dirigenza
1.   Gli  enti  locali,  tenendo  conto  delle  proprie  peculiarita'
nell'esercizio  della  propria  potesta'  statutaria e regolamentare,
adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e
del  capo  II  del  decreto  legislativo  del febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

                              Art. 112
                       Servizi pubblici locali
  1.  Gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).
  3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  relativo  alla qualita' dei
servizi pubblici locali e carte dei servizi.
                              Art. 113 
(Gestione delle reti ed erogazione dei  servizi  pubblici  locali  di
                        rilevanza economica) 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano  le
modalita' di gestione ed  affidamento  dei  servizi  pubblici  locali
concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono  inderogabili  ed
integrative delle discipline  di  settore.  Restano  ferme  le  altre
disposizioni  di  settore  e  quelle  di  attuazione  di   specifiche
normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione  del
presente articolo i settori disciplinati dai decreti  legislativi  16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164. 
  1-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  al
settore del trasporto pubblico  locale  che  resta  disciplinato  dal
decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.   422,   e   successive
modificazioni. 
  2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio  dei
servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal  comma
13. 
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  agli
impianti di trasporti a  fune  per  la  mobilita'  turistico-sportiva
eserciti in aree montane. 
  3.  Le  discipline  di  settore  stabiliscono  i  casi  nei   quali
l'attivita' di gestione delle reti e degli  impianti  destinati  alla
produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo'  essere
separata da quella di erogazione degli  stessi.  E',  in  ogni  caso,
garantito  l'accesso  alle  reti  a  tutti  i  soggetti   legittimati
all'erogazione dei relativi servizi. 
  4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, 
per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
  patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si 
    avvalgono: 
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di 
capitali con la partecipazione totalitaria di capitale  pubblico  cui
puo' essere affidata direttamente tale attivita' a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che  la
societa' realizzi la parte piu' importante  della  propria  attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; 
    b) di  imprese  idonee,  da  individuare  mediante  procedure  ad
evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). 
  5-ter. In ogni caso in cui  la  gestione  della  rete,  separata  o
integrata con l'erogazione dei servizi, non sia  stata  affidata  con
gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di  cui  ai  precedenti
commi provvedono all'esecuzione dei  lavori  comunque  connessi  alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui  all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  e  all'articolo  143  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione  della  rete,  separata  o
integrata con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata  con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione  della  rete,  purche'  qualificato  ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad oggetto sia la gestione  del  servizio  relativo  alla  rete,  sia
l'esecuzione dei lavori connessi.  Qualora,  invece,  la  gara  abbia
avuto ad oggetto esclusivamente la  gestione  del  servizio  relativo
alla rete, il  gestore  deve  appaltare  i  lavori  a  terzi  con  le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). ((45)) 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). 
  9. Alla scadenza del  periodo  di  affidamento,  e  in  esito  alla
successiva gara di affidamento, le reti,  gli  impianti  e  le  altre
dotazioni patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o  delle
societa' di  cui  al  comma  13  sono  assegnati  al  nuovo  gestore.
((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N.  168)).  ((PERIODO
ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). 
  10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel  trattamento  dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario,  nonche'
alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni  o  agevolazioni
per la gestione del servizio. 
  11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione  del
servizio e con le societa' di gestione delle reti  e  degli  impianti
sono regolati da contratti di servizio,  allegati  ai  capitolati  di
gara, che dovranno prevedere i livelli dei  servizi  da  garantire  e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 
  12. L'ente locale puo' cedere  in  tutto  o  in  parte  la  propria
partecipazione  nelle  societa'  erogatrici   di   servizi   mediante
procedure ad  evidenza  pubblica  da  rinnovarsi  alla  scadenza  del
periodo di affidamento. Tale  cessione  non  comporta  effetti  sulla
durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. 
  13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui  non
sia  vietato  dalle  normative  di  settore,  possono  conferire   la
proprieta' delle  reti,  degli  impianti,  e  delle  altre  dotazioni
patrimoniali a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,  che  e'
incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti  e  le  altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei  gestori  incaricati  della
gestione del servizio o, ove  prevista  la  gestione  separata  della
rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di  un  canone  stabilito
dalla competente Autorita' di settore, ove  prevista,  o  dagli  enti
locali.  Alla  societa'  suddetta  gli  enti  locali  possono   anche
assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la  gestione  delle
reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5. 
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). 
  15. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo  statuto
e dalle relative norme di attuazione. 
  15-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). 
  15-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). 
  15-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N.  168)).
(35) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U.  1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 7, limitatamente  al  secondo  ed  al  terzo
periodo, del presente articolo, nel testo  sostituito  dall'art.  35,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, con L.
6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 23-bis, comma  11)  che
"L'articolo 113 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con 
le disposizioni di cui al presente articolo." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168  ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma  2)  che  "Le  leggi,  i  regolamenti,  i  decreti,   o   altri
provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni,  abrogato  dal  comma  1,  lettera  a),  si  intendono
riferiti al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento". 
                            Art. 113-bis 
 (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) 
 
  1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i
servizi pubblici locali privi di  rilevanza  economica  sono  gestiti
mediante affidamento diretto a: 
a) istituzioni; 
b) aziende speciali, anche consortili; 
c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
   pubblici titolari del capitale sociale esercitino  sulla  societa'
   un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e  che
   la societa'  realizzi  la  parte  piu'  importante  della  propria
   attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 
  2. E' consentita la gestione in economia  quando,  per  le  modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non  sia  opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 
  3. Gli enti locali possono procedere  all'affidamento  diretto  dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 
  5. I rapporti tra gli enti  locali  ed  i  soggetti  erogatori  dei
servizi di cui al presente articolo sono  regolati  da  contratti  di
servizio. ((22)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U.  1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del presente art. 113-bis, nel  testo  introdotto  dal
comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001. 
                            Articolo 114 
                   Aziende speciali ed istituzioni 
 
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato  di
personalita' giuridica, di autonomia  imprenditoriale  e  di  proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.  ((L'azienda
speciale conforma la propria gestione ai principi contabili  generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118,  e  successive  modificazioni,  ed  ai  principi  del  codice
civile.)) ((83)) 
 
2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente  locale  per
l'esercizio di  servizi  sociali,  dotato  di  autonomia  gestionale.
((L'istituzione conforma la propria gestione  ai  principi  contabili
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  adotta  il
medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito,  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che
si avvale della facolta' di  non  tenere  la  contabilita'  economico
patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, puo' imporre alle  proprie
istituzioni l'adozione della  contabilita'  economico-patrimoniale.))
((83)) 
 
3. Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il  consiglio  di
amministrazione, il presidente e il direttore, al  quale  compete  la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di  nomina  e  revoca  degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
 
4. L'azienda e  l'istituzione  ((conformano))  la  loro  attivita'  a
criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed  hanno  l'obbligo
((dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi  derivanti
dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione,  l'obbligo  del
pareggio finanziario.)) ((83)) 
 
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il  funzionamento  delle
aziende  speciali  sono  disciplinati  dal  proprio  statuto  e   dai
regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 
 
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano
i propri bilanci al registro delle imprese  o  nel  repertorio  delle
notizie   economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro  il
31 maggio di ciascun anno. (75) 
 
6. L'ente locale conferisce il capitale di  dotazione;  determina  le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza;  verifica  i  risultati  della  gestione;  provvede   alla
copertura degli eventuali costi sociali. 
 
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale  esercita  le
sue funzioni  anche  nei  confronti  delle  istituzioni.  Lo  statuto
dell'azienda speciale  prevede  un  apposito  organo,  di  revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione. 
 
8. Ai fini di cui al  comma  6  sono  fondamentali  i  seguenti  atti
((dell'azienda))  da  sottoporre   all'approvazione   del   consiglio
comunale: ((83)) 
  a) il piano-programma, comprendente un contratto  di  servizio  che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; 
  ((b) il budget economico almeno triennale;)) ((83)) 
  ((c) il bilancio di esercizio;)) ((83)) 
  ((d) il piano degli indicatori di bilancio.)) ((83)) 
 
  ((8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono  fondamentali  i  seguenti
atti dell'istituzione da sottoporre  all'approvazione  del  consiglio
comunale: 
    a)  il  piano-programma,  di   durata   almeno   triennale,   che
costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; 
    b)  il  bilancio  di  previsione  almeno  triennale,  predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  completo  dei
relativi allegati; 
    c) le variazioni di bilancio; 
    d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema  di
cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, completo  dei  relativi  allegati.))
((83)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
550) che la presente modifica si applica alle aziende speciali,  alle
istituzioni   e   alle   societa'   partecipate    dalle    pubbliche
amministrazioni locali indicate nell'elenco di  cui  all'articolo  1,
comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  nonche'  le
societa'  emittenti  strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e le loro controllate. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 115
                Trasformazione delle aziende speciali
                       in societa' per azioni
  1.  I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali in societa' di capitali,
di  cui  possono  restare azionisti unici per un periodo comunque non
superiore  a  due  anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di
tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in
misura  non  inferiore  al  fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante  dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione
delle  societa'  medesime.  L'eventuale  residuo del patrimonio netto
conferito  e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni  e  le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie.  Le  societa'  conservano  tutti i diritti e gli obblighi
anteriori  alla  trasformazione  e  subentrano  pertanto  in  tutti i
rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
  2.  La  deliberazione  di  trasformazione  tiene luogo di tutti gli
adempimenti  in materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa  vigente,  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
  3.  Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti,  entro  tre  mesi  dalla  costituzione delle societa', gli
amministratori   devono   richiedere   a  un  esperto  designato  dal
presidente  del  tribunale  una  relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano   i   valori   definitivi   di  conferimento  dopo  avere
controllato  le  valutazioni  contenute  nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino  a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in
via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
  4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini  dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio
1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448.
  6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
  7.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1 puo' anche prevedere la
scissione  dell'Azienda,  speciale  e  la  destinazione a societa' di
nuova  costituzione  di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal  caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da
1  a  6  del  presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
  7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti si applicano
anche  alla  trasformazione  dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio   comunale   l'assemblea  consortile.  In  questo  caso  le
deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale.
  ((  7-ter.  Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a
statuto  ordinario  e  ad  autonomia  speciale, fermo restando quanto
stabilito  dalla  legislazione  regionale in materia, si applicano le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi. Delle obbligazioni sorte
anteriormente  alla costituzione delle societa' di capitali di cui al
comma 1 rispondono in ogni caso le regioni. ))
                              Art. 116 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)) 
                            Articolo 117
                         Tariffe dei servizi
1.  Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura   tale   da   assicurare   l'equilibrio  economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo
della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la  corrispondenza  tra  costi  e  ricavi in modo da assicurare la
   integrale   copertura   dei  costi,  ivi  compresi  gli  oneri  di
   ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
   investito;
c) l'entita'  dei  costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
   degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente
   con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa
e'  determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai  soggetti  proprietari,
attraverso  contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto
del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi
prescelti.
3.  Qualora  i  servizi  siano  gestiti da soggetti diversi dall'ente
pubblico   per  effetto  di  particolari  convenzioni  e  concessioni
dell'ente  o per effetto del modello organizzativo di societa' mista,
la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
                              Art. 118
                  Regime del trasferimento di beni
  1.  I  trasferimenti  di  beni  mobili  ed  immobili effettuati dai
comuni,  dalle  province  e  dai  consorzi  fra tali enti a favore di
aziende  speciali  o  di  ((  societa' di capitali di cui al comma 13
dell'articolo  113  ))  sono  esenti,  senza  limiti di valore, dalle
imposte  di  bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie,
catastali  e  da  ogni  altra  imposta,  spesa,  tassa  o  diritto di
qualsiasi  specie  o  natura.  Gli  onorari  previsti  per  i  periti
designati   dal  tribunale  per  la  redazione  della  stima  di  cui
all'articolo 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per
i   notai  incaricati  della  redazione  degli  atti  conseguenti  ai
trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
  2.  Le  disposizioni  previste  nel  comma  1 si applicano anche ai
trasferimenti   ed   alle  retrocessioni  di  aziende,  di  complessi
aziendali  o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure
di  liquidazione  di  aziende  municipali  e provinciali o di aziende
speciali,  adottate  a norma delle disposizioni vigenti in materia di
revoca  del  servizio  e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette  procedure  siano  connesse  o  funzionali  alla  contestuale o
successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle
aziende  soppresse,  purche'  i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende  trasferiti  o  retrocessi  vengano  effettivamente conferiti
nella  costituenda  societa'  per  azioni.  Le stesse disposizioni si
applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o  di  rami  di  essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione  o  trasformazione  dei  consorzi  in aziende speciali e
consortili  ai  sensi  degli  articoli  31  e  274,  comma  4, per la
costituzione  di  societa'  per  azioni  ai  sensi dell'articolo 116,
ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte
di  enti  locali,  di  societa'  per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni  ai  sensi  del  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).
                            Articolo 119
Contratti   di   sponsorizzazione,   accordi   di   collaborazione  e
                             convenzioni
1.  In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati,
i  comuni,  le province e gli altri enti locali indicati nel presente
testo  unico,  possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione ed
accordi  di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici
o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
                              Art. 120
                  Societa' di trasformazione urbana
  1.  Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della  provincia  e  della  regione,  possono costituire societa' per
azioni  per  progettare  e  realizzare  interventi  di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le  deliberazioni  dovranno  in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati  delle  societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
  ((   2.  Le  societa'  di  trasformazione  urbana  provvedono  alla
preventiva  acquisizione  degli immobili interessati dall'intervento,
alla  trasformazione  e  alla  commercializzazione  degli  stessi. Le
acquisizioni  possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune.
  3.  Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono
individuati  con  delibera  del  consiglio comunale. L'individuazione
degli  immobili  equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche
per  gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprieta'  degli  enti  locali  interessati  dall'intervento possono
essere conferiti alla societa' anche a titolo di concessione )).
  4.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali azionisti e la societa' per
azioni  di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
                              Art. 121
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  come modificato dal D.L. 23
novembre  2001,  n.  411,  convertito  con  modificazioni dalla L. 31
dicembre  2001,  n.  463,  ha  disposto  (con  l'art. 59, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  Il  D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002,  n.  166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1) la proroga
dell'entrata  in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30
giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002,  n.  122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n.  185  ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002
al 30 giugno 2003.
  Il  D.P.R.  8  giugno  2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata  in  vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1
gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
                              Art. 122 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)) 
                              Art. 123
                          Norma transitoria
  1.   Resta   fermo  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  adeguare
l'ordinamento   delle  aziende  speciali  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al
primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali
nel registro delle imprese.
  2.  Restano  salvi  gli  effetti  degli atti e dei contratti che le
medesime  aziende  speciali  hanno posto in essere anteriormente alla
data  di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).

TITOLO VI
CONTROLLI

CAPO I
Controllo sugli atti

                            Articolo 124 
                  Pubblicazione delle deliberazioni 
 
  1. Tutte  le  deliberazioni  del  comune  e  della  provincia  sono
pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio,  nella  sede
dell'ente,  per  quindici  giorni   consecutivi,   salvo   specifiche
disposizioni di legge. 
  2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali  sono  pubblicate
mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio del comune ove  ha  sede
l'ente,   per   quindici   giorni   consecutivi,   salvo   specifiche
disposizioni. 
                            Articolo 125
           Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
1.  Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate
dalla  giunta  sono  trasmesse  in elenco ai capigruppo consiliari; i
relativi  testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme
stabilite dallo statuto o dal regolamento.
                            Articolo 126
Deliberazioni  soggette  in via necessaria al controllo preventivo di
                            legittimita'
1.  Il  controllo  preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130
della   Costituzione   sugli  atti  degli  enti  locali  si  esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e
contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e
relative   variazioni,  adottate  o  ratificate  dal  consiglio,  sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo
unico.
2. Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
                            Articolo 127
                         Controllo eventuale
1.  Le  deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo,  nei  limiti  delle  illeggittimita' denunziate, quando un
quarto  dei  consiglieri  provinciali o un quarto dei consiglieri nei
comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei  consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano  richiesta  scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando
le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti  e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
   alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, il controllo e' esercitato dal
comitato  regionale  di controllo ovvero, se istituito, dal difensore
civico  comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se
ritiene  che  la  deliberazione  sia illegittima, ne da comunicazione
all'ente,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta,  e lo invita ad
eliminare  i  vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di
modificare  la  delibera, essa acquista efficacia se viene confermata
con  il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
3.  La  giunta  puo'  altresi'  sottoporre al controllo preventivo di
legittimita'   dell'organo   regionale   di   controllo   ogni  altra
deliberazione dell'ente secondo le modalita' di cui all'articolo 133.
                            Articolo 128
                   Comitato regionale di controllo
1.  Per  l'esercizio  del controllo di legittimita' e' istituito, con
decreto  del presidente della giunta regionale, il comitato regionale
di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
2.  Sono  disciplinate  con legge regionale l'elezione, a maggioranza
qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui
all'articolo  130,  comma  1,  lettera  a)  e comma 2 prima parte, la
tempestiva  sostituzione  degli  stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza  per  reiterate  assenze  ingiustificate o incompatibilita'
sopravvenuta, nonche' per la supplenza del presidente.
3.  La  legge  regionale  puo', articolare il comitato in sezioni per
territorio   o   per  materia,  salvaguardando  con  forme  opportune
l'unitarieta'  di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione
con  gli  uffici  del comitato, cura la pubblicazione periodica delle
principali  decisioni  del  comitato  regionale  di  controllo con le
relative motivazioni di riferimento.
4.  Le  pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo
sono provvedimenti definitivi.
5.   I   componenti   dei   comitati   regionali  di  controllo  sono
personalmente  e  solidalmente  responsabili nei confronti degli enti
locali  per  i  danni  a  questi  arrecati  con  dolo  o  colpa grave
nell'esercizio delle loro funzioni.
                            Articolo 129
      Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
1.  Possono  essere  attivati  nell'ambito  dei comitati regionali di
controllo  servizi  di  consulenza  ai  quali gli enti locali possono
rivolgersi  al  fine  di  ottenere  preventivi elementi valutativi in
ordine   all'adozione   di   atti   o  provvedimenti  di  particolare
complessita'   o   che  attengano  ad  aspetti  nuovi  dell'attivita'
deliberativa.   La   regione  disciplina  con  propria  normativa  le
modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
                            Articolo 130
                      Composizione del comitato
1.  Il  comitato  regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto
   in una terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno   iscritto   da   almeno   dieci  anni  all'albo  dei  dottori
   commercialisti  o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai
   rispettivi ordini professionali;
3) uno  scelto  tra  chi  abbia ricoperto complessivamente per almeno
   cinque  anni  la carica di sindaco, di presidente della provincia,
   di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i
   funzionari  statali,  regionali o degli enti locali in quiescenza,
   con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno  scelto  tra  i  magistrati  o  gli  avvocati  dello  Stato in
   quiescenza,  o tra i professori di ruolo di universita' in materie
   giuridiche  ed  amministrative  ovvero  tra i segretari comunali o
   provinciali in quiescenza;
b) da  un  esperto  designato  dal commissario del Governo scelto fra
   funzionari  dell'Amministrazione  civile  dell'interno in servizio
   nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti
aventi  i  requisiti  di  cui  alla  lettera a) del comma 1; un terzo
supplente,  avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e'
designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente  alle  lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle
sedute  i  componenti  supplenti,  eletti  o  designati per la stessa
categoria.
4.  Il  comitato  ed  ogni  sua  sezione eleggono nel proprio seno il
presidente  ed  un  vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal
consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di
nuove  elezioni  del  consiglio  regionale, nonche' quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.
7.  Il  presidente  ed  il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici,  sono  collocati  fuori  ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.
8.  Ai  componenti  del  comitato  si  applicano le norme relative ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
                            Articolo 131
                 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
1.  Non  possono  essere  eletti e non possono far parte dei comitati
regionali di controllo:
a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b)i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli  amministratori  di  enti  locali  o  di altri enti soggetti a
   controllo  del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali
   cariche   nell'anno  precedente  alla  costituzione  del  medesimo
   comitato;
d) coloro  che  si  trovano  nelle condizioni di ineleggibilita' alle
   cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati
   e dei funzionari dello Stato;
e) i  dipendenti  ed  i  contabili  della regione e degli enti locali
   sottoposti  al  controllo  del  comitato  nonche' i dipendenti dei
   partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) i  componenti  di  altro  comitato  regionale di controllo o delle
   sezioni di esso;
g) coloro  che  prestano  attivita' di consulenza o di collaborazione
   presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a
   livello  provinciale,  regionale  o  nazionale, nonche' coloro che
   abbiano   ricoperto   tali  incarichi  nell'anno  precedente  alla
   costituzione del comitato.
                            Articolo 132
                     Funzionamento del comitato
1.  Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro
sezioni,  le  indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del
presidente  e  del  vicepresidente,  le  forme  di  pubblicita' della
attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2.  Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo
e  dei  loro  uffici,  nonche'  la corresponsione di un'indennita' di
carica ai componenti sono a carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale
di  controllo  ispirandosi  ai principi dell'adeguatezza funzionale e
dell'autonomia dell'organo.
                            Articolo 133
         Modalita' del controllo preventivo di legittimita'
1.   Il   controllo   di  legittimita'  comporta  la  verifica  della
conformita'  dell'atto  alle  norme  vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto
riguarda  la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa
ogni   diversa   valutazione   dell'interesse   pubblico  perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il
controllo  di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e
la  corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2.  Il  comitato  regionale  di  controllo,  entro dieci giorni dalla
ricezione  degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre
l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente   deliberante  o  puo'
richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del
controllo  viene  sospeso  e  riprende  a  decorrere dalla data della
trasmissione  dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione
dei rappresentanti.
3. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare  alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito
ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
4.  Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine
di  cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione
del  rendiconto  della  gestione  da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione
del conto stesso.
5.   Non  puo'  essere  riesaminato  il  provvedimento  sottoposto  a
controllo  nel  caso  di  annullamento in sede giurisdizionale di una
decisione negativa di controllo.
                            Articolo 134
                  Esecutivita' delle deliberazioni
1.  La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimita'
deve  essere  trasmessa  a  pena  di decadenza entro il quinto giorno
successivo  all'adozione.  Essa  diventa esecutiva se entro 30 giorni
dalla  trasmissione  della  stessa il comitato regionale di controllo
non  trasmetta  all'ente  interessato  un  provvedimento  motivato di
annullamento.  Le  deliberazioni diventano comunque esecutive qualora
prima  del  decorso  dello  stesso  termine  il comitato regionale di
controllo   dia   comunicazione  di  non  aver  riscontrato  vizi  di
legittimita'.
2.  Nel  caso  delle  deliberazioni soggette a controllo eventuale la
richiesta  di  controllo  sospende  l'esecutivita'  delle stesse fino
all'avvenuto esito del controllo.
3.  Le  deliberazioni  non  soggette  a  controllo  necessario  o non
sottoposte  a  controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo
giorno dalla loro pubblicazione.
4.  Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono  essere  dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
                            Articolo 135
               Comunicazione deliberazioni al prefetto
1.  Il Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o
a  lui  delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2,
comma,   2-quater,   del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, qualora ritenga, sulla
base  di  fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi
di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti,
concessioni,  subappalti,  cottimi, noli a caldo o contratti similari
per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia
necessario  assicurare  il regolare svolgimento delle attivita' delle
pubbliche  amministrazioni,  richiede  ai competenti organi statali e
regionali  gli  interventi  di controllo e sostitutivi previsti dalla
legge.
2.  Ai  medesimi  fini indicati nel comma 1 il prefetto puo' chiedere
che  siano  sottoposte  al  controllo  preventivo  di legittimita' le
deliberazioni  degli  enti  locali relative ad acquisti, alienazioni,
appalti  ed  in  generale  a  tutti i contratti, con le modalita' e i
termini   previsti   dall'articolo   133,   comma   1.   Le  predette
deliberazioni    sono    comunicate   al   prefetto   contestualmente
all'affissione all'albo.
                            Articolo 136
   Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1.  Qualora  gli  enti  locali,  sebbene  invitati a provvedere entro
congruo  termine,  ritardino  o omettano di compiere atti obbligatori
per  legge,  si  provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal
difensore  civico  regionale,  ove  costituito,  ovvero  dal comitato
regionale  di  controllo.  Il  commissario  ad  acta  provvede  entro
sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
                            Articolo 137
                   Poteri sostitutivi del Governo
1.  Con  riferimento  alle  funzioni e ai compiti spettanti agli enti
locali,  in  caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento
agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  alla  Unione  europea o
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia,   assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
provvedere.
2.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio dei Ministri,
sentito  il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di
cui  al  comma  2,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal  modo  adottato  ha  immediata  esecuzione  ed  e' immediatamente
comunicato  alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai  rappresentanti  delle  comunita' montane, che ne puo' chiedere il
riesame,  nei  termini  e  con  gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4.  Restano  ferme  le  disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.
                            Articolo 138
                     Annullamento straordinario
1.  In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge
23   agosto   1988,   n.   400,  il  Governo,  a  tutela  dell'unita'
dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,   ha   facolta',  in  qualunque  tempo,  di  annullare,
d'ufficio  o  su  denunzia,  sentito  il Consiglio di Stato, gli atti
degli enti locali viziati da illegittimita'.
                            Articolo 139
                         Pareri obbligatori
1.  Ai  pareri  obbligatori  delle  amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a
tutela  statale,  regionale  e  subregionale, prescritti da qualsiasi
norma   avente   forza   di   legge  ai  fini  della  programmazione,
progettazione  ed  esecuzione di opere pubbliche o di altre attivita'
degli  enti  locali,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 16
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche ed
integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
                            Articolo 140
                            Norma finale
1.  Le  disposizioni  del presente capo si applicano anche agli altri
enti  di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti
locali,  con  esclusione  di  quelli  che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei  consorzi  per  la  gestione  dei  servizi  sociali, intendendosi
sostituiti  alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i
corrispondenti organi di governo.

CAPO II

Controllo sugli organi

                            Articolo 141 
   Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali 
  1. I consigli comunali e provinciali vengono  sciolti  con  decreto
del  Presidente  della   Repubblica,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno: 
    a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi  e
persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi  di  ordine
pubblico; 
    b) quando non possa essere assicurato  il  normale  funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 
      1) impedimento permanente, rimozione,  decadenza,  decesso  del
sindaco o del presidente della provincia; 
      2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia; 
      3) cessazione dalla carica per dimissioni  contestuali,  ovvero
rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati,  non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
      4) riduzione  dell'organo  assembleare  per  impossibilita'  di
surroga alla meta' dei componenti del consiglio; 
    c) quando non sia approvato nei termini il bilancio. 
    c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei
mille abitanti siano sprovvisti dei  relativi  strumenti  urbanistici
generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di  scioglimento
del consiglio e' adottato su proposta del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,  trascorso  il
termine entro il quale il bilancio deve essere  approvato  senza  che
sia stato predisposto  dalla  giunta  il  relativo  schema,  l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando
il consiglio non abbia approvato nei termini di legge  lo  schema  di
bilancio predisposto dalla giunta, l'organo  regionale  di  controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli  consiglieri,
un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso
il   quale   si   sostituisce,   mediante    apposito    commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del  provvedimento  sostitutivo  e'
data comunicazione  al  prefetto  che  inizia  la  procedura  per  lo
scioglimento del consiglio. (95) 
  2-bis. Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici  devono
essere  adottati,  la  regione   segnala   al   prefetto   gli   enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano  provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine  gli
enti locali  possono  attivare  gli  interventi,  anche  sostitutivi,
previsti  dallo  statuto   secondo   criteri   di   neutralita',   di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il  termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo  scioglimento
del consiglio. 
  3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della  lettera
b) del comma 1, con il  decreto  di  scioglimento  si  provvede  alla
nomina di un commissario, che esercita le  attribuzioni  conferitegli
con il decreto stesso. 
  4. Il rinnovo del consiglio  nelle  ipotesi  di  scioglimento  deve
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. 
  5.  I  consiglieri  cessati  dalla   carica   per   effetto   dello
scioglimento  continuano  ad  esercitare,  fino   alla   nomina   dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 
  6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del  decreto  di
scioglimento  e'  data  immediata  comunicazione  al  Parlamento.  Il
decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed  in  attesa
del decreto di scioglimento, il  prefetto,  per  motivi  di  grave  e
urgente necessita', puo' sospendere,  per  un  periodo  comunque  non
superiore a novanta giorni,  i  consigli  comunali  e  provinciali  e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
((112)) 
  8.  Ove  non  diversamente  previsto  dalle  leggi   regionali   le
disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed
ai  consorzi  tra  enti  locali.   Il   relativo   provvedimento   di
scioglimento degli organi comunque denominati degli  enti  locali  di
cui  al  presente  comma  e'  disposto  con  decreto   del   Ministro
dell'interno. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  18,  comma  3-ter)
che  "Per  l'anno  2017,  il  termine  di  venti   giorni,   previsto
dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio
comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini  di  legge
il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016,  e'  stabilito  in
cinquanta giorni". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 107, comma 10,  alinea
e lettera  a))  che  "In  considerazione  dello  stato  di  emergenza
nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono
sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi  3,
4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il periodo dal  1°  settembre  al  31  dicembre  2020,  i
suddetti termini sono fissati come segue: 
  a) il termine di cui all'articolo  141,  comma  7,  e'  fissato  in
centoventi giorni". 
                              Art. 142
          Rimozione e sospensione di amministratori locali
  1.  Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente
della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane,
i  componenti  dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico.
  ((  1-bis.  Nei  territori  in  cui  vige lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge
24  febbraio  1992,  n.  225,  in  caso  di  grave inosservanza degli
obblighi  posti  a carico delle province inerenti alla programmazione
ed  organizzazione  del  recupero  e  dello smaltimento dei rifiuti a
livello  provinciale  ed  alla  individuazione delle zone idonee alla
localizzazione  degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti,
ovvero  in  caso  di grave inosservanza di specifici obblighi posti a
carico  dei  comuni  inerenti  alla  disciplina  delle  modalita' del
servizio  di  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta
differenziata,  della  promozione del recupero delle diverse frazioni
di  rifiuti,  della  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  anche  come  precisati dalle ordinanze di
protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione
dell'emergenza   assegna  all'ente  interessato  un  congruo  termine
perentorio  per  adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente   tale   termine,   su  proposta  motivata  del  medesimo
Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere
rimossi  il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei
consigli e delle giunte. ))
  2.   In  attesa  del  decreto,  il  prefetto  puo'  sospendere  gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e
urgente necessita'.
  3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
                              Art. 143. 
(Scioglimento dei  consigli  comunali  e  provinciali  conseguente  a
       fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo 
mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti). 
 
  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e
provinciali sono sciolti quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
effettuati a norma dell'articolo  59,  comma  7,  emergono  concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti  con
la  criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare   degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero  su  forme  di
condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione  del
procedimento di formazione della volonta' degli  organi  elettivi  ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialita'
delle amministrazioni comunali e  provinciali,  nonche'  il  regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali
da arrecare  grave  e  perdurante  pregiudizio  per  lo  stato  della
sicurezza pubblica. 
  2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi  di  cui  al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale  o  provinciale,
al direttore  generale,  ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti  dell'ente
locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni  opportuno
accertamento,  di   norma   promuovendo   l'accesso   presso   l'ente
interessato.  In  tal  caso,  il  prefetto  nomina  una   commissione
d'indagine,   composta   da    tre    funzionari    della    pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di  accesso  e
di  accertamento  di  cui  e'  titolare  per  delega   del   Ministro
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2-quater,   del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi  dalla  data  di
accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore  periodo  massimo  di
tre mesi, la commissione  termina  gli  accertamenti  e  rassegna  al
prefetto le proprie conclusioni. 
  3. Entro il termine di quarantacinque  giorni  dal  deposito  delle
conclusioni  della  commissione  d'indagine,  ovvero   quando   abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento  degli  organi
amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,  sentito   il   comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica  integrato  con  la
partecipazione  del  procuratore  della  Repubblica  competente   per
territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella  quale
si da' conto della eventuale sussistenza degli  elementi  di  cui  al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale  o  provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. 
Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per  i  fatti  oggetto
degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi  connessi
sia  pendente  procedimento  penale,  il  prefetto  puo'   richiedere
preventivamente  informazioni   al   procuratore   della   Repubblica
competente, il quale,  in  deroga  all'articolo  329  del  codice  di
procedura penale, comunica tutte  le  informazioni  che  non  ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.((112)) 
  4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi  dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e'  immediatamente
trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
in  modo  analitico  le  anomalie  riscontrate  ed  i   provvedimenti
necessari per rimuovere tempestivamente  gli  effetti  piu'  gravi  e
pregiudizievoli  per  l'interesse  pubblico;  la   proposta   indica,
altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno dato causa allo scioglimento.  Lo  scioglimento  del  consiglio
comunale  o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle rispettive giunte e di ogni altro  incarico  comunque  connesso
alle cariche ricoperte, anche se diversamente  disposto  dalle  leggi
vigenti in  materia  di  ordinamento  e  funzionamento  degli  organi
predetti.((112)) 
  5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento,  qualora
la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di  cui
al comma 1 con riferimento al segretario comunale o  provinciale,  al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a  qualunque  titolo
dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su  proposta
del prefetto, e' adottato ogni  provvedimento  utile  a  far  cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la
vita   amministrativa   dell'ente,   ivi   inclusa   la   sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero  la  sua  destinazione  ad  altro
ufficio o altra  mansione  con  obbligo  di  avvio  del  procedimento
disciplinare da parte dell'autorita' competente. 
  6.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto   di
scioglimento  sono  risolti  di  diritto   gli   incarichi   di   cui
all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore  dei  conti  e  i
rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e  continuativa
che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di  cui
all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
  7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma  5,  il  Ministro
dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione  della  relazione  di
cui al  comma  3,  emana  comunque  un  decreto  di  conclusione  del
procedimento  in  cui  da'  conto  degli  esiti   dell'attivita'   di
accertamento. Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti  emessi
in  caso  di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con  proprio
decreto. 
  7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione  del
prefetto emergano, riguardo ad uno  o  piu'  settori  amministrativi,
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate,  tali
da determinare un'alterazione delle procedure e da  compromettere  il
buon andamento e l'imparzialita'  delle  amministrazioni  comunali  o
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze  dell'accesso,  al
fine di far cessare le situazioni riscontrate e  di  ricondurre  alla
normalita' l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,  fatti
salvi i profili di  rilevanza  penale,  i  prioritari  interventi  di
risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione  di  un
termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni  utile  supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
il  termine  fissato,  il  prefetto  assegna  all'ente  un  ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto  il
quale    si    sostituisce,    mediante    commissario    ad    acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli  enti  locali
provvedono con le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci. (104) 
  8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,  univoci  e
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli  amministratori  e  la
criminalita' organizzata di tipo mafioso,  il  Ministro  dell'interno
trasmette la relazione di cui al comma  3  all'autorita'  giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure  di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  9.  Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale.  Al  decreto  sono  allegate  la  proposta  del   Ministro
dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio  dei
ministri  disponga  di  mantenere  la  riservatezza  su  parti  della
proposta o della relazione nei casi in cui  lo  ritenga  strettamente
necessario. 
  10. Il decreto di scioglimento  conserva  i  suoi  effetti  per  un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione  alle
Commissioni  parlamentari  competenti,  al  fine  di  assicurare   il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e   di   buon   andamento
dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del presente articolo si svolgono  in  occasione  del  turno  annuale
ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e
successive modificazioni. Nel caso in cui la  scadenza  della  durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le  elezioni
si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi  in  una  domenica
compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data  delle  elezioni
e' fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata  legge  n.  182  del
1991,  e  successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
proroga della durata dello scioglimento  e'  adottato  non  oltre  il
cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza  della  durata
dello scioglimento stesso, osservando le  procedure  e  le  modalita'
stabilite nel comma 4. 
  11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed  accessoria
eventualmente  prevista,  gli   amministratori   responsabili   delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di  cui  al  presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento  europeo
nonche'   alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
circoscrizionali, in relazione ai  due  turni  elettorali  successivi
allo  scioglimento  stesso,  qualora  la  loro  incandidabilita'  sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della  dichiarazione
d'incandidabilita' il Ministro dell'interno invia  senza  ritardo  la
proposta di scioglimento di cui al comma 4  al  tribunale  competente
per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi  di  cui  al
comma 1 con riferimento agli amministratori indicati  nella  proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di  cui  al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. 
  12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto,  in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla  carica
ricoperta,  nonche'  da  ogni  altro  incarico  ad   essa   connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente  mediante  invio
di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.((112)) 
  13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli  organi,  a  norma
del presente articolo, quando sussistono le condizioni  indicate  nel
comma 1, ancorche' ricorrano  le  situazioni  previste  dall'articolo
141. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20  giugno  -
24 luglio 2019, n. 195 (in  G.U.  1ª  s.s.  31/07/2019,  n.  31),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 1  del
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L.  1
dicembre 2018, n. 132, (che ha introdotto il comma 7-bis al  presente
articolo). 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 107, comma 10,  alinea
e lettere b),  c)  e  d))  che  "In  considerazione  dello  stato  di
emergenza nazionale connessa  alla  diffusione  del  virus  COVID-19,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli  141,  comma
7, e 143, commi 3, 4  e  12,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal  1°  settembre
al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue: 
  [...] 
  b) il termine di cui all'articolo  143,  comma  3,  e'  fissato  in
novanta giorni; 
  c) il termine di cui all'articolo  143,  comma  4,  e'  fissato  in
centoventi giorni; 
  d) il termine di cui all'articolo 143,  comma  12,  e'  fissato  in
novanta giorni". 
                              Art. 144
   Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
  1.  Con  il  decreto  di  scioglimento  di  cui all'articolo 143 e'
nominata  una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale  esercita  le attribuzioni che le sono conferite con il decreto
stesso.   La  commissione  e'  composta  di  tre  membri  scelti  tra
funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati
della  giurisdizione  ordinaria  o  amministrativa  in quiescenza. La
commissione  rimane  in  carica fino allo svolgimento del primo turno
elettorale utile.
  2.  Presso  il  Ministero  dell'interno e' istituito, con personale
della  amministrazione,  un  comitato  di  sostegno e di monitoraggio
dell'azione  delle  commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei
comuni riportati a gestione ordinaria.
  3.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  adottato  a  norma
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate  le  modalita'  di  organizzazione  e funzionamento della
commissione  straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione   stessa,   nonche'  le  modalita'  di  organizzazione  e
funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
                              Art. 145
                       Gestione straordinaria
  1.  Quando  in  relazione  alle  situazioni  indicate  nel  comma 1
dell'articolo  143  sussiste  la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento  dei  servizi  degli  enti  nei  cui confronti e' stato
disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione
straordinaria  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre,
anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea,
in  posizione  di  comando  o distacco, di personale amministrativo e
tecnico  di  amministrazioni  ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi,  ove  occorra  anche  in  posizione  di  sovraordinazione. Al
personale  assegnato  spetta  un compenso mensile lordo proporzionato
alle  prestazioni  da  rendere,  stabilito dal prefetto in misura non
superiore  al  50  per  cento  del  compenso spettante a ciascuno dei
componenti  della  commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento  economico  di  missione  stabilito  dalla  legge  per  i
dipendenti   dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica  funzionale
posseduta  nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
a  carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base
di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in   deroga   alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dal  Ministero
dell'interno.  La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti  e'  autorizzata  a  prelevare le somme occorrenti sui
fondi  in  genere  della  contabilita' speciale. Per il personale non
dipendente  dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
la  prefettura  provvede  al  rimborso  al  datore  di  lavoro  dello
stipendio  lordo,  per la parte proporzionalmente corrispondente alla
durata  delle  prestazioni  rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione  si  provvede con una quota parte del 10 per cento delle
somme  di  denaro  confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575,  e  successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite
disposte  a  norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con modificazioni dalla legge 4
agosto  1989,  n.  282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575
del  1965.  Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria   potra'   rilasciare,  sulla  base  della  valutazione
dell'attivita'    prestata    dal   personale   assegnato,   apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
ai  fini  della  progressione  di  carriera  e nei concorsi interni e
pubblici  nelle  amministrazioni  dello  Stato, delle regioni e degli
enti locali.
  2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la
sollecita   realizzazione   di   opere  pubbliche  indifferibili,  la
commissione  straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro
il  termine  di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di
priorita'  degli  interventi,  anche  con riferimento a progetti gia'
approvati  e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione,
esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto
il   quale,   sentito   il   comitato   provinciale   della  pubblica
amministrazione  opportunamente  integrato  con  i  rappresentanti di
uffici  tecnici  delle  amministrazioni  statali, regionali o locali,
trasmette  gli  atti  all'amministrazione  regionale territorialmente
competente  per  il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa
depositi  e  prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita'
di  accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti
comunque   destinati   agli   investimenti   degli  enti  locali.  Le
disposizioni  del  presente comma si applicano ai predetti enti anche
in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
agli  importi  totalmente  ammortizzabili  con  contributi  statali o
regionali ad essi effettivamente assegnati.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo
dalla  data  di  insediamento  degli  organi e fino alla scadenza del
mandato  elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali,
i  cui  organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento
disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
  4.   Nei  casi  in  cui  lo  scioglimento  e'  disposto  anche  con
riferimento  a  situazioni  di  infiltrazione o di condizionamento di
tipo  mafioso,  connesse  all'aggiudicazione di appalti di opere o di
lavori  pubblici  o  di  pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione  di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche
con  i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti,
la  commissione  straordinaria  adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari  e  puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
gia'   adottate,   in   qualunque  momento  e  fase  della  procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso.
  5.  Ferme  restando  le  forme  di partecipazione popolare previste
dagli  statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
straordinaria  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 144, allo scopo di
acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
rilevanti  questioni  di interesse generale si avvale, anche mediante
forme  di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze   politiche   in  ambito  locale,  dell'Anci,  dell'Upi,  delle
organizzazioni   di   volontariato   e   di  altri  organismi  locali
particolarmente interessati alle questioni da trattare.
                            Art. 145-bis 
                       (Gestione finanziaria) 
 
  1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti  i  cui
organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo  143,  su
richiesta  della  Commissione  straordinaria  di  cui  al   comma   1
dell'articolo    144,    il    Ministero    dell'interno     provvede
all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al
comma  2  del  presente  articolo.  L'anticipazione  e'   subordinata
all'approvazione  di  un  piano  di  risanamento   della   situazione
finanziaria, predisposto con le stesse  modalita'  previste  per  gli
enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti.  Il  piano
e' predisposto dalla Commissione straordinaria ed  e'  approvato  con
decreto del Ministro dell'interno, su parere della ((Commissione  per
la stabilita' finanziaria degli enti locali)),  di  cui  all'articolo
155. 
  2.  L'importo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma  1  e'   pari
all'importo dei residui attivi  derivanti  dal  titolo  primo  e  dal
titolo terzo dell'entrata,  come  risultanti  dall'ultimo  rendiconto
approvato, sino ad un limite massimo determinato  in  misura  pari  a
cinque annualita' dei trasferimenti erariali correnti e  della  quota
di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli
importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene  la
richiesta. Dall' anticipazione spettante sono  detratti  gli  importi
gia' corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione  al
gettito  dell'IRPEF   per   l'esercizio   in   corso.   A   decorrere
dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno  provvedera',  in
relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e  gli  importi
annualmente  spettanti  a  titolo  di  trasferimenti  correnti  e  di
compartecipazione   al   gettito   dell'IRPEF,   ad   effettuare   le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al  completo
recupero dell'anticipazione medesima. 
  3. L'organo di revisione dell'ente  locale  e'  tenuto  a  vigilare
sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
straordinaria o  all'amministrazione  successivamente  subentrata  le
difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli  obiettivi.
Il mancato svolgimento  di  tali  compiti  da  parte  dell'organo  di
revisione e' considerato grave inadempimento. 
  4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al  comma  1  avviene
con contestuale decurtazione dei  trasferimenti  erariali  agli  enti
locali e le somme versate dall'ente sciolto  ai  sensi  dell'articolo
143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono
assegnate nella stessa  misura  della  detrazione.  Le  modalita'  di
versamento dell' annualita' sono indicate dal Ministero  dell'interno
all'ente locale secondo le norme vigenti. 
                              Art. 146
                            Norma finale
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano
anche  agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche'
ai  consorzi  di  comuni  e province, agli organi comunque denominati
delle  aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali
dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto
compatibili con i relativi ordinamenti.
  2.  Il  Ministro  dell'interno presenta al Parlamento una relazione
((annuale))  sull'attivita'  svolta  dalla gestione straordinaria dei
singoli comuni.

CAPO III
Controlli interni


                              Art. 147. 
                 (Tipologia dei controlli interni). 
 
  1. Gli enti locali, nell'ambito della loro  autonomia  normativa  e
organizzativa, individuano strumenti  e  metodologie  per  garantire,
attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la
legittimita',   la   regolarita'   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa. 
  2. Il sistema di controllo interno e' diretto a: 
    a) verificare, attraverso il controllo di gestione,  l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine  di
ottimizzare, anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il
rapporto tra obiettivi  e  azioni  realizzate,  nonche'  tra  risorse
impiegate e risultati; 
    b) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione dei piani,  dei  programmi  e  degli  altri  strumenti  di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza  tra
i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; 
    c) garantire il costante  controllo  degli  equilibri  finanziari
della gestione di competenza, della  gestione  dei  residui  e  della
gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica determinati  dal  patto  di  stabilita'  interno,
mediante l'attivita' di coordinamento e di  vigilanza  da  parte  del
responsabile  del  servizio  finanziario,  nonche'   l'attivita'   di
controllo da parte dei responsabili dei servizi; 
    d) verificare, attraverso  l'affidamento  e  il  controllo  dello
stato di attuazione di indirizzi e  obiettivi  gestionali,  anche  in
riferimento all'articolo 170, comma  6,  la  redazione  del  bilancio
consolidato ((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e  successive  modificazioni)),  l'efficacia,
l'efficienza e  l'economicita'  degli  organismi  gestionali  esterni
dell'ente; (83) 
    e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia
direttamente,  sia  mediante  organismi   gestionali   esterni,   con
l'impiego di metodologie dirette a misurare  la  soddisfazione  degli
utenti esterni e interni dell'ente. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 2  si  applicano  solo  agli  enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di  prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e  a  15.000  abitanti  a
decorrere dal 2015. 
  4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,  gli
enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo  il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo  e  compiti  di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni.  Partecipano  all'organizzazione   del   sistema   dei
controlli interni il segretario  dell'ente,  il  direttore  generale,
laddove  previsto,  i  responsabili  dei  servizi  e  le  unita'   di
controllo, laddove istituite. 
  5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,  piu'  enti
locali possono istituire uffici unici, mediante una  convenzione  che
ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126 ha disposto (con  l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Art. 147-bis. 
    (( (Controllo di regolarita' amministrativa e contabile). )) 
 
  ((1. Il controllo di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e'
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio  del
parere  di  regolarita'  tecnica  attestante  la  regolarita'  e   la
correttezza dell'azione amministrativa.  Il  controllo  contabile  e'
effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato
attraverso il rilascio del parere  di  regolarita'  contabile  e  del
visto attestante la copertura finanziaria. 
  2.  Il  controllo  di   regolarita'   amministrativa   e'   inoltre
assicurato, nella  fase  successiva,  secondo  principi  generali  di
revisione aziendale e modalita' definite  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario,  in  base
alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le  determinazioni
di impegno di spesa, i contratti e  gli  altri  atti  amministrativi,
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche
di campionamento. 
  3. Le risultanze del controllo di cui al  comma  2  sono  trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili  dei  servizi,
unitamente alle direttive cui  conformarsi  in  caso  di  riscontrate
irregolarita', nonche'  ai  revisori  dei  conti  e  agli  organi  di
valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la
valutazione, e al consiglio comunale.)) 
                            Art. 147-ter. 
                    (( (Controllo strategico). )) 
 
  ((1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le
linee  approvate  dal  Consiglio,  l'ente  locale   con   popolazione
superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a  50.000
abitanti per il 2014  e  a  15.000  abitanti  a  decorrere  dal  2015
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di
controllo  strategico  finalizzate  alla  rilevazione  dei  risultati
conseguiti  rispetto  agli  obiettivi  predefiniti,   degli   aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati  ottenuti,  dei  tempi  di
realizzazione rispetto alle  previsioni,  delle  procedure  operative
attuate confrontate con i  progetti  elaborati,  della  qualita'  dei
servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda  espressa,
degli  aspetti  socio-economici.  L'ente   locale   con   popolazione
superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a  50.000
abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere  dal  2015  puo'
esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico. 
  2. L'unita' preposta al controllo strategico, che e' posta sotto la
direzione del direttore generale, laddove previsto, o del  segretario
comunale negli enti in cui non e' prevista la  figura  del  direttore
generale,  elabora  rapporti  periodici,  da  sottoporre   all'organo
esecutivo  e  al  consiglio  per  la  successiva  predisposizione  di
deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.)) 
                           Art.147-quater 
         (Controlli sulle societa' partecipate non quotate). 
 
  1.  L'ente  locale  definisce,   secondo   la   propria   autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle  societa'  non  quotate,
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono  esercitati
dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto  al  comma  1  del  presente
articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all'articolo 170, comma  6,  gli  obiettivi  gestionali  a  cui  deve
tendere la societa'  partecipata,  secondo  parametri  qualitativi  e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa',
la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i
contratti di servizio, la qualita' dei  servizi,  il  rispetto  delle
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,  l'ente  locale
effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa'  non
quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e  individua  le  opportune  azioni  correttive,  anche  in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti  per
il bilancio dell'ente. 
  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e  delle
aziende non  quotate  partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio
consolidato, secondo la competenza economica ((, predisposto  secondo
le modalita' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni)). ((83)) 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in  fase  di
prima applicazione, agli enti  locali  con  popolazione  superiore  a
100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti  locali  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli  enti
locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione  del
comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno
2015, secondo le  disposizioni  recate  dal  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' quotate e a quelle  da  esse  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per  societa'
quotate partecipate  dagli  enti  di  cui  al  presente  articolo  si
intendono le  societa'  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  in
mercati regolamentati. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                         Art. 147-quinquies. 
            (( (Controllo sugli equilibri finanziari). )) 
 
  ((1. Il controllo sugli equilibri finanziari  e'  svolto  sotto  la
direzione  e  il  coordinamento   del   responsabile   del   servizio
finanziario  e  mediante  la  vigilanza  dell'organo  di   revisione,
prevedendo il coinvolgimento attivo  degli  organi  di  governo,  del
direttore generale, ove previsto, del segretario e  dei  responsabili
dei servizi, secondo le rispettive responsabilita'. 
  2. Il controllo sugli  equilibri  finanziari  e'  disciplinato  nel
regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,  nonche'  delle
norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
  3.  Il  controllo  sugli  equilibri  finanziari  implica  anche  la
valutazione  degli  effetti  che  si  determinano  per  il   bilancio
finanziario      dell'ente      in      relazione       all'andamento
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.)) 

Capo IV
Controlli esterni sulla gestione

                              Art. 148 
                        (Controlli esterni). 
 
  ((1. Le sezioni  regionali  della  Corte  dei  conti,  con  cadenza
annuale, nell'ambito del  controllo  di  legittimita'  e  regolarita'
delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni  ai
fini  del  rispetto  delle  regole  contabili  e  dell'equilibrio  di
bilancio  di  ciascun  ente  locale.  A  tale   fine,   il   sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore  generale,
quando presente, o del segretario negli enti in cui non  e'  prevista
la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti un referto  sul  sistema
dei  controlli  interni,  adottato  sulla  base  delle  linee   guida
deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui
controlli effettuati nell'anno, entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione;  il  referto  e',
altresi',  inviato   al   presidente   del   consiglio   comunale   o
provinciale.)) 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'  attivare  verifiche   sulla
regolarita'  della  gestione   amministrativo-contabile,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n.196, oltre che negli altri casi previsti dalla  legge,  qualora  un
ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE,  situazioni  di
squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: 
    a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
    b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; 
    c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi; 
    d) aumento  non  giustificato  di  spesa  degli  organi  politici
istituzionali. (78) 
  3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti  possono
attivare le procedure di cui al comma 2. (78) 
  4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza  degli  strumenti  e
delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del  presente
articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della  legge
14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, e dai  commi  5  e
5-bis  dell'articolo  248  del  presente  testo  unico,  le   sezioni
giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei  conti  irrogano   agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da
un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
 
------------- 
AGGIORNEMENTO (78) 
  La Corte Costituzione, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014,  n.
39  (in   G.U.   1a   s.s.   12/3/2014,   n.   12),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali),  come  modificati  dall'art.  3,
comma 1, lettera e), del d.l. n. 174  del  2012,  con  efficacia  nei
confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna". 
                            Art. 148-bis 
 
(( (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla  gestione
                 finanziaria degli enti locali). )) 
 
  ((1. Le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi  degli  enti
locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n.266, per la verifica del  rispetto  degli  obiettivi
annuali posti dal patto di stabilita'  interno,  dell'osservanza  del
vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto
comma, della Costituzione, della  sostenibilita'  dell'indebitamento,
dell'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 
  2. Ai  fini  della  verifica  prevista  dal  comma  1,  le  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in societa' controllate e alle  quali  e'  affidata  la  gestione  di
servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali
all'ente. 
  3.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui   ai   commi   1   e   2,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria,  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per gli  enti  interessati  l'obbligo  di  adottare,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del   deposito   della
pronuncia di accertamento, i  provvedimenti  idonei  a  rimuovere  le
irregolarita' e  a  ripristinare  gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda  alla  trasmissione  dei
suddetti provvedimenti o  la  verifica  delle  sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria)). 

PARTE
II

ORDINAMENTO
FINANZIARIO
E
CONTABILE

TITOLO
I
DISPOSIZIONI

GENERA
LI

                            Articolo 149
     Principi generali in materia di finanza propria e derivata
1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la
coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2.  Ai  comuni  e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza  pubblica,  autonomia  finanziaria  fondata  su  certezza  di
risorse proprie e trasferite.
3.  La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva
autonoma  nel  campo  delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente  adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal
fine  i  comuni  e  le province in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni
possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche
tributarie,   salvo   per   quanto   attiene  alla  individuazione  e
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e
dell'aliquota   massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle
esigenze  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di legge
vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
   a) imposte proprie;
   b)   addizionali   e   compartecipazioni  ad  imposte  erariali  o
regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
   g) risorse per investimenti;
   h) altre entrate.
5.  I  trasferimenti  erariali  sono  ripartiti  in  base  a  criteri
obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni  socio-  economiche,  nonche'  in  base  ad  una perequata
distribuzione  delle  risorse  che  tenga  conto  degli  squilibri di
fiscalita' locale.
6.  Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.
7.   Le  entrate  fiscali  finanziano  i  servizi  pubblici  ritenuti
necessari   per   lo   sviluppo   della  comunita'  ed  integrano  la
contribuzione   erariale   per   l'erogazione  dei  servizi  pubblici
indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi  sui  servizi  di  propria  competenza. Gli enti locali
determinano  per  i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,
qualora  prevedano  per  legge  casi  di  gratuita'  nei  servizi  di
competenza  dei  comuni  e  delle  province  ovvero  fissino prezzi e
tariffe  inferiori  al  costo  effettivo  della  prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti  degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri  perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di
opere  pubbliche  unicamente  in aree o per situazioni definite dalla
legge statale.
11.   L'ammontare  complessivo  dei  trasferimenti  e  dei  fondi  e'
determinato  in  base  a  parametri  fissati dalla legge per ciascuno
degli  anni  previsti  dal  bilancio pluriennale dello Stato e non e'
riducibile nel triennio.
12.  Le  regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione  del  piano  regionale  di  sviluppo e dei programmi di
investimento,   assicurando  la  copertura  finanziaria  degli  oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13.   Le   risorse  spettanti  a  comuni  e  province  per  spese  di
investimento   previste   da   leggi   settoriali  dello  Stato  sono
distribuite  sulla  base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano  con  legge  i  finanziamenti  per,  le  funzioni da esse
attribuite  agli  enti  locali  in relazione al costo di gestione dei
servizi sulla base della programmazione regionale.
                            Articolo 150 
     Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile 
 
1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e'
riservato alla legge dello Stato e stabilito  dalle  disposizioni  di
principio del presente testo  unico  e  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118. (83) 
 
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia
di programmazione, gestione e  rendicontazione,  nonche'  i  principi
relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai
compiti   ed   alle    attribuzioni    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria e, per  gli  enti  cui  sia  applicabile,  alla
disciplina del risanamento finanziario. 
 
3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 151 
                        (Principi generali). 
 
  1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio  della
programmazione.  A  tal  fine  presentano  il  Documento   unico   di
programmazione entro il 31  luglio  di  ogni  anno  e  deliberano  il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti  ad
un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni  del  bilancio
sono elaborate sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel
documento unico di programmazione, osservando  i  principi  contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.  118,  e  successive  modificazioni.  I  termini  possono   essere
differiti con decreto del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di  motivate  esigenze.
(91) (92) ((112)) 
  2. Il Documento unico di programmazione e' composto  dalla  Sezione
strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo,  e
dalla Sezione operativa di durata  pari  a  quello  del  bilancio  di
previsione finanziario. 
  3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo  considerato  e
le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le  previsioni
riguardanti  il  primo  esercizio  costituiscono   il   bilancio   di
previsione finanziario annuale. 
  4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico
e patrimoniale, attraverso l'adozione: 
    a) della contabilita' finanziaria, che ha natura autorizzatoria e
consente la rendicontazione della gestione finanziaria; 
    b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini conoscitivi,
per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali  dei  fatti
gestionali  e  per  consentire   la   rendicontazione   economico   e
patrimoniale. 
  5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale
sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il
conto economico e lo stato patrimoniale. 
  6. Al rendiconto e'  allegata  una  relazione  della  Giunta  sulla
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri  documenti  previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118. 
  7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro  il  30
aprile dell'anno successivo. 
  8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con
i bilanci dei propri organismi e enti strumentali  e  delle  societa'
controllate e partecipate, secondo il principio applicato n.  4/4  di
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
                                                                 (84) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il Decreto 13 dicembre 2008 (in G.U. 05/01/2009, n. 3) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali  e'
differito al 31 marzo 2009". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013  il  termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  di
cui all'articolo 151 del Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L.  8  aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013,  n.
64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che  "Per  l'anno  2013  e'
differito al 30 settembre 2013 il termine per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151  del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 8, comma  1)  che
"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale  di  previsione
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' differito  al  30  settembre
2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), numero  1),  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente  differito  al  30
novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano
anche agli enti in dissesto". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
2 maggio 2014, n. 68, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli
enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 luglio 2014". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
454) che "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2017,   di   cui
all'articolo 151 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con  l'art.  5,  comma
11) che "Il termine per la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito
al 31 marzo 2017". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 107, comma 2) che "Per
le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il  termine  per
la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo  151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e'  differito
al 31 luglio 2020 anche ai fini della  contestuale  deliberazione  di
controllo a salvaguardia degli equilibri  di  bilancio  a  tutti  gli
effetti di legge". 
                            Articolo 152 
                     Regolamento di contabilita' 
 
1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale  applica  i
principi contabili stabiliti dal presente testo unico ((e dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)), con
modalita'  organizzative  corrispondenti  alle   caratteristiche   di
ciascuna  comunita',  ferme   restando   le   disposizioni   previste
dall'ordinamento per  assicurare  l'unitarieta'  ed  uniformita'  del
sistema finanziario e contabile. ((83)) 
 
2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma,  la  conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti  od
organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. 
 
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme  relative  alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di  gestione
che hanno carattere  finanziario  e  contabile,  in  armonia  con  le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti. 
 
4. I regolamenti di contabilita' sono approvati  nel  rispetto  delle
norme della parte seconda del presente testo unico,  da  considerarsi
come  principi  generali  con  valore  di  limite  inderogabile,  con
eccezione delle  sottoelencate  norme,  le  quali  non  si  applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina: 
   ((a) art. 177; )) ((83)) 
   ((b) art. 185, comma 3;)) ((83)) 
   ((c) articoli 197 e 198;)) ((83)) 
   ((d) art. 205;)) ((83)) 
   ((e) articoli 213 e 219)); ((83)) 
   f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 153 
                   Servizio economico-finanziario 
 
  1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e  dei  servizi
sono disciplinati l'organizzazione del  servizio  finanziario,  o  di
ragioneria o qualificazione  corrispondente,  secondo  le  dimensioni
demografiche  e  l'importanza  economico-finanziaria  dell'ente.   Al
servizio e' affidato il coordinamento e  la  gestione  dell'attivita'
finanziaria. 
  2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra  gli  enti  per
assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. 
  3. Il responsabile del servizio  finanziario  di  cui  all'articolo
151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con  i
soggetti  preposti  alle   eventuali   articolazioni   previste   dal
regolamento di contabilita'. 
  4. Il  responsabile  del  servizio  finanziario,  di  ragioneria  o
qualificazione  corrispondente,  e'   preposto   alla   verifica   di
veridicita' delle previsioni di entrata  e  di  compatibilita'  delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari  servizi,  da  iscriversi  nel
bilancio ((di previsione)) ed alla verifica periodica dello stato  di
accertamento delle entrate e di impegno delle  spese,  alla  regolare
tenuta della contabilita' economico-patrimoniale e e piu' in generale
alla salvaguardia degli  equilibri  finanziari  e  complessivi  della
gestione e dei vincoli di finanza pubblica.  Nell'esercizio  di  tali
funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia
nei limiti di quanto disposto dai principi  finanziari  e  contabili,
dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. (83) 
  5. Il regolamento di contabilita' disciplina le  modalita'  con  le
quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle,  proposte
di deliberazione ed apposto il visto di regolarita'  contabile  sulle
determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile  dei  servizio
finanziario effettua le attestazioni  di  copertura  della  spesa  in
relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli  stanziamenti
di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di  realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto  previsto  dal
regolamento di contabilita'. 
  6.  Il  regolamento  di  contabilita'  disciplina  le  segnalazioni
obbligatorie  dei  fatti  e  delle   valutazioni   del   responsabile
finanziario  al  legale  rappresentante   dell'ente,   al   consiglio
dell'ente  nella  persona  del  suo  presidente,  al  segretario   ed
all'organo di revisione , nonche' alla competente  sezione  regionale
di controllo della Corte dei conti ove  si  rilevi  che  la  gestione
delle entrate o delle  spese  correnti  evidenzi  il  costituirsi  di
situazioni - non compensabili da maggiori entrate o  minori  spese  -
tali da pregiudicare gli equilibri del  bilancio.  In  ogni  caso  la
segnalazione e' effettuata entro sette giorni  dalla  conoscenza  dei
fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio  a  norma  dell'articolo
193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su
proposta della giunta. 
  7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di  un  servizio  di
economato. cui viene preposto un responsabile,  per  la  gestione  di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126 ha disposto (con  l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 154 
   Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali 
 
  1. E' istituito, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  presso  il  Ministero  dell'interno  l'Osservatorio  sulla
finanza e la contabilita' degli enti locali. (83) 
  2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo  con  la
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e
successive modificazioni, l'adeguamento e  la  corretta  applicazione
dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare  la
situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi,
anche in relazione  agli  effetti  prodotti  dall'applicazione  della
procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui  all'art.
243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri,
indirizzi ed orientamenti. (83) 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta', sono disciplinate le modalita' di organizzazione  e  di
funzionamento. (83) 
  4. La  partecipazione  ai  lavori  dell'Osservatorio  e'  a  titolo
gratuito e non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese. (83) 
  5. Il  Ministro  dell'interno  puo'  assegnare  ulteriori  funzioni
nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme  di
funzionamento e di organizzazione. 
  6. L'Osservatorio si avvale delle strutture  e  dell'organizzazione
della Direzione centrale per  la  finanza  locale  e  per  i  servizi
finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. 
  7. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 155 
   ((Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali)) 
 
  1. La  ((Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria  degli  enti
locali)) operante presso il Ministero dell'interno,  gia'  denominata
Commissione di ricerca per  la  finanza  locale,  svolge  i  seguenti
compiti: 
    a)  controllo  centrale,  da   esercitare   prioritariamente   in
relazione  alla  verifica  della  compatibilita'  finanziaria,  sulle
dotazioni organiche e sui provvedimenti di  assunzione  di  personale
degli enti dissestati e degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai
sensi dell'articolo 243; 
    b) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di approvazione o diniego del piano di estinzione  delle  passivita',
ai sensi dell'articolo 256, comma 7; 
    c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie  per
il pagamento della massa  passiva  in  caso  di  insufficienza  delle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12; 
    d) parere da rendere in merito all'assunzione del  mutuo  con  la
Cassa depositi  e  prestiti  da  parte  dell'ente  locale,  ai  sensi
dell'articolo 255, comma 5; 
    e) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di  approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261; 
    f) proposta al Ministro dell'interno  di  adozione  delle  misure
necessarie  per  il  risanamento  dell'ente  locale,  a  seguito  del
ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di  debiti
fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto
delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'articolo
268; 
    g) parere da rendere al Ministro dell'interno  sul  provvedimento
di  sostituzione  di  tutto  o  parte  dell'organo  straordinario  di
liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8; 
    h)  approvazione,  previo  esame,  della  rideterminazione  della
pianta organica dell'ente locale dissestato, ai  sensi  dell'articolo
259, comma 7. 
  2.  La  composizione  e  le  modalita'   di   funzionamento   della
Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                            Articolo 156
             Classi demografiche e popolazione residente
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte
seconda  del  presente  testo  unico  valgono  per  i  comuni, se non
diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
   a) comuni con meno di 500 abitanti;
   b) comuni da 500 a 999 abitanti;
   c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
   d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
   e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
   f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
   g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
   h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
   i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
   l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
   m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
   n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  e di altre leggi e
regolamenti  relative  all'attribuzione  di  contributi  erariali  di
qualsiasi  natura,  nonche'  all'inclusione  nel sistema di tesoreria
unica  di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del
dissesto  finanziario  ed alla disciplina dei revisori dei conti, che
facciano  riferimento  alla  popolazione,  vanno interpretate, se non
diversamente  disciplinato, come concernenti la popolazione residente
calcolata  alla fine del penultimo anno precedente per le province ed
i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero
secondo  i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita'
montane  e  i  comuni  di  nuova  istituzione  si  utilizza  l'ultima
popolazione disponibile.
                            Articolo 157 
                  Consolidamento dei conti pubblici 
 
  1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici  gli  enti  locali
rispettano le disposizioni di cui agli articoli ((13, 14 e  15  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di  cui
al titolo I del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modificazioni.)) ((83)) 
  ((1-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 gli enti  locali
garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali  attraverso
l'adozione di un piano  integrato  dei  conti,  articolato  in  piano
finanziario, economico  e  patrimoniale  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni. Il  livello  minimo  di  articolazione  del
piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con  i  capitoli  e
gli articoli, ove  previsti,  del  piano  esecutivo  di  gestione  e'
costituito almeno dal quarto livello.)) ((83)) 
  ((1-ter. Al  fine  di  garantire  la  tracciabilita'  di  tutte  le
operazioni gestionali e la movimentazione delle voci  del  piano  dei
conti integrato, ad ogni transazione e' attribuita  una  codifica  da
applicare secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e  7  del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
integrazioni.)) ((83)) 
  ((1-quater. Le previsioni  di  competenza  e  di  cassa,  aggregate
secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello,  ed  i
risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del  piano
dei  conti,  sono  trasmessi   alla   banca   dati   unitaria   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e  modalita'  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.)) ((83)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 158
               Rendiconto dei contributi straordinari
1.  Per  tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni
pubbliche  agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto
all'amministrazione   erogante  entro  sessanta  giorni  dal  termine
dell'esercizio  finanziario  relativo,  a  cura  del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2.  Il  rendiconto,  oltre  alla dimostrazione contabile della spesa,
documenta  i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia
dell'intervento.
3.  Il  termine  di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza
comporta  l'obbligo  di  restituzione  del  contributo  straordinario
assegnato.
4.  Ove  il  contributo  attenga  ad un intervento realizzato in piu'
esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun
esercizio.
                              Art. 159 
       Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali 
 
  1. Non sono ammesse procedure di  esecuzione  e  di  espropriazione
forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti  diversi  dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 
  2. Non sono soggette ad esecuzione  forzata,  a  pena  di  nullita'
rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza  degli
enti locali destinate a: 
a) pagamento  delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e   dei
   conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; 
b) pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti  obbligazionari
   scadenti nel semestre in corso; 
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. ((16)) 
  3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di  cui  al
comma  2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione   da
adottarsi per ogni semestre e notificata  al  tesoriere,  quantifichi
preventivamente gli  importi  delle  somme  destinate  alle  suddette
finalita'. ((16)) 
  4. Le procedure esecutive eventualmente  intraprese  in  violazione
del comma 2 non  determinano  vincoli  sulle  somme  ne'  limitazioni
all'attivita' del tesoriere. ((16)) 
  5. I provvedimenti  adottati  dai  commissari  nominati  a  seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero  4,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   devono   essere   muniti
dell'attestazione di  copertura  finanziaria  prevista  dall'articolo
151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le  somme  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in
G.U.  1a  s.s.  25/6/2003,  n.  25)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non
prevede  che  la  impignorabilita'  delle  somme  destinate  ai  fini
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo
la  adozione  da  parte  dell'organo  esecutivo  della  deliberazione
semestrale di preventiva quantificazione degli  importi  delle  somme
destinate alle suddette finalita'  e  la  notificazione  di  essa  al
soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi  mandati  a  titoli
diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle
fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso". 
                              Art. 160 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO
                 DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)) 
                              Art. 161 
       (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) 
 
  1. Il  Ministero  dell'interno  puo'  richiedere  ai  comuni,  alle
province, alle citta' metropolitane, alle unioni  di  comuni  e  alle
comunita'  montane  specifiche  certificazioni  su  particolari  dati
finanziari, non  presenti  nella  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196. Le certificazioni sono firmate  dal  responsabile  del  servizio
finanziario. 
  2.  Le  modalita'  per  la  struttura  e  per  la  redazione  delle
certificazioni nonche'  i  termini  per  la  loro  trasmissione  sono
stabiliti con decreto del  Ministero  dell'interno,  adottato  previo
parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  3.  I  dati  delle   certificazioni   sono   resi   noti   mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale  del  Dipartimento  per
gli affari  interni  e  territoriali  del  Ministero  dell'interno  e
vengono resi disponibili per l'inserimento  nella  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  4. Decorsi trenta giorni dal termine  previsto  per  l'approvazione
dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato,
in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle
citta'  metropolitane,  dei  relativi  dati  alla  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce  del  piano
dei  conti  integrato,  sono  sospesi  i  pagamenti   delle   risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari  interni  e  territoriali,  ivi  comprese
quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. In sede  di  prima
applicazione, con riferimento al  bilancio  di  previsione  2019,  la
sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere  dal  1°
novembre 2019.((113)) 
                                                                (100) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (100) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
903) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1°  novembre
2019. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (113) 
L'Ordinanza 29 marzo 2020 (in G.U. 30/03/2020,  n.  85)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 2) che  le  sanzioni  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo non si applicano alle spettanze per l'anno 2020. 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I
Programmazione


                            Articolo 162 
                        Principi del bilancio 
 
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio  di  previsione
finanziario  ((riferito  ad  almeno  un  triennio,  comprendente   le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio  del  periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi  successivi,
osservando i principi contabili  generali  e  applicati  allegati  al
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni)).((83)) 
 
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il  totale  delle
spese, salvo le eccezioni di legge. 
 
3. L'unita' temporale  della  gestione  e'  l'anno  finanziario,  che
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;  dopo
tale termine non possono piu' effettuarsi accertamenti di  entrate  e
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 
 
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese  ad
esse connesse. Parimenti tutte le spese  sono  iscritte  in  bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative  entrate.  La
gestione  finanziaria  e'  unica  come  il   relativo   bilancio   di
previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di  spese  che  non
siano iscritte in bilancio. 
 
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi  di
veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi  riferite  ad  un
adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei  parametri  di
riferimento. 
 
((6.Il bilancio di previsione e' deliberato in  pareggio  finanziario
complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo  dell'avanzo
di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione  e
garantendo un  fondo  di  cassa  finale  non  negativo.  Inoltre,  le
previsioni di competenza relative alle spese  correnti  sommate  alle
previsioni di competenza relative ai trasferimenti  in  c/capitale,al
saldo negativo delle partite finanziarie e  alle  quote  di  capitale
delle rate di ammortamento dei mutui  e  degli  altri  prestiti,  con
l'esclusione   dei   rimborsi   anticipati,   non   possono    essere
complessivamente superiori alle previsioni di  competenza  dei  primi
tre titoli dell'entrata, ai contribuiti  destinati  al  rimborso  dei
prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e
non possono avere altra forma di finanziamento,  salvo  le  eccezioni
tassativamente indicate nel  principio  applicato  alla  contabilita'
finanziaria necessarie a garantire elementi  di  flessibilita'  degli
equilibri  di  bilancio  ai   fini   del   rispetto   del   principio
dell'integrita'.))((83)) 
 
7.  Gli  enti  assicurano  ai  cittadini   ed   agli   organismi   di
partecipazione, di cui all'articolo 8, la  conoscenza  dei  contenuti
significativi e  caratteristici  del  bilancio  annuale  e  dei  suoi
allegati con le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 163 
           (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 
 
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio  entro
il  31  dicembre  dell'anno  precedente,  la   gestione   finanziaria
dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della
contabilita' finanziaria riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la
gestione provvisoria.Nel corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della
gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli  stanziamenti   di
competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per  l'esercizio
cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano
i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al  31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di  competenza  al
netto del fondo pluriennale vincolato. 
 
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia  approvato  entro
il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o
il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi
del comma 3, e' consentita esclusivamente  una  gestione  provvisoria
nei limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo
bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la  gestione
provvisoria.  Nel  corso  della  gestione  provvisoria  l'ente   puo'
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali  certi  e
gravi all'ente. Nel corso  della  gestione  provvisoria  l'ente  puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento  delle  obbligazioni  gia'
assunte,    delle    obbligazioni    derivanti    da    provvedimenti
giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui  passivi,
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per
le sole operazioni necessarie ad evitare  che  siano  arrecati  danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. 
 
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
primo comma, differisce il  termine  di  approvazione  del  bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di  motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e'  consentito  il
ricorso all'indebitamento e gli enti  possono  impegnare  solo  spese
correnti, le eventuali spese  correlate  riguardanti  le  partite  di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri  interventi  di  somma
urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  e'  consentito  il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
 
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)). 
 
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti  possono  impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non  utilizzata  nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al  comma  3,
per importi non superiori ad un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del
secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate  negli   esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese: 
    a) tassativamente regolate dalla legge; 
    b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
    c)  a  carattere  continuativo  necessarie   per   garantire   il
mantenimento del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
 
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)). 
 
7.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,   sono   consentite   le
variazioni di bilancio previste  dall'art.  187,  comma  3-quinquies,
quelle riguardanti le variazioni  del  fondo  pluriennale  vincolato,
quelle necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono
esigibili,  di  obbligazioni  riguardanti  entrate   vincolate   gia'
assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la  spesa  e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle  spese  gia'
impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della  gestione  dei
dodicesimi. (83) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 164 
                (( (Caratteristiche del bilancio) )) 
 
((1. L'unita' di voto del bilancio per l'entrata e'  la  tipologia  e
per la spesa e' il programma, articolato in titoli. 
 
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati: 
    a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni  di
prestiti; 
    b) agli impegni e ai pagamenti di spesa.  Non  comportano  limiti
alla  gestione   le   previsioni   riguardanti   i   rimborsi   delle
anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.))((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 165 
                       Struttura del bilancio 
 
1. Il bilancio di  previsione  ((finanziario))  e'  composto  da  due
parti, relative rispettivamente all'entrata ed  alla  spesa  ((ed  e'
redatto secondo lo schema previsto dall'allegato  n.  9  del  decreto
legislativo    23    giugno    2011,    n.    118,    e    successive
modificazioni.))((83)) 
 
((2. Le  previsioni  di  entrata  del  bilancio  di  previsione  sono
classificate, secondo le modalita' indicate all'art. 15  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in: 
    a)  titoli,  definiti  secondo  la  fonte  di  provenienza  delle
entrate; 
    b)  tipologie,  definite  in  base  alla  natura  delle  entrate,
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.))((83)) 
 
((3. Ai fini della gestione, nel  Piano  esecutivo  di  gestione,  le
tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli  ed  eventualmente
in  articoli.  Le  categorie  di  entrata  degli  enti  locali   sono
individuate nell'elenco di  cui  all'allegato  n.  13/2  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni.
Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali
quote di entrata non  ricorrente.  La  Giunta,  contestualmente  alla
proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la  proposta  di
articolazione delle tipologie in categorie.))((83)) 
 
((4.  Le  previsioni  di  spesa  del  bilancio  di  previsione   sono
classificate secondo le modalita' indicate all'art.  14  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in: 
    a) missioni, che  rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli
obiettivi  strategici  perseguiti  dagli  enti  locali,   utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 
    b)  programmi,  che  rappresentano  gli  aggregati  omogenei   di
attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla
relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo  le
corrispondenze individuate nel  glossario,  di  cui  al  comma  3-ter
dell'art. 14,  che  costituisce  parte  integrante  dell'allegato  n.
14.))((83)) 
 
((5. Ai fini della gestione,  nel  Piano  esecutivo  di  gestione,  i
programmi sono  ripartiti  in  titoli,  macroaggregati,  capitoli  ed
eventualmente in articoli.  I  macroaggregati  di  spesa  degli  enti
locali sono individuati nell'elenco di cui  all'allegato  n.  14  del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta  di  bilancio
trasmette, a fini  conoscitivi,  la  proposta  di  articolazione  dei
programmi in macroaggregati.))((83)) 
 
((6. Il bilancio  di  previsione  finanziario  indica,  per  ciascuna
unita' di voto: 
    a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  o  passivi  alla
chiusura dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio  si
riferisce; 
    b)  l'ammontare  delle  previsioni  di  competenza  e  di   cassa
definitive  dell'anno  precedente  a  quello  cui  si  riferisce   il
bilancio; 
    c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si  prevede
di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si  riferisce,
nel rispetto del principio della competenza finanziaria; 
    d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle
spese  di  cui  si  autorizza  il  pagamento  nel   primo   esercizio
considerato  nel  bilancio,  senza  distinzioni  fra  riscossioni   e
pagamenti in conto competenza e in conto residui.))((83)) 
 
((7. In bilancio,  prima  di  tutte  le  entrate  e  le  spese,  sono
iscritti: 
    a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato
di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale; 
    b)  in  entrata  del  primo  esercizio   gli   importi   relativi
all'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  presunto,  nei   casi
individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con  l'indicazione  della
quota  vincolata  del   risultato   di   amministrazione   utilizzata
anticipatamente; 
    c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione  presunto
al  31  dicembre  dell'esercizio  precedente  cui  il   bilancio   si
riferisce. Il  disavanzo  di  amministrazione  presunto  puo'  essere
iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo  le  modalita'
previste dall'art. 188; 
    d) in entrata del primo esercizio  il  fondo  di  cassa  presunto
dell'esercizio precedente.))((83)) 
 
((8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla  spesa
di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano: 
  a) la quota che e' gia' stata impegnata negli  esercizi  precedenti
con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio; 
  b)  la  quota  di  competenza  costituita  dal  fondo   pluriennale
vincolato, destinata alla copertura  degli  impegni  che  sono  stati
assunti negli  esercizi  precedenti  con  imputazione  agli  esercizi
successivi e degli impegni che si prevede di assumere  nell'esercizio
con imputazione agli esercizi  successivi.  Con  riferimento  a  tale
quota  non  e'  possibile  impegnare   e   pagare   con   imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti  di
spesa riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e'  attribuito  il
codice della missione e del  programma  di  spesa  cui  il  fondo  si
riferisce  e  il  codice  del  piano  dei  conti  relativo  al  fondo
pluriennale vincolato.))((83)) 
 
((9. I bilanci di  previsione  degli  enti  locali  recepiscono,  per
quanto non contrasta con la normativa del presente  testo  unico,  le
norme recate dalle leggi delle  rispettive  regioni  di  appartenenza
riguardanti le entrate e le spese relative a  funzioni  delegate,  al
fine di consentire la  possibilita'  del  controllo  regionale  sulla
destinazione dei fondi assegnati agli  enti  locali  e  l'omogeneita'
delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione  degli
enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali. Le entrate e le  spese  per  le  funzioni  delegate  dalle
regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi
nei bilanci di previsione degli enti locali.))((83)) 
 
((10.  Il  bilancio  di  previsione  si  conclude  con  piu'   quadri
riepilogativi, secondo gli schemi previsti  dall'allegato  n.  9  del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni.))((83)) 
 
((11. Formano oggetto di  specifica  approvazione  del  consiglio  le
previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d),  per  ogni  unita'  di
voto, e le previsioni del comma 7.))((83)) 
 
12. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).((83)) 
 
13. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).((83)) 
 
14. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 166 
                          Fondo di riserva 
 
  ((1. Nella  missione  "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno  del
programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un  fondo  di
riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2  per  cento  del
totale delle spese correnti di competenza  inizialmente  previste  in
bilancio.))((83)) 
  2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo  esecutivo
da  comunicare  all'organo  consiliare  nei   tempi   stabiliti   dal
regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino  esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli  interventi  di  spesa
corrente si rivelino insufficienti. 
  2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter  e'
riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili,  la  cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 
  2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e 222,  il  limite  minimo  previsto  dal
comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 
  ((2-quater. Nella missione "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno
del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un  fondo
di riserva di cassa non inferiore allo  0,2  per  cento  delle  spese
finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.))((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 167 
(( (Fondo crediti di dubbia esigibilita'  e  altri  fondi  per  spese
                           potenziali). )) 
 
  ((1. Nella  missione  "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno  del
programma  "Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'"  e'   stanziato
l'accantonamento al fondo crediti  di  dubbia  esigibilita',  il  cui
ammontare  e'  determinato  in  considerazione   dell'importo   degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile  esazione,  secondo  le
modalita'  indicate  nel  principio  applicato   della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n.  4/2  al  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
 
  2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il
fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',   il   cui   ammontare   e'
determinato, secondo le modalita' indicate  nel  principio  applicato
della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di  dubbia
e difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo. 
 
  3. E' data facolta' agli enti locali di  stanziare  nella  missione
"Fondi e accantonamenti", all'interno del  programma  "Altri  fondi",
ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali
non e' possibile impegnare e pagare. A fine  esercizio,  le  relative
economie  di  bilancio  confluiscono  nella  quota  accantonata   del
risultato  di  amministrazione,  utilizzabili  ai  sensi  di   quanto
previsto dall'art. 187, comma 3.  Quando  si  accerta  che  la  spesa
potenziale non puo' piu' verificarsi,  la  corrispondente  quota  del
risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.))((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 168 
     Servizi per conto di terzi ((e le partite di giro)) ((87)) 
 
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di  terzi  ((e
le partite di giro)), ((...)) che costituiscono al  tempo  stesso  un
debito ed un credito per l'ente, ((comprendono le  transazioni  poste
in essere per conto  di  altri  soggetti,  in  assenza  di  qualsiasi
discrezionalita'  come  individuate  dal  principio  applicato  della
contabilita' finanziaria di  cui  all'allegato  n.  4/2  del  decreto
legislativo    23    giugno    2011,    n.    118,    e    successive
modificazioni.))((83)) 
 
((2. Le partite di giro  riguardano  le  operazioni  effettuate  come
sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le  altre
operazioni  previste  nel  principio  applicato  della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.))((83)) 
 
((2-bis. Le previsioni e gli  accertamenti  d'entrata  riguardanti  i
servizi  per  conto  di  terzi  e  le  partite  di  giro   conservano
l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa,  e
viceversa. A tal fine, le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti  tali
operazioni  sono  registrate  e   imputate   all'esercizio   in   cui
l'obbligazione e' perfezionata,  in  deroga  al  principio  contabile
generale n. 16.))((83)) 
 
((2-ter. Non comportando discrezionalita'  e  autonomia  decisionale,
gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di  terzi  e  le
partite di giro non hanno natura autorizzatoria.))((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 169 
                (( (Piano esecutivo di gestione). )) 
 
  ((1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG)  entro
venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini
di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e'  redatto
anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito  ai  medesimi  esercizi
considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della  gestione  ed
affida  gli  stessi,  unitamente  alle   dotazioni   necessarie,   ai
responsabili dei servizi. 
 
  2. Nel  PEG  le  entrate  sono  articolate  in  titoli,  tipologie,
categorie,  capitoli,  ed  eventualmente  in  articoli,  secondo   il
rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni,  programmi,
titoli, macroaggregati, capitoli  ed  eventualmente  in  articoli.  I
capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione  e
della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del  piano
dei conti finanziario di cui all'art. 157. 
 
  3. L'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
facoltativa per gli enti locali con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i  fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di  cui  all'art.
157, comma 1-bis. 
 
  3-bis. Il  PEG  e'  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di
previsione e con il documento unico  di  programmazione.  Al  PEG  e'
allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie  in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e
successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'art. 108, comma 1, del presente testo  unico  e  il  piano  della
performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.)) ((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 170 
                (Documento unico di programmazione). 
 
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio
il   Documento   unico   di   programmazione   per   le   conseguenti
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario, la  Giunta  presenta
al  Consiglio  la  nota  di  aggiornamento  del  Documento  unico  di
programmazione.Con   riferimento   al   periodo   di   programmazione
decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti  alla
predisposizione del documento unico di programmazione e  allegano  al
bilancio  annuale  di  previsione  una   relazione   previsionale   e
programmatica che  copra  un  periodo  pari  a  quello  del  bilancio
pluriennale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile
vigente  nell'esercizio   2014.   Il   primo   documento   unico   di
programmazione e' adottato  con  riferimento  agli  esercizi  2016  e
successivi. Gli  enti  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione
adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015.((112)) 
 
2. Il Documento unico  di  programmazione  ha  carattere  generale  e
costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 
 
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la
Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha  un  orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto  nel  rispetto
di quanto previsto dal principio applicato  della  programmazione  di
cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni. 
 
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto  presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 
6.  Gli  enti  locali  con  popolazione   fino   a   5.000   abitanti
predispongono  il  Documento  unico  di  programmazione  semplificato
previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. 
 
7.  Nel  regolamento  di  contabilita'  sono  previsti  i   casi   di
inammissibilita' e  di  improcedibilita'  per  le  deliberazioni  del
Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni  del
Documento unico di programmazione.(83) 
 
                                                                 (91) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
455) che  "Per  l'esercizio  finanziario  2017,  il  termine  per  la
deliberazione della nota di  aggiornamento  del  Documento  unico  di
programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
differito al 31 dicembre 2016". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 6)
che  "Il  termine  per  la  deliberazione  del  Documento  unico   di
programmazione,  di  cui  all'articolo  170,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e'  differito  al  30  settembre
2020". 
                            Articolo 171 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO
                 DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)) 
                            Articolo 172 
          (( (Altri allegati al bilancio di previsione). )) 
 
((1. Al bilancio di previsione sono  allegati  i  documenti  previsti
dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: 
    a)  l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione   del
rendiconto della gestione,  del  bilancio  consolidato  deliberati  e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce
il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei  bilanci  consolidati
delle  unioni  di  comuni  e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali  documenti  contabili  sono
allegati  al  bilancio  di  previsione  qualora   non   integralmente
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
    b)   la   deliberazione,   da   adottarsi    annualmente    prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni  verificano  la
quantita'  e  qualita'  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla
residenza, alle attivita' produttive e terziarie  -  ai  sensi  delle
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.  865,  e  5  agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in  diritto
di superficie; con la stessa deliberazione i comuni  stabiliscono  il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
    c)  le  deliberazioni  con  le  quali   sono   determinati,   per
l'esercizio successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e  le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei  limiti  di  reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi; 
    d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti  in
materia; 
    e) il prospetto della concordanza tra bilancio  di  previsione  e
obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno.)) ((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 173
                           Valori monetari
1.  I  valori  monetari  contenuti  nel  bilancio pluriennale e nella
relazione  previsionale e programmatica sono espressi con riferimento
ai  periodi  ai  quali  si  riferiscono,  tenendo  conto del tasso di
inflazione programmato.

CAPO II
Competenze in materia di bilanci

                            Articolo 174 
  Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati 
 
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario  e  il  Documento
unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo  e  da
questo presentati  all'organo  consiliare  unitamente  agli  allegati
((...)) entro il 15 novembre di ogni anno ((secondo quanto  stabilito
dal regolamento di contabilita')).(83) 
 
2.  Il  regolamento  di  contabilita',  dell'ente  prevede  per  tali
adempimenti un congruo termine,  nonche'  i  termini  entro  i  quali
possono essere presentati da parte dei membri dell'organo  consiliare
e dalla Giunta emendamenti agli schemi  di  bilancio.  A  seguito  di
variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo
esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo  schema  di
bilancio  e  alla  nota  di  aggiornamento  al  Documento  unico   di
programmazione in corso di approvazione. (83) 
 
3. Il bilancio di previsione finanziario  e'  deliberato  dall'organo
consiliare entro  il  termine  previsto  dall'articolo  151.  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011,  N.  118,  COME  MODIFICATO  DAL
D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126.(83) 
 
4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio  di
previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio
di previsione, il  bilancio  di  previsione  assestato  ed  il  piano
esecutivo di gestione assestato.(83) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 175 
Variazioni al  bilancio  di  previsione  ed  al  piano  esecutivo  di
                              gestione. 
 
1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire  variazioni  nel
corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte  prima,
relativa  alle  entrate,  che  nella  parte  seconda,  relativa  alle
spese,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. (83) 
 
2.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di   competenza   dell'organo
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (83) 
 
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non  oltre  il
30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni,  che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 
  a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e
il correlato programma di spesa; 
  b)  l'istituzione  di  tipologie  di  entrata  senza   vincolo   di
destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento
e riscossione  di  entrate  non  previste  in  bilancio,  secondo  le
modalita' disciplinate dal  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria; 
  c)  l'utilizzo  delle  quote  del  risultato   di   amministrazione
vincolato ed accantonato per le finalita' per  le  quali  sono  stati
previsti; 
  d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in  cui  sono
esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte
e, se necessario, delle spese correlate; 
  e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui  al  comma  5-bis,
lettera d); 
  f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
  g) le variazioni degli stanziamenti  riguardanti  i  versamenti  ai
conti di tesoreria  statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a
depositi bancari intestati all'ente. (74) (83) 
 
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate  dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza   opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da  parte  dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque  entro  il  31
dicembre dell'anno in corso  se  a  tale  data  non  sia  scaduto  il
predetto termine. (83) 
 
5. In caso di  mancata  o  parziale  ratifica  del  provvedimento  di
variazione adottato dall'organo  esecutivo,  l'organo  consiliare  e'
tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni,  e  comunque  sempre
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti necessari nei  riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti
sulla base della deliberazione non ratificata. 
 
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le
variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle  di  cui  al
comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio  di  previsione
non aventi natura discrezionale, che si  configurano  come  meramente
applicative  delle  decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno   degli
esercizi considerati nel bilancio: 
  a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  e
accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio
provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di  spesa
derivanti  da  stanziamenti  di  bilancio  dell'esercizio  precedente
corrispondenti a entrate vincolate,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
  b) variazioni compensative tra le dotazioni delle  missioni  e  dei
programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e  vincolate,
nel rispetto della finalita' della spesa definita  nel  provvedimento
di  assegnazione  delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni   siano
necessarie  per  l'attuazione  di  interventi  previsti   da   intese
istituzionali di programma o da  altri  strumenti  di  programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio; 
  c) variazioni compensative tra le dotazioni delle  missioni  e  dei
programmi limitatamente alle spese per il  personale,  conseguenti  a
provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 
  d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle  previste  dal
comma  5-quater,  garantendo  che  il  fondo  di  cassa   alla   fine
dell'esercizio sia non negativo; 
  e) variazioni riguardanti il fondo  pluriennale  vincolato  di  cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto  in  deroga
al comma 3; (83) 
  e-bis) variazioni  compensative  tra  macroaggregati  dello  stesso
programma all'interno della stessa missione. 
 
5-ter.  Con  il  regolamento  di  contabilita'  si  disciplinano   le
modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di  bilancio
di cui al comma 5-bis. (83) 
 
5-quater.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  regolamenti   di
contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina,
il responsabile finanziario, possono effettuare, per  ciascuno  degli
esercizi del bilancio: 
  a) le variazioni compensative del piano esecutivo di  gestione  fra
capitoli di entrata della medesima categoria  e  fra  i  capitoli  di
spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti  correnti,
i  contribuiti  agli  investimenti,  ed  ai  trasferimenti  in  conto
capitale, che sono di competenza della Giunta; 
  b) le variazioni di bilancio fra gli  stanziamenti  riguardanti  il
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in  termini
di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,  comma
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le  variazioni  di
bilancio riguardanti le variazioni del  fondo  pluriennale  vincolato
sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
  c) le variazioni di bilancio  riguardanti  l'utilizzo  della  quota
vincolata del risultato di amministrazione derivanti da  stanziamenti
di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a   entrate
vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le  modalita'
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
  d) le variazioni degli stanziamenti  riguardanti  i  versamenti  ai
conti di tesoreria  statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a
depositi bancari intestati all'ente; 
  e) le variazioni necessarie  per  l'adeguamento  delle  previsioni,
compresa l'istituzione  di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (83) 
  e-bis) in caso  di  variazioni  di  esigibilita'  della  spesa,  le
variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti   a   operazioni   di
indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, e  le  variazioni  a  stanziamenti
correlati ai contributi a rendicontazione,  escluse  quelle  previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118.   Le   suddette   variazioni   di   bilancio   sono   comunicate
trimestralmente alla giunta. 
 
5-quinquies. Le variazioni al bilancio  di  previsione  disposte  con
provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto,
e le variazioni del piano esecutivo di gestione  non  possono  essere
disposte   con   il   medesimo   provvedimento   amministrativo.   Le
determinazioni dirigenziali di variazione compensativa  dei  capitoli
del piano esecutivo  di  gestione  di  cui  al  comma  5-quater  sono
effettuate al fine  di  favorire  il  conseguimento  degli  obiettivi
assegnati ai dirigenti. (83) 
 
6.  Sono  vietate  le   variazioni   di   giunta   compensative   tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (83) 
 
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni  dai  capitoli  iscritti
nei titoli riguardanti le entrate e le spese per  conto  di  terzi  e
partite di giro in favore di altre parti del bilancio.  Sono  vietati
gli spostamenti di somme tra residui e competenza. (83) 
 
8.  Mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun  anno,
si attua la verifica generale di  tutte  le  voci  di  entrata  e  di
uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. (83) (89) 
 
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui  all'articolo
169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo  quelle  previste
dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di
ciascun anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di
bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate  sino  al
31 dicembre di ciascun anno. (83) 
 
9-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104)). 
 
9-ter.  Nel  corso  dell'esercizio  2015  sono  applicate  le   norme
concernenti le variazioni di bilancio  vigenti  nell'esercizio  2014,
fatta salva la disciplina  del  fondo  pluriennale  vincolato  e  del
riaccertamento  straordinario  dei  residui.  Gli  enti   che   hanno
partecipato alla sperimentazione  nel  2014  adottano  la  disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. (83) 
 
                                                                 (84) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma  11)
che "In deroga all'articolo 175 del Testo unico  degli  enti  locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro
il 15 dicembre 2013". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (84) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
693) che "I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano  convenzionalmente  gli
importi, a titolo di maggior  gettito  IMU,  risultanti  dal  decreto
ministeriale  di  cui  al  citato  articolo  4,  comma   5-bis,   del
decreto-legge n. 16 del 2012,  sul  bilancio  2014,  a  fronte  della
riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di  solidarieta'
comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui  all'ultimo
periodo del medesimo comma 5-bis,  in  deroga  all'articolo  175  del
citato testo unico, accertano la relativa entrata quale  integrazione
del Fondo di solidarieta' comunale per il medesimo esercizio 2014". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che
"Limitatamente agli enti che comunicano  le  fattispecie  di  cui  al
comma 1 secondo le modalita' e i termini previsti dal  comma  2,  per
l'anno  2016  i  termini  per  l'approvazione  della  variazione   di
assestamento generale di cui all'articolo 175,  comma  8,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  per
l'adozione della delibera che da' atto del permanere degli  equilibri
generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2,  del  medesimo
testo unico sono fissati al 30 settembre 2016". 
                            Articolo 176 
Prelevamenti dal fondo di riserva ((e dai  fondi  spese  potenziali))
                               ((83)) 
 
1. I prelevamenti dal fondo di riserva ((, dal fondo  di  riserva  di
cassa e dai fondi spese potenziali)) sono di  competenza  dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di  ciascun
anno. ((83)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 177
               Competenze dei responsabili dei servizi
1.  Il  responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria
una  modifica  della  dotazione  assegnata  per sopravvenute esigenze
successive  all'adozione  degli  atti  di  programmazione, propone la
modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione
deve essere motivata dall'organo esecutivo.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
Entrate

                            Articolo 178
                          Fasi dell'entrata
1.  Le  fasi  di  gestione  delle  entrate  sono  l'accertamento,  la
riscossione ed il versamento.
                              Art. 179 
                            Accertamento 
 
  1.  L'accertamento  costituisce   la   prima   fase   di   gestione
dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea  documentazione,
viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la  somma  da
incassare,  nonche'  fissata  la  relativa  scadenza.  ((Le   entrate
relative al titolo "Accensione prestiti" sono  accertate  nei  limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.)) ((83)) 
  2. L'accertamento delle entrate avviene ((distinguendo  le  entrate
ricorrenti da quelle non  ricorrenti  attraverso  la  codifica  della
transazione elementare di  cui  agli  articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,
seguendo le seguenti disposizioni)): ((83)) 
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione  di
ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; 
b) per  le  entrate  patrimoniali  e  per  quelle  provenienti  dalla
   gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi  a
   tariffe o contribuzioni dell'utenza,  a  seguito  di  acquisizione
   diretta o di emissione di liste di carico; 
c) per le entrate relative a partite compensative delle  spese  ((del
   titolo  "Servizi  per  conto  terzi  e  partite  di  giro",))   in
   corrispondenza dell'assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa;
   ((83)) 
((c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti  e  contributi  da
   altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione  dei
   dati   identificativi   dell'atto   amministrativo   di    impegno
   dell'amministrazione  erogante  relativo  al   contributo   o   al
   finanziamento;)) ((83)) 
d) per le altre entrate,  anche  di  natura  eventuale  o  variabile.
   mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi
   specifici ((, salvo i casi, tassativamente previsti nel  principio
   applicato della contabilita'  finanziaria,  per  cui  e'  previsto
   l'accertamento per cassa.)) ((83)) 
  3. Il responsabile del procedimento con il  quale  viene  accertata
l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione di cui al comma  2,  ai  fini  dell'annotazione  nelle
scritture  contabili,  secondo  i  tempi  ed  i  modi  previsti   dal
regolamento di contabilita' dell'ente  ((,  nel  rispetto  di  quanto
previsto  dal  presente  decreto  e  dal  principio  generale   della
competenza finanziaria e dal principio applicato  della  contabilita'
finanziaria  di  cui  agli  allegati  n.  1  e  n.  4/2  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive  modificazioni.))
((83)) 
  ((3-bis.   L'accertamento   dell'entrata   e'   registrato   quando
l'obbligazione  e'  perfezionata,  con  imputazione  alle   scritture
contabili riguardanti  l'esercizio  in  cui  l'obbligazione  viene  a
scadenza. Non possono essere riferite  ad  un  determinato  esercizio
finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza
nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale
di  entrate  future.  Le  entrate  sono  registrate  nelle  scritture
contabili   anche   se   non   determinano   movimenti    di    cassa
effettivi.))((83)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 180 
                             Riscossione 
 
1. La riscossione costituisce la  successiva  fase  del  procedimento
dell'entrata, che  consiste  nel  materiale  introito  da  parte  del
tesoriere o di altri eventuali  incaricati  della  riscossione  delle
somme dovute all'ente. 
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire al  tesoriere  nelle  forme  e  nei  tempi  previsti  dalla
convenzione di cui all'articolo 210. 
3.  L'ordinativo  d'incasso  e'  sottoscritto  dal  responsabile  del
servizio  finanziario  o  da   altro   dipendente   individuato   dal
regolamento di contabilita' e contiene almeno: 
   a) l'indicazione del debitore; 
   b) l'ammontare della somma da riscuotere; 
   c) la causale; 
   d) gli eventuali vincoli di  destinazione  delle  ((...))  entrate
derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti; (83) 
   e) l'indicazione del titolo e della  tipologia  distintamente  per
residui o competenza; (83) 
   f) la codifica di bilancio; (83) 
   g) il numero progressivo; 
   h) l'esercizio finanziario e la data di emissione; 
   h-bis) la codifica  SIOPE  di  cui  all'art.  14  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196; (83) 
   h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli  articoli
da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (83) 
4. Il tesoriere deve  accettare,  senza  pregiudizio  per  i  diritti
dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente,
ivi comprese le entrate  di  cui  al  comma  4-ter,  anche  senza  la
preventiva emissione di ordinativo  d'incasso.  In  tale  ipotesi  il
tesoriere ne da' immediata  comunicazione  all'ente,  richiedendo  la
regolarizzazione. L'ente procede alla  regolarizzazione  dell'incasso
entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro  i  termini  previsti
per la resa del conto del tesoriere. (83) 
4-bis. Gli ordinativi di incasso che si  riferiscono  ad  entrate  di
competenza dell'esercizio in corso sono  tenuti  distinti  da  quelli
relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per  esercizio
e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia
in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione
e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. (83) 
4-ter. Gli  incassi  derivanti  dalle  accensioni  di  prestiti  sono
disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. (83) 
4-quater. E'  vietata  l'imputazione  provvisoria  degli  incassi  in
attesa di regolarizzazione alle partite di giro. (83) 
4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro  il  termine
dell'esercizio   sono   restituiti   dal   tesoriere   all'ente   per
l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in
conto residui. (83) 
4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono  essere
applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio  2016.
(83) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 181 
                             Versamento 
 
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata,  consistente
nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. 
 
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni,  versano  al
tesoriere le somme riscosse nei termini  e  nei  modi  fissati  dalle
disposizioni vigenti e  da  eventuali  accordi  convenzionali,  salvo
quelli a cui si applicano gli articoli  22  e  seguenti  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
 
3.  Gli  incaricati  interni,  designati  con  provvedimento  formale
dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso  la  tesoreria
dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di  contabilita'  ((,
non superiori ai quindici giorni lavorativi)). ((83)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 

CAPO II
Spese

                            Articolo 182
                          Fasi della spesa
1.  Le  fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
                              Art. 183 
                          Impegno di spesa 
 
  1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento  di  spesa,
con la quale, a seguito di obbligazione  giuridicamente  perfezionata
e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa  scadenza  e  viene  costituito  il
vincolo   sulle   previsioni   di   bilancio,    nell'ambito    della
disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.(83) 
  2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza
la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno  sui  relativi
stanziamenti per le spese dovute: 
   a) per il  trattamento  economico  tabellare  gia'  attribuito  al
personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; 
   b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi
di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in  cui  non
si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il  contratto  di
finanziamento e' stato perfezionato; (83) 
   c)  per  contratti  di  somministrazione  riguardanti  prestazioni
continuative,  nei  casi  in  cui  l'importo  dell'obbligazione   sia
definita contrattualmente.  Se  l'importo  dell'obbligazione  non  e'
predefinito  nel  contratto,  con  l'approvazione  del  bilancio   si
provvede alla prenotazione  della  spesa,  per  un  importo  pari  al
consumo  dell'ultimo  esercizio  per  il  quale   l'informazione   e'
disponibile. (83) 
  3. Durante la  gestione  possono  anche  essere  prenotati  impegni
relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi
per i quali entro il termine  dell'esercizio  non  e'  stata  assunta
dall'ente  l'obbligazione  di  spesa  verso  i   terzi   decadono   e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale  erano
riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile  di
amministrazione di cui all'articolo 186. ((Le economie riguardanti le
spese  di  investimento   per   lavori   pubblici   concorrono   alla
determinazione del fondo pluriennale secondo le  modalita'  definite,
entro il 30 aprile 2019, con decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali e con la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  su
proposta  della   Commissione   per   l'armonizzazione   degli   enti
territoriali di cui all'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, al  fine  di  adeguare  il  principio  contabile
applicato   concernente   la   contabilita'   finanziaria    previsto
dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo )). (83) 
  4.  Costituiscono  inoltre  economia  le  minori  spese   sostenute
rispetto all'impegno assunto, verificate  con  la  conclusione  della
fase della liquidazione. 
  5.  Tutte  le  obbligazioni  passive  giuridicamente  perfezionate,
devono   essere   registrate   nelle   scritture   contabili   quando
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in  cui
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le  modalita'  previste  dal
principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.
Non possono essere riferite ad un determinato  esercizio  finanziario
le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio
finanziario  la  relativa  obbligazione  giuridica.  Le  spese   sono
registrate anche se non determinano  movimenti  di  cassa  effettivi.
(83) 
  6. Gli impegni di spesa sono  assunti  nei  limiti  dei  rispettivi
stanziamenti  di  competenza  del   bilancio   di   previsione,   con
imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni  passive  sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad
impegni di spesa corrente: 
   a) sugli esercizi successivi a quello in corso,  a  meno  che  non
siano  connesse  a  contratti  o  convenzioni  pluriennali  o   siano
necessarie per garantire la continuita' dei servizi connessi  con  le
funzioni  fondamentali,  fatta  salva  la   costante   verifica   del
mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento  agli
esercizi successivi al primo; 
   b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese
derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative  a
prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677
del codice civile, delle spese  correnti  correlate  a  finanziamenti
comunitari e delle rate di  ammortamento  dei  prestiti,  inclusa  la
quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le
partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni  di  tesoreria  sono
assunte esclusivamente in relazione  alle  esigenze  della  gestione.
(83) 
  7. I provvedimenti dei  responsabili  dei  servizi  che  comportano
impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del   servizio
finanziario  e  sono  esecutivi  con  l'apposizione  del   visto   di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. (83) 
  8. Al fine di evitare ritardi nei  pagamenti  e  la  formazione  di
debiti  pregressi,   il   responsabile   della   spesa   che   adotta
provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti  pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le  regole
del patto  di  stabilita'  interno;  la  violazione  dell'obbligo  di
accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni  sopravvenute,  non  consenta  di  far   fronte   all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche
di tipo contabile, amministrativo  o  contrattuale,  per  evitare  la
formazione di debiti pregressi. (83) 
  9. Il regolamento di contabilita' disciplina le  modalita'  con  le
quali i  responsabili  dei  servizi  assumono  atti  di  impegno  nel
rispetto dei principi contabili generali e  del  principio  applicato
della contabilita' finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni.  A  tali  atti,  da  definire  "determinazioni"  e  da
classificarsi con sistemi di raccolta che individuano  la  cronologia
degli  atti  e  l'ufficio  di  provenienza,  si  applicano,  in   via
preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8. (83) 
  9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti
da quelle non ricorrenti attraverso  la  codifica  della  transazione
elementare di cui agli articoli 5 e  6  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (83) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 184
                      Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa  attraverso  la  quale in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare  il diritto acquisito del creditore, si determina la somma
certa  e  liquida  da  pagare  nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.
2.  La  liquidazione  compete  all'ufficio  che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione
necessaria  a  comprovare  il  diritto  del  creditore, a seguito del
riscontro   operato   sulla   regolarita'  della  fornitura  o  della
prestazione   e   sulla   rispondenza   della   stessa  ai  requisiti
quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente,  con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed i
riferimenti  contabili  e'  trasmesso  al  servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.
4.  Il  servizio  finanziario  effettua,  secondo  i  principi  e  le
procedure  della  contabilita'  pubblica,  i  controlli  e  riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
                            Articolo 185 
                       Ordinazione e pagamento 
 
((1. Gli  ordinativi  di  pagamento  sono  disposti  nei  limiti  dei
rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i  pagamenti  riguardanti  il
rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto  terzi
e le partite di giro.)) ((83)) 
 
2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal  dipendente  dell'ente
individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle  leggi
vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: 
   a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 
   b) la data di emissione; 
   ((c) l'indicazione della missione, del programma e del  titolo  di
bilancio cui e' riferita  la  spesa  e  la  relativa  disponibilita',
distintamente per residui o competenza e cassa;)) ((83)) 
   d) la codifica ((di bilancio)); ((83)) 
   e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa,
del soggetto  tenuto  a  rilasciare  quietanza,  nonche'  ((...))  il
relativo codice fiscale o la partita IVA; ((83)) 
   f) l'ammontare della somma  dovuta  e  la  scadenza,  qualora  sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; 
   g) la causale e gli estremi  dell'atto  esecutivo,  che  legittima
l'erogazione della spesa; 
   h) le eventuali modalita' agevolative di  pagamento  se  richieste
dal creditore; 
   i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione ((stabiliti
per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;)) ((83)) 
   ((i-bis) la codifica SIOPE di  cui  all'art.  14  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196;)) ((83)) 
   ((i-ter)  i  codici  della  transazione  elementare  di  cui  agli
articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118.))
((83)) 
   ((i-quater)  l'identificazione  delle  spese   non   soggette   al
controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma  5,  in  caso  di
esercizio provvisorio.)) ((83)) 
   3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla
sussistenza  dell'impegno  e  della  liquidazione  ((e  al   rispetto
dell'autorizzazione  di  cassa,)),  dal  servizio  finanziario,   che
provvede  altresi'  alle  operazioni  di   contabilizzazione   e   di
trasmissione al tesoriere. ((83)) 
 
   4.  Il  tesoriere  effettua  i  pagamenti  derivanti  da  obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento,  e
da altri  obblighi  di  legge,  anche  in  assenza  della  preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. ((Entro trenta  giorni))
l'ente  locale   emette   il   relativo   mandato   ai   fini   della
regolarizzazione ((, imputandolo contabilmente all'esercizio  in  cui
il tesoriere  ha  effettuato  il  pagamento,  anche  se  la  relativa
comunicazione e'  pervenuta  all'ente  nell'esercizio  successivo.)).
((83)) 
 
   ((4-bis. I codici di cui  al  comma  2,  lettera  i-bis),  possono
essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.)) ((83)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 

CAPO III
Risultato di amministrazione e residui

                            Articolo 186 
               Risultato contabile di amministrazione 
 
   1. Il risultato contabile  di  amministrazione  e'  accertato  con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari
al fondo di cassa  aumentato  dei  residui  attivi  e  diminuito  dei
residui passivi. ((Tale risultato non comprende le risorse  accertate
che hanno finanziato spese impegnate con  imputazione  agli  esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato
in spesa del conto del bilancio.)) ((83)) 
   ((1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione
e' determinato l'importo del risultato  di  amministrazione  presunto
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.)) ((83)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 187 
         Composizione del risultato di amministrazione (83) 
 
  1. Il risultato di amministrazione e'  distinto  in  fondi  liberi,
fondi  vincolati,  fondi  destinati   agli   investimenti   e   fondi
accantonati. I fondi  destinati  agli  investimenti  sono  costituiti
dalle entrate in c/capitale senza vincoli di  specifica  destinazione
non spese, e sono utilizzabili con  provvedimento  di  variazione  di
bilancio   solo   a   seguito   dell'approvazione   del   rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per
le entrate in conto capitale che hanno dato luogo  ad  accantonamento
al fondo crediti di dubbia  e  difficile  esazione  e'  sospeso,  per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
stesse. I trasferimenti in  conto  capitale  non  sono  destinati  al
finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati  dal
debito e dalle entrate in conto capitale destinate  al  finanziamento
degli   investimenti.   I   fondi   accantonati    comprendono    gli
accantonamenti per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia
esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia
sufficiente  a  comprendere   le   quote   vincolate,   destinate   e
accantonate,  l'ente  e'  in  disavanzo  di   amministrazione.   Tale
disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio  del
bilancio di previsione secondo le modalita' previste  dall'art.  188.
(83) 
  2. La quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  dell'esercizio
precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai  sensi
del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento  di  variazione
di bilancio, per le  finalita'  di  seguito  indicate  in  ordine  di
priorita': 
    a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
    b) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non  possa  provvedersi
con mezzi ordinari; 
    c) per il finanziamento di spese di investimento; 
    d) per il finanziamento delle  spese  correnti  a  carattere  non
permanente; 
    e) per l'estinzione  anticipata  dei  prestiti.  Resta  salva  la
facolta'  di   impiegare   l'eventuale   quota   del   risultato   di
amministrazione  "svincolata",  in  occasione  dell'approvazione  del
rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo
della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita',  per  finanziare  lo  stanziamento
riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' nel  bilancio  di
previsione dell'esercizio successivo a quello cui  il  rendiconto  si
riferisce. ((Nelle operazioni di estinzione anticipata  di  prestiti,
qualora l'ente non  disponga  di  una  quota  sufficiente  di  avanzo
libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota  pari  al  100
per cento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',  puo'  ricorrere
all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato  a  investimenti  solo  a
condizione che garantisca, comunque, un pari livello di  investimenti
aggiuntivi)). (83) 
  3.  Le  quote  del  risultato  presunto  derivanti   dall'esercizio
precedente,  costituite  da  accantonamenti  risultanti   dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi  vincolati  possono  essere
utilizzate   per   le   finalita'   cui    sono    destinate    prima
dell'approvazione del  conto  consuntivo  dell'esercizio  precedente,
attraverso l'iscrizione di tali risorse,  come  posta  a  se'  stante
dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di  previsione  o  con
provvedimento di  variazione  al  bilancio.  L'utilizzo  della  quota
vincolata  o  accantonata  del  risultato   di   amministrazione   e'
consentito, sulla base di una  relazione  documentata  del  dirigente
competente, anche in caso di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente
per garantire la prosecuzione  o  l'avvio  di  attivita'  soggette  a
termini o scadenza, la cui mancata  attuazione  determinerebbe  danno
per l'ente, secondo le modalita' individuate  al  comma  3-quinquies.
(83) 
  3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato  non  puo'  essere
utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in  una  delle  situazioni
previste dagli articoli 195 e  222,  fatto  salvo  l'utilizzo  per  i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. 
  3-ter.   Costituiscono   quota   vincolata   del    risultato    di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie  di
bilancio: 
    a) nei casi in cui la legge o i  principi  contabili  generali  e
applicati  individuano   un   vincolo   di   specifica   destinazione
dell'entrata alla spesa; 
    b)  derivanti  da  mutui  e  finanziamenti   contratti   per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
    c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per  una
specifica destinazione determinata; 
    d) derivanti  da  entrate  accertate  straordinarie,  non  aventi
natura ricorrente, cui l'amministrazione  ha  formalmente  attribuito
una specifica destinazione. E' possibile  attribuire  un  vincolo  di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se  l'ente  non  ha  rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio, compresi quelli di  cui  all'art.  193.  L'indicazione  del
vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che
hanno dato luogo ad accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  e
difficile esazione e'  sospeso,  per  l'importo  dell'accantonamento,
sino all'effettiva riscossione delle stesse. (83) 
  3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate  del
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro  il
31 gennaio la Giunta verifica l'importo  delle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione presunto sulla base di un  preconsuntivo
relativo  alle  entrate   e   alle   spese   vincolate   ed   approva
l'aggiornamento  dell'allegato  al  bilancio  di  previsione  di  cui
all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota  vincolata  del
risultato  di  amministrazione   presunto   e'   inferiore   rispetto
all'importo applicato al  bilancio  di  previsione,  l'ente  provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di  bilancio  che  adeguano
l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. (83) 
  3-quinquies.   Le   variazioni   di   bilancio   che,   in   attesa
dell'approvazione  del  consuntivo,  applicano  al   bilancio   quote
vincolate  o  accantonate  del  risultato  di  amministrazione,  sono
effettuate solo dopo  l'approvazione  del  prospetto  aggiornato  del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di
economie   di   spesa   derivanti   da   stanziamenti   di   bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono
essere  disposte  dai  dirigenti  se  previsto  dal  regolamento   di
contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In
caso di esercizio provvisorio  tali  variazioni  sono  di  competenza
della Giunta. (83) 
  3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante  dall'esercizio
precedente  costituite  dagli  accantonamenti  effettuati  nel  corso
dell'esercizio   precedente   possono   essere    utilizzate    prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per
le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di  variazione  al
bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater  e  l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma  3,
lettera a), del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte  le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle  entrate
e alle spese vincolate. (83) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con L. 28 maggio 2004,  n.
140, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga  all'articolo
187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  per
l'anno 2004, i comuni con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti  che
abbiano avuto una  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  di  parte
corrente superiore al 10 per  cento  di  quelli  assegnati  nell'anno
2003, senza che nel computo siano comprese le  somme  attribuite  per
conguagli  di  esercizi  precedenti,  hanno  facolta'  di   applicare
l'avanzo di amministrazione  presunto  dell'esercizio  precedente  in
sede di predisposizione del bilancio di previsione per  l'anno  2004.
Per tali fondi si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3,
secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 188 
                    Disavanzo di amministrazione 
 
1. L'eventuale  disavanzo  di  amministrazione,  accertato  ai  sensi
dell'articolo 186, e' immediatamente applicato ((...))  all'esercizio
in corso di gestione contestualmente alla  delibera  di  approvazione
del rendiconto. La mancata adozione della  delibera  che  applica  il
disavanzo al bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti  gli
effetti alla mancata approvazione  del  rendiconto  di  gestione.  Il
disavanzo  di  amministrazione  puo'  anche  essere  ripianato  negli
esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione,  in  ogni
caso  non  oltre  la  durata  della   consiliatura,   contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale  siano  individuati  i  provvedimenti
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il  piano  di  rientro  e'
sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini  del  rientro
possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad
eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di
quelle con specifico vincolo  di  destinazione,  nonche'  i  proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da  altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte  capitale.
Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, contestualmente,  l'ente  puo'  modificare  le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria  competenza.  La
deliberazione, contiene l'analisi delle cause che  hanno  determinato
il disavanzo,  l'individuazione  di  misure  strutturali  dirette  ad
evitare ogni  ulteriore  potenziale  disavanzo,  ed  e'  allegata  al
bilancio  di  previsione  e  al   rendiconto,   costituendone   parte
integrante. Con  periodicita'  almeno  semestrale  il  sindaco  o  il
presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo  stato
di attuazione del piano di rientro, con il parere  del  collegio  dei
revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo  formatosi  nel  corso  del
periodo considerato nel piano di  rientro  deve  essere  coperto  non
oltre la scadenza del piano di rientro in corso. (83) 
1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai
sensi dell'art.  186,  comma  1-bis,  e'  applicato  al  bilancio  di
previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al
comma   1.   A   seguito   dell'approvazione   del    rendiconto    e
dell'accertamento   dell'importo   definitivo   del   disavanzo    di
amministrazione    dell'esercizio     precedente,     si     provvede
all'adeguamento  delle  iniziative  assunte  ai  sensi  del  presente
comma.(83) 
1-ter. A seguito  dell'eventuale  accertamento  di  un  disavanzo  di
amministrazione  presunto  nell'ambito   delle   attivita'   previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio
provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187,  comma  3,
si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di  previsione.
Nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  la  gestione  prosegue
secondo le modalita' previste dall'art. 163, comma 3. (83) 
1-quater. Agli enti locali  che  presentino,  nell'ultimo  rendiconto
deliberato, un  disavanzo  di  amministrazione  ovvero  debiti  fuori
bilancio, ancorche' da riconoscere, nelle more  della  variazione  di
bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del  riconoscimento
e finanziamento del  debito  fuori  bilancio,  e'  fatto  divieto  di
assumere  impegni  e  pagare  spese  per  servizi  non  espressamente
previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere  a  fronte
di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi. (83) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 189 
                           Residui attivi 
 
  1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e  non  riscosse
entro il termine dell'esercizio. 
  2. Sono mantenute tra i residui  dell'esercizio  esclusivamente  le
entrate accertate  per  le  quali  esiste  un  titolo  giuridico  che
costituisca  l'ente  locale  creditore  della   correlativa   entrata
((esigibile  nell'esercizio,  secondo  i  principi  applicati   della
contabilita' finanziaria di  cui  all'allegato  n.  4/2  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni.)).
((83)) 
  3. Alla chiusura dell'esercizio ((le somme rese  disponibili  dalla
Cassa depositi e prestiti a titolo  di  finanziamento  e  non  ancora
prelevate   dall'ente   costituiscono   residui   attivi   a   valere
dell'entrata  classificata  come  prelievi   da   depositi   bancari,
nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attivita' finanziarie,
tipologia Altre entrate per  riduzione  di  attivita'  finanziarie.))
((83)) 
  4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e  non  accertate
entro il  termine  dell'esercizio  costituiscono  minori  ((entrate))
rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a  determinare  i
risultati finali della gestione. ((83)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 190
                           Residui passivi
1.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme impegnate e non pagate
entro il termine dell'esercizio.
2.  E'  vietata  la  conservazione nel conto dei residui di somme non
impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3.   Le   somme   non   impegnate  entro  il  termine  dell'esercizio
costituiscono  economia  di  spesa  e,  a  tale  titolo, concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.

CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione

                            Articolo 191 
  Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 
 
  1. Gli enti  locali  possono  effettuare  spese  solo  se  sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente programma del  bilancio
di previsione e l'attestazione della  copertura  finanziaria  di  cui
all'articolo  153,  comma  5.   Nel   caso   di   spese   riguardanti
trasferimenti  e  contributi  ad  altre  amministrazioni   pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,  il
responsabile del procedimento di spesa comunica  al  destinatario  le
informazioni relative  all'impegno.  La  comunicazione  dell'avvenuto
impegno  e  della  relativa  copertura  finanziaria,  riguardanti  le
somministrazioni, le forniture e  le  prestazioni  professionali,  e'
effettuata  contestualmente  all'ordinazione  della  prestazione  con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli
estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto  disposto
al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha
facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non  gli
vengano comunicati. (83) 
  2. Per le spese previste dai  regolamenti  economali  l'ordinazione
fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi  regolamenti,  alla
missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo  di  spesa
del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. (83) 
  3.  Per  i  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,   cagionati   dal
verificarsi di un evento  eccezionale  o  imprevedibile,  la  Giunta,
((...))  entro  venti  giorni  dall'ordinazione  fatta  a  terzi,  su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste
dall'articolo 194,  comma  1,  lettera  e),  prevedendo  la  relativa
copertura finanziaria nei limiti delle accertate  necessita'  per  la
rimozione dello stato di pregiudizio alla  pubblica  incolumita'.  Il
provvedimento di riconoscimento e' adottato  entro  30  giorni  dalla
data di  deliberazione  della  proposta  da  parte  della  Giunta,  e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale  data  non
sia  scaduto  il  predetto  termine.  La   comunicazione   al   terzo
interessato e' data contestualmente all'adozione della  deliberazione
consiliare. 
  4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi  in
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,  2  e  3,  il  rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della  controprestazione  e  per  la
parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1,  lettera
e), tra  il  privato  fornitore  e  l'amministratore,  funzionario  o
dipendente che hanno  consentito  la  fornitura.  Per  le  esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che  hanno
reso possibili le singole prestazioni. 
  5. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita'
attraverso le quali le fatture o i  documenti  contabili  equivalenti
che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di
lavori, la  prestazione  di  servizi  nei  confronti  dell'ente  sono
protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture
ricevutesecondo le modalita' previste dall'art. 42 del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali  documenti  e'
istituito un registro uniconel rispetto della disciplina  in  materia
di documentazione amministrativa di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  ed  e'  esclusa  la
possibilita' di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. (83) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 192
          Determinazioni a contrattare e relative procedure
1.  La  stipulazione  dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b)  l'oggetto  del  contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
   c)   le   modalita'   di   scelta  del  contraente  ammesse  dalle
disposizioni   vigenti   in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2.  Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della  Unione  europea  recepita  o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.
                            Articolo 193 
              Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 
  1.  Gli  enti  locali  rispettano  durante  la  gestione  e   nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli  equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per  il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme  contabili  recate
dal  presente  testo  unico  ((,  con  particolare  riferimento  agli
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162,  comma  6.)).
((83)) 
  2. Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento  di  contabilita'
dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31  luglio))
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare))
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo ((ad adottare, contestualmente: 
    a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati
della  gestione  finanziaria  facciano  prevedere  un  disavanzo,  di
gestione o di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
    b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti  di  cui
all'art. 194; 
    c) le iniziative necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di  amministrazione  in
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.)) 
La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio  relativo.
(58) (65) (71) ((83)) 
  ((3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art.
194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e  per  i
due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate,  ad
eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di
quelle con specifico vincolo  di  destinazione,  nonche'  i  proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da  altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte  capitale.
Ove  non  possa  provvedersi  con  le  modalita'  sopra  indicate  e'
possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1,
comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  l'ente  puo'
modificare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  propria
competenza entro la data di cui al comma 2.)) ((83)) 
  4. La mancata adozione, da parte dell'ente,  dei  provvedimenti  di
riequilibrio previsti dal presente articolo  e'  equiparata  ad  ogni
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione  di  cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma
2 del medesimo articolo. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che
"Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre  previsto  dall'articolo
193, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'
differito al 30 novembre 2012". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L.  8  aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013,  n.
64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che  "Ove  il  bilancio  di
previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per  l'anno  2013  e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 14  agosto
2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15  ottobre  2013,
n. 119, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di
previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per  l'anno  2013  e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000. Tale delibera, per gli enti locali che hanno  approvato
il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata  entro
il termine massimo del 30 novembre 2013". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 194 
       Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio 
 
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma  2,  o
con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti  di  contabilita',
gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da: 
   a) sentenze esecutive; 
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende  speciali  e  di
istituzioni,  nei  limiti  degli  obblighi  derivanti   da   statuto,
convenzione  o  atti  costitutivi,  purche'  sia   stato   rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di  cui  all'articolo  114  ed  il
disavanzo derivi da fatti di gestione; 
   c) ricapitalizzazione, nei  limiti  e  nelle  forme  previste  dal
codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici locali. 
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita'; 
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati  utilita'  ed  arricchimento   per   l'ente,   nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
2. Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante  un  piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori. 
 
3.  Per  il  finanziamento  delle  spese  suddette,  ove  non   possa
documentalmente provvedersi  a  norma  dell'articolo  193,  comma  3,
l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202  e
seguenti ((, nonche', in  presenza  di  piani  di  rateizzazioni  con
durata diversa da quelli indicati  al  comma  2,  puo'  garantire  la
copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi  con
i creditori in ciascuna annualita'  dei  corrispondenti  bilanci,  in
termini di competenza e  di  cassa)).  Nella  relativa  deliberazione
consiliare  viene  dettagliatamente  motivata   l'impossibilita'   di
utilizzare altre risorse. 
                            Articolo 195 
              ((Utilizzo di entrate vincolate)) ((83)) 
 
1. Gli enti locali, ad eccezione degli  enti  in  stato  di  dissesto
finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo  261,
comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini  di  cassa,  ((delle
entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)))  per  il
finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un
importo non superiore all'anticipazione di tesoreria  disponibile  ai
sensi dell'articolo 222. ((I movimenti di  utilizzo  e  di  reintegro
delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono  oggetto  di
registrazione contabile secondo le modalita' indicate  nel  principio
applicato della contabilita' finanziaria.))((83)) 
 
2. L'utilizzo di ((entrate vincolate))  presuppone  l'adozione  della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali
all'inizio di  ciascun  esercizio  ed  e'  attivato  ((dall'ente  con
l'emissione  di  appositi  ordinativi  di  incasso  e  pagamento   di
regolazione contabile)).((83)) 
 
3. Il ricorso all'utilizzo delle ((entrate  vincolate)),  secondo  le
modalita' di cui ai commi 1 e 2,  vincola  una  quota  corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti  a
vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme
vincolate che  sono  state  utilizzate  per  il  pagamento  di  spese
correnti.  ((La  ricostituzione  dei  vincoli  e'  perfezionata   con
l'emissione  di  appositi  ordinativi  di  incasso  e  pagamento   di
regolazione contabile.))((83)) 
 
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
sensi dell'articolo 193 possono, nelle more  del  perfezionamento  di
tali atti, utilizzare in termini di cassa le  ((entrate  vincolate)),
fatta eccezione per i trasferimenti  di  enti  del  settore  pubblico
allargato e del ricavato dei mutui e dei  prestiti,  con  obbligo  di
reintegrare   le   somme   vincolate   con    il    ricavato    delle
alienazioni.((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 196
                        Controllo di gestione
1.  Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
la   corretta   ed   economica   gestione  delle  risorse  pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e
la  trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano
il  controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.
2.  Il  controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo
stato  di  attuazione  degli  obiettivi  programmanti  e,  attraverso
l'analisi  delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
la  quantita'  e  qualita'  dei  servizi  offerti,  la  funzionalita'
dell'organizzazione   dell'ente,   l'efficacia,  l'efficienza  ed  il
livello  di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti
obiettivi.
                            Articolo 197 
                 Modalita' del controllo di gestione 
 
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera
b), ha per oggetto l'intera  attivita'  amministrativa  e  gestionale
delle province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni  dei
comuni e delle citta' metropolitane ed  e'  svolto  con  una  cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente. 
   2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: 
   ((a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;))((83)) 
   b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai  proventi  nonche'
rilevazione dei risultati raggiunti; 
   c) valutazione dei  dati  predetti  in  rapporto  al  piano  degli
obiettivi al fine di verificare il loro  stato  di  attuazione  e  di
misurare  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  grado  di  economicita'
dell'azione intrapresa. 
3. Il controllo di gestione  e'  svolto  in  riferimento  ai  singoli
servizi e centri di  costo,  ove  previsti,  verificando  in  maniera
complessiva e per ciascun servizio i mezzi  finanziari  acquisiti,  i
costi dei singoli  fattori  produttivi,  i  risultati  qualitativi  e
quantitativi ottenuti e, per i  servizi  a  carattere  produttivo,  i
ricavi. 
 
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della  economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite
ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei  servizi
degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 198
                  Referto del controllo di gestione
  1.  La  struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei
controllo  di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo
agli  amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli  obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinche'
questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento
della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
                            Art. 198-bis
                  (( (Comunicazione del referto) ))
  ((  1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli
articoli  196,  197  e  198,  la  struttura  operativa  alla quale e'
assegnata   la   funzione  del  controllo  di  gestione  fornisce  la
conclusione  del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed
ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
198, anche alla Corte dei conti. ))

TITOLO IV
INVESTIMENTI

CAPO I
Principi generali

                            Articolo 199 
                       Fonti di finanziamento 
 
1. Per l'attivazione  degli  investimenti  gli  enti  locali  possono
utilizzare: 
   a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
   b) ((avanzo di parte corrente del))  bilancio,  ((costituito))  da
eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti  aumentate
delle quote capitali di ammortamento dei prestiti:((83)) 
   c)  entrate  derivanti  dall'alienazione   di   beni   e   diritti
patrimoniali,  riscossioni  di  crediti,  proventi   da   concessioni
edilizie e relative sanzioni; 
   d) entrate derivanti da  trasferimenti  in  conto  capitale  dello
Stato,  delle  regioni,  da  altri  interventi  pubblici  e   privati
finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte  di
organismi comunitari e internazionali; 
   e)   avanzo   di   amministrazione,   nelle   forme   disciplinate
dall'articolo 187; 
   f) mutui passivi; 
   g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite  dalla
legge. 
 
((1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f)  sono
destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento  e
non possono essere impiegate per la spesa corrente.))((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 200 
                        Gli investimenti (83) 
 
  1.  Per  tutti  gli  investimenti  degli  enti   locali,   comunque
finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il  progetto  od  il
piano esecutivo dell'investimento, da'  atto  della  copertura  delle
maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di  previsione  ed
assume impegno di inserire  nei  bilanci  pluriennali  successivi  le
ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri,
delle quali e' redatto apposito elenco. (83) 
  1-bis.  La  copertura  finanziaria  delle  spese  di   investimento
imputate agli esercizi successivi e' costituita: 
    a) da risorse accertate  esigibili  nell'esercizio  in  corso  di
gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato  accantonato  per
gli esercizi successivi; 
    b) da risorse accertate esigibili negli esercizi  successivi,  la
cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o di altra
pubblica amministrazione; 
    c) dall'utilizzo  del  risultato  di  amministrazione  nel  primo
esercizio considerato nel bilancio di  previsione,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di  amministrazione  puo'
confluire  nel  fondo  pluriennale  vincolato  accantonato  per   gli
esercizi successivi. (83) 
    c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate  nei  principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni. 
  1-ter. Per l'attivita' di  investimento  che  comporta  impegni  di
spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, deve essere
dato specificamente  atto,  al  momento  dell'attivazione  del  primo
impegno,  di  aver   predisposto   la   copertura   finanziaria   per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento,  anche  se
la forma di copertura e'  stata  gia'  indicata  nell'elenco  annuale
((del programma triennale dei lavori pubblici previsto  dall'articolo
21 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50)). (83) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 201 
   Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario 
 
  1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate  ((,  nel
rispetto dei limiti imposti  dall'ordinamento  alla  possibilita'  di
indebitamento,)) ad assumere mutui, anche se assistiti da  contributi
dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere  pubbliche
destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i  contratti
di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed
a prezzo non modificabile  in  aumento,  con  procedura  di  evidenza
pubblica e con esclusione della trattativa privata.((83)) 
  2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il  cui  progetto  generale
comporti una spesa superiore ((a cinquecentomila euro)), gli enti  di
cui al comma 1 approvano un piano  economico-finanziario  diretto  ad
accertare  l'equilibrio  economico-finanziario  dell'investimento   e
della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed
al fine della determinazione delle tariffe.((83)) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26. 
  4. Le  tariffe  dei  servizi  pubblici  di  cui  al  comma  1  sono
determinati in base ai seguenti criteri: 
a) la corrispondenza tra costi e ricavi  in  modo  da  assicurare  la
   integrale  copertura  dei  costi,  ivi  compresi  gli   oneri   di
   ammortamento tecnico-finanziario; 
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
investito; 
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo  conto  anche
degli investimenti e della qualita' del servizio. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 

CAPO II
Fonti di finanziamento mediante indebitamento

                            Articolo 202
                      Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente  nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e
per  la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a
mutui  passivi  per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
                            Articolo 203 
Attivazione  delle  fonti  di  finanziamento  derivanti  dal  ricorso
                          all'indebitamento 
 
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo  se  sussistono  le
seguenti condizioni : 
   a)  avvenuta  approvazione  del   rendiconto   dell'esercito   del
penultimo anno precedente quello in  cui  si  intende  deliberare  il
ricorso a forme di indebitamento; 
   b) avvenuta deliberazione del bilancio ((di previsione)) nel quale
sono ((iscritti i relativi stanziamenti)).((83)) 
2. Ove nel corso dell'esercizio si  renda  necessario  attuare  nuovi
investimenti o variare  quelli  gia'  in  atto,  l'organo  consiliare
adotta apposita  variazione  al  bilancio  ((di  previsione)),  fermo
restando  l'adempimento  degli  obblighi   di   cui   al   comma   1.
Contestualmente ((adegua il documento unico di  programmazione  e  di
conseguenza le previsioni del bilancio  degli  esercizi  successivi))
per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento  e  per  la
copertura delle spese di gestione. 
                                                          (65) ((83)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 204 
            Regole particolari per l'assunzione di mutui 
 
  1. Oltre al rispetto delle  condizioni  di  cui  all'articolo  203,
l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme  di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale  degli
interessi, sommato a quello dei mutui  precedentemente  contratti,  a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi,  a  quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da  garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi  statali
e regionali in conto interessi, non  supera  il  12  per  cento,  per
l'anno 2011, ((l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il  10
per cento, a decorrere dall'anno 2015,)) delle  entrate  relative  ai
primi tre titoli delle entrate  del  rendiconto  del  penultimo  anno
precedente quello in  cui  viene  prevista  l'assunzione  dei  mutui.
((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,   COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). Per gli  enti  locali
di nuova istituzione si fa riferimento, per  i  primi  due  anni,  ai
corrispondenti  dati  finanziari  del  bilancio  di  previsione.   Il
rispetto del limite e'  verificato  facendo  riferimento  anche  agli
interessi  riguardanti   i   finanziamenti   contratti   e   imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al  limite  di
indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato
l'intero importo del debito garantito.(57) (83) 
  2. I contratti di mutuo con enti diversi  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena  di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le  seguenti
clausole e condizioni: (83) 
    a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni; 
    b) la decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere  fissata  al  1
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere  posticipata
al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio dell'anno successivo e,  per  i
contratti  stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'   essere
anticipata al 1 luglio dello stesso anno; 
    c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno della quota capitale e della quota interessi; 
    d) unitamente alla prima rata di ammortamento del  mutuo  cui  si
riferiscono devono, essere corrisposti  gli  eventuali  interessi  di
preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso,
decorrenti  dalla  data  di  inizio  dell'ammortamento  e  sino  alla
scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del  mutuo  decorra
dal primo gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi  di  preammortamento
sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere  versati
dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
    e) deve essere indicata la natura della spesa da  finanziare  con
il  mutuo  e,  ove  necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,  dato  atto  dell'intervenuta   approvazione   del
progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; 
    f)  deve  essere  rispettata  la  misura  massima  del  tasso  di
interesse applicabile ai mutui, determinato  periodicamente  dal  dal
Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.(83) 
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano,  ove  compatibili,
alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. 
  3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base  dei
documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base  di  stati  di
avanzamento dei lavori. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO
2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
                                                                 (65) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che  "Il
comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, si interpreta nel senso che l'ente locale  puo'  assumere  nuovi
mutui e accedere ad  altre  forme  di  finanziamento  reperibili  sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 205
               Attivazione di prestiti obbligazionari
1.   Gli   enti   locali   sono   autorizzati  ad  attivare  prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
                            Art. 205-bis 
                (Contrazione di aperture di credito) 
 
  1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito
nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo. 
  2. L'utilizzo  del  ricavato  dell'operazione  e'  sottoposto  alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3. 
  3. I contratti di apertura di credito devono, a pena  di  nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni: 
    a)  la  banca  e'  tenuta  ad  effettuare  erogazioni,  totali  o
parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di  volta
in  volta  inoltrate  dall'ente  e  previo  rilascio  da   parte   di
quest'ultimo  delle  relative  delegazioni  di  pagamento  ai   sensi
dell'articolo 206. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011,  N.
118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126, A  SUA  VOLTA
MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 10/03/2015, N. 57)) 
    b) gli interessi sulle aperture di credito  devono  riferirsi  ai
soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve  avere  una
durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal  1°  gennaio  o
dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione; 
    c) le rate di ammortamento devono  essere  comprensive,  sin  dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi; 
    d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate
devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento,
gravati degli ulteriori interessi decorrenti  dalla  data  di  inizio
dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata; 
    e) deve essere indicata la natura delle spese  da  finanziare  e,
ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
atto  dell'intervenuta  approvazione  del  progetto  o  dei  progetti
definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti; 
    f) deve essere rispettata la misura massima di tasso  applicabile
alle aperture  di  credito  i  cui  criteri  di  determinazione  sono
demandati ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. 
    3-bis. Il contratto di cui al comma 3 puo' prevedere l'erogazione
dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di
quietanza,  fermo  restando,  al  termine   di   periodi   di   tempo
contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme  dei
tiraggi effettuati con unico atto pubblico. (83) 
  4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre  forme
di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti  dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 

CAPO III
Garanzie per mutui e prestiti

                            Articolo 206 
                      Delegazione di pagamento 
 
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei  mutui
e dei prestiti gli enti  locali  possono  rilasciare  delegazione  di
pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi  tre  titoli  del
bilancio di previsione. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO
2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
(83) 
 
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'  notificato  al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 207 
                            Fideiussione 
 
  1.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia  fideiussoria
per l'assunzione di mutui  destinati  ad  investimenti  e  per  altre
operazioni di indebitamento da parte di aziende da  essi  dipendenti,
da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita'  montane  di  cui
fanno parte ((che  possono  essere  destinatari  di  contributi  agli
investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.  3,  comma
18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.))((83)) 
  1-bis.  A  fronte  di   operazioni   di   emissione   di   prestiti
obbligazionari effettuate congiuntamente da  piu'  enti  locali,  gli
enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia  fideiussoria
riferita all' insieme delle operazioni  stesse.  Contestualmente  gli
altri  enti  emittenti  rilasciano  garanzia  fideiussoria  a  favore
dell'ente capofila in relazione alla  quota  parte  dei  prestiti  di
propria  competenza.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  4,  la
garanzia prestata dall'ente capofila  concorre  alla  formazione  del
limite  di  indebitamento  solo  per  la  quota  parte  dei  prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso. 
  2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore
della societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113  ),
comma 1,  lettera  e),  per  l'assunzione  di  mutui  destinati  alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1.  In  tali
casi i comuni, le province e le citta'  metropolitane  rilasciano  la
fideiussione   limitatamente   alle   rate   di    ammortamento    da
corrispondersi da parte della  societa'  sino  al  secondo  esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in  funzione  dell'opera
ed  in  misura  non  superiore  alla  propria  quota  percentuale  di
partecipazione alla societa'. 
  3. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche  a  favore
di terzi ((,  che  possono  essere  destinatari  di  contributi  agli
investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.  3,  comma
18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,))  per
l'assunzione  di  mutui   destinati   alla   realizzazione   o   alla
ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali  o  sportivi,  su
terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti  le
seguenti condizioni: ((83)) 
a) il progetto sia stato  approvato  dall'ente  locale  e  sia  stata
   stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la
   possibilita'  di  utilizzo  delle  strutture  in  funzione   delle
   esigenze della collettivita' locale; 
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio  dell'ente  al
termine della concessione; 
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario  nel
   caso di rinuncia di questi alla  realizzazione  o  ristrutturatone
   dell'opera. 
  4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di  indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del  limite  di
cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu'  di  un
quinto di tale limite. 
  ((4-bis. Con il regolamento di contabilita' l'ente puo' limitare la
possibilita' di rilasciare fideiussioni.)) ((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 

TITOLO V
TESORERIA

CAPO I
Disposizioni generali

                              Art. 208 
       Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria 
 
  1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che  puo'  essere
affidato: 
    a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province,  le  citta'
metropolitane, ad una banca autorizzata, a  svolgere  l'attivita'  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
    b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane
e le unioni di comuni,  anche  a  societa'  per  azioni  regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non  inferiore  a
((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio
di tesoreria e la riscossione dei tributi degli  enti  locali  e  che
alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del
medesimo servizio  a  condizione  che  il  capitale  sociale  risulti
adeguato a quello minimo richiesto dalla  normativa  vigente  per  le
banche di credito cooperativo; ((83)) 
    c) altri soggetti abilitati per legge. 
                                                                 (68) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 54, comma 1-bis) che
"Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del  servizio
di tesoreria nei confronti degli  enti  locali,  l'articolo  208  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che  il  tesoriere,
senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)  del
comma 1 del predetto  articolo  208,  che  rivesta  la  qualifica  di
societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di  tesoreria
gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad
una societa' per azioni che sia controllata dal  tesoriere  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del  codice  civile.
Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o  processi  del
servizio di tesoreria garantisce che il servizio  sia  in  ogni  caso
erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e
mantiene la responsabilita'  per  gli  atti  posti  in  essere  dalla
societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole
fasi o processi del servizio puo' generare alcun  aggravio  di  costi
per l'ente". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 209 
                  Oggetto del servizio di tesoreria 
 
1. Il servizio di tesoreria  consiste  nel  complesso  di  operazioni
legate alla gestione finanziaria dell'ente locale  e  finalizzate  in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia  di  titoli  e  valori  ed  agli  adempimenti  connessi
previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente  o  da
norme pattizie. 
 
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1  nel  rispetto
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 
 
3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e
viene gestito dal tesoriere. 
 
((3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui
all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di  tali  risorse  sono
consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma
2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate  secondo
le modalita' e nel rispetto  dei  limiti  previsti  dall'art.  195.))
((83)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 210 
                Affidamento del servizio di tesoreria 
 
  1.  L'affidamento  del  servizio  viene  effettuato   mediante   le
procedure  ad  evidenza  pubblica  stabilite   nel   regolamento   di
contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi
della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di  legge,  l'ente
puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo  del  contratto
di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 
  2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente. 
  ((2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere  l'obbligo
per il tesoriere di accettare, su  apposita  istanza  del  creditore,
crediti pro soluto certificati dall'ente ai  sensi  del  comma  3-bis
dell'articolo  9  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2)).
((53)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 13, comma 4)
che "L'obbligo di cui al comma 2-bis  dell'articolo  210  del  citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma
3 del presente articolo,  trova  applicazione  con  riferimento  alle
convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge." 
                            Articolo 211
                    Responsabilita' del tesoriere
1.  Per  eventuali  danni  causati  all'ente  affidante  o a terzi il
tesoriere  risponde  con  tutte le proprie attivita' e con il proprio
patrimonio.
2.  Il  tesoriere  e'  responsabile  di  tutti  i  depositi, comunque
costituiti, intestati all'ente.
                            Articolo 212
          Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali
1.  I  soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di
tesoreria  per  conto  di piu' enti locali devono tenere contabilita'
distinte e separate per ciascuno di essi.
                            Articolo 213
        (( Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
  1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano
il  servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri
informatici  e  con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici,   in   luogo   di   quelli  cartacei,  le  cui  evidenze
informatiche  valgono  a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
  2.  La  convenzione  di  tesoreria  di  cui  all'articolo  210 puo'
prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
possano   essere  effettuati,  oltre  che  per  contanti  presso  gli
sportelli  di  tesoreria,  anche con le modalita' offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
  3.   Gli  incassi  effettuati  dal  tesoriere  mediante  i  servizi
elettronici  interbancari  danno  luogo  al  rilascio  di quietanza o
evidenza  bancaria  ad  effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti  dai  predetti  incassi sono versate alle casse dell'ente,
con  rilascio  della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si
rendono  liquide  ed  esigibili  in  relazione ai servizi elettronici
adottati  e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria. ))

CAPO II
Riscossione delle entrate

                            Articolo 214
                      Operazioni di riscossione
1.  Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata
in ordine cronologico per esercizio finanziario.
                            Articolo 215 
            Procedure per la registrazione delle entrate 
 
1. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce  le  procedure
per la fornitura dei modelli e per la  registrazione  delle  entrate;
disciplina,  altresi'  le  modalita'  per  la   comunicazione   delle
operazioni  di  riscossione  eseguite,  nonche'  la  relativa   prova
documentale. 
((1-bis.  Il  tesoriere  non  gestisce  i  codici  della  transazione
elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, inseriti  nei  campi  liberi  dell'ordinativo  a
disposizione dell'ente.)) ((83)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 

CAPO III
Pagamento delle spese

                            Articolo 216 
  Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere 
 
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)). 
 
2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal  tesoriere  se
privo della codifica,compresa la codifica SIOPE di  cui  all'art.  14
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  tesoriere  non  gestisce  i
codici della transazione elementare di cui agli articoli da  5  a  7,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  inseriti  nei  campi
liberi del mandato a disposizione dell'ente. (83) 
 
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 217
                 Estinzione dei mandati di pagamento
1.  L'estinzione  dei  mandati  da  parte  del  tesoriere avviene nel
rispetto  della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con
assunzione di responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde
con  tutto  il  proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale
ordinante  sia  dei terzi creditori, in ordine alla regolarita' delle
operazioni di pagamento eseguite.
                            Articolo 218
                     Annotazione della quietanza
1.  Il  tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul
mandato  o  su  documentazione meccanografica da consegnare all'ente,
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di
qualsiasi  operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova
documentale.
                            Articolo 219
            Mandati non estinti al termine dell'esercizio
1.  I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31
dicembre  sono  eseguiti  mediante  commutazione  in  assegni postali
localizzati  o  con  altri  mezzi  equipollenti  offerti  dal sistema
bancario o postale.
                            Articolo 220
       Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di
cui  all'articolo  206  il  tesoriere  e'  tenuto a versare l'importo
dovuto  ai  creditori  alle  scadenze  prescritte,  con  comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.

CAPO IV
Altre attivita’

                            Articolo 221
                     Gestione di titoli e valori
1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono
gestiti  dal  tesoriere  con  versamento  delle  cedole  nel conto di
tesoreria alle loro rispettive scadenze.
2.   Il  tesoriere  provvede  anche  alla  riscossione  dei  depositi
effettuati  da  terzi  per  spese contrattuali, d'asta e cauzionali a
garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta,
diversa  dalla  quietanza  di tesoreria, contenente tutti gli estremi
identificativi dell'operazione.
3.  Il  regolamento  di  contabilita'  dell'ente  locale definisce le
procedure per i prelievi e per le restituzioni.
                            Articolo 222 
                     Anticipazioni di tesoreria 
 
  1.  Il  tesoriere,   su   richiesta   dell'ente   corredata   dalla
deliberazione della giunta,  concede  allo  stesso  anticipazioni  di
tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi  delle  entrate
accertate nel penultimo  anno  precedente,  afferenti  ai  primi  tre
titoli di entrata  del  bilancio.  (76)  (83)  (84)  (87)  (91)  (97)
(100)((109)) 
  2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria   decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita'  previste  dalla
convenzione di cui all'articolo 210. 
  2-bis. Per gli enti locali  in  dissesto  economico-finanziario  ai
sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui
all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in  condizione  di  grave
indisponibilita'   di   cassa,   certificata    congiuntamente    dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione,  il
limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato  a
cinque dodicesimi  fino  al  raggiungimento  dell'equilibrio  di  cui
all'articolo 259 e, comunque, per non  oltre  cinque  anni,  compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto. E'  fatto  divieto  ai
suddetti enti di  impegnare  tali  maggiori  risorse  per  spese  non
obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi
o  manifestazioni   culturali   e   sportive,   sia   nazionali   che
internazionali. 
                                                       (65) (66) (74) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma  9)  che  "Per
l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti  locali
ad anticipazioni di tesoreria di cui  all'articolo  222  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino  alla  data
del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con  modificazioni  dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il
limite massimo di  ricorso  all'anticipazione  di  tesoreria  di  cui
all'articolo 222 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
come modificato, per l'anno  2013,  dall'articolo  1,  comma  9,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  e'  ulteriormente  incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento: 
  a) del  gettito  relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se  deliberata  dai  comuni,
per l'anno medesimo con  riferimento  alle  abitazioni  principali  e
relative pertinenze; 
  b) del  gettito  relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale
propria, comprensivo  delle  variazioni  deliberate  dai  comuni  per
l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma 1.". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1, comma  12)
che "Per l'anno 2014, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L.
28 marzo 2014, n. 50 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che  "Al
fine di agevolare il rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  il  limite  massimo  di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria,  di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 23  dicembre  2014,
n. 190, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
agevolare il rispetto dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di  ricorso  da
parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria,  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (87) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 28  dicembre  2015,
n. 208, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
agevolare il rispetto dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di  ricorso  da
parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria,  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 11  dicembre  2016,
n. 232, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
agevolare il rispetto dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di  ricorso  da
parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria,  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 27  dicembre  2017,
n. 205, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3-bis)  che  "Al  fine  di
agevolare il rispetto dei  tempi  di  pagamento  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di  ricorso  da
parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria,  di  cui  al
comma  1  dell'articolo  222  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2018". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (100) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
906) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento  di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite  massimo
di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di  tesoreria,
di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'  elevato  da  tre  a  quattro
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento  di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite  massimo
di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di  tesoreria,
di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  elevato  da  tre  a  cinque
dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022". 

CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili

                            Articolo 223
                    Verifiche ordinarie di cassa
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con
cadenza  trimestrale  alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica
della  gestione  del  servizio  di  tesoreria e di quello degli altri
agenti contabili di cui all'articolo 233.
2.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche
di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.
                            Articolo 224 
                  Verifiche straordinarie di cassa 
 
1. Si provvede a  verifica  straordinaria  di  cassa  a  seguito  del
mutamento della persona del sindaco, del presidente della  provincia,
del sindaco metropolitano e del presidente della  comunita'  montana.
Alle operazioni  di  verifica  intervengono  gli  amministratori  che
cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il segretario,
il responsabile del servizio  finanziario  e  l'organo  di  revisione
dell'ente. 
((1-bis. Il  regolamento  di  contabilita'  dell'ente  disciplina  le
modalita' di svolgimento della  verifica  straordinaria  di  cassa.))
((83)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 225 
             Obblighi di documentazione e conservazione 
 
1. Il tesoriere e' tenuto,  nel  corso  dell'esercizio,  ai  seguenti
adempimenti: 
   a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; 
   b) conservazione del verbale di verifica  di  cassa  di  cui  agli
articoli 223 e 224; 
   c) conservazione (( per almeno  cinque  anni))  delle  rilevazioni
((...)) di cassa previste dalla legge. ((83)) 
2.  Le  modalita'   e   la   periodicita'   di   trasmissione   della
documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                              Art. 226 
                         Conto del tesoriere 
 
  1. Entro il termine di  30  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio
finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende  all'ente
locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei  conti  entro
60 giorni dall'approvazione del rendiconto. 
  2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello di cui all'allegato
n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118.  Il  tesoriere
allega al conto la seguente documentazione: (83) 
    a)  ((LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  26  OTTOBRE  2019,  N.   124,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157)); 
    b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; 
    c) la parte delle quietanze originali rilasciate a  fronte  degli
ordinativi di riscossione  e  di  pagamento  o,  in  sostituzione,  i
documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime. (83) 
    d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 

TITOLO VI

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

                              Art. 227 
                      Rendiconto della gestione 
 
  1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene  mediante  il
rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del  bilancio,
il conto economico e lo stato patrimoniale. (83) 
  2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro  il  30  aprile
dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,  tenuto  motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e'  messa
a  disposizione   dei   componenti   dell'organo   consiliare   prima
dell'inizio della sessione  consiliare  in  cui  viene  esaminato  il
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,  stabilito
dal regolamento di contabilita'. (83) ((95)) 
  2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto  di  gestione
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo,  si  applica  la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141. ((95)) 
  2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il  rendiconto
consolidato, comprensivo  dei  risultati  degli  eventuali  organismi
strumentali secondo le modalita' previste dall'art. 11, commi 8 e  9,
del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive
modificazioni. (83) 
  3.     Nelle     more     dell'adozione     della      contabilita'
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti che si avvalgono della  facolta',  prevista  dall'art.
232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il
bilancio consolidato. (83) 
  4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4  e  7,  della
legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  e  del  consolidamento  dei  conti
pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere  i  rendiconti  di
tutti gli altri enti locali. 
  5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti  previsti
dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: 
    a)  l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione   del
rendiconto della gestione,  del  bilancio  consolidato  deliberati  e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce
il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei  bilanci  consolidati
delle unioni di comuni di cui il  comune  fa  parte  e  dei  soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  relativi   al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si  riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto  della  gestione
qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet  indicati
nell'elenco; 
    b) la tabella dei parametri  di  riscontro  della  situazione  di
deficitarieta' strutturale; 
    c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. (83) 
  6. Gli enti locali di cui all'articolo  2  inviano  telematicamente
alle Sezioni enti locali  il  rendiconto  completo  di  allegati,  le
informazioni relative al rispetto del patto  di  stabilita'  interno,
nonche' i certificati  del  conto  preventivo  e  consuntivo.  Tempi,
modalita'  e  protocollo  di  comunicazione   per   la   trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta'  e
autonomie locali e la Corte dei conti. 
  6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione  dedicata  ai
bilanci, e' pubblicata la versione  integrale  del  rendiconto  della
gestione,   comprensivo   anche   della   gestione    in    capitoli,
dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione  in
capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi  i
documenti. (83) 
  6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti
contabili sono quelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati  con
le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (83) 
  6-quater.  Contestualmente  all'approvazione  del  rendiconto,   la
giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni  di  cassa  e
quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del
rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in
caso di disavanzo di amministrazione. (83) 
                                                                 (77) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (77) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata  dal  D.L.  6  marzo
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014,  n.
68, ha disposto (con l'art. 1, comma 729-quater) che "In  conseguenza
delle variazioni  relative  all'annualita'  2013,  di  cui  al  comma
729-ter,  per  i  soli  comuni  interessati  ,  il  termine  previsto
dall'articolo 227,  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
differito al 30 giugno 2014". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 18, comma 3-quater)
che  "Il  conto  economico   e   lo   stato   patrimoniale   previsti
dall'articolo 227 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  relativi  all'esercizio  2016,  possono  essere
approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di
tali  termini  comporta  l'applicazione  della   procedura   di   cui
all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni
ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni  dell'articolo  9,  comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160". 
                            Articolo 228 
                         Conto del bilancio 
 
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali  della  gestione
rispetto  alle   autorizzazioni   contenute   nel   primo   esercizio
considerato nel bilancio di previsione. (83) 
 
2. Per ciascuna tipologia di  entrata  e  per  ciascun  programma  di
spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per  residui  e
competenza: (83) 
   a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione  della  parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere; 
   b) per la spesa le somme impegnate, con  distinzione  della  parte
pagata e di quella  ancora  da  pagare  e  di  quella  impegnata  con
imputazione  agli  esercizi  successivi   rappresentata   dal   fondo
pluriennale vincolato. (83) 
 
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in  parte  dei  residui  e  della  corretta  imputazione  in
bilancio, secondo le modalita'  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni. (83) 
 
4. Il conto  del  bilancio  si  conclude  con  la  dimostrazione  del
risultato della gestione di competenza e della gestione  di  cassa  e
del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. (83) 
 
5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di  riscontro
della situazione di deficitarieta'  strutturale  ed  il  piano  degli
indicatori e dei risultati di bilancio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.
26 OTTOBRE 2019, N. 124)). (83) 
 
6.  Ulteriori  parametri  di  efficacia  ed   efficienza   contenenti
indicazioni uniformi possono essere individuati  dal  regolamento  di
contabilita' dell'ente locale. 
 
7. Il  Ministero  dell'interno  pubblica  un  rapporto  annuale,  con
rilevazione  dell'andamento  triennale  a   livello   di   aggregati,
riguardante parametri contenuti nella  apposita  tabella  di  cui  al
comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono
resi  disponibili  mediante  pubblicazione  nel  sito  internet   del
Ministero dell'interno. (83) 
 
8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti  secondo
lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. (83) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 229 
                           Conto economico 
 
1. Il conto economico evidenzia  i  componenti  positivi  e  negativi
della gestione di competenza  economica  dell'esercizio  considerato,
rilevati dalla contabilita' economico-patrimoniale ,nel rispetto  del
principio contabile generale n. 17 e  dei  principi  applicati  della
contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n.  10
al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e   successive
modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. (83) 
 
2.  Il  conto  economico  e'  redatto  secondo  lo  schema   di   cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni. (83) 
 
3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
4.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
5.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
6.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la  compilazione  di
conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. 
 
9.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
10. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 230 
      Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali (83) 
 
  1. Lo stato patrimoniale rappresenta  i  risultati  della  gestione
patrimoniale   e   la   consistenza   del   patrimonio   al   termine
dell'esercizio ed e' predisposto nel rispetto del principio contabile
generale  n.  17  e  dei  principi   applicati   della   contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ((e  successive  modificazioni.))
(83) 
 
  2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso  dei
beni e dei rapporti giuridici, attivi e  passivi,  di  pertinenza  di
ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio
e' determinata la consistenza  netta  della  dotazione  patrimoniale.
(83) 
 
  3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale  i  beni  del
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. (83) 
 
  4. Gli enti locali valutano i beni del demanio  e  del  patrimonio,
comprensivi delle relative  manutenzioni  straordinarie,  secondo  le
modalita'  previste  dal  principio  applicato   della   contabilita'
economico-patrimoniale  di  cui  all'allegato  n.  4/3  del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (83) 
    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; (83) 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; (83) 
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; (83) 
    d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; (83) 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; (83) 
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; (83) 
    g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; (83) 
    h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; (83) 
 
  5. Lo stato patrimoniale comprende  anche  i  crediti  inesigibili,
stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini  di
prescrizione. Al rendiconto della gestione e'  allegato  l'elenco  di
tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. (83) 
 
  6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
conti patrimoniali di inizio e  fine  mandato  degli  amministratori.
(83) 
 
  7. Gli enti locali provvedono annualmente  all'aggiornamento  degli
inventari. 
 
  8. Il regolamento di contabilita' definisce le  categorie  di  beni
mobili non inventariabili in ragione della natura di beni  di  facile
consumo o del modico valore. 
 
  9. Lo stato patrimoniale  e'  redatto  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  e
successive modificazioni e integrazioni. (83) 
 
  9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito  internet
degli enti locali e' pubblicato  il  rendiconto  della  gestione,  il
conto  del  bilancio  articolato  per  capitoli,  e   il   rendiconto
semplificato  per  il  cittadino  di  cui  all'art.  11  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. (83) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 231 
                (( (La relazione sulla gestione). )) 
 
((1. La relazione sulla gestione e' un documento  illustrativo  della
gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale  informazione  utile
ad una migliore comprensione dei dati contabili,  ed  e'  predisposto
secondo le modalita' previste dall'art.  11,  comma  6,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.)) 
                                                               ((83)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 232 
               (Contabilita' economico-patrimoniale). 
 
  Gli enti locali garantiscono la rilevazione  dei  fatti  gestionali
sotto il profilo economico-patrimoniale nel  rispetto  del  principio
contabile generale n. 17 della competenza economica  e  dei  principi
applicati  della  contabilita'  economico-patrimoniale  di  cui  agli
allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni. 
 
  2. Gli enti locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti
possono non tenere la  contabilita'  economico-patrimoniale  ((...)).
Gli enti che  rinviano  la  contabilita'  economico-patrimoniale  con
riferimento  all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118,  e  con  modalita'  semplificate  individuate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre
2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per
l'armonizzazione  degli  enti  territoriali,   istituita   ai   sensi
dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118  del  2011.
((106)) 
                                                                 (83) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica ", ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter,
lettera b)) che "al secondo periodo, le parole da: "Gli enti  locali"
fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli  enti
locali che optano per la facolta' di cui al primo periodo allegano al
rendiconto una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  dell'anno
precedente"." 
                              Art. 233
                Conti degli agenti contabili interni
  1.   Entro   il   termine   di  ((  30  giorni  ))  dalla  chiusura
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli
altri  soggetti  di  cui  all'articolo  93, comma 2, rendono il conto
della  propria  gestione  all'ente  locale il quale lo trasmette alla
competente  sezione  giurisdizionale  della  Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Gli  agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto,
per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le  verifiche  ed  i discarichi amministrativi e per annullamento,
   variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
  3.  Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e
le  informazioni  relative  agli  allegati di cui ai precedenti commi
sono  trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita'
da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
  4.  I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con
il regolamento previsto dall'articolo 160.
                          Articolo 233-bis 
                     (Il bilancio consolidato). 
 
  1. Il bilancio consolidato di  gruppo  e'  predisposto  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e
successive modificazioni. 
 
  2. Il bilancio consolidato e' redatto secondo  lo  schema  previsto
dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e
successive modificazioni. 
 
  3. Gli enti locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti
possono non predisporre il bilancio consolidato ((...)). 
                                                                 (83) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica ", ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 

TITOLO VII

REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA

                              Art. 234 
              Organo di revisione economico-finanziario 
 
  1. I consigli comunali, provinciali e  delle  citta'  metropolitane
eleggono con voto limitato a due componenti un collegio  di  revisori
composto da tre membri. 
  2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
    a) uno tra gli iscritti al registro dei  revisori  contabili,  il
quale svolge le funzioni di presidente del collegio; 
    b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
    c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
  3. Nei comuni con popolazione inferiore a  15.000  abitanti,  nelle
unioni dei comuni ((, salvo quanto  previsto  dal  comma  3-bis,))  e
nelle  comunita'  montane  la  revisione   economico-finanziaria   e'
affidata ad un solo revisore eletto  dal  consiglio  comunale  o  dal
consiglio dell'unione di  comuni  o  dall'assemblea  della  comunita'
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti  di
cui al comma 2. 
  ((3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in  forma  associata
tutte le funzioni fondamentali dei comuni  che  ne  fanno  parte,  la
revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di  revisori
composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche  per  i
comuni che fanno parte dell'unione)). 
  4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi  dei
soggetti cui e' affidato l'incarico  entro  20  giorni  dall'avvenuta
esecutivita' della delibera di nomina. 
                            Articolo 235 
             Durata dell'incarico e cause di cessazione 
 
1. L'organo  di  revisione  contabile  dura  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla  data  di
immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo  134,  comma
3, e ((i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu'  di
due volte nello stesso ente locale)). Ove nei collegi  si  proceda  a
sostituzione di un singolo componente  la  durata  dell'incarico  del
nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino  alla  scadenza  del
termine triennale, calcolata a  decorrere  dalla  nomina  dell'intero
collegio. Si applicano le norme relative alla  proroga  degli  organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1,  4,  comma  1,  5,
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  293,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
 
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in  particolare
per  la  mancata  presentazione  della  relazione  alla  proposta  di
deliberazione consiliare del rendiconto  entro  il  termine  previsto
dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 
 
3. Il revisore cessa dall'incarico per: 
   a) scadenza del mandato; 
   b) dimissioni volontarie ((da comunicare con preavviso  di  almeno
quarantacinque giorni e che non  sono  soggette  ad  accettazione  da
parte dell'ente)); 
   c) impossibilita'  derivante  da  qualsivoglia  causa  a  svolgere
l'incarico  per  un  periodo  di  tempo  stabilito  dal   regolamento
dell'ente. 
                            Articolo 236 
          Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori 
 
  1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui  al
primo comma dell'articolo 2399 del codice  civile,  intendendosi  per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 
  2. L'incarico di revisione economico-finanziaria  non  puo'  essere
esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e  da  coloro
che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,
((...)) dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale  presso  cui
deve essere nominato l'organo di  revisione  economico-finanziaria  e
dai  dipendenti  delle  regioni,   delle   province,   delle   citta'
metropolitane, delle comunita'  montane  e  delle  unioni  di  comuni
relativamente  agli  enti  locali   compresi   nella   circoscrizione
territoriale di competenza. 
  3. I componenti degli organi di  revisione  contabile  non  possono
assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente  locale  o  presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso. 
                            Articolo 237
               Funzionamento del collegio dei revisori
1.  Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso
in cui siano presenti solo due componenti.
2.  Il  collegio  dei  revisori  redige  un  verbale  delle riunioni,
ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
                            Articolo 238
                 Limiti all'affidamento di incarichi
1.   Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento  di  contabilita'
dell'ente  locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente
piu'  di  otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in
comuni  con  popolazione  compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e
non  piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti.  Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari
o  superiore  a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2.  L'affidamento  dell'incarico  di  revisione  e'  subordinato alla
dichiarazione,  resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15,  e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto
attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
                            Articolo 239 
                  Funzioni dell'organo di revisione 
 
  1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
    a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento; 
    b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia
di: 
      1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
      2) proposta di bilancio di previsione verifica degli  equilibri
e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla  competenza
della giunta, del responsabile finanziario e dei  dirigenti,  a  meno
che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle  norme  o
dai principi contabili, fermo restando la necessita'  dell'organo  di
revisione di verificare,  in  sede  di  esame  del  rendiconto  della
gestione, dandone conto  nella  propria  relazione,  l'esistenza  dei
presupposti  che  hanno  dato  luogo  alle  variazioni  di   bilancio
approvate nel corso dell'esercizio,  comprese  quelle  approvate  nel
corso dell'esercizio provvisorio.)); ((83)) 
      3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione
o di partecipazione ad organismi esterni; 
      4) proposte di ricorso all'indebitamento; 
      5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel
rispetto della disciplina statale vigente in materia; 
      6) proposte  di  riconoscimento  di  debiti  fuori  bilancio  e
transazioni; 
      7)     proposte     di     regolamento     di     contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di  applicazione  dei  tributi
locali; 
    c)  vigilanza  sulla  regolarita'   contabile,   finanziaria   ed
economica  della  gestione   relativamente   all'acquisizione   delle
entrate, all'effettuazione delle spese,  all'attivita'  contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della  documentazione,
agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita';  l'organo
di revisione svolge tali funzioni  anche  con  tecniche  motivate  di
campionamento. 
    d) relazione sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  ((di
approvazione)) del  rendiconto  della  gestione  e  sullo  schema  di
rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita'
e comunque non inferiore a 20 giorni  decorrente  dalla  trasmissione
della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.  La  relazione
((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato  di
cui all'art. 11, commi 8  e  9,  e))  contiene  l'attestazione  sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione  nonche'
rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire  efficienza,
produttivita' ed economicita' della gestione; ((83)) 
    ((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare  di
approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo
schema  di  bilancio  consolidato,  entro  il  termine  previsto  dal
regolamento di contabilita' e comunque non  inferiore  a  20  giorni,
decorrente  dalla  trasmissione  della  stessa   proposta   approvata
dall'organo esecutivo;)) ((83)) 
    e)  referto  all'organo  consiliare  su  gravi  irregolarita'  di
gestione   con   contestuale   denuncia    ai    competenti    organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita'; 
    f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 
  1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un
motivato giudizio di congruita',  di  coerenza  e  di  attendibilita'
contabile delle previsioni di bilancio e dei  programmi  e  progetti,
anche tenuto conto dell'attestazione del  responsabile  del  servizio
finanziario ai sensi dell'articolo  153,  delle  variazioni  rispetto
all'anno   precedente,    dell'applicazione    dei    parametri    di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri
sono suggerite all'organo consiliare le  misure  atte  ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte
dall'organo di revisione. 
  2. Al fine di garantire l'adempimento  delle  funzioni  di  cui  al
precedente comma, l'organo di revisione ha diritto  di  accesso  agli
atti  e  documenti  dell'ente  e   puo'   partecipare   all'assemblea
dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di  previsione
e del rendiconto di gestione. Puo' altresi'  partecipare  alle  altre
assemblee  dell'organo  consiliare  e,  se  previsto  dallo   statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo  esecutivo.  Per  consentire  la
partecipazione alle predette assemblee all'organo di  revisione  sono
comunicati i  relativi  ordini  del  giorno.  Inoltre  all'organo  di
revisione sono trasmessi: 
    a) da parte della Corte  dei  conti  i  rilievi  e  le  decisioni
assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; 
    b)  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario   le
attestazioni di assenza  di  copertura  finanziaria  in  ordine  alle
delibere di impegni di spesa. 
  3. L'organo di revisione e' dotato, a cura  dell'ente  locale,  dei
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 
  4. L'organo della revisione puo'  incaricare  della  collaborazione
nella propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno  o  piu'
soggetti aventi i requisiti di  cui  all'articolo  234,  comma  2.  I
relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 
  5. I singoli componenti dell'organo di revisione  collegiale  hanno
diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 
  6. Lo statuto dell'ente locale  puo'  prevedere  ampliamenti  delle
funzioni affidate ai revisori. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 240
              Responsabilita' dell'organo di revisione
1.  I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e
adempiono  ai  loro  doveri  con  la diligenza del mandatario. Devono
inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno
conoscenza per ragione dei loro ufficio.
                            Articolo 241 
                        Compenso dei revisori 
 
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio  e  della  programmazione  economica  vengono
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori,  da
aggiornarsi  triennalmente.  Il  compenso  base  e'  determinato   in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale. 
 
2. Il compenso di cui al comma  1  puo'  essere  aumentato  dall'ente
locale fino al limite massimo del 20  per  cento  in  relazione  alle
ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo
239. 
 
3. Il compenso di cui al comma  1  puo'  essere  aumentato  dall'ente
locale quando i revisori esercitano le  proprie  funzioni  anche  nei
confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento  per  ogni
istituzione e per un massimo complessivo  non  superiore  al  30  per
cento. 
 
4.  Quando  la  funzione  di   revisione   economico-finanziaria   e'
esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi
de commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio  stesso
del 50 per cento. 
 
5. Per la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al  comma  1
spettante  al  revisore  della  comunita'  montana  ed  al   revisore
dell'unione di comuni si fa  riferimento,  per  quanto  attiene  alla
classe demografica, rispettivamente,  al  comune  totalmente  montano
piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune  piu'
popoloso facente parte dell'unione. 
 
6. Per la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al  comma  1
spettante ai revisori della citta' metropolitana si  fa  riferimento,
per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 
 
((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di  viaggio  e  per
vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di  revisione
non puo'  essere  superiore  al  50  per  cento  del  compenso  annuo
attribuito ai componenti stessi,  al  netto  degli  oneri  fiscali  e
contributivi)). 
 
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con  la
stessa delibera di nomina. 

TITOLO VIII

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

CAPO
I
Enti locali
deficitari: disposizioni generali

                              Art. 242 
Individuazione  degli  enti  locali  strutturalmente   deficitari   e
                         relativi controlli 
 
  ((1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili  condizioni
di squilibrio, rilevabili da un  apposita  tabella,  da  allegare  al
rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi  dei  quali
almeno la meta' presentino valori  deficitari.  Il  rendiconto  della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente  quello
di riferimento.)) ((58)) 
  ((2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno   di   natura   non
regolamentare, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per
la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione
di  nuovi   parametri   si   applicano   quelli   vigenti   nell'anno
precedente.)) ((58)) 
  3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province
e comunita' montane. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 3, comma  5)  che
"La condizione di deficitarieta' strutturale di cui all'articolo 242,
del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma  1,
lettera p), continua ad  essere  rilevata,  per  l'anno  2013,  dalla
tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011". 
                            Articolo 243 
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali
                      dissestati ed altri enti 
 
  1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo  242,  sono  soggetti  al  controllo   centrale   sulle
dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale  da  parie  della
Commissione per la  stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali.  Il
controllo e' esercitato prioritariamente in relazione  alla  verifica
sulla compatibilita' finanziaria. 
  2. Gli enti locali  strutturalmente  deficitari  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi.   Tali    controlli    verificano    mediante    un'apposita
certificazione che: 
    a) il costo complessivo della  gestione  dei  servizi  a  domanda
individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con
i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura  non
inferiore al 36 per cento, a tale fine  i  costi  di  gestione  degli
asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
    b)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di
acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto  con
la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; 
    c)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito
ai dati della competenza, sia stato coperto con la  relativa  tariffa
almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 
  3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui  al  comma  2
devono  comunque  comprendere  gli  oneri  diretti  e  indiretti   di
personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per  i
trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e  delle
attrezzature.  Per  le  quote  di   ammortamento   si   applicano   i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in  data
31  dicembre  1988  e  successive   modifiche   o   integrazioni.   I
coefficienti si  assumono  ridotti  del  50  per  cento  per  i  beni
ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei  casi  in  cui
detti servizi sono  forniti  da  organismi  di  gestione  degli  enti
locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli  oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,  n.  902,  da
versare dagli organismi  di  gestione  agli  enti  proprietari  entro
l'esercizio successivo a quello della  riscossione  delle  tariffe  e
della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di  gestione
del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo  le
disposizioni vigenti in materia. 
  3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le
societa' controllate, con esclusione  di  quelle  quotate  in  borsa,
devono  contenere  apposite  clausole  volte  a  prevedere,  ove   si
verifichino condizioni di deficitarieta'  strutturale,  la  riduzione
delle  spese  di  personale  delle  societa'   medesime,   anche   in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008. 
  4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale,  sono  determinati  i  tempi  e  le   modalita'   per   la
presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2. 
  5.  Alle  province  ed  ai  comuni  in  condizioni  strutturalmente
deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i  livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
danno  dimostrazione  di  tale  rispetto  trasmettendo  la   prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
entrate correnti risultanti dal  ((rendiconto  della  gestione))  del
penultimo esercizio finanziario precedente  a  quello  in  cui  viene
rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.
((Ove non risulti  inviato  alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, il rendiconto della gestione del penultimo anno  precedente,  si
fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati
o, in caso  di  ulteriore  indisponibilita',  nella  banca  dati  dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno.)). La sanzione si
applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a  titolo
di trasferimenti erariali  e  di  federalismo  fiscale;  in  caso  di
incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. 
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011. 
  ((6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai  controlli  centrali  di
cui al comma 2, sino all'adempimento: 
    a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di
legge la deliberazione del rendiconto della gestione; 
    b) gli enti locali che non inviino il rendiconto  della  gestione
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30  giorni  dal
termine previsto per la deliberazione.)) 
  7. Gli enti locali  che  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto
finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del  risanamento,   ai
controlli di cui al comma 1, sono  tenuti  alla  presentazione  della
certificazione di cui al comma 2  e  sono  tenuti  per  i  servizi  a
domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello
minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
a). 
                            Art. 243-bis. 
         (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 
 
  1. I comuni e le province per  i  quali,  anche  in  considerazione
delle pronunce delle competenti sezioni  regionali  della  Corte  dei
conti sui bilanci degli enti, sussistano  squilibri  strutturali  del
bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel  caso  in
cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti  a
superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con
deliberazione consiliare alla procedura di  riequilibrio  finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso  il  termine  assegnato  dal
prefetto, con lettera  notificata  ai  singoli  consiglieri,  per  la
deliberazione del dissesto, di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di
esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e al Ministero dell'interno. 
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende
temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare,
ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure
correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. 
  4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti  dell'ente  sono
sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o
di diniego di approvazione del piano di riequilibrio  pluriennale  di
cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
  5. Il consiglio dell'ente locale, entro il  termine  perentorio  di
novanta giorni dalla data di esecutivita' della delibera  di  cui  al
comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di
durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello  in  corso,
corredato del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al  presente
comma  risulti  gia'  presentata  dalla  precedente  amministrazione,
ordinaria o  commissariale,  e  non  risulti  ancora  intervenuta  la
delibera della Corte dei conti di approvazione o di  diniego  di  cui
all'articolo 243-quater, comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha
facolta' di rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,  presentando  la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla  sottoscrizione
della relazione di cui  all'articolo  4-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.((112)) 
  5-bis. La durata massima  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale, di cui al primo periodo  del  comma  5,  e'  determinata
sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e
l'ammontare degli  impegni  di  cui  al  titolo  I  della  spesa  del
rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso
alla procedura di riequilibrio o  dell'ultimo  rendiconto  approvato,
secondo la seguente tabella: 
    
  |===============================|===============================|
  |   Rapporto passivita'/impegni |    Durata massima del piano   |
  |      di cui al titolo I       |  di riequilibrio finanziario  |
  |                               |          pluriennale          |
  |===============================|===============================|
  | Fino al 20 per cento          |             4 anni            |
  |-------------------------------|-------------------------------|
  | Superiore al 20 per cento     |            10 anni            |
  | e fino al 60 per cento        |                               |
  |-------------------------------|-------------------------------|
  | Superiore al 60 per cento     |            15 anni            |
  | e fino al 100 per cento per i |                               |
  | comuni fino a 60.000 abitanti |                               |
  |-------------------------------|-------------------------------|
  | Oltre il 60 per cento per i   |            20 anni            |
  | comuni con popolazione        |                               |
  | superiore a 60.000 abitanti   |                               |
  | e oltre il 100 per cento per  |                               |
  | tutti gli altri comuni        |                               |
  |===============================|===============================|
    
  6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale  deve  tenere
conto di tutte le misure  necessarie  a  superare  le  condizioni  di
squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: 
    a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente  locale  in
considerazione  dei  comportamenti  difformi  dalla   sana   gestione
finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto
di stabilita' interno accertati dalla  competente  sezione  regionale
della Corte dei conti; 
    b) la puntuale ricognizione, con  relativa  quantificazione,  dei
fattori  di  squilibrio   rilevati,   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione risultante  dall'ultimo  rendiconto  approvato  e  di
eventuali debiti fuori bilancio; 
    c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e  previsione
dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le  misure  necessarie  per
ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio,  per  l'integrale
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo  massimo  di
dieci anni, a partire da quello in corso alla  data  di  accettazione
del piano; 
    d)  l'indicazione,  per  ciascuno  degli  anni   del   piano   di
riequilibrio,  della  percentuale  di  ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere
nei bilanci annuali e pluriennali per  il  finanziamento  dei  debiti
fuori bilancio. 
  7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'  tenuto  ad
effettuare  una  ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori   bilancio
riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per  il  finanziamento  dei
debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un  piano
di rateizzazione, della durata massima pari agli anni  del  piano  di
riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui
al comma 7, l'ente  locale  interessato  puo'  richiedere  all'agente
della riscossione una dilazione dei carichi  affidati  dalle  agenzie
fiscali  e  relativi  alle  annualita'  ricomprese   nel   piano   di
riequilibrio pluriennale dell'ente. Le  rateizzazioni  possono  avere
una durata temporale massima di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di  cui
all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e  3-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  Sono  dovuti
gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
  7-ter. Le disposizioni  del  comma  7-bis  si  applicano  anche  ai
carichi  affidati  dagli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
assistenza obbligatoria. 
  7-quater. Le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi
7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  7-quinquies.  L'ente  locale  e'  tenuto  a   rilasciare   apposita
delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo  206  quale  garanzia
del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali  e
degli enti gestori di forme di previdenza e  assistenza  obbligatoria
di cui ai commi 7-bis e 7-ter. 
  8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale  riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 
    a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella
misura massima consentita, anche in deroga ad  eventuali  limitazioni
disposte dalla legislazione vigente; 
    b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di  copertura  di
costo di alcuni servizi, di cui all'articolo  243,  comma  2,  ed  e'
tenuto ad assicurare  la  copertura  dei  costi  della  gestione  dei
servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del  medesimo
articolo 243, comma 2; 
    c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della  relativa
tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 
    d) e' soggetto al controllo sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; 
    e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i
residui attivi  e  passivi  conservati  in  bilancio,  stralciando  i
residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da  inserire  nel
conto del patrimonio fino al compimento dei termini di  prescrizione,
nonche' una sistematica attivita'  di  accertamento  delle  posizioni
debitorie aperte con il sistema  creditizio  e  dei  procedimenti  di
realizzazione delle  opere  pubbliche  ad  esse  sottostanti  ed  una
verifica della consistenza ed integrale ripristino  dei  fondi  delle
entrate con vincolo di destinazione; 
    f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con
indicazione di precisi obiettivi di riduzione della  stessa,  nonche'
una verifica e relativa valutazione dei  costi  di  tutti  i  servizi
erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi  e  delle
societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque  a  carico
del bilancio dell'ente; 
    g) puo' procedere all'assunzione di mutui  per  la  copertura  di
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla  legislazione
vigente, nonche' accedere al Fondo di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia  avvalso  della  facolta'  di  deliberare  le
aliquote o tariffe nella misura massima prevista  dalla  lettera  a),
che  abbia  previsto  l'impegno  ad  alienare  i  beni   patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali  dell'ente  e
che abbia provveduto alla rideterminazione della  dotazione  organica
ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non
puo'  essere  variata  in  aumento  per  la  durata  del   piano   di
riequilibrio. 
  9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter,  l'Ente  deve  adottare  entro  il  termine   dell'esercizio
finanziario le seguenti misure di riequilibrio della  parte  corrente
del bilancio: 
    a) a decorrere dall'esercizio finanziario  successivo,  riduzione
delle spese di personale, da  realizzare  in  particolare  attraverso
l'eliminazione dai fondi  per  il  finanziamento  della  retribuzione
accessoria del personale dirigente e di quello  del  comparto,  delle
risorse di cui agli  articoli  15,  comma  5,  e  26,  comma  3,  dei
Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  1°   aprile   1999
(comparto) e del 23 dicembre  1999  (dirigenza),  per  la  quota  non
connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; 
    b) entro il termine di un quinquennio, riduzione  almeno  del  10
per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni  di  servizi
di  cui  al  macroaggregato  03  della  spesa  corrente,   finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale  di
riduzione, dalla  base  di  calcolo  sono  esclusi  gli  stanziamenti
destinati: 
    1)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del  servizio   di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
    2)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del  servizio   di
acquedotto; 
    3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
    4) al servizio di illuminazione pubblica; 
    5) al finanziamento  delle  spese  relative  all'accoglienza,  su
disposizione della competente autorita'  giudiziaria,  di  minori  in
strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; 
    c) entro il termine di un quinquennio, riduzione  almeno  del  25
per cento delle spese per trasferimenti di cui al  macroaggregato  04
della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai  fini
del computo della percentuale di riduzione,  dalla  base  di  calcolo
sono escluse le somme relative a  trasferimenti  destinati  ad  altri
livelli    istituzionali,    a    enti,    agenzie    o    fondazioni
lirico-sinfoniche; 
    c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni  indicate
nelle lettere b) e c), l'ente  locale  ha  facolta'  di  procedere  a
compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la  piena  equivalenza
delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della  spesa
per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime
lettere  b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni   sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; 
    d) blocco dell'indebitamento, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla
copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 
  9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera  d),
del presente articolo e all'articolo  243-ter,  i  comuni  che  fanno
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dal presente  articolo  possono  contrarre  mutui,  oltre  i
limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla  copertura
di spese  di  investimento  relative  a  progetti  e  interventi  che
garantiscano l'ottenimento di  risparmi  di  gestione  funzionali  al
raggiungimento degli obiettivi  fissati  nel  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle  quote  di
capitale dei mutui  e  dei  prestiti  obbligazionari  precedentemente
contratti ed emessi, rimborsate  nell'esercizio  precedente,  nonche'
alla  copertura,  anche  a  titolo  di  anticipazione,  di  spese  di
investimento  strettamente  funzionali  all'ordinato  svolgimento  di
progetti  e  interventi  finanziati   in   prevalenza   con   risorse
provenienti  dall'Unione  europea  o  da  amministrazioni   ed   enti
nazionali, pubblici o privati. 
                                                                 (92) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto  (con  l'art.  5,  comm
11-septies) che "Per gli enti locali che, alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  pur  avendo
avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  di  cui
all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato  il  termine  di  cui  al
primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello
di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di  cui
all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un  nuovo  piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di  cui
all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' prorogato al 30  aprile  2017.  Non  si  applica  l'ultimo
periodo  del  medesimo  articolo  243-bis,  comma  1,   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". 
                            Art. 243-ter. 
(( (Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
                           enti locali) )) 
 
  ((1. Per il risanamento finanziario degli  enti  locali  che  hanno
deliberato  la  procedura  di   riequilibrio   finanziario   di   cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a  valere  sul
Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali". 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  il  30  novembre
2012, sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione  dell'importo
massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile  a  ciascun
ente locale, nonche'  le  modalita'  per  la  concessione  e  per  la
restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di
cui al comma 1. 
  3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione  attribuibile
a ciascun ente locale, nei limiti  dell'importo  massimo  fissato  in
euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante  per  le
province o per le citta' metropolitane, e della disponibilita'  annua
del Fondo, devono tenere anche conto: 
    a)  dell'incremento  percentuale  delle  entrate  tributarie   ed
extratributarie  previsto  nell'ambito  del  piano  di   riequilibrio
pluriennale; 
    b) della riduzione  percentuale  delle  spese  correnti  previste
nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.)) 
                          Art. 243-quater. 
(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e  controllo
                     sulla relativa attuazione) 
 
  1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo
243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e'
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della  Corte
dei conti, nonche' alla  Commissione  di  cui  all'articolo  155,  la
quale,  entro  il  termine  di  sessanta   giorni   dalla   data   di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla
base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della
Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria,  la  Commissione  redige
una relazione finale, con gli eventuali allegati,  che  e'  trasmessa
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.((112)) 
  2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 puo'
formulare rilievi o richieste istruttorie, cui  l'ente  e'  tenuto  a
fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle
funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza
diritto a compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in  disponibilita',
nonche' di cinque unita' di  personale,  particolarmente  esperte  in
tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione  di  comando  o
distacco e  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello
Stato.((112)) 
  3. La sezione regionale di controllo della Corte dei  Conti,  entro
il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della  documentazione
di cui al comma 1,  delibera  sull'approvazione  o  sul  diniego  del
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte  dei  Conti  vigila  sull'esecuzione
dello stesso, adottando in sede di  controllo,  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. 
  4. La delibera di accoglimento o di  diniego  di  approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  comunicata  al
Ministero dell'interno. 
  5. La delibera di approvazione o di diniego del piano  puo'  essere
impugnata entro 30 giorni, nelle forme del  giudizio  ad  istanza  di
parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale
composizione  che  si  pronunciano,  nell'esercizio   della   propria
giurisdizione esclusiva in tema di contabilita'  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni
dal  deposito  del  ricorso.  Fino  alla  scadenza  del  termine  per
impugnare e,  nel  caso  di  presentazione  del  ricorso,  sino  alla
relativa decisione, le procedure esecutive intraprese  nei  confronti
dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in
unico grado, nell'esercizio della medesima  giurisdizione  esclusiva,
sui ricorsi  avverso  i  provvedimenti  di  ammissione  al  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 243-ter.((112)) 
  6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di  riequilibrio
finanziario   pluriennale   approvato,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e
alla competente  Sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti,  entro
quindici giorni successivi alla scadenza  di  ciascun  semestre,  una
relazione sullo stato di attuazione del piano  e  sul  raggiungimento
degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il
31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del  piano,  una
relazione finale sulla  completa  attuazione  dello  stesso  e  sugli
obiettivi di riequilibrio raggiunti. 
  7. La mancata presentazione del  piano  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 243-bis,  comma  5,  il  diniego  dell'approvazione  del
piano, l'accertamento da parte  della  competente  Sezione  regionale
della Corte dei conti di grave e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi  intermedi   fissati   dal   piano,   ovvero   il   mancato
raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del
periodo  di  durata  del  piano  stesso,  comportano   l'applicazione
dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149  del  2011,
con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del
termine non  superiore  a  venti  giorni  per  la  deliberazione  del
dissesto. (92) 
  7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione  del  piano,  dovesse
emergere, in sede di monitoraggio, un grado di  raggiungimento  degli
obiettivi  intermedi  superiore  rispetto  a  quello   previsto,   e'
riconosciuta  all'ente   locale   la   facolta'   di   proporre   una
rimodulazione dello stesso,  anche  in  termini  di  riduzione  della
durata del  piano  medesimo.  Tale  proposta,  corredata  del  parere
positivo dell'organo di  revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di  cui  al  comma
7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano  di  riequilibrio
approvato, in funzione della minore durata dello stesso.  Restano  in
ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di  revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6. 
                                                                 (97) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto  (con  l'art.  5,  comm
11-septies) che "Nelle more del termine di cui al primo  periodo  del
presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura,  non
si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con sospensione  delle  procedure  eventualmente
avviate in esecuzione del medesimo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
849) che i termini previsti dal  presente  articolo  sono  ridotti  a
meta'. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". 
                         Art. 243-quinquies 
(Misure per garantire la stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di  condizionamento  di  tipo
                              mafioso). 
 
  1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti  ai  sensi
dell'articolo 143, per i quali sussistono  squilibri  strutturali  di
bilancio,  in  grado  di  provocare  il  dissesto   finanziario,   la
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro  sei  mesi
dal suo insediamento, puo' richiedere una anticipazione di  cassa  da
destinare alle finalita' di cui al comma 2.((112)) 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite  massimo  di  euro
200 per abitante, e'  destinata  esclusivamente  al  pagamento  delle
retribuzioni  al  personale  dipendente  e   ai   conseguenti   oneri
previdenziali, al  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti
obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali
indispensabili. Le somme a tal fine  concesse  non  sono  oggetto  di
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata. 
  3.  L'anticipazione  e'  concessa   con   decreto   del   Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nei limiti di 20  milioni  di  euro  annui  a  valere  sulle
dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 
  4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresi' le
modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in  un
periodo massimo di dieci anni  a  decorrere  dall'anno  successivo  a
quello in cui e' erogata l'anticipazione. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 107, comma 9)
che "Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020". 
                          Art. 243-sexies. 
                       (Pagamento di debiti). 
 
  1. In considerazione  dell'esigenza  di  dare  prioritario  impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41  della  Costituzione,  le
risorse provenienti  dal  Fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo
243-ter del presente testo unico  sono  destinate  esclusivamente  al
pagamento dei debiti presenti nel piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui all'articolo 243-bis. ((110)) 
  2. Non sono ammessi atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle
risorse di cui al comma 1. 
 
---------- 
AGGIORNAMENTO (110) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 38, comma 2)
che "In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  le  somme
anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il  pagamento  di
debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche  per  il
pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti  dal  contenzioso
censito nel piano di riequilibrio stesso". 

CAPO II
Enti locali dissestati: disposizioni generali

                            Articolo 244
                        Dissesto finanziario
1.  Si  ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento  delle  funzioni  e  dei servizi indispensabili ovvero
esistono  nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili
di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di
cui  all'articolo  193,  nonche' con le modalita' di cui all'articolo
194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano
solo a province e comuni.
                            Articolo 245
               Soggetti della procedura di risanamento
1.   Soggetti   della   procedura   di   risanamento   sono  l'organo
straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2.   L'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede  al  ripiano
dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3.  Gli  organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili
di   equilibrio   della  gestione  finanziaria  rimuovendo  le  cause
strutturali che hanno determinato il dissesto.
                            Articolo 246 
                      Deliberazione di dissesto 
 
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione  di
dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo  244  e  valuta  le  cause  che  hanno
determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non
e' revocabile. Alla stessa  e'  allegata  una  dettagliata  relazione
dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le  cause
che hanno provocato il dissesto. 
 
2. La deliberazione dello stato di dissesto  e'  trasmessa,  entro  5
giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed  alla
Procura  regionale  presso  la  Corte  dei   conti   competente   per
territorio, unitamente alla relazione dell'organo  di  revisione.  La
deliberazione e' pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  a  cura   del   Ministero   dell'interno
unitamente al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  nomina
dell'organo straordinario di liquidazione.((112)) 
 
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
ne  ricorrano  le  condizioni,  al  commissario  nominato  ai   sensi
dell'articolo 141, comma 3. 
 
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale  si  rende  necessaria  la
dichiarazione  di  dissesto,  e'  stato  validamente  deliberato   il
bilancio di previsione,  tale  atto  continua  ad  esplicare  la  sua
efficacia per l'intero esercizio finanziario,  intendendosi  operanti
per l'ente locale i divieti e  gli  obblighi  previsti  dall'articolo
191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto  puo'  essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. 
Gli  ulteriori  adempimenti  e  relativi  termini  iniziali,   propri
dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio  dell'ente,
sono differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui  e'
stato deliberato  il  dissesto.  Ove  sia  stato  gia'  approvato  il
bilancio di previsione  per  il  triennio  successivo,  il  consiglio
provvede alla revoca dello stesso.(83) 
 
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di  dissesto
sulla base della dettagliata relazione dell'organo  di  revisione  di
cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri  di  trasmissione  di  cui  al
comma 2, si  applicano  solo  ai  dissesti  finanziari  deliberati  a
decorrere dal 25 ottobre 1997. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". 
                            Articolo 247
              Omissione della deliberazione di dissesto
1.  Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai
rendiconti  o  da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a
conoscenza  dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti
all'ente  e  motivata  relazione  all'organo  di  revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2.  Ove  sia  ritenuta  sussistente  l'ipotesi  di  dissesto l'organo
regionale  di  controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per
la deliberazione del dissesto.
3.  Decorso  infruttuosamente  tale  termine  l'organo  regionale  di
controllo  nomina  un  commissario ad acta per la deliberazione dello
stato di dissesto.
4.  Del  provvedimento  sostitutivo e' data comunicazione al prefetto
che  inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente,
ai sensi dell'articolo 141.
                            Articolo 248 
             Conseguenze della dichiarazione di dissesto 
 
  1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i  termini  per  la
deliberazione del bilancio. 
  2.  Dalla   data   della   dichiarazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256  non  possono
essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive  nei   confronti
dell'ente per i debiti che  rientrano  nella  competenza  dell'organo
straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive  pendenti  alla
data della dichiarazione di dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la  stessa
benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate   estinte
d'ufficio  dal  giudice   con   inserimento   nella   massa   passiva
dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 
  3. I pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo  la  deliberazione
dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le  finalita'  di
legge. 
  4.  Dalla   data   della   deliberazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di  cui  all'articolo  256  i  debiti
insoluti a tale data e le somme dovute  per  anticipazioni  di  cassa
gia' erogate  non  producono  piu'  interessi  ne'  sono  soggetti  a
rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti  nei
confronti  dell'ente  che  rientrano  nella  competenza   dell'organo
straordinario di liquidazione a  decorrere  dal  momento  della  loro
liquidita' ed esigibilita'. 
  ((5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito
con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che
commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali
presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi
del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo
di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia,
di presidente di Giunta regionale, nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove
riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione. 
  5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, la Corte dei  conti  accerti  gravi  responsabilita'  nello
svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o  ritardata  o
mancata  comunicazione,   secondo   le   normative   vigenti,   delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili  in
sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel
collegio dei revisori degli enti locali e  degli  enti  ed  organismi
agli stessi riconducibili  fino  a  dieci  anni,  in  funzione  della
gravita'  accertata.   La   Corte   dei   conti   trasmette   l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza  dei
revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno  per  la  conseguente
sospensione  dall'elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  25,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Ai  medesimi  soggetti,  ove
ritenuti responsabili, le  sezioni  giurisdizionali  regionali  della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile
lorda dovuta al momento di commissione della violazione.)) 
                            Articolo 249 
               Limiti alla contrazione di nuovi mutui 
 
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione  del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono
contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo
255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni
((,  nonche'  dei  mutui  per  la  copertura,  anche  a   titolo   di
anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali
all'ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in
prevalenza  con  risorse  provenienti  dall'Unione   europea   o   da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati)). 
                            Articolo 250 
      Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento 
 
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e  sino  alla
data di approvazione dell'ipotesi di bilancio  riequilibrato  di  cui
all'articolo  261  l'ente  locale  non  puo'  impegnare  per  ciascun
intervento somme complessivamente superiori a quelle  definitivamente
previste   nell'ultimo   bilancio   approvato    ((con    riferimento
all'esercizio  in  corso,)),  comunque  nei  limiti   delle   entrate
accertate. I relativi  pagamenti  in  conto  competenza  non  possono
mensilmente   superare   un   dodicesimo   delle   rispettive   somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato  in  dodicesimi.  L'ente   applica   principi   di   buona
amministrazione al fine di non aggravare  la  posizione  debitoria  e
mantenere  la  coerenza  con  l'ipotesi  di  bilancio   riequilibrato
predisposta dallo stesso.((83)) 
 
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi
locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato
mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli  stessi  sono  previsti
per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri  del
primo, salvo  ratifica,  individua  con  deliberazione  le  spese  da
finanziare, con gli interventi  relativi,  motiva  nel  dettaglio  le
ragioni per le quali mancano o sono  insufficienti  gli  stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. 
Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti  gli  impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo
regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Articolo 251 
                  Attivazione delle entrate proprie 
 
  1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  esecutivita'  della
delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato  ai  sensi
dell'articolo 247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le  imposte  e
tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse  dalla  tassa
per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani,  le  aliquote  e  le
tariffe di base nella misura massima  consentita,  nonche'  i  limiti
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale  per
l'esercizio di imprese,  arti  e  professioni,  che  determinano  gli
importi massimi del tributo dovuto.((112)) 
  2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per  cinque  anni,
che decorrono da quello dell'ipotesi di  bilancio  riequilibrato.  In
caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 
  3. Per le imposte e tasse locali  di  istituzione  successiva  alla
deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta
competente  ai  sensi  della  legge  istitutiva  del   tributo   deve
deliberare, entro i termini previsti per la  prima  applicazione  del
tributo medesimo, le aliquote e  le  tariffe  di  base  nella  misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un  numero  di  anni
necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da  quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 
  4. Resta  fermo  il  potere  dell'ente  dissestato  di  deliberare,
secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti  stabiliti
dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,  graduazioni
ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi  1  e
3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 
  5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato, ai fini della  tassa  smaltimento  rifiuti
solidi urbani, gli enti  che  hanno  dichiarato  il  dissesto  devono
applicare  misure  tariffarie  che  assicurino  complessivamente   la
copertura integrale dei costi di  gestione  del  servizio  e,  per  i
servizi produttivi ed i  canoni  patrimoniali,  devono  applicare  le
tariffe nella misura massima consentita dalle  disposizioni  vigenti.
Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve  essere
coperto con proventi tariffari e con  contributi  finalizzati  almeno
nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di  adozione
delle delibere,  per  la  loro  efficacia  e  per  la  individuazione
dell'organo competente si applicano le  norme  ordinarie  vigenti  in
materia. Per la prima delibera il termine di adozione e'  fissato  al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 
  6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5  devono  essere  comunicate
alla Commissione per la  stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali
presso il Ministero  dell'interno  entro  30  giorni  dalla  data  di
adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai
predetti commi sono sospesi i contributi erariali. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". 

CAPO III
Attivita’ dell’organo straordinario di liquidazione

                            Articolo 252
                 Composizione, nomina e attribuzioni
1.  Per  i  comuni  con  popolazione  sino  a 5.000 abitanti l'organo
straordinario  di liquidazione e' composto da un singolo commissario;
per  i  comuni  con  popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le
province  l'organo  straordinario  di liquidazione e' composto da una
commissione   di   tre   membri.   Il  commissario  straordinario  di
liquidazione,  per  i  comuni  sino  a 5.000 abitanti, o i componenti
della  commissione  straordinaria  di  liquidazione, per i comuni con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  e  per  le province, sono
nominati  fra  magistrati  a  riposo  della  Corte  dei  conti, della
magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati
di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio
o  in  quiescenza  degli  uffici  centrali o periferici del Ministero
dell'interno,   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  del  Ministero  delle  finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali
e  provinciali  particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli
iscritti  nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo
dei  dottori  commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La  commissione  straordinaria  di  liquidazione  e'  presieduta,  se
presente,  dal  magistrato  a  riposo  della  Corte dei conti o della
magistratura  ordinaria  o  del  Consiglio  di Stato. Diversamente la
stessa   provvede   ad  eleggere  nel  suo  seno  il  presidente.  La
commissione  straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei
suoi componenti.
2.  La  nomina  dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta
con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno.  L'insediamento  presso  l'ente  avviene entro 5 giorni
dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono
le incompatibilita' di cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente
a  fatti  ed  atti  di  gestione  verificatisi  entro  il 31 dicembre
dell'anno  precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
e provvede alla:
   a) rilevazione della massa passiva;
   b)  acquisizione  e  gestione  dei mezzi finanziari disponibili ai
fini   del   risanamento   anche   mediante   alienazione   dei  beni
patrimoniali;
   c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5.  In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o
all'erario,  l'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede alla
denuncia  dei  fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti
ed  alla  relativa  segnalazione al Ministero dell'interno tramite le
prefetture.
                            Articolo 253
                        Poteri organizzatori
1.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  ha potere di accesso a
tutti  gli  atti  dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i
mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  fornire,  a  richiesta dell'organo
straordinario  di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche'
il personale necessario.
3.  Organo  straordinario  di liquidazione puo' auto organizzarsi, e,
per  motivate  esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature  le  quali,  al  termine  dell'attivita'  di ripiano dei
debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.
                              Art. 254 
                   Rilevazione della massa passiva 
 
  1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della  massa  passiva  mediante  la  formazione,  entro  180   giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e'  elevato
di ulteriori 180 giorni per i  comuni  con  popolazione  superiore  a
250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province. 
  2. Ai fini della formazione  del  piano  di  rilevazione,  l'organo
straordinario  di   liquidazione   entro   10   giorni   dalla   data
dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo  pretorio
ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della  procedura  di  rilevazione
delle   passivita'   dell'ente   locale.   Con   l'avviso    l'organo
straordinario di  liquidazione  invita  chiunque  ritenga  di  averne
diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta  giorni
prorogabile per  una  sola  volta  di  ulteriori  trenta  giorni  con
provvedimento motivato del  predetto  organo,  la  domanda  in  carta
libera, corredata da idonea  documentazione,  atta  a  dimostrare  la
sussistenza del debito dell'ente, il relativo  importo  ed  eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione. 
  3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi; 
    a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo  194
verificatisi  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente   quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 
    b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai  sensi
dell'articolo 248, comma 2; 
    c)  i  debiti  derivanti  da  transazioni  compiute   dall'organo
straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7. 
  4.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,   ove   lo   ritenga
necessario,  richiede  all'ente  che  i  responsabili   dei   servizi
competenti  per  materia  attestino  che  la  prestazione  e'   stata
effettivamente   resa   e   che   la   stessa   rientra   nell'ambito
dell'espletamento di  pubbliche  funzioni  e  servizi  di  competenza
dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano  altresi'  che
non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo
e che il debito  non  e'  caduto  in  prescrizione  alla  data  della
dichiarazione di dissesto.  I  responsabili  dei  servizi  provvedono
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione
si intende resa dagli stessi in senso negativo circa  la  sussistenza
del debito. 
  5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande  di  cui
al comma 2 e delle posizioni debitorie  di  cui  al  comma  3  decide
l'organo  straordinario  di   liquidazione   con   provvedimento   da
notificare agli istanti al momento  dell'approvazione  del  piano  di
rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti
dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da  altri  atti  e
dall'eventuale attestazione di cui al comma 4. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004,  N.  80,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140. 
  7.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  e'   autorizzato   a
transigere vertenze giudiziali e  stragiudiziali  relative  a  debiti
rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo  il  debito
risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione. 
  8. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  comma  1,  di
negligenza  o  di  ritardi  non  giustificati  negli  adempimenti  di
competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei
componenti dell'organo  straordinario  della  liquidazione.  In  tali
casi, il Ministro dell'interno, previo parere della ((Commissione per
la stabilita' finanziaria degli enti locali)), dal quale si prescinde
ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e  sentiti  gli
interessati, propone al Presidente della  Repubblica  l'adozione  del
provvedimento di sostituzione. Il Ministero  dell'interno  stabilisce
con proprio provvedimento il  trattamento  economico  dei  commissari
sostituiti. 
                              Art. 255 
   Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento 
 
  1. Nell'ambito dei  compiti  di  cui  all'articolo  252,  comma  4,
lettera  b),  l'organo   straordinario   di   liquidazione   provvede
all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo  dello
Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei
di mutuo disponibili in quanto non  utilizzati  dall'ente,  da  altre
entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni
del patrimonio disponibile. 
  2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia
gli  oneri  di  un  mutuo,  assunto  dall'organo   straordinario   di
liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica  soluzione  con
la Cassa depositi e prestiti al  tasso  vigente  ed  ammortizzato  in
venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da  parte
del Ministero dell'interno. 
  3.  L'importo  massimo  del  mutuo  finanziato  dallo   Stato,   e'
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo
statale indicato al comma 4. 
  4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo  composto  da
una quota fissa, solo per taluni enti, ed  una  quota  per  abitante,
spettante  ad  ogni  ente.  La  quota  fissa  spetta  ai  comuni  con
popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000,  ai  comuni  con
popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai  comuni
con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti  per  lire  18.000.000,  ai
comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni  con  popolazione  da  5.000  a  9.999  abitanti  per  lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999  per  lire
25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e
lire 1.241 per le province. 
  5. Il fondo costituito ai sensi del comma  4  e'  finalizzato  agli
interventi  a  favore  degli  enti  locali  in  stato   di   dissesto
finanziario.  Le  eventuali   disponibilita'   residue   del   fondo,
rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo
inferiore ai limiti massimi indicati  nel  comma  4,  possono  essere
destinate su  richiesta  motivata  dell'organo  consiliare  dell'ente
locale, secondo  parametri  e  modalita'  definiti  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  all'assunzione  di  mutui  integrativi   per
permettere all'ente locale di realizzare il risanamento  finanziario,
se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il
mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti,  e'  autorizzato
dal Ministero dell'interno, previo parere della  Commissione  per  la
stabilita'   finanziaria   degli   enti    locali.    La    priorita'
nell'assegnazione  e'  accordata  agli  enti  locali  che  non  hanno
usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4. 
  6. Per l'assunzione  del  mutuo  concesso  ai  sensi  del  presente
articolo agli enti locali in stato di  dissesto  finanziario  per  il
ripiano  delle  posizioni  debitorie  non  si   applica   il   limite
all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1. 
  7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo  sviluppo  degli
investimenti, di cui  all'articolo  28,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati
gli oneri per  la  concessione  dei  nuovi  mutui  agli  enti  locali
dissestati,  puo'  essere  integrato,  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto  1978,  n.
468, e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto  a  quelle
gia' definite. 
  8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a  riscuotere  i
ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente  o
parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate  tributarie  per
le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o  del  titolo
di entrata previsto per legge. 
  9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed
in  deroga  a  disposizioni  vigenti  che  attribuiscono   specifiche
destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di  beni,  l'organo
straordinario di  liquidazione  procede  alla  rilevazione  dei  beni
patrimoniali disponibili non indispensabili  per  i  fini  dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali  beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili  possono  essere  affidati
incarichi  a   societa'   di   intermediazione   immobiliare,   anche
appositamente costituite. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni recate dall'articolo  3  del  decreto-legge  31  ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1990,  n.  403,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
intendendosi attribuite all'organo straordinario di  liquidazione  le
facolta' ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare  le
alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad  assegnare
proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione  di  un
mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore  stimato  di
realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi
e  prestiti  ed  altri  istituti  di  credito.  Il  limite   di   cui
all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento. 
  10.  Non   compete   all'organo   straordinario   di   liquidazione
l'amministrazione  ((delle  anticipazioni   di   tesoreria   di   cui
all'articolo 222 e)) dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per  investimenti,
ivi   compreso   il   pagamento   delle   relative   spese,   nonche'
l'amministrazione  dei  debiti   assistiti   dalla   garanzia   della
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. (89)(91)(95) 
  11. Per  il  finanziamento  delle  passivita'  l'ente  locale  puo'
destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. 
  12. Nei confronti della  massa  attiva  determinata  ai  sensi  del
presente articolo non sono ammessi sequestri o  procedure  esecutive.
Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese  non  determinano
vincoli sulle somme. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  per  le
amministrazioni provinciali in stato di  dissesto,  l'amministrazione
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a  gestione  vincolata
compete all'organo straordinario di liquidazione". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
457) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo  255,  comma  10,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per i comuni in stato  di  dissesto,  l'amministrazione  dei  residui
attivi e passivi relativi  ai  fondi  a  gestione  vincolata  compete
all'organo straordinario di liquidazione". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457 della L.
11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modifica l'art.  2-bis  del
D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  L.
7 agosto 2016, n. 160, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  36,
comma 2) che "In deroga a quanto previsto  dall'articolo  255,  comma
10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  i  comuni  e
per le province in stato di  dissesto  finanziario  l'amministrazione
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a  gestione  vincolata
compete all'organo straordinario della liquidazione". 
                              Art. 256 
            Liquidazione e pagamento della massa passiva 
 
  1.  Il  piano  di  rilevazione   della   massa   passiva   acquista
esecutivita' con il deposito presso il  Ministero  dell'interno,  cui
provvede  l'organo  straordinario  di  liquidazione  entro  5  giorni
dall'approvazione di cui all'articolo  254,  comma  1.  Al  piano  e'
allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano,  corredato
dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa. 
  2. Unitamente al deposito l'organo  straordinario  di  liquidazione
chiede  l'autorizzazione  al  perfezionamento  del   mutuo   di   cui
all'articolo 255 nella misura necessaria per il  finanziamento  delle
passivita' risultanti dal piano di rilevazione  e  dall'elenco  delle
passivita' non inserite, e comunque entro i limiti massimi  stabiliti
dall'articolo 255. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno,  accertata  la   regolarita'   del
deposito, autorizza l'erogazione  del  mutuo  da  parte  della  Cassa
depositi e prestiti. 
  4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario
della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in  misura
proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite  nel  piano  di
rilevazione.  Nel  determinare  l'entita'  dell'acconto  l'organo  di
liquidazione  deve  provvedere  ad  accantonamenti  per  le   pretese
creditorie   in   contestazione   esattamente    quantificate.    Gli
accantonamenti sono  effettuati  in  misura  proporzionale  uguale  a
quella delle passivita'  inserite  nel  piano.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma l'organo straordinario  di  liquidazione  utilizza  il
mutuo erogato da parte della Cassa depositi e  prestiti  e  le  poste
attive effettivamente  disponibili,  recuperando  alla  massa  attiva
disponibile gli importi degli accantonamenti non piu' necessari. 
  5.  Successivamente  all'erogazione  del  primo  acconto   l'organo
straordinario della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti  per
le passivita' gia' inserite nel piano di  rilevazione  e  per  quelle
accertate successivamente,  utilizzando  le  disponibilita'  nuove  e
residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato
ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso  di  pagamento
definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato
ad assumere un mutuo  a  proprio  carico  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del
40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9,  per  il  pagamento  a
saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30  giorni  dalla
data di notifica del decreto ministeriale di approvazione  del  piano
di estinzione, l'organo  consiliare  adotta  apposita  deliberazione,
dandone comunicazione all'organo straordinario di  liquidazione,  che
provvede  al  pagamento  delle  residue  passivita'  ad   intervenuta
erogazione  del  mutuo  contratto  dall'ente.  La  Cassa  depositi  e
prestiti o altri istituti di credito erogano la  relativa  somma  sul
conto esistente intestato all'organo di liquidazione. 
  6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e  dei
mezzi finanziari disponibili, di cui  all'articolo  255,  e  comunque
entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario
di liquidazione predispone il piano di estinzione  delle  passivita',
includendo le passivita' accertate  successivamente  all'esecutivita'
del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero
dell'interno. 
  7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120
giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il  quale  valuta  la
correttezza della formazione della massa passiva e la  correttezza  e
validita' delle  scelte  nell'acquisizione  di  risorse  proprie.  Il
Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte  della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, la quale
puo'  formulare  rilievi  e  richieste   istruttorie   cui   l'organo
straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere  entro  sessanta
giorni  dalla  comunicazione.  In  tale  ipotesi   il   termine   per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso. 
  8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte  del
Ministro dell'interno e' notificato  all'ente  locale  ed  all'organo
straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura. 
  9. A seguito dell'approvazione del  piano  di  estinzione  l'organo
straordinario  di  liquidazione  provvede,  entro  20  giorni   dalla
notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita' sino alla
concorrenza della massa attiva realizzata. 
  10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del  piano
il  Ministro  dell'interno  prescrive  all'organo  straordinario   di
liquidazione di presentare, entro  l'ulteriore  termine  di  sessanta
giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un  nuovo
piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute  nel
provvedimento. 
  11. Entro il termine  di  sessanta  giorni  dall'ultimazione  delle
operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e'
tenuto ad approvare il rendiconto della gestione  ed  a  trasmetterlo
all'organo  regionale  di  controllo  ed  all'organo   di   revisione
contabile dell'ente, il  quale  e'  competente  sul  riscontro  della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di  estinzione  e
l'effettiva liquidazione. 
  12. Nel  caso  in  cui  l'insufficienza  della  massa  attiva,  non
diversamente rimediabile, e' tale  da  compromettere  il  risanamento
dell'ente, il Ministro dell'interno, su  proposta  della  Commissione
per la stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali,  puo'  stabilire
misure straordinarie per il pagamento integrale della  massa  passiva
della liquidazione, anche in  deroga  alle  norme  vigenti,  comunque
senza oneri a carico dello Stato. ((Tra le  misure  straordinarie  e'
data  la  possibilita'  all'ente  di  aderire   alla   procedura   di
riequilibrio   finanziario   pluriennale    prevista    dall'articolo
243-bis)). 
                            Articolo 257
                Debiti non ammessi alla liquidazione
1.  In  allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo
256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare
entro  60  giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256,
comma  8,  i  soggetti  ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla
liquidazione,  dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi
ed ai relativi creditori.
3  Se  il  consiglio  non  provvede  nei termini di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.
                            Articolo 258 
  Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti 
 
1.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,   valutato   l'importo
complessivo  di  tutti  i  debiti  censiti  in  base  alle  richieste
pervenute, il numero delle pratiche relative,  la  consistenza  della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo
esame, puo' proporre  all'ente  locale  dissestato  l'adozione  della
modalita' semplificata di liquidazione di cui al  presente  articolo.
Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni  ed  in
caso di adesione  s'impegna  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
finanziare di cui al comma 2. 
 
2.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,  acquisita  l'adesione
dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo
255, comma 2, nella misura necessaria  agli  adempimenti  di  cui  ai
successivi commi ed in relazione all'ammontare  dei  debiti  censiti.
L'ente locale dissestato e' tenuto a deliberare  l'accensione  di  un
mutuo con la Cassa depositi  e  prestiti  o  con  altri  istituti  di
credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite  del  40
per cento di cui all'articolo 255, comma  9,  o,  in  alternativa,  a
mettere a disposizione risorse finanziarie liquide,  per  un  importo
che consenta di finanziare, insieme al ricavato del  mutuo  a  carico
dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre  alle  spese
della liquidazione. E' fatta salva  la  possibilita'  di  ridurre  il
mutuo a carico dell'ente. 
 
3. L'organo straordinario di liquidazione,  effettuata  una  sommaria
delibazione sulla  fondatezza  del  credito  vantato,  puo'  definire
transattivamente le pretese dei relativi  creditori,  ((ivi  compreso
l'erario,)) anche periodicamente, offrendo il pagamento di una  somma
variabile tra il 40 ed il 60  per  cento  del  debito,  in  relazione
all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni  altra  pretesa,  e
con la liquidazione obbligatoria entro  30  giorni  dalla  conoscenza
dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla
data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo  255,
comma 2, propone individualmente ai creditori,  compresi  quelli  che
vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i  debiti  relativi
alle retribuzioni per prestazioni  di  lavoro  subordinato  che  sono
liquidate per intero, la transazione da accettare  entro  un  termine
prefissato   comunque   non   superiore   a   30   giorni.   Ricevuta
l'accettazione, l'organo straordinario di  liquidazione  provvede  al
pagamento nei trenta giorni successivi. 
 
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del  50
per  cento  dei  debiti  per  i  quali  non  e'  stata  accettata  la
transazione. L'accantonamento e' elevato  al  100  per  cento  per  i
debiti assistiti da privilegio. 
 
5. Si applicano, per il  seguito  della  procedura,  le  disposizioni
degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti  la
redazione ed il deposito del piano  di  rilevazione.  Effettuati  gli
accantonamenti  di  cui  al  comma  4,  l'organo   straordinario   di
liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora
tutti  i  debiti  siano   liquidati   nell'ambito   della   procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi  in  tutto  o  in  parte
dalla massa passiva, l'organo  straordinario  provvede  ad  approvare
direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi
dell'articolo 256, comma 11. 
 
6. I debiti transatti ai sensi  del  comma  3  sono  indicati  in  un
apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva. 
 
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla  riduzione
dei mutui,  con  priorita'  per  quello  a  carico  dell'ente  locale
dissestato. E' restituita all'ente  locale  dissestato  la  quota  di
risorse  finanziarie  liquide  dallo  stesso  messe  a   disposizione
esuberanti  rispetto  alle  necessita'  della  liquidazione  dopo  il
pagamento dei debiti. 

CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato

                            Articolo 259 
            Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
 
  1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione  del
decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.((112)) 
  1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di  dissesto  sia  adottata
nel corso del secondo  semestre  dell'esercizio  finanziario  per  il
quale risulta non  essere  stato  ancora  validamente  deliberato  il
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio  successivo,  il
consiglio  dell'ente  presenta  per   l'approvazione   del   Ministro
dell'interno, entro il termine di  cui  al  comma  1,  un'ipotesi  di
bilancio che garantisca l'effettivo  riequilibrio  entro  il  secondo
esercizio. 
  1-ter.  Nel  caso  in  cui  il  riequilibrio   del   bilancio   sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di  riduzione
di almeno il 20 per  cento  dei  costi  dei  servizi,  nonche'  dalla
razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e  societa'  partecipati,
laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente
puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle  norme  vigenti,  entro
l'esercizio in cui si  completano  la  riorganizzazione  dei  servizi
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e
comunque  entro  cinque  anni,  compreso  quello  in  cui  e'   stato
deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e  per
i    cinque    esercizi    successivi,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun  esercizio,  una  relazione
sull'efficacia delle misure  adottate  e  sugli  obiettivi  raggiunti
nell'esercizio. 
  2.  L'ipotesi  di  bilancio  realizza  il   riequilibrio   mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 
  3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con  le
modalita' di cui all'articolo 251,  riorganizzando  anche  i  servizi
relativi all'acquisizione  delle  entrate  ed  attivando  ogni  altro
cespite. 
  4. Le province ed  i  comuni  per  i  quali  le  risorse  di  parte
corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed
al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in
detrazione ai trasferimenti  erariali,  sono  disponibili  in  misura
inferiore, rispettivamente, a  quella  media  unica  nazionale  ed  a
quella media della fascia demografica di appartenenza, come  definita
con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono,  con  la
presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la  quantificazione
annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento  dei  contributi
statali  alla  media  predetta,  quale  fattore  del   consolidamento
finanziario della gestione. 
  5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale  riorganizza
con criteri di efficienza tutti i  servizi,  rivedendo  le  dotazioni
finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di
spesa  che  non  abbia  per  fine  l'esercizio  di  servizi  pubblici
indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per  il
risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche'  delle  aziende  speciali,  nel  rispetto   della   normativa
specifica in materia. 
  6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione  delle  spese,
ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il  personale
comunque in  servizio  in  sovrannumero  rispetto  ai  rapporti  medi
dipendenti-popolazione  di  cui  all'articolo  263,  comma  2,  fermo
restando l'obbligo di accertare le  compatibilita'  di  bilancio.  La
spesa per il personale  a  tempo  determinato  deve  altresi'  essere
ridotta a non oltre il 50 per cento della  spesa  media  sostenuta  a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce. (97) (98) (101) (105) 
  7. La  rideterminazione  della  dotazione  organica  e'  sottoposta
all'esame della Commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti
locali per l'approvazione. 
  8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta
la denuncia dei fatti alla Procura  regionale  presso  la  Corte  dei
conti  da  parte  del  Ministero  dell'interno.  L'ente   locale   e'
autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio
un importo pari alla quantificazione del danno subito. E'  consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino  alla
conclusione del giudizio di responsabilita'. 
  9. La Cassa depositi e prestiti e gli  altri  istituti  di  credito
sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione
debitoria  dell'ente  locale,  al  31  dicembre  precedente,  in   un
ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di  ammortamento
gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali  e  regionali
gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
  10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per  la  copertura
di posti negli enti locali dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui
alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri  predetti  siano
previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della  medesima
regione o provincia autonoma. 
  11. Per le province ed i comuni il termine di cui  al  comma  1  e'
sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente,
dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento
dell'organo esecutivo. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
752) che "Per assicurare  la  funzionalita'  degli  uffici  impegnati
nelle attivita' connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco  Ameno
e di Casamicciola Terme possono  assumere  personale  rispettivamente
nel limite di  4  e  6  unita',  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato della durata non superiore a quella della  vigenza  dello
stato  di  emergenza  e  comunque  nei  limiti   temporali   di   cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,  in
deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'articolo  1,  comma
557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  in  deroga
all'articolo 259,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (98) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  28
settembre 2018, n. 109, convertito  con  modificazioni  dalla  L.  16
novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 1, comma 752) che "Per
assicurare la funzionalita' degli uffici  impegnati  nelle  attivita'
connesse  alla  ricostruzione,  i  comuni  di  Lacco   Ameno   e   di
Casamicciola Terme possono  assumere  personale  rispettivamente  nel
limite di 4 e 6 unita' per l'anno 2018,  e  rispettivamente  8  e  12
unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4
unita' per gli anni 2019 e 2020, con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato nei limiti temporali di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli  assunzionali
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e di cui all'articolo 1, comma  557,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (101) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art.  14-bis,  comma  1)
che "Tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente  numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della  citta'  metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere  con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo  259,
comma 6, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019  e  di  euro
1.660.000  per  l'anno  2020,  ulteriori  unita'  di  personale   con
professionalita'  di  tipo  tecnico  o  amministrativo-contabile,  in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (105) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 24  ottobre  2019,
n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12  dicembre  2019,  n.
156, ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 1) che "Tenuto conto degli
eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio  dei  ministri
28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  13  del  16
gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti  gravanti  sui
comuni della citta' metropolitana di Catania  indicati  nell'allegato
1, gli stessi possono  assumere  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, in deroga all'articolo 259, comma  6,  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  ai  vincoli  di  contenimento
della spesa di  personale  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'articolo  1,  commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di  spesa
di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020  e
di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale  con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40
unita' complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". 
                            Articolo 260
       Collocamento in disponibilita' del personale eccedente
1.  I  dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259,
comma  6,  sono  collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le
vigenti  disposizioni,  cosi' come integrate dai contratti collettivi
di  lavoro,  in  tema  di  eccedenza  di  personale  e  di  mobilita'
collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale
posto  in  disponibilita'  un  contributo pari alla spesa relativa al
trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e
per  tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la
durata  del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso
il quale il personale predetto assume servizio.
                            Articolo 261 
Istruttoria  e  decisione  sull'ipotesi   di   bilancio   stabilmente
                            riequilibrato 
 
  1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita dalla Commissione per la stabilita' finanziaria  degli  enti
locali, che formula eventuali rilievi o  richieste  istruttorie,  cui
l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni. 
  2. Entro il termine di  quattro  mesi  la  Commissione  esprime  un
parere  sulla  validita'  delle   misure   disposte   dall'ente   per
consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle
misure stesse di  assicurare  stabilita'  alla  gestione  finanziaria
dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui  al
comma 1 sospende il decorso del termine. 
  3. In caso di esito positivo dell'esame  la  Commissione  sottopone
l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi  provvede
con proprio decreto,  stabilendo  prescrizioni  per  la  corretta  ed
equilibrata gestione dell'ente. 
  4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della  Commissione
il  Ministro  dell'interno  emana   un   provvedimento   di   diniego
dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa
deliberazione consiliare, entro  l'ulteriore  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data   di   notifica   del
provvedimento di diniego, una nuova  ipotesi  di  bilancio  idonea  a
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole.  La
mancata approvazione della nuova ipotesi  di  bilancio  ha  carattere
definitivo. ((112)) 
  4-bis. In  caso  di  inizio  del  mandato,  l'ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato gia' trasmessa  al  Ministero  dell'interno
dalla precedente amministrazione,  ordinaria  o  commissariale,  puo'
essere sostituita dalla nuova amministrazione con una  nuova  ipotesi
di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. 
  5. Con il decreto  di  cui  al  comma  3  e'  disposto  l'eventuale
adeguamento dei contributi alla  media  previsto  dall'articolo  259,
comma 4. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". 
                            Articolo 262
Inosservanza   degli   obblighi   relativi  all'ipotesi  di  bilancio
                      stabilmente riequilibrato
1.  L'inosservanza  del  termine per la presentazione dell'ipotesi di
bilancio  stabilmente  riequilibrato o del termine per la risposta ai
rilievi  ed  alle  richieste  di cui all'articolo 261, comma 1, o del
termine  di  cui  all'articolo  261,  comma  4,  o  l'emanazione  del
provvedimento   definitivo   di   diniego   da   parte  del  Ministro
dell'interno  integrano  l'ipotesi  di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a).
2.  Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di
cui  all'articolo  261,  comma  4,  sono  attribuiti al commissario i
poteri  ritenuti  necessari per il riequilibrio della gestione, anche
in  deroga  alle  norme  vigenti, comunque senza oneri a carico dello
Stato.
                            Articolo 263
Determinazione  delle  medie  nazionali per classi demografiche delle
risorse  di  parte  corrente  e  della  consistenza  delle  dotazioni
                              organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
le  medie  nazionali  annue,  per  classe demografica per i comuni ed
uniche  per  le  province,  delle  risorse  di  parte corrente di cui
all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
con  proprio  decreto la media nazionale per classe demografica della
consistenza  delle  dotazioni  organiche  per  comuni e province ed i
rapporti  medi  dipendenti-popolazione per classe demografica, validi
per  gli  enti  in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo
259,  comma  6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti
non  inferiore  a  quello  spettante agli enti di maggiore dimensione
della fascia demografica precedente.

CAPO V
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

                            Articolo 264 
 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 
 
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di  bilancio
l'ente provvede entro  30  giorni  alla  deliberazione  del  bilancio
dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.(112) 
 
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma  3,  e'  fissato  un
termine,  non  superiore  a  120  giorni,  per  la  deliberazione  di
eventuali altri bilanci di previsione  o  rendiconti  non  deliberati
dall'ente   nonche'   per    la    presentazione    delle    relative
certificazioni.(112) ((115)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art, 107, comma  7)
che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2,  251  comma  1,  259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater  comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo 107, comma 8) che  "Il  termine
di cui all'articolo 264 comma 2 del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 14  agosto  2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020,  n.  126,
ha disposto (con  l'art.  107,  comma  8)  che  "Il  termine  di  cui
all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' fissato al 30 novembre 2020". 
                            Articolo 265
Durata   della   procedura   di   risanamento   ed  attuazione  delle
prescrizioni  recate  dal  decreto  di  approvazione  dell'ipotesi di
                 bilancio stabilmente riequilibrato
1.  Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque
anni  decorrenti  da  quello  per il quale viene redatta l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito
il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi
di   bilancio   sono   eseguite   dagli  amministratori,  ordinari  o
straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato
di  attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto
annuale.
3.  L'organo  della  revisione riferisce trimestralmente al consiglio
dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
4.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro  dell'interno  di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la
segnalazione  dei  fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle ipotesi di reato.
                            Articolo 266
               Prescrizioni in materia di investimenti
1.  Dall'emanazione  del  decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e
per  la  durata  del  risanamento come definita dall'articolo 265 gli
enti  locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per
investimento  ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme
e nei modi consentiti dalla legge.
                            Articolo 267
                Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la
dotazione  organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo'
essere variata in aumento.
                            Articolo 268 
Ricostituzione di disavanzo di  amministrazione  o  di  debiti  fuori
                              bilancio 
 
  1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di  debiti  fuori
bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194,  o
il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265,
266 e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo  la
segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria  per  l'accertamento
delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti  per
l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che  hanno
determinato nuovi squilibri. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con  proprio
decreto,  su  proposta  della   ((Commissione   per   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali)), stabilisce le misure necessarie  per
il risanamento, anche in deroga alle norme  vigenti,  comunque  senza
oneri  a  carico  dello  Stato,  valutando  il  ricorso  alle   forme
associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli  articoli
da 30 a 34. 
                            Art. 268-bis 
   (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivita') 
 
  1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa
concludere entro i termini di legge la  procedura  del  dissesto  per
l'onerosita' degli adempimenti connessi alla compiuta  determinazione
della massa attiva  e  passiva  dei  debiti  pregressi,  il  Ministro
dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente  locale  interessato,
dispone con proprio decreto una chiusura  anticipata  e  semplificata
della procedura del dissesto con riferimento a quanto  gia'  definito
entro  il  trentesimo  giorno   precedente   il   provvedimento.   Il
provvedimento fissa le modalita' della  chiusura,  tenuto  conto  del
parere della Commissione per la  stabilita'  finanziaria  degli  enti
locali. 
  1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia
approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere  un  reale
risanamento finanziario, il Ministro dell'interno,  d'intesa  con  il
sindaco dell'ente locale interessato, dispone  con  proprio  decreto,
sentito il parere della Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. 
  2. La prosecuzione della  gestione  e'  affidata  ad  una  apposita
commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al  comma  1,  anche
nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in  cui  la
massa attiva sia insufficiente a coprire la  massa  passiva  o  venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse. 
  3. La commissione e' composta da tre membri e  dura  in  carica  un
anno,  prorogabile  per  un  altro  anno.  In  casi  eccezionali,  su
richiesta motivata dell'ente, puo' essere  consentita  una  ulteriore
proroga di un anno. I componenti sono scelti  fra  gli  iscritti  nel
registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel  campo
degli  enti  locali.  Uno  dei  componenti,   avente   il   requisito
prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato. 
  4. L'attivita' gestionale ed  i  poteri  dell'organo  previsto  dal
comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII.
Il compenso spettante ai  commissari  e'  definito  con  decreto  del
Ministro dell'interno ed e' corrisposto  con  onere  a  carico  della
procedura anticipata di cui al comma 1. 
  5. Ai fini  dei  commi  1,  1-bis  e  2  l'ente  locale  dissestato
accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale  a  carattere
straordinario, ((in ciascuno degli esercizi considerati nel  bilancio
di previsione.)). La somma e' resa congrua  ogni  anno  con  apposita
delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani  di
impegno annuale e pluriennale sono  sottoposti  per  il  parere  alla
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti  locali  e  sono
approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso  in  cui  i
piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro
dell'interno  con  apposito  decreto,  su   parere   della   predetta
Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.((83)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  la
presente modifica si applica,  "ove  non  diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
                            Art. 268-ter
          (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria
                    di cui all'articolo 268-bis)
  1.  Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria
prevista   nell'articolo   268-bis   vanno   presi  in  conto,  nella
prosecuzione  della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque
riferiti  ad  atti  e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre
dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se
accertati  successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria
di  rilevazione  della  massa passiva. Questi debiti debbono comunque
essere  soddisfatti  con  i  mezzi  indicati nel comma 5 dello stesso
articolo  268-bis,  nella  misura  che  con  la  stessa  procedura e'
definita.
  2.  Sempre  che  l'ente  si  attenga alle disposizioni impartite ai
sensi  dell'articolo  268-bis,  comma  5, non e' consentito procedere
all'assegnazione,  a  seguito  di  procedure  esecutive, di ulteriori
somme,  maggiori  per  ciascun  anno  rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
  3.  Fino  alla  conclusione  della procedura prevista nell'articolo
268-bis,  comma  5,  nelle  more  della definizione dei provvedimenti
previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale
procedura  o  che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del
medesimo  articolo,  non  sono  ammesse  procedure di esecuzione o di
espropriazione  forzata,  a  pena  di  nullita',  riferite  a  debiti
risultanti  da  atti  o  fatti  verificatisi  entro  il  31  dicembre
dell'anno  precedente  quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Il  divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5
del  citato  articolo  268-bis e comunque entro i limiti indicati nel
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  allo  stesso  articolo
268-bis, comma 5, terzo periodo.
  4.  E'  consentito  in  via  straordinaria  agli  enti  locali gia'
dissestati (( . . . )) di accedere alla procedura di cui all'articolo
268-bis  ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti
o   fatti  di  gestione  avvenuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
antecedente  a  quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche
di  interessi,  rivalutazioni  e  spese legali. A tal fine i consigli
degli   enti   interessati   formulano   al   Ministero  dell'interno
documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del
servizio  finanziario  e  dell'organo  di revisione, e' dato atto del
fatto   che   non   sussistono   mezzi   sufficienti   a  far  fronte
all'evenienza.  Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle
norme  di  cui  all'articolo  268-bis,  quelle contenute nel presente
articolo.
                            Articolo 269
        Modalita' applicative della procedura di risanamento
1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti
locali   in   stato   di  dissesto  finanziario  sono  stabilite  con
regolamento  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2.  Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di cui al comma 1
continuano  ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili, le disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n.
378.

PARTE III

Associazioni degli enti locali

                            Articolo 270
                       Contributi associativi
1.  I  contributi,  stabiliti  con  delibera  dagli  organi statutari
competenti   dell'Anci,   dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della
Cispel,  delle  altre  associazioni  degli  enti  locali e delle loro
aziende  con  carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli
enti  associati  possono  essere riscossi con ruoli, formati ai sensi
del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46, ed affidati ai
concessionari   del  servizio  nazionale  di  riscossione.  Gli  enti
anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate
forme  di  pubblicita'  relative  alle  adesioni  e  ai  loro bilanci
annuali.
2.  La  riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione,
su  richiesta  dei  consigli  delle associazioni suddette, secondo le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3.  Gli  enti  associati hanno diritto di recedere dalle associazioni
entro  il  31  ottobre  di  ogni anno, con conseguente esclusione dai
ruoli dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
                            Articolo 271
                          Sedi associative
1.  Gli  enti  locali,  le  loro aziende e le associazioni dei comuni
presso  i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci,
dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della Cispel e sue federazioni,
possono  con  apposita  deliberazione,  da  adottarsi  dal rispettivo
consiglio,  mettere  a  disposizione gratuita per tali sedi locali di
loro  proprieta'  ed  assumere  le  relative  spese di illuminazione,
riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono
disporre  il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri
dipendenti  presso  gli  organismi  nazionali  e regionali dell'Anci,
dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed
autorizzarli  a  prestare  la  loro  collaborazione in favore di tali
associazioni.   I   dipendenti  distaccati  mantengono  la  posizione
giuridica  ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede
l'ente  di  appartenenza.  Gli  enti  di  cui  sopra  possono inoltre
autorizzare,  a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti
a riunioni delle associazioni sopra accennate.
3.  Le  associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di
dieci  dipendenti  distaccati  dagli enti locali o dalle loro aziende
presso  le  rispettive  sedi  nazionali  e non piu' di tre dipendenti
predetti presso ciascuna sezione regionale.
                            Articolo 272
    Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo
1.  L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare  programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai
relativi  regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio
del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni  che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative  di  cooperazione  da  attuarsi anche da parte dei singoli
associati.
2.  I comuni e le province possono destinare un importo non superiore
allo  0.80  per  cento della somma dei primi tre titoli delle entrate
correnti  dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di
cooperazione    allo   sviluppo   ed   interventi   di   solidarieta'
internazionale.

PARTE IV

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

                            Articolo 273 
                          Norme transitorie 
 
1.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  3,   e
dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993,  n.  81,  in  materia  di
elezioni  dei  consigli  circoscrizionali  e  di  adeguamento   degli
statuti, nonche' quanto disposto dall'articolo 51, comma  01,  quarto
periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
2. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1,  commi  3-
ter  e  3-  quater,  della  legge  8  giugno  1990,  n.   142,   fino
all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa  di  cui
ai C.C.N.L. per il personale  del  comparto  delle  regioni  e  delle
autonomie locali sottoscritti il  '31  marzo  e  il  I'  aprile  1999
limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla stipula di
detti contratti. 
 
3. La disposizione di cui all'articolo 5 1,  comma  1,  del  presente
testo unico relativa alla durata del mandato  ha  effetto  dal  primo
rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore  della
legge 30 aprile 1999, n. 120. 
 
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi  e
delle altre forme associative, resta fermo il disposto  dell'articolo
60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter
e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995,  n.  361,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437. 
 
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione  in  materia,
emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
resta fermo il disposto dell'articolo  19  del  regio  decreto  marzo
1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente. 
 
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127  e  289  del  testo  unico
della - legge comunale e provinciale, approvato con regio  decreto  4
febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico. 
 
7. Sono fatti salvi gli effetti  dei  regolamenti  del  consiglio  in
materia organizzativa e contabile adottati nel periodo  intercorrente
tra il 18 maggio 1997 ed il  21  agosto  1999  e  non  sottoposti  al
controllo, nonche'  degli  atti  emanati  in  applicazione  di  detti
regolamenti. 
                            Articolo 274 
                           Norme abrogate 
 
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
 
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651; 
c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo
1951, n. 122; 
d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 
e)  articoli  6,  9,  9-bis  fatta   salva   l'applicabilita'   delle
disposizioni ivi previste  agli  amministratori  regionali  ai  sensi
dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3  e
4, e 75 del decreto del Presidente della  Repubblica  del  16  maggio
1960, n. 570; 
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371; 
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444; 
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; 
i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 luglio 1977, n. 616; 
j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.  946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; 
k)  articolo  4,  del  decreto-legge  10  novembre  1978,   n.   702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; 
l) legge 23 aprile 1981, n. 154,  fatte  salve  le  disposizioni  ivi
previste per i consiglieri regionali; 
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93; 
n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo  periodo,  articoli
35-bis  e  35-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.   55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; 
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816; 
p) articoli 15, salvo per quanto  riguarda  gli  amministratori  e  i
componenti degli organi comunque denominati delle  aziende  sanitarie
locali e ospedaliere, i consiglieri  regionali,  15-bis  e  16  della
legge 19 marzo 1990, n. 55; 
q) legge 8 giugno 1990, n. 142; 
r)  articolo  13-bis,  del  decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; 
s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
t)  decreto-legge  31   maggio   1991,   n.   164   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221; 
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271; 
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16; 
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498; 
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, limitatamente  a  quanto  riguarda  le  cariche  di  consigliere
comunale, provinciale,  sindaco,  assessore  comunale,  presidente  e
assessore di comunita' montane; 
y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504; 
z) articoli 8 e 8-bis, del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; 
aa) articolo 36-bis, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29; 
bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120; 
cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3,
comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31; 
dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415; 
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11
febbraio 1994, n. 108; 
ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; 
gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; 
hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.
77; 
ii) articolo 5, commi  8,  8-bis,  8-ter,  9,  9-bis  ed  11-bis  del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437; 
jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma  69,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549; 
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli:  4;  5
ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,  11  e  12
fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste  per  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi  8,  9  e  18,  secondo
periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo
del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a  59,  da
67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86; 
ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30  e  31  della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415; 
nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26  gennaio  1999,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75; 
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30  aprile  1999,  n.
120; 
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 
4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8;  11  tranne  il
comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1  e  2;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6
e 7; 29; 30; 32 e 33; 
rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475,  ad  eccezione  dell'articolo  1,
comma  3,  e  fatte  salve  le  disposizioni  ivi  previste  per  gli
amministratori regionali. 
                            Articolo 275
                            Norma finale
1.  Salvo  che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori
dei   casi   di   abrogazione  per  incompatibilita',  quando  leggi,
regolamenti,   decreti,   od   altre  norme  o  provvedimenti,  fanno
riferimento  a  disposizioni  espressamente  abrogate  dagli articoli
contenuti   nel   presente  capo,  il  riferimento  si  intende  alle
corrispondenti  disposizioni del presente testo unico, come riportate
da ciascun articolo.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Fassino, Ministro della giustizia
   Visto, il Guardasigilli: Fassino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *