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Decreto Legislativo n.165/2001

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

 Vigente al: 29-11-2020  

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione. 
  Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n.  340:
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data  8
febbraio 2001; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27  e
28 febbraio 2001; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato  dall'art.  1  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.   Le   disposizioni   del    presente    decreto    disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto  conto  delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo,  della  Costituzione,  al
fine di: 
    a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in  relazione  a
quella dei corrispondenti uffici  e  servizi  dei  Paesi  dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici; 
    b) razionalizzare il costo del  lavoro  pubblico,  contenendo  la
spesa complessiva per il personale,  diretta  e  indiretta,  entro  i
vincoli di finanza pubblica; 
    c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione  e  lo  sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto
a quelle  del  lavoro  privato,  garantendo  pari  opportunita'  alle
lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma  di
discriminazione e di violenza morale o psichica. 
  2.  Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte   le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  Regioni,  le
Province,  i  Comuni,  le  Comunita'  montane,  e  loro  consorzi   e
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi
case popolari, le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e  le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  ((Fino
alla revisione organica della disciplina di settore, le  disposizioni
di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)). 
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto  delle
peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi   desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma  4,  della  legge  15  marzo
1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica. 
                               Art. 2 
                                Fonti 
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del  1993,  come  sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  2  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le
linee fondamentali di organizzazione degli  uffici;  individuano  gli
uffici  di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento   della
titolarita'  dei  medesimi;  determinano   le   dotazioni   organiche
complessive.  Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai   seguenti
criteri: 
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
   perseguimento  degli  obiettivi  di   efficienza,   efficacia   ed
   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
   definizione dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione  delle
   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
   b)  ampia  flessibilita',   garantendo   adeguati   margini   alle
   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi
   dell'articolo 5, comma 2; 
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi  al  dovere
   di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione  mediante
   sistemi informatici e statistici pubblici; 
d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della   trasparenza   dell'azione
   amministrativa,  anche  attraverso   l'istituzione   di   apposite
   strutture per l'informazione ai cittadini  e  attribuzione  ad  un
   unico ufficio, per  ciascun  procedimento,  della  responsabilita'
   complessiva dello stesso; 
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli  uffici
   con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle  amministrazioni
   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 
  1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di  trattamento  dei
dati personali. 
  2. I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro
subordinato  nell'impresa,  fatte  salve  le   diverse   disposizioni
contenute nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento  o
statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline  dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata  ai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche,  o  a  categorie  di  essi,  possono
essere  derogate  ((nelle  materie   affidate   alla   contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1,  e  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti  o
accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata,  non  sono
ulteriormente applicabili ((...)). 
  3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi  sono  stipulati  secondo  i
criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente  decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo 45, comma 2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo  i
casi previsti dal comma  3-ter  e  3-quater  dell'articolo  40  e  le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo  47-bis,  o,
alle  condizioni  previste,  mediante   contratti   individuali.   Le
disposizioni  di  legge,  regolamenti  o  atti   amministrativi   che
attribuiscono  incrementi  retributivi  non  previsti  da   contratti
cessano di avere efficacia a far  data  dall'entrata  in  vigore  dal
relativo  rinnovo  contrattuale.   I   trattamenti   economici   piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con  le  modalita'  e  nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la  contrattazione
collettiva. 
  3-bis. Nel caso di nullita'  delle  disposizioni  contrattuali  per
violazione  di  norme  imperative   o   dei   limiti   fissati   alla
contrattazione collettiva, si applicano gli  articoli  1339  e  1419,
secondo comma, del codice civile. 
                               Art. 3 
               Personale in regime di diritto pubblico 
(Art. 2, commi 4 e 5 del  d.lgs  n.  29  del  1993,  come  sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e  successivamente  modificati
           dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e  3,  rimangono  disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,  amministrativi  e
contabili, gli avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  il  personale
militare e delle Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
carriera  diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
dipendenti degli enti che svolgono la loro  attivita'  nelle  materie
contemplate  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287. 
  1-bis. In deroga all'articolo 2,  commi  2  e  3,  il  rapporto  di
impiego del personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  esclusi  il  personale  volontario
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 novembre 2000, n. 362,  e  il  personale  volontario  di
leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo  autonome
disposizioni ordinamentali. 
  1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3,  il  personale  della
carriera dirigenziale penitenziaria e'  disciplinato  dal  rispettivo
ordinamento. 
  2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei  ricercatori
universitari  ((,  a  tempo  indeterminato  o  determinato,))   resta
disciplinato dalle disposizioni rispettivamente  vigenti,  in  attesa
della specifica disciplina che la  regoli  in  modo  organico  ed  in
conformita'  ai  principi  della  autonomia  universitaria   di   cui
all'articolo 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e  seguenti
della legge 9 maggio  1989,  n.168,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,  comma
1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. (28) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 69,  comma  1)
che "Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie  di  personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei
limiti del 2,5 per cento,  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  e'
differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi,  alla  scadenza
del quale e' attribuito il corrispondente valore economico  maturato.
Il periodo di dodici mesi di differimento  e'  utile  anche  ai  fini
della maturazione delle ulteriori successive classi  di  stipendio  o
degli ulteriori aumenti biennali." 
                               Art. 4
    Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
 (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
  successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)
  1.  Gli  organi  di  governo  esercitano  le  funzioni di indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare  ed  adottando  gli  altri  atti rientranti nello svolgimento
ditali   funzioni,   e   verificano   la  rispondenza  dei  risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione dei
   relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la   definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
   direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la    individuazione    delle    risorse   umane,   materiali   ed
   economico-finanziarie  da  destinare  alle  diverse finalita' e la
   loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la   definizione   dei  criteri  generali  in  materia  di  ausili
   finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di  tariffe, canoni e
   analoghi oneri a carico di terzi;
e) le  nomine,  designazioni  ed  atti analoghi ad essi attribuiti da
   specifiche disposizioni;
f) le  richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
   ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
   2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti e provvedimenti
amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
   3.  Le  attribuzioni  dei  dirigenti  indicate dal comma 2 possono
essere  derogate  soltanto  espressamente  e  ad  opera di specifiche
disposizioni legislative.
   4.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano  i  propri  ordinamenti  al  principio della distinzione tra
indirizzo   e   controllo,  da  un  lato,  e  attuazione  e  gestione
dall'altro.  ((A  tali  amministrazioni e' fatto divieto di istituire
uffici  di  diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente)).
                             Articolo 5 
                      Potere di organizzazione 
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni   determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di  cui
all'articolo 2, comma 1,  e  la  rispondenza  al  pubblico  interesse
dell'azione amministrativa. 
  2. Nell'ambito delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro  ((,
nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare  la
direzione e l'organizzazione del lavoro  nell'ambito  degli  uffici))
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con
la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro,  ((fatte  salve
la sola informazione  ai  sindacati  ovvero  le  ulteriori  forme  di
partecipazione,)) ove previsti nei contratti di cui  all'articolo  9.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2217, N. 75)). 
  3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente  la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai  principi  indicati
all'articolo 2, comma 1, anche  al  fine  di  propone  l'adozione  di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 
  3-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle Autorita' amministrative indipendenti. 
                               Art. 6 
        Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 
       (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 
        del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato 
dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione  degli
uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,  adottando,
in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al  comma  2,
gli atti previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. ((89)) 
  2. Allo scopo di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  pubbliche
disponibili e  perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita'  dei  servizi  ai  cittadini,  le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei  fabbisogni
di personale, in coerenza con  la  pianificazione  pluriennale  delle
attivita' e della performance, nonche'  con  le  linee  di  indirizzo
emanate ai  sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora  siano  individuate
eccedenze di personale, si applica  l'articolo  33.  Nell'ambito  del
piano, le amministrazioni pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei  processi
di mobilita' e di reclutamento del personale, anche  con  riferimento
alle unita' di cui all'articolo  35,  comma  2.  Il  piano  triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate  sulla  base  della  spesa  per  il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente. ((89)) 
  3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma  2,  ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica  e  la
sua eventuale rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni  programmati  e
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,  nell'ambito
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,   garantendo   la   neutralita'   finanziaria   della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ((89)) 
  4. Nelle amministrazioni statali, il  piano  di  cui  al  comma  2,
adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche  per
le finalita' di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato,  su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel  rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2  e  3,  e'  approvato  secondo  le
modalita'  previste  dalla   disciplina   dei   propri   ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'  assicurata  la
preventiva  informazione  sindacale,  ove  prevista   nei   contratti
collettivi nazionali. ((89)) 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. 
  5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  il  Ministero
degli affari esteri, nonche' per le  amministrazioni  che  esercitano
competenze istituzionali in  materia  di  difesa  e  sicurezza  dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono  fatte  salve  le  particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,  comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
si interpreta nel senso che al  predetto  personale  non  si  applica
l'articolo 16 dello stesso decreto.  Restano  salve  le  disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado  e  delle  istituzioni
educative. Le attribuzioni del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica,  relative  a  tutto  il  personale
tecnico e amministrativo universitario,  ivi  compresi  i  dirigenti,
sono  devolute  all'universita'  di  appartenenza.   Parimenti   sono
attribuite agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e  vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale,  ad  eccezione  di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. (71) 
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo non  possono  assumere  nuovo  personale.
(71) ((89)) 
  6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del  personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle
istituzioni scolastiche ed educative statali,  delle  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' degli enti  pubblici  di  ricerca  di  cui  al
decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Per  gli  enti  del
servizio  sanitario  nazionale  sono  fatte  salve   le   particolari
disposizioni dettate dalla normativa di settore. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22,  comma
1) che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo
6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come  modificato
dal presente decreto, si applica a decorrere  dal  30  marzo  2018  e
comunque  solo  decorso  il  termine   di   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera  a))  che  che
nel presente decreto le parole "Ministero della ricerca scientifica",
ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
328) che "Al fine  di  rafforzare  lo  svolgimento  dell'attivita'  a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive  attribuite  al  Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti  e  dei
processi  produttivi,  di  crisi  di  impresa,   di   amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali  in  materia
di  energia,  di  vigilanza  e  controllo  del  corretto  uso   delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad  assumere  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con  conseguente  incremento  della  vigente  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  in  aggiunta   alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale  da
inquadrare nella III area del personale non  dirigenziale,  posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di  personale  da  inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle  funzioni  di  cui  al  presente
comma". 
                             Art. 6-bis 
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della  spesa
       per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,
nonche' gli enti finanziati direttamente o  indirettamente  a  carico
del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei  principi
di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le  necessarie  misure
in materia di personale ((...)). 
  2. ((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente
articolo provvedono al  congelamento  dei  posti  e  alla  temporanea
riduzione dei fondi della contrattazione  in  misura  corrispondente,
fermi restando  i  processi  di  riallocazione  e  di  mobilita'  del
personale.)) 
  3. I collegi dei revisori dei  conti  e  gli  organi  di  controllo
interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma
1 vigilano sull'applicazione del presente articolo,  dando  evidenza,
nei  propri  verbali,  dei  risparmi  derivanti   dall'adozione   dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale,  anche  ai
fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
                             Art. 6-ter 
(( (Linee di  indirizzo  per  la  pianificazione  dei  fabbisogni  di
                            personale).)) 
 
  ((1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal  Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo  per
orientare le  amministrazioni  pubbliche  nella  predisposizione  dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai  sensi  dell'articolo
6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti
di nuove figure e competenze professionali. 
  2. Le linee di indirizzo di cui al  comma  1  sono  definite  anche
sulla  base  delle  informazioni   rese   disponibili   dal   sistema
informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di   cui
all'articolo 60. 
  3. Con riguardo alle  regioni,  agli  enti  regionali,  al  sistema
sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al  comma  1
sono adottati previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131.  Con
riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i
decreti di cui al comma 1 sono adottati  di  concerto  anche  con  il
Ministro della salute. 
  4. Le modalita' di acquisizione  dei  dati  del  personale  di  cui
all'articolo  60  sono  a  tal  fine  implementate   per   consentire
l'acquisizione  delle  informazioni  riguardanti  le  professioni   e
relative  competenze  professionali,  nonche'  i  dati  correlati  ai
fabbisogni. 
  5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le  modalita'
definite dall'articolo 60  le  predette  informazioni  e  i  relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei  contenuti
dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle  amministrazioni
di procedere alle assunzioni. 
  6. Qualora, sulla base del monitoraggio  effettuato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa  con  il  Dipartimento  della
funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui  al  comma
2, con riferimento alle  amministrazioni  dello  Stato,  si  rilevino
incrementi di spesa correlati alle  politiche  assunzionali  tali  da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza  pubblica,  il
Ministro per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  con
decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive
delle linee di indirizzo  di  cui  al  comma  1.  Con  riguardo  alle
regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed  agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le  modalita'  di
cui al comma 3.)) 
                               Art. 7 
                    Gestione delle risorse umane 
       (Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato 
               dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
opportunita' tra  uomini  e  donne  e  l'assenza  di  ogni  forma  di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta',
all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla
disabilita', alla religione o alla lingua,  nell'accesso  al  lavoro,
nel trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella  formazione
professionale, nelle promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo  e  si  impegnano  a  rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica  al
proprio interno. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono  la  liberta'   di
insegnamento   e   l'autonomia   professionale   nello    svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 
  3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri  certi  di'
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche'  compatibile
con  l'organizzazione  degli  uffici  e  del  lavoro,  a  favore  dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in  attivita'  di  volontariato  ai  sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  4.  Le   amministrazioni   pubbliche   curano   la   formazione   e
l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con  qualifiche
dirigenziali,  garantendo  altresi'   l'adeguamento   dei   programmi
formativi. al fine di contribuire  allo  sviluppo  della  cultura  di
genere della pubblica amministrazione. 
  5. Le amministrazioni pubbliche  non  possono  erogare  trattamenti
economici  accessori   che   non   corrispondano   alle   prestazioni
effettivamente rese. 
  5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare
contratti di collaborazione  che  si  concretano  in  prestazioni  di
lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui  modalita'  di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresi', responsabili ai sensi  dell'articolo  21  e  ad
essi non puo' essere erogata  la  retribuzione  di  risultato.  Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  non  si  applica  alle  pubbliche
amministrazioni. (71) (76) (80) (89) (91) (92) 
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per  specifiche
esigenze cui non possono far fronte con  personale  in  servizio,  le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente  incarichi
individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti   di
particolare e comprovata  specializzazione  anche  universitaria,  in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite  dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,   ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente  con  le  esigenze  di  funzionalita'   dell'amministrazione
conferente; 
    b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente   accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno; 
    c) la prestazione deve essere di natura  temporanea  e  altamente
qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;   l'eventuale   proroga
dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale,  al  solo
fine di completare il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede
di affidamento dell'incarico; 
    d) devono essere preventivamente determinati  durata,  oggetto  e
compenso della collaborazione. 
  Si  prescinde  dal  requisito  della  comprovata   specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di  collaborazione
per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo  dell'arte,  dello
spettacolo , dei mestieri artigianali  o  dell'attivita'  informatica
nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  per  i
servizi   di   orientamento,   compreso   il   collocamento,   e   di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica  ,  ferma  restando  la  necessita'  di
accertare la maturata esperienza nel settore. 
  Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento
di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati  ai  sensi
del  medesimo  comma  come  lavoratori  subordinati   e'   causa   di
responsabilita' amministrativa per il dirigente che  ha  stipulato  i
contratti.  Il  secondo  periodo  dell'articolo  1,  comma   9,   del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'  soppresso.  Si  applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater. (92) 
  6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche   disciplinano   e   rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione. (91) (92) 
  6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  si
adeguano ai principi di cui al comma 6. 
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter  non  si
applicano ai componenti degli organismi indipendenti  di  valutazione
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della  legge  17  maggio
1999, n. 144. 
  6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste  per
gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218. 
                                                   (97) (101) ((104)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22,  comma
8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018". 
  La L. 11 dicembre 2016, n.  232,  come  modificata  dal  D.Lgs.  25
maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 1,  comma  410)  che  "Al
fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  di  ricerca,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Istituti di ricovero e cura  a
carattere scientifico e  gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali
possono continuare ad avvalersi del personale addetto  alla  ricerca,
sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche  afferenti  alle
professionalita' della ricerca, assunto con contratti flessibili,  in
servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
433) che "Al fine di garantire la continuita'  nell'attuazione  delle
attivita' di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui
al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo  7,  comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi, con  le  forme  contrattuali  di  lavoro  in  essere,  del
personale in servizio alla data del  31  dicembre  2017,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 424". 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017,  n.  75,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 22, comma 8)  che  "Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si  applica  a
decorrere dal 1° gennaio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017,  n.  75,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 22, comma 8)  che  "Il
divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si  applica  a
decorrere dal 1° luglio 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
284) che  "Per  le  esigenze  didattiche  derivanti  dalla  legge  21
dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con  il  personale
di ruolo o  con  contratto  a  tempo  determinato  nell'ambito  delle
dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
della predetta legge provvedono,  con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7,  comma  5-bis,
del  decreto  legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,   mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di  un  anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo  massimo  di  tre
anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale  incluso  nelle
graduatorie nazionali". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  L'ordinanza 25 gennaio 2020 (in G.U. 27/01/2020, n. 21) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini di cui alla presente ordinanza e
per i conseguenti accresciuti compiti, il Ministero della  salute  e'
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'Accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  3,  comma  1)  che  "La  presente
ordinanza ha validita' di novanta  giorni,  a  decorrere  dalla  data
odierna". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  L'ordinanza 21  febbraio  2020  (in  G.U.  26/02/2020,  n.  48)  ha
disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "Il  soggetto  attuatore  del
Ministero della salute e' autorizzato a prorogare  i  contratti  gia'
autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2  dell'ordinanza   del
Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a  conferire  ulteriori
incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa,  a  personale
medico, nel numero massimo di settantasette unita', della durata  non
superiore al termine di vigenza dello stato  di  emegenza,  anche  in
deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,
all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto: 
  - (con l'art. 2-bis, comma 1, lettera  a))  che  "Al  fine  di  far
fronte  alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti  derivanti   dalla
diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un
incremento dei posti letto per la terapia intensiva  e  sub-intensiva
necessari alla cura dei  pazienti  affetti  dal  predetto  virus,  le
aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  fino  al
perdurare dello stato  di  emergenza  dichiarato  dal  Consiglio  dei
ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: 
    a) procedere al  reclutamento  del  personale  delle  professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.   233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561,  e  dalla  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e degli operatori  socio-sanitari,  nonche'  di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e  al  penultimo  anno  di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi,  prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza sino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
  - (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al  fine
di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti  derivanti  dalla
diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli  essenziali  di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
verificata l'impossibilita'  di  assumere  personale,  anche  facendo
ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali  in  vigore,
possono  conferire   incarichi   di   lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore  a
sei mesi, e comunque entro il termine dello  stato  di  emergenza,  a
dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al  personale  del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza,  anche
ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza"; 
  -  (con  l'art.  10,  comma  1)  che  "l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto
attuatore  degli   interventi   di   protezione   civile   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' autorizzato ad
acquisire  un  contingente  di  200  medici  specialisti  e  di   100
infermieri con le medesime modalita' di cui  all'articolo  2-bis  del
presente decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione  del  perdurare  dello
stato di emergenza, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2020,  in
deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (101) 
  Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del  D.L.  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sono prorogati al 15 ottobre 2020. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)
che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 5 del  D.L.  17  marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sono prorogati al 31 dicembre 2020. 
                             Art. 7-bis 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.70)) 
                             Articolo 8
         (Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
                  (Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)
   1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la  spesa  per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella  evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate   in   base   alle  compatibilita'  economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
   2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche'  negli  enti  di  cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
                             Articolo 9
                   (( (Partecipazione sindacale).
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  5, comma 2, i
contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  le  modalita'  e  gli
istituti della partecipazione. ))

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Capo I
Relazioni con il pubblico

                             Articolo 10
             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
                      del d.lgs n.80 del 1998)
   1.  L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge  23  ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1,
lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili  alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21, promuovono,
utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 11, la
costituzione    di    servizi    di   accesso   polifunzionale   alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
                             Articolo 11
                  Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2,  commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art.3 del decreto   legge   n.163   del   1995,  convertito  con
              modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
   1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  al fine di garantire la piena
attuazione   della   legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
   2.  Gli  uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al  servizio  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
   capo  III  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
   modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione  all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei
   procedimenti;
c) alla  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
   alla   propria   amministrazione  sugli  aspetti  organizzativi  e
   logistici del rapporto con l'utenza.
   3.  Agli  uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito   delle   attuali   dotazioni   organiche  delle  singole
amministrazioni,  personale  con  idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
   4.  Al  fine  di  assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture,   le  amministrazioni  pubbliche  programmano  ed  attuano
iniziative  di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni   dello  Stato,  per  l'attuazione  delle  iniziative
individuate  nell'ambito  delle  proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria della Presidenza del
Consiglio  dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un  piano  annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno  di prodotti e
servizi,  da  sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
   5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
   6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il  personale  da  lui  indicato possono promuovere iniziative volte,
anche  con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle  informazioni  in  possesso  dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
   7.  L'organo  di  vertice  della  gestione  dell'amministrazione o
dell'ente  verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui  al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo  personale  del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo   autonomamente   valutabile  in  concorsi  pubblici  e  nella
progressione  di'  carriera  del  dipendente.  Gli  organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento   della   funzione  pubblica,  ai  fini  di  un'adeguata
pubblicizzazione  delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
                             Articolo 12
          Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del  1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
                           n. 80 del 1998)
   1.   Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei
rispettivi  ordinamenti,  ad  organizzare la gestione del contenzioso
del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare
l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e
giudiziali  inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Capo II
Dirigenza

Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali
ed
attribuzioni

                             Articolo 13
                    Amministrazioni destinatarie
(Art.13  del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
   d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)
   1.   Le   disposizioni   del   presente  capo  si  applicano  alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
                               Art. 14 
                  Indirizzo politico-amministrativo 
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.  8
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998) 
 
  1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla  base  delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: 
    a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi  da  attuare
ed  emana  le  conseguenti   direttive   generali   per   l'attivita'
amministrativa e per la gestione; 
    b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei  compiti  definiti  ai
sensi della lettera  a),  l'assegnazione  ai  dirigenti  preposti  ai
centri di  responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni  delle
risorse di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  c),  del  presente
decreto, ivi comprese  quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ad  esclusione  delle  risorse   necessarie   per   il
funzionamento  degli  uffici  di  cui  al  comma  2;  provvede   alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal  medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli   altri
provvedimenti ivi previsti. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro  si
avvale  di  uffici  di  diretta  collaborazione,   aventi   esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali  uffici  sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:  dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o  comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato  disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per  particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa.  All'atto  del  giuramento  del  Ministro,
tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi  anche
di livello dirigenziale e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,
decadono automaticamente ove non confermati entro trenta  giorni  dal
giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici  si  applica
la disposizione di cui all'articolo 17,  comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si  provvede  al
riordino delle segreterie particolari dei  Sottosegretari  di  Stato.
Con  decreto  adottato  dall'autorita'  di  governo  competente,   di
concerto con  il  Ministro  ((dell'economia  e  delle  finanze)),  e'
determinato, in attuazione dell'articolo  12,  comma  1,  lettera  n)
della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di  spesa  e,  per  il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
fino  ad  una  specifica  disciplina  contrattuale,  il   trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di  disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in  un
unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei  compensi  per   il   lavoro
straordinario, per la produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni  ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la  costituzione  e  la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23) 
  3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare  a
se' o altrimenti adottare provvedimenti  o  atti  di  competenza  dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o  in  caso  di  grave
inosservanza  delle  direttive  generali  da  parte   del   dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico,  il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p)  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto  previsto  dalL'articolo  6
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo  il  potere  di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1,  comma  24-ter)
che "Il  termine  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal  comma  24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento  dei  Ministri
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, da tale ultima data." 
                               Art. 15 
                              Dirigenti 
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.  4  del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10  del
 d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 
       3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993) 
 
  1. Nelle amministrazioni pubbliche di  cui  al  presente  capo,  la
dirigenza e' articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo
23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere  delle  Forze  di  polizia  e
delle Forze armate. Per le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6. 
  2. Nelle istituzioni e negli enti  di  ricerca  e  sperimentazione,
nonche'  negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto   comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della  dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento. 
  3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla  direzione
del dirigente generale, il dirigente  preposto  all'ufficio  di  piu'
elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio  di
livello inferiore. 
  4. Per le regioni, il dirigente  cui  sono  conferite  funzioni  di
coordinamento   e'   sovraordinato,   limitatamente    alla    durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 
  5. Per il Consiglio di  Stato  e  per  i  tribunali  amministrativi
regionali, per la Corte dei conti  ((,  per  il  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro)) e per l'Avvocatura generale dello Stato,
le attribuzioni che  il  presente  decreto  demanda  agli  organi  di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio di Stato, del Presidente della  Corte  dei  conti  ((,  del
Presidente del Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro))  e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che  il  presente
decreto demanda ai  dirigenti  preposti  ad  uffici  dirigenziali  di
livello generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali  dei
predetti istituti. 
                             Articolo 16 
       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n.  80  del  1998  e
   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali,   comunque
denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito   dall'articolo   4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
    a) formulano proposte ed  esprimono  pareri  al  Ministro,  nelle
materie di sua competenza; 
    a-bis) propongono le risorse e i profili professionali  necessari
allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche  al
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale  del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
    b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive  generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti  e  gestioni;  definiscono  gli
obiettivi che  i  dirigenti  devono  perseguire  e  attribuiscono  le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
    c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici  di
livello dirigenziale non generale; 
    d)  adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi   ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti; 
    d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17,  comma
2, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni; 
    e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi,  anche  con  potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono  l'adozione,   nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
    f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare  e  di  transigere,   fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; 
    g)  richiedono  direttamente  pareri   agli   organi   consultivi
dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
    h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
    i)  decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti   e   i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
    l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea  e  degli
organismi internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo  le
specifiche direttive dell'organo di  direzione  politica,  sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio  o
organo. 
    l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 
    ((l-ter)  forniscono  le  informazioni  richieste  dal   soggetto
competente per l'individuazione  delle  attivita'  nell'ambito  delle
quali e' piu' elevato il rischio corruzione  e  formulano  specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.)) 
    ((l-quater)   provvedono   al   monitoraggio   delle    attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione  svolte
nell'ufficio a  cui  sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento
motivato,  la  rotazione  del  personale  nei  casi   di   avvio   di
procedimenti  penali  o   disciplinari   per   condotte   di   natura
corruttiva.)) 
  2. I dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  riferiscono  al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente  e  in  tutti  i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
  3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di  cui  al  comma  1  puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero  alla  attuazione  di
particolari programmi, progetti e gestioni. 
  4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti  preposti  al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di  uffici  dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico. 
  5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al  cui  vertice
e'  preposto  un  segretario  generale,  capo  dipartimento  o  altro
dirigente comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento  di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti  ed
i poteri. 
                               Art. 17
                       Funzioni dei dirigenti
         (Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
           prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
              poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)
  1.  I  dirigenti,  nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4,
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano  proposte  ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
   dirigenziali generali;
b) curano   l'attuazione  dei  progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
   assegnati   dai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  generali,
   adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed
   esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono  tutti  gli  altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
   degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da
   essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
   anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
((d-bis)  concorrono  all'individuazione  delle risorse e dei profili
   professionali  necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio
   cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di
   programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  di  cui
   all'articolo 6, comma 4;))
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
   e  strumentali  assegnate  ai  propri uffici ((, anche ai sensi di
   quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis)).
((e-bis)  effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri
   uffici,  nel  rispetto  del  principio  del  merito, ai fini della
   progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione
   di indennita' e premi incentivanti.))
  1-bis.   I  dirigenti,  per  specifiche  e  comprovate  ragioni  di
servizio,  possono  delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle  competenze comprese nelle
funzioni  di  cui  alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti
che  ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli
uffici  ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile.
                             Art. 17-bis 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012,  N.  95,  CONVERTITO  CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) 
                             Articolo 18
     Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.5 del d.lgs
                           n.470 del 1993)
   1.  Sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  all'articolo  59 del
presente  decreto,  i  dirigenti  preposti  ad uffici dirigenziali di
livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la
rilevazione  e  l'analisi  dei  costi e dei rendimenti dell'attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
   2.   Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica  puo'  chiedere
all'Istituto  nazionale  di  statistica  -  ISTAT - l'elaborazione di
norme  tecniche  e  criteri  per  le rilevazioni ed analisi di cui al
comma   1   e,   all'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  -  AIPA,  l'elaborazione  di  procedure informatiche
standardizzate  allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e
dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
                               Art. 19 
                 Incarichi di funzioni dirigenziali 
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.  387  del
                                1998) 
 
  1. Ai  fini  del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
dirigenziale  si  tiene  conto,  in  relazione  alla  natura  e  alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura   interessata,   delle   attitudini   e   delle   capacita'
professionali del singolo  dirigente,  dei  risultati  conseguiti  in
precedenza nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della  relativa
valutazione, delle  specifiche  competenze  organizzative  possedute,
nonche'  delle  esperienze  di   direzione   eventualmente   maturate
all'estero, presso il settore privato o presso altre  amministrazioni
pubbliche,  purche'  attinenti  al  conferimento  dell'incarico.   Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi  non
si applica l'articolo 2103 del codice civile. (65) 
  1-bis.  L'amministrazione   rende   conoscibili,   anche   mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero  e
la tipologia dei posti di funzione che si rendono  disponibili  nella
dotazione  organica  ed  i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
  1-ter.  Gli  incarichi   dirigenziali   possono   essere   revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui  all'articolo  21,
comma 1, secondo periodo. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31  MAGGIO  2010,
N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  2.   Tutti   gli   incarichi   di   funzione   dirigenziale   nelle
amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  sono
conferiti secondo le  disposizioni  del  presente  articolo.  Con  il
provvedimento di  conferimento  dell'incarico,  ovvero  con  separato
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro competente per  gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli  obiettivi  da  conseguire,
con riferimento alle priorita', ai  piani  e  ai  programmi  definiti
dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle  eventuali
modifiche degli stessi  che  intervengano  nel  corso  del  rapporto,
nonche' la durata  dell'incarico,  che  deve  essere  correlata  agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata  dell'incarico
puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del
limite di eta' per il collocamento  a  riposo  dell'interessato.  Gli
incarichi  sono  rinnovabili.  Al   provvedimento   di   conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito  il
corrispondente  trattamento  economico,  nel  rispetto  dei  principi
definiti  dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
consensuale del  rapporto.  In  caso  di  primo  conferimento  ad  un
dirigente della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari  a
tre anni. Resta fermo  che  per  i  dipendenti  statali  titolari  di
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai
fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi
prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della
liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima
retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente
durata inferiore a tre anni. (42) (65) 
  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di  strutture  articolate  al  loro  interno  in  uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono  conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  a
dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 
  4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale  sono
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia  dei
ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non  superiore  al  70  per
cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti  ai
medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato,  a  persone
in possesso delle specifiche  qualita'  professionali  richieste  dal
comma 6. (65) (90) 
  4-bis. I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di  funzione
dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4  del
presente  articolo,  tengono   conto   delle   condizioni   di   pari
opportunita' di cui all'articolo 7. 
  5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di  livello  dirigenziale
generale,  ai  dirigenti  assegnati   al   suo   ufficio   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). (65) 
  5-bis.  Ferma  restando  la   dotazione   effettiva   di   ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti  non
appartenenti ai ruoli di  cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti
delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  ovvero  di
organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i  rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere
conferiti entro il limite del 15 per cento della  dotazione  organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di  cui  al
medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione  organica  di
quelli  appartenenti  alla  seconda   fascia.   I   suddetti   limiti
percentuali possono essere aumentati,  rispettivamente,  fino  ad  un
massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione  delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (65) (91) 
  5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del  comma  5  del
presente  articolo,  tengono   conto   delle   condizioni   di   pari
opportunita' di cui all'articolo 7. 
  6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per  cento  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima  fascia  dei
ruoli di cui all'articolo 23  e  dell'8  per  cento  della  dotazione
organica  di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente  comma.  La  durata  di
tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre  anni,
e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,  il  termine  di
cinque anni. Tali  incarichi  sono  conferiti,  fornendone  esplicita
motivazione, a persone di  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale, non rinvenibile nei  ruoli  dell'Amministrazione,  che
abbiano svolto attivita' in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati
ovvero aziende pubbliche  o  private  con  esperienza  acquisita  per
almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale
e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  e  da   concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese  quelle  che  conferiscono  gli
incarichi,  in  posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della  docenza
universitaria, delle  magistrature  e  dei  ruoli  degli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato.  Il  trattamento  economico  puo'   essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico,  i  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in  aspettativa  senza
assegni,  con  riconoscimento   dell'anzianita'   di   servizio.   La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale  ovvero
del diploma di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico
previgente  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. (48) (61) (70) (71) (80) (90) (89) ((97)) 
  6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei  dirigenti  di
prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle
percentuali  previste  dai  commi  4,  5-bis  e  6,  e'   arrotondato
all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a  cinque,  o
all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 
  6-ter.  Il  comma  6  ed  il  comma   6-bis   si   applicano   alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
  6-quater. Per gli  enti  di  ricerca  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  il  numero  complessivo  degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti
alla prima fascia e al 30 per  cento  della  dotazione  organica  dei
dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione  che  gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano  conferiti
a personale in servizio con  qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e  specifica  professionalita'  da  parte  dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. (90) 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145. 
  8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (37) (40) 
  9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data  comunicazione  al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei  deputati,  allegando  una
scheda relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali  dei
soggetti prescelti. 
  10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di  uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi  di  vertice  delle
amministrazioni che ne  abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di
consulenza, studio e ricerca o  altri  incarichi  specifici  previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi  di  revisione
degli   enti   pubblici   in   rappresentanza   di    amministrazioni
ministeriali. 
  11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il  Ministero
degli affari esteri nonche' per  le  amministrazioni  che  esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di  giustizia,  la  ripartizione  delle  attribuzioni   tra   livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
  12.  Per  il  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera'  ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.  Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 2  della  legge  10  agosto
2000, n. 246. 
  12-bis. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 124 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma  8,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente  prima
dell'entrata in  vigore  dell'art.  40  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),  nella
parte in cui dispone  che  gli  incarichi  di  funzione  dirigenziale
generale di cui  al  comma  5-bis,  limitatamente  al  personale  non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del  2001,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 luglio 2011,  n.  246
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze  delle   amministrazioni   pubbliche),   come   modificato
dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262
(Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
nel testo vigente prima  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  40  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni), nella parte in cui dispone  che  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale conferiti ai sensi del  comma  6  del  medesimo
art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano  decorsi  novanta  giorni
dal voto sulla fiducia al Governo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  32)
che "La disposizione del presente comma  si  applica  agli  incarichi
conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto nonche' agli incarichi aventi comunque decorrenza  successiva
al 1° ottobre 2011". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 20)  che  "Ai
fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento  operata  sulle
dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri
ruoli,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  provvede  alla
immediata riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
criteri  di  contenimento  della   spesa   e   di   ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre  il  1º
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a  quella  data,
di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19,  commi
5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Fino  al
suddetto termine non possono essere conferiti o  rinnovati  incarichi
di cui alla citata normativa". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che  "Per
la dirigenza regionale  e  la  dirigenza  professionale,  tecnica  ed
amministrativa degli enti e  delle  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di  settore
riguardanti  incarichi  della  medesima  natura,   previa   selezione
pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  come  sostituito  dal
comma 1, lettera a),  del  presente  articolo,  puo'  raggiungere  il
livello massimo del dieci per cento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 3)
che "Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.  142,  e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali
per il conferimento degli incarichi di cui ai  commi  1,  2,  4  e  5
dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   e
successive modificazioni, fissati nel 15 e nel  10  per  cento  della
dotazione organica  di  dirigenti  appartenenti  alla  prima  e  alla
seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati
rispettivamente al 30 e al 20 per cento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 19, comma 2-bis) che
"Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei  ministri,  in  caso  di  esito  non  favorevole  delle
procedure di interpello svolte ai sensi delle  vigenti  disposizioni,
e'   autorizzato   a   provvedere   all'attribuzione   di   incarichi
dirigenziali ai sensi  del  comma  6  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre  i  limiti  percentuali  ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni  dirigenziali
vacanti,  comunque  entro  il  limite  massimo  di  ulteriori   dieci
incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del  presente  comma,  in
deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale,  sono  rinnovabili
per una sola volta e, comunque, cessano  alla  data  dell'entrata  in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
4, lettera a)) che che nel  presente  decreto  le  parole  "Ministero
della ricerca scientifica", ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti:  "Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (80) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
352) che "Per le medesime finalita' del comma 348,  per  il  triennio
2019-2021, la percentuale stabilita al  primo  periodo  del  comma  6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale  da  conferire  al
personale in servizio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in possesso  di  comprovate  professionalita'  tecniche,  con
oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e'
pari al 12 per cento". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
158) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 155,  nonche'  al
fine  di  sostenere  le  attivita'  in  materia  di   programmazione,
realizzazione e monitoraggio  delle  opere  pubbliche,  nel  triennio
2020-2022, la percentuale stabilita al  primo  periodo  del  comma  6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale  da  conferire  al
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti in possesso di comprovate  professionalita',  con  oneri  a
valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al
12 per cento". 
  La L. 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per
le medesime finalita' del comma 348 la percentuale stabilita al primo
periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non  generale
da  conferire  al  personale  in   servizio   presso   il   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   in   possesso   di   comprovate
professionalita'  tecniche,  con  oneri  a  valere   sulle   facolta'
assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma  6)
che "La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo'  essere  elevata  dall'8  per
cento al 10 per  cento,  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di  cui  al
comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n.  165
del 2001 puo' essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel  predetto
comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Per  le  esigenze
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n.  157,  il  Consiglio  di  Stato  e'  autorizzato  a
conferire, nell'ambito della dotazione organica  vigente,  a  persona
dotata di alte competenze informatiche, un incarico  dirigenziale  di
livello  generale,  in  deroga   ai   limiti   percentuali   previsti
dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte  nei  limiti
delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con  l'art.  3,  comma  9-ter)  che
"Nelle  more  di  un  organico  intervento  volto  ad  aumentare   le
percentuali per il conferimento  di  incarichi  dirigenziali  fissate
dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al fine di agevolare la mobilita' dei  dirigenti  all'interno
delle  pubbliche  amministrazioni,  nell'ottica  di  potenziarne   la
qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa,  in  sede  di  prima  applicazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la  data
del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono elevati per
il Ministero dell'universita' e della ricerca al 20 per cento". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 17 marzo  2020,  n.
18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.  27,  ha
disposto   (con   l'art.   19,   comma   2-bis)   che   "Nelle   more
dell'espletamento del concorso  di  cui  al  comma  1,  il  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in caso di esito  non  favorevole  delle  procedure  di
interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, e' autorizzato
a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi  del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per
cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il  limite
massimo di ulteriori dieci  incarichi.  Gli  incarichi  conferiti  ai
sensi del presente  comma,  in  deroga  alla  previsione  del  citato
articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  hanno
durata  annuale,  sono  rinnovabili  fino  al  31  dicembre  2021  e,
comunque, cessano alla data dell'entrata in  servizio  dei  vincitori
del concorso di cui al comma 1. Alla relativa  copertura  finanziaria
si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti
ai sensi del presente comma non costituiscono  titolo  ne'  requisito
valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1". 
                              Articolo 20
                       Verifica dei risultati
  (Art.20  del  d.lgs  n.29  del 1993, come sostituito dall'art.6 del
  d.lgs   n.470   del   1993   e   successivamente  modificato  prima
  dall'art.43,  comma  1  del  d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del
  d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2
  del d.lgs n.286 del 1999)
     1.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e per le
  amministrazioni  che  esercitano  competenze in materia di difesa e
  sicurezza  dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
  verifica  sono  effettuate  dal  Ministro  per  i  dirigenti  e dal
  Consiglio  dei  ministri  per  i  dirigenti  preposti ad ufficio di
  livello   dirigenziale  generale.  I  termini  e  le  modalita'  di
  attuazione  del procedimento di verifica dei risultati da parte del
  Ministro  competente  e  del  Consiglio dei ministri sono stabiliti
  rispettivamente  con  regolamento  ministeriale  e  con decreto del
  Presidente  della  Repubblica  adottato  ai  sensi dell'articolo 17
  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
  integrazioni,  ovvero,  fino alla data di entrata in vigore di tale
  decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
                                Art. 21 
                    Responsabilita' dirigenziale 
(Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993,  come  sostituiti
prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14  del
d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati  dall'art.  7  del
                       d.lgs. n. 387 del 1998) 
 
  1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato  attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di  cui  al  Titolo  II  del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni  ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili  al  dirigente  comportano,
previa contestazione e  ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'
disciplinare  secondo   la   disciplina   contenuta   nel   contratto
collettivo,  l'impossibilita'  di  rinnovo  dello   stesso   incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,  l'amministrazione
puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del  principio  del
contraddittorio,  revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente   a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo  23  ovvero  recedere  dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
  1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma  1,  al  dirigente  nei
confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione  e  nel
rispetto del  principio  del  contraddittorio  secondo  le  procedure
previste  dalla  legge  e  dai  contratti  collettivi  nazionali,  la
colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto,  da  parte
del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi
e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,   conformemente   agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  la
retribuzione di risultato  e'  decurtata,  sentito  il  Comitato  dei
garanti, in relazione alla gravita' della  violazione  di  una  quota
fino all'ottanta per cento. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145. 
  3. Restano ferme le disposizioni vigenti  per  il  personale  delle
qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia,  delle  carriere
diplomatica e prefettizia e delle  Forze  armate  nonche'  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  ((nonche'  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco)).((79)) 
 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nel  modificare  l'art.  205  del
D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 12, comma 1) che gli  effetti  giuridici  ed  economici  della
presente modifica decorrono dalla data del 1° gennaio 2018. 
                                Art. 22
                     (( (Comitato dei garanti).
    1.  I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono
  adottati  sentito  il  Comitato  dei garanti, i cui componenti, nel
  rispetto  del  principio  di  genere, sono nominati con decreto del
  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica
  tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.
    2.  Il  Comitato  dei garanti e' composto da un consigliere della
  Corte  dei  conti,  designato  dal  suo  Presidente,  e  da quattro
  componenti  designati  rispettivamente,  uno  dal  Presidente della
  Commissione  di  cui  all'articolo  13  del  decreto legislativo di
  attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico,  e  di
  efficienza  e  trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal
  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto
  tra  un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed
  esperienza  nei  settori  dell'organizzazione  amministrativa e del
  lavoro  pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali
  generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti
  di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la
  propria  candidatura.  I componenti sono collocati fuori ruolo e il
  posto  corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione
  di  appartenenza  e'  reso  indisponibile  per  tutta la durata del
  mandato.  Per  la  partecipazione  al  Comitato  non e' prevista la
  corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
    3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine
  di  quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
  termine si prescinde dal parere.))
                                Art. 23 
                         (Ruolo dei dirigenti) 
 
  1. In  ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola  nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono  definite  apposite
sezioni in modo da garantire la  eventuale  specificita'  tecnica.  I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della  seconda  fascia
transitano  nella  prima  qualora  abbiano  ricoperto  incarichi   di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in  base  ai
particolari ordinamenti di cui all'articolo  19,  comma  11,  per  un
periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi  nelle  misure
previste  dall'articolo  21  per  le   ipotesi   di   responsabilita'
dirigenziale ((, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento
in cui si verifica la prima disponibilita'  di  posto  utile,  tenuto
conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della  data
di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data  di
maturazione,    della    maggiore    anzianita'    nella    qualifica
dirigenziale)). (33) 
  2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti  dei  posti
disponibili, in  base  all'  articolo  30  del  presente  decreto.  I
contratti o accordi collettivi  nazionali  disciplinano,  secondo  il
criterio della continuita' dei rapporti  e  privilegiando  la  libera
scelta del dirigente, gli effetti connessi ai  trasferimenti  e  alla
mobilita'  in  generale  in  ordine  al  mantenimento  del   rapporto
assicurativo  con  l'ente  di  previdenza,  al  trattamento  di  fine
rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di  servizio  e
al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una  banca  dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  43,
comma 2) che "Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico
di direzione di uffici  dirigenziali  generali  o  equivalenti  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, il  termine  di
cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto  legislativo
n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni." 
                             Art. 23-bis 
   (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato). 
 
  1. In deroga all'articolo 60 del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  ((i
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,   ivi   compresi   gli
appartenenti  alle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,))   e,
limitamente  agli  incarichi   pubblici,   i   magistrati   ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori  dello  Stato
sono  collocati,  salvo  motivato  diniego  dell'amministrazione   di
appartenenza   in   ordine   alle   proprie    preminenti    esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni  per  lo  svolgimento  di
attivita' presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
operanti in sede  internazionale,  i  quali  provvedono  al  relativo
trattamento previdenziale.  Resta  ferma  la  disciplina  vigente  in
materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.  Il  periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E'
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi  a  domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso
una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli
anni  di  contribuzione.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
organismi operanti in  sede  internazionale,  la  ricongiunzione  dei
periodi  contributivi  e'  a  carico  dell'interessato,   salvo   che
l'ordinamento  dell'amministrazione  di  destinazione  non   disponga
altrimenti. (25) 
  2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono  collocati  a
domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei  medesimi
incarichi di cui al comma 1 del  presente  articolo,  salvo  motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine  alle  proprie
preminenti esigenze organizzative. 
  3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti  deliberano
il collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi  la
facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
  4. Nel caso di svolgimento di  attivita'  presso  soggetti  diversi
dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di  collocamento  in
aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni ((,  e'
rinnovabile per una sola volta)) e non e'  computabile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza e previdenza. 
  5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso
soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma  1
non puo' comunque essere disposta se: 
    a) il personale, nei due anni  precedenti,  e'  stato  addetto  a
funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo  periodo  di
tempo,  ha  stipulato  contratti  o  formulato  pareri  o  avvisi  su
contratti o concesso autorizzazioni a favore  di  soggetti  presso  i
quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita'  che  si  intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al  caso
in  cui  le  predette  attivita'  istituzionali  abbiano  interessato
imprese  che,  anche  indirettamente,  la  controllano  o   ne   sono
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
    b) il personale intende svolgere attivita' in organismi e imprese
private che, per la loro natura o la  loro  attivita',  in  relazione
alle funzioni precedentemente esercitate, possa  cagionare  nocumento
all'immagine  dell'amministrazione  o   comprometterne   il   normale
funzionamento o l'imparzialita'. 
  ((6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due  anni,  non
puo' essere destinatario di  incarichi  ne'  essere  impiegato  nello
svolgimento di attivita' che comportino  l'esercizio  delle  funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5)). 
  7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le  parti,  le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di  personale
presso  altre  pubbliche  amministrazioni  o   imprese   private.   I
protocolli disciplinano le funzioni,  le  modalita'  di  inserimento,
l'onere per la corresponsione del trattamento economico  da  porre  a
carico  delle  imprese  destinatarie.  Nel   caso   di   assegnazione
temporanea presso  imprese  private  i  predetti  protocolli  possono
prevedere l'eventuale attribuzione di  un  compenso  aggiuntivo,  con
oneri a carico delle imprese medesime. 
  8. Il servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il  periodo  di
assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce   titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera. 
  9. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano  comunque
applicazione nei confronti del personale militare e  delle  Forze  di
polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
578) che "L'articolo 23-bis, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che  ai  dirigenti  delle
pubbliche   amministrazioni,   agli   appartenenti   alla    carriera
diplomatica   e   prefettizia   nonche'   ai   magistrati   ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello  Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso  soggetti  e  organismi
pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio.  E'  fatta  salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge". 
                               Art. 24 
                        Trattamento economico 
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n.  387
  del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998) 
 
  1. La retribuzione del personale  con  qualifica  di  dirigente  e'
determinata  dai  contratti  collettivi  per  le  aree  dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite, alle connesse  responsabilita'  e  ai  risultati
conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilita'  ai  fini
del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo 4, con
decreto  ministeriale  per  le  amministrazioni  dello  Stato  e  con
provvedimenti  dei  rispettivi  organi  di  governo  per   le   altre
amministrazioni o enti,  ferma  restando  comunque  l'osservanza  dei
criteri e dei limiti delle  compatibilita'  finanziarie  fissate  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
((dell'economia e delle finanze)). 
  1-bis.  Il  trattamento  accessorio  collegato  ai  risultati  deve
costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva  del
dirigente considerata al  netto  della  retribuzione  individuale  di
anzianita'  e  degli  incarichi   aggiuntivi   soggetti   al   regime
dell'onnicomprensivita'. 
  1-ter.    I    contratti    collettivi    nazionali    incrementano
progressivamente la  componente  legata  al  risultato,  in  modo  da
adeguarsi a  quanto  disposto  dal  comma  1-bis,  entro  la  tornata
contrattuale successiva a quella  decorrente  dal  1°  gennaio  2010,
destinando comunque a tale componente tutti gli  incrementi  previsti
per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma 1-bis non si applica  alla  dirigenza  del  Servizio  sanitario
nazionale e dall'attuazione del medesimo comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  1-quater. La parte della retribuzione collegata  al  raggiungimento
dei risultati  della  prestazione  non  puo'  essere  corrisposta  al
dirigente responsabile  qualora  l'amministrazione  di  appartenenza,
decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore del decreto legislativo di  attuazione  della  legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di  valutazione  di
cui al Titolo II del citato decreto legislativo. 
  2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale  ai
sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,  con  contratto  individuale  e'
stabilito  il  trattamento  economico  fondamentale,  assumendo  come
parametri  di  base  i  valori  economici  massimi  contemplati   dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato  al  livello
di responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di  funzione  ed  ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione,  ed
i relativi importi. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono  stabiliti  i  criteri  per  l'individuazione  dei   trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e  di
uniformita' e perequazione. 
  3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi  1  e  2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti  ai  dirigenti  in
base a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nonche'  qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del  loro  ufficio  o  comunque
conferito dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
designazione  della  stessa;  i  compensi  dovuti  dai   terzi   sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle risorse destinate al  trattamento  economico  accessorio  della
dirigenza. 
  4. Per il restante personale con  qualifica  dirigenziale  indicato
dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 7, della  legge  6  marzo  1992,  n.  216,
nonche' dalle successive modifiche  ed  integrazioni  della  relativa
disciplina. 
  5.  Il  bilancio  triennale  e  le  relative   leggi   finanziarie,
nell'ambito delle risorse da  destinare  ai  miglioramenti  economici
delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme
da  destinare,  in  caso  di  perequazione,   al   riequilibrio   del
trattamento economico  del  restante  personali  dirigente  civile  e
militare  non  contrattualizzato  con  il  trattamento  previsto  dai
contratti  collettivi  nazionali  per  i   dirigenti   del   comparto
ministeri,  tenendo  conto  dei  rispettivi   trattamenti   economici
complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a  partire  dal
febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 
  6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge  2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui  all'articolo  3,
comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste  utilizzati  per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e  ricercatori
universitari,    con    particolare    riferimento    al     sostegno
dell'innovazione  didattica,  delle  attivita'  di   orientamento   e
tutorato,   della   diversificazione   dell'offerta   formativa.   Le
universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo  propri   fondi,
utilizzando anche le somme attualmente  stanziate  per  il  pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono  erogare,
a valere sul proprio  bilancio,  appositi  compensi  incentivanti  ai
professori e  ricercatori  universitari  che  svolgono  attivita'  di
ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione  europea
e  internazionali.  L'incentivazione,  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata  come
assegno aggiuntivo pensionabile. 
  7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai  dirigenti  dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23  o  equiparati  sono  assorbiti  nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. 
  8.  Ai  fini  della  determinazione   del   trattamento   economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono   in   appositi   fondi   istituiti   presso    ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186. 
                             Articolo 25 
               Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
 (Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs 
n.59 del  1998;  Art.  25-ter  del  d.lgs  n.29  del  1993,  aggiunto
                 dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998) 
 
   1.  Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica   e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di  istituto  preposti
alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. I dirigenti scolastici  sono  inquadrati  in  ruoli  di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21,  in
ordine  ai  risultati,  che  sono   valutati   tenuto   conto   della
specificita' delle funzioni e sulla base delle  verifiche  effettuate
da  un  nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione
scolastica regionale,  presieduto  da  un  dirigente  e  composto  da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
   2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione   unitaria
dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e   dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle  competenze  degli  organi
collegiali scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi
poteri di direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
risorse umane. In  particolare,  il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e  di  efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 
   3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per  assicurare  la  qualita'  dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e  per  l'attuazione  del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 
   4.  Nell'ambito  delle  funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche, spetta al  dirigente  l'adozione  dei  provvedimenti  di
gestione delle risorse e del personale. 
   5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative  e
amministrative  il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da   lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti,  ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che  sovrintende,  con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  servizi
generali  dell'istituzione  scolastica,   coordinando   il   relativo
personale. ((48)) 
   6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo  o
al consiglio di istituto motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento    dell'attivita'    formativa,     organizzativa     e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione  e  un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. 
   7.  I  capi  di  istituto  con  rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, ivi compresi i  rettori  e  vicerettori  dei  convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa  frequenza  di  appositi  corsi  di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni  scolastiche
dotate  di  autonomia  e  della  personalita'   giuridica   a   norma
dell'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto  possibile,
la titolarita' della sede di servizio. 
   8. Il Ministro della pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la  durata  della  formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione  e  di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici  e
privati anche tra loro associati o consorziati. 
   9. La direzione dei conservatori di  musica,  delle  accademie  di
belle arti, degli istituti superiori per le  industrie  artistiche  e
delle  accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,   e'
equiparata alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita'  di
designazione e di conferimento e  la  durata  dell'incarico,  facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
   10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati sono soppressi i corrispondenti  posti.  Alla  conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 
   11. I capi d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano  in  aspettativa  per  mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o  collocati  fuori  ruolo  possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale  ultimo  caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici  dalla  prima  applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. 
 
    
----------------
    
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 22) che  "Il
comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti  non
costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni  vicarie,
anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero
ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297  del  1994.
Il docente delegato puo' essere retribuito  esclusivamente  a  carico
dei fondi disponibili  per  la  remunerazione  accessoria  presso  la
specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi  dell'articolo
88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico". 
                             Articolo 26
       Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati
prima dall'art.14 del d.lgs  n.546  del 1993 e poi dall'art.45, comma
                     15 del d.lgs n.80 del 1998)
   1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo  del  Servizio  sanitario nazionale si accede mediante
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di  servizio  effettivo corrispondente alla medesima professionalita'
prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale   di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in  qualifiche
funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche
amministrazioni.  Relativamente  al  personale  del  ruolo  tecnico e
professionale,  l'ammissione  e'  altresi' consentita ai candidati in
possesso   di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di  lavoro
libero-professionale  o  di  attivita' coordinata e continuata presso
enti  o  pubbliche  amministrazioni,  ovvero di attivita' documentate
presso  studi  professionali privati, societa' o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del molo medesimo.
   2.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione   alla   struttura   organizzativa  derivante  dalle  leggi
regionali  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione funzionale
posseduta  dal  relativo  personale all'atto dell'inquadramento nella
qualifica  di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,
a  parita'  di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato
livello  dei  ruoli  di  cui  al  comma  1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
   3.  Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere
disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni  organiche per ciascuna
delle  attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
                             Articolo 27
 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
(Art.27-bis del d.lgs n.29 del  1993,  aggiunto dall'art.17 del d.lgs
                           n.80 del 1998)
   1.  Le  regioni  a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potesta'   statutaria,   legislativa  e  regolamentare,  e  le  altre
pubbliche  amministrazioni,  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria  e  regolamentare,  adeguano ai principi dell'articolo 4 e
del  presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'.  Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche   in   deroga  alle  speciali  disposizioni  di  legge  che  li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
   2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 trasmettono,
entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti   adottati   in  attuazione  del  medesimo  comma  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.

Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola
superiore
della
pubblica amministrazione

                               Art. 28 
      Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia 
 
  1. L'accesso alla  qualifica  di  dirigente  nelle  amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e  negli  enti  pubblici  non
economici  avviene  per  concorso  ((...))  indetto   dalle   singole
amministrazioni ovvero per  corso-concorso  selettivo  di  formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  5. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica sentita, per la parte relativa  al  corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: 
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente  disponibili,
   riservate al concorso per esami ((...)), al corso-concorso; 
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al  personale
   di ciascuna amministrazione che indice  i  concorsi  pubblici  per
   esami; 
c) i criteri per  la  composizione  e  la  nomina  delle  commissioni
   esaminatrici; 
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo  anche  la
   valutazione delle esperienze di  servizio  professionali  maturate
   nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di  cui  al
   comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
   personale appartenente da  almeno  quindici  anni  alla  qualifica
   apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; 
e) l'ammontare  delle  borse  di  studio  per   i   partecipanti   al
   corso-concorso. 
  6. I vincitori dei concorsi di cui al  comma  2,  anteriormente  al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione
presso  amministrazioni  italiane  e  straniere,  enti  o   organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private.  Il  medesimo
ciclo  formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari  italiani
o  stranieri,  ovvero  primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70)). 
  8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche dirigenziali delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla
Scuola  superiore  della  pubblica   amministrazione   un   ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari  a  1.500
migliaia di euro a decorrere dall'anno  2002,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
                             Art. 28-bis 
      (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  4,
l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di  prima   fascia   nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti
pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si  rendono  disponibili  ogni
anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati,  tramite
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  indetto   dalle   singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione. 
  2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi  incarichi  richieda
specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura  di
singoli posti e comunque di una quota non  superiore  alla  meta'  di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con contratti di diritto  privato  a  tempo  determinato,  attraverso
concorso pubblico  aperto  ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al  posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. 
  3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere
ammessi i dirigenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  che
abbiano  maturato  almeno  cinque  anni   di   servizio   nei   ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di  studio  e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione  e  sulla  base  di  criteri
generali di equivalenza stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, previo parere della  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  sentito  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni  che
bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale  di
ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni  funzioni  di  livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero  del  personale
appartenente  all'organico  dell'Unione  europea  in  virtu'  di   un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni. 
  4. I vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1  sono  assunti
dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento  dell'incarico,
sono tenuti all'espletamento  di  un  periodo  di  formazione  presso
uffici amministrativi di  uno  Stato  dell'Unione  europea  o  di  un
organismo comunitario o internazionale. In ogni caso  il  periodo  di
formazione  e'  completato  entro  tre  anni  dalla  conclusione  del
concorso. 
  5. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria ed  e'  a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non  continuativi,
e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore
tra quelli indicati dall'amministrazione. 
  6. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentita la  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  sono   disciplinate   le   modalita'   di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche  conto  di  quanto
previsto nell'articolo 32. 
  7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da parte degli
uffici  di  cui  al  comma  4,  una  valutazione   del   livello   di
professionalita' acquisito che equivale al superamento del periodo di
prova necessario per l'immissione in ruolo di  cui  all'articolo  70,
comma 13. 
  8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di  formazione
svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono  a  carico  delle
singole  amministrazioni  nell'ambito   delle   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. (48) (65) (69) (76) ((89)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino
alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al  presente
articolo e comunque non oltre il 31 dicembre  2015  sono  sospese  le
modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015,  n.
210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,  n.  21,
ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione  dei
processi di riorganizzazione di cui al presente articolo  e  comunque
non  oltre  il  31  dicembre  2016  sono  sospese  le  modalita'   di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,  n.  19,
ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione  dei
processi di riorganizzazione di cui al presente articolo  e  comunque
non  oltre  il  31  dicembre  2017  sono  sospese  le  modalita'   di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017,  n.
205, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione
dei processi di  riorganizzazione  di  cui  al  presente  articolo  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018 sono sospese le  modalita'  di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 30 dicembre  2019  n.
162, ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla  conclusione
dei processi di  riorganizzazione  di  cui  al  presente  articolo  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020 sono sospese le  modalita'  di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165". 
                               Art. 29 
                Reclutamento dei dirigenti scolastici 
 
  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici  si  realizza  mediante
concorso  selettivo  per  titoli  ed  esami,  organizzato   su   base
regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
tutti  i  posti  vacanti  nel  triennio,  fermo  restando  il  regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449,   e   successive
modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. Al
concorso puo' partecipare il personale  docente  ed  educativo  delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo
diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in  base  al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'  complessiva
nel ruolo di appartenenza di  almeno  cinque  anni.  E'  previsto  il
pagamento di un contributo, da parte  dei  candidati,  per  le  spese
della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere  una  prova
preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui  sono  ammessi
tutti coloro che  superano  l'eventuale  preselezione,  e  una  prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte  e  la
prova orale sono superate dai candidati che conseguano,  in  ciascuna
prova, il punteggio minimo di sette  decimi  o  equivalente.  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N.  126.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  le  modalita'   di
svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e  i
programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove
e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione  e  prova  e  i
contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni  successivi  alla
conferma in ((ruolo)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che "Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  sono  abrogate  le  disposizioni  dell'articolo  29  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del
reclutamento e  della  mobilita'  professionale,  la  distinzione  in
settori  formativi  dei  dirigenti  scolastici,  nonche'  ogni  altra
disposizione dello stesso  articolo  incompatibile  con  il  presente
regolamento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 2)
che "Il  decreto  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal  precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.". 

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilita’ e accessi

                             Art. 29-bis 
                  (Mobilita' intercompartimentale). 
 
  1. Al fine di favorire i processi di mobilita' fra  i  comparti  di
contrattazione del personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali e' definita,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  tabella  di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti  dai  contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. 
                                                               ((61)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il
decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura  ivi  indicata,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la
tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato articolo 29-bis". 
                               Art. 30 
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse  (Art.  33
del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.  13  del
d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del  1998  e
successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del
                                1999) 
 
  1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti  in  organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e  le  competenze  professionali
richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un  periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati  i  posti
che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale  di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In
via sperimentale e fino all'introduzione di nuove  procedure  per  la
determinazione   dei   fabbisogni   standard   di   personale   delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi  centrali
di differenti ministeri,  agenzie  ed  enti  pubblici  non  economici
nazionali  non  e'  richiesto   l'assenso   dell'amministrazione   di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi  dalla
richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione
abbia una percentuale di posti vacanti superiore  all'amministrazione
di  appartenenza.  Per  agevolare  le  procedure  di   mobilita'   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  istituisce  un  portale  finalizzato  all'incontro  tra  la
domanda e l'offerta di mobilita'. (65) (76) 
  1-bis.   L'amministrazione   di    destinazione    provvede    alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda  di  trasferimento  e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove  sia  necessario  predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma  si  provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  1-ter. La dipendente vittima di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali  del  comune  di  residenza,  puo'  presentare   domanda   di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un  comune
diverso   da    quello    di    residenza,    previa    comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi  siano   posti   vacanti   corrispondenti   alla   sua   qualifica
professionale. 
  2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,  comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti  all'interno  della  stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in  sedi  collocate  nel  territorio  dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri
dalla sede cui sono adibiti.  Ai  fini  del  presente  comma  non  si
applica il terzo periodo  del  primo  comma  dell'articolo  2103  del
codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, previa consultazione con le  confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare  i
processi di cui al presente comma,  anche  con  passaggi  diretti  di
personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio   delle   funzioni   istituzionali   da    parte    delle
amministrazioni che presentano carenze di organico.  Le  disposizioni
di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta'
inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo  parentale,  e  ai
soggetti di cui all'articolo 33, comma  3,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, e  successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
stessi  alla  prestazione  della  propria  attivita'  lavorativa   in
un'altra sede. 
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 
  2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi  1
e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o  le  clausole  dei  contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',
le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento
economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento
all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e
corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale
riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I
criteri di utilizzo e le  modalita'  di  gestione-delle  risorse  del
fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse
vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino
rilevanti  carenze  di  personale  e  conseguentemente   alla   piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7  aprile
2014, n. 56.  Le  risorse  sono  assegnate  alle  amministrazioni  di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio  del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno
2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 97, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
quanto  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere   dal   2014   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3  ottobre  2006,  n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.
286 e quanto a 12 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  A
decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera  d),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 
  2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere  all'espletamento  di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui  al  comma
1, provvedendo, in  via  prioritaria,  all'immissione  in  ruolo  dei
dipendenti, provenienti da altre  amministrazioni,  in  posizione  di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa  area  funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio. Il trasferimento e'  disposto,  nei  limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni
di provenienza; il trasferimento puo' essere  disposto  anche  se  la
vacanza sia presente in  area  diversa  da  quella  di  inquadramento
assicurando la necessaria neutralita'  finanziaria.  (68)  (83)  (82)
((84)) 
  2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma  2-bis,  limitatamente
alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  al  Ministero  degli
affari esteri, in ragione della specifica professionalita'  richiesta
ai propri dipendenti,  avviene  previa  valutazione  comparativa  dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
fuori  ruolo  al  momento  della  presentazione  della   domanda   di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 
  2-quater.  La  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   per
fronteggiare le situazioni di emergenza in  atto,  in  ragione  della
specifica  professionalita'  richiesta  ai  propri  dipendenti   puo'
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza per le esigenze della  Protezione  civile  e  del  servizio
civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di  cui  all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo  1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  2-quinquies. Salvo diversa previsione,  a  seguito  dell'iscrizione
nel  ruolo  dell'amministrazione  di  destinazione,   al   dipendente
trasferito per mobilita' si  applica  esclusivamente  il  trattamento
giuridico ed economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto  nei
contratti   collettivi   vigenti   nel    comparto    della    stessa
amministrazione . 
  2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,  per  motivate  esigenze
organizzative, risultanti dai documenti  di  programmazione  previsti
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita' previste dai rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre
amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,  fermo
restando quanto  gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto.(52) (60) 
                                                       (74) (76) (78) 
 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
413) che " A decorrere dal 1° gennaio 2013,  i  provvedimenti  con  i
quali sono disposte le assegnazioni  temporanee.  del  personale  tra
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa
tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato." 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 113-bis, comma 4)  che
"Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni  temporanee  di  personale
all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale  stabilito
dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto  legislativo  n.
165 del 2001". 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla L.
29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)  che  "Al
fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione
e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle  more  della
definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni  temporanee
del  personale  non  dirigenziale  del  comparto  Scuola  presso   il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  possono
essere prorogate  fino  al  31  agosto  2015,  in  deroga  al  limite
temporale  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-sexies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del
personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in  materia
di assunzioni in  caso  di  inquadramento  nei  ruoli  del  personale
comandato". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 3)
che "Al fine di  accelerare  lo  svolgimento  delle  procedure  e  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  il
personale assunto a tempo  indeterminato,  sulla  base  di  procedure
concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in  posizione  di  distacco  o  di  comando
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della presente legge,  in  deroga
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  e
successive modificazioni, puo' richiedere, entro il 31 dicembre 2016,
di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti  vacanti
nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici  unita'  e  a
condizione che il transito non comporti un  aumento  del  trattamento
economico, previo parere favorevole dei  dirigenti  responsabili  dei
servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 1) che il comma 2-bis del presente articolo non si  applica  ai
ricercatori e tecnologi degli Enti. 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 15-ter, comma  3)
che "Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  a  decorrere  dal  2018
l'ANSF  e'  autorizzata  all'assunzione  di   11   funzionari   e   9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4,  comma
3,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria". 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 445) che  "Per  il  biennio  2018-2019,  nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno  di  personale
l'AGENAS puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita'  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura  per
l'assorbimento  del  personale  in  esubero   dalle   amministrazioni
pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria  dotazione
organica, procedure concorsuali, per esami, per  assunzioni  a  tempo
indeterminato di 100 unita' di personale, di cui 10 dirigenti di area
III, 80 di categoria D a posizione economica di base, 7 di  categoria
C a posizione economica di base  e  3  di  categoria  B  a  posizione
economica di base, con una riserva di posti non superiore al  50  per
cento per il personale non di ruolo, di qualifica  non  dirigenziale,
che, alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  presti
servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con  contratto  di
lavoro  flessibile,  ivi  compresi  i  contratti  di   collaborazione
coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS"; 
  - (con l'art. 1, comma 567) che "In attuazione dei commi 565 e  566
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di  quanto  previsto
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  e  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101"; 
  - (con l'art. 1, comma 572) che "In attuazione dei commi 570 e 571,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge n. 101 del 2013"; 
  - (con l'art. 1, comma 576) che "Al fine di garantire il  rispetto,
da parte di tutti gli operatori del  sistema  dell'aviazione  civile,
degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale,
l'ENAC,  in  aggiunta  alle   vigenti   facolta'   assunzionali,   e'
autorizzato,  nei  limiti   dell'attuale   dotazione   organica,   in
considerazione dei significativi  incrementi  degli  investimenti  in
opere  aeroportuali,  del  numero  dei  passeggeri  e   delle   merci
trasportate, a procedere, previo svolgimento di  procedure  selettive
pubbliche, all'assunzione di 93 unita' di personale appartenenti alle
categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, in  relazione  alle  specifiche
professionalita' necessarie per lo svolgimento,  in  particolare,  di
attivita' di certificazione, ispezione, vigilanza e  controllo  sugli
operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 15,  comma
3)  che  "In  attuazione  dei  commi  1  e  2,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta'  di  avvalersi
della previsione di cui all'articolo  3,  comma  61,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Per  far
fronte alla necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli
uffici giudiziari del distretto della  corte  di  appello  di  Genova
nonche'  per   garantire   il   regolare   andamento   dell'attivita'
giudiziaria in ragione  dell'incremento  dei  procedimenti  civili  e
penali presso i medesimi uffici,  il  Ministero  della  giustizia  e'
autorizzato   ad   assumere   in   via   straordinaria,   nell'ambito
dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di  50  unita'
di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei  ruoli
dell'amministrazione giudiziaria. Il  personale  di  cui  al  periodo
precedente e' assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli  30
e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme
restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  mediante  lo
scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni  in  corso
di  validita'  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni  pubbliche
svolte su base nazionale, anche con modalita'  semplificate  definite
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro della giustizia,  da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  anche  in  deroga  alla  disciplina  prevista  dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne,  in  particolare,  la
tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  di  esame  e  la
nomina delle commissioni e delle sottocommissioni". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 36, comma
2) che "Le assunzioni di cui al comma 1  sono  effettuate  in  deroga
agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo  2019,  n.
26, ha disposto (con l'art. 1, comma 258) che "Le procedure  relative
alle assunzioni di cui  al  precedente  periodo  sono  effettuate  in
deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31,  comma  3)  che
"Al fine dello svolgimento dei  nuovi  incrementali  adempimenti,  il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli
specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
                             Articolo 31
  Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'
(Art.34 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.19  del
                        d.lgs n.80 del 1998)
   1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento
o  conferimento  di  attivita',  svolte da pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici
o  privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano  l'articolo  2112  del  codice  civile  e  si  osservano le
procedure  di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
                               Art. 32 
((  (Collegamento  con  le  istituzioni  internazionali,  dell'Unione
     europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). )) 
 
  ((1. Le amministrazioni  pubbliche  favoriscono  e  incentivano  le
esperienze del proprio personale presso le  istituzioni  europee,  le
organizzazioni internazionali nonche' gli  Stati  membri  dell'Unione
europea, gli Stati candidati  all'adesione  all'Unione  e  gli  altri
Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai
sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale
di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento  tra  le
amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati  a  prestare
temporaneamente servizio presso: 
    a) il Parlamento europeo, il Consiglio  dell'Unione  europea,  la
Commissione  europea,  le  altre  istituzioni  e  gli  altri   organi
dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita'
di esperti nazionali distaccati; 
    b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali  l'Italia
aderisce; 
    c) le amministrazioni pubbliche degli  Stati  membri  dell'Unione
europea, degli Stati candidati all'adesione  all'Unione  e  di  altri
Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione,  a
seguito  di  appositi  accordi  di  reciprocita'  stipulati  tra   le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero  degli  affari
esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e  per  le  politiche
europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: 
    a) coordinano la costituzione di una  banca  dati  di  potenziali
candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in  materia
europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; 
    b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni  interessate,  le
aree  di  impiego  prioritarie  del  personale  da  distaccare,   con
specifico riguardo  agli  esperti  nazionali  presso  le  istituzioni
dell'Unione europea; 
    c) promuovono la sensibilizzazione  dei  centri  decisionali,  le
informazioni   relative   ai   posti   vacanti   nelle    istituzioni
internazionali e dell'Unione europea e la formazione  del  personale,
con specifico riguardo agli esperti nazionali presso  le  istituzioni
dell'Unione. 
  3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo'
essere a carico delle amministrazioni di provenienza,  di  quelle  di
destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in  parte  allo  Stato  italiano  dall'Unione  europea  o  da
un'organizzazione o ente internazionale. 
  4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero  resta  a
tutti gli effetti dipendente  dell'amministrazione  di  appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per
l'accesso  a  posizioni  economiche  superiori   o   a   progressioni
orizzontali e verticali di carriera all'interno  dell'amministrazione
pubblica)). 
                             Articolo 33 
           (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) 
 
  1.  Le  pubbliche   amministrazioni   che   hanno   situazioni   di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede
di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma  1,  terzo  e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal
presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione
annuale di cui  al  comma  1  non  possono  effettuare  assunzioni  o
instaurare rapporti di lavoro con qualunque  tipologia  di  contratto
pena la nullita' degli atti posti in essere. 
  3. La mancata  attivazione  delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo da parte del dirigente responsabile e'  valutabile  ai  fini
della responsabilita' disciplinare. 
  4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente
responsabile deve dare un'informativa preventiva alle  rappresentanze
unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. 
  5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  4,
l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione  totale
o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche  conto  di
quanto previsto dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
  6. I  contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle   eccedenze   di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
di  fuori  del  territorio   regionale   che,   in   relazione   alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni  o  alla  situazione
del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai  contratti  collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
  7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  4
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non  sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre
amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso
servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di
mobilita'. 
  8. Dalla data di collocamento  in  disponibilita'  restano  sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore
ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi
altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennita'
sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di
accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto
altresi' il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (43) ((48)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 25) che "
In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,  le
unita'  di  personale  eventualmente   risultanti   in   soprannumero
all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono
eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e  restano  temporaneamente
in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna 
area o qualifica dirigenziale." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 16, commi  2
e 3) che 
  "2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo  31
marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo  15  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge." 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 2, comma 12)  che  "Il
periodo di 24 mesi di cui al comma 8  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 puo' essere  aumentato  fino  a  48  mesi
laddove il personale collocato  in  disponibilita'  maturi  entro  il
predetto   arco   temporale   i   requisiti   per   il    trattamento
pensionistico". 
                               Art. 34 
              Gestione del personale in disponibilita' 
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi  elenchi
secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto  di
lavoro. 
   2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo  e  per  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi  anche,  ai  fini
della  riqualificazione  professionale  del  personale  e  della  sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della  collaborazione  delle
strutture regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento
con l'elenco di cui al comma 3. 
   3.  Per  le  altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto   dalle
strutture regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione  professionale
e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,
nel  provvedere  all'organizzazione   del   sistema   regionale   per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 
   3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul  sito
istituzionale delle amministrazioni competenti. 
   4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi  elenchi
ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33,  comma  8,  per  la
durata massima ivi prevista. La spesa  relativa  grava  sul  bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento  ad  altra
amministrazione, ovvero al  raggiungimento  del  periodo  massimo  di
fruizione  dell'indennita'  di  cui  al  medesimo  comma  8.  ((Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di  lavoro  si
intende definitivamente risolto  alla  data  del  raggiungimento  del
periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al  comma  8  del
medesimo articolo 33,  ovvero,  prima  del  raggiungimento  di  detto
periodo massimo, qualora il dipendente in  disponibilita'  rinunci  o
non  accetti  per  due  volte  l'assegnazione   disposta   ai   sensi
dell'articolo  34-bis  nell'ambito  della  provincia   dallo   stesso
indicata)). Gli oneri sociali relativi alla  retribuzione  goduta  al
momento  del  collocamento   in   disponibilita'   sono   corrisposti
dall'amministrazione  di  appartenenza  all'ente   previdenziale   di
riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. Nei  sei  mesi
anteriori alla data di scadenza del termine di cui  all'articolo  33,
comma  8,  il  personale  in  disponibilita'  puo'  presentare,  alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione,  in
deroga all'articolo 2103 del codice  civile,  nell'ambito  dei  posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in  posizione
economica inferiore della stessa o di inferiore area o  categoria  di
un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al  fine  di
ampliare  le  occasioni   di   ricollocazione.   In   tal   caso   la
ricollocazione non puo' avvenire prima dei  trenta  giorni  anteriori
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha  diritto
all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto
di  essere  successivamente  ricollocato  nella  propria   originaria
qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure
di  mobilita'  volontaria  di  cui  all'articolo  30.  In   sede   di
contrattazione   collettiva   con   le    organizzazioni    sindacali
maggiormente  rappresentative  possono   essere   stabiliti   criteri
generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e  al
sesto periodo. 
   5. I contratti collettivi  nazionali  possono  riservare  appositi
fondi per la riqualificazione professionale del personale  trasferito
ai sensi  dell'articolo  33  o  collocato  in  disponibilita'  e  per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione  del  personale.
in particolare mediante mobilita' volontaria. 
   6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni
a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici
mesi, ((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi
dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,   nonche'   al
conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'articolo  15-septies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) sono subordinate alla
verificata   impossibilita'   di   ricollocare   il   personale    in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ((e  in  possesso  della
qualifica  e  della  categoria  di  inquadramento   occorrenti)).   I
dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono
essere assegnati, nell'ambito  dei  posti  vacanti  in  organico,  in
posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta
o presso quelle individuate  ai  sensi  dell'articolo  34-bis,  comma
5-bis. Gli  stessi  dipendenti  possono,  altresi',  avvalersi  della
disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui  i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato
o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si
avvalgono dell'articolo 23-bis il  termine  di  cui  all'articolo  33
comma  8  resta  sospeso  e   l'onere   retributivo   e'   a   carico
dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente. 
   7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti  dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a
disposizione del loro bilancio e possono  essere  utilizzate  per  la
formazione  e  la  riqualificazione  del   personale   nell'esercizio
successivo. 
   8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  relative  al  collocamento  in  disponibilita'
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto. 
                             Art. 34-bis 
         Disposizioni in materia di mobilita' del personale 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,con
esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3,  comma  1,
ivi compreso il Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di
avviare le procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a
comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e  3,  l'area,
il livello e la sede di destinazione per i quali si  intende  bandire
il concorso nonche',  se  necessario,  le  funzioni  e  le  eventuali
specifiche idoneita' richieste. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e le strutture regionali e provinciali  di  cui  all'articolo
34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni  dalla  comunicazione,
ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel  relativo  elenco
il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e
34.  Le  predette  strutture  regionali  e   provinciali,   accertata
l'assenza negli appositi  elenchi  di  personale  da  assegnare  alle
amministrazioni  che  intendono  bandire  il   concorso,   comunicano
tempestivamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica le  informazioni  inviate  dalle
stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal  ricevimento  della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   provvede   ad   assegnare   alle
amministrazioni  che  intendono  bandire  il  concorso  il  personale
inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma  2.  A  seguito
dell'assegnazione,   l'amministrazione   destinataria   iscrive    il
dipendente in disponibilita' nel  proprio  ruolo  e  il  rapporto  di
lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato  l'intenzione
di  bandire  il  concorso.  L'amministrazione  destinataria  comunica
tempestivamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e  alle  strutture  regionali  e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata
accettazione   dell'assegnazione   da   parte   del   dipendente   in
disponibilita'. ((100)) 
  3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi  di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 
  4.  Le  amministrazioni,  decorsi   quarantacinque   giorni   dalla
ricezione della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
Dipartimento   della   funzione   pubblica   direttamente   per    le
amministrazioni dello Stato e per gli  enti  pubblici  non  economici
nazionali, comprese le universita', e per  conoscenza  per  le  altre
amministrazioni,  possono   procedere   all'avvio   della   procedura
concorsuale per  le  posizioni  per  le  quali  non  sia  intervenuta
l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. ((100)) 
  5. Le assunzioni effettuate in  violazione  del  presente  articolo
sono  nulle  di  diritto.  Restano  ferme  le  disposizioni  previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
modificazioni. 
  5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'  tempestiva
ricollocazione del personale in disponibilita'  iscritto  nell'elenco
di cui all'articolo 34,  comma  2,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica effettua ricognizioni presso  le  amministrazioni  pubbliche
per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge  12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 1995, n. 273. 
 
                                                                 (89) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
328) che "Al fine  di  rafforzare  lo  svolgimento  dell'attivita'  a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione  e  certificazione
nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive  attribuite  al  Ministero
dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione,
di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti  e  dei
processi  produttivi,  di  crisi  di  impresa,   di   amministrazioni
straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali  in  materia
di  energia,  di  vigilanza  e  controllo  del  corretto  uso   delle
frequenze, il Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a
bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad  assumere  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3,  4  e  6,  e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31  agosto  2013  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con  conseguente  incremento  della  vigente  dotazione
organica  nel  limite  delle  unita'  eccedenti,  in  aggiunta   alle
ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale  da
inquadrare nella III area del personale non  dirigenziale,  posizione
economica F1, e trecentodiciotto unita' di  personale  da  inquadrare
nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1,
con professionalita' pertinenti alle  funzioni  di  cui  al  presente
comma". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (100) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  247,  comma
12) che "Per le procedure di cui  al  presente  articolo,  i  termini
previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente,  in  sette  e
quindici giorni". 
                               Art. 35 
Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs  n.  29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del  d.lgs  n.  546  del
1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80  del  1998,  successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.
36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs  n.
80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.  274,  comma  1,
                lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000) 
 
  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche   avviene   con
contratto individuale di lavoro: 
  a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del  comma  3,
volte  all'accertamento   della   professionalita'   richiesta,   che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 
  b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali e' richiesto  il  solo  requisito  della  scuola  dell'obbligo,
facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
professionalita'. 
  2.  Le  assunzioni  obbligatorie  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68, avvengono  per  chiamata  numerica  degli  iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa,  previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con  le  mansioni  da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e  del  personale  della  Polizia   municipale   deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del  terrorismo
e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  tali  assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa. 
  3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni  si
conformano ai seguenti principi: 
  a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di  svolgimento
che  garantiscan9  l'imparzialita'  e   assicurino   economicita'   e
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno,  all'ausilio
di  sistemi  automatizzati,  diretti  anche  a  realizzare  forme  di
preselezione; 
  b)  adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,  idonei  a
verificare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
  c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; 
  d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
  e) composizione delle commissioni  esclusivamente  con  esperti  di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti  tra  funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei  alle  medesime,  che  non
siano    componenti     dell'organo     di     direzione     politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e  che  non
siano rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
  e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145;(81) (80)
(84) 
  e-ter) possibilita' di richiedere, tra  i  requisiti  previsti  per
specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del  titolo
di dottore di ricerca, che deve ((prioritariamente)) essere valutato,
ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. 
  3-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del  limite  massimo
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in  materia  di  assunzioni  ovvero  di
contenimento della spesa di personale, secondo  i  rispettivi  regimi
limitativi fissati dai  documenti  di  finanza  pubblica  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui al comma 4, possono avviare procedure  di  reclutamento  mediante
concorso pubblico: 
    a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento  di
quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando; 
    b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con  apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,
hanno maturato almeno tre anni  di  contratto  di  lavoro  flessibile
nell'amministrazione che emana il bando. 
  3-ter. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, entro il 31 gennaio  2013,  sono  dettati  modalita'  e  criteri
applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva  dei  posti
di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  in  rapporto  ad  altre
categorie riservatarie. Le disposizioni  normative  del  comma  3-bis
costituiscono principi generali a cui  devono  conformarsi  tutte  le
amministrazioni pubbliche. 
  ((3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  il
Ministro della salute e il  Ministro  della  giustizia,  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di  dottore  di
ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli  altri  titoli
di studio  e  di  abilitazione  professionale,  anche  con  riguardo,
rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle  modalita'  di
conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai fini del concorso)). 
  4.  Le  determinazioni   relative   all'avvio   di   procedure   di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o  ente  sulla
base  del  piano  triennale  dei  fabbisogni   approvato   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure  concorsuali  e  le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti  pubblici
non economici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (68) (78) (82)
(84) 
  4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  cui  al
comma 4 si applica anche  alle  procedure  di  reclutamento  a  tempo
determinato per contingenti superiori alle cinque unita',  inclusi  i
contratti di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli  aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36. 
  5.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   4,   comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  per  le
amministrazioni di  cui  al  comma  4,  le  restanti  amministrazioni
pubbliche, per lo  svolgimento  delle  proprie  procedure  selettive,
possono  rivolgersi  al  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e
avvalersi  della  Commissione  per  l'attuazione  del   Progetto   di
Riqualificazione  delle  Pubbliche  Amministrazioni   (RIPAM).   Tale
Commissione e' nominata con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione ed  e'  composta  dal  Capo  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la
presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale  per
gli ordinamenti del  personale  e  l'analisi  dei  costi  del  lavoro
pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo  del  Dipartimento
per le politiche del personale dell'amministrazione civile e  per  le
risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o  loro
delegati. La Commissione: a) approva  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di
concorso  e  nomina  le  commissioni  esaminatrici;  c)   valida   le
graduatorie finali di merito delle  procedure  concorsuali  trasmesse
dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e  gli  idonei
delle   procedure   concorsuali   alle   amministrazioni    pubbliche
interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale  atto  connesso  alle
procedure  concorsuali,  fatte  salve  le  competenze  proprie  delle
commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale
di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. 
  5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5,  il  bando  di  concorso  puo'
fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4,  comma
3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito  con
modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125. 
  5.2. Il Dipartimento della  funzione  pubblica,  anche  avvalendosi
dell'Associazione Formez  PA  e  della  Commissione  RIPAM,  elabora,
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo
amministrativo sullo svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle  migliori  pratiche  a  livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente   in
materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei
titoli  del  personale  sanitario,  tecnico  e  professionale,  anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto
con il Ministero della salute. 
  5-bis. I vincitori dei concorsi  devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni.  La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai  contratti
collettivi. (60) (68) 
  5-ter.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento   del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per
un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i
periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi  regionali.   Il
principio della parita'  di  condizioni  per  l'accesso  ai  pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
riferimento al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando  tale
requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti  non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (27) 
  6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia  di  difesa  e  sicurezza  dello  Stato,  di
polizia, di  giustizia  ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di
difesa in giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.  53,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali  disciplina  le  dotazioni  organiche,  le  modalita'  di
assunzione agli impieghi, i  requisiti  di  accesso  e  le  procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni  dalla
L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art.  24-quater,  comma
1) che "In deroga alla disposizione di  cui  all'articolo  35,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far  fronte
alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti
sul lavoro, il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  e'
autorizzato ad utilizzare la  graduatoria  formata  in  seguito  allo
svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi  795  posti
di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93
del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010." 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15,  comma  2-ter)
che "Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al  fine
di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, la  durata  temporale
dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione,  di  cui
all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero,
e' di tre  anni.  La  presente  disposizione  costituisce  norma  non
derogabile dai contratti collettivi". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 2) che "In deroga all'articolo 35,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata  temporale  dell'obbligo
di permanenza nella sede di prima destinazione, per il  personale  in
servizio di ruolo e' di tre anni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che  "Le  disposizioni
di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,
comma 1) che "Per far fronte alla  necessita'  di  coprire  le  gravi
scoperture organiche degli  uffici  giudiziari  del  distretto  della
corte  di  appello  di  Genova  nonche'  per  garantire  il  regolare
andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione  dell'incremento  dei
procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici,  il  Ministero
della giustizia e' autorizzato  ad  assumere  in  via  straordinaria,
nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel  biennio  2018-2019,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente  massimo
di  50  unita'  di  personale  amministrativo  non  dirigenziale   da
inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.  Il  personale
di cui al periodo precedente e' assunto, in deroga a quanto  previsto
dagli articoli 30 e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui  all'articolo  4,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
mediante   lo   scorrimento   di    graduatorie    delle    pubbliche
amministrazioni in corso di validita' alla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto  ovvero  mediante
selezioni pubbliche svolte su base  nazionale,  anche  con  modalita'
semplificate definite  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  anche  in  deroga  alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  per  quanto  concerne,  in
particolare, la tipologia e le modalita' di svolgimento  delle  prove
di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni". 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
364) che "All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, la lettera e-bis) del comma 3 e' abrogata, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 400, comma 15,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360 a
364 non  si  applicano  alle  assunzioni  del  personale  scolastico,
inclusi i dirigenti,  e  del  personale  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica". 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  La L. 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificata  dal  D.L.  14
dicembre 2018, n. 135,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11
febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, comma 365)  che  "Le
previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure
concorsuali     per     l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e
dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 36, comma
2) che "Le assunzioni di cui al comma 1  sono  effettuate  in  deroga
agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31,  comma  3)  che
"Al fine dello svolgimento dei  nuovi  incrementali  adempimenti,  il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato, nei  limiti  della
vigente dotazione organica, ad assumere a tempo  indeterminato  dieci
unita'  da  inquadrare  nell'area  III,   posizione   economica   F1,
selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso  degli
specifici  requisiti  professionali  necessari  all'espletamento  dei
nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli
articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4,  commi  3  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125". 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 30  aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.
58, ha disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360  a  364
non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi  i
dirigenti, e del  personale  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364  non  si
applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali". 
                            Art. 35-bis. 
(( (Prevenzione del fenomeno della  corruzione  nella  formazione  di
          commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) )) 
 
  ((1. Coloro che sono  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del  titolo  II
del libro secondo del codice penale: 
    a) non possono fare parte, anche con compiti  di  segreteria,  di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
    b) non possono essere assegnati, anche  con  funzioni  direttive,
agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie,
all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   nonche'   alla
concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti
pubblici e privati; 
    c) non possono fare parte delle commissioni  per  la  scelta  del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,  per  la
concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di  vantaggi  economici
di qualunque genere. 
  2.  La  disposizione  prevista  al  comma  1  integra  le  leggi  e
regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina
dei relativi segretari)). 
                               Art. 36 
((Personale a  tempo  determinato  o  assunto  con  forme  di  lavoro
                            flessibile)) 
 
  1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario  le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato  seguendo  le  procedure  di
reclutamento previste dall'articolo 35. 
  2. ((Le amministrazioni pubbliche possono  stipulare  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato,  contratti  di  formazione  e
lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
nonche' avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  previste  dal
codice  civile  e  dalle  altre  leggi   sui   rapporti   di   lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui  se
ne  preveda  l'applicazione  nelle  amministrazioni   pubbliche.   Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i  contratti  di  cui  al
primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze  di
carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo
35. I contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  possono
essere stipulati nel  rispetto  degli  articoli  19  e  seguenti  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  escluso  il  diritto  di
precedenza che si applica al  solo  personale  reclutato  secondo  le
procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  presente
decreto.  I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
determinato sono  disciplinati  dagli  articoli  30  e  seguenti  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la  disciplina
ulteriore eventualmente prevista dai contratti  collettivi  nazionali
di lavoro.)) Non e'  possibile  ricorrere  alla  somministrazione  di
lavoro per l'esercizio di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.  Per
prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
rispetto delle  disposizioni  del  presente  articolo,  sottoscrivono
contratti a tempo determinato con i  vincitori  e  gli  idonei  delle
proprie  graduatorie  vigenti   per   concorsi   pubblici   a   tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione  dell'articolo  3,  comma
61, terzo periodo, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  graduatoria
dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 
  ((2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15  giugno  2015,
n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto
riguarda  le  amministrazioni  pubbliche,  ai  contratti   collettivi
nazionali stipulati dall'ARAN.)) 
  ((3. Al fine di  combattere  gli  abusi  nell'utilizzo  del  lavoro
flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite  con  direttiva
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le
amministrazioni redigono, dandone  informazione  alle  organizzazioni
sindacali tramite invio all'Osservatorio  paritetico  presso  l'Aran,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  analitico
rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate,
con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari  del  rapporto
nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione  dei  dati
personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica  che  redige  una  relazione   annuale   al
Parlamento.)) 
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le  informazioni
concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 
  5.  In  ogni  caso,  la  violazione  di   disposizioni   imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori,  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, non puo'  comportare  la  costituzione  di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con  le  medesime  pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e  sanzione.  Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le  somme  pagate  a
tale titolo nei confronti  dei  dirigenti  responsabili,  qualora  la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti  che  operano
in  violazione  delle  disposizioni  del   presente   articolo   sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terra' conto in sede di  valutazione  dell'operato
del dirigente ai sensi dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 286. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 
  5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 
  5-quater.  I  contratti  di  lavoro  ((...))  posti  in  essere  in
violazione  del  presente   articolo   sono   nulli   e   determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato. 
  ((5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si
applica  al  reclutamento  del   personale   docente,   educativo   e
amministrativo, tecnico  e  ausiliario  (ATA),  a  tempo  determinato
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e  degli  enti
locali, le istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli  articoli  1,
comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.
218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.)) 
                             Articolo 37 
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere  nei
                          concorsi pubblici 
(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.13  del  d.lgs
                           n.387 del 1998) 
 
   1. A decorrere  dal  1  gennaio  2000  i  bandi  di  concorso  per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,  prevedono  l'accertamento   della   conoscenza   dell'usa   delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse  ((e
della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al  profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere)). 
   2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce
il livello di conoscenza richiesto e le  modalita'  per  il  relativo
accertamento. 
   3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni.
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti
i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalita' cui
si riferisce il  bando,  e  le  modalita'  per  l'accertamento  della
conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresi'  i  casi  nei
quali il comma 1 non si applica. 
                             Articolo 38 
    Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea 
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato  dall'art.24  del  d.lgs
                           n.80 del 1998) 
 
   1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione  europea  e  i  loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente  possono  accedere  ai   posti   di   lavoro   presso   te
amministrazioni pubbliche  che  non  implicano  esercizio  diretto  o
indiretto di  pubblici  poteri,  ovvero  non  attengono  alla  tutela
dell'interesse nazionale. 
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.400,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non puo' prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza
italiana,  nonche'  i  requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
cittadini di cui al comma 1. 
   3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata  al
livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e
professionali provvede la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,   ((sentiti   il   Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca)).
Secondo le disposizioni  del  primo  periodo  e'  altresi'  stabilita
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
((dell'inserimento  in  graduatoria   e   dell'assunzione   dopo   il
superamento di concorso pubblico)). 
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  si  applicano  ai
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
  3-ter. Sono fatte salve, in  ogni  caso,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della  lingua  italiana  e  di
quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella  provincia
autonoma di Bolzano. 
                             Articolo 39 
  ((Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette)) 
 
   1. ((Le amministrazioni pubbliche promuovono o  propongono,  anche
per  profili  professionali  delle  aree  o  categorie  previste  dai
contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il  solo
requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto  dei  principi  di
cui all'articolo 35, comma 3,  del  presente  decreto,  programmi  di
assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12  marzo  1999,  n.
68, destinati  ai  soggetti  titolari  del  diritto  al  collocamento
obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima  legge  n.
68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,
n. 407,)) sulla base delle direttive impartite dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  dal
Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  cui
confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.300  con  le  decorrenze   previste
dall'articolo 10, commi 3 e 4,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n.303. 
                           Articolo 39-bis 
(Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente  di  lavoro  delle
                      persone con disabilita'). 
 
  1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione  in
ambiente  di  lavoro  delle  persone  con  disabilita',  di   seguito
Consulta. 
  2. La Consulta e' composta da un  rappresentante  del  Dipartimento
della funzione  pubblica,  ((un  rappresentante  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',)) un rappresentante  del  Dipartimento  per  le  pari
opportunita', un rappresentante del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, un rappresentante del Ministero della  salute,  un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   un   rappresentante   dell'Agenzia
nazionale politiche attive del  lavoro  (ANPAL),  due  rappresentanti
designati dalla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti  delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale e due rappresentanti delle  associazioni  del  mondo  della
disabilita' indicati dall'osservatorio nazionale di cui  all'articolo
3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della  Consulta  non
spettano gettoni di  presenza,  compensi,  indennita'  ed  emolumenti
comunque  denominati,  ad  eccezione   del   rimborso   delle   spese
effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente. 
  3. La Consulta svolge le seguenti funzioni: 
    a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per  ottemperare
agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    b) effettua  il  monitoraggio  sul  rispetto  degli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 39-quater; 
    c) propone alle amministrazioni  pubbliche  iniziative  e  misure
innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione  e
alla valorizzazione delle capacita' e delle competenze dei lavoratori
disabili nelle pubbliche amministrazioni; 
    d)  prevede  interventi   straordinari   per   l'adozione   degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
    e) verifica lo stato di attuazione  e  la  corretta  applicazione
delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della  disabilita'
da parte delle  amministrazioni,  con  particolare  riferimento  alle
forme  di  agevolazione  previste  dalla  legge  e  alla  complessiva
disciplina delle quote di riserva. 
                           Articolo 39-ter 
(( (Responsabile  dei  processi  di  inserimento  delle  persone  con
                          disabilita'). )) 
 
  ((1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di
lavoro delle persone con disabilita',  le  amministrazioni  pubbliche
con piu' di 200 dipendenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a   legislazione   vigente,   nominano   un
responsabile dei processi di inserimento. 
  2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) cura i rapporti con il centro per  l'impiego  territorialmente
competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonche'  con  i
servizi territoriali per l'inserimento mirato; 
    b)  predispone,  sentito  il  medico  competente  della   propria
amministrazione ed eventualmente il  comitato  tecnico  di  cui  alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone,
ove   necessario,   le   soluzioni   tecnologiche   per    facilitare
l'integrazione al lavoro anche ai fini  dei  necessari  accomodamenti
ragionevoli  di  cui  all'articolo  3,  comma  3-bis,   del   decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
    c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e
segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di
difficolta' di integrazione. )) 
                         Articolo 39-quater 
(( (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68).
                                 )) 
 
  ((1. Al fine di verificare  la  corretta  e  uniforme  applicazione
della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  le  amministrazioni  pubbliche,
tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9,
comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  al  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al  Centro  per  l'impiego
territorialmente competente. 
  2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni  pubbliche
di cui al  comma  1  trasmettono,  in  via  telematica,  al  servizio
inserimento  lavorativo  disabili  territorialmente  competente,   al
Dipartimento della funzione pubblica e  al  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  una  comunicazione  contenente   tempi   e
modalita' di copertura della quota di riserva. In tale  comunicazione
sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili
professionali per i quali non e' previsto  il  solo  requisito  della
scuola dell'obbligo, riservati ai  soggetti  di  cui  all'articolo  8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa,  le  convenzioni
di cui all'articolo 11 della citata  legge.  Tali  informazioni  sono
trasmesse anche al fine di consentire una  opportuna  verifica  della
disciplina delle  quote  di  riserva,  in  rapporto  anche  a  quanto
previsto  per  le  vittime   del   terrorismo,   della   criminalita'
organizzata e del dovere. Le  informazioni  sono  altresi'  trasmesse
alla Consulta nazionale per  l'integrazione  in  ambiente  di  lavoro
delle persone con disabilita', ai fini di  cui  all'articolo  39-bis,
comma 3, lettera e). 
  3. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  raccolte
nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del  decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99. 
  4. In caso di mancata osservanza delle  disposizioni  del  presente
articolo o di mancato rispetto dei tempi  concordati,  i  centri  per
l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla
graduatoria  vigente  con  profilo  professionale   generico,   dando
comunicazione  delle  inadempienze  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.)) 

Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE

                               Art. 40 
            Contratti collettivi nazionali e integrativi 
      (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima 
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del 
d.lgs. n. 396 del 1997 e  successivamente  modificato  dall'art.  43,
                 comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1. ((La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di  lavoro
e le relazioni sindacali e si svolge con le  modalita'  previste  dal
presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni  disciplinari,
alla valutazione delle prestazioni ai fini della  corresponsione  del
trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva
e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono  escluse
dalla    contrattazione    collettiva    le     materie     attinenti
all'organizzazione degli uffici,  quelle  oggetto  di  partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la  materia
del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'
quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421.)) 
  2.  Tramite  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le   Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41,  comma
5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  sono
definiti fino a un massimo  di  quattro  comparti  di  contrattazione
collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro  separate
aree per la dirigenza. Una apposita ((area o))  sezione  contrattuale
di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo  15
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni. Nell'ambito dei  comparti  di  contrattazione  possono
essere  costituite  apposite  sezioni  contrattuali  per   specifiche
professionalita'. 
  3. La contrattazione collettiva  disciplina,  in  coerenza  con  il
settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i  diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. 
La durata viene stabilita in modo  che  vi  sia  coincidenza  fra  la
vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. 
  3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano  autonomi  livelli  di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo  7,
comma 5, e dei vincoli di  bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.  La
contrattazione collettiva integrativa assicura  adeguati  livelli  di
efficienza  e  produttivita'  dei  servizi   pubblici,   incentivando
l'impegno e la  qualita'  della  performance  ((,  destinandovi,  per
l'ottimale   perseguimento   degli   obiettivi    organizzativi    ed
individuali,  una  quota  prevalente  delle  risorse  finalizzate  ai
trattamenti  economici  accessori  comunque  denominati))  ai   sensi
dell'articolo 45, comma 3. ((La  predetta  quota  e'  collegata  alle
risorse variabili  determinate  per  l'anno  di  riferimento.))  ((La
contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie,  con
i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi  nazionali,
tra i soggetti  e  con  le  procedure  negoziali  che  questi  ultimi
prevedono; essa puo' avere  ambito  territoriale  e  riguardare  piu'
amministrazioni. I  contratti  collettivi  nazionali  definiscono  il
termine delle sessioni negoziali in sede  decentrata.  Alla  scadenza
del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e  liberta'
di iniziativa e decisione. 
  ((3-ter. Nel  caso  in  cui  non  si  raggiunga  l'accordo  per  la
stipulazione di  un  contratto  collettivo  integrativo,  qualora  il
protrarsi   delle   trattative   determini   un   pregiudizio    alla
funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto  dei  principi
di  correttezza  e  buona  fede  fra  le   parti,   l'amministrazione
interessata  puo'  provvedere,  in  via  provvisoria,  sulle  materie
oggetto del mancato accordo fino  alla  successiva  sottoscrizione  e
prosegue le trattative al fine di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
conclusione  dell'accordo.  Agli  atti  adottati  unilateralmente  si
applicano   le   procedure    di    controllo    di    compatibilita'
economico-finanziaria  previste  dall'articolo  40-bis.  I  contratti
collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di  durata
delle  sessioni  negoziali  in  sede  decentrata,  decorso  il  quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso  provvedere,  in  via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E'  istituito
presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di
monitorare i casi e le modalita'  con  cui  ciascuna  amministrazione
adotta gli atti di cui  al  primo  periodo.  L'osservatorio  verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati  in  ordine  alla
sussistenza   del   pregiudizio   alla   funzionalita'    dell'azione
amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano   compensi,   gettoni,
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.)) 
  3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 
  3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le  modalita'  di
utilizzo  delle  risorse  indicate  all'articolo  45,  comma   3-bis,
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i  quali  si  deve
svolgere  la  contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per  quanto
concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti  locali  possono
destinare risorse  aggiuntive  alla  contrattazione  integrativa  nei
limiti stabiliti dalla contrattazione  nazionale  e  nei  limiti  dei
parametri di virtuosita' fissati per  la  spesa  di  personale  dalle
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto ((degli obiettivi  di
finanza pubblica)) e di analoghi  strumenti  del  contenimento  della
spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e'  correlato  all'affettivo  rispetto  dei  principi  in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e
in materia di merito e premi applicabili alle  regioni  e  agli  enti
locali secondo quanto previsto dagli articoli 16  e  31  del  decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni.   Le
pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto  con  i
vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi  nazionali
o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale  livello
negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei
casi di violazione dei vincoli e dei  limiti  di  competenza  imposti
dalla contrattazione nazionale o dalle norme di  legge,  le  clausole
sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite  ai  sensi
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del  codice  civile.  ((In
caso di superamento di vincoli finanziari accertato  da  parte  delle
sezioni  regionali  di  controllo  della   Corte   dei   conti,   del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia  e
delle finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito della
sessione negoziale successiva, con quote  annuali  e  per  un  numero
massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato
il  superamento  di  tali  vincoli.  Al  fine  di  non   pregiudicare
l'ordinata   prosecuzione   dell'attivita'    amministrativa    delle
amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'  eccedere
il  25  per  cento  delle  risorse  destinate   alla   contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo  precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di  cui  all'articolo
40-bis, comma 1, e' corrispondentemente incrementato. In  alternativa
a quanto disposto dal periodo  precedente,  le  regioni  e  gli  enti
locali possono prorogare il termine per procedere al  recupero  delle
somme indebitamente erogate, per un periodo non  superiore  a  cinque
anni, a condizione che adottino  o  abbiano  adottato  le  misure  di
contenimento  della  spesa  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  6  marzo   2014,   n.   16,   dimostrino   l'effettivo
conseguimento  delle  riduzioni  di  spesa  previste  dalle  predette
misure, nonche' il conseguimento  di  ulteriori  riduzioni  di  spesa
derivanti dall'adozione di misure di  razionalizzazione  relative  ad
altri settori anche con riferimento  a  processi  di  soppressione  e
fusione di societa', enti o agenzie strumentali.  Le  regioni  e  gli
enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo  precedente
con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di  ciascun  anno
in cui e' effettuato il  recupero.))  Le  disposizioni  del  presente
comma trovano applicazione a  decorrere  dai  contratti  sottoscritti
successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
  3-sexies. A corredo di  ogni  contratto  integrativo  le  pubbliche
amministrazioni, redigono una relazione  tecnico-finanziaria  ed  una
relazione  illustrativa,   utilizzando   gli   schemi   appositamente
predisposti  e   resi   disponibili   tramite   i   rispettivi   siti
istituzionalidal Ministero dell'economia e delle  finanze  di  intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali  relazioni  vengono
certificate dagli organi di controllo  di  cui  all'articolo  40-bis,
comma 1. 
  4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi  nazionali  o  integrativi  dalla  data  della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano  l'osservanza  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti. 
  ((4-bis.  I  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro   devono
prevedere  apposite  clausole  che   impediscono   incrementi   della
consistenza  complessiva  delle  risorse  destinate  ai   trattamenti
economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a  livello
di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa,  rilevati
a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento  alla  concentrazione
in determinati periodi in cui e'  necessario  assicurare  continuita'
nell'erogazione dei servizi all'utenza o,  comunque,  in  continuita'
con le  giornate  festive  e  di  riposo  settimanale,  significativi
scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 
  4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi
destinati  alla  contrattazione  integrativa  e  di  consentirne   un
utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti
del personale, nonche' di miglioramento della produttivita'  e  della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede
al riordino, alla razionalizzazione  ed  alla  semplificazione  delle
discipline in materia di dotazione ed utilizzo  dei  fondi  destinati
alla contrattazione integrativa.)) 
                             Art. 40-bis 
        (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 
 
  1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  quelli  derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con  particolare  riferimento
alle disposizioni inderogabili che  incidono  sulla  misura  e  sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal  collegio
dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali
di  bilancio  o  dagli  analoghi  organi  previsti   dai   rispettivi
ordinamenti. Qualora dai contratti  integrativi  derivino  costi  non
compatibili   con   i   rispettivi   vincoli   di   bilancio    delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 3-quinquies, sesto periodo. 
  2. Per le amministrazioni statali, anche ad  ordinamento  autonomo,
nonche' per gli enti pubblici non economici  e  per  gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca con organico superiore a  duecento  unita',  i
contratti  integrativi  sottoscritti,  corredati  da   una   apposita
relazione   tecnico-finanziaria   ed   una   relazione   illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma  1,
sono  trasmessi  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
che, entro trenta giorni dalla data  di  ricevimento,  ne  accertano,
congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale
termine, che puo' essere sospeso in caso  di  richiesta  di  elementi
istruttori, la delegazione di  parte  pubblica  puo'  procedere  alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia
esito negativo, le parti riprendono le trattative. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,
inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni  sui
costi della contrattazione integrativa, certificate dagli  organi  di
controllo interno, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che
predispone,  allo  scopo,  uno  specifico  modello  di   rilevazione,
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.  Tali  informazioni
sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari  in
ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi  per  la
contrattazione integrativa sia all'evoluzione della  consistenza  dei
fondi e della spesa derivante dai  contratti  integrativi  applicati,
anche la concreta definizione ed applicazione di  criteri  improntati
alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione
dell'impegno  e  della  qualita'  della  performanceindividuale,  con
riguardo  ai  diversi  istituti   finanziati   dalla   contrattazione
integrativa, nonche' a parametri  di  selettivita',  con  particolare
riferimento  alle  progressioni  economiche.  Le  informazioni   sono
trasmesse alla Corte dei conti che,  ferme  restando  le  ipotesi  di
responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza,  unitamente  a
quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul
costo del lavoro. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche  amministrazioni
sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro  cinque
giorni dalla sottoscrizione, il  testo  contrattuale  con  l'allegata
relazione tecnico-finanziaria ed  illustrativa  e  con  l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento  agli
strumenti  annuali  e  pluriennali  di  bilancio.  I  predetti  testi
contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL. 
  6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e  la  Corte  dei  conti  possono  avvalersi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  di
personale in posizione di fuori ruolo o di  comando  per  l'esercizio
delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 
  7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni  del  presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2,  e'
fatto  divieto  alle  amministrazioni  di   procedere   a   qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione  integrativa.
Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla  corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 41 
           (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). 
 
  1. Il potere di  indirizzo  nei  confronti  dell'ARAN  e  le  altre
competenze  relative  alle  procedure  di  contrattazione  collettiva
nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni  attraverso
le  proprie  istanze  associative   o   rappresentative,   le   quali
costituiscono comitati  di  settore  che  regolano  autonomamente  le
proprie modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni  caso,
le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere
sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 47, si considerano  definitive  e  non
richiedono  ratifica   da   parte   delle   istanze   associative   o
rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto. 
  2.  E'  costituito  un  comitato  di  settore   nell'ambito   della
Conferenza delle Regioni, che esercita ((...)) le competenze  di  cui
al comma 1,  per  le  regioni,  i  relativi  enti  dipendenti,  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario  nazionale;  a  tale  comitato
partecipa un rappresentante del Governo, designato dal  Ministro  del
lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  per  le  competenze
delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito
un comitato di settore nell'ambito  dell'Associazione  nazionale  dei
Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia  (UPI)  e
dell'Unioncamere che esercita ((...)) le competenze di cui  al  comma
1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere  di  commercio  e
dei segretari comunali e provinciali. 
  3. Per tutte  le  altre  amministrazioni  opera  come  comitato  di
settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  finanze.  Al  fine   di   assicurare   la
salvaguardia delle specificita' delle diverse amministrazioni e delle
categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono  emanati  per
il  sistema  scolastico,   sentito   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi ambiti di
competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la  Conferenza
dei rettori delle universita' italiane;  le  istanze  rappresentative
promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli  enti  pubblici
non economici ed il presidente del Consiglio nazionale  dell'economia
e del lavoro. 
  4.  Rappresentati  designati  dai  Comitati  di   settore   possono
assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative.  I  comitati  di
settore  possono  stipulare  con  l'ARAN  specifici  accordi  per   i
reciproci rapporti in  materia  di  contrattazione  e  per  eventuali
attivita' in comune. Nell'ambito del  regolamento  di  organizzazione
dell'ARAN per assicurare  il  miglior  raccordo  tra  i  Comitati  di
settore delle Regioni  e  degli  enti  locali  e  l'ARAN,  a  ciascun
comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di contrattazione collettiva di  cui  all'articolo
40, comma 2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti  ((o  che
si applicano a un comparto per il  quale  operano  piu'  comitati  di
settore)) le funzioni di indirizzo e  le  altre  competenze  inerenti
alla contrattazione collettiva  sono  esercitate  collegialmente  dai
comitati di settore. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 ha disposto (con l'art. 3, comma 3)
che "All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", sono aggiunte  le
seguenti: "e, per  il  comparto  delle  Agenzie  fiscali,  sentiti  i
direttori delle medesime"". 
                             Articolo 42 
        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.396 del 1997) 
 
   1. Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e  l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. Fino a quando non vengano emanate  norme  di  carattere
generale  sulla  rappresentativita'  sindacale  che  sostituiscano  o
modifichino  tali  disposizioni,  le  pubbliche  amministrazioni,  in
attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b)
della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  osservano  le  disposizioni
seguenti  in  materia  di  rappresentativita'  delle   organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e  delle  prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della  contrattazione
collettiva. 
   2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base  ai  criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Ad  esse
spettano,  in  proporzione  alla  rappresentativita',   le   garanzie
previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima  legge  n.300  del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi. 
   3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche  disgiunta  delle  organizzazioni
sindacali di cui al  comma  2,  viene  altresi'  costituito,  con  le
modalita' di cui ai commi seguenti, un  organismo  di  rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali e'  garantita  la
partecipazione di tutti i lavoratori. 
   ((3-bis. Ai fini della costituzione  degli  organismi  di  cui  al
comma 3, e' garantita la partecipazione  del  personale  in  servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso  gli
istituti  italiani  di  cultura  all'estero,  ancorche'  assunto  con
contratto  regolato  dalla  legge  locale.  Di  quanto  previsto  dal
presente  comma  si  tiene  conto   ai   fini   del   calcolo   della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43)). 
   4. Con appositi accordi  o  contratti  collettivi  nazionali,  tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai  sensi   dell'articolo   43,   sono   definite   la   composizione
dell'organismo  di  rappresentanza  unitaria  del  personale   e   le
specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il  voto
segreto,  il  metodo  proporzionale  e  il  periodico  rinnovo,   con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base  ai  criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, anche ad  altre  organizzazioni  sindacali,
purche' siano costituite in associazione con  un  proprio  statuto  e
purche' abbiano aderito  agli  accordi  o  contratti  collettivi  che
disciplinano l'elezione e il  funzionamento  dell'organismo.  Per  la
presentazione  delle  liste,  puo'  essere  richiesto  a   tutte   le
organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di  dipendenti
con diritto al voto non superiore al  3  per  cento  del  totale  dei
dipendenti nelle amministrazioni,  enti  o  strutture  amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di  dimensioni
superiori. (33) (34) 
   5. I medesimi accordi o  contratti  collettivi  possono  prevedere
che,  alle  condizioni  di  cui  al   comma   8,   siano   costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a  piu'  amministrazioni
di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo  territorio.  Essi
possono  altresi'  prevedere  che  siano  costituiti   organismi   di
coordinamento tra le  rappresentanze  unitarie  del  personale  nelle
amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di  cui  al
comma 8. 
   6. I componenti della rappresentanza unitaria del  personale  sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali  aziendali  ai
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  presente  decreto.  Gli  accordi  o  contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita'  con  cui  sono  trasferite  ai
componenti eletti della  rappresentanza  unitaria  del  personale  le
garanzie spettanti  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  delle
organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma  2   che   li   abbiano
sottoscritti o vi aderiscano. 
   7. I medesimi accordi possono disciplinare  le  modalita'  con  le
quali la  rappresentanza  unitaria  del  personale  esercita  in  via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione  riconosciuti
alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9  o  da  altre
disposizioni della legge  e  della  contrattazione  collettiva.  Essi
possono  altresi'  prevedere  che,  ai  fini   dell'esercizio   della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale  sia  integrata  da  rappresentanti  delle   organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto. 
   8. Salvo che i contratti collettivi non  prevedano,  in  relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali,  gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono  essere
costituiti,  alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,   in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
struttura periferiche che siano  considerate  livelli  decentrati  di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali. 
   9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle  amministrazioni,
enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza  con  la
natura delle loro  funzioni,  agli  accordi  o  contratti  collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale. 
   10.  Alle  figure  professionali  per  le  quali   nel   contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo  40,  comma  2,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza  unitaria  del  personale,
anche mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro  incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali. 
   11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle  minoranze  linguistiche,  nell'ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si  applica
quanto previsto dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 gennaio 1978,  n.  58,  e  dal  decreto  legislativo  28
dicembre 1989 n. 430. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  65,
comma  3)che  "In  via  transitoria,  con  riferimento   al   periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti  i
comparti e le aree di contrattazione  ai  sensi  degli  articoli  40,
comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  54  e  56  del
presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali
con le organizzazioni sindacali e le confederazioni  rappresentative,
ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  n.
165  del  2001,  nei  nuovi  comparti  ed  aree   di   contrattazione
collettiva, sulla base dei dati associativi  ed  elettorali  rilevati
per il biennio contrattuale 2008-2009.  Conseguentemente,  in  deroga
all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001, sono prorogati gli organismi di  rappresentanza  del  personale
anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le  elezioni
relative al rinnovo  dei  predetti  organismi  di  rappresentanza  si
svolgeranno, con riferimento ai  nuovi  comparti  di  contrattazione,
entro il 30 novembre 2010." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 65, comma 3) che "In via
transitoria, con riferimento al periodo  contrattuale  immediatamente
successivo a quello in corso,  definiti  i  comparti  e  le  aree  di
contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e  41,  comma  4,
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come  sostituiti,
rispettivamente,  dagli  articoli  54  e  56  del  presente   decreto
legislativo,  l'ARAN  avvia  le  trattative   contrattuali   con   le
organizzazioni sindacali  e  le  confederazioni  rappresentative.  in
deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo  n.
165 del 2001, sono prorogati  gli  organismi  di  rappresentanza  del
personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di  contrattazione,
entro il 30 novembre 2010." 
                             Articolo 43
Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva
 (Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs
 n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
    1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato
           dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)
  1.  L'ARAN  ammette  alla  contrattazione  collettiva  nazionale le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel comparto o nell'area una
rappresentativita'  non  inferiore al 5 per cento, considerando a tal
fine  la  media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo  e'  espresso  dalla  percentuale  delle  deleghe  per il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate  nell'ambito  considerato.  Il dato elettorale e' espresso
dalla   percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni  delle
rappresentanze  unitarie  del  personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
  2.   Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  il  relativo
comparto  o area partecipano altresi' le confederazioni alle quali le
organizzazioni  sindacali  ammesse  alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
  3.   L'ARAN   sottoscrive   i   contratti   collettivi  verificando
previamente,   sulla  base  della  rappresentativita'  accertata  per
l'ammissione   alle   trattative   ai  sensi  del  comma  1,  che  le
organizzazioni   sindacali  che  aderiscono  all'ipotesi  di  accordo
rappresentino  nel  loro  complesso almeno il 51 per cento come media
tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  neI comparto o nell'area
contrattuale,  o  almeno  il  60  per  cento  del dato elettorale nel
medesimo ambito.
  4.   L'ARAN   ammette   alla   contrattazione   collettiva  per  la
stipulazione  degli  accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano  i  compatti  o  le  aree o che regolano istituti comuni a
tutte  le  pubbliche  amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni  sindacali  alle  quali,  in almeno due comparti o due
aree   contrattuali;   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
  5.  I  soggetti  e  le  procedure  della  contrattazione collettiva
integrativa  sono  disciplinati,  in  conformita'  all'articolo ((40,
commi  3-bis  e seguenti)), dai contratti collettivi nazionali, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi
di rappresentanza unitaria del personale.
  6.  Agli  effetti  dell'accordo  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni
sindacali  rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei
contratti  collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale  ai  sensi  dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentativita'  ai  sensi  del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione   territoriale   e   della   consistenza  delle  strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
  7.  La  raccolta  dei  dati  sui voti e sulle deleghe e' assicurata
dall'ARAN.  I  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi
all'ARAN  non  oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni,      controfirmati      da     un     rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata,   con   modalita'  che
garantiscano   la   riservatezza  delle  informazioni.  Le  pubbliche
amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   indicare   il  funzionario
responsabile  della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il
controllo  sulle  procedure  elettorali  e  per  la raccolta dei dati
relativi  alle  deleghe  l'ARAN  si  avvale,  sulla  base di apposite
convenzioni,  della  collaborazione  del  Dipartimento della funzione
pubblica,  del  Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
  8.  Per  garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per
la  certificazione  dei  dati  e  per  la risoluzione delle eventuali
controversie  e'  istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che
puo'   essere  articolato  per  comparti,  al  quale  partecipano  le
organizzazioni   sindacali  ammesse  alla  contrattazione  collettiva
nazionale.
  9.  Il  comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed
alle  deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione,
ai  fini  della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore
di   organizzazioni   sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un
contributo  economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area.
  10.   Il   comitato  delibera  sulle  contestazioni  relative  alla
rilevazione  dei  voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni  caso  quando  la  contestazione  sia  avanzata  da  un soggetto
sindacale   non  rappresentato  nel  comitato,  la  deliberazione  e'
adottata  su  conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e
del  lavoro  -  CNEL,  che  lo  emana  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  richiesta  di  parere  e'  trasmessa  dal comitato al
Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL
entro cinque giorni dalla ricezione.
  11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN  e  le  organizzazioni
sindacali  rappresentate  nel comitato votano separatamente e il voto
delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti
presenti.
  12.  A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme  di  informazione  e  di  accesso  ai  dati, nel rispetto della
legislazione  sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31  dicembre  1996,  n.  675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
  13.  Ai  sindacati  delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano  e  delle  regioni  Valle  D'Aosta  e  Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge   regionale  e  provinciale  o  di  attuazione  degli  Statuti,
spettano,  eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i   medesimi   diritti,   poteri   e  prerogative,  previsti  per  le
organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in  base  al
presente  decreto.  Per  le  organizzazioni sindacali che organizzano
anche  lavoratori  delle  minoranze  linguistiche  della provincia di
Bolzano  e  della  regione  della  Val  d'Aosta,  i  criteri  per  la
determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente
ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
                             Articolo 44
    Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.l6  del
                        d.lgs n.470 del 1993)
   1.  In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge
23  ottobre  1992,  n.  421,  la  contrattazione collettiva nazionale
definisce  nuove  forme  di  partecipazione  delle rappresentanze del
personale    ai    fini    dell'organizzazione   del   lavoro   nelle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2. Sono
abrogate  le  norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche
elettiva,   del  personale  nei  consigli  di  amministrazione  delle
predette  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  nelle  commissioni di
concorso.  La  contrattazione collettiva nazionale indichera' forme e
procedure   di   partecipazione  che  sostituiranno  commissioni  del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
                             Articolo 45
                        Trattamento economico
  (Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del
                        d.lgs n.546 del 1993)
  1.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed accessorio ((fatto
salvo  quanto  previsto  all'articolo  40,  commi 3-ter e 3-quater, e
all'articolo 47-bis, comma 1,)) e' definito dai contratti collettivi.
  2.  Le  amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
  ((3.  I  contratti  collettivi  definiscono,  in  coerenza  con  le
disposizioni  legislative  vigenti,  trattamenti  economici accessori
collegati:
    a) alla performance individuale;
    b)     alla    performance    organizzativa    con    riferimento
all'amministrazione  nel  suo complesso e alle unita' organizzative o
aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
    c)   all'effettivo   svolgimento   di  attivita'  particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.))
  ((3-bis.   Per   premiare   il  merito  e  il  miglioramento  della
performance  dei  dipendenti,  ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge,  sono  destinate,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica,  apposite  risorse  nell'ambito  di  quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.))
  4.  I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
  5.  Le  funzioni  ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i
servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze
diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e
scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
                             Articolo 46 
Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale    delle    pubbliche
                           amministrazioni 
(Art.50,commi da 1 a 12 e 16 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituiti 
prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.2 del d.lgs
n.396 del 1997) 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  legalmente  rappresentate
dall'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione  collettiva
nazionale.  L'ARAN  esercita  a  livello  nazionale,  in  base   agli
indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e  47,  ogni  attivita'
relativa alle relazioni sindacali, alla  negoziazione  dei  contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai  fini
dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.  Sottopone  alla
valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12 giugno 1990, n. 146, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
gli accordi  nazionali  sulle  prestazioni  indispensabili  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge citata. 
   2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi  dell'assistenza
dell'ARAN ai fini della contrattazione  integrativa.  Sulla  base  di
apposite  intese,   l'assistenza   puo'   essere   assicurata   anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate  nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,  in
relazione   all'articolazione   della    contrattazione    collettiva
integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle  pubbliche
amministrazioni interessate, possono  essere  costituite,  anche  per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale. 
  3.  L'ARAN  cura   le   attivita'   di   studio,   monitoraggio   e
documentazione   necessarie   all'esercizio   della    contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo,  ai
comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanita'
e   alle   commissioni   parlamentari   competenti,    un    rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici  dipendenti.
A tale fine l'ARAN si  avvale  della  collaborazione  dell'ISTAT  per
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la  formulazione  di
modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresi',  della
collaborazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che
garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione  del
bilancio  dello  Stato,  del  conto  annuale  del  personale  e   del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti  riguardanti
il costo del lavoro pubblico. 
  4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei  contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa  e
presenta annualmente al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati  di
settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e  la  congruenza
della ripartizione fra le materie regolate  dalla  legge,  quelle  di
competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza  dei
contratti integrativi nonche' le principali criticita' emerse in sede
di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. 
  5. Sono organi dell'ARAN: 
    a) il Presidente; 
    b) il Collegio di indirizzo e controllo. (33) 
  6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  previo  parere  della   Conferenza
unificata. Il Presidente  rappresenta  l'agenzia  ed  e'  scelto  fra
esperti in materia  di  economia  del  lavoro,  diritto  del  lavoro,
politiche del personale e strategia aziendale,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
le incompatibilita' di cui al comma  7-bis.  Il  Presidente  dura  in
carica quattro anni e puo' essere riconfermato per una sola volta. La
carica di Presidente e' incompatibile con qualsiasi  altra  attivita'
professionale a carattere continuativo, se  dipendente  pubblico,  e'
collocato in aspettativa  o  in  posizione  di  fuori  ruolo  secondo
l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 
  7. Il collegio di indirizzo e controllo e'  costituito  da  quattro
componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza  in  materia
di relazioni sindacali e di gestione del  personale,  anche  estranei
alla pubblica amministrazione e dal presidente  dell'Agenzia  che  lo
presiede; due di essi sono designati con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta,  rispettivamente,  del  Ministro
per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  gli  altri  due,  rispettivamente,
dall'ANCI e  dall'UPI  e  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale  e  ne
assicura  l'omogeneita',  assumendo   la   responsabilita'   per   la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano
in coerenza con le  direttive  contenute  negli  atti  di  indirizzo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e
i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. 
  7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e  controllo
ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che  ricoprano
o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali.  L'incompatibilita'  si  intende  estesa  a
qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con  le
predette  organizzazioni  sindacali  o  politiche.  L'assenza   delle
predette cause di incompatibilita' costituisce presupposto necessario
per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia. 
  8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale: 
    a) delle risorse derivanti da contributi  posti  a  carico  delle
singole amministrazioni dei  vari  comparti,  corrisposti  in  misura
fissa per dipendente in servizio.  La  misura  annua  del  contributo
individuale e' definita, sentita l'ARAN,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la  Conferenza
unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale;)) 
    b) di quote per l'assistenza alla  contrattazione  integrativa  e
per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico  dei
soggetti che se ne avvalgano. 
  9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata: 
    a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione  di
risorse pari all'ammontare dei contributi  che  si  prevedono  dovuti
nell'esercizio   di   riferimento.   L'assegnazione   e'   effettuata
annualmente sulla base della quota definita al comma 8,  lettera  a),
con la legge annuale di bilancio,  con  imputazione  alla  pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione  del  ministero
dell'economia e finanze; 
    b) per  le  amministrazioni  diverse  dal]o  Stato,  mediante  un
sistema di trasferimenti da definirsi tramite  decreti  del  Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro  ((dell'economia
e delle finanze)) e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,
nonche', per gli aspetti di  interesse  regionale  e  locale,  previa
intesa  espressa   dalla   Conferenza   unificata   Stato-regioni   e
Stato-citta'. 
  10. L'ARAN  ha  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico.  Ha
autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio  bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al
comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I regolamenti sono  soggetti  al  controllo  del  Dipartimento  della
funzione pubblica e del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da  esercitarsi  entro
quarantacinque giorni  dal  ricevimento  degli  stessi.  La  gestione
finanziaria e' soggetta  al  controllo  consuntivo  della  Corte  dei
conti. 
  11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in base
ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi  posti
si provvede nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  tramite
concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato. 
  12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di  personale,
anche  di  qualifica  dirigenziale,   proveniente   dalle   pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori  ruolo
in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti  comandati  o
collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento
economico  delle  amministrazioni  di  provenienza.  Ad   essi   sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni  contrattuali  vigenti,
le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttivita' per  il
personale  non  dirigente  e  per  i  dirigenti  la  retribuzione  di
posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di  comando  o
di fuori ruolo e' disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.127.
L'ARAN  puo'  utilizzare,  sulla  base  di  apposite  intese,   anche
personale direttamente messo a disposizione dalle  amministrazioni  e
dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi.  L'ARAN  puo'
avvalersi  di  esperti  e  collaboratori  esterni  con  modalita'  di
rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma  10,
nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti. 
  13. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di  loro  competenza,  di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o  provinciale  ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  58,
comma 2) che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi  organi  dell'ARAN
di cui all'articolo 46, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi
organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo,
continuano ad operare gli organi in carica alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto." 
                               Art. 47
           (( (Procedimento di contrattazione collettiva).
  1.  Gli  indirizzi  per la contrattazione collettiva nazionale sono
emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
  2.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma  2,  emanati  dai  rispettivi  comitati  di  settore, sono
sottoposti   al  Governo  che,  nei  successivi  venti  giorni,  puo'
esprimere   le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti
riguardanti  la  compatibilita'  con le linee di politica economica e
finanziaria  nazionale.  Trascorso inutilmente tale termine l'atto di
indirizzo puo' essere inviato all'ARAN.
  3.  Sono  altresi'  inviati  appositi atti di indirizzo all'ARAN in
tutti  gli  altri  casi  in cui e' richiesta una attivita' negoziale.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
  4.  L'ipotesi  di  accordo  e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla
prescritta  relazione  tecnica,  ai comitati di settore ed al Governo
entro  10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni
di  cui  all'articolo  41, comma 2, il comitato di settore esprime il
parere  sul  testo  contrattuale  e  sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino
alla  data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge
5  maggio  2009,  n.  42,  il  Consiglio  dei Ministri puo' esprimere
osservazioni  entro  20  giorni  dall'invio  del  contratto  da parte
dell'ARAN.  Per  le  amministrazioni  di  cui al comma 3 del medesimo
articolo  41,  il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,  tramite  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  5.  Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche'
la   verifica   da  parte  delle  amministrazioni  interessate  sulla
copertura  degli  oneri  contrattuali,  il  giorno  successivo l'ARAN
trasmette  la  quantificazione  dei costi contrattuali alla Corte dei
conti   ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita'  con  gli
strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte  dei  conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e
la  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
bilancio.  La  Corte  dei  conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il  presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto
collettivo.
  6.  La  Corte  dei  conti  puo'  acquisire  elementi  istruttori  e
valutazioni  sul  contratto  collettivo  da  parte  di tre esperti in
materia  di  relazioni  sindacali  e costo del lavoro individuati dal
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il
Capo  del  Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito
di  un  elenco  definito  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma  2,  la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
  7.  In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi  di  accordo.  Nella  predetta  ipotesi,  il  Presidente
dell'ARAN,  d'intesa  con il competente comitato di settore, che puo'
dettare   indirizzi   aggiuntivi,   provvede  alla  riapertura  delle
trattative  ed  alla  sottoscrizione  di una nuova ipotesi di accordo
adeguando  i  costi  contrattuali  ai  fini  delle certificazioni. In
seguito  alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la  procedura  di  certificazione  prevista dai commi precedenti. Nel
caso  in  cui  la  certificazione non positiva sia limitata a singole
clausole    contrattuali    l'ipotesi    puo'   essere   sottoscritta
definitivamente   ferma   restando   l'inefficacia   delle   clausole
contrattuali non positivamente certificate.
  8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le eventuali
interpretazioni  autentiche  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  oltre  che  sul  sito  dell'ARAN e delle
amministrazioni interessate.
  9.  Dal  computo  dei  termini  previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.))
                             Art. 47-bis 
          (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). 
 
  1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge finanziaria che dispone in materia  di  rinnovi  dei  contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per
il trattamento stipendiale possono essere erogati in via  provvisoria
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,  sentite  le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo  conguaglio  all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
  2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di  lavoro,  qualora
lo stesso non sia ancora stato rinnovato e  non  sia  stata  disposta
l'erogazione di cui al comma 1, e'  riconosciuta  ai  dipendenti  dei
rispettivi  comparti  di  contrattazione,  nella  misura  e  con   le
modalita' stabilite dai  contratti  nazionali,  e  comunque  entro  i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione  delle
risorse  contrattuali,una   copertura   economica   che   costituisce
un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno  attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale. (58) ((59)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera d)) che "in deroga alle  previsioni  di  cui  all'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22
dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014  non  si  da'  luogo,
senza possibilita' di recupero, al  riconoscimento  di  incrementi  a
titolo di indennita' di vacanza contrattuale che continua  ad  essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui  all'articolo  9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78.
L'indennita'   di   vacanza   contrattuale   relativa   al   triennio
contrattuale  2015-2017  e'  calcolata  secondo  le  modalita'  ed  i
parametri individuati dai protocolli e  dalla  normativa  vigenti  in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai  sensi  del  precedente
periodo." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 4 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art.  1,  comma
452)  che  "Per  gli  anni   2015-2017,   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  da   computare   quale   anticipazione   dei   benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo  contrattuale
ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al  31  dicembre  2013  ai
sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 454) che "Le  disposizioni
di  cui  ai  commi  452  e  453  si  applicano  anche  al   personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale". 
                             Articolo 48 
Disponibilita'  destinate  alla   contrattazione   collettiva   nelle
                amministrazioni pubbliche e verifica 
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituto prima dall'art.19 del
  d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997 e 
successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs 
                           n.387 del 1998) 
 
  1. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)),  quantifica,  in
coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto  1978,  n.
468 e successive  modificazioni  e  integrazioni.  l'onere  derivante
dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello
Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati  gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato  per  la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato  di  cui
all'articolo 40, comma 3-bis. 
  2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,  nonche'
per le universita' italiane, gli enti pubblici non  economici  e  gli
enti e le  istituzioni  di  ricerca,  ivi  compresi  gli  enti  e  le
amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri  derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati  a  carico
dei  rispettivi  bilanci  nel  rispetto   dell'articolo   40,   comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo
dei contratti collettivi nazionali delle  amministrazioni  regionali,
locali e degli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono  definite
dal Governo, nel rispetto dei  vincoli  di  bilancio,  del  patto  di
stabilita' e di  analoghi  strumenti  di  contenimento  della  spesa,
previa consultazione con le rispettive  rappresentanze  istituzionali
del sistema delle autonomie. 
  3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri  nonche'  l'indicazione  della  copertura
complessiva  per  l'intero   periodo   di   validita'   contrattuale,
prevedendo  con  apposite  clausole  la  possibilita'  di   prorogare
l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di' accertata esorbitanza  dai
limiti di spesa. 
  4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta  in
apposito   fondo   dello   stato   di   previsione   del    Ministero
((dell'economia  e  delle   finanze))   in   ragione   dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei  singoli  contratti  di
comparto,  il  Ministero  ((dell'economia  e   delle   finanze))   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti,  le  somme  destinate  a
ciascun  compatto  mediante  assegnazione  diretta   a   favore   dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione,  per  il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento
ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore  dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura  dei
relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle  amministrazioni
dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente  decreto,
l'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   rinnovo   dei   contratti
collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i
bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 
  5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4  devono
trovare  specifica  allocazione  nelle  entrate  dei  bilanci   delle
amministrazioni  ed  enti  beneficiari,  per  essere   assegnate   ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita  non  possono  essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V  del  presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni  regionali
di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della  spesa  per
il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  utilizzando,   per
ciascun comparto, insiemi significativi  di  amministrazioni.  A  tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre  che  dei  servizi  di
controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua
richiesta da amministrazioni ed enti pubblici. 
                             Articolo 49
      (( (Interpretazione autentica dei contratti collettivi).
  1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi,  le  parti  che  li  hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
  2.  L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con
le  procedure  di  cui  all'articolo  47,  sostituisce la clausola in
questione  sin  dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale
accordo  non  comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla
valutazione  degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei
Ministri   e'   espresso   tramite   il   Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.))
                             Articolo 50
                  Aspettative e permessi sindacali
(Art.54,  commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati
prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto
legge  n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)
   1.   Al   fine   del   contenimento,  della  trasparenza  e  della
   razionalizzazione  delle  aspettative e dei permessi sindacali nel
   settore  pubblico,  la  contrattazione  collettiva  ne determina i
   limiti   massimi   in   un  apposito  accordo,  tra  l'ARAN  e  le
   confederazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo
   43.
   2.  La  gestione  dell'accordo  di cui al comma 1, ivi comprese le
   modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle aspettative e dei
   permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le organizzazioni
   sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e
   con   riferimento   a   ciascun   comparto   e  area  separata  di
   contrattazione,   e'  demandata  alla  contrattazione  collettiva,
   garantendo   a   decorrere   dal   1  agosto  1996  in  ogni  caso
   l'applicazione  della  legge  20  maggio 1970, n.300, e successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  Per  la  provincia  autonoma  di
   Bolzano  si  terra'  conto  di quanto previsto dall'articolo 9 del
   decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
   3.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fornire  alla
   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
   funzione  pubblica  -  il  numero  complessivo ed i nominativi dei
   beneficiari dei permessi sindacali.
   4.  Oltre  ai  dati  relativi  ai permessi sindacali, le pubbliche
   amministrazioni   sono   tenute  a  fornire  alla  Presidenza  del
   Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
   elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica,  del  personale
   dipendente   collocato   in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a
   ricoprire  una  funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi
   sindacali.   I   dati  riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono
   pubblicati  in  allegato  alla  relazione annuale da presentare al
   Parlamento  ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
   93.
                            Art. 50-bis. 
(( (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari  e  degli
              istituti italiani di cultura all'estero). 
 
  1. In considerazione di quanto  disposto  dall'articolo  42,  comma
3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano  anche  al
personale  in  servizio  presso  le  rappresentanze  diplomatiche   e
consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero,
ancorche' assunto con contratto regolato dalla legge locale)). 

Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO

                             Articolo 51
                  Disciplina del rapporto di lavoro
(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993)
   1.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dipendenti delle amministrazioni
   pubbliche  e'  disciplinato secondo le disposizioni degli articoli
   2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
   2.  La  legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
   integrazioni,   si   applica   alle  pubbliche  amministrazioni  a
   prescindere dal numero dei dipendenti.
                             Articolo 52 
                      Disciplina delle mansioni 
  (Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del 
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del 
                        d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali e'  stato  assunto  o  alle  mansioni  equivalenti  nell'ambito
dell'area  di  inquadramentoovvero  a  quelle   corrispondenti   alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito  per  effetto
delle procedure selettive di cui all'articolo 35,  comma  1,  lettera
a).  L'esercizio  di  fatto  di  mansioni  non  corrispondenti   alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai  fini  dell'inquadramento
del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
  1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei  dirigenti  e  del
personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e
istituti assimilati, sono inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree
funzionali. Le progressioni all'interno della stessa  area  avvengono
secondo  principi  di  selettivita',  in  funzione   delle   qualita'
culturali e professionali,  dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati
conseguiti,  attraverso  l'attribuzione  di  fasce  di   merito.   Le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,  ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso. La  valutazione  positiva
conseguita dal dipendente per  almeno  tre  anni  costituisce  titolo
rilevante ai fini della progressione  economica  e  dell'attribuzione
dei posti riservati nei concorsi per  l'accesso  all'area  superiore.
((La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione  dei
criteri  per  l'attribuzione  delle   progressioni   economiche   sia
adeguatamente valorizzato  il  possesso  del  titolo  di  dottore  di
ricerca nonche' degli  altri  titoli  di  studio  e  di  abilitazione
professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater)). 
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. 
  2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro  puo'
essere adibito a  mansioni  proprie  della  qualifica  immediatamente
superiore: 
  a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non  piu'  di  sei
mesi, prorogabili fino  a  dodici  qualora  siano  state  avviate  le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto  al  comma
4; 
  b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per  ferie,
per la durata dell'assenza. 
 
  3. Si considera svolgimento di  mansioni  sUperiori,  ai  fini  del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente,  sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti  propri
di dette mansioni. 
  4. Nei casi di  cui  al  comma  2,  per  il  periodo  di  effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per  la
qualifica  superiore.  Qualora  l'utilizzazione  del  dipendente  sia
disposta  per  sopperire   a   vacanze   dei   posti   in   organico,
immediatamente, e comunque nel  termine  massimo  di  novanta  giorni
dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette  mansioni,
devono essere  avviate  le  procedure  per  la  copertura  dei  posti
vacanti. 
  5. Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  e'  nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni  proprie  di  una  qualifica
superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la   differenza   di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
disposto l'assegnazione  risponde  personalmente  del  maggior  onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  in  sede  di
attuazione della nuova  disciplina  degli  ordinamenti  professionali
prevista dai contratti collettivi  e  con  la  decorrenza  da  questi
stabilita.  I  medesimi   contratti   collettivi   possono   regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale  data,
in nessun caso lo svolgimento di  mansioni  superiori  rispetto  alla
qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto ad  avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore. 
                               Art. 53 
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 
(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2
del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448  del
1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del  1995,  convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e,  infine,  dall'art.
26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del
                                1998) 
 
  1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina  delle
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n.  3,  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis  del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e  dall'articolo  1,  commi  57  e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 267,  comma  1,  273,  274,  508
nonche'  676  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297,
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre  1992,  n.  498,
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  ed
ogni altra successiva modificazione ed  integrazione  della  relativa
disciplina. 
  1-bis. Non possono  essere  conferiti  incarichi  di  direzione  di
strutture  deputate  alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che
rivestano o abbiano  rivestito  negli  ultimi  due  anni  cariche  in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o  che  abbiano  avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di  collaborazione  o  di
consulenza con le predette organizzazioni. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e  doveri  di  ufficio,  che  non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge  o  altre  fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati. 
  3. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti,  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono individuati  gli  incarichi  consentiti  e  quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche' agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  sentiti,  per  le
diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
  3-bis. Ai fini previsti  dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri
differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli
professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
  4. Nel caso in cui i regolamenti  di  cui  al  comma  3  non  siano
emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei  soli  casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 
  5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato   direttamente
dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione   all'esercizio   di
incarichi che  provengano  da  amministrazione  pubblica  diversa  da
quella di appartenenza, ovvero da societa'  o  persone  fisiche,  che
svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri   oggettivi    e
predeterminati, che tengano conto della  specifica  professionalita',
tali da escludere casi di incompatibilita', sia  di  diritto  che  di
fatto,   nell'interesse   del   buon   andamento    della    pubblica
amministrazione o  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle  funzioni
attribuite al dipendente. 
  6. I commi da  7  a  13  del  presente  articolo  si  applicano  ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3,  con  esclusione  dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento  di  quella  a  tempo
pieno, dei docenti  universitari  a  tempo  definito  e  delle  altre
categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali   e'   consentito   da
disposizioni     speciali     lo     svolgimento     di     attivita'
libero-professionali. Sono  nulli  tutti  gli  atti  e  provvedimenti
comunque denominati, regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il  presente  comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,  sono  tutti  gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti  e  doveri  di
ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi ((e le prestazioni)) derivanti: 
    a) dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e
simili; 
    b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
    c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
    d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate; 
    e) da incarichi per lo svolgimento dei  quali  il  dipendente  e'
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 
    f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a
dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in   aspettativa   non
retribuita. 
    f-bis) da attivita' di formazione  diretta  ai  dipendenti  della
pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. 
  7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti
che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini  dell'autorizzazione,
l'amministrazione  verifica  l'insussistenza  di  situazioni,   anche
potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai  professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli  atenei
disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.  In  caso
di inosservanza del divieto, salve le piu'  gravi  sanzioni  e  ferma
restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto  per  le
prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere  versato,   a   cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel  conto  dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente  per
essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di  fondi
equivalenti. 
  7-bis.  L'omissione  del  versamento  del  compenso  da  parte  del
dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di
responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte  dei
conti. 
  8. Le pubbliche amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche  senza  la
previa  autorizzazione  dell'amministrazione  di   appartenenza   dei
dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento  dei
predetti incarichi, senza la previa  autorizzazione,  costituisce  in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto.  In  tal
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,  ove  gravi
su  fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,   e'
trasferito all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 
  9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati  non  possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa
autorizzazione dell'amministrazione di  appartenenza  dei  dipendenti
stessi.  Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione   verifica
l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di
interessi.  In  caso  di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle
violazioni e all'irrogazione delle  sanzioni  provvede  il  Ministero
delle finanze, avvalendosi  della  Guardia  di  finanza,  secondo  le
disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite  alle
entrate del Ministero delle finanze. 
  10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  essere
richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  dai
soggetti pubblici o  privati,  che  intendono  conferire  l'incarico;
puo',  altresi,  essere   richiesta   dal   dipendente   interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi  sulla  richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.  Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio   presso
amministrazioni  pubbliche  diverse  da   quelle   di   appartenenza,
l'autorizzazione   e'   subordinata    all'intesa    tra    le    due
amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e'  per
l'amministrazione di  appartenenza  di  45  giorni  e  si'  prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia  entro  10  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche,  si  intende
accordata; in ogni altro caso,  si  intende  definitivamente  negata.
(100) 
  11. Entro quindici giorni  dall'erogazione  del  compenso  per  gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi  erogati
ai dipendenti pubblici. 
  12. Le amministrazioni pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano
incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri  dipendenti  comunicano
in via telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento
della funzione pubblica gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai
dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo, ove previsto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25  MAGGIO
2017, N. 75. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71) 
  13. Le amministrazioni di appartenenza  sono  tenute  a  comunicare
tempestivamente al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in  via
telematica, per ciascuno dei propri dipendenti  e  distintamente  per
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse  erogati  o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
al comma 11. (71) 
  14. Al fine della verifica dell'applicazione  delle  norme  di  cui
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e successive modificazioni e  integrazioni,  le  amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque  nei  termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di  cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo  decreto  legislativo  n.  33  del
2013, relativi a  tutti  gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  a
qualsiasi  titolo.  Le   amministrazioni   rendono   noti,   mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata   e   il   compenso   dell'incarico   nonche'   l'attestazione
dell'avvenuta  verifica  dell'insussistenza  di   situazioni,   anche
potenziali, di conflitto di interessi.  Le  informazioni  relative  a
consulenze  e   incarichi   comunicate   dalle   amministrazioni   al
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  nonche'   le   informazioni
pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
pubblico per via telematica ai  sensi  del  presente  articolo,  sono
trasmesse  e  pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese  liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto  che  consenta  di
analizzare  e  rielaborare,  anche  a   fini   statistici,   i   dati
informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il  Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in
tutto o in parte,  le  informazioni  di  cui  al  terzo  periodo  del
presente comma in formato  digitale  standard  aperto.  Entro  il  31
dicembre di ciascun anno  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
trasmette alla Corte dei conti  l'elenco  delle  amministrazioni  che
hanno omesso  di  effettuare  la  comunicazione,  avente  ad  oggetto
l'elenco dei collaboratori esterni e  dei  soggetti  cui  sono  stati
affidati incarichi di consulenza.(71) 
  15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino  a  quando  non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso  comma
9. (62) 
  16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il  31  dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula  proposte  per
il  contenimento  della  spesa   per   gli   incarichi   e   per   la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
  16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica puo' disporre verifiche  del  rispetto  delle
disposizioni del presente articolo e dell' articolo  1,  commi  56  e
seguenti, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  il  tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale  fine  quest'ultimo
opera d'intesa con  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico
impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti
privati destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli
incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente
comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma  43)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 53,  comma  16-ter,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti
alla data di entrata in vigore della presente legge". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (62) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n.
98  (in   G.U.   1ª   s.s.   10/6/2015,   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 15, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche),  nella
parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9  che  omettono
le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione  di  cui
allo stesso comma 9»". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
12) che le presenti modifiche si applicano agli  incarichi  conferiti
successivamente al 1° gennaio 2018. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (100) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  247,  comma
9) che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'articolo  3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla  base  di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito  di  apposito  avviso
pubblico. A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del
decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi
all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle
procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni". 
                              Art. 54. 
                  (( (Codice di comportamento). )) 
 
  ((1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei
servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il  rispetto  dei
doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice  contiene  una
specifica sezione dedicata ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in
relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede  per  tutti  i
dipendenti  pubblici  il  divieto  di  chiedere  o  di  accettare,  a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni  o  dei  compiti  affidati,
fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico  valore  e  nei  limiti
delle normali relazioni di cortesia.)) ((48)) 
  ((2.  Il  codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al  dipendente,  che
lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 
  3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di  comportamento,
compresi quelli relativi  all'attuazione  del  Piano  di  prevenzione
della  corruzione,  e'  fonte  di  responsabilita'  disciplinare.  La
violazione  dei  doveri  e'  altresi'   rilevante   ai   fini   della
responsabilita' civile, amministrativa e contabile  ogniqualvolta  le
stesse responsabilita' siano collegate  alla  violazione  di  doveri,
obblighi, leggi o  regolamenti.  Violazioni  gravi  o  reiterate  del
codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui  all'articolo
55-quater, comma 1. 
  4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura  dello  Stato,  gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
devono aderire gli appartenenti  alla  magistratura  interessata.  In
caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di  autogoverno.))
((48)) 
  ((5. Ciascuna pubblica  amministrazione  definisce,  con  procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio  del  proprio
organismo  indipendente  di  valutazione,  un   proprio   codice   di
comportamento che integra e specifica il codice di  comportamento  di
cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al  presente  comma
si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri,  linee  guida  e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 
  6.  Sull'applicazione  dei  codici  di  cui  al  presente  articolo
vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
di controllo interno e gli uffici di disciplina. 
  7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato  di
applicazione dei codici e organizzano  attivita'  di  formazione  del
personale  per  la  conoscenza  e  la  corretta  applicazione   degli
stessi)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma  45)
che "I codici di cui all'articolo  54,  commi  1  e  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono
approvati entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge". 
                            Art. 54-bis. 
     (( (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).)) 
 
  ((1. Il pubblico  dipendente  che,  nell'interesse  dell'integrita'
della  pubblica  amministrazione,  segnala  al   responsabile   della
prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria
ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto  a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo'  essere
sanzionato, demansionato, licenziato,  trasferito,  o  sottoposto  ad
altra  misura  organizzativa  avente  effetti  negativi,  diretti   o
indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei
confronti  del  segnalante  e'  comunicata  in  ogni  caso   all'ANAC
dall'interessato  o  dalle  organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state
poste in  essere.  L'ANAC  informa  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  o  gli  altri
organismi di  garanzia  o  di  disciplina  per  le  attivita'  e  gli
eventuali provvedimenti di competenza. 
  2. Ai fini  del  presente  articolo,  per  dipendente  pubblico  si
intende  il  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  ivi  compreso  il  dipendente   di   cui
all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il
dipendente di un ente  di  diritto  privato  sottoposto  a  controllo
pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina
di cui al presente articolo si  applica  anche  ai  lavoratori  e  ai
collaboratori delle imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che
realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 
  3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito
del procedimento penale, l'identita' del segnalante  e'  coperta  dal
segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329  del  codice
di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla  Corte
dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere  rivelata  fino
alla chiusura della fase istruttoria.  Nell'ambito  del  procedimento
disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove
la  contestazione   dell'addebito   disciplinare   sia   fondata   su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla  segnalazione,  anche
se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata,  in
tutto o in parte, sulla segnalazione e la  conoscenza  dell'identita'
del segnalante sia indispensabile per la  difesa  dell'incolpato,  la
segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza di consenso del segnalante  alla  rivelazione  della
sua identita'. 
  4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli
22 e seguenti della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
adotta  apposite  linee  guida  relative  alle   procedure   per   la
presentazione e  la  gestione  delle  segnalazioni.  Le  linee  guida
prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono  il
ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza
dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e
della relativa documentazione. 
  6. Qualora venga accertata, nell'ambito  dell'istruttoria  condotta
dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle
amministrazioni pubbliche o di uno degli enti  di  cui  al  comma  2,
fermi restando gli altri profili di responsabilita',  l'ANAC  applica
al  responsabile  che  ha   adottato   tale   misura   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da  5.000  a  30.000  euro.  Qualora  venga
accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e  la  gestione  delle
segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle  di
cui  al  comma  5,  l'ANAC  applica  al  responsabile   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000  a  50.000  euro.  Qualora  venga
accertato  il  mancato  svolgimento  da  parte  del  responsabile  di
attivita' di verifica  e  analisi  delle  segnalazioni  ricevute,  si
applica al responsabile  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 a 50.000  euro.  L'ANAC  determina  l'entita'  della  sanzione
tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si
riferisce la segnalazione. 
  7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui  al
comma  2  dimostrare  che  le  misure  discriminatorie  o  ritorsive,
adottate nei confronti  del  segnalante,  sono  motivate  da  ragioni
estranee  alla  segnalazione  stessa.  Gli  atti   discriminatori   o
ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 
  8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione  e'
reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
  9. Le tutele di cui al presente articolo  non  sono  garantite  nei
casi in cui sia accertata, anche con  sentenza  di  primo  grado,  la
responsabilita' penale del segnalante  per  i  reati  di  calunnia  o
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui  al
comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo  stesso  titolo,
nei casi di dolo o colpa grave)). 
                             Articolo 55 
  (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino
all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative,  ai  sensi  e
per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui  all'articolo  2,
comma 2, alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2.  ((La  violazione  dolosa  o  colposa  delle
suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare  in  capo  ai
dipendenti preposti alla loro applicazione.)) ((71)) 
  2. Ferma  la  disciplina  in  materia  di  responsabilita'  civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di  cui  al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice  civile.  Salvo  quanto
previsto dalle disposizioni del presente  Capo,  la  tipologia  delle
infrazioni e  delle  relative  sanzioni  e'  definita  dai  contratti
collettivi.    La    pubblicazione     sul     sito     istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare,  recante  l'indicazione
delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a  tutti  gli
effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 
  3. La contrattazione collettiva non  puo'  istituire  procedure  di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la  facolta'
di  disciplinare  mediante  i  contratti  collettivi   procedure   di
conciliazione non  obbligatoria,  fuori  dei  casi  per  i  quali  e'
prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non  superiore  a  trenta  giorni  dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima  dell'irrogazione  della
sanzione. La sanzione concordemente  determinata  all'esito  di  tali
procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per  la  quale  si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura  della  procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel  caso  di  conclusione  con
esito negativo. Il contratto  collettivo  definisce  gli  atti  della
procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 
  4. Fermo  quanto  previsto  nell'articolo  21,  per  le  infrazioni
disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,
comma 7, e 55-sexies, comma 3, si  applicano,  ove  non  diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4
del predetto articolo 55-bis, ma  le  determinazioni  conclusive  del
procedimento sono adottate  dal  dirigente  generale  o  titolare  di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3. 
 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
                             Art. 55-bis 
          (Forme e termini del procedimento disciplinare). 
 
  ((1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista
l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il  procedimento
disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso
cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per  le  quali  e'
previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.)) ((71)) 
  ((2. Ciascuna amministrazione, secondo  il  proprio  ordinamento  e
nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio  per  i
procedimenti disciplinari competente per le infrazioni  punibili  con
sanzione  superiore  al  rimprovero  verbale  e  ne  attribuisce   la
titolarita' e responsabilita'.)) ((71)) 
  ((3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono  prevedere  la
gestione unificata  delle  funzioni  dell'ufficio  competente  per  i
procedimenti  disciplinari,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.)) ((71)) 
  ((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater,  commi
3-bis  e  3-ter,  per  le  infrazioni  per  le  quali   e'   prevista
l'irrogazione  di  sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale,   il
responsabile  della  struttura  presso   cui   presta   servizio   il
dipendente, segnala immediatamente, e comunque  entro  dieci  giorni,
all'ufficio  competente  per  i  procedimenti  disciplinari  i  fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare di  cui  abbia  avuto  conoscenza.
L'Ufficio   competente   per   i   procedimenti   disciplinari,   con
immediatezza e  comunque  non  oltre  trenta  giorni  decorrenti  dal
ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal  momento  in  cui
abbia  altrimenti  avuto  piena  conoscenza  dei  fatti  ritenuti  di
rilevanza   disciplinare,   provvede   alla   contestazione   scritta
dell'addebito e convoca l'interessato, con  un  preavviso  di  almeno
venti giorni, per l'audizione in contraddittorio  a  sua  difesa.  Il
dipendente puo' farsi  assistere  da  un  procuratore  ovvero  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato.  In  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,  ferma  la
possibilita'  di  depositare  memorie  scritte,  il  dipendente  puo'
richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per  una  sola
volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  54-bis,
comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. L'ufficio competente per  i  procedimenti  disciplinari
conclude  il  procedimento,  con  l'atto  di   archiviazione   o   di
irrogazione   della   sanzione,   entro   centoventi   giorni   dalla
contestazione dell'addebito. Gli atti  di  avvio  e  conclusione  del
procedimento  disciplinare,  nonche'  l'eventuale  provvedimento   di
sospensione cautelare del dipendente,  sono  comunicati  dall'ufficio
competente   di   ogni   amministrazione,   per    via    telematica,
all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro  venti  giorni  dalla
loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il
nominativo dello stesso e' sostituito da un codice  identificativo.))
((71)) 
  ((5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente,
nell'ambito del  procedimento  disciplinare,  e'  effettuata  tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente  dispone
di idonea casella di  posta,  ovvero  tramite  consegna  a  mano.  In
alternativa all'uso  della  posta  elettronica  certificata  o  della
consegna  a  mano,   le   comunicazioni   sono   effettuate   tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno.  Per  le  comunicazioni
successive  alla  contestazione  dell'addebito,  e'   consentita   la
comunicazione tra l'amministrazione ed i  propri  dipendenti  tramite
posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione,  ai
sensi  dell'articolo  47,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche  al  numero  di  fax  o
altro indirizzo di  posta  elettronica,  previamente  comunicati  dal
dipendente o dal suo procuratore.)) ((71)) 
  6. Nel  corso  dell'istruttoria,  ((l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari puo'  acquisire  da  altre  amministrazioni  pubbliche))
informazioni  o  documenti   rilevanti   per   la   definizione   del
procedimento. La predetta  attivita'  istruttoria  non  determina  la
sospensione  del  procedimento,  ne'  il  differimento  dei  relativi
termini. ((71)) 
  7. Il ((...)) dipendente o il dirigente, appartenente  alla  stessa
((o a una diversa)) amministrazione pubblica dell'incolpato  ((...)),
che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio  o  di  servizio  di
informazioni rilevanti per un  procedimento  disciplinare  in  corso,
rifiuta,  senza  giustificato  motivo,  la  collaborazione  richiesta
((dall'Ufficio disciplinare)) procedente ovvero  rende  dichiarazioni
false  o  reticenti,   e'   soggetto   all'applicazione,   da   parte
dell'amministrazione di  appartenenza,  della  sanzione  disciplinare
della sospensione dal servizio  con  privazione  della  retribuzione,
commisurata alla gravita'  dell'illecito  contestato  al  dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni. ((71)) 
  8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo,  in
un'altra amministrazione pubblica, il  procedimento  disciplinare  e'
avviato  o  ((concluso  e))   la   sanzione   e'   applicata   presso
quest'ultima. ((In caso di trasferimento del dipendente  in  pendenza
di  procedimento   disciplinare,   l'ufficio   per   i   procedimenti
disciplinari  che  abbia  in  carico  gli  atti  provvede  alla  loro
tempestiva   trasmissione   al   competente   ufficio    disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In  tali
casi il procedimento disciplinare  e'  interrotto  e  dalla  data  di
ricezione   degli   atti   da   parte    dell'ufficio    disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono
nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione
del procedimento. Nel caso in cui  l'amministrazione  di  provenienza
venga a  conoscenza  dell'illecito  disciplinare  successivamente  al
trasferimento del dipendente, la stessa  Amministrazione  provvede  a
segnalare immediatamente  e  comunque  entro  venti  giorni  i  fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare  all'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente  e'  stato
trasferito e dalla data  di  ricezione  della  predetta  segnalazione
decorrono i termini per  la  contestazione  dell'addebito  e  per  la
conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare
vengono  in  ogni  caso  comunicati  anche   all'amministrazione   di
provenienza del dipendente.)) ((71)) 
  9. ((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il  procedimento
disciplinare salvo che per  l'infrazione  commessa  sia  prevista  la
sanzione  del  licenziamento  o  comunque  sia  stata   disposta   la
sospensione cautelare dal servizio. In  tal  caso  le  determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed  economici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.)) ((71)) 
  ((9-bis. Sono nulle le disposizioni  di  regolamento,  le  clausole
contrattuali o le disposizioni  interne,  comunque  qualificate,  che
prevedano  per  l'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari   requisiti
formali o  procedurali  ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  nel
presente  articolo  o  che   comunque   aggravino   il   procedimento
disciplinare.)) ((71)) 
  ((9-ter.  La  violazione  dei  termini  e  delle  disposizioni  sul
procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a  55-quater,
fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui  essa  sia
imputabile, non determina la decadenza dall'azione  disciplinare  ne'
l'invalidita' degli atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non
risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di  difesa  del
dipendente, e le modalita'  di  esercizio  dell'azione  disciplinare,
anche in ragione della natura  degli  accertamenti  svolti  nel  caso
concreto,  risultino  comunque  compatibili  con  il   principio   di
tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  55-quater,
commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell'addebito e  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento.)) ((71)) 
  ((9-quater. Per il personale docente, educativo  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario  (ATA)  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per
le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla  sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di
competenza del responsabile della struttura in possesso di  qualifica
dirigenziale  e  si  svolge  secondo  le  disposizioni  del  presente
articolo. Quando il responsabile della  struttura  non  ha  qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni  piu'
gravi  di  quelle  indicate  nel  primo  periodo,   il   procedimento
disciplinare  si  svolge  dinanzi  all'Ufficio   competente   per   i
procedimenti disciplinari.)) ((71)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
                             Art. 55-ter 
   (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). 
 
  1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in  tutto  o
in  parte,  fatti  in  relazione   ai   quali   procede   l'autorita'
giudiziaria,  e'  proseguito  e  concluso  anche  in   pendenza   del
procedimento penale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.
165)). ((Per le infrazioni per le quali e' applicabile  una  sanzione
superiore  alla  sospensione  dal  servizio  con   privazione   della
retribuzione  fino  a  dieci  giorni,  l'ufficio  competente  per   i
procedimenti disciplinari)), nei  casi  di  particolare  complessita'
dell'accertamento  del  fatto  addebitato  al  dipendente  e   quando
all'esito dell'istruttoria non  dispone  di  elementi  sufficienti  a
motivare   l'irrogazione   della   sanzione,   puo'   sospendere   il
procedimento disciplinare fino al termine di quello  penale((.  Fatto
salvo quanto  previsto  al  comma  3,  il  procedimento  disciplinare
sospeso puo' essere riattivato qualora  l'amministrazione  giunga  in
possesso  di  elementi   nuovi,   sufficienti   per   concludere   il
procedimento,  ivi  incluso  un  provvedimento  giurisdizionale   non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di  adottare  la
sospensione  o  altri  provvedimenti  cautelari  nei  confronti   del
dipendente.)) ((71)) 
  2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso,  si  conclude  con
l'irrogazione di una sanzione  e,  successivamente,  il  procedimento
penale viene definito con una sentenza  irrevocabile  di  assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente  non  sussiste  o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo  non  lo
ha   commesso,   ((l'ufficio   competente    per    i    procedimenti
disciplinari)), ad istanza di parte da proporsi entro il  termine  di
decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita'  della  pronuncia  penale,
riapre il procedimento disciplinare  per  modificarne  o  confermarne
l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. ((71)) 
  3. Se il procedimento disciplinare si conclude con  l'archiviazione
ed il processo penale con  una  sentenza  irrevocabile  di  condanna,
((l'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari))  riapre  il
procedimento disciplinare per adeguare le  determinazioni  conclusive
all'esito  del  giudizio  penale.  Il  procedimento  disciplinare  e'
riaperto,  altresi',  se  dalla  sentenza  irrevocabile  di  condanna
risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede  disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata  applicata
una diversa. ((71)) 
  ((4.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3,  il  procedimento
disciplinare  e',  rispettivamente,  ripreso  o  riaperto,   mediante
rinnovo della  contestazione  dell'addebito,  entro  sessanta  giorni
dalla comunicazione della sentenza, da parte  della  cancelleria  del
giudice, all'amministrazione di appartenenza del  dipendente,  ovvero
dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge
secondo quanto previsto  nell'articolo  55-bis  con  integrale  nuova
decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello  stesso.
Ai fini delle determinazioni conclusive,  l'ufficio  procedente,  nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.))
((71)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
                           Art. 55-quater 
                    (Licenziamento disciplinare). 
 
  1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa  o
per giustificato  motivo  e  salve  ulteriori  ipotesi  previste  dal
contratto collettivo, si applica comunque  la  sanzione  disciplinare
del licenziamento nei seguenti casi: 
    a)  falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o  con  altre
modalita'  fraudolente,  ovvero  giustificazione   dell'assenza   dal
servizio mediante una  certificazione  medica  falsa  o  che  attesta
falsamente uno stato di malattia; 
    b) assenza priva di  valida  giustificazione  per  un  numero  di
giorni, anche non continuativi,  superiore  a  tre  nell'arco  di  un
biennio o comunque per piu' di sette giorni nel  corso  degli  ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in  caso  di  assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 
    c)   ingiustificato   rifiuto    del    trasferimento    disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
    d) falsita' documentali o dichiarative  commesse  ai  fini  o  in
occasione  dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero   di
progressioni di carriera; 
    e)  reiterazione  nell'ambiente  di  lavoro  di  gravi   condotte
aggressive o moleste o minacciose  o  ingiuriose  o  comunque  lesive
dell'onore e della dignita' personale altrui; 
    f)  condanna  penale  definitiva,  in  relazione  alla  quale  e'
prevista  l'interdizione  perpetua   dai   pubblici   uffici   ovvero
l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 
    f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di  comportamento,
ai sensi dell'articolo 54, comma 3; (71) 
    f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa,  dell'infrazione
di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; (71) 
    f-quater) la reiterata  violazione  di  obblighi  concernenti  la
prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede
disciplinare,  della  sospensione  dal  servizio   per   un   periodo
complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; (71) 
    f-quinquies)  insufficiente  rendimento,  dovuto  alla  reiterata
violazione degli  obblighi  concernenti  la  prestazione  lavorativa,
stabiliti  da  norme  legislative  o  regolamentari,  dal   contratto
collettivo    o    individuale,    da    atti     e     provvedimenti
dell'amministrazione  di  appartenenza,  e  rilevato  dalla  costante
valutazione negativa della performance  del  dipendente  per  ciascun
anno dell'ultimo triennio,  resa  a  tali  specifici  fini  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.  150  del
2009. (71) 
  1-bis. Costituisce falsa attestazione della  presenza  in  servizio
qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di
terzi, per far risultare  il  dipendente  in  servizio  o  trarre  in
inganno  l'amministrazione  presso  la  quale  il  dipendente  presta
attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario  di  lavoro  dello
stesso. Della violazione risponde anche chi abbia  agevolato  con  la
propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. (67) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71) 
  3. Nei casi di cui al comma  1,  lettere  a),  d),  e)  ed  f),  il
licenziamento e'  senza  preavviso.  Nei  casi  in  cui  le  condotte
punibili  con  il  licenziamento  sono  accertate  in  flagranza,  si
applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. (71) 
  3-bis.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  la   falsa
attestazione della  presenza  in  servizio,  accertata  in  flagranza
ovvero mediante strumenti di sorveglianza o  di  registrazione  degli
accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare
senza stipendio del dipendente, fatto salvo  il  diritto  all'assegno
alimentare nella misura  stabilita  dalle  disposizioni  normative  e
contrattuali  vigenti,  senza   obbligo   di   preventiva   audizione
dell'interessato. La sospensione e' disposta dal  responsabile  della
struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne  venga  a  conoscenza
per primo, dall'ufficio di cui  all'articolo  55-bis,  comma  4,  con
provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto
ore dal  momento  in  cui  i  suddetti  soggetti  ne  sono  venuti  a
conoscenza. La violazione di tale termine non determina la  decadenza
dall'azione  disciplinare   ne'   l'inefficacia   della   sospensione
cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui
essa sia imputabile. (67) 
  3-ter. Con il medesimo provvedimento di  sospensione  cautelare  di
cui al comma 3-bis si procede anche  alla  contestuale  contestazione
per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi
all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma  4.  Il  dipendente  e'
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un  preavviso  di
almeno quindici giorni e  puo'  farsi  assistere  da  un  procuratore
ovvero  da  un  rappresentante  dell'associazione  sindacale  cui  il
lavoratore  aderisce   o   conferisce   mandato.   Fino   alla   data
dell'audizione, il dipendente  convocato  puo'  inviare  una  memoria
scritta o, in  caso  di  grave,  oggettivo  e  assoluto  impedimento,
formulare motivata istanza di  rinvio  del  termine  per  l'esercizio
della sua difesa per un periodo non superiore  a  cinque  giorni.  Il
differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto
solo una volta nel corso  del  procedimento.  L'Ufficio  conclude  il
procedimento entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte  del
dipendente, della  contestazione  dell'addebito.  La  violazione  dei
suddetti  termini,  fatta  salva  l'eventuale   responsabilita'   del
dipendente cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la  decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della  sanzione  irrogata,
purche' non  risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di
difesa  del  dipendente  e  non  sia  superato  il  termine  per   la
conclusione del procedimento di cui  all'articolo  55-bis,  comma  4.
(67) 
  3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia  al  pubblico
ministero e la segnalazione alla competente procura  regionale  della
Corte  dei  conti  avvengono  entro  venti  giorni   dall'avvio   del
procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei  conti,  quando
ne ricorrono  i  presupposti,  emette  invito  a  dedurre  per  danno
d'immagine entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura  di
licenziamento. L'azione di  responsabilita'  e'  esercitata,  con  le
modalita' e nei termini di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta  giorni  successivi  alla
denuncia,  senza  possibilita'  di  proroga.  L'ammontare  del  danno
risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice  anche
in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di  informazione  e
comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'  essere  inferiore  a  sei
mensilita' dell'ultimo stipendio  in  godimento,  oltre  interessi  e
spese di giustizia. (67) (73) ((98)) 
  3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per  i  dirigenti  che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti  privi  di
qualifica dirigenziale, per i responsabili  di  servizio  competenti,
l'omessa  attivazione  del  procedimento  disciplinare   e   l'omessa
adozione  del   provvedimento   di   sospensione   cautelare,   senza
giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con
il licenziamento e di esse e' data  notizia,  da  parte  dell'ufficio
competente   per   il   procedimento   disciplinare,    all'Autorita'
giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di  eventuali
reati. (67) 
  3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e  3-ter  e  quelli
conclusivi  dei  procedimenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
comunicati all'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. (73) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) le modifiche si  applicano  agli  illeciti  disciplinari  commessi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 20 luglio 2017, n.  118,  nel  modificare  l'art.  1  del
D.Lgs. 20 giugno 2016, n.  116,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5, comma 1) che "Sono fatti salvi gli  effetti  gia'  prodotti
dal decreto legislativo n. 116 del 2016". 
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AGGIORNAMENTO (98) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10  aprile  2020,
n.  61  (in  G.U.  1ª  s.s.  15/04/2020,  n.   16),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del secondo, terzo e quarto  periodo
del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n.  165  del  2001,
come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs.  n.  116
del 2016". 
                          Art. 55-quinquies 
               (False attestazioni o certificazioni). 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dal  codice  penale,   il   lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente  la
propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei  sistemi  di
rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente,  ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione  medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con  la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro  400  ad  euro
1.600. La medesima pena si applica  al  medico  e  a  chiunque  altro
concorre nella commissione del delitto. 
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  il  lavoratore,   ferme   la
responsabilita' penale e disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  e'
obbligato  a  risarcire  il  danno  patrimoniale,  pari  al  compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei  periodi  per  i  quali  sia
accertata la mancata prestazione, nonche' ((il  danno  d'immagine  di
cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.)) ((71)) 
  3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della  pena
per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di
una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con  il  servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano  se
il  medico,  in  relazione   all'assenza   dal   servizio,   rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati
ne' oggettivamente documentati. 
  ((3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  55-quater,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  i  contratti   collettivi   nazionali
individuano  le  condotte  e  fissano  le   corrispondenti   sanzioni
disciplinari   con   riferimento   alle   ipotesi   di   ripetute   e
ingiustificate assenze dal servizio in continuita'  con  le  giornate
festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai  casi  di
ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e'
necessario  assicurare  continuita'   nell'erogazione   dei   servizi
all'utenza.)) ((71)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
                           Art. 55-sexies 
(Responsabilita'  disciplinare  per  condotte   pregiudizievoli   per
l'amministrazione e limitazione della responsabilita' per l'esercizio
                     dell'azione disciplinare). 
 
  ((1.  La  violazione  di  obblighi   concernenti   la   prestazione
lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al
risarcimento  del  danno,  comporta  comunque,  nei   confronti   del
dipendente  responsabile,  l'applicazione   della   sospensione   dal
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni
fino ad un massimo  di  tre  mesi,  in  proporzione  all'entita'  del
risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di
una piu' grave sanzione disciplinare.)) ((71)) 
  2. Fuori dei casi previsti  nel  comma  1,  il  lavoratore,  quando
cagiona  grave  danno  al  normale  funzionamento   dell'ufficio   di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative   e
contrattuali  concernenti  la   valutazione   del   personale   delle
amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita',  all'esito
del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e  si
applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo  33,
comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il  provvedimento  che
definisce il  giudizio  disciplinare  stabilisce  le  mansioni  e  la
qualifica per le  quali  puo'  avvenire  l'eventuale  ricollocamento.
Durante il periodo nel  quale  e'  collocato  in  disponibilita',  il
lavoratore  non  ha  diritto   di   percepire   aumenti   retributivi
sopravvenuti. 
  ((3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione  disciplinare,
dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato  motivo,  degli
atti del procedimento disciplinare, inclusa la  segnalazione  di  cui
all'articolo 55-bis, comma 4,  ovvero  a  valutazioni  manifestamente
irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a  condotte
aventi oggettiva e palese rilevanza  disciplinare,  comporta,  per  i
soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal  servizio
fino a un massimo  di  tre  mesi,  salva  la  maggiore  sanzione  del
licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater,  comma
1, lettera  f-ter),  e  comma  3-quinquies.  Tale  condotta,  per  il
personale  con  qualifica  dirigenziale  o  titolare  di  funzioni  o
incarichi   dirigenziali,   e'   valutata   anche   ai   fini   della
responsabilita' di cui all'articolo 21  del  presente  decreto.  Ogni
amministrazione individua  preventivamente  il  titolare  dell'azione
disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma  commesse  da
soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis,  comma
4.)) ((71)) 
  4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile  a  carico
del  dirigente  in  relazione   a   profili   di   illiceita'   nelle
determinazioni   concernenti   lo   svolgimento   del    procedimento
disciplinare e' limitata, in conformita'  ai  principi  generali,  ai
casi di dolo o colpa grave. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
13) che "Le disposizioni  di  cui  al  Capo  VII  si  applicano  agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
                           Art. 55-septies 
                     (Controlli sulle assenze). 
 
  1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta  per  un  periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento  di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica o da un  medico  convenzionato  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.   ((I   controlli   sulla   validita'    delle    suddette
certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche
interessate.)) 
  2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica
e' inviata per  via  telematica,  direttamente  dal  medico  o  dalla
struttura sanitaria che la  rilascia,  all'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale,  secondo   le   modalita'   stabilite   per   la
trasmissione telematica dei certificati medici  nel  settore  privato
dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo  50,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
dal predetto Istituto e' immediatamente ((resa disponibile)), con  le
medesime  modalita',  all'amministrazione  interessata.  ((L'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale   utilizza    la    medesima
certificazione  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di   cui   al
successivo comma 3 anche mediante la trattazione  dei  dati  riferiti
alla diagnosi. I  relativi  certificati  devono  contenere  anche  il
codice  nosologico.))  Il  medico  o  la  struttura  sanitaria  invia
telematicamente la medesima  certificazione  all'indirizzo  di  posta
elettronica personale del lavoratore qualora il  medesimo  ne  faccia
espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. 
  ((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal
servizio per malattia sono effettuati, sul territorio  nazionale,  in
via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri  a  carico
dell'Inps che provvede nei  limiti  delle  risorse  trasferite  delle
Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps  e  i  medici  di
medicina fiscale e' disciplinato da apposite  convenzioni,  stipulate
dall'Inps con le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
rappresentative in  campo  nazionale.  L'atto  di  indirizzo  per  la
stipula delle convenzioni e' adottato con decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della
salute, sentito l'Inps per  gli  aspetti  organizzativo-gestionali  e
sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi  e
degli  odontoiatri  e  le  organizzazioni  sindacali   di   categoria
maggiormente  rappresentative.   Le   convenzioni   garantiscono   il
prioritario  ricorso  ai  medici  iscritti   nelle   liste   di   cui
all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, per  tutte  le  funzioni  di  accertamento  medico-legali  sulle
assenze dal  servizio  per  malattia  dei  pubblici  dipendenti,  ivi
comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime  funzioni.
Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la  durata  delle
convenzioni, demandando a queste  ultime,  anche  in  funzione  della
relativa durata, la disciplina delle  incompatibilita'  in  relazione
alle funzioni di certificazione delle malattie.)) ((71)) 
  3. L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale e le altre  amministrazioni  interessate
svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le  risorse  finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente  assenze  di  lavoratori  per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito  disciplinare  e,  in
caso di reiterazione,  comporta  l'applicazione  della  sanzione  del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale  con  le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in  modo
inderogabile  dai  contratti  o  accordi  collettivi.  Affinche'   si
configuri l'ipotesi di illecito  disciplinare  devono  ricorrere  sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo  di  trasmissione,
sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.  Le  sanzioni  sono
applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita',  secondo
le  previsioni  degli  accordi  e   dei   contratti   collettivi   di
riferimento. 
  5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il  controllo  sulle
assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva
del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione  della  visita,
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.
Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal  primo  giorno  quando
l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle
non lavorative. 
  ((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori  pubblico
e privato, con decreto del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  sono  stabilite  le   fasce   orarie   di
reperibilita' entro le quali devono essere effettuate  le  visite  di
controllo e sono definite  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle
visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e
ripetitiva, delle assenze  dal  servizio  per  malattia.  Qualora  il
dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo  comunicato  durante  le
fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche,  prestazioni  o
accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione  all'amministrazione  che,  a   sua   volta,   ne   da'
comunicazione all'Inps.)) 
  5-ter. Nel caso in cui  l'assenza  per  malattia  abbia  luogo  per
l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami  diagnostici  il   permesso   e'   giustificato   mediante   la
presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata
dal medico o dalla struttura, anche  privati,  che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi  mediante  posta
elettronica. (38) 
  6. Il responsabile della struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
nonche'  il  dirigente  eventualmente  preposto   all'amministrazione
generale del personale,  secondo  le  rispettive  competenze,  curano
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare
al  fine   di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse   della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 16, comma 10) che "Le
disposizioni dei commi 5, 5-bis e  5-ter,  dell'articolo  55-septies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche  ai
dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto." 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
2) che "La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma  2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che
attribuisce  all'Inps  la  competenza  esclusiva  ad  effettuare  gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia, si applica  a  decorrere  dal  1°  settembre  2017  e,  nei
confronti del personale delle istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018". 
                           Art. 55-octies
              (( (Permanente inidoneita' psicofisica).
  1.  Nel  caso  di  accertata  permanente inidoneita' psicofisica al
servizio  dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  di cui
all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto
di  lavoro.  Con  regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,
comma  1,  lettera  b),  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono
disciplinati,  per  il personale delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici:
    a)  la  procedura  da  adottare per la verifica dell'idoneita' al
servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
    b)  la  possibilita'  per l'amministrazione, nei casi di pericolo
per l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza
degli  altri  dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione  cautelare  dal  servizio,  in  attesa dell'effettuazione
della  visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione
del  dipendente  alla visita di idoneita', in assenza di giustificato
motivo;
    c)  gli  effetti  sul  trattamento  giuridico  ed economico della
sospensione  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
seguito all'effettuazione della visita di idoneita';
    d)  la  possibilita',  per  l'amministrazione,  di  risolvere  il
rapporto  di  lavoro  nel  caso  di  reiterato  rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. ))
                           Art. 55-novies 
   (( (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). 
 
  1.  I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  che  svolgono
attivita'  a  contatto  con  il  pubblico  sono  tenuti   a   rendere
conoscibile  il  proprio  nominativo  mediante  l'uso  di  cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 
  2.  Dall'obbligo  di  cui  al  comma  1  e'  escluso  il  personale
individuato da  ciascuna  amministrazione  sulla  base  di  categorie
determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta
del Ministro competente  ovvero,  in  relazione  al  personale  delle
amministrazioni pubbliche non  statali,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali. ))((33)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  73,
comma  2)  che  l'obbligo  di  esposizione  di  cartellini  o  targhe
identificativi,  previsto   dal   presente   articolo   decorre   dal
novantesimo giorno successivo  all'entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto. 
                             Articolo 56
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150))
                             Articolo 57 
                          Pari opportunita' 
(Art.61 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.29  del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, 
comma 8 del d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.l7 del d.lgs n.387 del
                                1998) 
 
01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono  al  proprio  interno,
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo,  i  comitati  per  le  pari  opportunita'  e  i   comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte  le   funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al  personale
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
  02. Il Comitato unico di garanzia  per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di  amministrazione  e  da  un
pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione  in  modo   da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi.
Il  presidente  del  Comitato  unico   di   garanzia   e'   designato
dall'amministrazione. 
  03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione
pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
parita'.  Contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto
dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo  e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale
o psichica per i lavoratori. 
  04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati  unici  di  garanzia
sono disciplinate da linee guida contenute in una  direttiva  emanata
di  concerto  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e   dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. 
  05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta
responsabilita'  dei  dirigenti   incaricati   della   gestione   del
personale,  da  valutare  anche  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi. 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire   pari
opportunita' tra uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed  il
trattamento sul lavoro: 
   a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno  un
terzo dei posti di componente delle commissioni  di  concorso,  fermo
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) ((;
in  caso  di  quoziente  frazionario  si  procede  all'arrotondamento
all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a
0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore  a
0,5)); 
   b)  adottano  propri  atti  regolamentari  per   assicurare   pari
opportunita' fra  uomini  e  donne  sul  lavoro,  conformemente  alle
direttive impartite dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica; 
   c) garantiscono la  partecipazione  delle  proprie  dipendenti  ai
corsi di formazione e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai
corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e
vita familiare; 
   d) possono finanziare programmi di azioni positive  e  l'attivita'
dei Comitati unici di garanzia  per  le  pari  opportunita',  per  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni,  nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di
bilancio. 
  ((1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso e' inviato,
entro tre giorni,  alla  consigliera  o  al  consigliere  di  parita'
nazionale  ovvero  regionale,   in   base   all'ambito   territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi
la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1,  lettera  a),
diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il  termine  massimo  di
trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera
o il consigliere di parita' procedente propone,  entro  i  successivi
quindici giorni, ricorso ai sensi  dell'articolo  37,  comma  4,  del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e  successive  modificazioni;  si
applica il comma 5 del citato  articolo  37  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive  modificazioni.  Il
mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso  alla
consigliera o al consigliere di parita' comporta responsabilita'  del
dirigente responsabile del procedimento, da valutare  anche  al  fine
del raggiungimento degli obiettivi)). 
  2. Le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure  per  attuare  le  direttive
dell'Unione europea in materia di pari opportunita',  contrasto  alle
discriminazioni ed alla violenza morale o  psichica,  sulla  base  di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. 

Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA

                             Articolo 58 
                              Finalita' 
(Art.63 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.30  del
                        d.lgs n.546 del 1993) 
 
   ((1. Al fine di realizzare il piu' efficace  controllo  del  costo
del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  provvede  all'acquisizione  delle   informazioni
relative al personale di tutte  le  amministrazioni  pubbliche  e  al
relativo costo.)) 
   2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n. 75)). 
   3.  ((Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,))  il   Ministero
((dell'economia e delle finanze))  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ((cura
il))  processo  di  integrazione  dei   sistemi   informativi   delle
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici  e  le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalita'
di  pagamento  delle  retribuzioni.  Le  informazioni  acquisite  dal
sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale  dello
Stato sono disponibili  per  tutte  le  amministrazioni  e  gli  enti
interessati. 
                             Articolo 59 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)) 
                               Art. 60 
                   Controllo del costo del lavoro 
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32  del
                       d.lgs. n. 546 del 1993) 
 
  1. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((-  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato)), d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
definisce ((le modalita'  di  acquisizione))  della  consistenza  del
personale, in servizio e in quiescenza  ((presso  le  amministrazioni
pubbliche)),  e  delle  relative  spese,  ivi  compresi   gli   oneri
previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni,  anche  per
la loro evidenziazione ((, limitatamente al personale dipendente  dei
ministeri,)) a preventivo e  a  consuntivo,  mediante  allegati  ((al
bilancio  dello  Stato)).  Il  Ministero  ((dell'economia   e   delle
finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato))
elabora,  ((altresi',  il))  conto  annuale  che  evidenzi  anche  il
rapporto tra contribuzioni e prestazioni  previdenziali  relative  al
personale delle amministrazioni statali. 
  2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio
di ogni anno, alla Corte dei conti e alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per  il  tramite
del Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  il  conto
annuale delle spese sostenute per il personale, ((rilevate secondo le
modalita')) di cui al comma  1.  Il  conto  e'  accompagnato  da  una
relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati
della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per
ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti
e dagli atti di programmazione. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  25
MAGGIO 2017, N. 75)). Le comunicazioni previste  dal  presente  comma
sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
anche all'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione  nazionale  comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica. 
  3. Gli enti pubblici economici,  le  aziende  ((e  gli  enti))  che
producono servizi di  pubblica  utilita',  le  societa'  non  quotate
partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo,  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti  strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, e  la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato,  in  conformita'  alle  procedure  definite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  predetto
Dipartimento della funzione pubblica. (57) 
  4. La Corte dei conti riferisce  annualmente  al  Parlamento  sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico,  avvalendosi  di  tutti  i  dati   e   delle   informazioni
disponibili  presso  le  amministrazioni  pubbliche.   Con   apposite
relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce  altresi'  in  ordine  a  specifiche  materie,  settori  ed
interventi. 
  5.  Il  Ministero  ((dell'economia  e  delle  finanze)),  anche  su
espressa  richiesta  del  ((Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione)), dispone  visite  ispettive,  a  cura  dei
servizi  ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato, coordinate anche con  altri  analoghi  servizi,
per la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese,  con  particolare
riferimento  agli  oneri  dei  contratti   collettivi   nazionali   e
decentrati,  denunciando  alla  Corte  dei  conti  le   irregolarita'
riscontrate.   Tali   verifiche   vengono    eseguite    presso    le
amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e  le  aziende  di
cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato  delle  verifiche
ispettive, i servizi ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato  esercitano  presso  le   predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di  cui  all'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  20  febbraio
1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera  b)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti  di
cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
  6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato  per  la  funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze  del  Ministro  delegato.
L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione
amministrativa  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon   andamento,
sull'efficacia della sua attivita' con particolare  riferimento  alle
riforme volte alla  semplificazione  delle  procedure,  sul  corretto
conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,
sull'osservanza delle disposizioni vigenti in  materia  di  controllo
dei costi ((...)). Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma
5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo'  avvalersi
della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad  essa
attribuiti  dalle  leggi   vigenti.   Per   le   predette   finalita'
l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero  complessivo  di  dieci
funzionari scelti tra esperti del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il  personale  di
altre amministrazioni pubbliche, in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma  7,  del  Testo  unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento
degli  incarichi  e  ai  rapporti  di  collaborazione,  svolte  anche
d'intesa  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni  al
Dipartimento della  funzione  pubblica  ai  sensi  dell'articolo  53.
L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere  a  segnalazioni  da
parte   di   cittadini   o   pubblici   dipendenti   circa   presunte
irregolarita', ritardi o inadempienze delle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e  riscontri  in
relazione ai quali  l'amministrazione  interessata  ha  l'obbligo  di
rispondere, anche  per  via  telematica,  entro  quindici  giorni.  A
conclusione degli accertamenti,  gli  esiti  delle  verifiche  svolte
dall'ispettorato  costituiscono  obbligo  di  valutazione,  ai   fini
dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali  sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione  medesima.
Gli  ispettori,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  hanno  piena
autonomia  funzionale  ed  hanno  l'obbligo,  ove  ne  ricorrano   le
condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti
le irregolarita' riscontrate. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 2, comma 11)  che
la modifica del comma 3 del presente articolo decorre dal 1°  gennaio
2014. 
                             Art. 60-bis 
       (Istituzione e attivita' del Nucleo della Concretezza). 
 
  1. Ferme le competenze dell'Ispettorato  di  cui  all'articolo  60,
comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione  e  la  qualita'  della
regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233,  e'  istituito,  presso  il  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il
Nucleo  delle  azioni  concrete  di   miglioramento   dell'efficienza
amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza". 
  2. Con decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da  effettuare
nelle regioni, negli  enti  strumentali  regionali,  negli  enti  del
Servizio sanitario regionale e negli enti  locali,  e'  approvato  il
Piano  triennale  delle  azioni  concrete  per   l'efficienza   delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente  dal  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri.
Il Piano contiene: 
    a) le azioni dirette a garantire la corretta  applicazione  delle
disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza
e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e  la  conformita'
dell'attivita' amministrativa ai principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento; 
    b) le tipologie di azioni dirette a ((incrementare)) l'efficienza
delle pubbliche amministrazioni, anche  con  riferimento  all'impiego
delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei; 
    c) l'indicazione delle modalita' di svolgimento  delle  attivita'
del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli  enti
strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale  e
degli enti locali. 
    3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione
delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2.  A  tal  fine,  in
collaborazione con l'Ispettorato di cui  all'articolo  60,  comma  6,
effettua sopralluoghi e visite finalizzati a  rilevare  lo  stato  di
attuazione   delle   disposizioni   da    parte    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' le modalita' di organizzazione e di gestione
dell'attivita' amministrativa alla luce dei  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita', proponendo eventuali misure correttive. Le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non  economici  nazionali  realizzano  le
misure correttive entro tempi  definiti  e  comunque  nei  limiti  di
quelli indicati nel Piano di cui al comma 2. 
  4. Di ogni  sopralluogo  e  visita  e'  redatto  processo  verbale,
sottoscritto dal rappresentante  dell'amministrazione  o  da  un  suo
delegato, da cui risultano le visite e le  rilevazioni  eseguite,  le
richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita,  nonche'
le risposte e i  chiarimenti  ricevuti.  Il  verbale  contiene  anche
l'indicazione  delle  eventuali   misure   correttive   e,   per   le
amministrazioni di cui al terzo periodo  del  comma  3,  del  termine
entro il quale le stesse devono  essere  attuate.  L'amministrazione,
nei tre giorni successivi,  puo'  formulare  osservazioni  e  fornire
ulteriori documenti. 
  5.  I  verbali  redatti  in  occasione  di  sopralluoghi  e  visite
effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi  anche  al
prefetto territorialmente competente. 
  6. Le pubbliche amministrazioni provvedono  alla  comunicazione  al
Nucleo  della  Concretezza  dell'avvenuta  attuazione  delle   misure
correttive entro  quindici  giorni  dall'attuazione  medesima,  fermo
restando, per le pubbliche amministrazioni di cui  al  terzo  periodo
del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo. 
  7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3,  per
l'attuazione  delle  misure   correttive   rileva   ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale e disciplinare e determina  l'iscrizione
della pubblica amministrazione inadempiente in un  elenco  pubblicato
nel sito del Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette  una  relazione  sugli
esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei  casi
di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica  amministrazione,
al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro  per  la
pubblica amministrazione trasmette tale  relazione  alle  Camere,  ai
fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari. 
                             Art. 60-ter 
 (( (Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza). 
 
  1. Il prefetto puo' segnalare al Nucleo della  Concretezza  di  cui
all'articolo 60-bis, comma  1,  eventuali  irregolarita'  dell'azione
amministrativa degli enti locali e  chiederne  l'intervento.  In  tal
caso puo' partecipare ai sopralluoghi e alle visite  anche  personale
della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente. )) 
                           Art. 60-quater 
            (( (Personale del Nucleo della Concretezza). 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 60-bis e
60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di  cinquantatre'   unita'   di
personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello  generale
e due con qualifica dirigenziale di livello non  generale,  reclutate
come segue: 
    a) ventitre' unita', ivi comprese quelle di livello  dirigenziale
in deroga alle percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  5-bis,
individuate  anche  tra  il  personale  delle  altre  amministrazioni
pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  che  e'  collocato  in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo  17,
comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  l'articolo  56,
settimo comma, del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3.  Il  trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste  dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
    b) trenta unita', di cui venti da inquadrare nel livello iniziale
della categoria A e dieci da inquadrare nel  livello  iniziale  della
categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per  titoli  ed
esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui  a  decorrere  dal  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
                          Art. 60-quinquies 
    (( (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative). 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  60-quater,  le
disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e
alle istituzioni educative  tenendo  conto  delle  loro  specificita'
organizzative   e   funzionali   e   nel   rispetto    dell'autonomia
organizzativa,  didattica,  di  ricerca  e  di   sviluppo   ad   essi
riconosciuta dalle vigenti disposizioni. )) 
                               Art. 61 
            interventi correttivi del costo del personale 
                  (Art.66 del d.lgs n.29 del 1993) 
 
  1. Fermo restando il disposto  dell'articolo  ((17,  comma  12-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,)) e successive modificazioni ed
integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,  qualora  si
verifichino o siano prevedibili,  per  qualunque  causa,  scostamenti
rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per  le  spese  destinate  al
personale, il Ministro ((dell'economia e delle  finanze)),  informato
dall'amministrazione  competente,   ne   riferisce   al   Parlamento,
proponendo l'adozione di  misure  correttive  idonee  a  ripristinare
l'equilibrio del bilancio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.  25  MAGGIO
2017, N. 75)). 
  1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza  di  controversie
relative al rapporti  di  lavoro  dalla  cui  soccombenza  potrebbero
derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il  numero
dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per
gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  d'intesa  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  intervenire   nel
processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 
  2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque  modo,  a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del bilancio, ne danno immediata comunicazione  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al
Ministero ((dell'economia  e  delle  finanze)).  Ove  tali  decisioni
producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate,  il
Ministro ((dell'economia e delle  finanze))  presenta,  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  delle  sentenze  della  Corte
costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di  altre
autorita' giurisdizionali, una relazione  al  Parlamento,  impegnando
Governo e Parlamento a definire con  procedura  d'urgenza  una  nuova
disciplina legislativa idonea a ripristinare  i  limiti  della  spesa
globale. 
  3. Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) provvede,  con  la
stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste  pervenute
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  per  la  estensione  generalizzata  di  decisioni
giurisdizionali divenute  esecutive,  atte  a  produrre  gli  effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entita' della spesa autorizzata. 
                             Articolo 62
                       Commissario del Governo
                 (Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993)
   1.  Il  Commissario  del  Governo,  fino all'entrata in vigore del
regolamento  di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo
30   luglio  1999,  n.  300,  rappresenta  lo  Stato  nel  territorio
regionale.  Egli  e'  responsabile,  nei  confronti  del Governo, del
flusso  di  informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio,
in  particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci
e   il   conto   annuale  di  cui  all'articolo  60,  comma  1.  Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario
del Governo.

Titolo VI
GIURISDIZIONE

                              Art. 63. 
             Controversie relative ai rapporti di lavoro 
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come  sostituito  prima  dall'art.33
del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998  e
  successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del
lavoro, tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui
al comma 4,  incluse  le  controversie  concernenti  l'assunzione  al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilita'   dirigenziale,   nonche'   quelle   concernenti   le
indennita' di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e  corrisposte,
ancorche'  vengano  in  questione  atti  amministrativi  presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti  ai  fini  della  decisione,  il
giudice li disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione  davanti  al
giudice  amministrativo  dell'atto  amministrativo  rilevante   nella
controversia non e' causa di sospensione del processo. 
  2.   Il   giudice   adotta,   nei   confronti    delle    pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento,  costitutivi
o di condanna,  richiesti  dalla  natura  dei  diritti  tutelati.  Le
sentenze con le quali riconosce  il  diritto  all'assunzione,  ovvero
accerta  che  l'assunzione  e'  avvenuta  in  violazione   di   norme
sostanziali  o  procedurali,  hanno  anche  effetto   rispettivamente
costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. ((Il giudice, con  la
sentenza con la quale annulla  o  dichiara  nullo  il  licenziamento,
condanna l'amministrazione alla  reintegrazione  del  lavoratore  nel
posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita'   risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque
in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto  quanto
il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di  altre  attivita'
lavorative. Il datore di  lavoro  e'  condannato,  altresi',  per  il
medesimo  periodo,  al  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali.)) 
  ((2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione  disciplinare  per
difetto  di  proporzionalita',  il  giudice  puo'  rideterminare   la
sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali
vigenti, tenendo conto  della  gravita'  del  comportamento  e  dello
specifico interesse pubblico violato.)) 
  3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di  giudice  del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali  delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28  della  legge  20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di  contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 
  4. Restano devolute alla giurisdizione del  giudice  amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per  l'assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in  sede  di
giurisdizione esclusiva, le  controversie  relative  ai  rapporti  di
lavoro di cui  all'articolo  3,  ivi  comprese  quelle  attinenti  ai
diritti patrimoniali connessi. 
  5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e  3  e  nel  caso  di  cui
all'articolo 64, comma 3,  il  ricorso  per  cassazione  puo'  essere
proposto anche per violazione o falsa applicazione  dei  contratti  e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40. 
                             Art. 63-bis
             (( (Intervento dell'ARAN nelle controversie
                 relative ai rapporti di lavoro). ))
  ((1.  L'ARAN  puo'  intervenire  nei  giudizi  innanzi  al  giudice
ordinario,  in  funzione  di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le
controversie  relative  ai  rapporti  di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche  amministrazioni  di  cui  agli  articoli 1, comma 2, e 70,
comma   4,  al  fine  di  garantire  la  corretta  interpretazione  e
l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie
relative   al  personale  di  cui  all'articolo  3,  derivanti  dalle
specifiche  discipline  ordinamentali  e retributive, l'intervento in
giudizio   puo'   essere  assicurato  attraverso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. ))
                             Articolo 64
Accertamento pregiudiziale      sull'efficacia,      validita'     ed
              interpretazione dei contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs
n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.19, commi 1 e 2
                      del d.lgs n.387 del 1998)
1.  Quando  per la definizione di una controversia individuale di cui
all'articolo  63,  e'  necessario  risolvere in via pregiudiziale una
questione  concernente  l'efficacia, la validita' o l'interpretazione
delle  clausole  di  un  contratto  o  accordo  collettivo nazionale,
sottoscritto  dall'ARAN  ai  sensi  dell'articolo  40  e seguenti, il
giudice,  con  ordinanza  non  impugnabile,  nella  quale  indica  la
questione  da  risolvere,  fissa una nuova udienza di discussione non
prima  di  centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della
cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria
difensiva all'ARAN.
2.  Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  per verificare la
possibilita'   di   un  accordo  sull'interpretazione  autentica  del
contratto  o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa.   All'accordo  sull'interpretazione  autentica  o  sulla
modifica  della  clausola  si applicano le disposizioni dell'articolo
49.  Il  testo  dell'accordo  e'  trasmesso,  a  cura dell'ARAN, alla
cancelleria  del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso
alle  parti  almeno  dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo,
la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica  della  clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla   sola  questione  di  cui  al  comma  1,  impartendo  distinti
provvedimenti   per   l'ulteriore  istruzione  o,  comunque,  per  la
prosecuzione  della  causa.  La  sentenza e' impugnabile soltanto con
ricorso  immediato  per  Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il
deposito  nella  cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa
di  una  copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle
altre parti, determina la sospensione del processo.
4.  La  Corte  di  cassazione,  quando  accoglie  il  ricorso a norma
dell'articolo  383  del  codice  di procedura civile, rinvia la causa
allo  stesso  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza cassata. La
riassunzione  della  causa  puo' essere fatta da ciascuna delle parti
entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per
qualsiasi  causa,  la  sentenza  della Corte di cassazione conserva i
suoi effetti.
5.   L'ARAN   e   le   organizzazioni  sindacali  firmatarie  possono
intervenire   nel   processo   anche   oltre   i]   termine  previsto
dall'articolo  419 del codice di procedura civile e sono legittimate,
a   seguito   dell'intervento   alla   proposizione   dei  mezzi  di'
impugnazione  delle  sentenze  che  decidono  una questione di cui al
comma  1.  Possono,  anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio  di  merito ed in quello per cassazione. Della presentazione
di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere   sospesi   i   processi  la  cui  definizione  dipende  dalla
risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata
a  pronunciarsi.  Intervenuta la decisione della Corte di cassazione,
il  giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7.  Quando  per  la  definizione  di  altri  processi  e'  necessario
risolvere  una  questione  di  cui  al  comma  1  sulla quale e' gia'
intervenuta  una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene  di  uniformarsi  alla  pronuncia  della Corte, si applica il
disposto del comma 3.
8.  La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai
sensi  del  comma  3,  puo'  condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo  96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
                             Articolo 65
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))
                             Articolo 66
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))

Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI

Capo I
Disposizioni diverse

                             Articolo 67 
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica  con
                 la Ragioneria generale dello Stato 
(Art.70 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.35  del
                        d.lgs n.546 del 1993) 
 
   1.  Il  piu'  efficace  perseguimento  degli  obiettivi   di   cui
all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli  articoli  da  58  a  60  e'
realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  il
Ministero ((dell'economia e  delle  finanze))  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato,  da  conseguirsi  mediante  apposite
conferenze  di  servizi  presiedute  dal  Ministro  per  la  funzione
pubblica o da un suo delegato. 
   2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali  e
decentrati, per i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  e'
oggetto di verifica del Ministero ((dell'economia e delle finanze)) e
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, con riguardo,  rispettivamente,  al  rispetto  dei
costi  prestabiliti  ed  agli  effetti  degli  istituti  contrattuali
sull'efficiente  organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e
sulla efficacia della loro azione. 
   3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di' legge,
comunque  sottoposti  alla  valutazione   del   Governo,   contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni  pubbliche  richiedono  il
necessario concerto del Ministero ((dell'economia e delle finanze)) e
del Dipartimento  della  funzione  pubblica.  I  provvedimenti  delle
singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima  materia
sono adottati d'intesa  con  il  Ministero  ((dell'economia  e  delle
finanze))  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  in  apposite  conferenze  di
servizi da indire ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
                             Articolo 68
                Aspettativa per mandato parlamentare
        (Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993)
   1.   I   dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al
Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la  durata del
mandato.   Essi   possono  optare  per  la  conservazione,  in  luogo
dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai
consiglieri  regionali, del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
   2.  Il  periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
   3.   Il  collocamento  in  aspettativa  ha  luogo  all'atto  della
proclamazione  degli  eletti;  di  questa  le  Camere  ed  i Consigli
regionali  danno  comunicazione  alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
   4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.

Capo II
Norme transitorie e finali

                               Art. 69
                          Norme transitorie
(Art.  25,  comma  4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del
d.lgs.  n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs.
n.  470  del  1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art.
72,  commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art.
36  del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del
1993,  come  sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art.
28,  comma  2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del  d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)
  1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421, gli accordi sindacali
recepiti  in  decreti  deI  Presidente  della Repubblica in base alla
legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  le norme generali e speciali del
pubblico  impiego,  vigenti  alla  data  del  13  gennaio  1994 e non
abrogate,  costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro,   la   disciplina  di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Tali
disposizioni  sono  inapplicabili  a  seguito  della stipulazione dei
contratti  collettivi  del  quadriennio  1994-1997,  in  relazione ai
soggetti  e  alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni
cessano   in   ogni  caso  di  produrre  effetti  dal  momento  della
sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
  2.  In  attesa  di  una  nuova  regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
  3.  Il  personale  delle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui agli
articoli  60  e  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno  1972.  n.  748, e successive modificazioni ed integrazioni, e
quello  di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993,
conserva  le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite
funzioni  vicarie  del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare  rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di
studio,   ricerca,   ispezione  e  vigilanza  ad  esse  delegati  dal
dirigente.  Il  trattamento economico e' definito tramite il relativo
contratto collettivo. ((3))
  4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
  5.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della
legge  29  dicembre  1994,  n.  724,  continuano  ad  applicarsi alle
amministrazioni  che  non hanno ancora provveduto alla determinazione
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
  6.  Con  riferimento  ai  rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma  3,  del  presente  decreto,  non si applica l'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto,
relative  a  questioni  attinenti  al  periodo del rapporto di lavoro
successivo  al  30  giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti  al  periodo  del  rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano   attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva  del  giudice
amministrativo   solo   qualora  siano  state  proposte,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 settembre 2000.
  8.  Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto  collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001,  continuano  ad  applicarsi  al  personale della scuola le
procedure  di  cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
  9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi  alla  copertura  di  posti  riservati  ai  concorsi  di cui
all'articolo  28,  comma  2,  lettera b, del presente decreto, con il
regolamento  governativo  di cui al comma 3, del medesimo articolo e'
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
  10.  Sino  all'applicazione  dell'articolo  46,  comma  12.  l'ARAN
utilizza  personale  in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi  delle  tabelle  previste  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8,
comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  11.  In  attesa  di  una  organica normativa nella materia, restano
ferme   le   norme   che   disciplinano,   per   i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali
sono  richieste  l'abilitazione  o  l'iscrizione  ad  ordini  o  albi
professionali.  Il  personale  di  cui  all'articolo  6, comma 5, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  puo' iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  15  luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che  "  Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di
ciascuna  amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma
3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo
superamento   di   concorso   riservato  per  titoli  di  servizio  e
professionali,  da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima
data, nella seconda fascia dirigenziale."
                               Art. 70 
                            Norme finali 
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n.  29  del  1993,  come
modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470  del  1993,  successivamente
sostituiti dall'art. 37 del  d.lgs  n.  546  del  1993  e  modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4
del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n.  387  del  1998;
art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998,
come modificati dall'art. 22, comma 6 del  d.lgs  n.  387  del  1998,
dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art.  51,  comma  13,
della legge n. 388 del 2000) 
 
  1. Restano salve per la regione  Valle  d'Aosta  le  competenze  in
materia, le norme di attuazione  e  la  disciplina  sul  bilinguismo.
Restano comunque salve, per la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  le
competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina  vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale  di'  posti  nel  pubblico
impiego. 
  2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo  II  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,  riguardanti  i  segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n.  65  -  esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per
il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n.  65  il
trattamento  economico  e  normativo  e'   definito   nei   contratti
collettivi previsti dal presente decreto, nonche',  per  i  segretari
comunali e  provinciali,  dall'art.  11,  comma  8  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
  3. Il rapporto di  lavoro  dei  dipendenti  degli  enti  locali  e'
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal  presente  decreto
nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi  26  dicembre  1936,  n.
2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984.  n.
312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio  1992,
n. 138, legge 30 dicembre 1986,  n.  936  ,  decreto  legislativo  25
luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39
adeguano i propri ordinamenti ai principi  di  cui  al  titolo  I.  I
rapporti di lavoro  dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed  aziende
nonche' della Cassa depositi e prestiti sono  regolati  da  contratti
collettivi ed individuali in  base  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma  2,  ed  all'articolo  60,
comma 3. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  27  OTTOBRE  2009,  N.  150.
PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  27  OTTOBRE  2009,  N.  150.  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  5. Le disposizioni di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le  medesime,
salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono  al  personale  di
cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. 
  6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione  e  di  atti  o
provvedimenti amministrativi di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
presente decreto, si intendono nel senso che la  relativa  competenza
spetta ai dirigenti. 
  7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti  a  tale
data,  contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi   o
provvedimenti  amministrativi  riferite  ai  dirigenti  generali   si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
  8. Le disposizioni del presente decreto si applicano  al  personale
della scuola. Restano ferme le disposizioni di  cui  all'articolo  21
della legge 15 marzo  1997,  n.  59  e  del  decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure  di  reclutamento
del personale della scuola di cui al decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  9. Per il personale della carriera prefettizia di cui  all'articolo
3, comma I del presente decreto, gli  istituti  della  partecipazione
sindacale  di  cui  all'articolo  9   del   medesimo   decreto   sono
disciplinati  attraverso  apposito  regolamento  emanato   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente  decreto
non si applicano  per  la  nomina  dei  direttori  degli  Enti  parco
nazionale. 
  11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30
e seguenti del presente decreto non si  applicano  al  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (72)((79)) 
  12. In tutti i casi, anche se previsti da normative  speciali,  nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni  pubbliche,  dotate  di  autonomia  finanziaria  sono
tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in  posizione  di  comando,  di
fuori ruolo, o in  altra  analoga  posizione,  l'amministrazione  che
utilizza il personale rimborsa  all'amministrazione  di  appartenenza
l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di  cui
al presente comma si' applica al personale comandato, fuori  ruolo  o
in  analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere  dalla  completa
attuazione del sistema di finanziamento  previsto  dall'articolo  46,
commi 8 e  9,  del  presente  decreto,  accertata  dall'organismo  di
coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del  medesimo  decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo
provvisorio ad esaurimento  del  Ministero  delle  finanze  istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1998,  n.
283, in posizione di comando, di' fuori  ruolo  o  in  altra  analoga
posizione, presso  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici  non
economici o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di  autonomia
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 
  13.  In  materia  di  reclutamento,  le  pubbliche  amministrazioni
applicano la disciplina prevista dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per le parti  non  incompatibili  con  quanto  previsto
dagli articoli 35 e 36, salvo  che  la  materia  venga  regolata,  in
coerenza con i principi  ivi  previsti,  nell'ambito  dei  rispettivi
ordinamenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato  dal  D.Lgs.  29
maggio 2017, n. 97, ha disposto (con l'art. 132-bis, comma 1) che "In
deroga a quanto previsto dall'articolo  70,  comma  11,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  alla  copertura  delle  carenze
organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  si  provvede,  in
caso  di  richiesta  da  parte  degli  interessati,  anche   mediante
mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco
delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione  Valle
d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni  di  provenienza  e  di
destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127,  nell'introdurre  l'art.  232  al
D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 4, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 70,
comma 11, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  alla
copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in
caso  di  richiesta  da  parte  degli  interessati,  anche   mediante
mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco
delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione  Valle
d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni  di  provenienza  e  di
destinazione, limitatamente  al  personale  dei  ruoli  operativi  in
possesso del prescritto titolo di studio". 
                             Articolo 71
Disposizioni inapplicabili   a   seguito   della   sottoscrizione  di
                        contratti collettivi
   1.  Ai  sensi  dell'art.  69,  comma 1, secondo periodo, a seguito
della  stipulazione  dei  contratti  collettivi  per  il  quadriennio
1994-1997,   cessano  di  produrre  effetti  per  ciascun  ambito  di
riferimento  le  norme  di  cui  agli  allegati  A)  e B) al presente
decreto,  con  le  decorrenze  ivi  previste, in quanto contenenti le
disposizioni   espressamente   disapplicate  dagli  stessi  contratti
collettivi.  Rimangono  salvi  gli  effetti  di quanto previsto dallo
stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilita'
delle  norme  incompatibili  con quanto disposto dalla contrattazione
collettiva nazionale.
   2.  Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre   effetti,   a  seguito  della  stipulazione  dei  contratti
collettivi  della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
   3.  Alla  fine  della  tornata  contrattuale 1998-2001 per tutti i
comparti  ed  aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati
del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo 69, comma 1, ultimo
periodo.   La   contrattazione  relativa  alla  tornata  contrattuale
1998-2001,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  provvedera' alla
disapplicazione  espressa  delle disposizioni generali o speciali del
pubblico  impiego,  legislative  o recepite in decreto del Presidente
della  Repubblica,  che risulteranno incompatibili con la stipula dei
contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.
                             Articolo 72
                        Abrogazioni di norme
(Art.  74  del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del
d.lgs  n.  546  del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del
d.lgs  n.  80  del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998;
art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs n. 80 del 1998, come
modificati dall'art.  22,  commi  da 1 a 3 del d.lgs n. 387 del 1998;
             art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
  1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
    a)  articolo  32  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
    b)  capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad  eccezione  delle  disposizioni  di  cui  agli articoli da 4 a 12,
nonche'  15,  19,  21,  24  e  25,  che,  nei  limiti  di  rispettiva
applicazione,  continuano  ad  applicarsi  al  personale dirigenziale
delle  carriere  previste  dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo
del  presente  decreto,  nonche'  le  altre disposizioni del medesimo
decreto  n.  748  del  1972  incompatibili  con  quelle  del presente
decreto;
    c)  articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973,
n. 533;
    d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
    e)   articolo  2  del  decreto  legge  6  giugno  1981,  n.  283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
    f)  articoli  da  2  a  15,  da  17  a  21,  22, a far data dalla
stipulazione  dei  contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997;
23,  26,  comma  quarto,  27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
    g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni
che  riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
    h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
    i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio  1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
    j)  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.
551;
    k)  articoli  4,  commi  3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio
1988, n. 254;
    l)  articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
    m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
    n)  articoli  4,  comma  9,  limitatamente  alla  disciplina  sui
contratti  di  lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412;
    o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.
281;
    p)  articolo  7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438,  limitatamente  al  personale  disciplinato dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
    q)  articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 533;
    r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
    s)  articolo  6-bis  del  decreto  legge  18  gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
    t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    v)  articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
    w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 716;
    x)  articolo  2,  lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla
data  di  attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 19 del
presente decreto;
    y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    z)  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica 27 febbraio
1995, n. 112;
    aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
    bb)decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
    cc)  decreto  legislativo  29  ottobre  1998, n. 387 ad eccezione
degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
  2. Agli adempimenti e alle procedure gia' previsti dall'articolo 31
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,  continuano  ad  essere  tenute  le
amministrazioni  che  non  vi  hanno  ancora  provveduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3.  A  far  data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio  1994-1997,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  sono
abrogate  tutte  le  disposizioni in materia di sanzioni disciplinari
per  i  pubblici  impiegati  incompatibili  con  le  disposizioni del
presente decreto.
  4.  A  far  data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio   1994-1997,   per  ciascun  ambito  di  riferimento,  ai
dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, non si applicano gli
articoli  da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
  5.  A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di' riferimento, cessano di
produrre  effetti  i  commi  7,  8  e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
  6.  Contestualmente  alla definizione della normativa contenente la
disciplina  di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano  la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
                             Articolo 73
                           Norma di rinvio
   1.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti, contratti collettivi od
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29
del  1993  ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e
387  del  1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita',
il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
       Il  presente  decreto,  munito  del sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
         Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001
                               CIAMPI
                                 Amato,  Presidente del Consiglio dei
                              Ministri
                                 Bassanini,  Ministro per la funzione
                              pubblica
           Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                                           Allegato A 
                                                   (Art. 71, comma 1) 
 
      Norme generali e speciali del pubblico  impiego,  vigenti  alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e
dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per  il
quadriennio 1994-1997 per il  personale  non  dirigenziale  ai  sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto. 
      I. Ministeri 
       1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1,  lettera  d)  e
parte successiva, e 2, decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
         f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n.  853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17; 
         g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21,  comma  1,  lettera  b),
decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h)  art.  10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10 giugno 1986; 
         i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870; 
         j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; 
         k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto  Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; 
         l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,  convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436; 
         m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) articoli  4,  15  e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         p) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
         q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         r) art. 3, comma 1, lettera i) punto  2,  legge  10  ottobre
1989, n. 349; 
         s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; 
         t) articoli 7, 8, commi da 12 a  14;  10,  14,  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; 
         u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
         v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge  29  marzo  1991,  n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169; 
         w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
         x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992,  n.  469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23. 
         y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 13 gennaio 1996  (art.  10,  CCNL  integrativo  del  12
gennaio 1996): 
         a) articoli 9, commi  7  e  8;  da  10  a  12,  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266. 
       3. Dal 23 ottobre  1997  (art.  8,  CCNL  integrativo  del  22
ottobre 1997): 
         a) articoli 10, 67, 69, 70 e  124,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
         c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266; 
         d) articoli  da  14  a  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; 
         e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1990, n. 335; 
         f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14. 
       4. Dal 27 febbraio  1998  (art.  7  CCNL  integrativo  del  26
febbraio 1998,  relativo  al  personale  dell'amministrazione  civile
dell'interno): 
         a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della  legge
del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente  al  personale
della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. 
   II. Enti pubblici non economici 
       1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997): 
         a) articoli 8, comma  1;  9,  comma  1  e  2,  salvo  quanto
previsto dall'art. 3, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte  relativa  alle  assenze
per gravidanza e puerperio e per infermita'; 11, 12,  23,  27  e  28,
legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della  Repubblica
26 maggio 1976, n. 411; 
         c) articoli  6,  17  e  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente  della  Repubblica
25 giugno 1983, n. 346; 
         e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20  e  21  lettera  b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e  24,  decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
         h) art.  7,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         i) articoli 2, 4, 15 e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         k) articoli 5 e 13, decreto del Presidente della  Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43; 
         l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il  personale
con qualifica dirigenziale - sezione II): 
         a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3,  per  la
parte  relativa  alle  assenze  per  gravidanza  e  puerperio  e  per
infermita'; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1976, n. 411; 
         d)  articoli  6,  17,  21,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         e) articoli 2 e 7, con le  decorrenze  di  cui  all'art.  66
ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro  per  il
personale con qualifica dirigenziale, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ; 
         f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del  Presidente
della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di
cui all'art. 66, ultimo periodo del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e
24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267; 
         i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della  Repubblica
17 settembre 1987, n. 494; 
         j)  articoli  2,  4  e  15,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e  13,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43; 
         l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487; 
         m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   III. Regioni ed autonomie locali 
       1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a  7;  70  e  71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art.  9,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
novembre 1980, n. 810; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; 
         f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6  e
7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e
b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio  1987,
n. 268; 
         h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         i) art.  7,  comma  6,  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,
disapplicato fino al 13 maggio 1996; 
         j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 30 marzo 1988, n. 127; 
         l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o  gennaio  1996;  6,
con effetto dal 1o gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47,  decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; 
         m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 
         n) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
       2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del  CCNL  integrativo  del  13
maggio 1996): 
         a) art. 124, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 25,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
giugno 1983, n. 347; 
         c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333. 
   IV. Sanita' 
       1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a  7;
da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e  130,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili  nel
primo triennio di vita del bambino; 
         d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente  alla
parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52,
da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto  del  Ministro
della sanita' 30 gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,
n. 348; 
         h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57
e 112, decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio  1987,  n.
270; 
         j) art. 46,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         k) decreto Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  marzo
1989, n. 127; 
         l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi,  legge  29  dicembre
1988, n. 554; 
         m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23  agosto
1988, n. 395; 
         n) articoli 1, comma 1; 2,  comma  1;  da  3  a  6,  decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43,
46, comma 1, relativamente all'indennita' di bilinguismo e  comma  2,
ultimo periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2,  per  la  parte
riferita al medesimo periodo del comma 1 nonche' commi da 3 a  7;  da
50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio  1996,  fatto  salvo
quanto disposto  dall'art.  47,  comma  8  del  contratto  collettivo
nazionale del lavoro per il quale la  disapplicazione  dell'art.  57,
lettera b) dello  stesso  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
decorre dal 1o gennaio  1997;  68,  commi  da  4  a  7,  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; 
         p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
       2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma  1
CCNL del 22 maggio 1997): 
         a) art. 87, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
maggio 1987, n. 270. 
   V. Istituzioni ed enti di ricerca 
       1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68  commi
da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129,  130,  131,  134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 14, 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) articoli 8, comma 1,  9,  commi  1  e  3,  per  la  parte
relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermita'; 11, 12,
23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; 
         e) articoli 11, commi 3 e  4;  21,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2,  4;  21  lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli da 3 a 6, da 9  a  11,  29  e  36,  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; 
         i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 30 marzo 1989, n. 127 
         m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del
comma 5; 23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni  gia'  avvenute
alla data di stipulazione  del  Contratto  collettivo  nazionale  del
lavoro; 34, 37,  38,  comma  3,  39,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; 
         n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537. 
   VI. Scuola 
       1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97): 
         a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965; 
         b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; 
         c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948; 
         d) articoli  12,  da  13  a  17,  solo  con  riferimento  al
personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70,  71,
solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100
a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
         e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734; 
         g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1  e  3,  decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; 
         h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270; 
         j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
         l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985,  n.
588; 
         m) articoli 4, da  18  a  20,  21,  lett.  b),  decreto  del
Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9,
11, 12, commi 1, 5, 6 e  8;  da  13  a  21,  23  e  30,  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209; 
         o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica  n.  494
del 1987; 
         p) articoli  4,  11  e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12;
da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11,  14,  18,
19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del  Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399; 
         r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117; 
         s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20,  legge
24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 2 maggio 1996  (art.  9  dell'accordo  successivo,  con
riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative): 
         a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n.
2009; 
         b)  art.  14,  comma  16,  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. 
   VII. Universita' 
       1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi
da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131
e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 14, 18,  da  30  a  34  e  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249; 
         d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808; 
         e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         f) art. 26,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382; 
         g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20  e  21,  lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24,  comma  3,  legge  29
gennaio 1986, n. 23; 
         j) articoli da 2 a 7; 8, con la  decorrenza  prevista  nello
stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9,  12,
13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; 
         k) articoli 2, 4, 15 e  16,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
         l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117; 
         n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127; 
         o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e
3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto
1990, n. 319; 
         p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VIII. Aziende autonome 
       1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68,
commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99  e  134,  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34  e  61,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; 
         d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         g)  art.  10,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 10 giugno 1986; 
         h) art. 53,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494; 
         i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d),
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; 
         j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
         k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521; 
         m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a  6,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; 
         n) articoli  5,  15  e  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; 
         o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40,  4;  4,  comma  20,
legge del 24 dicembre 1993, n. 537. 
   IX. Enea 
       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997): 
         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
         b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 
         20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, 
         comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L.  ENEA
31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991; 
         c)  Parte  generale,  allegati,  appendici   e   codici   di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al  previgente
C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991. 
                                                           Allegato B 
                                                   (Art. 71, comma 1) 
 
   Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e  dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi  dell'art.  2,  comma  5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito  della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  per  il
quadriennio  1994-1997  per  il  personale  dirigenziale   ai   sensi
dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto. 
   I. Ministeri 
       1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a  8;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 20, da 47 a 50, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
         d) decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1977,
n. 422; 
         e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,  convertito  con
legge 20 novembre 1982, n. 869; 
         g) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; 
         i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n.  853,
convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17; 
         j) articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870; 
         l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; 
         m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,  convertito
con legge 27 ottobre 1987, n. 436; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) legge 22 giugno 1988, n. 221; 
         p) art. 3, comma 1, lettera i) parte  2,  legge  10  ottobre
1989, n. 349; 
         q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; 
         r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; 
         s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge  29  marzo  1991,  n.
108, convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169; 
         t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; 
         u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992,  n.  469,
convertito con legge 1o febbraio 1993, n. 23; 
         v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2.  Dal  30  settembre  1997  (art.  15  CCNL  integrativo  30
settembre 1997): 
         a) art. 18, comma 2-bis,  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502. 
   II. Enti pubblici non economici 
       1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1  a  7;  70  e  71,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) art. 20,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748; 
         c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70; 
         d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         e) articoli 2, 3, commi 1  e  2,  decreto-legge  11  gennaio
1985, n. 2, convertito, con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n. 
72; 
         f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15  e  16,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551; 
         g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88; 
         h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n.  344,
convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21; 
         i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   III. Regioni ed autonomie locali 
       1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art.  9,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
novembre 1980 n. 810; 
         d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93; 
         e) art. 7, da 17 a 19,  25,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983 n. 347; 
         f) articoli 11, da 18 a 21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13; 
         g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40  a
42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica  13
maggio 1987 n. 268; 
         h) articoli 4, 16, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988 n. 395; 
         i) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990 n. 142,  salvo
che per i limitati casi di cui all'art. 46; 
         j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40,  43,  44,  46,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333; 
         k) articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537. 
   IV. Sanita' 
       1. Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  medica  e
veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e
75 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69  a
71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari  in
corso alla data di stipulazione del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le  procedure
vigenti alla data del  loro  inizio,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi 30 giorni di  assenza  retribuita  in  ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno; 
         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51,
52, 54, 55, 56, comma a punti 1)  e  2);  57,  60,  61,  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della  sanita'  30
gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della  Repubblica  25  giugno  del
1983, n. 348; 
         h) articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a  90,
92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica  20  maggio
1987, n. 270; 
         k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; 
         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333; 
         m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109,  110,
commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo  quanto
previsto dall'art. 65, comma 9, del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b)
del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi
da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  1990,
n. 384; 
         n) art. 18, commi 1 lettera f)  e  2-bis,  eccetto  l'ultimo
periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502; 
         o) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL  del  5  agosto
1997): 
         a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della  Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761; 
         b)  art.  9,  comma  17,  legge  20  maggio  1985,  n.  207,
limitatamente alla durata dell'incarico; 
         c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
       3. Per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli
14, comma 6 e 72 CCNL 1994 - 1997): 
         a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69  a
71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari  in
corso alla data di stipulazione del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le  procedure
vigenti alla data del  loro  inizio,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli  da  30  a  34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) art. 7,  comma  3,  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,
limitatamente ai primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno; 
         d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52,
54, 55, 56, comma 1, punto  1)  e  2);  57,  60  e  61,  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; 
         e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della  sanita'  30
gennaio 1982; 
         f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) decreto del Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,
n. 348; 
         h) articoli  da  18  a  21,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13; 
         i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112,  decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; 
         k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; 
         l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 1990, n. 333; 
         m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art  72
del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41,  da  44  a
47, 53, da 57 a 67, nei limiti definiti dall'art.  72  del  contratto
collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto  del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ; 
         n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         o) art. 18, commi  1  p.to  f)  e  2-bis,  eccetto  l'ultimo
         periodo  del  secondo  capoverso,  decreto  legislativo   30
         dicembre 1992, n. 502. 
       4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1  comma  14  del  CCNL  del  5
agosto 1997): 
         a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della  Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761; 
         b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
         c)  art.  9,  comma  17,  legge  20  maggio  1985,  n.  207,
limitatamente alla durata dell'incarico; 
         d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127; 
         e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   V. Istituzioni ed enti di ricerca 
       1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1  a
7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo;  70,
71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686; 
         c)  articoli  8,  comma  1,  relativamente  all'obbligo   di
residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo  1975,  n.
70; 
         d) articoli. 52, 53  e  65,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; 
         e) articoli 11, commi 3 e  4;  17,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; 
         f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; 
         g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4;  21,  lettera  b),
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; 
         i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 1988, n. 395; 
         l) articoli 1, 11,  17,  commi  1  e  da  5  a  13,  con  la
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto  collettivo  nazionale
del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista  dall'art.
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi  1  e
2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della  Repubblica  del
12 febbraio 1991, n. 171; 
         m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VI. Universita' 
       1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi  da
1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126,  127,  129  e  131,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
         c) art. 20,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1972, n. 748; 
         d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301; 
         g) art. 2, 3 comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985,  n.  2,
convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72; 
         h) art. 21,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1o
febbraio 1986, n. 13; 
         i)  art.  1,  decreto-legge  27  dicembre  1989,   n.   413,
convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37; 
         j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         k) art. 13, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
         Ministri 21 aprile 1994, n. 439. 
   VII. Aziende autonome 
       1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997): 
         a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a  8;
da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze  previste
dall'art. 53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del  lavoro,
decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; 
         b) articoli 18, da 30 a 34,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686; 
         c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per  la  parte  relativa  al
personale con qualifica dirigenziale; 
         d) articoli 20, da 47 a 50,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748: 
         e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio  1977,
n. 422; 
         f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312; 
         g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,  convertito  con
legge 20 novembre 1982, n. 869; 
         h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197; 
         i) legge 17 aprile 1984, n. 79; 
         j) articoli  da  12  a  14,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13; 
         k) decreto-legge 10 maggio  1986,  n.  154,  convertito  con
legge 11 luglio 1986, n. 341; 
         l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n.  325,  convertito
con legge 3 ottobre 1987, n. 402; 
         m)  art.  6,  decreto-legge  7  settembre  1987,   n.   370,
convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460; 
         n) art. 9, comma 4, decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160; 
         o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357; 
         p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   VIII. Enea 
       1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997): 
         a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
         b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18,  19,
         19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39,  41,
         42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77  a
         79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988  -  30  dicembre
         1991; 
         c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i  Codici
di  autoregolamentazione  del  diritto  di  sciopero   afferenti   al
previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991. 
                                                           Allegato C 
                                                   (Art. 71, comma 2) 
 
   Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla  data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993  e  dei
relativi decreti correttivi emanati ai sensi  dell'art.  2,  comma  5
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre  effetti
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per
il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed  autonomie
locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo  periodo  del  presente
decreto). 
   I. Personale non dirigenziale 
       1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001): 
         a) articoli 10, 27, e allegato  A,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; 
         b) allegato A, decreto del Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1984, n. 665; 
         c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59,  62,  comma
1; 69, comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della  Repubblica
13 maggio 1987, n. 268; 
         d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da  34  a  36,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.  333  e
tabelle 1, 2 e 3 allegate; 
         e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  253,
dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro. 

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