
Premessa
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con deliberazione n. 24/2025, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio dirigenziale nei casi di prima istituzione dell’Area della Dirigenza.
Il parere risponde al quesito di un Comune che, post-commissariamento, ha deliberato una riorganizzazione amministrativa con l’istituzione di due posizioni dirigenziali.
La questione concerne pertanto, la corretta applicazione dei limiti ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 e art. 1, commi 557 e 557-quater, legge n. 296/2006, in assenza di valori pregressi per il calcolo del tetto di spesa.
Il Quesito
Il Sindaco del Comune ha interpellato specificando che, dopo un lungo periodo di commissariamento, l’Ente ha ritenuto di procedere ad una ri-organizzazione della struttura amministrativa mediante l’istituzione di n. 2 posizioni dirigenziali (attualmente ancora vacanti), una per l’Area Amministrativo-Contabile-Sociale ed un’altra per tutta l’Area Tecnica e di gestione del Territorio.
In precedenza, l’Ente è sempre stato privo di dirigenti di ruolo.
La fattispecie sottoposta al vaglio della magistratura contabile presenta peculiari profili di interesse, concernendo gli effetti finanziari derivanti dall’istituzione ex novo di posizioni dirigenziali in un contesto precedentemente privo di tale qualifica.
Il quesito si articola in due specifiche domande:
- L’importo per la costituzione del nuovo fondo per il trattamento accessorio dirigenziale può essere sommato al limite complessivo dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n.75/2017 già quantificato per il 2016?
- La maggiore spesa per le nuove figure dirigenziali rientra nel vincolo finanziario complessivo della spesa del personale ex art. 1, commi 557 e 557-quater, legge n. 296/2006?
Normativa di riferimento
Il quadro normativo alla base del parere include:
- Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017: “nelle more di quanto previsto dal comma 1 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”
Tale disposizione costituisce un presidio fondamentale per garantire l’invarianza della spesa pubblica, imponendo un limite complessivo alle risorse destinate al trattamento accessorio.
- Art. 1, comma 557-quater, legge n. 296/2006: “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
- Art. 57, comma 5, CCNL 17 dicembre 2020: “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.”
La previsione contrattuale, di particolare rilevanza per il caso in esame, delinea una metodologia specifica per la determinazione iniziale del fondo, contemperando le esigenze organizzative con i vincoli di finanza pubblica.
Il Parere della Corte dei Conti
La Sezione Veneto, verificata l’ammissibilità della richiesta, ha evidenziato che
“la previsione di cui all’art. 57, comma 5, del citato CCNL del 17 dicembre 2020, in quanto non oggetto di nuova disciplina nel successivo CCNL del 16 luglio 2024, continua a trovare applicazione in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 11, di tale ultimo CCNL“.
Tale chiarimento risulta fondamentale nell’economia del ragionamento sviluppato dalla Corte, confermando l’attuale vigenza della disposizione che consente agli enti di determinare autonomamente le risorse per la prima costituzione del fondo dirigenziale.
La Corte ha osservato che la valutazione circa “l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo” e l’individuazione della “relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio”, anche sulla base di “valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”, deve tener conto dei “limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”, tra i quali “il citato limite di cui all’art. 23, comma, 2, il cui rispetto, nel caso di prima istituzione delle posizioni dirigenziali, può essere assicurato, ove necessario ai fini del rispetto del limite, mediante economie compensative a valere sul fondo per il trattamento accessorio del personale.”
In questa argomentazione si rinviene il nucleo centrale del parere, che delinea un approccio equilibrato tra autonomia organizzativa e contenimento della spesa, individuando nelle “economie compensative” lo strumento operativo per garantire il rispetto dei vincoli finanziari.
In merito all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, la Corte ha specificato che
“il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo“.
Relativamente al limite ex art. 1, commi 557 e 557-quater, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di contenimento della spesa di personale “permane, a carico degli enti territoriali, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013“.
La Corte ha concluso che:
“In altri termini, in sede di riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente con oneri incidenti sulle risorse del bilancio, è consentito incrementare le risorse di una categoria di personale fino alla concorrenza del limite complessivo alla retribuzione accessoria solo in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria.”
Tale conclusione delinea efficacemente un meccanismo di vasi comunicanti tra le diverse componenti della spesa per il trattamento accessorio, consentendo riallocazioni nel rispetto del tetto complessivo.
Conclusioni
In risposta ai quesiti del Comune di Spinea:
- Per costituire il nuovo fondo dirigenziale, l’ente può determinare le risorse necessarie anche mediante parametri comparativi, rispettando il limite ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017. Tale limite, considerato complessivamente, può essere rispettato mediante economie compensative a valere sul fondo del personale non dirigente. La soluzione prospettata valorizza l’autonomia organizzativa dell’ente, salvaguardando il principio di invarianza della spesa mediante compensazioni interne.
- La maggiore spesa dirigenziale rientra nel vincolo finanziario ex art. 1, commi 557 e 557-quater, legge n. 296/2006. L’ente dovrà assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.
Permangono applicabili i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale. L’ente può istituire il fondo dirigenziale rispettando il limite complessivo e contenendo la spesa entro i parametri normativi, mediante compensazioni tra diverse categorie ove necessario.