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Corte dei Conti: Incentivi Funzioni Tecniche – Nuovi pareri tra base di calcolo del 2%, proroghe e conflitto di interessi

Premessa

La Corte dei Conti delle Lombardia ha formula uno specifico parere alla richiesta formulata da una PA.

Quesito

Primo quesito

“In caso di affidamento diretto di lavori, con applicazione di un ribasso economico del progetto, l’importo posto a base della procedura debba essere considerato quello risultante dal progetto approvato oppure il valore contrattualizzato, già detratto del valore del ribasso offerto dall’operatore economico (si precisa, nell’ambito della procedura svolta su piattaforma Sintel di Regione Lombardia).”

Secondo quesito

“Nel caso in cui l’affidamento diretto preveda una o più opzioni (es. proroga o prestazioni aggiuntive) ai fini del riconoscimento degli incentivi, l’esercizio dell’opzione deve essere valutata quale modifica contrattuale (coerentemente con la sua funzione di ampliamento dell’oggetto dell’affidamento) ovvero se debba essere valutata quale nuovo affidamento (come sembrerebbe desumersi dal parere n.3173 del 27/02/2025 reso dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò potrebbe essere dirimente nel caso in cui il valore dell’opzione fosse inferiore alla soglia fissata dall’Amministrazione per il riconoscimento degli incentivi”.

Terzo Quesito

“per il caso di affidamento diretto effettuato senza prevedere nel quadro economico dell’opera o del servizio uno specifico stanziamento per il riconoscimento degli incentivi al personale per lo svolgimento delle funzioni tecniche, se, in presenza di economie di spesa sull’affidamento di cui trattasi, sia legittimo, in presenza di ogni altro presupposto indicato dal D.lgs. n. 36/2023, utilizzare parte di tali economie per il riconoscimento degli incentivi tecnici al personale”.

Quarto Quesito

“E’ legittimo prevedere che sia il RUP, percettore anch’esso degli incentivi per funzioni tecniche, a provvedere alla motivata qualificazione di un servizio come avente particolare importanza, ai sensi dell’art.32 dell’allegato II.14 del D.lgs. n.36/2023”.

Normativa di riferimento

La norma di riferimento è l’art.45, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 che prevede che:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”.

Punti Salienti della Deliberazione

Dall’analisi della Deliberazione emerge quanto segue:

1. Base di calcolo dell’incentivo e ribasso d’asta

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Ulteriori approfondimenti