
Premessa
“Esulano…dall’ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse come quelle evidenziate dal Comune istante, presiedono alla liquidazione dell’incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l’intero procedimento senza esserne parte costitutiva”.
Nessun incentivo per funzioni tecniche ai dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell’incentivo.
Questa è la conclusione a cui giunge la Sezione regionale di controllo per la Liguria con la Deliberazione n. 56/2025/PAR. La Corte dei conti ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’incentivo per le funzioni tecniche previsto dall’articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero il nuovo Codice dei contratti pubblici
Vediamoli insieme.
La fattispecie sottoposta all’esame della Corte dei Conti
Il Comune di Bordighera ha sollevato il quesito evidenziando la complessità delle attività svolte dal personale dei servizi finanziario e del personale connesse alla liquidazione degli incentivi. Tali attività includono i conteggi sul fondo delle risorse decentrate, la verifica dei limiti di spesa individuali, la contabilizzazione della spesa secondo le disposizioni Arconet (di cui al D.lgs. n. 118/2011), e l’imputazione delle spese agli stanziamenti delle singole procedure.
A sostegno della sua richiesta, l’ente ha richiamato alcuni pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). In particolare, il parere MIT n. 2504 del 21.06.2024, che, pur rispondendo a un quesito sugli “incentivi tecnici a dipendenti giuridico-amministrativi degli uffici ragioneria e personale”, rimandava alla valutazione della stazione appaltante “anche alla luce del proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche”, deducendone una discrezionalità dell’ente.
Un altro parere MIT, il n. 2916 del 26.09.2024, aveva escluso che le mansioni incentivabili avessero “solo una spiccata connotazione tecnica”. Il Comune ha anche menzionato una precedente deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana (n. 196 del 21 settembre 2023) che si era espressa sull’inclusione di attività finanziarie tra quelle di programmazione incentivabili.
Quadro normativo di riferimento
La norma in argomento è l’articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Incentivi alle funzioni tecniche”
1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte ((dal proprio personale)) specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte ((dal proprio personale)).
3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. ((L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.))
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali ((del personale)) nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ((al personale)) di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2.
Il parere della Corte dei Conti: Nessun incentivo funzioni tecniche per ufficio personale e ragioneria
La Sezione ha posto l’accento sulle novità introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici).
La principale modifica richiamata è la sostituzione del termine “dipendenti” con “personale” all’articolo 45, con l’eliminazione del periodo che escludeva esplicitamente il personale con qualifica dirigenziale.
Questo significa che l’ambito dei destinatari degli incentivi è stato ampliato per includere anche le figure dirigenziali, introducendo così una deroga al principio di onnicomprensività del loro trattamento economico. Il decreto correttivo ha inoltre integrato l’allegato I.13, ampliando l’elenco tassativo delle attività tecniche incentivabili con l’inclusione del «coordinamento dei flussi informativi».
Nonostante queste modifiche all’ambito soggettivo e oggettivo, la Corte chiarisce che la finalità della norma rimane quella di “stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni“.
Tuttavia, le integrazioni apportate dal decreto correttivo non modificano il perimetro delle funzioni incentivabili, che continuano a essere esclusivamente quelle che si estrinsecano in attività concernenti “direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture“.
La Sezione ribadisce che “restano escluse le attività finanziarie“, confermando l’orientamento già espresso dalla Sezione Toscana nel parere n. 196/2023/PAR.
Riguardo ai pareri del MIT citati dal Comune, la Sezione della Liguria li interpreta nel senso che il riferimento sia alle sole funzioni tecniche, intese come “attività direttamente connesse all’intervento”, e che la collaborazione incentivabile sia quella “da prestare in ausilio al responsabile unico del progetto in relazione alla ‘gestione tecnico-amministrativa dell’intervento'”.
Il rinvio alla discrezionalità della stazione appaltante per l’adozione di un regolamento sugli incentivi è inteso unicamente come la possibilità di “meglio precisare le attività connotate da natura tecnica“.
Per natura tecnica si intende “una applicazione di conoscenze strumentali e abilità per realizzare un obiettivo specifico che, nel caso concreto, è costituito dalla procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori”.
Le Conclusioni
Alla luce di questa interpretazione, la Corte conclude che “Esulano, pertanto, dall’ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse come quelle evidenziate dal Comune istante, presiedono alla liquidazione dell’incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l’intero procedimento senza esserne parte costitutiva“.
Vediamo insieme i punti Salienti della Deliberazione n. 56/2025/PAR:
- La richiesta di parere del Comune di Bordighera era finalizzata a sapere se il personale del servizio personale e finanziario, addetto alla liquidazione materiale dell’incentivo, potesse essere incluso tra i beneficiari dell’incentivo ex art. 45 D.lgs. 36/2023.
- La Corte ha ribadito che la finalità dell’incentivo è promuovere professionalità interne e risparmiare sull’uso di professionisti esterni.
- Nonostante le novità normative, “il perimetro delle funzioni incentivabili… continuano ad essere comprese solo quelle che si estrinsecano in attività concernenti direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, restando escluse le attività finanziarie“.
- I pareri del MIT che sembravano aprire alla discrezionalità dell’ente sono interpretati dalla Corte come riferiti alla possibilità di “meglio precisare le attività connotate da natura tecnica“.
- Le attività di liquidazione dell’incentivo, sebbene complesse, sono considerate dalla Corte “attività amministrative… che presiedono alla liquidazione dell’incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l’intero procedimento senza esserne parte costitutiva“.
- “Esulano, pertanto, dall’ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che… presiedono alla liquidazione dell’incentivo“.
- La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria esprime il parere che “non ritiene sia possibile includere tra i beneficiari dell’incentivo… anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell’incentivo“.
Sintesi
In conclusione, la deliberazione chiarisce in modo inequivocabile che l’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del D.lgs. 36/2023 è strettamente limitato alle attività che hanno una diretta connotazione tecnica e sono funzionali alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Le attività di natura prettamente amministrativa, contabile o finanziaria, come la liquidazione dell’incentivo stesso, anche se complesse, non rientrano in tale ambito. Questo parere fornisce un orientamento fondamentale per le stazioni appaltanti nella corretta applicazione della normativa sugli incentivi tecnici e nella definizione dei beneficiari.
Corte dei Conti Liguria – Deliberazione n.56/2025
La costituzione del Fondo delle risorse decentrate 2025
