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Corte dei Conti: L’incremento del Fondo del salario accessorio ai sensi dell’art.14, comma 1-bis del D.L. n.25/2025

Premessa

La Corte dei Conti delle Marche formula uno specifico parere alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Jesi.

Quesito

Il Comune di Jesi ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 in ordine al seguente argomento:

“si chiede di conoscere l’orientamento di questa spettabile Corte dei Conti sulle risorse iscritte ai sensi dell’articolo 14 comma 1 bis del DL 25 / 2025 ed in particolare se, per come è scritta la norma di legge, una volta che dette risorse sono state legittimamente iscritte sulla parte stabile del fondo, le stesse si consolidano negli anni successivi sempre e comunque, per il sol fatto di essere di parte stabile, indipendentemente dalla natura del loro impiego, oppure se, invece, la classificazione delle stesse come di parte stabile da sola non è sufficiente per il loro consolidamento, essendo necessario, a tal scopo, anche il loro impiego in uno dei trattamenti accessori previsti dall’articolo 80 comma 1 del CCNL 16 novembre 2022”.

Normativa di riferimento

La norma di riferimento è l’art.14, comma 1-bis del D.L. n.25/2025 che prevede che:

1-bis. A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. [I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione.] Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali”

Punti Salienti della Deliberazione

Dall’analisi della fonte emerge un quadro normativo improntato al rigore finanziario, che può essere sintetizzato nei seguenti punti chiave:

1. Finalità di armonizzazione:

La norma mira a “armonizzare le retribuzioni accessorie del personale non dirigente degli enti territoriali con quelle attualmente previste per i corrispondenti dipendenti dei ministeri”. L’incremento è possibile fino a un’incidenza non superiore al 48 per cento della spesa per gli stipendi tabellari del 2023.

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