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CCNL Area Dirigenti Funzioni Locali. L’impatto degli arretrati CCNL sulla spesa del personale e sulla capacità assunzionale

CCNL Funzioni locali Dirigenti e Segretari. L’impatto degli arretrati sulla spesa del personale

Come impattano gli arretrati CCNL Funzioni Locali relativo ai Dirigenti ed ai Segretari sulla spesa del personale e sulla capacità assunzionale dell’Ente?

La questione è stata già analizzata in occasione della sottoscrizione del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022.

Quando parliamo di “capacità assunzionale”, la normativa di riferimento è rappresentata dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 588.

Tale norma, infatti, prevede ai commi 1, 1-bis e 2, le disposizioni in materia di capacità assunzionale.

Con specifico riguardo ai Comuni, in particolare, il comma 2 prevede che:

”2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita’ di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita’ stanziato in bilancio di previsione.”

Successivamente, per la determinazione dei valori soglia, sono intervenuti i seguenti Decreti ministeriali:

Decreto ministerialeDestinatari
DM del 3 settembre 2019Misure per la definizione delle capacita’ assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni.
DM del 17 marzo 2020Misure per la definizione delle capacita’ assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni.
DM dell’11 gennaio 2022Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacita’ assunzionali delle Province e delle Citta’ metropolitane.

In tali decreti, la “spesa del personale” ovvero il numeratore che occorre calcolare per la verifica del rispetto del valore soglia, viene definita come segue:

“Spesa del personale: impegni  di  competenza   per   spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato,  per  i  rapporti   di   collaborazione   coordinata   e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale  di cui all’art. 110 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, nonche’ per  tutti  i  soggetti  a  vario  titolo  utilizzati,  senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti  capo  all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto  dell’IRAP,  come  rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;”

Nulla viene specificato in merito all’esclusione dal calcolo delle spese di personale, degli oneri relativi agli arretrati da CCNL.

Quali erano deliberazioni delle Corte dei Conti in materia di capacità assunzionali e rinnovi CCNL?

Sul tema, in passato, la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo, nella deliberazione 63/2021, ha affermato che alla luce della formulazione del Decreto non è possibile escludere gli oneri per i rinnovi contrattuali dalle voci di spesa con il rischio, che, l’approvazione dei CCNL avrebbe potuto determinare uno sforamento “involontario” per questo limite da parte di molti Enti (involontario in quanto il riconoscimenti degli arretrati da CCNL costituisce un obbligo per gli Enti che non hanno alcuna discrezionalità in merito).

In particolare, i giudici contabili, avevano chiarito che:

L’omesso riferimento agli “oneri relativi ai rinnovi contrattuali”(espressamente escluso dal limite di spesa previsto dall’art.1, comma 557, della l. 296/2006) appare del tutto coerente con la nuova modalità di governo della spesa introdotta dal legislatore : “infatti, mentre lo spazio assunzionale consentito all’ente va calcolato sulla base della descritta disciplina, il controllo sulla copertura e sulla compatibilità dei costi quantificati del Ccnl per il comprato Regioni Enti locali con gli strumenti di programmazione e di bilancio seguirà le regole proprie stabilite dagli artt. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per i controlli finanziari previsti in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali” (Sezione Regionale di controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 32/2020/PAR).

Tuttavia, come indicato nel paragrafo che segue, la situazione è attualmente cambiata.

L’impatto degli arretrati CCNL sulla capacità assunzionale dopo il D.L. n.36/2022.

Il legislatore è intervenuto su questa materia, con l’art.3, comma 4-ter del D.L. n.36/2022 ha previsto quanto segue:

“4-ter. A decorrere dall’anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 588.”

Trattandosi di una modifica “strutturale” dell’assetto normativo, impatta dal 2022 e quindi anche all’applicazione del CCNL Area Funzioni locali del 16.7.2024. Pertanto, per tornare al quesito, ai fini della determinazione della capacità assunzionale per l’anno 2024, occorrerà neutralizzare dalla spesa 2024 del personale gli oneri (arretrati contrattuali + oneri riflessi) liquidati nel 2024 (a valere sulla competenza 2024) ma riferiti ad anni precedenti (2019-2023).

Cosa fare dopo la liquidazione degli arretrati CCNL

Un primo suggerimento sulla liquidazione degli arretrati a favore dei Dirigenti e del Segretario Generale è quello di distinguere l’impatto degli arretrati (compensi + oneri riflessi) per il periodo 2019 – 2023 richiamando in determina l’ammontare che sarà escluso dal computo della spesa del personale ai fini del calcolo della capacità assunzionale.

Tale importo, come abbiamo visto, costituirà, infatti, un elemento da neutralizzare dalla spesa del personale 2024 ed in questo modo sarà molto più semplice ed automatico dimostrare, anche all’organo di controllo, la correttezza dei calcoli effettuati.

Un altro suggerimento riguarda invece la verifica del superamento del valore soglia.

In particolare, gli Enti che non hanno grandi margini di manovra in tema di capacità assunzionale e/o che si trovano a ridosso dei limiti previsti dal Decreto citato, è importante verificare e monitorare l’andamento della spesa del personale anche dopo l’applicazione del CCNL Area Funzioni locali anche per verificare il rispetto dei valori soglia e/o attivare eventuali azioni correttive.

Quali sono gli altri principali adempimenti a seguito della sottoscrizione del CCNL Area Funzioni Locali?

Per rispondere a questa domanda abbiamo preparato un approfondimento ad hoc che puo consultare nel link seguente:

CCNL Dirigenti Funzioni Locali. I principali adempimenti per gli Enti dopo la sottoscrizione

A seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni Locali relativo ai Dirigenti ed ai Segretari, occorre riliquidare gli arretrati relativi all’indennità di risultato a favore dei Segretari Comunali e Provinciali?

Per rispondere a questa domanda abbiamo preparato un approfondimento ad hoc che puo consultare nel link seguente:

CCNL Area Dirigenti Funzioni Locali. Spettano gli arretrati del risultato ai Segretari Comunali e Provinciali ?

Autore: Dott. Simone Salvi


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