
Spettano gli arretrati della retribuzione di posizione ai titolari di incarichi ad interim ?
Molto spetto capita che nel corso di una determinata annualità vengano conferiti degli incarichi ad interim di posizioni dirigenziali vacanti.
In questo caso ci si chiede se:
l’incremento della retribuzione di posizione prevista dall’art.37, comma 4 del CCNL Area Funzioni Locali del 16.7.2024 spetta anche ai dirigenti incaricati ad interim della copertura di posizioni dirigenziali resesi vacanti successivamente al 31.12.2018?
Quale norma di CCNL regola gli incarichi ad interim a favore di Dirigenti?
Come noto, ai dirigenti titolari di incarichi ad interim spetta un compenso a titolo di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.
Lo prevede sia l’art.58 del CCNL Funzioni locali del 17.12.2020 che l’art.40 del CCNL Funzioni locali del 16.7.2024.
In particolare, l’art.58 del CCNL Funzioni locali del 17.12.2020 prevedeva che
1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.
2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1 lett. c).
A seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni locali del 16.7.2024, il citato art.58 è stato sostituito dall’art.40 del CCNL Funzioni locali del 16.7.2024 che prevede che:
1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.
2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 35, comma 1 lett. c) (Contrattazione integrativa).
3. La quota della retribuzione di risultato derivante dall’applicazione della presente disciplina deve essere comunque collegata alla performance del Dirigente ed erogata solo all’esito della procedura di valutazione della performance stessa.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 58 del CCNL 17.12.2020.
Cosa prevede l’art.37, comma 4 del CCNL Area Funzioni locali del 16.7.2024
Veniamo adesso all’incremento della retribuzione di posizione dirigenziale prevista dal CCNL del 16.7.2024.
L’articolo interessato è l’art.37, comma 4 del CCNL Funzioni locali del 16.7.2024 che prevede, in particolare che:
“4. L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione di cui al medesimo art.54 del CCNL del 17.12.2020, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31/12/2018, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi per tredici mensilità:
– dal 1° gennaio 2020 di € 36,00;
– rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 60,00.
Alla copertura degli incrementi di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all’art. 39 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.”
L’incremento della retribuzione di posizione prevista dall’art.37, comma 4 del CCNL Area Funzioni Locali del 16.7.2024 spetta anche ai dirigenti incaricati ad interim della copertura di posizioni dirigenziali resesi vacanti successivamente al 31.12.2018?
Fatta questa premessa normativa, occorre quindi chiarire che l’incremento della retribuzione di posizione prevista dall’art. 37, comma 4 del Funzioni locali del 16.7.2024 può avere dei riflessi positivi anche a titolo di arretrato (maggiore retribuzione di risultato) a favore del dirigente titolare di incarico ad interim di posizione che era ricoperta al 31.12.2018.
Tuttavia, il riconoscimento di tale arretrato non opera automaticamente. Infatti, questo quesito è stato direttamente affrontato dall’ARAN con l’orientamento AFL25. In tale orientamento l’ARAN ha infatti previsto 2 condizioni:
– l’incarico ad interim deve essere stato conferito su posizioni che erano coperte alla data del 1/1/2018, successivamente resesi vacanti (il riferimento è al CCNL del 17.12.2020. Nel caso attuale, la posizione vacante doveva essere ricoperta al 31.12.2018);
– la contrattazione integrativa dell’ente abbia preventivamente definito una disciplina per la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai titolari di incarichi ad interim commisurata ad una data percentuale della retribuzione di posizione prevista per l’unità organizzativa sulla quale è affidato l’incarico.
L’Orientamento Applicativo ARAN AFL25
Si riporta a seguire l’Orientamento AFL25.
“In relazione al disposto dell’art. 54, comma 4, del CCNL 17.12.2020, ai fini della liquidazione degli
arretrati a titolo di retribuzione di posizione, l’incremento annuo lordo di Euro 409,50 deve essere riconosciuto anche di dirigenti incaricati ad interim della copertura di posizioni dirigenziali resesi vacanti successivamente all’1.1.2018?
La disciplina prevista dall’art. 54, comma 4, come noto, prevede espressamente che “l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50”.
La richiamata norma, pertanto, ha incrementato dell’importo di euro 409,50 il valore complessivo annuo lordo della retribuzione di posizione (comprensivo di tredicesima mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 1°/1/2018.
Ad avviso dell’Agenzia sarebbe possibile riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018 solo a condizione che:
1) l’incarico ad interim sia stato conferito su posizioni che erano coperte alla data del 1/1/2018, successivamente resesi vacanti;
2) la contrattazione integrativa dell’ente abbia preventivamente definito una disciplina per la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai titolari di incarichi ad interim commisurata ad una data percentuale della retribuzione di posizione prevista per l’unità organizzativa sulla quale è affidato l’incarico.
Tuttavia, come indicato nel paragrafo che segue, la situazione è attualmente cambiata.
L’impatto degli arretrati CCNL sulla spesa del personale e sulla capacità assunzionale
Per rispondere a questa domanda abbiamo preparato un approfondimento ad hoc che puo consultare nel link seguente:
L’impatto degli arretrati CCNL sulla spesa del personale e sulla capacità assunzionale
Quali sono gli altri principali adempimenti a seguito della sottoscrizione del CCNL Area Funzioni Locali?
Per rispondere a questa domanda abbiamo preparato un approfondimento ad hoc che puo consultare nel link seguente:
CCNL Dirigenti Funzioni Locali. I principali adempimenti per gli Enti dopo la sottoscrizione
A seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni Locali relativo ai Dirigenti ed ai Segretari, occorre riliquidare gli arretrati relativi all’indennità di risultato a favore dei Segretari Comunali e Provinciali?
Per rispondere a questa domanda abbiamo preparato un approfondimento ad hoc che puo consultare nel link seguente:
Autore: Dott. Simone Salvi
