Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus Natale 2024
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 19/E del 10.10.2024 con la quale ha spiegato chi sono i beneficiari del Bonus di importo fino a 100 euro e quali sono le regole per ottenerlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità.
La Circolare fornisce anche istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano il bonus: l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).
La Circolare n.19/E del 10.10.2024 dell’Agenzia delle Entrate
Oggetto della Circolare: Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti
Si riporta a seguire il pdf della Circolare.
Cosa prevede l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113 ?
L’art.2-bis del D.L. n.113/2024 rubricato “Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti”, prevede che:
1. Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore
ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ealmeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
4. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l’indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità…omissis…
Quali sono le novità introdotte dall’art.2 del D.L. n.167 del 14.11.2024?
Con l’art.2, del D.L. n.167 del 14.11.2024 si estende la platea dei beneficiari del Bonus Natale 2024.
Viene meno il requisito del coniuge a carico.
Infatti, l’art.2 del D.L. n.167/2024 prevede che:
1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. L’indennita’ di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennita’.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli» sono sostituite dalle seguenti:
«indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l’anno 2024, si fa fronte, nelle more dell’accertamento delle maggiori entrate versate nell’anno 2024 ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalita’ di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
A chi spetta il bonus Natale dopo il D.L. n.167/2024?
Sono tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus al proprio datore di lavoro:
- avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir);
- avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico
Viene meno il requisito del coniuge a carico.
Attenzione, però, il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
L’abitazione principale concorre alla determinazione della soglia dei 28 mila euro?
No.
Con specifico riferimento alla soglia dei 28mila euro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Quando viene liquidato il Bonus Natale 2024 ?
Il Bonus Natale viene liquidato dal datore di lavoro, pubblico o privato, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente.
Come richiedere il Bonus Natale 2024 ?
Per ottenere il Bonus Natale, il dipendente deve formulare una specifica richiesta al datore di lavoro attestando, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di possedere i requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare dell’indennità. Occorrerà indicare nella richiesta i codici fiscali di coniuge e figli a carico.
A quanto ammonta il Bonus Natale e quali sono le sue caratteristiche ?
A seguire un’indicazione sintetica delle principali caratteristiche del Bonus Natale.
- il Bonus ammonta ad Euro 100,00;
- tale importo va riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. Se ad esempio ha lavorato 12 mesi, avrà diritto all’intero bonus (fermo restando gli altri requisiti). Se invece è stato assunto il 1.7.2024, ed ha lavorato quindi 6 mesi nel 2024, l’importo del bonus spettante sarà pari ad Euro 50,00;
- l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e pertanto si traduce in un incremento del netto in busta pari ad Euro 100,00;
- l’indennità non deve essere ridotta in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico). Quindi al personale part-time che abbiamo lavorato per l’intero anno (fermo restando gli altri requisiti), spetta comunque l’indennità di Euro 100,00.
Pubblicate le FAQ sul Bonus Natale da parte della Fondazione Consulenti del lavoro
Quali sono le FAQ che è possibile trovare nel documento?
- A chi spetta il bonus?
- Quali sono i requisiti per averne diritto?
- Quando i figli sono considerati a carico?
- Come si calcola il reddito complessivo non superiore a 28.000 euro?
- Nel caso di mancanza del coniuge il bonus spetta?
- L’ammontare del bonus è fisso o varia in base alle giornate effettivamente lavorate?
- Cosa deve fare il lavoratore che presume di avere tutti i requisiti per fruire dell’indennità?
- Cosa deve fare il datore di lavoro?
- Cosa deve fare il lavoratore che ha avuto precedenti rapporti di lavoro?
- Cosa deve fare il lavoratore che ha ricevuto il bonus e non ne aveva diritto?
- Nel caso di contratti part time il bonus va proporzionato?
- Nel caso di più rapporti di lavoro dipendente nel 2024 (es. part time), qual è l’importo del bonus?
- Possono fruire del bonus i lavoratori domestici che non hanno un sostituto d’imposta?
- Possono fruire del bonus i lavoratori domestici che non hanno un sostituto d’imposta?
- Non si corre, dunque, il rischio di dare un’indennità su un reddito presunto per poi chiederne la restituzione?
FAQ NoiPA
Anche NoiPA ha rilasciato delle FAQ sul Bonus Natale.
Per consultarle, basta cliccare qui
